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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 916/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino C.F._1
n.118, presso lo studio degli avv.ti Antonio Panico (cf. ) e C.F._2
(cf. ) che lo rappresentano e difendono, Parte_2 C.F._3
in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA S. LUCIA, 81 Parte_3
rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_4
SC BA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.3.25 parte ricorrente premesso che il Tribunale di
Benevento con sentenza di condanna n. 892/2019 riconosceva la spettanza di un importo a titolo di RIA di €. 468,72 annui e che la dal 1.1.2018 ha Pt_3
1 continuato ad erogare la Ria in misura inferiore a quella accertata dal giudicato ha chiesto di: “A) in via principale;
previo accertamento del mancato adeguamento da parte dell'Amministrazione resistente a quanto statuito dalla
Sentenza del Tribunale di Benevento n.892/2019 condannare la amministrazioni resistente , al pagamento in favore del ricorrente Parte_3
dell'ulteriori differenze retributive nell'importo di € 2.613,72 per il periodo
01.01.2018- 31.01.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Parte_3
infondato.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, sebbene il decreto di immissione in ruolo sia del 1992 e le differenze retributive richieste attengano ad un periodo successivo.
Qualora la lesione d'un diritto sia stata prodotta da un atto (avente natura negoziale o di provvedimento amministrativo), la giurisdizione va individuata con riferimento alla data dell'atto medesimo (vedi, fra le tante: Cass. Sez. