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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 25/11/2025, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In persona della dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2147/2024 R.G, avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
, nato a [...], provincia Buenos Aires (Argentina), in data Parte_1
09.02.1976, residente a [...];
, nata a [...], il [...], residente Buenos Controparte_1
Aires, nella via Infanta Isabel 2262;
, nata a [...], provincia Buenos Aires (Argentina), in data Persona_1
10.02.1983, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
, nato a [...], provincia Buenos Aires (Argentina), in data 16.02.2007, unitamente Persona_2 al padre , nato in [...] il [...], tutti residenti in [...], a Buenos Persona_3
Aires, nella via Infanta Isabel 2262;
, nato a [...], provincia Buenos Aires (Argentina), in data Controparte_2
25.09.1987, residente Buenos Aires, nella via Martin Miguenz 5893, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato a [...], Persona_4
Argentina in data 20.05.2013 e nata a [...], Argentina in data 18.06.2016, Per_5 unitamente alla madre Persona_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Daniel Dromi.
RICORRENTI
CONTRO
1 2
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in persona Controparte_3 P.IVA_1 del in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, CP_4 presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso riportandosi al ricorso introduttivo, in cui avevano così concluso:
“accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , , , sono tutti Persona_1 Persona_2 Controparte_2 Persona_4 Per_5 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in Controparte_3 persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA (EN), quale comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario”.
L'Avvocatura dello Stato, per il Ministero, ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione ed alla memoria integrativa, in cui aveva così concluso: “(…) respingere la domanda, perché inammissibile o comunque infondata;
b.- in subordine, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione già depositata”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella L. 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti diretti di , nato a [...] il Persona_7
30/05/1907, emigrato in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione, ove si dava atto che non risultava registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral);
2 3
- che il predetto, in data 16/06/1934, nella città di Buenos Aires, aveva sposato Persona_8
;
[...]
- che dal matrimonio tra i suddetti coniugi era nato, in data 02.01.1947, il figlio Persona_9
[...]
- che, in data 7.02.1969, aveva contratto matrimonio con Persona_9 Persona_10
e dalla loro unione erano nati i ricorrenti , in data 9.02.1976,
[...] Parte_1 [...] in data 3.06.1980, in data 10.02.1983 e, infine, CP_1 Persona_1 Controparte_2 in data 25.09.1987;
[...]
- che, dall'unione tra e , era nato, in data 16.02.2007, Persona_1 Persona_11 il ricorrente;
Persona_2
- che, dall'unione tra e , erano nati gli altri Controparte_2 Persona_6 ricorrenti: in data 20.05.2013, e in data 18.06.2016; Persona_4 Per_5
-che essi ricorrenti avevano inviato al Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires n. 4 raccomandate a/r, regolarmente ricevute in date 04-05/07/2023, per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis;
- che, con atto notarile del 06.07.2023, avevano attestato la impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, a mezzo del portale
“Prenot@mi”, al fine di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato che erano cittadini italiani per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati i seguenti certificati, tradotti in italiano e apostillati:
- certificato di nascita, di matrimonio e di non naturalizzazione dell'avo,
[...]
; Persona_7
- certificato di nascita e di matrimonio del figlio dell'avo, ; Persona_9
- certificato di nascita dei ricorrenti Parte_1 Controparte_1 [...]
e Nipoti dell'avo; Persona_1 Persona_12
- certificato di nascita del ricorrente , figlio minore di e Persona_2 Persona_1
; Persona_11
- certificato di nascita di e , figli minori di Persona_4 Per_5 Persona_12
e Persona_6
Costituitosi, il , preliminarmente, proponeva istanza di sospensione del Controparte_3 processo, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
3 4
di Bologna in analogo giudizio e riguardante l'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli artt.
1 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali, ed agli artt. 9 del Trattato U.E. e
20 del Trattato dell'Unione Europea.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato, dopo avere evidenziato la complessità del procedimento amministrativo, connessa all'enorme numero di istanze presentate ed alla mole di documenti da esaminare, oltre che alla insufficienza del personale amministrativo preposto presso le Ambasciate ed i Consolati d'Italia in Argentina, chiedeva che fosse effettuato un rigoroso accertamento della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, attraverso la verifica della documentazione prodotta, della sussistenza, o meno, della linea di discendenza diretta, nonché di cause di perdita della cittadinanza, con compensazione delle spese di lite.
Il Pubblico Ministero, cui gli atti erano trasmessi, nulla osservava.
Premesso quanto sopra, prima di passare all'esame del merito appare opportuno svolgere brevi considerazioni sulla disciplina normativa nella materia della cittadinanza.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge n.
91/1992- applicabili alla presente fattispecie ratione temporis, essendo stata la domanda presentata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. n. 74/2025 - la cittadinanza per fatto di nascita si acquisisce a titolo originario, jure sanguinis, in conseguenza della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo, ossia la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione della cittadinanza, essendo a carico del l'onere di eccepire e comprovare la ricorrenza di eventuali cause interruttive. CP_3
Ciò, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).
