Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
322/22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona dei Consiglieri:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente sentenza nella causa tra:
rappresentata dall'Avv. Ugo Parte_1
Carassale, per procura allegata alla citazione di appello.
APPELLANTE ed APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
rappresentata dall'avv. Controparte_1
Marco Boggia, per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATA
E CONTRO
, rappresentato dall'avv. Enrico CO
Vergani e dall'avv. Tommaso Capurro per procura allegata alla comparsa di appello.
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
rappresentato dall'avv. Angelo CP_3
Massimo Perrini, per procura allegata all a comparsa di appello
APPELLATO ed APPELLANTE INCIDENTALE
PER PARTE APPELLANTE: “condanni in solido,
e in CO Controparte_4 persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti da Pt_1 in occasione del sinistro di cui è causa, nulla
[...] escluso, meglio indicati in narrativa dell'atto di appello, e comunque nella misura dimostrata in giudizio, nell'importo di € 750.000, ovvero in quell'altro maggiore o minore meglio visto dalla
Ecc.ma Corte di Appello di Genova, con interessi e rivalutazione nella somma già congruamente rivalutata e conformemente ai principi indicati dalla Corte di Cassazione n. 1912/96. Condanni, in deteriore ipotesi, la Soc. a Controparte_1 manlevare integralmente da ogni e Parte_1 qualsiasi domanda contro di Lei prop osta, con pagamento diretto al danneggiato e vittoria di spese ex art. 1917 c.c., 3° comma, anche sotto tale profilo. Vinte le spese dei due gradi di giudizio. IN
SUBORDINE Ove non venisse accolta la precedente domanda risarcitoria, condanni la
[...]
a corrispondere alla Sig.ra Controparte_5
il capitale infortuni in correlazione Parte_1 alla invalidità accertata in causa ed al massimale garantito con la polizza di cui al cpv n.1 prodotta.
Nonché al pagamento di € 1.500,00 per le spese mediche e correlate. Vinte, in ogni ipotesi, le spese di lite sia ex art. 91 c.p.c., sia a carico dell'assicuratore anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.,
3° comma, per ogni grado del giudizio”.
PER FALASCO: “Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta e, per quanto di ragione, anche in accoglimento della presente impugnazione proposta in via incidentale nei confronti della sentenza n. 649/2022, repert. 709/2022 del 17 marzo 2022 del Tribunale di Genova nel giudizio
RG 14621/2017: - in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposta da Parte_1 per i motivi di cui in narrativa e per violazione dell'art. 342 c.p.c.; - nel merito, respingere le domande proposte nei confronti di CO perché inammissibili, infondate e non provate per le ragioni di cui in atti nonché come dimostrato all'esito dell'istruttoria condotta in giudizio, incluse le risultanze delle consulenze tecniche
d'ufficio cinematica e medico legale rispettivamente condotte dai CTU Dott. e Per_1
Dott. - nel merito, in via subordinata, Per_2 riproponendo la domanda di primo grado nonché in via di appello incidentale, per il non creduto caso di accoglimento, anche in parte, delle domande attoree di nei confronti di Parte_1 CP
, condannare
[...] Controparte_4 in persona del legale rappresentante pro tempore,
a tenere indenne e manlevare l'esponente da ogni conseguenza pregiudizievole, anche per capitale, interessi, rivalutazione, spese ed accessori ove necessario previa ogni opportuna pronuncia in merito alla nullità, inapplicabilità ed inefficacia delle clausole contenute nel formulario di polizza
“RCA New” (polizza n. 336.013.0000108793) e nella scheda della copertura in esso richiamato nell'edizione applicabile ratione temporis al presente sinistro;
- in via riconvenzionale e in accoglimento dell'appello incidentale, condannare
e Parte_1 CP_3 [...] in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, al risarcimento tra loro in solido o nella forma meglio vista di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (anche di tipo esistenziale), subiti e subendi da CP
in relazione all'evento per cui è causa e
[...] come accertati in corso di causa, se del caso anche ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi e rivalutazione
e interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo;
- se del caso in accoglimento dell'appello incidentale e in via riconvenzionale, per la denegata ipotesi in cui dovesse risultare che
conduceva lo scooter al momento CO dell'incidente per cui è causa, condannare
[...]
in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro tempore, a c orrispondere a
il capitale assicurativo dovuto ai CO sensi di polizza oltre al rimborso delle spese sanitarie ai sensi e nei limiti di polizza n.
336.013.0000108793. In via istruttoria, si chiede volersi ammettere le istanze istruttorie per audizione testi dedotte dall'esponente nella seconda memoria ex art. 183, VI comma cod. proc. civ. sub n. 12, 13 e 14, oltre all'ordine di esibizione di cui al punto II.B formulato dall'esponente nella propria memoria ex art. 183, VI c. n. 2 cod. proc. civ. Sempre in via istruttoria, si chiede di rigettare
l'acquisizione della documentazione irritualmente depositata da parte attrice quale allegato alle note datate 10 febbraio 2021, 8 marzo 2021 e 29 novembre 2021, in quanto tardiva poiché depositata oltre il termine assegnato per le memorie ex art. 183, VI c. cod. proc. civ. In ogni caso, con vittoria nelle spese e onorari del doppio grado di giudizio.
PER FURIO Voglia l'Ecc.ma Corte Pt_1
d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
accogliere il presente appello incidentale e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza n. 649/2022 resa dal
Tribunale di Genova e, per quanto di interesse dell'esponente, in riforma all'obiter relativo alla proprietà del motociclo contenuto nella statuizione in punto spese di lite, accogliere le domande proposte da in primo grado, quivi CP_3 integralmente riproposte e di seguito ritras critte con riferimento alla domanda di condanna in solido svolta da nei confronti del CO conchiudente e di . In via principale CP_4 rigettare ogni avversaria domanda col favore delle spese e comunque con condanna di alla CP_4 refusione delle spese di lite in favore del conchiudente per la difesa dello stesso dalle pretese del danneggiato nei limiti CO dell'art. 1917 c.c. In via graduata condannare il conchiudente in solido con nei limiti del CP_4 giusto e del provato e, per l'effetto, condannare
a tenere indenne e manlevare Controparte_4
l'esponente dalle richieste avversarie oltre che alla refusione delle spese di lite a favore dell'esponente per la difesa dello stesso dalle pretese del danneggiato nei limiti dell'art. CO
1917 c.c. con riferimento alla domanda di accertamento del proprio diritto di regresso formulata da In via Controparte_4 preliminare e pregiudiziale dichiarare
l'improcedibilità della domanda per le ragioni tutte di cui in atti. Nel merito rigettare la domanda di accertamento del diritto di rivalsa formulata da
poiché infondata in fatto ed in diritto per le CP_4 ragioni tutte esposte in atti. In via graduata accertare, nel contraddittorio delle parti tutte, la colpa e/o la responsabilità nell'evento e/o nell'inadempimento contrattuale in capo esclusivamente al conducente e per l'effetto, assolvere da ogni avversaria CP_3 domanda. In tutti i casi col favore delle spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre le spese successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro per entrambi i gradi di giudizio.
PER VITTORIA: “contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste, occorrendo anche in via di appello incidentale: 1 Rigettare l'appello proposto da (e, in via incidentale, dagli altri Parte_1 soggetti del rapporto processuale di primo grado) con la integrale conferma della impugnata sentenza. 2 In subordine, in relazione alla domanda proposta da nel caso di Parte_1 sua ipotetica accertata qualità di conducente del motociclo ed in virtù della copertura “Infortuni del
Conducente”, rigettare detta domanda stante la inoperatività della garanzia che esclude la copertura per gli infortuni conseguenti a stato di etilismo (così come accertato a carico di Pt_1
), o, nella remota ipotesi di ritenuta
[...] operatività della garanzia, liquidare l'indennizzo nell'ambito di quanto risulti provato e dovuto. 3 In via di ulteriore subordine e nella denegata e remota ipotesi di accoglimento della domanda di Pt_1
in qualità di trasportata sul motociclo
[...]
KYMCO LIKE 125 CC. Tg. DR87059, liquidare tal e danno nei limiti di quanto provato e dovuto e, comunque, dichiarare ed accertare il diritto di
alla rivalsa, a tenore di polizza, nei CP_4 confronti di e , nella CO CP_3 loro rispettiva qualità di conducente - in accertato stato di ebbrezza - e proprietario del motociclo sopra identificato, tra di loro in via solidale, in relazione a tutte le somme che fosse CP_4 dichiarata tenuta a corrispondere a Parte_1 per capitale, rivalutazione, interessi e spese legali, con conseguente condanna dei suddetti CP
e , tra di loro in via solidale, a
[...] CP_3 rimborsare alla Società Controparte_4 tutte le somme pagate a . 4 In Parte_1 relazione alle eventuali domande proposte da
contro
CO Controparte_4
e , per il caso
[...] Parte_1 CP_3 che dovesse trovare conferma giudiziale la sua qualità di trasportato, liquidare il danno nell'ambito di quanto risulti provato e dovuto e comunque dichiarare ed accertare il diritto della
alla rivalsa nei confronti di Parte_2
e nella loro rispettiva Parte_1 CP_3 qualità di conducente e proprietario del motociclo targato DR87059 condotto da soggetti in stato di ebbrezza, con conseguente condanna degli stessi, in via solidale, a rimborsare a
[...] quanto dalla stessa pagato a CP_4
. 5 In relazione alla eventuale CO domanda proposta da di condanna CO della Società (qualora dovesse venire CP_4 accertata la sua qualità di conducente) a corrispondergli gli indennizzi in virtù della polizza assicurativa “Infortuni del conducente” rigettare detta domanda state la inoperatività della garanzia che esclude la copertura per gli infortuni conseguenti a stato di etilismo (così come accertato in occasione del sinistro dell'11/07/2015), o, nella remota ipotesi di ritenuta operatività della garanzia, liquidare l'indennizzo nell'ambito di quanto risulti provato e dovuto. 6 In ogni caso con vittoria di spese e compensi del grado, nei confronti di chi di ragione”.
Parole chiave: prova presuntiva – più probabile che non – danno non patrimoniale- danno patrimoniale
- rivalsa
MOTIVI
1 Il giudizio di primo grado ha citato in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Genova, e CO [...] ed ha sostenuto: Controparte_4
• Che, l'11/07/2015, alle ore 03,50, in Genova, era trasportata sul motoveicolo KIMCO LIKE 125 C.C.
Tg. DR87059, di proprietà del padre, CP_3 condotto nell'occasione da;
CO
• Che, dopo aver percorso Corso Italia ed imboccato la Via Cavallotti, il motoveicolo era sbandato all'altezza del civico n. 1 rosso, provocando la rovinosa caduta sia del conducente che della trasportata;
• Di aver riportato, nell'incidente, gravissime lesioni;
l'attrice ha, quindi, chiesto di condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non, ex art. 122, 141 e 148 Cod. Ass.
In subordine, nell'ipotesi in cui l'attrice fosse stata ritenuta conducente del mezzo, dal momento che ella aveva stipulato sempre con
[...] una polizza infortuni (la n. Controparte_4
3360130000108793), ha chiesto la condanna della medesima assicurazione a corrisponderle il corrispondente indennizzo, oltre al pagamento di
€ 1.500,00 per le spese mediche e correlate.
Entrambi i convenuti si sono costituiti in giudizio ed hanno chiesto di respingere ogni domanda attorea. ha proposto domanda subordinata Controparte_1 di rivalsa nei confronti di e di CO
in quanto, se fosse stato accertato CP_3 che il primo era alla guida del mezzo, in stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 C.d.S., ai sensi dell'art. 2 delle condizioni generali della polizza stipulata da l'assicurazione non Parte_1 sarebbe stata operante, con conseguente possibilità di agire in regresso nei confronti del proprietario e del conducente del mezzo.
ha negato di essere conducente, CO in quanto era lui ad essere trasportato ed ha sostenuto di aver riportato lesioni nell'incidente per cui è causa ed ha, quindi, proposto domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, anche nei confronti del proprietario del mezzo, CP_3
[...]
In via subordinata, lo stesso ha chiesto di essere indennizzato ai sensi della polizza
3360130000108793, ove riconosciuto conducente del mezzo incidentato.
chiamato in causa dai convenuti, CP_3 quale proprietario del mezzo incidentato, si è costituito in giudizio ed ha chiesto di respingere ogni domanda nei suoi confronti, negando di essere proprietario del mezzo coinvolto. La causa è stata istruita con prove orali, ctu e documenti ed è stata decisa con la sentenza 649 del 2022, datata 16 marzo 2022 e pubblicata il 17 marzo 2022, che ha così statuito in dispositivo:
“rigetta le domande proposte da Parte_1 rigetta le domande riconvenzionali proposte da
. Per l'effetto dichiara n.l.p sulle CO correlate domande di rivalsa e di manleva. compensa le spese del procedimento tra tutte le parti. pone le spese delle tre CC.TT.UU in via definitiva a carico di tutte le parti in ugual misura, con conseguente condanna reciproca di tutte le
Parti al rimborso di quanto eventualmente anticipato oltre la quota di spettanza”.
