CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
Massime • 1
Il giudice civile, chiamato a decidere sulla domanda di risarcimento del danno per un fatto che sia stato oggetto di un provvedimento di archiviazione in sede penale, è tenuto a verificare l'integrazione della fattispecie atipica di cui all'art. 2043 c.c., senza poter accertare, in via incidentale, la ricorrenza di quella tipica contemplata dalla norma incriminatrice, stante l'ontologica diversità strutturale tra le due forme di illecito e la necessità di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/2023, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 03934/2019 R.G., proposto da CI TOSETTO;
ex lege domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo SCANTAMBURLO, in virtù di procura a margine della seconda pagina del ricorso per cassazione. -ricorrente- contro MI RZ;
1 -intimata- Civile Sent. Sez. 3 Num. 3368 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 03/02/2023 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA avverso la sentenza n. 1793/2018 della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 25 giugno 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il novembre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2001, IN OS introdusse, ex art. 447-bis cod. proc. civ., un giudizio nei confronti del fratello NO, per ottenere la restituzione di parte di un immobile sito nel Comune di Galliera Veneta, sul presupposto di averglielo concesso in comodato. La controversia si concluse con il rigetto della domanda, avendo il giudice ritenuto, per un verso, non dimostrata la conclusione del contratto di comodato e, per altro verso, non raggiunta la «prova che il convenuto abbia cominciato ad occupare i locali semplicemente come detentore», con esclusione, pertanto, della sussistenza del mero "animus detinendi". 2. NO OS agì, quindi, a sua volta, nello stesso anno per il riconoscimento della proprietà della medesima parte del bene immobile, per effetto della vendita, risalente al 1961, stipulata tra il padre e il fratello IN, nella quale si sarebbe, però, specificato che metà dell'immobile spettasse a NO;
in subordine, chiese accertarsi l'intervenuta usucapione. In questo secondo giudizio, l'attore NO OS deferì al fratello IN giuramento decisorio sulle seguenti circostanze: "Giuro e giurando nego che OS NO dal 1976 al 01.01.2001 ha avuto la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile sito e censito in Galliera Veneta, già Via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, 2 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente delle due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante"; "Giuro e giurando nego che OS NO dal 1976 al 01.01.2001 ha impiegato come suo ripostiglio chiuso a chiave parte dell'immobile sito e censito in Galliera Veneta, già Via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente le due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante". Il convenuto IN OS prestò il giuramento e il giudice rigettò, non solo la domanda di NO OS avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'immobile fondata sulla clausola contenuta nella vendita del 1961 (cui fu riconosciuta efficacia obbligatoria e non reale), ma anche, sul rilievo della vincolatività del giuramento, la domanda di usucapione. 3. Nel 2007, NO OS convenne in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Padova il fratello IN, ai sensi dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., per ottenere il NT dei danni subiti in conseguenza del giuramento del fratello, assunto come falso. Con sentenza del 27 giugno 2014, il Tribunale di Padova rigettò la domanda, rilevando che, in sede penale, il procedimento per il reato di falso giuramento (art.371 cod. pen.) cui IN OS era stato sottoposto in seguito alla denuncia-querela presentata dal fratello NO, era stato archiviato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, non ostante l'opposizione della persona offesa. Con sentenza 25 giugno 2018, n. 1793 la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del 3 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA Tribunale patavino da NO OS nei confronti di IN OS (e proseguito nei confronti della vedova ed erede, IL OR, in seguito al decesso dell'appellato), sulla base dei seguenti rilievi: I- l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di falso giuramento non ostava alla possibilità di conseguire il NT ex art. 2738, secondo comma, cod. civ.; ciò, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata Cass.19/10/2015, n. 21089); H- peraltro, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile di IN OS, avrebbe dovuto provarsi - mercé la prova per testi richiesta (ciò che peraltro non era stato possibile, in ragione dell'inammissibilità della prova medesima per estraneità dei capitoli dedotti dalla parte istante rispetto al thema probandum, nonché per il loro carattere generico e valutativo) - la circostanza che egli fosse consapevole che il godimento dell'immobile, da parte del fratello NO, fosse «non a titolo di comodato», bensì «pieno ed esclusivo», ovverosia che avesse «tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione» (p.9 della sentenza in esame); III- la prova avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa tenendo conto del fatto che, da un lato, IN OS era proprietario esclusivo per effetto della compravendita dal padre del 1961, ma, dall'altro lato, gli altri familiari, tra cui il fratello NO, avevano continuato ad utilizzare l'immobile, che era stato l'abitazione di famiglia;
IV- a tali fini, inoltre, non poteva valorizzarsi la sentenza resa all'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ., che aveva rigettato la domanda di restituzione dell'immobile già avanzata da IN OS 4 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA nei confronti del fratello NO, giacché essa aveva lasciato, per l'appunto, impregiudicata la questione dell'esistenza in capo a quest'ultimo di un possesso "ad usucapionem"; V- in mancanza di questa prova, per un verso, era pacifico che NO OS utilizzava due stanze come deposito (come era stato riconosciuto dallo stesso IN, che, proprio per riavere quelle stanze, nel 2001 aveva introdotto la causa di restituzione sulla base del dedotto contratto di comodato); per altro verso, il titolo del godimento vantato da NO (possessio ad usucapionem), «elemento decisivo della causa» (pp.10-11 sentenza, cit.), non era invece dimostrato;
da ciò derivava che era prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato, ma non vi era prova della falsità del giuramento sul primo capitolo;
VI- la falsità sul secondo capitolo non era decisiva, in mancanza della prova della falsità medesima sul primo capitolo, da considerarsi «il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione sul cui mancato riconoscimento è commisurata la domanda di NT danni» (p. 11 sentenza, cit.). 4. Avverso la sentenza della Corte veneta ha proposto ricorso per cassazione NO OS, sulla base di sei motivi. Non ha svolto difese l'intimata IL OR. Con ordinanza interlocutoria dell'8 febbraio 2022, n. 4021, resa all'esito dell'adunanza camerale del 3 novembre 2021, questa Corte ha rinviato alla pubblica udienza, ai sensi dell'art.375, ultimo comma, cod. proc. civ.. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 5 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. Viene censurata, in particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, «se per un verso è pacifico che OS NO utilizzava due stanze come deposito (e in tal senso è prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato), dall'altro la circostanza non è decisiva per quanto in precedenza esposto in ordine al titolo del godimento, elemento decisivo della causa», sicché, sotto questo profilo, «non vi è prova della falsità del giuramento sul primo capitolo all'uopo formulato, che è il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione». La Corte territoriale, riconoscendo come «non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo», ma respingendo, nel contempo, la domanda risarcitoria, avrebbe contravvenuto al consolidato principio secondo cui "il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il 6 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA falso interessi uno o più punti della formula del giuramento" (è citata Cass. pen., Sez. 6, 22/12/2015-13/01/2016, n. 1066). La sentenza impugnata, negando rilievo alla falsità che ha interessato solo un punto della formula di giuramento, avrebbe violato il predetto principio, così falsamente applicando gli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. 1.2. Con il secondo motivo viene denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». Viene censurata, sotto altro profilo, la statuizione già sopra evidenziata contenuta nella sentenza impugnata, dal momento che costituirebbe «una contraddizione insanabile», secondo il ricorrente, il ritenere che due affermazioni aventi lo stesso contenuto - quali quelle oggetto dei due capitoli del deferito giuramento, essendo l'una la «parafrasi» dell'altra - «siano allo stesso tempo una vera e l'altra falsa» (p.11 del ricorso). 1.3. Con il terzo motivo è nuovamente denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. La Corte veneziana, lungi dal limitarsi ad accertarne - come sarebbe stata tenuta a fare - la falsità in relazione anche solo ad uno dei due capitoli, avrebbe indebitamente valutato «la decisorietà o meno del giuramento». In tal modo sarebbe stato disatteso il principio, valevole tanto per il giudice civile in sede risarcitoria quanto per quello penale in sede di 7 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA decisione sulla responsabilità per il reato ex art. 371 cod. pen., della «insindacabilità (retrospettiva)» della «ammissibilità della formula ammessa» nel giudizio in cui il giuramento è stato disposto (viene citata Cass. pen, Sez. 6, 11/02/1999-05/05/1999, n. 5599), poiché, ai fini della configurazione dell'illecito, penale o civile che sia, «non assume[rebbe] alcuna rilevanza l'ammissibilità ovvero la decisorietà del giuramento» (viene citata, tra le altre, Cass. pen., Sez. 6, 19/12/2012-09/01/2013, n.1039). 1.4. Con il quarto motivo è nuovamente denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». Il motivo indugia ancora sulla censura dell'asserito carattere contraddittorio dell'affermazione con cui la Corte lagunare ha ritenuto «pacifico che OS NO utilizzava due stanze come deposito», ritenendo «prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato»; da consimile premessa, infatti, secondo il ricorrente, la Corte territoriale, per non incorrere nella irriducibile contraddittorietà della decisione assunta, avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la domanda di NT del danno per spergiuro andava accolta, non rigettata. 1.5. Con il quinto motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen., nonché degli artt. 2909 cod. proc. civ. e 12 disp. prelim. cod. civ.. 8 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA Viene censurata la decisione della Corte veneziana per avere, al tempo stesso, trascurato il vincolo di giudicato costituito dalla sentenza che aveva rigettato la domanda di restituzione ex comodatu, proposta in origine da IN OS, nonché implicitamente affermato «che la decisione non esprime la verità, cui parametrare la falsità del giuramento, contrapponendo la decisione al "vero (in senso effettivo)"» (p.18 del ricorso). Secondo il ricorrente, la sentenza del 2001, poiché aveva escluso che egli potesse essere ritenuto un semplice detentore dell'immobile, avrebbe necessariamente prodotto l'effetto di riconoscerlo come possessore dello stesso. Tale circostanza - che sarebbe stata accertata con efficacia di giudicato e che, pertanto, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ignorare - avrebbe confermato la sussistenza, in capo a IN OS, dell'elemento soggettivo del reato punito dall'art. 371 cod. pen., allorché egli, giurando, aveva negato che il fratello avesse mai avuto «la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile». La medesima circostanza, inoltre, sarebbe stata dimostrativa del carattere "temerario" della condotta processuale del convenuto, il quale si era spinto a negare «persino il contenuto di una sentenza emessa su una sua domanda» (p.21 del ricorso). 1.6. Con il sesto motivo è, ancora, denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». 9 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA Viene censurata l'affermazione formulata dal giudice di appello secondo cui «non ha particolare rilievo che OS IN fosse consapevole che OS NO occupasse due stanze» dell'immobile, sul presupposto che fosse invece necessario dimostrare che il medesimo «fosse consapevole che si trattava di un godimento non a titolo di comodato, bensì che si trattava di un godimento pieno ed esclusivo avente tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione». L'irriducibile contraddizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata viene evidenziata con il rilievo che non sarebbe possibile «affermare che la prova dell'elemento soggettivo del giurante doveva avere ad oggetto la consapevolezza del possesso, e più precisamente del "mutamento del titolo del possesso", e quindi una vera e propria consapevolezza "giuridica", e poi ritenere falso il giuramento prestato sul secondo capitolo», e ciò pur «se esso si esprimeva in termini di mera disponibilità di fatto e non conteneva nessun riferimento alla consapevolezza "giuridica", che poche righe prima la Corte aveva ritenuto necessaria» (p.23 del ricorso). 2. Le doglianze formulate con il ricorso sono state ulteriormente illustrate nella memoria depositata in vista dell'odierna udienza pubblica "cameralizzata", con cui il ricorrente ha preso posizione sulla questione, evidenziata dall'ordinanza interlocutoria di questa Corte dell'8 febbraio 2022, relativa alla «possibilità di configurare l'illecito (civile) ex art.2738, secondo comma, cod. civ., sulla falsariga dei principi che attengono all'accertamento della responsabilità (penale) di cui all'art.371 cod. pen. ... in presenza di un provvedimento che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale per il reato di falso 10 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA giuramento», nonché sulla «compatibilità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in ricorso con il riconoscimento non meramente processuale, ma "sostanziale" della presunzione di innocenza di cui al par.
6.2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». 3. I motivi - da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione - sono infondati. 3.1. Secondo un principio ripetutamente affermato sia nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 30496; v., inoltre, ex multis, Cass. civ., Sez. 3, 15/10/2019, n. 25918; Cass. civ., Sez. 3, 13/01/2021, n. 457; Cass. civ., Sez. 3, 21/03/2022, n. 8997; v., anche Cass. pen., Sez. Un., 28/01/2021-04/06/2021, n.22065), sia in quella costituzionale (cfr. Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182; Corte cost. 12 luglio 2022, n.173) sia in quella sovranazionale (Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, ON c. Italia, 18 novembre 2021), nell'ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l'accertamento sull'illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale. Questo principio trova operatività sia in tutte le ipotesi in cui, in deroga alla regola generale dell' "accessorietà" dell'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale (art.538, comma 1, cod. proc. pen.), lo stesso giudice penale venga chiamato all'accertamento dell'illecito civile, invocato dalla parte civile costituita, in presenza di 11 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA una sentenza penale di proscioglimento (artt.131-bis cod. pen., all'esito della citata sentenza 12 luglio 2022, n. 173 della Corte costituzionale;
art.576 cod. proc. pen.; art.578, comma 1, cod. proc. pen.); sia in tutte le ipotesi in cui il predetto accertamento debba essere compiuto dal giudice civile competente per valore in grado di appello, investito, previa cassazione dei soli capi civili, in seguito al passaggio in giudicato degli effetti penali della sentenza pronunciata dal giudice penale (art.622 cod. proc. pen.) o in seguito alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale da parte del giudice penale di appello o della Corte di cassazione (art.578, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall 1art.2, comma 3, della legge n. 134 del 2021). 3.2. L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile rispetto a quello penale è imposta, in primo luogo, dalla necessità di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza - come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riguardo all'ordinamento convenzionale e da quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riguardo all'ordinamento eurounitario - in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità penale ha avuto esito negativo e il processo penale sia esitato in una decisione diversa dalla sentenza di condanna, sia essa di assoluzione che di non doversi procedere. 3.2.a. Dalla copiosa giurisprudenza della Corte EDU in relazione all'art. 6, par. 2, della Convenzione EDU, emerge infatti che questa norma (nella consolidata interpretazione ed applicazione dell'organo giurisdizionale a ciò deputato: art.32 Convenzione EDU) tutela il diritto alla presunzione di innocenza anche al di fuori di un procedimento penale e successivamente alla sua conclusione, garantendo la persona, 12 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA che in tale procedimento sia stata prosciolta (in merito o in rito), ad essere trattata come innocente in relazione al reato precedentemente ascrittole in ogni procedimento successivo che non riguardi l'imputazione penale ma che con essa presenti un legame qualificato, derivante dalla necessità di esaminare l'esito del procedimento penale o di apprezzare le prove in esso assunte o di valutare la partecipazione dell'interessato agli atti e agli eventi che erano stati posti a fondamento dell'imputazione penale. Tale garanzia per l'(ex) imputato si traduce in una limitazione ai poteri cognitivi e dichiarativi dell'autorità investita del nuovo procedimento. Questa autorità, infatti, dovendo trattare la persona come «innocente agli occhi della legge», non può emettere provvedimenti che presuppongano un giudizio di colpevolezza o che siano fondati su un nuovo apprezzamento della responsabilità penale della persona in ordine al reato precedentemente contestatole (Corte EDU, Terza Sezione, Ringvold c. Norvegia, 11 febbraio 2003; Corte EDU, Tendam c. Spagna, 13 luglio 2010; Corte EDU, Quinta Sezione, 12 aprile 2012, Lagardère c. Francia;
Corte EDU, Grande Camera, Al/en c. Regno Unito, 12 luglio 2013; Corte EDU, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, 28 giugno 2018; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020, G./t.; Corte EDU;
Prima Sezione, ON c. Italia, 18 novembre 2021, cit.). 3.2.b. Analogamente, dalle pronunce rese della Corte di Giustizia in relazione all'art.48, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (norma corrispondente all'art.6, comma 2, della Convenzione EDU), nonché in relazione agli artt. 3 e 4 della Direttiva 2016/UE/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 13 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA (sul "Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, emanata ai sensi dell'art.82, par. 2, lett. b), del TFUE e recentemente attuata, in Italia, con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188) emerge che anche nell'ambito dell'ordinamento eurounitario viene protetto il diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, sinché questa non sia stata legalmente provata (Corte di giustizia UE 19 settembre 2018, C310/2018, Milev;
Corte di giustizia UE 5 settembre 2019, C377/2018, Ah e altri). A tale diritto viene quindi attribuita una portata e un significato che tendono a sovrapporsi a quelli che esso assume nell'ambito convenzionale. Al riguardo, la dottrina non ha mancato di notare come la Direttiva dell'Unione Europea 2016/343, "recependo" indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, sembra ormai attestare un'interpretazione estensiva della presunzione di innocenza, da garanzia destinata ad operare non soltanto sul piano processuale a diritto della personalità, inteso come diritto della persona a non essere presentata come colpevole prima che la sua responsabilità sia stata legalmente accertata. 3.3. L'esigenza di accertamento dell'illecito civile quale illecito distinto da quello penale trova fondamento, in secondo luogo, nei caratteri di «ontologica autonomia» e nei «presupposti [di] specificità» (così Corte cost. 12 luglio 2022, n. 173, cit.) che esso presenta, quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto all'illecito penale. 3.4. Le esigenze poste a fondamento del principio di reciproca autonomia tra i due illeciti (penale e civile) e le correlative fattispecie 14 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA di responsabilità, attenendo tanto alla necessità di rispettare, sotto il profilo dogmatico, l' "ontologica" diversità strutturale degli stessi, quanto a quella di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza, impongono di attribuire portata generale al principio medesimo, il quale non può essere circoscritto all'ipotesi in cui la responsabilità penale sia stata esclusa con una sentenza di proscioglimento (assoluzione o non doversi procedere), ma deve trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui l'indagine sul reato, ritualmente condotta dal giudice penale, abbia dato esito negativo, sebbene lo stesso non sia consacrato in un provvedimento suscettibile di passare in giudicato. Ciò vale a maggior ragione per l'ipotesi - come quella in esame - in cui l'accertamento dell'insussistenza del reato sia contenuto in un provvedimento (l'ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari) emesso in seguito all'opposizione proposta dalla persona offesa alla relativa richiesta formulata dal pubblico ministero. In tal caso, infatti, si è dinanzi ad un accertamento che viene compiuto nel contraddittorio delle parti ed attinge il merito dell'imputazione penale, per modo che sarebbe irragionevole invocare l'operatività del principio di non colpevolezza (inteso, ormai, non già e non solo come presunzione destinata ad operare nel processo penale, ma come diritto soggettivo della parte costituzionalmente tutelato in tutti i successivi procedimenti che la riguardano, in qualsiasi modo "legati" al procedimento penale) al cospetto di una pronuncia di mero rito (come, ad es., quella diretta a dichiarare non doversi procedere per prescrizione del reato) e, invece, escluderla dinanzi ad un accertamento negativo di merito sulla sussistenza del reato medesimo. 15 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA 3.5. Pertanto, in tutte le predette ipotesi, in cui l'accertamento dell'illecito civile si scinde da quello già condotto sull'illecito penale, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria - sia esso lo stesso giudice penale che ha pronunciato il proscioglimento, nei casi in cui opera una deroga alla regola dell'accessorietà di cui all'art.538, primo comma, cod. proc. civ.; sia esso il giudice civile - non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art.185 cod. pen.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art.2043 cod. civ.). 3.5.a. In particolare, con riguardo al "fatto", già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il NT del danno. 3.5.b. Con riguardo al "danno", nel contesto della cognizione devolutagli, il giudice deve individuare sia l'evento lesivo (c.d. danno- evento) sia le conseguenze dannose (cc.dd. danni-conseguenza): il primo non si si identifica nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in cui si iscriveva il reato originariamente 16 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA contestato (il c.d. oggetto giuridico del reato), ma si identifica nella lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto danneggiato;
il secondo consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. In proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato che la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al NT del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale, al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza (Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182, cit.). La determinazione dei "danni-conseguenza" (che presuppone l'accertamento della "causalità giuridica": v: infra) non è richiesta nei casi in cui il giudice si limiti ad emettere sentenza di condanna generica, essendo necessaria solo ai fini della liquidazione del NT (Cass. civ., Sez.3, 11/02/2009, n.3357; Cass. civ., Sez. 3, 14/02/2019, n.4318; Cass., Sez. 3, 05/05/2020, n.8477). 3.5.c. Quanto al "nesso causale", il giudice non deve accertare la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento (e che non è richiesta nei reati di pura condotta), ma deve distinguere la causalità materiale (la relazione di causalità tra il fatto e l'evento dannoso) dalla causalità giuridica (la relazione di causalità tra l'evento dannoso e le conseguenze patrimoniali o non patrimoniali risarcibili) applicando, ai fini della loro determinazione, le relative 17 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA regole di struttura e di funzione (Cass. civ, Sez. 3, 17/09/2013, n. 21255). Il criterio di accertamento funzionale, in particolare, non si identifica nella regola dell' "alto grado di probabilità logica" (secondo i dettami di Cass., Sez. Un. pen., 10/07/2002 - 11/09/2002, n. 30328), ma si identifica nel criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Cass. Sez. Un. civ., 11/01/2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584; Cass. civ. 22/09/2022, n. 25886, pp. 6-7) che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (Cass. civ., Sez. 3, 16/10/2007, n. 21619; Cass. civ., Sez. 3, 12/06/2019, n. 15859). 3.5.d. Infine, con riguardo all'aspetto "soggettivo" dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento volitivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell'imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita UI (Cass. civ., Sez. 3, 15/10/2019, n. 25917; Cass. civ., Sez. 3, 13/01/2021, n. 457), salvo i casi di responsabilità cd. oggettiva. 4. Alla luce dei richiamati principi, devono ritenersi infondate le censure rivolte alla sentenza impugnata, le quali, pur articolandosi nella prospettazione di vizi distinti e di diversi motivi di ricorso, si basano sul comune assunto che la Corte di appello, in conformità alla lettera dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., avrebbe dovuto 18 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA conoscere del reato di falso giuramento, incidenter tantum, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata in sede civile dalla persona offesa, dopo che il procedimento penale si era concluso, già in sede di indagini preliminari, con un provvedimento di archiviazione. La correttezza di tale assunto è riaffermata nella memoria illustrativa, ove si sostiene che all'accertamento, da parte del giudice civile, del reato di falso giuramento, ai fini della affermazione della responsabilità civile del convenuto, non avrebbe ostato il diritto alla presunzione di innocenza, come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Anche il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte depositate, ha ritenuto - richiamando la sentenza di questa Corte n. 19/10/2015, n.21089 - che il provvedimento di archiviazione emesso in sede penale non ostasse all'accertamento incidentale del reato, ai sensi dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., e ha dunque concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, sul rilievo che il reato di falso giuramento, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penale di legittimità (è stata citata, «ex multis», Cass. pen. n. 1066 del 2016), sarebbe integrato anche nell'ipotesi in cui la falsità investa solo parzialmente la formula sacramentale per modo che, nella fattispecie, la Corte territoriale, una volta ritenuto non rispondente al vero il giuramento reso dal convenuto IN OS in ordine ad uno solo dei due capitoli deferitigli dall'attore NO OS, avrebbe per ciò solo dovuto accogliere la domanda risarcitoria proposta dal secondo nei confronti del primo. 4.1. Tanto le deduzioni del ricorrente quanto i rilievi del pubblico ministero non sono condivisibili perché l'accertamento incidentale del 19 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA reato, sia pure ai fini risarcitori, oltre a confondere, sul piano strutturale, l'illecito penale con l'illecito civile, avrebbe concretato una indebita imputazione di responsabilità penale a fronte della conclusione del relativo procedimento con una decisione diversa dalla condanna. In piena legittimità, quindi, la Corte di appello, accedendo oggettivamente (pur senza formularne esplicitamente il proposito) ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., ha indirizzato la propria indagine all'accertamento, non già degli elementi costitutivi tipici del reato di falso giuramento, ma di quelli atipici dell'illecito civile. In tale prospettiva, dopo avere accertato, in fatto - all'esito di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità -, che la prova della falsità del giuramento prestato da IN OS era stata raggiunta soltanto in ordine al secondo capitolo della formula sacramentale (avente ad oggetto la circostanza dell'impiego, da parte di NO OS, di due stanze dell'immobile come ripostiglio), ma non anche in ordine al primo capitolo della formula medesima (concernente, invece, il carattere esclusivo, visibile, pacifico, continuo ed ininterrotto del possesso delle medesime stanze), la Corte veneziana ha correttamente ritenuto, in diritto, che tale falsità fosse irrilevante in funzione dell'accertamento della dedotta responsabilità civile del giurante. Benvero, infatti, solo se fosse stata provata la falsità sul primo capitolo del giuramento decisorio, la condotta di IN OS avrebbe cagionato, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., un danno ingiusto a NO OS, provocandogli, attraverso la negazione, contrariamente al vero, della sussistenza della possessio ad usucapionem, un pregiudizio 20 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA (il rigetto di una domanda fondata che, in mancanza della falsità, sarebbe stata accolta) suscettibile di produrre conseguenze dannose risarcibili. Al contrario, la falsità sul secondo capitolo - avente ad oggetto una circostanza (l'uso come deposito delle stanze, a prescindere dal titolo) già accertata nell'ambito della precedente controversia in cui IN OS aveva domandato la restituzione del bene quale oggetto di comodato, all'esito della quale era stato escluso NI detinendi dì NO OS senza accertarne NI SS - restava Ininfluente, ai fini dell'azione risarcitoria, in quanto inidonea, ex se, a provocare un danno civilmente rilevante. 4.2. In funzione dell'accertamento della responsabilità civile dì IN OS, in altre parole, non assumeva alcun rilievo il principio, enunciato dalla giurisprudenza penalistica di legittimità, secondo il quale il reato di falso giuramento si consuma anche in caso di falsità parziale, riferita ad uno o più punti della formula sacramentale;
atteso, infatti, che la configurazione dell'illecito civile postula necessariamente la sussistenza di un pregiudizio risarcibile, nella fattispecie non era sufficiente che fosse accertato il contrasto (anche solo parziale) tra quanto era stato giurato e la verità obiettiva (nel che si sarebbe integrato il reato di falso giuramento), occorrendo piuttosto che, a causa di tale contrasto, la persona offesa avesse subìto l'ingiusto pregiudizio di vedersi rigettata una domanda di accertamento del suo diritto dì proprietà pienamente fondata. La Corte di appello, nel ritenere, correttamente, che tale presupposto costitutivo dell'illecito civile avrebbe potuto reputarsi provato solo se fosse stata dimostrata la falsità sul primo capitolo del 21 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA giuramento (restando irrilevante la non rispondenza al vero del giuramento sul secondo capitolo, non decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda), si è perfettamente conformata al principio che preclude al giudice civile di accertare, anche incidenter tantum, il reato di cui non sia stata acclarata la sussistenza nel precedente procedimento penale, conclusosi con una pronuncia diversa dalla condanna. La Corte territoriale, in tal modo, ha doverosamente circoscritto la propria cognizione all'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito civile, escludendone l'integrazione sotto il profilo della mancata prova del danno. 5. Il ricorso proposto da NO OS deve, pertanto, essere rigettato. 6. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che l'intimata IL OR non ha svolto difese in questa sede. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 22 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 11 novembre 2022.
