Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/2011, n. 27584
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Sentenza 20 dicembre 2011

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Il danno risarcibile in caso di invalidità non concerne la incapacità lavorativa in sé, ma la conseguenza del mancato guadagno e, nel caso di invalidità permanente, la riduzione della capacità di guadagno; ne consegue che, trattandosi di debito di valore, la liquidazione deve essere adeguata ai valori monetari del momento della pronuncia giudiziale definitiva, tenendosi conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, mentre la decorrenza degli interessi compensativi e della rivalutazione monetaria va fissata nel momento in cui il danno si è verificato; tale momento, per il danno da invalidità permanente parziale che sia successivo ad un periodo d'invalidità temporanea liquidato separatamente, deve essere individuato non nella data dell'infortunio, ma nel momento in cui è cessata l'invalidità temporanea e si sono consolidati i postumi permanenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/2011, n. 27584
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 27584
    Data del deposito : 20 dicembre 2011

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