Il Tribunale ha escluso che il materiale probatorio acquisito dimostrasse che fosse CO alla guida del motociclo la notte del sinistro, in quanto:
• Nessun elemento in tal senso poteva ricavarsi dalle dichiarazioni delle parti, dal momento che, mentre l'attrice aveva reso dichiarazioni contraddittorie (prima aveva detto di non ricordare chi fosse alla guida, poi che il mezzo era condotto da e, infine, in citazione era CP tornata alla prima versione), da CO subito aveva escluso di aver guidato lui al momento dell'incidente;
• Il procedimento penale promosso nei confronti di per calunnia e guida in stato di ebbrezza, CP si era concluso con l'archiviazione della sua posizione, in quanto non era stato possibile accertare chi fosse alla guida del mezzo;
• I testi avevano sostenuto che, subito dopo la caduta dal mezzo, l'attrice si trovava con il proprio corpo sovrapposto a quello di , con CO la testa a contatto con la parte posteriore del corpo di . Tale circostanza, favorevole alla CP tesi attorea, non era sufficiente a giustificare una condanna, in quanto i testi potevano riferire unicamente in merito alla posizione dei corpi assunta al momento in cui questi erano intervenuti e, quindi, dopo l'incidente e non poteva, invece, darsi credito ai loro convincimenti in merito alla posizione di conduttore di CP
; inoltre, non vi erano ulteriori elementi
[...] probatori a sorreggere tale conclusione, smentita, peraltro, da una serie di circostanze, quali quelle secondo cui non era mai stato proprietario CP di motorini, non guidava scooter e normalmente la sig.ra non cedeva ad altri la guida del suo Pt_1 mezzo (se non in un'occasione proprio a favore di
) e tantomeno doveva averlo fatto quella CP sera, dal momento che era in stato di CP ebbrezza. I convincimenti espressi da alcuni testi in merito al fatto che fosse il c onducente, CP in quanto frutto di mere valutazioni e non di una percezione diretta del fatto, non costituivano prova a favore di tale assunto.
Il Tribunale ha, poi, respinto anche la domanda di
, in quanto non c'era prova di chi CO conducesse il mezzo e “L'insufficienza del quadro probatorio non può che ricadere sulle parti sulle quali gravava l'onere della prova dei fatti costitutivi delle domande proposte ai sensi dell'art
2967 c.c., e quindi sulla e sul sui Pt_1 Pt_3 quali incombeva l'onere di provare i fatti posti a fondamento delle rispettive pretese risarcitorie e di indennizzo, ovvero chi fosse alla guida del motoveicolo al momento del sinistro”. CP_6
In merito alle spese, il Tribunale le ha compensate tra tutte le parti, anche con riferimento alla posizione di nei cui confronti ogni CP_3 domanda era stata respinta, in quanto le risultanze istruttorie, “contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del Sig. non CP_3 consentono di superare la presunzione della proprietà del motociclo in capo a quest'ultimo, secondo quanto emerge dal Pubblico Registro
Automobilistico. Infatti, non è stata offerta la prova che il denaro con il quale è stato comprato il motorino fosse di né che ella abbia Parte_1 pagato con denaro proprio la relativa tassa di possesso. Decisivo è inoltre il fatto che nella già citata dichiarazione resa alla Polizia Giudiziaria in data 26 gennaio 2016 sia stata la stessa Sig.na ad espressamente individuare il padre quale Pt_1 proprietario del motorino e che anche nell'atto di citazione, a pag 2, abbia ribadito questo concetto”.
2 Il Giudizio di appello
La sig.ra ha impugnato la sentenza in Pt_1 esame ed ha chiesto che, in riforma della stessa, venissero accolte le domande da lei formulate.
si è costituito in giudizio ed ha CO chiesto di dichiarare inammissibile l'appello proposto e, in via incidentale, di riformare la sentenza, nella parte in cui non aveva accertato che era trasportato al momento CO dell'incidente dal motorino condotto da Pt_1
con conseguente accoglimento delle
[...] domande di risarcimento da questi proposte. Lo stesso ha, comunque, insistito nelle altre domande proposte. ha impugnato la sentenza nella parte CP_3 in cui aveva compensato le spese di lite con le parti chiamanti in causa, chiedendo, in riforma la condanna di queste. si è costituita in giudizio ed ha Controparte_1 chiesto di respingere l'appello e di confermare la sentenza.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 19 settembre 2024, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, cui hanno poi fatto seguito le comparse conclusionali e le memorie di replica.
3 I motivi di appello
Con un unico articolato motivo, la sig.ra ha Pt_1 sostenuto che il Tribunale era caduto in errore, quando aveva negato che ci fosse prova del fatto che il mezzo incidentato era condotto da CP
, in quanto:
[...]
• tutti i testi avevano riferito di avere visto la parte terminale del sinistro stradale e, in particolare, lo strisciamento a terra dei corpi dei due viaggiatori a bordo del motorino e, cioè, che uno ( ) CP strisciava sull'asfalto e l'altra ( era Pt_1 parzialmente sovrapposta al ragazzo ( ) che CP la precedeva, strisciando;
da qui era logico concludere che era davanti CO all'attrice (e, quindi, era alla guida) anche quando questi erano sul mezzo;
tale conclusione era quella “più probabile”, parametro di giudizio da adottare nel giudizio civile;
• Era sbagliato sostenere che i testi potevano testimoniare soltanto circa la situazione di fatto al momento in cui erano intervenuti sul posto (e, quindi, in merito solo alla posizione dei corpi), mentre non poteva darsi rilievo probatorio alla deduzione che i medesimi avevano fatto derivare da tale posizione (e, cioè, che la sig.ra era Pt_1 trasportata), trattandosi di una valutazione tecnica, che spetta a soggetti qualificati. I testi erano presenti sulla località, a 5 metri di distanza ed avevano riferito quello che avevano visto;
la deduzione logica fatta dai testimoni, era un dato di comune esperienza, confermata anche del CTU;
• il Giudice di primo grado aveva dato rilievo al provvedimento di archiviazione penale, rispetto al quale, però, la sig.ra non si era costituita Pt_1 parte civile e, quindi, non le era opponibile;
• il Tribunale, nel negare che vi fossero testimoni oculari, aveva sostenuto di dover far ricorso a prove presuntive;
tuttavia, tutti i testi escussi erano stati coerenti nel descrivere la posizione dei corpi e nell'affermare di avere visto la ragazza strisciare dietro al ragazzo, con il corpo e la faccia sui di lui glutei e gamba, o sul retro della coscia.
Il tutto si era verificato in 3-4 metri: era, quindi, impossibile, come sostenuto anche dal ctu, che si fosse verificato un rotolamento, in astratto ipotizzato dal Giudice;
• La regola decisionale del giudizio civile è costituita dal più probabile che non;
secondo il
Tribunale, tale regola si applica solo nel caso di nesso causale e non per la valutazione delle prove;
ma, nella specie, si doveva proprio ricostruire la causalità dell'incidente;
• Il Tribunale aveva errato nella valutazione del materiale probatorio;
tutto il compendio probatorio, il verbale dei Vigili, la ctu ricostruttiva, le prove testimoniali enunciano fatti positivi e concreti. In contrasto a ciò, il Sig. non aveva dimostrato nulla in contrario, CP se non una sua particolare antipatia per i motoveicoli, peraltro, superata già in un caso, quando aveva guidato il motorino della Pt_1 come dichiarato dallo stesso in occasione CP di un interrogatorio reso alla P.G ed ammesso nella comparsa di risposta;
• Il Tribunale non aveva considerato le risultanze della ctu, tra le quali vi era da considerare che il casco dell'attrice aveva la visiera abbassata, mentre quello di l'aveva alzata e ciò si CP spiegava perché questi, alla guida del mezzo, era protetto dal parabrezza, che poteva aver esercitato una protezione del capo del conducente, identificabile nel sig. , che subisce minori CP danni al capo rispetto alla Pt_1
• Anche il CTU aveva riferito che non era compatibile con i fatti l'ipotesi che alla guida vi fosse In ossequio alla prova Parte_1 diretta, sia al “più probabile che non”, l'unica conclusione possibile era che alla guida si trovasse;
CO
• Il Tribunale aveva sostenuto che non era credibile che, , la meno brilla, avesse Pt_1 incomprensibilmente ceduto la guida a CP pur inesperto. Peraltro, il Tribunale aveva sbagliato nel non considerare lo stato di euforia del ragazzo ( , che certamente (avendolo CP guidato intuitivamente più volte) voleva
“impressionare” ; Pt_1
• gli elementi di fatto offerti e provati dalla parte attrice dimostravano senza incertezza, ed in subordinata e deteriore ipotesi secondo il “più probabile che non”, che alla guida vi fosse CP .
[...]
In ogni caso, aveva stipulato una Parte_1 polizza infortuni, per cui avrebbe dovuto essere accolta, comunque, la domanda subordinata fondata su tale tipologia contrattuale.
ha proposto un unico motivo di CO appello incidentale, volto a sostenere che questi era trasportato, per cui le controparti dovevano essere condannate a risarcirgli i danni. In questo senso, deponevano una serie di elementi:
• il motorino era della o di suo padre, ma non Pt_1 certo di;
CO
• quest'ultimo non aveva mai avuto motorini, né li guidava;
• era abitudine di utilizzare Parte_1 abitualmente lo scooter ed andare in due in motorino, conducendolo lei, anche con CP
;
[...]
• in occasione del viaggio di andata in discoteca, dal bar ove avevano trascorso la prima parte della serata, era stata a guidare il Parte_1 motorino trasportando il;
CP
• anche in occasione dell'uscita dalla discoteca, pochissimo prima di salire in motorino, prima del fatale viaggio, era la ad attivamente Pt_1 condurre il fuori dalla discoteca;
CP
• mentre aveva da subito negato di guidare, CP la sig.ra aveva reso dichiarazioni Pt_1 contraddittorie, dichiarando prima di non ricordare, poi che le sembrava che fosse CP
a guidare e, infine, era ritornata alla
[...] prima versione;
• in altra occasione, la sig.ra aveva Pt_1 dimostrato una scarsa attenzione alla sicurezza stradale.
Inoltre, nell'ipotesi in cui dovesse emergere che non era trasportato da CO Pt_1
gli si sarebbe dovuto riconoscere
[...]
l'indennizzo assicurativo. ha impugnato il capo della sentenza CP_3 che, per giustificare la compensazione delle spese, aveva sostenuto che questi era proprietario del motoveicolo.
Con un primo motivo di appello, questi ha lamentato che la prova che proprietaria del mezzo era la sig.ra derivava dal fatto che questa Pt_1 lo aveva pagato con denaro proprio (l'importo era di 700,00 euro), ne aveva la disponibilità e l'aveva sempre utilizzato uti dominus, aveva curato il pagamento della relativa tassa di possesso ed aveva stipulato, per l'anno 2015-2016, come contraente, con , la polizza di CP_4 assicurazione 336.013.0000108793. Quanto, poi, alle dichiarazioni rese da alla Parte_1
Polizia Municipale, con cui questa aveva sostenuto che il proprietario era il padre, queste erano state rese in un contesto in cui la proprietà del mezzo non era rilevante e, comunque, non era dichiarazione confessoria, in quanto non resa dallo stesso e relativa a valutazioni Pt_1 giuridiche.
Con un secondo motivo, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale aveva errato a compensare le spese di lite, in quanto avrebbe più semplicemente dovuto dare applicazione alla regola della soccombenza. Infatti, le domande proposta da e da nei suoi confronti erano state CP CP_4 respinte.
La domanda proposta da dovuto essere CP_4 respinta a prescindere dalla questione della proprietà del mezzo, in quanto la polizza era contraddittoria e non conforme ai doveri di chiarezza ex 166 Cod. Ass. e dunque non opponibile ex 1341 c.c. nonché ex d .lgs.
206/2005;
Infine, il Tribunale non si era pronunciato sulle spese di resistenza ex art. 1917 c.c.
4 L'inammissibilità per violazione dell'art. 342
c.p.c. dell'appello principale proposta da CP
[...]
Quest'ultimo ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342
c.p.c. in quanto manca una “puntuale indicazione delle parti della sentenza di cui l'appellante chiede la riforma” e degli “errori in fatto e in diritto puntualmente attribuiti alla sentenza”. L'eccezione
è infondata.
Secondo la giurisprudenza, “Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi - previsto dall'art. 342, co mma 1, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui
è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto
e la portata delle relative censure”. (Cass.
2320/23).
Nella specie, sono chiari sia i capi della sentenza impugnati (quelli che hanno negato che ci fosse prova del fatto che fosse conducente), sia CP le censure (non aver fatto buon governo della prova presuntiva e dei criteri di valutazione delle prove del processo civile), sia la loro rilevanza.
5 La responsabilità per i fatti di causa
A tale tematica, sono dedicati sia l'appello principale che l'appello incidentale proposto da
, oltre alle difese di CP Controparte_1
Questo comporta una trattazione unitaria.
Questi i fatti di causa pacifici.
La sera dell'11 luglio del 2015, e CO si recarono, a bordo del Parte_1 motoveicolo condotto da quest'ultima ed intestato al padre della ragazza, presso il locale Sys, in lungomare Lombardo a Genova. I due ragazzi, al termine della serata, uscirono dal locale e presero il mezzo, con il quale si diressero da Corso Italia verso levante.
Intorno alle 3:50, il motociclo Kymco, giunto alla confluenza con via Cavallotti nella parte terminale della curva sinistrorsa, sbandò prima a sinistra, colpendo un punto non meglio identificato (tanto che il sottopianale ripreso nella foto 38 della ctu riportò dei danni), contestualmente facendo cadere su tale lato gli occupanti e, poi, si abbattè sul fianco destro e strisciò al suolo sino al punto di quiete (ripreso nelle foto 1-3 della ctu a ridosso del distributore). Anche e caduti a CO Parte_1 terra, strisciarono sull'asfalto, per circa 12 metri, fino a raggiungere la posizione di quiete.
Ai soccorritori ed ai testimoni, la scena si presentò in questi termini: il mezzo abbattuto sul fianco destro, come ripreso nelle foto 1-3 della ctu, mentre gli occupanti furono rinvenuti a terra, proni, nella posizione schematizzata nella fig. 5 di pag. 44 della ctu.
Nessuno vide chi guidava il mezzo.
Secondo la giurisprudenza, nell'ipotesi in cui il guidatore rimanga ignoto, si dovrà presumere, ex art. 2729, co. 3 c.c., che, quando, come, nella specie, è provata la presenza a bordo del proprietario o di colui al quale il mezzo è affidato e la sua idoneità alla guida, quest'ultimo è il conducente del veicolo (Cass. 30723/22).
Secondo parte appellante, però, gli elementi raccolti sono sufficienti a superare tale presunzione, in quanto, se non c'è una prova diretta, vi è una prova indiretta di chi fosse alla guida, rappresentata dalla posizione dei corpi subito dopo l'incidente.
Questa è ben descritta, come detto, nella figura a pag. 44 della ctu . A tal fine, il CTU si è Per_1 avvalso delle dichiarazioni dei testi ascoltati in giudizio e di quelle rese in sede di indagini preliminari (si rimanda alle relative dichiarazioni rese in tale duplice sede da , ES Tes_2
e Tes_3 Tes_4 Testimone_5 Tes_6
). Tes_7
La rappresentazione grafica del ctu, del resto, non
è stata oggetto di specifiche contestazioni.
I testi videro il corpo di Parte_1 sovrapposto a quello di , “con la CO testa all'altezza dei glutei” ed “il braccio sul retro della coscia sinistra di lui” (dichiarazioni dei testi e , prod. 5 di parte IT). Tes_2 ES
Secondo parte appellante, tale posizione, con davanti e dietro, CO Parte_1 non poteva che coincidere simmetricamente con quella che gli stessi avevano assunto sul mezzo al momento dell'impatto, laddove, ovviamente il guidatore è davanti.
Bisogna valutare se il ragionamento induttivo proposto da che si fonda su un Parte_1 dato di partenza noto (la posizione dei corpi subito dopo la caduta dal motorino) e da questo ricava il fatto ignoto (chi guidava), possa o meno giustificare l'accoglimento della domanda proposta.
La materia è disciplinata dagli artt. 2727 e 2729
c.c.
Il Giudice può avvalersi delle presunzioni, purché queste siano:
• gravi, nel senso che il fatto che si intende provare deve avere un grado di conferma elevato dal fatto già conosciuto e dimostrato e deve trovare riscontro in elementi oggettivi;
la gravità è, in altre parole, riferita al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto (Cass.
23154/24); il Giudice, per affermare la correlazione tra il fatto ignoto e quello noto deve basare il ragionamento presuntivo o su leggi scientifiche (per cui un certo fatto implica sempre e comunque un altro fatto;
e non è questo il caso) oppure, quando non c'è una deduzione necessaria ed assoluta, sull'id quod plerumque accidit e, quindi, sulle massime di comune esperienza;
• precise, nel senso che le presunzioni devono condurre ad una conclusione che riguarda specificamente il factum probandum, stabilendo una significativa connessione tra le due circostanze, quella nota e quella da provare.
Quanto al requisito della concordanza, esso richiede che il fatto ignoto sia - di regola -desunto da una pluralità di indizi gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza. Tuttavia, la pluralità di indizi è solo eventuale e la sua mancanza non impedisce il ricorso alla presunzione, in quanto esso deve ritenersi menzionato dalla legge solo per il caso di un eventuale, ma non necessario, concorso di più elementi presuntivi (Cass.
17574/09). La lettura dell'art. 2729 c.c. conferma che la norma non richiede che ci siano più presunzioni, ma semplicemente che, quando queste siano più di una, esse armonizzino e cospirino allo stesso risultato.
I caratteri di cui all'art. 2729 c.c. ricorrono anche nella specie.
Secondo la ctu, “la posizione finale dei corpi depone con maggiore probabilità, ma non con certezza, verso l'ipotesi che alla guida vi fosse il
” (pag. 47) ed “appare difficilmente CP compatibile con l'ipotesi che la fosse alla Pt_1 guida, ma non è tuttavia possibile escludere con certezza dinamiche di rotolamento a terra dei corpi, potenzialmente all'origine di una inversione delle posizioni dei due occupanti nel senso di marcia”
(ctu, pag. 44).
Nella specie, esiste, quindi, una regola di esperienza, che ha basi scientifiche, come confermato dal CTU, per cui la posizione dei corpi a terra dopo l'incidente riproduce la posizione assunta sul mezzo prima dell'incidente.
Applicando le regole sopra sintetizzate, che fosse alla guida è circostanza CO deducibile, in termini non di certezza assoluta, ma solo probabilistica, dalla posizione dei corpi descritta dai testi e costituisce, quindi, alla luce di quanto detto sopra, una presunzione grave e precisa.
Non si può certo escludere il cd “cigno nero”, e, cioè, l'evento imprevisto e, quindi, che, nella caduta o, ancora, nello strisciamento a terra dei corpi, chi era dietro “sorpassi” chi era davanti.
Tale considerazione, però, non è sufficiente per respingere la domanda.
In primo luogo, il rischio in questione è assai basso, considerato che i testi e ES Tes_2 videro la parte finale della strisciata a terra dei corpi (“per due o tre metri”: teste ES ascoltato in udienza;
il teste ha visto i corpi subito dopo aver sentito il rumore dell'impatto); ciò riduce molto, quindi, il periodo temporale in cui si sarebbe potuto verificare il “sorpasso” nella
“strisciata” di chi stava dietro rispetto a chi stava davanti.
In secondo luogo, nel processo civile, il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento (art 116 c.p.c.), anche quando si tratta di valutare le prove presuntive (art. 2729, co. 1 c.c.). La norma non precisa qual è lo standard probatorio minimo necessario e sufficiente per considerare vero un determinato enunciato.
Al riguardo, la giurisprudenza ha fatto riferimento al criterio del “più probabile che non” (sul punto, si veda Cass. Sez. Un. 584/08, secondo cui “ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio', mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o 'del più probabile che non', stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e
l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti”). Più recentemente
Cass. 26304/21 e Cass. 12386/22 hanno sostenuto che tale criterio rileva solo nel campo del nesso di causalità, mentre negli altri casi rileva il criterio “della attendibilità - ovvero della più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti”.