ex lege domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo SCANTAMBURLO, in virtù di procura a margine della seconda pagina del ricorso per cassazione. -ricorrente- contro MI RZ;
1 -intimata- Civile Sent. Sez. 3 Num. 3368 Anno 2023 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: SPAZIANI PAOLO Data pubblicazione: 03/02/2023 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA avverso la sentenza n. 1793/2018 della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il 25 giugno 2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il novembre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2001, IN OS introdusse, ex art. 447-bis cod. proc. civ., un giudizio nei confronti del fratello NO, per ottenere la restituzione di parte di un immobile sito nel Comune di Galliera Veneta, sul presupposto di averglielo concesso in comodato. La controversia si concluse con il rigetto della domanda, avendo il giudice ritenuto, per un verso, non dimostrata la conclusione del contratto di comodato e, per altro verso, non raggiunta la «prova che il convenuto abbia cominciato ad occupare i locali semplicemente come detentore», con esclusione, pertanto, della sussistenza del mero "animus detinendi". 2. NO OS agì, quindi, a sua volta, nello stesso anno per il riconoscimento della proprietà della medesima parte del bene immobile, per effetto della vendita, risalente al 1961, stipulata tra il padre e il fratello IN, nella quale si sarebbe, però, specificato che metà dell'immobile spettasse a NO;
in subordine, chiese accertarsi l'intervenuta usucapione. In questo secondo giudizio, l'attore NO OS deferì al fratello IN giuramento decisorio sulle seguenti circostanze: "Giuro e giurando nego che OS NO dal 1976 al 01.01.2001 ha avuto la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile sito e censito in Galliera Veneta, già Via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, 2 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente delle due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante"; "Giuro e giurando nego che OS NO dal 1976 al 01.01.2001 ha impiegato come suo ripostiglio chiuso a chiave parte dell'immobile sito e censito in Galliera Veneta, già Via Villetta n. 21, ora via Firenze, Sez. Unica, foglio 9, mappale 120, casa urbana di piani 2, vani 4, e precisamente le due stanze ubicate entrambe, entrando sulla destra, una al piano terra (cucina) e l'altra (camera da letto) sovrastante". Il convenuto IN OS prestò il giuramento e il giudice rigettò, non solo la domanda di NO OS avente ad oggetto l'accertamento della proprietà dell'immobile fondata sulla clausola contenuta nella vendita del 1961 (cui fu riconosciuta efficacia obbligatoria e non reale), ma anche, sul rilievo della vincolatività del giuramento, la domanda di usucapione. 3. Nel 2007, NO OS convenne in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Padova il fratello IN, ai sensi dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., per ottenere il NT dei danni subiti in conseguenza del giuramento del fratello, assunto come falso. Con sentenza del 27 giugno 2014, il Tribunale di Padova rigettò la domanda, rilevando che, in sede penale, il procedimento per il reato di falso giuramento (art.371 cod. pen.) cui IN OS era stato sottoposto in seguito alla denuncia-querela presentata dal fratello NO, era stato archiviato con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, non ostante l'opposizione della persona offesa. Con sentenza 25 giugno 2018, n. 1793 la Corte di appello di Venezia ha rigettato l'appello proposto avverso la sentenza del 3 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA Tribunale patavino da NO OS nei confronti di IN OS (e proseguito nei confronti della vedova ed erede, IL OR, in seguito al decesso dell'appellato), sulla base dei seguenti rilievi: I- l'intervenuta archiviazione del procedimento penale per il reato di falso giuramento non ostava alla possibilità di conseguire il NT ex art. 2738, secondo comma, cod. civ.; ciò, in conformità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (è stata citata Cass.19/10/2015, n. 21089); H- peraltro, ai fini dell'accertamento della responsabilità civile di IN OS, avrebbe dovuto provarsi - mercé la prova per testi richiesta (ciò che peraltro non era stato possibile, in ragione dell'inammissibilità della prova medesima per estraneità dei capitoli dedotti dalla parte istante rispetto al thema probandum, nonché per il loro carattere generico e valutativo) - la circostanza che egli fosse consapevole che il godimento dell'immobile, da parte del fratello NO, fosse «non a titolo di comodato», bensì «pieno ed esclusivo», ovverosia che avesse «tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione» (p.9 della sentenza in esame); III- la prova avrebbe dovuto essere particolarmente rigorosa tenendo conto del fatto che, da un lato, IN OS era proprietario esclusivo per effetto della compravendita dal padre del 1961, ma, dall'altro lato, gli altri familiari, tra cui il fratello NO, avevano continuato ad utilizzare l'immobile, che era stato l'abitazione di famiglia;
IV- a tali fini, inoltre, non poteva valorizzarsi la sentenza resa all'esito del giudizio ex art. 447-bis cod. proc. civ., che aveva rigettato la domanda di restituzione dell'immobile già avanzata da IN OS 4 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA nei confronti del fratello NO, giacché essa aveva lasciato, per l'appunto, impregiudicata la questione dell'esistenza in capo a quest'ultimo di un possesso "ad usucapionem"; V- in mancanza di questa prova, per un verso, era pacifico che NO OS utilizzava due stanze come deposito (come era stato riconosciuto dallo stesso IN, che, proprio per riavere quelle stanze, nel 2001 aveva introdotto la causa di restituzione sulla base del dedotto contratto di comodato); per altro verso, il titolo del godimento vantato da NO (possessio ad usucapionem), «elemento decisivo della causa» (pp.10-11 sentenza, cit.), non era invece dimostrato;
da ciò derivava che era prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato, ma non vi era prova della falsità del giuramento sul primo capitolo;
VI- la falsità sul secondo capitolo non era decisiva, in mancanza della prova della falsità medesima sul primo capitolo, da considerarsi «il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione sul cui mancato riconoscimento è commisurata la domanda di NT danni» (p. 11 sentenza, cit.). 4. Avverso la sentenza della Corte veneta ha proposto ricorso per cassazione NO OS, sulla base di sei motivi. Non ha svolto difese l'intimata IL OR. Con ordinanza interlocutoria dell'8 febbraio 2022, n. 4021, resa all'esito dell'adunanza camerale del 3 novembre 2021, questa Corte ha rinviato alla pubblica udienza, ai sensi dell'art.375, ultimo comma, cod. proc. civ.. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 5 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. Giovanni Battista Nardecchia, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l'accoglimento del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Con il primo motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. Viene censurata, in particolare, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, «se per un verso è pacifico che OS NO utilizzava due stanze come deposito (e in tal senso è prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato), dall'altro la circostanza non è decisiva per quanto in precedenza esposto in ordine al titolo del godimento, elemento decisivo della causa», sicché, sotto questo profilo, «non vi è prova della falsità del giuramento sul primo capitolo all'uopo formulato, che è il capitolo decisivo della presente causa in quanto attiene all'usucapione». La Corte territoriale, riconoscendo come «non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo», ma respingendo, nel contempo, la domanda risarcitoria, avrebbe contravvenuto al consolidato principio secondo cui "il reato di falso giuramento della parte è configurabile ogni volta che vi sia contrasto fra quanto viene giurato e la verità obiettiva, non essendo rilevante che tale contrasto sia totale o parziale, o che il 6 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA falso interessi uno o più punti della formula del giuramento" (è citata Cass. pen., Sez. 6, 22/12/2015-13/01/2016, n. 1066). La sentenza impugnata, negando rilievo alla falsità che ha interessato solo un punto della formula di giuramento, avrebbe violato il predetto principio, così falsamente applicando gli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. 