Sentenza 22 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/07/2019, n. 32787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32787 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2019 |
Testo completo
seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da 1. NI LA, nato a [...] il [...] 2. ND AN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/0/2017 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia di primo grado del 29/06/2016 con la quale il Tribunale della stessa città aveva condannato alla pena di giustizia LA NI e AN ND in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 340 cod. pen., per avere, in Senigallia il 14 dicembre 2012, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, interrotto l'attività di patronato e assistenza fiscale ai fini della compilazione delle dichiarazioni imu in atto nella sede della Cisl, entrando nei locali di tale sindacato nel corso di una manifestazione non autorizzata e lanciando sacchi aperti di immondizia e di letame, così impedendo per oltre un'ora l'attività di quell'ufficio.
2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso gli imputati, con atto sottoscritto dal loro difensore, i quali, con tre distinti punti, hanno dedotto in seguenti motivi così raggruppabili.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, ritenendo sussistente l'elemento oggettivo del reato, benché le carte del processo avessero dimostrato che l'iniziativa di protesta non aveva comportato alcuna invasione dell'edificio del patronato né aveva mai comportato un impedimento all'ingresso del pubblico in quell'ufficio; nonché l'elemento psicologico, nonostante le emergenze processuali avessero comprovato che i manifestanti non avevano avuto come destinatario della protesta il patronato, ma la Cisl.
2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 131-bis e 62 bis cod. pen., per avere la Corte anconetana ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ovvero di concessione delle attenuanti generiche.
3. Ritiene il Collegio che le impugnazioni dei due imputati siano inammissibili.
3.1. I primi due motivi del ricorso, nella parte in cui è denunciata una violazione di legge, sono aspecifici. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a riproporre il tenore dei motivi già formulati con l'atto di appello, senza indicare specificamente il contenuto delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, ma limitandosi - come nel caso di specie è accaduto - a riformulare le medesime censure senza realmente confrontarsi con il contenuto della motivazione della sentenza gravata: motivazione nella quale, nel caso di specie, non è riconoscibile alcuna reale violazione di legge, intesa come errata interpretazione della norma incriminatrice ovvero come mancata corrispondenza tra fatto accertato e fattispecie astratta. Per il resto bisogna prendere atto come gli indicati motivi siano stati sostanzialmente formulati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.Lungi dall'evidenziare manifeste lacune o incongruenze capaci di disarticolare l'intero ragionamento probatorio adottato dai giudici di merito, i ricorrenti hanno formulato censure che riguardano sostanzialmente la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze già valutate dalla Corte distrettuale: la quale, con un apparato argomentativo lineare e privo di manifeste illogicità, ha chiarito come la responsabilità dei due prevenuti fosse stata dimostrata, sotto l'aspetto oggettivo, dall'accertato compimento di un'azione, quale lo spargimento di immondizia e letame sulle scale e sul pianerottolo della sede del sindacato, che aveva di fatto intralciato l'ingresso negli uffici e interrotto lo svolgimento delle relative attività per tutta la durata antimeridiana;
e come, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevole volontà degli imputati di interrompere l'attività di pubblico servizio del patronato fosse stata riscontrata dal fatto che gli stessi avevano imbrattato le scale fino al primo piano dove avevano sede gli uffici di quel patronato e che essi, perciò, ben avevano accettato il rischio che la loro condotta potesse cagionare l'evento antigiuridico dell'interruzione o del turbamento di quel servizio. Tanto in conformità con l'indirizzo consolidato di questa Corte secondo il quale, ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 340 cod. pen., è sufficiente che il soggetto attivo sia consapevole che il proprio comportamento possa determinare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, accettando ed assumendone il relativo rischio (così, da ultimo, Sez. 6, n. 39219 del 09/04/2013, Trippitelli, Rv. 257081).
3.2. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. I ricorrenti hanno preteso che in questa sede si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali il giudice di merito aveva esercitato il potere discrezionale a lui concesso dall'ordinamento ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità del fatto di particolare tenuità ovvero ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche: esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine alla operatività della prima causa e all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Nella specie, del tutto legittimamente la Corte di merito ha ritenuto ostativo al riconoscimento della ipotesi del fatto di particolare tenuità e delle attenuanti generiche le modalità del fatto, caratterizzate da un'azione posta in essere da più soggetti in forma organizzata e con il volto coperto da maschere, tale da imporre l'intervento del personale della polizia di Stato, e, comunque, cagionante un significativo e tutt'altro che esiguo danno a quell'ufficio, i cui addetti erano stati costretti a chiedere e ottenere la disinfestazione dello stabile per poter riprendere la loro attività.
4. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno a quella di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro duemila i