Come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, i documenti prodotti sono stati formati ai sensi dell'accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1987, relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia con la L. legge 22 novembre 1988, n. 533; i suddetti documenti, inoltre, sono muniti di apostille, ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Dai documenti allegati, come detto apostillati, si ricava che l'avo italiano, Persona_7
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né ha mai acquisito la cittadinanza argentina
[...]
(si veda il certificato di non naturalizzazione); pertanto, il predetto non è incorso in alcuna delle cause di perdita della cittadinanza previste dall'art. 8, L. n. 555/1912 ed ha trasmesso la suddetta cittadinanza ai suoi discendenti, jure sanguinis. La linea di discendenza è proseguita attraverso , Persona_9
4 5
figlio dell'avo, il quale ha generato , , e Persona_13 Controparte_1 Persona_1
, odierni ricorrenti. Infine, da la discendenza è proseguita Controparte_2 Persona_1 con e da è proseguita con e anche Persona_2 Controparte_2 Persona_4 Per_5 questi ultimi odierni ricorrenti.
Si rileva che nei certificati di nascita di tutti i ricorrenti sono indicati i rispettivi genitori, quali sopra indicati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene che sia stata fornita la prova che ciascuno dei ricorrenti è figlio di cittadino italiano, essendone stata comprovata la discendenza da avo cittadino italiano ed in mancanza di cause interruttive, non risultanti dagli atti e, neppure, dedotte dalla parte convenuta.
In considerazione della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali nella materia a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina normativa, ma anche delle difese svolte dal , si CP_3 ravvisano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni ed annotazioni nei registri dello stato civile;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 24 novembre 2025.
Il Presidente ff
Dott. Gabriella Canto
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
In persona della dott. Gabriella Canto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2147/2024 R.G, avente per oggetto riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa
DA
, nato a [...], provincia Buenos Aires (Argentina), in data Parte_1
09.02.1976, residente a [...];
, nata a [...], il [...], residente Buenos Controparte_1
Aires, nella via Infanta Isabel 2262;
, nata a [...], provincia Buenos Aires (Argentina), in data Persona_1
10.02.1983, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore
, nato a [...], provincia Buenos Aires (Argentina), in data 16.02.2007, unitamente Persona_2 al padre , nato in [...] il [...], tutti residenti in [...], a Buenos Persona_3
Aires, nella via Infanta Isabel 2262;
, nato a [...], provincia Buenos Aires (Argentina), in data Controparte_2
25.09.1987, residente Buenos Aires, nella via Martin Miguenz 5893, in proprio ed in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori nato a [...], Persona_4
Argentina in data 20.05.2013 e nata a [...], Argentina in data 18.06.2016, Per_5 unitamente alla madre Persona_6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Edoardo Daniel Dromi.
RICORRENTI
CONTRO
1 2
, con sede in Roma, Piazza del Viminale 1, c.f. in persona Controparte_3 P.IVA_1 del in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta, CP_4 presso i cui uffici, in Caltanissetta alla via Libertà n. 174, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso riportandosi al ricorso introduttivo, in cui avevano così concluso:
“accertare, riconoscere e dichiarare che i Sig.ri , , Parte_1 Controparte_1 [...]
, , , , , sono tutti Persona_1 Persona_2 Controparte_2 Persona_4 Per_5 cittadini italiani dalla nascita in quanto discendenti da cittadino italiano che ha validamente trasmesso ai medesimi la cittadinanza italiana e, per l'effetto, - ordinare al , in Controparte_3 persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in particolare, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VA (EN), quale comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario”.
L'Avvocatura dello Stato, per il Ministero, ha concluso riportandosi alla comparsa di costituzione ed alla memoria integrativa, in cui aveva così concluso: “(…) respingere la domanda, perché inammissibile o comunque infondata;
b.- in subordine, accogliere le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione già depositata”.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, proposto ai sensi degli artt. 3, D.L. n. 13/2017, convertito con modificazioni nella L. 17/4/2017, n. 46, e 281 decies c.p.c, i ricorrenti esponevano:
-di essere discendenti diretti di , nato a [...] il Persona_7
30/05/1907, emigrato in Argentina, senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come da certificato negativo di naturalizzazione, ove si dava atto che non risultava registrato presso l'Ufficio Nazionale degli Elettori (Camara Nacional Electoral);
2 3
- che il predetto, in data 16/06/1934, nella città di Buenos Aires, aveva sposato Persona_8
;
[...]
- che dal matrimonio tra i suddetti coniugi era nato, in data 02.01.1947, il figlio Persona_9
[...]
- che, in data 7.02.1969, aveva contratto matrimonio con Persona_9 Persona_10
e dalla loro unione erano nati i ricorrenti , in data 9.02.1976,
[...] Parte_1 [...] in data 3.06.1980, in data 10.02.1983 e, infine, CP_1 Persona_1 Controparte_2 in data 25.09.1987;
[...]
