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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 3456 dell'anno 2016
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciro Danilo Lioi e Diamante D'Auria Del Parte_1
Medico, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via R. Cantarella n.7, come da procura in atti;
ATTRICE/RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Romano, e presso lo stesso ON
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via D. Scaramella n.15, come da procura in atti,
-CONVENUTO/RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Alessandro Cosma, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via R.
Conforti n.17, come da procura in atti,
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità medica.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 31/3/2016, la sig.ra ricorreva, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, affinché il dott. venisse condannato al ON
risarcimento dei danni subiti. Deduceva che nel mese di Marzo 2011 si sottoponeva a visita presso lo studio del convenuto professionista, il quale a seguito di apposita indagine strumentale
(ortopantomografia), riteneva necessario procedere all'estrazione di tutti i denti dell'arcata superiore ad eccezione di tre, per apporvi una protesi rimovibile. Che il lavoro veniva realizzato nell'arco temporale fino al Mese di Aprile del 2012, per un costo di Euro 2.900,00. Che fin dalla conclusione dell'intervento, la protesi si rilevava inidonea sia sotto il profilo funzionale che estetico;
inoltre essa attrice lamentava forti dolori tanto da far ricorso a somministrazioni di
“toradol” e “lexotan”. Che a seguito di tanto, promuoveva ricorso per ATP segnato al RGN
1049/2014, chiedendo la nomina di un CTU esperto in odontoiatria. Che il Presidente del Tribunale di Salerno nominava quale CTU il dott. al quale conferiva i quesiti di cui Persona_1
all'ordinanza del 15/01/2015. Che nella relazione finale depositata il 02/02/2016 il CTU evidenziava che “l'arcata dentale superiore fortemente compromessa da un punto di vista paradontale;
che gli interventi eseguiti non furono adeguati e corretti, anche se necessari”. Veniva, altresì, rilevata ai fini medico legali un danno emergente pari ad Euro 16.500,00, una ITP al 50% per gg. 20, una IPT al 25% per giorni 60; ed un danno biologico pari al 3%, Sulla scorta di tale evenienze, e della sussistenza del nesso di causalità, come riscontrato dal CTU, tra l'operato del dott. e gli esiti dolorosi subiti da essa attrice, ha promosso giudizio affinché accertata la CP_1
negligenza del convenuto, lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni tutti subiti, quantificati in Euro 24.009,04, vinte le spese di lite e di ATP.
Con decreto del 10/5/2016 il primo istruttore della causa fissava l'udienza di comparizione parti per il 26/10/2016.
Si costituiva ritualmente con comparsa del 26/9/2016 il convenuto dott. ON
che impugnava e contestava l'avversa domanda. Eccepiva, in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, indi, contestava le risultanze della svolta ATP, e chiedeva di chiamare in causa la con la quale aveva stipulato Controparte_2
apposita polizza assicurativa.
2 Autorizzata la chiamata del terzo con decreto del 29/9/2016, si costituiva la
[...]
con comparsa del 25/01/2017, che impugnava e contestava la domanda Controparte_2
principale. In subordine che la domanda risarcitorie venisse contenuta nei limiti di polizza e tenuto conto delle franchigie esistenti.
Disposta con ordinanza del 15/5/2017 l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, terminato con esito negativo, il giudizio è stato istruito con i documenti acquisiti, e l'ATP svolta, e dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata infine trattenuta per la decisione previa precisazione delle conclusioni, con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
La domanda dell'attrice deve essere accolta.
1. In ordine al tipo di responsabilità emergente nella fattispecie, occorre chiarire che, quantunque l'azione proposta abbia sia natura contrattuale che extracontrattuale, quest'ultima per violazione del principio generale del neminem laedere (enucleata sotto il profilo della violazione dell'art.2043
c.c.), la responsabilità imputabile al convenuto ha prioritariamente natura contrattuale in quanto il contratto instaurato dall'attrice è riconducibile al contratto d'opera professionale e alle norme che regolano la responsabilità professionale medica, e, segnatamente, alla disposizione di cui all'art. 2236 c.c.
Ad ogni buon conto, anche volendo prescindere dalle superiori considerazioni in ordine al rapporto contrattuale documentalmente intercorso tra le parti – così come emerge chiaramente dalla mera visione della fattura n.13 dell'11/4/2012 emessa dal convenuto (cfr. documenti n.3 del fascicolo dell'ATP) – è sufficiente sul punto richiamare i consolidati principi ripetutamente affermati sia nell'ambito della giurisprudenza di legittimità che in quella di merito secondo cui tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso Cass. n.12362/2006; Cass. n.1698/2006; Cass.
n.3492/2002; Cass. n.12233/1998).