1.2. Con il secondo motivo viene denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». Viene censurata, sotto altro profilo, la statuizione già sopra evidenziata contenuta nella sentenza impugnata, dal momento che costituirebbe «una contraddizione insanabile», secondo il ricorrente, il ritenere che due affermazioni aventi lo stesso contenuto - quali quelle oggetto dei due capitoli del deferito giuramento, essendo l'una la «parafrasi» dell'altra - «siano allo stesso tempo una vera e l'altra falsa» (p.11 del ricorso). 1.3. Con il terzo motivo è nuovamente denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen.. La Corte veneziana, lungi dal limitarsi ad accertarne - come sarebbe stata tenuta a fare - la falsità in relazione anche solo ad uno dei due capitoli, avrebbe indebitamente valutato «la decisorietà o meno del giuramento». In tal modo sarebbe stato disatteso il principio, valevole tanto per il giudice civile in sede risarcitoria quanto per quello penale in sede di 7 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA decisione sulla responsabilità per il reato ex art. 371 cod. pen., della «insindacabilità (retrospettiva)» della «ammissibilità della formula ammessa» nel giudizio in cui il giuramento è stato disposto (viene citata Cass. pen, Sez. 6, 11/02/1999-05/05/1999, n. 5599), poiché, ai fini della configurazione dell'illecito, penale o civile che sia, «non assume[rebbe] alcuna rilevanza l'ammissibilità ovvero la decisorietà del giuramento» (viene citata, tra le altre, Cass. pen., Sez. 6, 19/12/2012-09/01/2013, n.1039). 1.4. Con il quarto motivo è nuovamente denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». Il motivo indugia ancora sulla censura dell'asserito carattere contraddittorio dell'affermazione con cui la Corte lagunare ha ritenuto «pacifico che OS NO utilizzava due stanze come deposito», ritenendo «prospettabile come non rispondente al vero il giuramento sul secondo capitolo allo scopo formulato»; da consimile premessa, infatti, secondo il ricorrente, la Corte territoriale, per non incorrere nella irriducibile contraddittorietà della decisione assunta, avrebbe dovuto trarre la conseguenza che la domanda di NT del danno per spergiuro andava accolta, non rigettata. 1.5. Con il quinto motivo è denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 2738, secondo comma, cod. civ. e 371 cod. pen., nonché degli artt. 2909 cod. proc. civ. e 12 disp. prelim. cod. civ.. 8 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA Viene censurata la decisione della Corte veneziana per avere, al tempo stesso, trascurato il vincolo di giudicato costituito dalla sentenza che aveva rigettato la domanda di restituzione ex comodatu, proposta in origine da IN OS, nonché implicitamente affermato «che la decisione non esprime la verità, cui parametrare la falsità del giuramento, contrapponendo la decisione al "vero (in senso effettivo)"» (p.18 del ricorso). Secondo il ricorrente, la sentenza del 2001, poiché aveva escluso che egli potesse essere ritenuto un semplice detentore dell'immobile, avrebbe necessariamente prodotto l'effetto di riconoscerlo come possessore dello stesso. Tale circostanza - che sarebbe stata accertata con efficacia di giudicato e che, pertanto, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ignorare - avrebbe confermato la sussistenza, in capo a IN OS, dell'elemento soggettivo del reato punito dall'art. 371 cod. pen., allorché egli, giurando, aveva negato che il fratello avesse mai avuto «la disponibilità esclusiva, in modo visibile, pacifico, continuo, ininterrotto, di parte dell'immobile». La medesima circostanza, inoltre, sarebbe stata dimostrativa del carattere "temerario" della condotta processuale del convenuto, il quale si era spinto a negare «persino il contenuto di una sentenza emessa su una sua domanda» (p.21 del ricorso). 1.6. Con il sesto motivo è, ancora, denunciata - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. - la violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost. e 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente nullità della sentenza «per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili». 9 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA Viene censurata l'affermazione formulata dal giudice di appello secondo cui «non ha particolare rilievo che OS IN fosse consapevole che OS NO occupasse due stanze» dell'immobile, sul presupposto che fosse invece necessario dimostrare che il medesimo «fosse consapevole che si trattava di un godimento non a titolo di comodato, bensì che si trattava di un godimento pieno ed esclusivo avente tutte le caratteristiche richieste dalla legge per l'usucapione». L'irriducibile contraddizione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata viene evidenziata con il rilievo che non sarebbe possibile «affermare che la prova dell'elemento soggettivo del giurante doveva avere ad oggetto la consapevolezza del possesso, e più precisamente del "mutamento del titolo del possesso", e quindi una vera e propria consapevolezza "giuridica", e poi ritenere falso il giuramento prestato sul secondo capitolo», e ciò pur «se esso si esprimeva in termini di mera disponibilità di fatto e non conteneva nessun riferimento alla consapevolezza "giuridica", che poche righe prima la Corte aveva ritenuto necessaria» (p.23 del ricorso). 2. Le doglianze formulate con il ricorso sono state ulteriormente illustrate nella memoria depositata in vista dell'odierna udienza pubblica "cameralizzata", con cui il ricorrente ha preso posizione sulla questione, evidenziata dall'ordinanza interlocutoria di questa Corte dell'8 febbraio 2022, relativa alla «possibilità di configurare l'illecito (civile) ex art.2738, secondo comma, cod. civ., sulla falsariga dei principi che attengono all'accertamento della responsabilità (penale) di cui all'art.371 cod. pen. ... in presenza di un provvedimento che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale per il reato di falso 10 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA giuramento», nonché sulla «compatibilità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati in ricorso con il riconoscimento non meramente processuale, ma "sostanziale" della presunzione di innocenza di cui al par.
6.2 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». 3. I motivi - da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione - sono infondati. 3.1. Secondo un principio ripetutamente affermato sia nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, 18/10/2022, n. 30496; v., inoltre, ex multis, Cass. civ., Sez. 3, 15/10/2019, n. 25918; Cass. civ., Sez. 3, 13/01/2021, n. 457; Cass. civ., Sez. 3, 21/03/2022, n. 8997; v., anche Cass. pen., Sez. Un., 28/01/2021-04/06/2021, n.22065), sia in quella costituzionale (cfr. Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182; Corte cost. 12 luglio 2022, n.173) sia in quella sovranazionale (Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020; Corte EDU;
Prima Sezione, ON c. Italia, 18 novembre 2021), nell'ipotesi in cui il giudice venga chiamato ad accertare la responsabilità civile in capo ad un soggetto già sottoposto per il medesimo fatto a procedimento penale conclusosi con una statuizione diversa dalla condanna, l'accertamento sull'illecito civile è assolutamente autonomo e non risente dell'esito del diverso accertamento già compiuto (e ormai definito) sull'illecito penale. Questo principio trova operatività sia in tutte le ipotesi in cui, in deroga alla regola generale dell' "accessorietà" dell'azione civile esercitata nell'ambito del processo penale (art.538, comma 1, cod. proc. pen.), lo stesso giudice penale venga chiamato all'accertamento dell'illecito civile, invocato dalla parte civile costituita, in presenza di 11 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA una sentenza penale di proscioglimento (artt.131-bis cod. pen., all'esito della citata sentenza 12 luglio 2022, n. 173 della Corte costituzionale;
art.576 cod. proc. pen.; art.578, comma 1, cod. proc. pen.); sia in tutte le ipotesi in cui il predetto accertamento debba essere compiuto dal giudice civile competente per valore in grado di appello, investito, previa cassazione dei soli capi civili, in seguito al passaggio in giudicato degli effetti penali della sentenza pronunciata dal giudice penale (art.622 cod. proc. pen.) o in seguito alla declaratoria di improcedibilità dell'azione penale da parte del giudice penale di appello o della Corte di cassazione (art.578, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall 1art.2, comma 3, della legge n. 134 del 2021). 3.2. L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile rispetto a quello penale è imposta, in primo luogo, dalla necessità di rispettare il diritto alla presunzione di innocenza - come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riguardo all'ordinamento convenzionale e da quella della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con riguardo all'ordinamento eurounitario - in tutti i casi in cui l'accertamento della responsabilità penale ha avuto esito negativo e il processo penale sia esitato in una decisione diversa dalla sentenza di condanna, sia essa di assoluzione che di non doversi procedere. 3.2.a. Dalla copiosa giurisprudenza della Corte EDU in relazione all'art. 6, par. 2, della Convenzione EDU, emerge infatti che questa norma (nella consolidata interpretazione ed applicazione dell'organo giurisdizionale a ciò deputato: art.32 Convenzione EDU) tutela il diritto alla presunzione di innocenza anche al di fuori di un procedimento penale e successivamente alla sua conclusione, garantendo la persona, 12 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA che in tale procedimento sia stata prosciolta (in merito o in rito), ad essere trattata come innocente in relazione al reato precedentemente ascrittole in ogni procedimento successivo che non riguardi l'imputazione penale ma che con essa presenti un legame qualificato, derivante dalla necessità di esaminare l'esito del procedimento penale o di apprezzare le prove in esso assunte o di valutare la partecipazione dell'interessato agli atti e agli eventi che erano stati posti a fondamento dell'imputazione penale. Tale garanzia per l'(ex) imputato si traduce in una limitazione ai poteri cognitivi e dichiarativi dell'autorità investita del nuovo procedimento. Questa autorità, infatti, dovendo trattare la persona come «innocente agli occhi della legge», non può emettere provvedimenti che presuppongano un giudizio di colpevolezza o che siano fondati su un nuovo apprezzamento della responsabilità penale della persona in ordine al reato precedentemente contestatole (Corte EDU, Terza Sezione, Ringvold c. Norvegia, 11 febbraio 2003; Corte EDU, Tendam c. Spagna, 13 luglio 2010; Corte EDU, Quinta Sezione, 12 aprile 2012, Lagardère c. Francia;
Corte EDU, Grande Camera, Al/en c. Regno Unito, 12 luglio 2013; Corte EDU, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, 28 giugno 2018; Corte EDU, Terza Sezione, Pasquini c. San Marino, 20 ottobre 2020, G./t.; Corte EDU;
Prima Sezione, ON c. Italia, 18 novembre 2021, cit.). 3.2.b. Analogamente, dalle pronunce rese della Corte di Giustizia in relazione all'art.48, comma 1, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (norma corrispondente all'art.6, comma 2, della Convenzione EDU), nonché in relazione agli artt. 3 e 4 della Direttiva 2016/UE/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 13 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA (sul "Rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, emanata ai sensi dell'art.82, par. 2, lett. b), del TFUE e recentemente attuata, in Italia, con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188) emerge che anche nell'ambito dell'ordinamento eurounitario viene protetto il diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza, sinché questa non sia stata legalmente provata (Corte di giustizia UE 19 settembre 2018, C310/2018, Milev;
Corte di giustizia UE 5 settembre 2019, C377/2018, Ah e altri). A tale diritto viene quindi attribuita una portata e un significato che tendono a sovrapporsi a quelli che esso assume nell'ambito convenzionale. Al riguardo, la dottrina non ha mancato di notare come la Direttiva dell'Unione Europea 2016/343, "recependo" indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani, sembra ormai attestare un'interpretazione estensiva della presunzione di innocenza, da garanzia destinata ad operare non soltanto sul piano processuale a diritto della personalità, inteso come diritto della persona a non essere presentata come colpevole prima che la sua responsabilità sia stata legalmente accertata. 3.3. L'esigenza di accertamento dell'illecito civile quale illecito distinto da quello penale trova fondamento, in secondo luogo, nei caratteri di «ontologica autonomia» e nei «presupposti [di] specificità» (così Corte cost. 12 luglio 2022, n. 173, cit.) che esso presenta, quale illecito avente struttura oggettiva e soggettiva distinta rispetto all'illecito penale. 3.4. Le esigenze poste a fondamento del principio di reciproca autonomia tra i due illeciti (penale e civile) e le correlative fattispecie 14 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA di responsabilità, attenendo tanto alla necessità di rispettare, sotto il profilo dogmatico, l' "ontologica" diversità strutturale degli stessi, quanto a quella di conformare l'accertamento giudiziale al rispetto del canone costituzionale della presunzione di non colpevolezza, impongono di attribuire portata generale al principio medesimo, il quale non può essere circoscritto all'ipotesi in cui la responsabilità penale sia stata esclusa con una sentenza di proscioglimento (assoluzione o non doversi procedere), ma deve trovare applicazione in tutte le fattispecie in cui l'indagine sul reato, ritualmente condotta dal giudice penale, abbia dato esito negativo, sebbene lo stesso non sia consacrato in un provvedimento suscettibile di passare in giudicato. Ciò vale a maggior ragione per l'ipotesi - come quella in esame - in cui l'accertamento dell'insussistenza del reato sia contenuto in un provvedimento (l'ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari) emesso in seguito all'opposizione proposta dalla persona offesa alla relativa richiesta formulata dal pubblico ministero. In tal caso, infatti, si è dinanzi ad un accertamento che viene compiuto nel contraddittorio delle parti ed attinge il merito dell'imputazione penale, per modo che sarebbe irragionevole invocare l'operatività del principio di non colpevolezza (inteso, ormai, non già e non solo come presunzione destinata ad operare nel processo penale, ma come diritto soggettivo della parte costituzionalmente tutelato in tutti i successivi procedimenti che la riguardano, in qualsiasi modo "legati" al procedimento penale) al cospetto di una pronuncia di mero rito (come, ad es., quella diretta a dichiarare non doversi procedere per prescrizione del reato) e, invece, escluderla dinanzi ad un accertamento negativo di merito sulla sussistenza del reato medesimo. 15 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA 3.5. Pertanto, in tutte le predette ipotesi, in cui l'accertamento dell'illecito civile si scinde da quello già condotto sull'illecito penale, il giudice investito della cognizione sulla domanda civile risarcitoria - sia esso lo stesso giudice penale che ha pronunciato il proscioglimento, nei casi in cui opera una deroga alla regola dell'accessorietà di cui all'art.538, primo comma, cod. proc. civ.; sia esso il giudice civile - non è chiamato ad accertare, neppure in via meramente incidentale, se si sia integrata la fattispecie tipica contemplata dalla norma incriminatrice in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato e se da essa siano derivate conseguenze dannose, patrimoniali o non patrimoniali (art.185 cod. pen.); egli è invece chiamato ad accertare se si sia integrata la diversa fattispecie atipica dell'illecito civile in tutti i suoi elementi costitutivi (art.2043 cod. civ.). 3.5.a. In particolare, con riguardo al "fatto", già descritto quale fatto storico nell'imputazione penale, il giudice deve chiedersi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) già contestata all'imputato come reato, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il NT del danno. 3.5.b. Con riguardo al "danno", nel contesto della cognizione devolutagli, il giudice deve individuare sia l'evento lesivo (c.d. danno- evento) sia le conseguenze dannose (cc.dd. danni-conseguenza): il primo non si si identifica nella lesione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in cui si iscriveva il reato originariamente 16 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA contestato (il c.d. oggetto giuridico del reato), ma si identifica nella lesione della situazione soggettiva civilmente rilevante di cui è titolare il soggetto danneggiato;