- che, dall'unione tra e , era nato, in data 16.02.2007, Persona_1 Persona_11 il ricorrente;
Persona_2
- che, dall'unione tra e , erano nati gli altri Controparte_2 Persona_6 ricorrenti: in data 20.05.2013, e in data 18.06.2016; Persona_4 Per_5
-che essi ricorrenti avevano inviato al Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires n. 4 raccomandate a/r, regolarmente ricevute in date 04-05/07/2023, per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis;
- che, con atto notarile del 06.07.2023, avevano attestato la impossibilità di ottenere un appuntamento presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires, a mezzo del portale
“Prenot@mi”, al fine di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Alla luce di quanto sopra, i ricorrenti chiedevano che venisse accertato e dichiarato che erano cittadini italiani per avere acquisito il relativo stato jure sanguinis.
Al ricorso erano allegati i seguenti certificati, tradotti in italiano e apostillati:
- certificato di nascita, di matrimonio e di non naturalizzazione dell'avo,
[...]
; Persona_7
- certificato di nascita e di matrimonio del figlio dell'avo, ; Persona_9
- certificato di nascita dei ricorrenti Parte_1 Controparte_1 [...]
e Nipoti dell'avo; Persona_1 Persona_12
- certificato di nascita del ricorrente , figlio minore di e Persona_2 Persona_1
; Persona_11
- certificato di nascita di e , figli minori di Persona_4 Per_5 Persona_12
e Persona_6
Costituitosi, il , preliminarmente, proponeva istanza di sospensione del Controparte_3 processo, in attesa della pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
3 4
di Bologna in analogo giudizio e riguardante l'art. 1, L. 5 febbraio 1992, n. 91, in riferimento agli artt.
1 e 117 Cost, quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali, ed agli artt. 9 del Trattato U.E. e
20 del Trattato dell'Unione Europea.
Nel merito, l'Avvocatura dello Stato, dopo avere evidenziato la complessità del procedimento amministrativo, connessa all'enorme numero di istanze presentate ed alla mole di documenti da esaminare, oltre che alla insufficienza del personale amministrativo preposto presso le Ambasciate ed i Consolati d'Italia in Argentina, chiedeva che fosse effettuato un rigoroso accertamento della ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla cittadinanza italiana, attraverso la verifica della documentazione prodotta, della sussistenza, o meno, della linea di discendenza diretta, nonché di cause di perdita della cittadinanza, con compensazione delle spese di lite.
Il Pubblico Ministero, cui gli atti erano trasmessi, nulla osservava.
Premesso quanto sopra, prima di passare all'esame del merito appare opportuno svolgere brevi considerazioni sulla disciplina normativa nella materia della cittadinanza.
Nel sistema delineato dal Codice Civile del 1865, dalla Legge n. 555/1912 e dalla Legge n.
91/1992- applicabili alla presente fattispecie ratione temporis, essendo stata la domanda presentata prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 36/2025, convertito con modificazioni nella L. n. 74/2025 - la cittadinanza per fatto di nascita si acquisisce a titolo originario, jure sanguinis, in conseguenza della nascita da cittadino italiano;
lo status di cittadino ha natura permanente, è imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Colui che chiede l'accertamento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo, ossia la nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione della cittadinanza, essendo a carico del l'onere di eccepire e comprovare la ricorrenza di eventuali cause interruttive. CP_3
Ciò, come ritenuto dalla giurisprudenza consolidata sotto la vigenza della richiamata, pregressa, disciplina normativa (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317).
Come evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, i documenti prodotti sono stati formati ai sensi dell'accordo tra la Repubblica Argentina e la Repubblica Italiana in data 9 dicembre 1987, relativo al riconoscimento degli atti dello stato civile tra i due Paesi e recepito in Italia con la L. legge 22 novembre 1988, n. 533; i suddetti documenti, inoltre, sono muniti di apostille, ai sensi della
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Dai documenti allegati, come detto apostillati, si ricava che l'avo italiano, Persona_7
non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né ha mai acquisito la cittadinanza argentina
[...]
(si veda il certificato di non naturalizzazione); pertanto, il predetto non è incorso in alcuna delle cause di perdita della cittadinanza previste dall'art. 8, L. n. 555/1912 ed ha trasmesso la suddetta cittadinanza ai suoi discendenti, jure sanguinis. La linea di discendenza è proseguita attraverso , Persona_9
4 5
figlio dell'avo, il quale ha generato , , e Persona_13 Controparte_1 Persona_1
, odierni ricorrenti. Infine, da la discendenza è proseguita Controparte_2 Persona_1 con e da è proseguita con e anche Persona_2 Controparte_2 Persona_4 Per_5 questi ultimi odierni ricorrenti.
Si rileva che nei certificati di nascita di tutti i ricorrenti sono indicati i rispettivi genitori, quali sopra indicati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, si ritiene che sia stata fornita la prova che ciascuno dei ricorrenti è figlio di cittadino italiano, essendone stata comprovata la discendenza da avo cittadino italiano ed in mancanza di cause interruttive, non risultanti dagli atti e, neppure, dedotte dalla parte convenuta.
In considerazione della non univocità degli indirizzi giurisprudenziali nella materia a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina normativa, ma anche delle difese svolte dal , si CP_3 ravvisano i presupposti per la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni ed annotazioni nei registri dello stato civile;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Caltanissetta, 24 novembre 2025.
Il Presidente ff
Dott. Gabriella Canto
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