2. Ciò posto, nel procedimento per ATP, esperito prima dell'introduzione del presente giudizio, il ctu nominato, dott. (Medico Chirurgo-odontoiatra), accertava la sussistenza di Persona_1
responsabilità del medico convenuto riconoscendo alla ricorrente un danno per Sindrome Algico
Disfunzionale all'arcata superiore con conseguente danno biologico permanente stimabile in misura del 3%. Il c.t.u. affermava inoltre, un danno biologico da ITP di giorni 20 al 50% , e da ITP al
3 25% per gg.60. Asseriva l'esistenza di un danno emergente costituito dalle spese da sostenersi per il posizionamento degli impianti all'arcata superiore, stimando il danno in € 16.500,00 per l'intervento di chirurgia rigenerativa e applicazione di nuove protesi, oltre ad euro 2.900,00 per la restituzione delle somme versate al dott. Le risultanze del predetto accertamento, su cui la CP_1
ricorrente fonda le sue pretese, non sono state compiutamente contestate nel corso della presente causa, atteso anche che parte resistente non ha formulato alcuna richiesta di nuova CTU nelle proprie conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. Per quanto riguarda l'accertamento della non corretta esecuzione dell'intervento protesico all'arcata superiore a cui la Sig.ra si era sottoposta ad opera del Dott. e del conseguente fallimento Parte_1 CP_1
degli impianti, da cui erano derivati il dolore le alterazioni funzionali lamentati dalla paziente, il c.t.u. ha rilevato che:” La protesi scheletrata superiore, formata da 8 elementi con attacchi di precisione, risulta essere non soddisfacente dal punto di vista estetico e funzionale, in quanto non rispetta le regole basilari del montaggio degli elementi dentali”. Evidenziando, altresì, che l'errato posizionamento del gruppo incisale ha “creato un morso aperto che ostacola la masticazione”, alterando, altresì, la cd” linea del sorriso”. Aggiungendo che i manufatti protesici superiori presentavano “gravi difetti di chiusura marginale”. Ed ancora, che dall'esame radiografico risultavano “diffusi segni di paradontosi”, ed un tentativo di terapia canale a carico dell'elemento
25, mal riuscito.
Questo giudice ritiene corrette e adeguatamente motivate e fa proprie tutte le valutazioni di cui sopra espresse dal Dott. e dovrà comunque dichiararsi accertata la responsabilità Per_1
professionale dell'operatore, a cui dovrà ritenersi riconducibile il danno biologico ed emergente derivato alla ricorrente ed accertato nella perizia espletata, la cui misura dovrà stimarsi nella misura indicata dal c.t.u. nel procedimento per ATP.
Sulla scorta di quanto sopra dovrà essere riconosciuto alla Sig.ra ascrivibile a Parte_1
responsabilità del Dott. quale conseguenza del suo operato, un danno ON
biologico da stimarsi in una inabilità temporanea di complessivi 80 gg. di cui: 20 gg. al 50%; 60 gg. al 25%. Residuano postumi permanenti di natura odontoiatrica valutabili al 3%. Nessun danno permanente psichico o esistenziale è stato provocato alla paziente dagli interventi ai quali è stata sottoposta.
Pertanto spetta all'attrice, in conformità con quanto asserito dal c.t.u., la somma di Euro 2.745,28 per Danno Biologico 3%; la somma di €. 414,30 per ITP al 50%, €. 828,69 per ITP al 25%. Inoltre, la
4 somma di € 16.500,00, per la chirurgia ricostruttiva, e la restituzione di Euro 2.900,00 quale rimborso delle spese sostenute per l'opera del convenuto. Per un totale di Euro 23.388,27, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e via via rivalutata.
In conclusione si deve ritenere che tutti i danni subiti dall'attrice in conseguenza del cattivo esito degli interventi a lei praticati dal Dott. ebbano essere ascritti ad esclusiva responsabilità CP_1
del convenuto, che dovrà quindi esser e condannato al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni alla persona, della complessiva somma di Euro 23.388,27, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e via via rivalutata.
3. Quanto alla posizione della , questo giudice ritiene che la stessa Controparte_2
debba essere dichiarata tenuta a rilevare e tenere indenne il convenuto per gli importi che vengono posti a suo carico con la presente sentenza, nei limiti della previsione di cui alla polizza, che prevede una franchigia al 10% ,delle somme da erogare, di quanto lo stesso è condannato a corrispondere all'attrice, con esclusione della somma di € 2.900,00 che il convenuto è condannato a restituire a titolo di indebito compenso percepito.
Infatti, la polizza stipulata dal dott. iguarda la responsabilità civile verso terzi e non copre CP_1
danni da responsabilità contrattuale, quali la restituzione della parcella percepita, voce non ricomprese nella copertura di polizza.
4. Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo con attribuzione.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) -accerta la responsabilità professionale del dott. per i danni subiti da ON
; Parte_1
2)- per l'effetto risolve il contratto dell'11/4/2012 intercorso tra e Parte_1
ON
5 3) -accerta la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale e condanna CP_1
al pagamento in favore della della somma di €. 23.388,27, oltre
[...] Parte_1
interessi legali come in motivazione;
4) -condanna l pagamento a favore di delle spese del ON Parte_1
presente giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre € 202,50 per spese, con la maggiorazione del 15% per spese generali sui compensi, ed oltre accessori di legge, con attribuzione agli avv.ti Diamante D'Auria Del Medico e Ciro Danilo Lioi;
5) -accerta l'operatività della polizza stipulata dal dott. ON
6) -condanna a manlevare e tenere indenne il dott. Controparte_2 CP_1
da tutte le somme che sarà tenuto a corrispondere a favore di , sulla
[...] Parte_1
base della presente sentenza, entro il limite del massimale e con la franchigia del 10% contrattualmente prevista, ed esclusa la somma di Euro 2.900,00 quel restituzione dell'indebito compenso;
7)-compensa le spese tra . ON Controparte_2
Così deciso in Salerno, lì 19/02/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Avv. Francesco Saverio Ruggiero, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. R. G. 3456 dell'anno 2016
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ciro Danilo Lioi e Diamante D'Auria Del Parte_1
Medico, e presso gli stessi elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via R. Cantarella n.7, come da procura in atti;
ATTRICE/RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Ciro Romano, e presso lo stesso ON
elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via D. Scaramella n.15, come da procura in atti,
-CONVENUTO/RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Alessandro Cosma, e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Salerno, alla Via R.
Conforti n.17, come da procura in atti,
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità medica.
Conclusioni: come in atti, come richiamate nello svolgimento del processo.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 31/3/2016, la sig.ra ricorreva, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, affinché il dott. venisse condannato al ON
risarcimento dei danni subiti. Deduceva che nel mese di Marzo 2011 si sottoponeva a visita presso lo studio del convenuto professionista, il quale a seguito di apposita indagine strumentale
(ortopantomografia), riteneva necessario procedere all'estrazione di tutti i denti dell'arcata superiore ad eccezione di tre, per apporvi una protesi rimovibile. Che il lavoro veniva realizzato nell'arco temporale fino al Mese di Aprile del 2012, per un costo di Euro 2.900,00. Che fin dalla conclusione dell'intervento, la protesi si rilevava inidonea sia sotto il profilo funzionale che estetico;
inoltre essa attrice lamentava forti dolori tanto da far ricorso a somministrazioni di
“toradol” e “lexotan”. Che a seguito di tanto, promuoveva ricorso per ATP segnato al RGN
1049/2014, chiedendo la nomina di un CTU esperto in odontoiatria. Che il Presidente del Tribunale di Salerno nominava quale CTU il dott. al quale conferiva i quesiti di cui Persona_1
all'ordinanza del 15/01/2015. Che nella relazione finale depositata il 02/02/2016 il CTU evidenziava che “l'arcata dentale superiore fortemente compromessa da un punto di vista paradontale;
che gli interventi eseguiti non furono adeguati e corretti, anche se necessari”. Veniva, altresì, rilevata ai fini medico legali un danno emergente pari ad Euro 16.500,00, una ITP al 50% per gg. 20, una IPT al 25% per giorni 60; ed un danno biologico pari al 3%, Sulla scorta di tale evenienze, e della sussistenza del nesso di causalità, come riscontrato dal CTU, tra l'operato del dott. e gli esiti dolorosi subiti da essa attrice, ha promosso giudizio affinché accertata la CP_1
negligenza del convenuto, lo stesso venisse condannato al risarcimento dei danni tutti subiti, quantificati in Euro 24.009,04, vinte le spese di lite e di ATP.
Con decreto del 10/5/2016 il primo istruttore della causa fissava l'udienza di comparizione parti per il 26/10/2016.
Si costituiva ritualmente con comparsa del 26/9/2016 il convenuto dott. ON
che impugnava e contestava l'avversa domanda. Eccepiva, in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione, indi, contestava le risultanze della svolta ATP, e chiedeva di chiamare in causa la con la quale aveva stipulato Controparte_2
apposita polizza assicurativa.
2 Autorizzata la chiamata del terzo con decreto del 29/9/2016, si costituiva la
[...]
con comparsa del 25/01/2017, che impugnava e contestava la domanda Controparte_2
principale. In subordine che la domanda risarcitorie venisse contenuta nei limiti di polizza e tenuto conto delle franchigie esistenti.
Disposta con ordinanza del 15/5/2017 l'espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria, terminato con esito negativo, il giudizio è stato istruito con i documenti acquisiti, e l'ATP svolta, e dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata infine trattenuta per la decisione previa precisazione delle conclusioni, con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
La domanda dell'attrice deve essere accolta.
1. In ordine al tipo di responsabilità emergente nella fattispecie, occorre chiarire che, quantunque l'azione proposta abbia sia natura contrattuale che extracontrattuale, quest'ultima per violazione del principio generale del neminem laedere (enucleata sotto il profilo della violazione dell'art.2043
c.c.), la responsabilità imputabile al convenuto ha prioritariamente natura contrattuale in quanto il contratto instaurato dall'attrice è riconducibile al contratto d'opera professionale e alle norme che regolano la responsabilità professionale medica, e, segnatamente, alla disposizione di cui all'art. 2236 c.c.
Ad ogni buon conto, anche volendo prescindere dalle superiori considerazioni in ordine al rapporto contrattuale documentalmente intercorso tra le parti – così come emerge chiaramente dalla mera visione della fattura n.13 dell'11/4/2012 emessa dal convenuto (cfr. documenti n.3 del fascicolo dell'ATP) – è sufficiente sul punto richiamare i consolidati principi ripetutamente affermati sia nell'ambito della giurisprudenza di legittimità che in quella di merito secondo cui tanto il rapporto fra paziente e medico quanto quello fra paziente e struttura sanitaria sono regolati dalla disciplina delle obbligazioni contrattuali in forza del cosiddetto “contatto sociale” che si instaura tra tali soggetti, il quale genera un obbligo di protezione del medico e della struttura nei confronti del paziente (cfr., in tal senso Cass. n.12362/2006; Cass. n.1698/2006; Cass.
n.3492/2002; Cass. n.12233/1998).
2. Ciò posto, nel procedimento per ATP, esperito prima dell'introduzione del presente giudizio, il ctu nominato, dott. (Medico Chirurgo-odontoiatra), accertava la sussistenza di Persona_1
responsabilità del medico convenuto riconoscendo alla ricorrente un danno per Sindrome Algico
Disfunzionale all'arcata superiore con conseguente danno biologico permanente stimabile in misura del 3%. Il c.t.u. affermava inoltre, un danno biologico da ITP di giorni 20 al 50% , e da ITP al
3 25% per gg.60. Asseriva l'esistenza di un danno emergente costituito dalle spese da sostenersi per il posizionamento degli impianti all'arcata superiore, stimando il danno in € 16.500,00 per l'intervento di chirurgia rigenerativa e applicazione di nuove protesi, oltre ad euro 2.900,00 per la restituzione delle somme versate al dott. Le risultanze del predetto accertamento, su cui la CP_1
ricorrente fonda le sue pretese, non sono state compiutamente contestate nel corso della presente causa, atteso anche che parte resistente non ha formulato alcuna richiesta di nuova CTU nelle proprie conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. Per quanto riguarda l'accertamento della non corretta esecuzione dell'intervento protesico all'arcata superiore a cui la Sig.ra si era sottoposta ad opera del Dott. e del conseguente fallimento Parte_1 CP_1
degli impianti, da cui erano derivati il dolore le alterazioni funzionali lamentati dalla paziente, il c.t.u. ha rilevato che:” La protesi scheletrata superiore, formata da 8 elementi con attacchi di precisione, risulta essere non soddisfacente dal punto di vista estetico e funzionale, in quanto non rispetta le regole basilari del montaggio degli elementi dentali”. Evidenziando, altresì, che l'errato posizionamento del gruppo incisale ha “creato un morso aperto che ostacola la masticazione”, alterando, altresì, la cd” linea del sorriso”. Aggiungendo che i manufatti protesici superiori presentavano “gravi difetti di chiusura marginale”. Ed ancora, che dall'esame radiografico risultavano “diffusi segni di paradontosi”, ed un tentativo di terapia canale a carico dell'elemento
25, mal riuscito.
Questo giudice ritiene corrette e adeguatamente motivate e fa proprie tutte le valutazioni di cui sopra espresse dal Dott. e dovrà comunque dichiararsi accertata la responsabilità Per_1
professionale dell'operatore, a cui dovrà ritenersi riconducibile il danno biologico ed emergente derivato alla ricorrente ed accertato nella perizia espletata, la cui misura dovrà stimarsi nella misura indicata dal c.t.u. nel procedimento per ATP.
Sulla scorta di quanto sopra dovrà essere riconosciuto alla Sig.ra ascrivibile a Parte_1
responsabilità del Dott. quale conseguenza del suo operato, un danno ON
biologico da stimarsi in una inabilità temporanea di complessivi 80 gg. di cui: 20 gg. al 50%; 60 gg. al 25%. Residuano postumi permanenti di natura odontoiatrica valutabili al 3%. Nessun danno permanente psichico o esistenziale è stato provocato alla paziente dagli interventi ai quali è stata sottoposta.
Pertanto spetta all'attrice, in conformità con quanto asserito dal c.t.u., la somma di Euro 2.745,28 per Danno Biologico 3%; la somma di €. 414,30 per ITP al 50%, €. 828,69 per ITP al 25%. Inoltre, la
4 somma di € 16.500,00, per la chirurgia ricostruttiva, e la restituzione di Euro 2.900,00 quale rimborso delle spese sostenute per l'opera del convenuto. Per un totale di Euro 23.388,27, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e via via rivalutata.
In conclusione si deve ritenere che tutti i danni subiti dall'attrice in conseguenza del cattivo esito degli interventi a lei praticati dal Dott. ebbano essere ascritti ad esclusiva responsabilità CP_1
del convenuto, che dovrà quindi esser e condannato al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni alla persona, della complessiva somma di Euro 23.388,27, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data della domanda e via via rivalutata.
3. Quanto alla posizione della , questo giudice ritiene che la stessa Controparte_2
debba essere dichiarata tenuta a rilevare e tenere indenne il convenuto per gli importi che vengono posti a suo carico con la presente sentenza, nei limiti della previsione di cui alla polizza, che prevede una franchigia al 10% ,delle somme da erogare, di quanto lo stesso è condannato a corrispondere all'attrice, con esclusione della somma di € 2.900,00 che il convenuto è condannato a restituire a titolo di indebito compenso percepito.
Infatti, la polizza stipulata dal dott. iguarda la responsabilità civile verso terzi e non copre CP_1
danni da responsabilità contrattuale, quali la restituzione della parcella percepita, voce non ricomprese nella copertura di polizza.
4. Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate come in dispositivo con attribuzione.
Si ritengono sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite tra il convenuto e la terza chiamata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) -accerta la responsabilità professionale del dott. per i danni subiti da ON
; Parte_1
2)- per l'effetto risolve il contratto dell'11/4/2012 intercorso tra e Parte_1
ON
5 3) -accerta la sussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale e condanna CP_1
al pagamento in favore della della somma di €. 23.388,27, oltre
[...] Parte_1
interessi legali come in motivazione;
4) -condanna l pagamento a favore di delle spese del ON Parte_1
presente giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre € 202,50 per spese, con la maggiorazione del 15% per spese generali sui compensi, ed oltre accessori di legge, con attribuzione agli avv.ti Diamante D'Auria Del Medico e Ciro Danilo Lioi;
5) -accerta l'operatività della polizza stipulata dal dott. ON
6) -condanna a manlevare e tenere indenne il dott. Controparte_2 CP_1
da tutte le somme che sarà tenuto a corrispondere a favore di , sulla
[...] Parte_1
base della presente sentenza, entro il limite del massimale e con la franchigia del 10% contrattualmente prevista, ed esclusa la somma di Euro 2.900,00 quel restituzione dell'indebito compenso;
7)-compensa le spese tra . ON Controparte_2
Così deciso in Salerno, lì 19/02/2025. Il Giudice onorario
Avv. Francesco Saverio Ruggiero
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