Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/06/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 3092/2022
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
APERTO ORE 13:14
Il giorno 10/06/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Infantino in sostituzione dell'avv. Giuseppe Barletta Caldarera per parte opponente, l'avv. Olindo Di Francesco per se stesso.
L'avv. Infantino discute la causa riportandosi alle note conclusive in atti e chiede che venga decisa
L'avv. Di Francesco contesta l'atto introduttivo e le note conclusive di controparte, rileva l'inammissibilità dell'opposizione stante che l'ordinanza “di attuazione” non poteva essere impugnata con opposizione all'esecuzione bensì modificata o revocata dal giudice che l'aveva emessa e si riporta ai principi fissati dalla Suprema corte ( tra le tante Cass Civ sez III n 8581/94)
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che deposita in uno alle ore 20:10
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, all'esito della camera di consiglio e a prosecuzione del verbale di udienza, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 3092 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Barletta
Caldarera , in virtù di procura in calce all'atto di costituzione avanti il giudice dell'esecuzione, elettivamente domiciliata in Catania nella via
Escrivà n. 2 presso lo studio dell'indicato difensore opponente
Contro
Avv. Olindo Di Francesco (C.F.: rappresentato e C.F._1 difeso da se stesso ex art 86 c.p.c., domiciliato presso il suo studio in
Agrigento nella via Mazzini n.44 bis opposto
Oggetto: giudizio di merito – obblighi di fare
2 Ragioni di fatto e di diritto
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per obblighi di fare ex art 612 cpc introdotto dall'avv. Olindo Di Francesco avanti il giudice dell'esecuzione dell'intestato Tribunale, affinché quest'ultimo determinasse le modalità per l'esecuzione dell'obbligo di fare stabilito dal
Tribunale di Agrigento con l'ordinanza possessoria del 29.06.2016 con cui veniva ordinato il reintegro dell'Avv. Di Francesco nel pieno possesso della servitù di passaggio su un tratto di fondo di proprietà dell'odierno opponente.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, l'opponente depositava memoria difensiva rilevando l'inammissibilità del ricorso nella forma di cui all' art. 612 c.p.c. atteso che il ricorrente non era in possesso di una sentenza di condanna, bensì di una ordinanza resa dal Tribunale di
Agrigento ai sensi dell'art. 703 bis c.p.c. a cui deve applicarsi la disciplina dei procedimenti cautelari così come disposto dallo stesso art. 702 comma
2 c.p.c; l'inammissibilità e improcedibilità del ricorso giacché l'ordinanza veniva successivamente travolta dalla sentenza del Tribunale di
Agrigento, confermata in grado di appello e passata in giudicato;
l'infondatezza del ricorso atteso che nelle more della definizione del procedimento petitorio, in ottemperanza all'ordinanza del 29.06.2016, la aveva adempiuto all'ordine di reintegra del possesso eliminando Pt_1 una parte del muro e ricostituendo i varchi che ostacolavano il passaggio al ricorrente.
Il Giudice dell'esecuzione, nell'ambito del procedimento n RGE 387/2022 , qualificava la costituzione dell'odierna opponente come ricorso in opposizione ex art 615 cpc, non sospendeva l'esecuzione e disponeva in ordine agli obblighi di fare nominando l'Ufficiale Giudiziario per i relativi adempimenti. Assegnava il termine di 45 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
Definito, dunque il sub procedimento instaurato avanti il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza conclusiva della fase cautelare del
3 29.09.2022, nel termine perentorio fissato dal giudice la società opponente introduceva il presente giudizio di merito
La società opponente proponeva altresì reclamo avverso l'ordinanza del
Giudice dell'esecuzione che veniva definito nel corso del presente giudizio con l'Ordinanza collegiale del 16 febbraio 2023 di accoglimento del reclamo e sospensione della procedura esecutiva per obblighi di fare recante r.g. es. n. 387/2022; nell'ambito del presente giudizio di merito la società riproponeva le Pt_1 medesime eccezioni e difese svolte avanti il giudice dell'esecuzione e in sede di reclamo e chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: - riformare e/o revocare l'ordinanza del G.E. del 29.9.2022 resa nella proc. esecutiva n. 387/2022; - dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso e della conseguente procedura esecutiva n.
387/2022 incardinata dall'Avv. Di Francesco ai sensi dell'art 612 c.p.c.; - in subordine rigettare il ricorso attesa la intervenuta esecuzione della ordinanza del Tribunale di Agrigento del 29.9.2016; - in ogni caso dichiarare la illegittimità del procedimento esecutivo incardinato in base ad un titolo (ordinanza 29.09.2016) che ha perso la propria efficacia giuridica
a seguito della sentenza del Tribunale civile di Agrigento nr. 1409/2014 confermata in Appello con sentenza nr. 1226/2019, già passata in giudicato, che ha escluso l'esistenza del diritto di servitù di passaggio;
- condannare l'Avv. Di Francesco alle spese di lite della presente fase e della precedente fase svoltasi dinanzi al Giudice dell'esecuzione.