L'adesione all'una o all'altra tesi comporta comunque la medesima conclusione.
Entrambe le tesi comportano che, nel processo civile, la decisione finale non consiste nel verificare se esiste una sola versione favorevole e provata dei fatti di causa, ma consiste nella scelta, tra le diverse ipotesi in campo, di quella dotata di un grado di conferma probatoria relativamente maggiore. Ciò comporta che la condanna è possibile anche nell'ipotesi in cui, come nella specie, vi siano alternative ragionevoli all'enunciato posto a fondamento della sentenza, ma queste si presentino, alla luce del materiale probatorio acquisito, come meno probabili
(laddove la probabilità va intesa non in termini frequentistici e statistici, bensì come quella che ha un grado di conferma probatoria maggiore rispetto all'ipotesi contraria) di quella posta a fondamento della decisione.
In questi termini, in materia di presunzioni, la giurisprudenza è solita ricordare che non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'"id quod plerumque accidit" (Cass.
21403/21).
Tra le due ipotesi in campo, e, cioè, che alla guida ci fosse o la prima CO Parte_1
è quella “più probabile” nei termini sopra intesi.
ha contestato tale conclusione, in sede di CP_4 osservazioni alla ctu, cercando di dimostrare che
è ben possibile che il passeggero nella caduta sopravanzi il conducente.
Il CTU ha già dimostrato la fallacia di tali considerazioni nel paragrafo 5.1.2 della perizia.
In ogni caso, si evidenzia che la dinamica fatta propria dal ctp coincide con quella fatta CP_4 propria dai Vigili, secondo cui la perdita di controllo del veicolo era la conseguenza di una manovra errata, in quanto il mezzo aveva toccato, con il parafango anteriore, il cordolo del marciapiede ed a seguito di tale urto si era abbattuto a sinistra, riportando danni alla sottopedana sinistra (foto 38 della ctu), per poi rimbalzare a destra.
Tale dinamica, però, come evidenziato dal ctu, non
è compatibile, né con i lievi danni riportati dal mezzo (che presumibilmente viaggiava a oltre 50
Km; ctu, pag. 31) nella parte anteriore (si vedano le foto 6 e 37 della ctu), né nella sottopedane (foto
38), né con l'assenza di segni sul punto del marciapiedi ove ci sarebbe stato l'impatto, di cui alla foto 35 e 36 della ctu, né, infine con la diversa dinamica di strisciamento del mezzo e dei suoi occupanti, una volta caduti a terra.
Più convincente è la tesi del CTU, secondo cui il mezzo perse aderenza (nel punto indicato nella fig.
4 a pag. 38 della ctu), a causa delle non perfette condizioni degli pneumatici e dell'umidità presente sul fondo stradale (evidenziata nelle foto
10 ed 11 della ctu) e dell'improvviso passaggio da fondo asciutto a fondo bagnato in corrispondenza del cambio di direzione, laddove la traiettoria curva termina per entrare nel successivo rettilineo.
Non rileverebbe neppure sostenere che, in questo modo, si fa ricorso ad una presunzione di secondo grado: si presume una certa dinamica dell'incidente e da questa si presume che CP era alla guida.
Infatti, la giurisprudenza legittima il ricorso alle presunzioni di secondo grado, in difetto di un divieto di legge (Cass.37352/22).
Il Tribunale ha sostenuto che la “forza” della presunzione di cui sopra sarebbe compromessa dagli altri elementi indiziari indicati da CP
e, cioè, dalla riconosciuta avversione e
[...] timore da parte di a guidare un CO motorino, dalla sua inesperienza alla guida (per cui mai questi avrebbe assunto il ruolo di conducente nelle condizioni in cui si trovava) e, infine, dalla ritrosia di a cedere la Parte_1 guida del mezzo a chi era “brillo” ed inesperto.
Tuttavia, gli argomenti spesi sopra rileverebbero in condizioni di piena efficienza psichica di entrambi ragazzi.
Ma, diversamente, sia che CO avevano assunto quantità notevoli Parte_1 di alcool (a è stato riscontrato un CO tasso alcoolemico di 1,73 g/l ed a Parte_1 di 0,81 g/l, tasso alcolemico). Commentando il tasso riscontrato a , il CTU dott. ha Pt_1 Per_2 sostenuto che esso era “in grado di determinare una riduzione della capacità di giudizio e di autocontrollo”. Ciò vale anche con riferimento alle condizioni di : uno degli effetti CO tipici dell'intossicazione da alcool in quantità elevate (comunque superiori a 0,50 g/l, abbondantemente superate) è quello di indurre a comportamenti irrazionali e di sottovalutazione del rischio.
Anche le dichiarazioni contraddittorie rese sulla dinamica dell'incidente dalla stessa nel Pt_1 corso degli anni, non riescono a scalfire la congruità logica delle conclusioni del ragionamento probatorio sopra proposto: esse si spiegano sia con il trauma subito, che con le conseguenze residuate a seguito dell'incidente.
6 I danni patiti da Parte_1
a) il danno non patrimoniale
Si deve, quindi, procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale patito da Parte_1 Quest'ultima, nell'incidente per cui è causa, subì un “grave trauma cranio-facciale con fracasso facciale (frattura dei mascellari, dei seni frontali, della parete mediale dell'orbita dx, della parete mediale e laterale dell'orbita sin e dei tetti orbitari, frattura mandibolare dx ed arcata superiore dx), focolai lacerocontusivi encefalici, in regione cerebellare dx e temporale dx, frattura temporoparietale dx, sfenoidale ed etmoidale, nonché trauma contusivo all'arto superiore sx con frattura scomposta dell'ulna e trauma toracico con focolaio lacerocontusivo polmonare basale dx”.
In conseguenza di tale infortunio, la ragazza ebbe un periodo di invalidità temporanea assoluta della durata di gg. 61, un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di gg. 60 ed un ulteriore periodo al 60% di gg. 60. L'invalidità permanente è del 53%.
Al fine di procedere al risarcimento unitario di tutti i pregiudizi non patrimoniali patiti dalla ragazza, sia di natura morale che di natura biologica, secondo le indicazioni di Cass. sez. un. nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.112008, si deve procedere con una liquidazione necessariamente equitativa, stante dell'impossibilità o estrema difficoltà di prova nel suo preciso ammontare.
L'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c. c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari.
Da questo punto di vista, il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di
Milano garantisce tale uniformità di trattamento, secondo quanto indicato dalla stessa Suprema
Corte (Cass. 12470/17; Cass. 9367/16; Cass.
20895/2015; Cass. 16992/2015; Cass. 5243/14;
Cass. 7272/2012; Cass. 12408/2011).
La liquidazione del danno deve essere fatta secondo le regole vigenti al momento della liquidazione e non secondo quelle previgenti al momento del fatto come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza (sul punto, per l'affermazione del principio in generale, si vedano
Cass. 19229/22; Cass. 28990/19; con riferimento specifico alle tabelle di Milano, si vedano Cass.
33770/19; Cass. 20381/16; Cass. 21245/16;
Cass. 7272/12).
Ai fini della liquidazione del danno da invalidità temporanea sono stati liquidati gli importi massimi, tenuto conto degli interventi medici cui si sottopose (8), dei giorni di Parte_1 ricovero ospedaliero (61) e di uso di gesso (30)
In conclusione, sono dovuti:
Tabella di riferimento: Milano 2024
Età del danneggiato al momento della conclusione Anni 27 del periodo di invalidità temporanea
(Cass. 10303/12)
Percentuale di invalidità
53% permanente
Punto base
€ 173,00 I.T.T.
Giorni di inabilità 61 temporanea totale
Giorni di inabilità 60 temporanea parziale al 75%
Giorni di inabilità 60 temporanea parziale al 60%
Giorni di inabilità 0 temporanea parziale al 25%
Danno per la
€ permanente 535.134,00
Danno per la
€ temporanea 24.566,00
Totale
€
559.700,00
Nulla può essere riconosciuto a titolo di personalizzazione ulteriore. Come precisato dalla Suprema Corte, “In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiud izi di cui
è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente;
soltanto “in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali”, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dell o stesso grado sofferti da persone della stessa età,
è consentito al giudice, con motivazione analitica, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”
(Cass. 28988/19); inoltre, “per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. Invece, è necessario allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura” Cass.
5865/21.
In termini analoghi, si vedano Cass. 26118/21;
Cass. 407/21; Cass. 25164/20; Cass. 32787/19;
Cass. 24473/20; Cass. 26304/19, Cass. 2788/19,
Cass. 3722/19; Cass. 26304/19; Cass. 27482/18;
Cass. 23469/18; Cass. 10912/18; Cass.
21939/17; Cass. 16788/15; Cass. 17219/14; Cass. 23778/14.
In sostanza, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: - quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità; - quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili, in considerazione delle sue attitudini, delle sue condizioni pregresse, delle sue attività.
Le prime non sono rilevanti ai fini della personalizzazione, in quanto già comprese nell'invalidità permanente e nell'invalidità temporanea determinate dal ctu. Questa, infatti, esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona.
Non sono state allegate conseguenze peculiari che hanno colpito e che non avrebbero Parte_1 avuto lo stesso impatto nei confronti di altro invalido al 53%.
L'importo così liquidato a titolo di risarcimento, essendo determinato sulla base di tabelle risalenti al gennaio 2024, deve essere attualizzato, e, quindi, rivalutato da tale data sino alla data odierna.
Una volta attualizzato l'importo dovuto, spetta altresì al creditore il risarcimento dell'ulteriore pregiudizio, rappresentato dalla perduta possibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta, investirla e ricavarne un lucro finanziario.
Quest'ultimo tipo di pregiudizio va liquidato in via equitativa, sotto forma di interessi (c.d. compensativi), dovuti in misura legale e liquidati d'ufficio (Cass. 4028/17).
La base di calcolo di tali interessi non è rappresentata dal credito rivalutato, ma da quello originario, cioè, espresso nella moneta dell'epoca in cui sorse l'obbligazione, rivalutato anno per anno secondo gli insegnamenti di Cass. Sez. Un.
1712/95.
La somma riconosciuta a titolo di risarcimento deve, quindi, essere devalutata dal 1° gennaio
2024 (data di adozione delle tabelle di Milano) sino al momento del fatto (per la somma liquidata per l'invalidità permanente la devalutazione va fatta sino alla data in cui si sono consolidati i postumi permanenti ed è, quindi, cessata la malattia;
Cass. 27584/11).
Su questa somma, rivalutata anno per anno, devono, poi, essere calcolati gli interessi compensativi fino alla data della presente decisione.
Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'Istituto
Nazionale di Statistica. Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologia dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.).
b) il danno patrimoniale Si deve, quindi, procedere alla valutazione del danno patrimoniale.
Sotto il profilo del danno emergente, vanno rimborsate le spese, ritenute congrue dal CTU, per supporto psicologico, ammontanti ad euro
8.312,00 (la documentazione prodotta dopo il deposito delle memorie ex art. 183 n. 2 c.p.c. è utilizzabile, in quanto formatasi successivamente a tale momento).
Non è, invece, dimostrato che sarà necessario un intervento psicoterapico a vita, per cui nulla può essere riconosciuto a titolo di spese future.
A queste, devono aggiungersi le spese per la parrucca (euro 380,00).
Nulla può, invece, essere riconosciuto a titolo di lucro cessante.
La prova del danno patrimoniale da perdita reddituale passa attraverso la dimostrazione di quelli che erano i guadagni precedenti l'illecito e di quelli successivi. Il danno è pari alla differenza, ove si dimostri che la flessione è da mettere in relazione causale con l'incidente.
Non sappiamo quali erano i guadagni della sig.ra al momento dello stage presso il , dal Pt_1 CP_7 momento che le uniche dichiarazioni provengono dalla madre dell'attrice (sig.ra Tes_8 ascoltata come teste) e non sono supportate da alcun documento. In più, si evidenzia che la testimone ha reso dichiarazione de relato ex latere actoris: “In tema di prova testimoniale, i testimoni
"de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio , quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha cassato la decisione nella quale la Corte territoriale aveva attribuito la qualifica di testimoni indiretti non pienamente attendibili perché controinteressati a soggetti che invece avevano direttamente preso parte alle consultazioni sindacali oggetto della loro testimonianza). (Cass. 569/15)
Se poi è vero che ha Parte_1 presumibilmente subito una perdita della capacità di guadagno, è anche vero che non ci sono elementi per quantificare il lucro cessante.
Attualmente, lavora presso la Regione Pt_1
Liguria, ma non c'è prova di quali sono i suoi redditi attuali, né di quelli ipotetici derivanti dall'assunzione presso il (per i quali manca CP_7 ogni supporto probatorio).
Secondo la giurisprudenza, non è possibile procedere ad una liquidazione equitativa quando la parte non abbia assolto all'onere della prova in ordine al quantum, fornendo gli elementi che sono nella sua disponibilità ai fini della determinazione il più precisa possibile del danno.
“L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del Cc, espressione del più generale potere di cui all'articolo 115 Cpc, dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa, che, pertanto, da un lato, è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare, dall'altro, non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché
l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno (Cass. 20177/22). Il principio è consolidato: si vedano, in questi termini, Cass.
8941/22; Cass 20889/16; Cass. 6218/16; Cass.
127/16; Cass. 11968/13; Cass. 27447/11; Cass.
10607/10; Cass. 17677/09; Cass. 3794/08; Cass.
15585/07.
Ne discende che nulla può essere liquidato a tale titolo
7 L'azione di rivalsa di e la manleva di CP_4
Controparte_8
ha esercitato l'azione di rivalsa ex art. 144
[...] cod. ass. priv.; a sua volta, ha CO promosso domanda di manleva nei confronti di quest'ultima, rispetto alla domanda proposta da
Parte_1
La prima domanda è infondata.
Tale azione può essere esercitata nei limiti in cui l'assicurazione avrebbe avuto diritto di rifiutare la prestazione. Nelle condizioni generali di contratto
RC (prod. 3 di parte ), all'art. 2 era CP_4 previsto che “l'assicurazione non è operante […] nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 cds…”.
L'art. 9 della garanzia complementare RCA New prevedeva, però, che , “a parziale deroga CP_4 dell'art. 2 rinuncia al diritto di rivalsa che le compete nel caso di guida da parte di persona in stato di ebbrezza”.
Nella polizza (prod. 1 di parte appellante principale), a pag. 3, in basso, si prevede che la clausola dell'art. 9 dovesse essere modificata come segue: “nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 cds
IT rinuncia al diritto di rivalsa che le compete solo nei casi in cui il tasso alcolemico riscontrato sia inferiore a 1,5 g/l”
In sostanza, in questo puzzle di deroghe alle deroghe, è quest'ultima la clausola operante.
Anche a considerare la clausola in esame valida
(secondo quanto sostenuto da Cass. 15598/19 in motivazione), pur se in violazione dell'art. 166 cod. ass. priv., e non vessatoria (alla luce dei principi di Cass. 25785/19), egualmente si deve escludere che, nella specie, ricorrano i presupposti per l'esercizio della rivalsa. Infatti, la rivalsa presuppone che “sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 cds”.
Diversamente, nei confronti di il CP procedimento penale ex art. 186 cds si è concluso con l'archiviazione.
Né potrebbe ritenersi ammissibile un accertamento incidentale in sede civilistica.
Infatti, la clausola pretende l'accertamento degli elementi costitutivi di un reato (art. 186 cds) ed è, quindi, conseguenziale che tale accertamento debba essere condotto con i criteri propri del giudizio penale (e non di quello civile).
Le regole per dire se un soggetto ha o meno commesso un reato sono contenute negli artt. 530
e 533 c.p.p. Questi, a differenza di quanto avviene nel civile, non consentono la condanna quando esiste, come nella specie, un dubbio ragionevole e, quindi, quando è possibile formulare un'ipotesi alternativa verosimile rispetto alla descrizione del fatto che fonda la colpevolezza. Qui, come detto,
c'è una ipotesi ragionevole alternativa alla commissione da parte di del CO suddetto reato e, cioè, che g uidasse Pt_1
[...]
Tale interpretazione più restrittiva rispetto allo standard probatorio necessario per la condanna civile, del resto, risponde al criterio ermeneutico di cui all'art. 1370 c.c.
Deve, invece, essere accolta la domanda di manleva proposta da nei confronti CO di . CP_4
8 La polizza infortuni
Si deve valutare, a questo punto, se CP
, quale conducente, ha diritto di usufruire
[...] della polizza infortuni stipulata da Parte_1 per infortuni al conducente.
La risposta è affermativa.
Premesso che è pacifico che era CO abilitato alla guida del mezzo (si veda la ctu nel commento alla foto 20), si evidenzia che tale polizza (doc. 4 ) non opera per infortuni CP_4
“conseguenti a stato di etilismo acuto”. Tuttavia, in difetto di definizione legislative e contrattuale di
“etilismo acuto”, concetto evidentemente differente da quello di ebbrezza, tale clausola risulta inapplicabile per genericità dei suoi contenuti.
Per la liquidazione dell'indennizzo, la polizza, a pag. 16, indica una serie di infortuni, tra i quali non sono compresi quelli patiti da CO
(trauma cranico commotivo, frattura clavicola sinistra e falange distale del III dito mano sin.). Al riguardo, la polizza prevede che, “nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione dell'assicurato”.
Tenuto conto del fatto che, in sostanza, si rimanda alla determinazione del danno biologico, che l'invalidità permanente è del 4%, l'indennizzo, sulla falsariga dei criteri di liquidazione previsti in polizza a pag. 16, viene liquidato nell'importo del 4% di 50.000,00, per un totale di € 2.000,00.
9 L'appello di CP_3
Infine, deve essere accolto il motivo di appello proposto da CP_3 L'art. 91 c.p.c. non lascia spazio ad altri criteri ai fini della disciplina delle spese di lite che quello della soccombenza. Le domande nei confronti di sono state respinte. CP_3
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione.
Conseguentemente, questi ha diritto alla liquidazione delle spese di lite a proprio favore.
10 Le spese di lite
Queste vengono liquidate in dispositivo e seguono la soccombenza. A favore di sono Parte_1 stati liquidati i parametri medi, sul valore della causa determinato secondo il liquidato. Nella condanna di e a favore di CO CP_4 si è data applicazione dell'art. 97 CP_3
c.p.c.
Per quanto riguarda le domande di rivalsa si è tenuto conto dei parametri minimi. Nulla per l'attività istruttoria in appello.
PQM
In riforma della sentenza del Tribunale di Genova
n. 649 del 2022, datata 16 marzo 2022 e pubblicata il 17 marzo 2022; condanna e , in Controparte_1 CO solido fra loro, a pagare a euro Parte_1
559.700,00 oltre accessori indicati in motivazione a titolo di danno non patrimoniale ed euro
9.072,00 per danno patrimoniale;
Condanna e , in Controparte_1 CO solido, fra loro a rifondere a le Parte_1 spese di lite, che liquida in euro 29.123,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 18.511,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, accessori di legge ed euro 3.648,00 per spese di ctp;
Pone le spese delle ctu in solido a carico di CP_1
e ;
[...] CO condanna a manlevare Controparte_1 CP
di quanto dovrà pagare in esecuzione dei
[...] capi che precedono;
condanna a pagare a Controparte_1 CP
euro 2.000,00 a titolo di indennizzo
[...] assicurativo;
condanna a rifondere a Controparte_1 CP
le spese di lite, che liquida in euro
[...]
11.229,00 per il giudizio di primo grado ed in euro
7.120,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, accessori di legge;
condanna e Controparte_1 CO
(quest'ultimo nei limiti di ¼ ex art. 97 c.p.c.) a rifondere a le spese di lite, che CP_3 liquida in euro 11.229,00 per il giudizio di primo grado ed in euro 7.120,00 per il giudizio di appello, oltre spese generali al 15%, accessori di legge.
Genova 17 dicembre 2024
Il relatore il Presidente
Fabrizio Pelosi Marcello Bruno