Sentenza 23 marzo 2021
Decreto cautelare 25 maggio 2022
Ordinanza cautelare 17 giugno 2022
Improcedibile
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 23/03/2021, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2021
N. 00331/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00788/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ON
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 788 del 2016, proposto da Comune di LO, Comune di Traves, Comune di Palazzo Canavese e Comune di EL, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Conti, Giuseppe Greppi, Giorgio Razeto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Fiore in Torino, corso Alcide De Gasperi, 21;
contro
Autorità D'Ambito n. 3 Torinese - Ato 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Galileo Ferraris, 71;
Regione ON, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, corso Regina Margherita, 174;
nei confronti
Società Metropolitana Acque Torino - Smat S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Dealessi, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, c.so Galileo Ferraris, 43;
per l'annullamento
- del verbale di deliberazione n. 601 del 29.4.2016 della Conferenza dei Rappresentanti degli Enti Locali dell'ATO 3 Torinese;
- della nota della Regione ON, classificata 13.150.80CORRSII/26-2014°/3/1;
- di tutti gli atti anteriori, conseguenti o comunque connessi con i provvedimenti impugnati e in particolare, per quanto di ragione, della circolare regionale n. 2/AMB del 16.3.2015 e delle note dell'ATO 3 Torinese rispettivamente del 21,22,23 e 28 giugno 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità D'Ambito n. 3 Torinese - Ato 3, della Regione ON e della Societa' Metropolitana Acque Torino - Smat S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021 il dott. Marcello Faviere e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I Comuni di LO, Traves, Palazzo Canavese e EL presentavano all’Autorità d’Ambito Torinese 3 quattro distinte istanze, ai sensi dell’art. 147, co. 2-bis, secondo periodo, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006, per l’applicazione del regime di salvaguardia nella gestione autonoma del servizio idrico e, conseguentemente, essere sottratti dalla inclusione nel ciclo idrico integrato.
La ATO TO3, con quattro distinte note (prot. 1943 del 21.06.2016, prot. 1961 del 22.06.2016, prot. 1973 del 23.06.2016 e prot. 2028 del 28.06.2016) comunicava agli enti richiedenti il rigetto delle istanze.
Le note - richiamando la precedente deliberazione della stessa Autorità del 29 aprile 2016, n. 601 (trasmessa peraltro via PEC ai Comuni citati il 23.05.2016, nota prot. 1635) e la nota prot. 00012481/2016 della Regione ON – motivano il diniego argomentando sull’inapplicabilità dell’art. 147, co. 2-bis del D.Lgs. n. 152/06 nel territorio piemontese, in quanto la disposizione in questione trova applicazione “ qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale ”, presupposto che in ON, a giudizio dell’ATO, non ricorre.
2. I Comuni, ritenendosi lesi da tali provvedimenti, hanno proposto ricorso avanti questo TAR, notificato il 19.07.2016 e ritualmente depositato, chiedendone l’annullamento. Il ricorso si articola in un unico motivo così rubricato: “violazione dell’art. 147, comma 2-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 ed eccesso di potere per carenza di motivazione” .
Per resistere in giudizio si sono costituiti la controinteressata AT S.p.A. (il 16.09.2016), la Regione ON (il 26.09.2016) e l’Autorità d’Ambito n. 3 Torinese (il 30.12.2016) che hanno depositato documenti (il 3 ed il 4.02.2016). I ricorrenti hanno depositato memoria (il 11.02.2021) seguiti da AT S.p.A e dalla ATO 3 (il 12.02.2021), la quale ha depositato memoria di replica (il 24.02.2021) seguita dai ricorrenti in medesima data.
All’udienza pubblica del 17 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020.
3. Il ricorso è infondato.
4. Come evidenziato da tutte le parti in causa questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni sollevate con il presente ricorso. In un caso analogo, con sentenza n. 599/2020, alle cui motivazioni di merito si affida anche lo scrutinio dell’unico motivo del presente ricorso, questo Tribunale si è pronunciato nei termini che seguono.
“ Passando al merito del ricorso, il ricorrente censura il provvedimento di diniego della concessione del regime di salvaguardia sulla scorta di un’unica argomentazione di fondo. La ATO TO3 avrebbe adottato l’atto sulla base di una asserita interpretazione errata dell’art. 147, comma 2bis, secondo periodo, lettera b) del D. lgs. n. 152/2006 in attuazione della propria precedente deliberazione n. 601/2016 e in aderenza agli indirizzi regionali esplicitati nella sopra richiamata circolare (nota prot. 00012481/2016).
Il più volte citato comma 2 bis dell’art. 147 del D.Lgs. n. 152/06 (come modificato dall'art. 62, comma 4, L. 28 dicembre 2015, n. 221) così recita: “Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:
a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;
b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico.
Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti”.
Secondo il ricorrente le amministrazioni di ambito e quella regionale errerebbero nel sostenere che il limite indicato al primo periodo del comma 2 bis (“Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale”) si estenderebbe anche alla fattispecie di cui alla successiva lett. b). Secondo la lettura proposta nel ricorso, invece, tale lettera b) costituirebbe una eccezione all’intero incipit del comma, in ragione della locuzione “Sono fatte salve:[…]” che precede le lettere a) e b).
Questo errore sarebbe reso palese dal tenore letterale della norma nonché dai lavori preparatori della L. n 221/2015 (di cui il ricorso riporta un lungo e significativo passaggio).
L’interpretazione offerta dal Comune non appare condivisibile.
Proprio partendo dai lavori preparatori riportati nel ricorso introduttivo si legge, in più passaggi, che “Le norme, introdotte dal Senato, estendono le gestioni del servizio idrico in forma autonoma già esistenti che possono essere fatte salve ai sensi del Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006). A tal fine vengono ampliate le deroghe alla disciplina generale, in base alla quale l’ambito territoriale ottimale (ATO) in cui la gestione del servizio idrico deve essere unica non può mai essere inferiore agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”.
Tralasciando di riportare altri passaggi è chiaro che il legislatore intende offrire un lettura unitaria del comma 2 bis che prima definisce il proprio presupposto operativo (racchiuso nell’inciso “Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale […]”) poi elenca le possibili deroghe al sistema idrico integrato, definendone limiti e requisiti (prima illustrando il limite generale, vale a dire l’impossibilità di giungere ad ambiti di ampiezza inferiore a quello provinciale e poi facendo salve due sub-deroghe, illustrate alle lettere a) e b) che consentono di scendere a livello comunale). Detto in altri termini il legislatore, dando per presupposta l’esistenza di un unico ambito regionale, assume come “deroghe” le due possibilità di salvaguardia disciplinate alle lettere a) e b) del comma 2 bis; al contempo, però, assume come “regola” il dimensionamento minimo gestionale riferendolo ad ambiti territoriali comunque non inferiori a quelli provinciali. In questo contesto resta comunque fermo il presupposto affinchè le due eccezioni possano operare (dato proprio dall’incipit della norma, vale a dire l’esistenza di un ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio regionale), assunto come tale dalla ATO TO3 e dalla Regione ON.
Allo stesso modo non appaiono conferenti i richiami, che il ricorrente propone a sostegno delle proprie tesi, alla nota prot. 0007069 del 18/04/2016 (allegato doc. n. 5 al ricorso) con la quale il Ministero dell’Ambiente ha fornito un parere interpretativo sul comma 2-bis dell’art. 147, rispondendo ai quesiti posti dalla Regione Lombardia e dall’ANEA (associazione nazionale autorità e enti di ambito).
In tale sede il Ministero non affronta direttamente il tema oggetto del presente ricorso. Al contrario in risposta al primo dei quesiti posti dalla Regione circa la legittimità delle gestioni in economia da parte dei Comuni, ne esclude la possibilità laddove “siano intervenute in costanza di individuazione, costituzione e operatività dell’Ente di Governo d’ambito (o delle ex Autorità d’ambito) e individuazione ed affidamento a regime al gestore unico ai sensi di legge”.
Questo Tribunale, come evidenziato dalle difese di parte resistente e dei controinteressati, ha già avuto modo di indicare l’interpretazione corretta della disposizione in esame statuendo che “[…] come reso evidente dal suo incipit ("Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale''), il comma 2 -bis dell'art. 147 d.lgs 152/2006 risulta formulato con esclusivo riferimento agli ambiti territoriali coincidenti con l'intero territorio regionale. Su questa linea interpretativa si è attestato l’indirizzo espresso in relazione alla lettera a) nella circolare del Presidente della Giunta Regionale 16/3/2015” (v. T.A.R. ON, sentenze n. 1210/2016, n. 1227/2016, n. 1228/2016, n. 1229/2016).
Sulla scorta di tale orientamento, dal quale non vi è ragione di discostarsi, e delle considerazioni sopra svolte il ricorso, nel suo complesso, non merita accoglimento” .
5. Per tali ordini di ragioni, che il Collegio fa proprie anche nel caso di specie, il ricorso non è fondato e dev’essere respinto.
6. Il Collegio infine ritiene di non dover dare seguito alle questioni di legittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti nella memoria depositata in data 11.02.2021, poiché le stesse risultano meramente dedotte e non sorrette da argomentazioni sufficienti per supportare una valutazione di non manifesta infondatezza.
7. In considerazione delle questioni giuridiche affrontate, in un contesto non pacificamente definito, si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ON (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:
Carlo Testori, Presidente
Marcello Faviere, Referendario, Estensore
Valentina Caccamo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Carlo Testori |
IL SEGRETARIO