Si costituiva l'avv. Olindo Di Francesco con deposito di comparsa di costituzione e risposta, in via preliminare eccepiva la improponibilità e/o inammissibilita della domanda avversaria che avrebbe dovuto proporre appello avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, giacché tale provvedimento sebbene rivesta la forma dell'ordinanza, assume natura sostanziale di sentenza, in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte a procedere all'esecuzione forzata;
l'improponibilità e/o inammissibilita della odierna azione per mancata proposizione in primo
4 grado di alcuna opposizione e di istanza di sospensione dell'esecuzione; nel merito contestava le avverse difese, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Rigettare l'opposizione perché inammissibile, improponibile, improcedibile e, senza recesso, infondata in fatto e in diritto. 2) Per l'effetto confermare l'ordinanza del GE resa nel giudizio n.
387/2022 RGE. 3) Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”
In corso di causa l'avv. Di Francesco, stante l'intervenuta ordinanza collegiale a seguito del reclamo proposto dalla chiedeva Pt_1 dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere si opponeva la nelle note difensive autorizzate. Pt_1
Ciò posto si osserva, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità come i provvedimenti interinali di reintegrazione hanno il carattere della esecutività, ma non danno luogo ad esecuzione forzata, atteso che, con essi, non si realizza un'alternativa tra adempimento spontaneo ed esecuzione forzata, ma un fenomeno intrinsecamente coattivo di esecuzione che si svolge ex officio iudicis.
Pertanto, la loro esecuzione deve avvenire omettendo l'osservanza delle formalità dell'ordinario processo di esecuzione, e, quindi, senza preventiva notificazione del precetto, bastando, nei confronti dell'intimato, che il provvedimento sia notificato in forma esecutiva (v. Cass. Civ. sez.III,
12/1/2006, n. 407; Cass. Civ. sez.III, 12/03/201008 n. 6621). Le ordinanze possessorie, come tutti i provvedimenti cautelari, non subiscono il procedimento tipico di messa in esecuzione dei titoli esecutivi ex art. 474
c.p.c.. Esse, infatti, richiedono esclusivamente l'apposizione della formula esecutiva senza che sia necessario il successivo atto di precetto.
Quanto appena ricordato è supportato dalla lettera dell'art. 669 duodecies c.p.c. il quale espressamente sancisce che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto l'obbligo di consegna, rilascio, fare o non fare, avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento
5 cautelare , il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, dà con ordinanza i provvedimenti opportuni (Trib. Bari, 16 aprile 2012 n. 1314).
Deve essere inoltre ricordato che in sede di ricorso ex art. 669 decies cpc non è più in discussione il quid dell'ordinanza, ma solo il quomodo.
La pacifica ammissibilità del ricorso alla procedura di cui all'art. 669 duodecies c.p.c. per l'attuazione dei provvedimenti possessori appare manifesta stante il rinvio contenuto dall'art. 703 c.p.c. alle norme del procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili, e attesa la sicura compatibilità di tale strumento con il procedimento sommario (Trib.
Piacenza, 15 febbraio 2011).
Nel caso di specie l'originario ricorso proposto ai sensi dell'art. 612 c.p.c. andava riqualificato dal giudice dell'esecuzione ( rectius dell'attuazione ) come ricorso ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c.
Del resto come insegna la costante giurisprudenza di legittimità “Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti” ( Cass. n 5153 del 21.02.2019).
Ebbene, nel procedimento n Rg 387/2022, denegata la concessione di un provvedimento inaudita altera parte, il giudice fissava l'udienza di comparizione e si costituiva la società odierna opponente.
In quella sede il giudice trascurando i rilievi formulati dalla società Pt_1 in particolare l'adempimento spontaneo all'ordine di reintegra nel possesso e soprattutto la sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza ex art
703 bis cpc in seguito alla sentenza del Tribunale civile di Agrigento nr.
1409/2014 confermata in Appello con sentenza nr. 1226/2019, nominava l'Ufficiale Giudiziario che avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione dell'ordinanza, dando attuazione alla misura interdittoria.
6 Ordinanza che veniva sospesa all'esito del giudizio di reclamo con la decisione assunta dal collegio.
Tuttavia va anche precisato che, nel merito il ricorso introdotto, ex art. 612 cpc ma qualificabile ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. non era neanche fondato in quanto la realizzazione forzosa del comando contenuto nel provvedimento d'urgenza reso in ambito possessorio era stata travolta dalla sopravvenuta Sentenza del Tribunale di Agrigento confermata in appello con Sentenza n 1226/2019 passata in giudicato.
Dunque l'originario ricorso introdotto dall'avv. Olindo Di Francesco avanti il giudice dell'esecuzione deve dichiararsi infondato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e in base all'esigua attività effettivamente svolta .
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, sez. Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P., avv. Vitalba Pipitone, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.3092/2022
Dichiara infondato il ricorso ex art 612 cpc introdotto avanti il giudice dell'esecuzione dall'avv. Olindo Di Francesco
Condanna l'avv. Olindo Di Francesco al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida nella Parte_1 complessiva somma di € 2695,50 di cui 518,00 per spese ed € 2177,50 per onorari oltre accessori di legge
Così deciso in Agrigento, all'esito dell'udienza del 10.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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