Articolo 298 del Codice di procedura civile
Articolo 281 sexiesArticolo 281 octies
Versione
21 aprile 1942
Art. 298.
(Effetti della sospensione).

Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.

La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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