Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 20/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2024, proposto da
AE FE e RO FE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio ed Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1019/2023 del 20/12/2023 del Tribunale Ordinario di MO, in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Siccardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, i sig.ri AE FE e RO FE hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1019/2023, pubblicata in data 20.12.2023, con la quale il Tribunale Ordinario di MO ha così statuito “ dichiara il diritto di FE AE e FE RO al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici accertati in motivazione e per l’effetto condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, a mettere a disposizione dei medesimi la carta elettronica del docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge ”.
2.- Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile, rappresentando di aver provveduto al pagamento delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda ai difensori antistatari, ma non all’attuazione del dictum giudiziale quanto ai docenti.
Successivamente ha depositato una relazione con allegata giurisprudenza a sostegno della tesi secondo cui la sentenza ottemperanda dovrebbe essere qualificata come condanna generica del Ministero ad un facere (e non ad un dare ) implicante una sequenza di complesse verifiche amministrativo contabili, ostative alla conoscenza ex ante di quanta parte della somma astrattamente spettante potrà essere effettivamente accreditata.
3.- In primo luogo, si afferma l’infondatezza delle tesi ministeriali, posto che la sentenza ottemperanda contiene una condanna – nient’affatto generica – all’attribuzione della carta docente per ogni anno scolastico di cui alla sentenza, del valore di euro 500,00 annui, essendo l’importo complessivo agevolmente determinabile mediante una mera operazione aritmetica.
Inoltre, le problematiche finanziarie dell’Amministrazione, meramente affermate, non osterebbero all’ottemperanza della decisione “ mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso ” giusta l’art. 14 comma 2, L. 31 dicembre 1996 n. 669 e D.M. 1° ottobre 2002 e 24 giugno 2015, così come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Catanzaro, sez. II, 5.8.2013, n.858; T.A.R. Roma, sez. I, 1.8.2012, n.7096).
4.- Venendo al merito, occorre rilevare che la sentenza n. 1019/2023 del Tribunale Ordinario di MO - della quale si chiede l’ottemperanza - è passata in giudicato, come risulta dall’attestazione della cancelleria del 10.7.2024. depositata in giudizio: risulta, dunque, integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a..
5.1.- Risulta, inoltre, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 20.12.2023), previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, a norma del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.
5.2.- Va ricordato, in proposito, che, a seguito della riforma del processo civile di cui al D.Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale.
5.3.- La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme all’originale è avvenuta il 20.12.2023, mentre la notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio è avvenuta il 12.8.2024.
6.1.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dando continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe con le sentenze nn. 631 e 632 del 12.7.2024, n. 682 e 683 del 31.7.2024, 764 del 27.9.2024, 790 – 791 e 792 dell’11.10.2024, 836 del 24.10.2024 e 1074 del 24.12.2024.
Infatti quanto riferito dal Ministero in ordine alla circostanza che l’esecuzione della sentenza sia tuttora in corso conferma la perdurante inottemperanza al giudicato.
6.2.- Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, viene condannato a dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di entrambi i ricorrenti, come indicato nella menzionata sentenza.
6.3.- In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
È opportuno ricordare che quegli agirà, su semplice richiesta degli interessati, non già nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, che sostituisce l'Amministrazione nell'esercizio concreto del potere procedimentale cui la stessa, senza giustificato motivo, si è sottratta.
Il suo compito – che deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Napoli, VII, 25 settembre 2023, n. 5186) - non è infatti quello di esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice, anche eventualmente attraverso l'esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale (così C.d.S., A.P. 25 maggio 2021, n. 8), per cui il commissario ad acta può essere chiamato ad adottare atti dalla natura giuridica e dai contenuti più vari, incluso – in specie - l’ordine alla struttura tecnica responsabile d’includere il nominativo dei ricorrenti tra i soggetti che, attraverso il sito https://www.cartaTE.istruzione.it, possono registrarsi e conseguire il bonus in questione, attivando la carta elettronica del docente, senza disporre della qualifica di docente di ruolo.
Il commissario ad acta così nominato, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, darà corso all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione, come testé precisato.
7.- Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, con liquidazione nella misura di cui al dispositivo e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l’emissione della carta elettronica del docente (o altro equipollente) in favore di entrambi i ricorrenti, come indicato nella menzionata sentenza;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina commissario ad acta , con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il quale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente, darà corso all’esecuzione della sentenza ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in euro 600,00, oltre oneri ed accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
d) manda alla Segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti costituite e al commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente
Francesca Siccardi, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Siccardi | Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO