CASS
Sentenza 22 aprile 2024
Sentenza 22 aprile 2024
Massime • 1
Il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232 del 2016, ratione temporis vigente, spetta alle cittadine extracomunitarie anche se prive di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dovendo ritenersi illegittime le circolari Inps nn. 39 e 61 del 2017 che richiedono tale permesso come presupposto per il riconoscimento del premio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/04/2024, n. 10728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10728 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2024 |
Testo completo
AULA 'B' Numero registro generale 2758/2021 Numero sezionale 5213/2023 Numero di raccolta generale 10728/2024 Oggetto Data pubblicazione 22/04/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Premio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO natalità L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E R.G.N. 2758/2021 SEZIONE LAVORO Cron. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. UMBERTO BERRINO - Presidente - Ud. 12/12/2023 Dott. ROSSANA MANCINO - Consigliere - PU Dott. LUIGI CAVALLARO - Rel. Consigliere - Dott. ALESSANDRO GNANI - Consigliere - Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2758-2021 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli 2023 avvocati MAURO SFERRAZZA, MARIA PASSARELLI, VINCENZO 5213 TRIOLO, VINCENZO STUMPO;
- ricorrente -
contro
AJ FA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA RANDELLINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 612/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 51/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1 Numero registro generale 2758/2021 udito l'Avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale Numero sezionale 5213/2023 Numero di raccolta generale 10728/2024 avvocato VINCENZO TRIOLO;
Data pubblicazione 22/04/2024 udito l'Avvocato ROBERTA RANDELLINI. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 5.11.2020, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a corrispondere a JJ MA il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232/2016. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, dal momento che la disposizione normativa non aveva previsto alcuna limitazione soggettiva del premio che fosse correlata al possesso della cittadinanza dell'Unione o alla titolarità di un permesso di lungosoggiorno, affatto illegittimo doveva reputarsi il rifiuto che l'INPS aveva opposto all'istante sulla scorta delle proprie circolari nn. 39 e 61 del 2017, le quali avevano introdotto un requisito non previsto dal legislatore e per di più idoneo a determinare un'indebita disparità di trattamento per causa di nazionalità in danno delle cittadine di paesi extracomunitari, in violazione, nel caso di specie, dell'Accordo Euromediterraneo tra UE e Regno del Marocco. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. JJ MA ha resistito con controricorso. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa è stata rimessa all'udienza pubblica con ordinanza del 19.1.2023. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 353, l. n. 232/2016, degli artt. 43 e 44, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'Accordo Euromediterraneo tra UE e Marocco del 27.2.1996, recepito con l. n. 302/1999, anche in relazione all'art. 12 prel. c.c., all'art. 12 della direttiva 98/2011/UE e all'art. 3 del Regolamento n. 883/2004/CE, per avere la Corte di merito ritenuto che l'odierna controricorrente potesse beneficiare 2 Numero registro generale 2758/2021 della provvidenza per cui è causa sebbene priva del permesso Numero sezionale 5213/2023 Numero di raccolta generale 10728/2024 di soggiorno di lungo periodo: ad avviso dell'Istituto, infatti, la Data pubblicazione 22/04/2024 provvidenza in questione non costituirebbe propriamente prestazione di sicurezza sociale, sibbene premio diretto ad incentivare la natalità sul territorio nazionale, di talché affatto coerente con tale natura premiale sarebbe la previsione contenuta nelle circolari INPS nn. 39 e 61 del 2017, che ne avrebbero semplicemente esplicitato un presupposto soggettivo analogo a quello previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, onde evitarne l'attribuzione a chiunque si trovi affatto temporaneamente sul territorio nazionale. Il motivo è infondato. L'art. 1, comma 353, l. n. 232/2016, prevede, per quanto qui rileva, la corresponsione di un premio in unica soluzione dell'ammontare di 800 euro “alla nascita o all'adozione di un minore” a “domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”. Nessun requisito soggettivo ha dunque previsto il legislatore che non sia quello di essere gestante, genitrice o adottante;
e un'elementare applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto, che non consente ad una fonte normativa secondaria di dettare norme che possano modificare o derogare il contenuto di una fonte normativa primaria, induce a ritenere che non poteva l'INPS legittimamente circoscriverne la portata con proprie circolari, nemmeno adducendo la supposta analogia della provvidenza con l'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014: indipendentemente dalla circostanza che la disposizione ult. cit., nel testo richiamato dall'INPS e vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 4, l. n. 238/2021, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è comunque consentito 3 lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno Numero registro generale 2758/2021 Numero sezionale 5213/2023 ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 (cf. Corte cost. n. Numero di raccolta generale 10728/2024 54 del 2022), decisivo nella specie è rilevare che le circolari Data pubblicazione 22/04/2024 amministrative dell'INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza (così già Cass. n. 2568 del 1963 e, più recentemente, Cass. n. 11094 del 2005). Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 700,00, di cui € 500,00 per compensi, e si distraggono in favore dell'Avv. Roberta Randellini, dichiaratasi antistataria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2023. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UI AV ER RR 4
- ricorrente -
contro
AJ FA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA RANDELLINI;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 612/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/11/2020 R.G.N. 51/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/2023 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per il rigetto del ricorso;
1 Numero registro generale 2758/2021 udito l'Avvocato MASSIMO BOCCIA NERI per delega verbale Numero sezionale 5213/2023 Numero di raccolta generale 10728/2024 avvocato VINCENZO TRIOLO;
Data pubblicazione 22/04/2024 udito l'Avvocato ROBERTA RANDELLINI. FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 5.11.2020, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a corrispondere a JJ MA il premio di natalità di cui all'art. 1, comma 353, l. n. 232/2016. La Corte, in particolare, ha ritenuto che, dal momento che la disposizione normativa non aveva previsto alcuna limitazione soggettiva del premio che fosse correlata al possesso della cittadinanza dell'Unione o alla titolarità di un permesso di lungosoggiorno, affatto illegittimo doveva reputarsi il rifiuto che l'INPS aveva opposto all'istante sulla scorta delle proprie circolari nn. 39 e 61 del 2017, le quali avevano introdotto un requisito non previsto dal legislatore e per di più idoneo a determinare un'indebita disparità di trattamento per causa di nazionalità in danno delle cittadine di paesi extracomunitari, in violazione, nel caso di specie, dell'Accordo Euromediterraneo tra UE e Regno del Marocco. Avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. JJ MA ha resistito con controricorso. A seguito di infruttuosa trattazione camerale, la causa è stata rimessa all'udienza pubblica con ordinanza del 19.1.2023. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 353, l. n. 232/2016, degli artt. 43 e 44, d.lgs. n. 286/1998, nonché dell'Accordo Euromediterraneo tra UE e Marocco del 27.2.1996, recepito con l. n. 302/1999, anche in relazione all'art. 12 prel. c.c., all'art. 12 della direttiva 98/2011/UE e all'art. 3 del Regolamento n. 883/2004/CE, per avere la Corte di merito ritenuto che l'odierna controricorrente potesse beneficiare 2 Numero registro generale 2758/2021 della provvidenza per cui è causa sebbene priva del permesso Numero sezionale 5213/2023 Numero di raccolta generale 10728/2024 di soggiorno di lungo periodo: ad avviso dell'Istituto, infatti, la Data pubblicazione 22/04/2024 provvidenza in questione non costituirebbe propriamente prestazione di sicurezza sociale, sibbene premio diretto ad incentivare la natalità sul territorio nazionale, di talché affatto coerente con tale natura premiale sarebbe la previsione contenuta nelle circolari INPS nn. 39 e 61 del 2017, che ne avrebbero semplicemente esplicitato un presupposto soggettivo analogo a quello previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, onde evitarne l'attribuzione a chiunque si trovi affatto temporaneamente sul territorio nazionale. Il motivo è infondato. L'art. 1, comma 353, l. n. 232/2016, prevede, per quanto qui rileva, la corresponsione di un premio in unica soluzione dell'ammontare di 800 euro “alla nascita o all'adozione di un minore” a “domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”. Nessun requisito soggettivo ha dunque previsto il legislatore che non sia quello di essere gestante, genitrice o adottante;
e un'elementare applicazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto, che non consente ad una fonte normativa secondaria di dettare norme che possano modificare o derogare il contenuto di una fonte normativa primaria, induce a ritenere che non poteva l'INPS legittimamente circoscriverne la portata con proprie circolari, nemmeno adducendo la supposta analogia della provvidenza con l'assegno di natalità previsto dall'art. 1, comma 125, l. n. 190/2014: indipendentemente dalla circostanza che la disposizione ult. cit., nel testo richiamato dall'INPS e vigente prima delle modifiche introdotte dall'art. 3, comma 4, l. n. 238/2021, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di Paesi terzi ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è comunque consentito 3 lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno Numero registro generale 2758/2021 Numero sezionale 5213/2023 ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002 (cf. Corte cost. n. Numero di raccolta generale 10728/2024 54 del 2022), decisivo nella specie è rilevare che le circolari Data pubblicazione 22/04/2024 amministrative dell'INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi periferici dell'ente, ma non possono modificare le condizioni cui la legge ha imperativamente sottoposto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una provvidenza (così già Cass. n. 2568 del 1963 e, più recentemente, Cass. n. 11094 del 2005). Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente. Tenuto conto del rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 700,00, di cui € 500,00 per compensi, e si distraggono in favore dell'Avv. Roberta Randellini, dichiaratasi antistataria. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2023. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE UI AV ER RR 4