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Sentenza 17 marzo 2026
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 17/03/2026, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02219/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00705 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02219/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2025, proposto da
EL UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri,
AB NC e LT CE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182.
per l'annullamento
Voglia l'Ecc.mo TAR adito, contrariis reiectis, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 231/2024 del Tribunale di Termini N. 02219/2025 REG.RIC.
Imerese – Sezione Lavoro, mediante assegnazione della Carta del docente e accreditamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali sino al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della emananda sentenza.
In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, nominare Commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia o un suo delegato.
Con condanna del Ministero resistente alle spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN MI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – La sig.ra A' EL ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso depositato in data 12 novembre 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n.
231/2024 (R.G. n. 3439/2022), disponendo l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, per l'importo complessivo di € 2.000,00 oltre interessi legali, prescrivendo le modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione;
ii) nominare sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; N. 02219/2025 REG.RIC.
iii) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso esposto.
a) La ricorrente era parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini
Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per il riconoscimento e l'erogazione del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107.
b) Con sentenza n. 231/2024, resa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, il giudice ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero convenuto a corrispondere in favore della stessa l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
c) Nonostante la notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, l'Amministrazione non ha provveduto all'attivazione della Carta del docente e all'accredito delle somme dovute, rimanendo inerte rispetto al comando giudiziale. La decisione è divenuta irrevocabile, come da attestazione di passaggio in giudicato rilasciata ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto la ricorrente deduce l'inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 231/2024 e ne chiede quindi l'ottemperanza.
2 – Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma. N. 02219/2025 REG.RIC.
3 – Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell'intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all'avvenuta notificazione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
5 – Nessun dubbio sussiste sull'appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l'Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, corrispondendo alla sig.ra A' EL, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma dovuta per gli anni scolastici oggetto di condanna, pari complessivamente a € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché corrispondendo le spese di lite liquidate dal Tribunale di Termini Imerese.
8 – L'adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste formulate, occorre inoltre nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un
Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del
Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di N. 02219/2025 REG.RIC.
istruzione”, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni.
10 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
1. ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 231/2024, attribuendo alla sig.ra
A' EL la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre accessori di legge, nonché rimborsando le spese di lite contenute nella medesima decisione;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, o il dirigente da lui delegato, per l'espletamento della funzione di cui in motivazione ove l'ufficio preposto del
Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza;
3. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 550,00, oltre IVA, CPA, rimborso N. 02219/2025 REG.RIC.
spese generali nella misura di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN MI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN MI AN CA
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/03/2026
N. 00705 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02219/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2025, proposto da
EL UC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri,
AB NC e LT CE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182.
per l'annullamento
Voglia l'Ecc.mo TAR adito, contrariis reiectis, ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esatta esecuzione alla sentenza n. 231/2024 del Tribunale di Termini N. 02219/2025 REG.RIC.
Imerese – Sezione Lavoro, mediante assegnazione della Carta del docente e accreditamento della somma di € 2.000,00, oltre interessi legali sino al saldo, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della emananda sentenza.
In caso di mancata esecuzione nel termine assegnato, nominare Commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia o un suo delegato.
Con condanna del Ministero resistente alle spese di giudizio, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. AN MI
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1 – La sig.ra A' EL ha instaurato il presente giudizio di ottemperanza, mediante ricorso depositato in data 12 novembre 2025, chiedendo a questo T.A.R. di:
i) ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n.
231/2024 (R.G. n. 3439/2022), disponendo l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento dei docenti di cui alla L. n. 107/2015, per l'importo complessivo di € 2.000,00 oltre interessi legali, prescrivendo le modalità di esecuzione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'Amministrazione;
ii) nominare sin d'ora, per il caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; N. 02219/2025 REG.RIC.
iii) condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
1.1 – A fondamento del ricorso proposto la ricorrente ha dedotto, in punto di fatto, quanto appresso esposto.
a) La ricorrente era parte del giudizio civile promosso davanti al Tribunale di Termini
Imerese – Sezione Lavoro contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito per il riconoscimento e l'erogazione del beneficio economico previsto dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015, n. 107.
b) Con sentenza n. 231/2024, resa dal Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro, il giudice ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero convenuto a corrispondere in favore della stessa l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
c) Nonostante la notificazione della sentenza ai fini dell'esecuzione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30, l'Amministrazione non ha provveduto all'attivazione della Carta del docente e all'accredito delle somme dovute, rimanendo inerte rispetto al comando giudiziale. La decisione è divenuta irrevocabile, come da attestazione di passaggio in giudicato rilasciata ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c.
1.2 – Svolta questa premessa in fatto, in diritto la ricorrente deduce l'inadempimento del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 231/2024 e ne chiede quindi l'ottemperanza.
2 – Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mera forma. N. 02219/2025 REG.RIC.
3 – Alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previa sua discussione.
4 – Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell'intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all'accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all'avvenuta notificazione presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito della sentenza ottemperanda, e al decorso del termine dilatorio di cui all'art. 14 del D.L. n. 669/1996.
5 – Nessun dubbio sussiste sull'appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
6 – Il ricorso è altresì fondato, atteso che l'Amministrazione intimata non ha ad oggi fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuto adempimento del comando contenuto nel giudicato.
7 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza in epigrafe, corrispondendo alla sig.ra A' EL, mediante accredito/assegnazione sulla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la somma dovuta per gli anni scolastici oggetto di condanna, pari complessivamente a € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché corrispondendo le spese di lite liquidate dal Tribunale di Termini Imerese.
8 – L'adempimento dovrà avere luogo nel termine ultimativo di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
9 – In conformità alle richieste formulate, occorre inoltre nominare sin da ora, per il caso di inottemperanza ministeriale perdurante oltre il termine appena assegnato, un
Commissario ad acta, che viene individuato ratione muneris nella persona del
Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di N. 02219/2025 REG.RIC.
istruzione”, senza compenso, ma con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio: questi dovrà attivarsi, dietro istanza della ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e provvedere direttamente nell'ulteriore termine di 60 giorni.
10 – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, Sezione
Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
1. ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare attuazione alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 231/2024, attribuendo alla sig.ra
A' EL la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di € 2.000,00, oltre accessori di legge, nonché rimborsando le spese di lite contenute nella medesima decisione;
2. nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale della “Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione”, o il dirigente da lui delegato, per l'espletamento della funzione di cui in motivazione ove l'ufficio preposto del
Ministero, alla scadenza del termine qui prescritto per l'adempimento, non abbia provveduto a dare esecuzione alla sentenza;
3. condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 550,00, oltre IVA, CPA, rimborso N. 02219/2025 REG.RIC.
spese generali nella misura di legge e contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN CA, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario
AN MI, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AN MI AN CA
IL SEGRETARIO