Sentenza 11 giugno 2019
Commentario • 1
- 1. Rivalsa per guida in stato di ebbrezza: clausola vessatoria?Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 18 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/06/2019, n. 25785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25785 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2019 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TT CE nato a [...] 1112/04/1991 TO DO nato a [...]( ALBANIA) 1115/03/1992 IL GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/10/2016 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIOVANNI DI LEO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' per tutti i ricorrenti udito il difensore il difensore presente si riporta ai motivi del ricorso, con particolare riferimento al motivo n. 1, di cui chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza resa in data 19 ottobre 2016, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 29 dicembre 2015, che aveva riconosciuto AS NZ, ED OM e SI DI responsabili dei delitti di violazione di domicilio aggravata, di danneggiamento aggravato, di violenza privata aggravata e di lesioni personali conseguenti al reato di danneggiamento, commessi in pregiudizio di SI RI e della convivente OS OS in Arce il 25 agosto 2015, e, per l'effetto, li aveva condannati alla pena di giustizia, loro negando la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
2. Tutti i sunnominati imputati ricorrono in Cassazione per vedere annullata la sentenza di appello, spiegando distinti atti di impugnativa.
2.1. AS NZ e ED OM, mediante comune ricorso sottoscritto dal difensore, articolano tre motivi, con i quali denunciano: I. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 614 e 40 cod.pen. e 533 cod.proc.pen., e il vizio argomentativo, da registrarsi, nel provvedimento impugnato, laddove era stata resa motivazione non in linea con il canone dell' oltre ogni ragionevole dubbio' in relazione al fatto della loro introduzione nell'abitazione di SI RI, la stessa risultando fondata su valutazioni congetturali e del tutto opinabili espresse dal giudice (quanto alle ferite riportate dall'AS e alle dimensioni del foro presente sulla vetrata della cucina dell'abitazione di SI RI, attraverso il quale questi vi si sarebbe introdotto), il quale aveva esercitato il munus di peritus peritorum senza tuttavia collegare le conclusioni raggiunte ad alcun appiglio oggettivo e nella preterizione di massime quantomeno empiriche suscettibili di rendere ragione del percorso valutativo seguito;
II. il vizio di motivazione, in ordine all'apprezzamento delle dichiarazioni dei testi a discarico Di IO e AT, illogicamente svalutate in relazione al profilo dell'alibi liberatorio offerto in favore di essi ricorrenti;
III. il vizio di motivazione, quanto al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.2. SI DI, con il proprio ricorso parimenti sottoscritto dal difensore, articola cinque motivi, con i quali denuncia: I. il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 614 e 40 cod. pen. e 533 cod.proc.pen., e il vizio argomentativo, dedotti in termini del tutto sovrapponibili a quelli di cui al primo motivo del ricorso AS/ED;il vizio di motivazione, in ordine all'apprezzamento delle dichiarazioni del teste a discarico BI Loreto, del pari illogicamente svalutate in ordine al profilo dell'alibi liberatorio offerto in favore di esso ricorrente;
III. il vizio di motivazione, in ordine alla delibazione compiuta circa la credibilità intrinseca e all'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni delle parti offese SI RI e OS OS, posto che il loro apprezzamento avrebbe dovuto compiersi con estrema prudenza, in ragione sia della guerra familiare esistente tra lui e il padre, SI RI, sia dell'avvenuta costituzione di parte civile;
a ciò dovendosi aggiungere la carenza e l'illogicità argomentativa in ordine al movente, questo essendo da identificarsi con la volontà del solo AS di punire SI RI per il simulato incidente da questi posto in essere, il giorno precedente, nei confronti del so congiunto AR AS;
IV. il vizio di motivazione da travisamento delle dichiarazioni dei testi, ufficiali di polizia giudiziaria, IV e AG, i quali non avevano affatto riferito che egli, alla loro vista, aveva tentato di darsi alla fuga;
V. il vizio di motivazione, quanto al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili.
1. La Corte territoriale, nell'esaminare le plurime censure in fatto versate nei motivi • di gravame, ha ritenuto, dandone conto in maniera completa ed argomentata, che non si potesse dissentire dalle conclusioni cui era pervenuto il primo giudice in punto di ricostruzione della vicenda sottoposta a vaglio, sussistendo plurime e convergenti evidenze probatorie idonee a rendere ragione del giudizio formulato, sia in ordine alla dinamica degli accadimenti, sia in ordine al coinvolgimento degli imputati.