il secondo consiste nelle conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. In proposito, la Corte costituzionale ha sottolineato che la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al NT del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale, al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza (Corte cost. 30 luglio 2021, n. 182, cit.). La determinazione dei "danni-conseguenza" (che presuppone l'accertamento della "causalità giuridica": v: infra) non è richiesta nei casi in cui il giudice si limiti ad emettere sentenza di condanna generica, essendo necessaria solo ai fini della liquidazione del NT (Cass. civ., Sez.3, 11/02/2009, n.3357; Cass. civ., Sez. 3, 14/02/2019, n.4318; Cass., Sez. 3, 05/05/2020, n.8477). 3.5.c. Quanto al "nesso causale", il giudice non deve accertare la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento (e che non è richiesta nei reati di pura condotta), ma deve distinguere la causalità materiale (la relazione di causalità tra il fatto e l'evento dannoso) dalla causalità giuridica (la relazione di causalità tra l'evento dannoso e le conseguenze patrimoniali o non patrimoniali risarcibili) applicando, ai fini della loro determinazione, le relative 17 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA regole di struttura e di funzione (Cass. civ, Sez. 3, 17/09/2013, n. 21255). Il criterio di accertamento funzionale, in particolare, non si identifica nella regola dell' "alto grado di probabilità logica" (secondo i dettami di Cass., Sez. Un. pen., 10/07/2002 - 11/09/2002, n. 30328), ma si identifica nel criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" (Cass. Sez. Un. civ., 11/01/2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584; Cass. civ. 22/09/2022, n. 25886, pp. 6-7) che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (Cass. civ., Sez. 3, 16/10/2007, n. 21619; Cass. civ., Sez. 3, 12/06/2019, n. 15859). 3.5.d. Infine, con riguardo all'aspetto "soggettivo" dell'illecito, il giudice non deve accertare l'elemento volitivo richiesto ai fini dell'integrazione del reato (ad es. il dolo specifico previsto dalla fattispecie criminosa che aveva formato oggetto dell'imputazione penale) ma qualsivoglia degli elementi (dolo o colpa) dell'azione od omissione che qualificano sul piano psicologico la condotta illecita UI (Cass. civ., Sez. 3, 15/10/2019, n. 25917; Cass. civ., Sez. 3, 13/01/2021, n. 457), salvo i casi di responsabilità cd. oggettiva. 4. Alla luce dei richiamati principi, devono ritenersi infondate le censure rivolte alla sentenza impugnata, le quali, pur articolandosi nella prospettazione di vizi distinti e di diversi motivi di ricorso, si basano sul comune assunto che la Corte di appello, in conformità alla lettera dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., avrebbe dovuto 18 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA conoscere del reato di falso giuramento, incidenter tantum, ai fini dell'accoglimento della pretesa risarcitoria avanzata in sede civile dalla persona offesa, dopo che il procedimento penale si era concluso, già in sede di indagini preliminari, con un provvedimento di archiviazione. La correttezza di tale assunto è riaffermata nella memoria illustrativa, ove si sostiene che all'accertamento, da parte del giudice civile, del reato di falso giuramento, ai fini della affermazione della responsabilità civile del convenuto, non avrebbe ostato il diritto alla presunzione di innocenza, come declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU. Anche il Procuratore Generale, nelle conclusioni scritte depositate, ha ritenuto - richiamando la sentenza di questa Corte n. 19/10/2015, n.21089 - che il provvedimento di archiviazione emesso in sede penale non ostasse all'accertamento incidentale del reato, ai sensi dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., e ha dunque concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri, sul rilievo che il reato di falso giuramento, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza penale di legittimità (è stata citata, «ex multis», Cass. pen. n. 1066 del 2016), sarebbe integrato anche nell'ipotesi in cui la falsità investa solo parzialmente la formula sacramentale per modo che, nella fattispecie, la Corte territoriale, una volta ritenuto non rispondente al vero il giuramento reso dal convenuto IN OS in ordine ad uno solo dei due capitoli deferitigli dall'attore NO OS, avrebbe per ciò solo dovuto accogliere la domanda risarcitoria proposta dal secondo nei confronti del primo. 4.1. Tanto le deduzioni del ricorrente quanto i rilievi del pubblico ministero non sono condivisibili perché l'accertamento incidentale del 19 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA reato, sia pure ai fini risarcitori, oltre a confondere, sul piano strutturale, l'illecito penale con l'illecito civile, avrebbe concretato una indebita imputazione di responsabilità penale a fronte della conclusione del relativo procedimento con una decisione diversa dalla condanna. In piena legittimità, quindi, la Corte di appello, accedendo oggettivamente (pur senza formularne esplicitamente il proposito) ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art.2738, secondo comma, cod. civ., ha indirizzato la propria indagine all'accertamento, non già degli elementi costitutivi tipici del reato di falso giuramento, ma di quelli atipici dell'illecito civile. In tale prospettiva, dopo avere accertato, in fatto - all'esito di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimità -, che la prova della falsità del giuramento prestato da IN OS era stata raggiunta soltanto in ordine al secondo capitolo della formula sacramentale (avente ad oggetto la circostanza dell'impiego, da parte di NO OS, di due stanze dell'immobile come ripostiglio), ma non anche in ordine al primo capitolo della formula medesima (concernente, invece, il carattere esclusivo, visibile, pacifico, continuo ed ininterrotto del possesso delle medesime stanze), la Corte veneziana ha correttamente ritenuto, in diritto, che tale falsità fosse irrilevante in funzione dell'accertamento della dedotta responsabilità civile del giurante. Benvero, infatti, solo se fosse stata provata la falsità sul primo capitolo del giuramento decisorio, la condotta di IN OS avrebbe cagionato, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., un danno ingiusto a NO OS, provocandogli, attraverso la negazione, contrariamente al vero, della sussistenza della possessio ad usucapionem, un pregiudizio 20 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA (il rigetto di una domanda fondata che, in mancanza della falsità, sarebbe stata accolta) suscettibile di produrre conseguenze dannose risarcibili. Al contrario, la falsità sul secondo capitolo - avente ad oggetto una circostanza (l'uso come deposito delle stanze, a prescindere dal titolo) già accertata nell'ambito della precedente controversia in cui IN OS aveva domandato la restituzione del bene quale oggetto di comodato, all'esito della quale era stato escluso NI detinendi dì NO OS senza accertarne NI SS - restava Ininfluente, ai fini dell'azione risarcitoria, in quanto inidonea, ex se, a provocare un danno civilmente rilevante. 4.2. In funzione dell'accertamento della responsabilità civile dì IN OS, in altre parole, non assumeva alcun rilievo il principio, enunciato dalla giurisprudenza penalistica di legittimità, secondo il quale il reato di falso giuramento si consuma anche in caso di falsità parziale, riferita ad uno o più punti della formula sacramentale;
atteso, infatti, che la configurazione dell'illecito civile postula necessariamente la sussistenza di un pregiudizio risarcibile, nella fattispecie non era sufficiente che fosse accertato il contrasto (anche solo parziale) tra quanto era stato giurato e la verità obiettiva (nel che si sarebbe integrato il reato di falso giuramento), occorrendo piuttosto che, a causa di tale contrasto, la persona offesa avesse subìto l'ingiusto pregiudizio di vedersi rigettata una domanda di accertamento del suo diritto dì proprietà pienamente fondata. La Corte di appello, nel ritenere, correttamente, che tale presupposto costitutivo dell'illecito civile avrebbe potuto reputarsi provato solo se fosse stata dimostrata la falsità sul primo capitolo del 21 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA giuramento (restando irrilevante la non rispondenza al vero del giuramento sul secondo capitolo, non decisivo ai fini dell'accoglimento della domanda), si è perfettamente conformata al principio che preclude al giudice civile di accertare, anche incidenter tantum, il reato di cui non sia stata acclarata la sussistenza nel precedente procedimento penale, conclusosi con una pronuncia diversa dalla condanna. La Corte territoriale, in tal modo, ha doverosamente circoscritto la propria cognizione all'accertamento dei requisiti costitutivi dell'illecito civile, escludendone l'integrazione sotto il profilo della mancata prova del danno. 5. Il ricorso proposto da NO OS deve, pertanto, essere rigettato. 6. Non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che l'intimata IL OR non ha svolto difese in questa sede. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato 22 P.U. 11.11.2022 R.G. n.03934/2019 Pres. Travaglino Est. IA pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 11 novembre 2022.