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Sentenza 8 febbraio 2024
Sentenza 8 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 08/02/2024, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1069/23 RGL promossa da c.f. , residente a [...], con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto alla Spezia in via del Carmine (sede patronato ), CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Valettini (PEC
e dall'avv. Emanuele Buttini (PEC Email_1
per procura depositata in via telematica col Email_2
ricorso ricorrente contro
, c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio eletto alla Spezia in via Mazzini 63, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Patrizia Sanguineti (PEC
t) Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “[Dichiarare] irripetibili le somme di cui alla nota del 31 Parte_1
CP_ agosto 2021 e condannare l alla restituzione degli importi a tale titolo trattenuti. Vinte le spese da distrarsi a favore dell'avv.Roberto Valettini e dell'avv.Emanuele Buttini”.
Per : “In via principale, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o CP_2
improcedibile il ricorso e tutte le domande avanzate dalla sig.ra Parte_1
, in particolare per intervenuta decadenza ex art. 47, secondo comma,
[...]
D.P.R. 639/1970; in via di subordine, respingere comunque il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate, erronee in diritto e sfornite di compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
con ogni conseguente provvedimento sulle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.10.2023 premesso che l le Parte_1 CP_2
aveva comunicato con nota 31.8.2021 che la sua pensione di reversibilità era stata ricalcolata con applicazione dell'art. 1 comma 41 legge 335/95 e che si era determinato un indebito pari a € 6.161,58, ha protestato l'erroneità del provvedimento osservando che la disposizione invocata non era applicabile, dato che la sua pensione era stata liquidata sin dal 1992.
L' resiste. CP_2
2. L'art. 1 comma 41 legge 335/95 prevede: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Secondo l la pensione della ricorrente non è esentata CP_2 dall'applicazione di questa disposizione sin dal 2014, quando è cessato il regime di contitolarità con la figlia.
La tesi è contraria all'insegnamento del giudice di legittimità: “Il diritto alla pensione di reversibilità è acquisito iure proprio al momento della morte del titolare della pensione diretta ed è soggetto alla disciplina applicabile ratione temporis all'epoca della maturazione, sicché non si applicano i limiti di cumulabilità introdotti dall'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del
1995, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'ultimo periodo di tale norma, ove la pensione ai superstiti fosse già in godimento alla data di entrata in vigore del trattamento deteriore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la cessazione della situazione di contitolarità della pensione di reversibilità, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, determinasse la costituzione di una pensione diversa, sottratta pertanto al regime precedente di piena cumulabilità)” (Cass., 3.9.2015 n.
17514).
L' ha contestato questa pronuncia, rimarcandone la natura isolata CP_2
(ma non constano decisioni in senso opposto), senza tuttavia fornire argomenti in contrario se non con la generica affermazione che la lettura della Corte di Cassazione comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri beneficiari di trattamento di reversibilità e un contrasto con la ratio della norma, ratio sulla quale poi si diffonde, con richiami di giurisprudenza costituzionale.
L'argomento è però una petizione di principio.
La disparità di trattamento è in realtà un trattamento differenziato voluto dalla legge, e applicare una legge non può essere contrario alla ratio della legge stessa. L'argomento dell' presuppone infatti quello che intende CP_2
dimostrare, e cioè che, a seguito della cessazione della contitolarità dopo il 1995, la pensione della ricorrente, benché liquidata sin dal 1992, è assimilabile a una pensione liquidata dopo il 1995.
Viceversa, l'argomentazione del giudice di legittimità appare del tutto condivisibile: la cessazione della contitolarità non si pone come fatto costitutivo di una pensione nuova;
la pensione è sempre la stessa, è stata liquidata prima del 1995 e quindi è fatta salva dall'ultima porzione della disposizione in esame.
3. Ciò premesso, l'eccezione di improponibilità per difetto di previa domanda amministrativa di ricostituzione è infondata, a prescindere da ogni altra considerazione, già per il solo fatto che nel presente giudizio la parte ricorrente si limita a chiedere l'accertamento negativo della ripetibilità delle somme che l' le ha chiesto in conseguenza del ricalcolo. CP_2
Né può condividersi l'osservazione dell' secondo cui fin dal 2014 la CP_2 ricorrente non aveva mai contestato l'applicabilità alla sua pensione della disciplina in esame, circostanza che non può certo configurare un'acquiescenza o una rinuncia tacita a far valere il motivo di esenzione, in materia fra l'altro di diritti indisponibili.
4. La domanda è quindi fondata: l'indebito non sussiste e quindi non deve essere restituito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (DM
55/14, tabella previdenza, assenza di istruttoria, scaglione corrispondente al credito di cui si discute e quindi 5201/26000, riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme per cui è causa, condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, €
1865,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv. Roberto Valettini e avv. Emanuele Buttini.
La Spezia, 8.2.2024
Il giudice
Marco Viani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1069/23 RGL promossa da c.f. , residente a [...], con Parte_1 C.F._1
domicilio eletto alla Spezia in via del Carmine (sede patronato ), CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Valettini (PEC
e dall'avv. Emanuele Buttini (PEC Email_1
per procura depositata in via telematica col Email_2
ricorso ricorrente contro
, c.f. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Roma e domicilio eletto alla Spezia in via Mazzini 63, rappresentato e difeso per procura generale dall'avv. Patrizia Sanguineti (PEC
t) Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per “[Dichiarare] irripetibili le somme di cui alla nota del 31 Parte_1
CP_ agosto 2021 e condannare l alla restituzione degli importi a tale titolo trattenuti. Vinte le spese da distrarsi a favore dell'avv.Roberto Valettini e dell'avv.Emanuele Buttini”.
Per : “In via principale, dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o CP_2
improcedibile il ricorso e tutte le domande avanzate dalla sig.ra Parte_1
, in particolare per intervenuta decadenza ex art. 47, secondo comma,
[...]
D.P.R. 639/1970; in via di subordine, respingere comunque il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate, erronee in diritto e sfornite di compiuta allegazione e prova, per le ragioni tutte sopra dedotte;
con ogni conseguente provvedimento sulle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.10.2023 premesso che l le Parte_1 CP_2
aveva comunicato con nota 31.8.2021 che la sua pensione di reversibilità era stata ricalcolata con applicazione dell'art. 1 comma 41 legge 335/95 e che si era determinato un indebito pari a € 6.161,58, ha protestato l'erroneità del provvedimento osservando che la disposizione invocata non era applicabile, dato che la sua pensione era stata liquidata sin dal 1992.
L' resiste. CP_2
2. L'art. 1 comma 41 legge 335/95 prevede: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Secondo l la pensione della ricorrente non è esentata CP_2 dall'applicazione di questa disposizione sin dal 2014, quando è cessato il regime di contitolarità con la figlia.
La tesi è contraria all'insegnamento del giudice di legittimità: “Il diritto alla pensione di reversibilità è acquisito iure proprio al momento della morte del titolare della pensione diretta ed è soggetto alla disciplina applicabile ratione temporis all'epoca della maturazione, sicché non si applicano i limiti di cumulabilità introdotti dall'art. 1, comma 41, della l. n. 335 del
1995, in forza della clausola di salvaguardia di cui all'ultimo periodo di tale norma, ove la pensione ai superstiti fosse già in godimento alla data di entrata in vigore del trattamento deteriore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la cessazione della situazione di contitolarità della pensione di reversibilità, avvenuta successivamente all'entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, determinasse la costituzione di una pensione diversa, sottratta pertanto al regime precedente di piena cumulabilità)” (Cass., 3.9.2015 n.
17514).
L' ha contestato questa pronuncia, rimarcandone la natura isolata CP_2
(ma non constano decisioni in senso opposto), senza tuttavia fornire argomenti in contrario se non con la generica affermazione che la lettura della Corte di Cassazione comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri beneficiari di trattamento di reversibilità e un contrasto con la ratio della norma, ratio sulla quale poi si diffonde, con richiami di giurisprudenza costituzionale.
L'argomento è però una petizione di principio.
La disparità di trattamento è in realtà un trattamento differenziato voluto dalla legge, e applicare una legge non può essere contrario alla ratio della legge stessa. L'argomento dell' presuppone infatti quello che intende CP_2
dimostrare, e cioè che, a seguito della cessazione della contitolarità dopo il 1995, la pensione della ricorrente, benché liquidata sin dal 1992, è assimilabile a una pensione liquidata dopo il 1995.
Viceversa, l'argomentazione del giudice di legittimità appare del tutto condivisibile: la cessazione della contitolarità non si pone come fatto costitutivo di una pensione nuova;
la pensione è sempre la stessa, è stata liquidata prima del 1995 e quindi è fatta salva dall'ultima porzione della disposizione in esame.
3. Ciò premesso, l'eccezione di improponibilità per difetto di previa domanda amministrativa di ricostituzione è infondata, a prescindere da ogni altra considerazione, già per il solo fatto che nel presente giudizio la parte ricorrente si limita a chiedere l'accertamento negativo della ripetibilità delle somme che l' le ha chiesto in conseguenza del ricalcolo. CP_2
Né può condividersi l'osservazione dell' secondo cui fin dal 2014 la CP_2 ricorrente non aveva mai contestato l'applicabilità alla sua pensione della disciplina in esame, circostanza che non può certo configurare un'acquiescenza o una rinuncia tacita a far valere il motivo di esenzione, in materia fra l'altro di diritti indisponibili.
4. La domanda è quindi fondata: l'indebito non sussiste e quindi non deve essere restituito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (DM
55/14, tabella previdenza, assenza di istruttoria, scaglione corrispondente al credito di cui si discute e quindi 5201/26000, riduzione sui valori medi per la semplicità della controversia), con la chiesta distrazione.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili le somme per cui è causa, condanna l , in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_2 rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 43,00 per esborsi, €
1865,00 per compensi, oltre spese generali, contributo previdenziale forense, IVA se dovuta e successive occorrende, con distrazione a favore dei difensori antistatari avv. Roberto Valettini e avv. Emanuele Buttini.
La Spezia, 8.2.2024
Il giudice
Marco Viani