2. Quanto alla dinamica degli accadimenti, il Collegio di merito ha valorizzato il contenuto delle collimanti dichiarazioni di SI RI e di OS OS, siccome corroborate da quelle rese da fonti qualificate - quali il Maresciallo dei Carabinieri Evangelista, Comandante della Stazione di Arce, sopraggiunto nel luogo, teatro dei fatti, quando l'AS vi si trovava ancora presente, intento a dare in escandescenze -, dai dati cristallizzati attraverso l'attività di polizia giudiziaria espletata nell'immediatezza dei fatti (esplicatasi in sequestri, sopralluoghi e rilievi) e dai riscontri documentali (tabulati telefonici), e valutate alla stregua delle massime della logica e di quelle della comune esperienza;
e, sulla base di esse, è pervenuto alla conclusione che, per causali ideologiche diverse, contingentemente affasciate (il sedimentato e cupo rancore nutrito da SI DI verso il padre SI RI e la volontà ritorsiva dell'AS nei confronti di quest'ultimo, reo di un comportamento tracotante tenuto verso l'affine AR), gli imputati, agendo sinergicamente, si fossero introdotti, per vie diverse (l'AS da un foro praticato nel vetro della cucina;
l'ED e il SI da un varco creato nelle aperture di una cameretta posta sul retro), all'interno dell'abitazione del SI RI, ivi inscenando una vera e propria spedizione punitiva, realizzata attraverso l'intimidazione - praticata anche con l'uso di due coltelli, effettivamente trovati abbandonati sul pavimento della dimora violata ed attraverso il danneggiamento della casa, degli arredi e degli autoveicoli delle parti offese.
3. Quanto al coinvolgimento degli imputati, il giudice di appello, fatto buon governo delle medesime evidenze, ha plausibilmente ritenuto che le prove d'alibi offerte dalle dichiarazioni dei testimoni a discarico AT e Di IO fossero fallite, essendo rimaste le stesse smentite da ragioni di ordine fattuale (la scansione temporale degli eventi siccome ricostruiti sulla base degli atti e delle testimonianze della polizia giudiziaria) e logico (la collocazione geografica dei luoghi: i Comuni di Arce, di Fontana Liri e di San Giovanni Incarico, e la non decisività della localizzazione dei protagonisti della vicenda sulla base delle celle telefoniche agganciate, tanto essendo influenzato dalle condizioni del traffico telefonico), sì da non essere in grado di scardinare l'impianto rappresentativo della responsabilità degli imputati.
4. All'illustrato argomentare tutti i ricorrenti hanno opposto deduzioni prive dei requisiti per assurgere al rango delle censure tipizzate dall'art. 606 cod.proc.pen., essendo in esse sviluppati rilievi al merito della vicenda processuale, sostanzialmente replicanti quelli articolati con i motivi di appello e, perciò, generici: tanto perché articolati in assenza sia di confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945), che di specifica indicazione di elementi di prova decisivi, desumibili dal compendio istruttorio, atti a disarticolare l'impianto argonnentativo che sostiene la sentenza e, così, a condurre ad un esito decisorio differente (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789).
4.1. Si tratta, in ogni caso, di doglianze che, pur prospettate nella veste formale di vizi di violazione di legge e di vizi di motivazione, sono estranee al giudizio di legittimità, perché tendono ad esibire direttamente alla Corte di Cassazione i risultati della prova allo scopo di conseguire una loro difforme valutazione: vale in tal senso il diritto vivente che ha posto la regula iuris secondo cui la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, giacché esso è attribuito al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, P.G. in proc. Fachini, Fachini e altri, Rv. 203767; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 29/01/1996, Clarke, Rv. 20342801). Da ciò deriva che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, posto che, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).
4.2. Tanto premesso in generale, vanno disattese le censure, formulate con il primo motivo sia del ricorso AS/ED che del ricorso SI, che si appuntano sul tema dell'introduzione degli imputati nell'abitazione di SI RI e, in particolare, sull'apprezzamento delle dimensioni del foro presente nel vetro della cucina, utilizzato dall'AS per penetrare nel luogo di privata dimora. A parte l'inammissibilità delle stesse perché vedenti su profili palesemente in fatto, va qui ribadito che, come costantemente affermato da questa cattedra nomofilattica: «La fede nella scienza non può sovrapporsi al fondamentale principio della libertà di apprezzamento delle prove che assegna al giudice il ruolo di peritus peritorum. Ben può, pertanto, il giudice, con motivazione adeguata e rigorosamente logica, confutare e disattendere persino i risultati di un accertamento peritale, dando così ragione della decisione adottata» (Sez. 1, n. 4288 del 04/03/1982, Lo Conte, Rv. 153391; Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno e altri, Rv. 255196). Ne viene che, poiché la Corte di appello ha sul tema delle dimensioni del foro reso una motivazione condotta alla stregua di condivisibili massime di esperienza, i rilievi sul punto sono privi di pregio.
4.3. Il secondo motivo del ricorso AS/ED (attinente alla valutazione delle dichiarazioni .di De BL e AT), e il secondo ed il terzo motivo del ricorso SI DI (attinenti alla valutazione delle dichiarazioni di BI e delle parti civili SI RI e RO OS) deducono questioni relative alla valutazione delle prove dichiarative che, in presenza di un apprezzamento condotto dal giudice di merito in termini di logica plausibilità, sono estranee al sindacato del giudice di vertice. Va, sul punto, rammentato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e altro, Rv. 271623); nondimeno è jus receptum che, in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è una questione di fatto, che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, che non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota e altro, Rv. 262575). Donde, poiché le censure spiegate avverso l'attendibilità delle parti offese si limitano ad un differente apprezzamento delle stesse, evocando elementi di criticità del sindacato compiuto dal giudice di merito desunti da atti il cui esame è precluso al giudice di legittimità, quale giudice della sola motivazione, le stesse non possono essere prese in considerazione. Con specifico riferimento poi alle dichiarazioni dei testi a discarico Di BL, AT e BI, va evidenziato come il Collegio di merito, con motivazione insindacabile in questa sede e, comunque, non efficacemente contrastata dai ricorrenti, ne abbia escluso la decisività nella prospettiva liberatoria propugnata dagli impugnanti, avendo sottolineato una serie di elementi inferenziali idonei a svalutarne la portata rappresentativa e, quindi, la capacità di sovvertire il valore delle altre evidenze probatorie utilizzate: ciò con riguardo al significato da attribuire alla localizzazione degli imputati attraverso le celle telefoniche, alla dislocazione dei luoghi, alle scansioni temporali della vicenda, all'intervento della polizia giudiziaria. Tanto comporta l'irricevibilità delle doglianze articolate con riguardo ad esse, che si risolvono in una petizione di loro rivalutazione, in questa sede non consentita.
4.4. Privo di pregio è il rilievo - di cui al quarto motivo del ricorso di SI DI - che deduce il travisamento delle dichiarazioni testimoniali degli Ufficiali IV e AG. Si tratta, infatti, di censura che non tiene conto del pacifico orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", soltanto nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, oppure quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L e altro, Rv. 272018; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, La Gumina e altro, Rv. 269217). Deve venire in rilievo, in altri termini, l'errore tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale /probatorio, fermo restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). Corollario della suddetta affermazione generale è, dunque, quella, in tema di prova dichiarativa, secondo la quale, per aversi travisamento di questa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 - dep. 20/02/2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Maggio, Rv. 255087). Poiché dal tenore delle dichiarazioni testimoniali allegate o riportate non emerge la macroscopica o manifesta evidenza della difformità del significato proprio delle propalazioni rispetto a quello loro attribuito da entrambi i giudici di merito, il motivo siccome declinato è inammissibile, essendo volto ad una rinnovata interpretazione dei risultati della prova dichiarativa. Né può assegnarsi alcuna valenza al canone di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen., posto che la regola compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso e altri, Rv. 270108): la stessa, cioè, non può essere utilizzata, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600).
4.5. Le deduzioni cui tutti i ricorrenti affidano le ragioni di censura mosse al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, si caratterizzano per genericità, perché - in violazione del paradigma della 'forma' dell'impugnazione, di cui all'art. 581, lett. d), cod.proc.pen., che, a pena di inammissibilità, stabilisce che l'enunciazione dei motivi contenga: «l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta» - tacciono su decisivi profili della concreta vicenda, portata allo scrutinio di questa Corte, che sarebbero stati tali da determinare un più mite trattamento sanzionatorio ovvero un esito difforme della compiuta prognosi circa la possibile ricaduta nel delitto da parte degli imputati. Tanto comporta la loro inammissibilità.
5. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.0