Articolo 23 della Legge 16 ottobre 1953, n. 799
Articolo 22Articolo 24
Versione
15 novembre 1953
Art. 23.
I residui risultanti al 1 luglio 1953 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'esercizio 1953-54 soppressi nel corso dell'esercizio in seguito all'istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Entrata in vigore il 15 novembre 1953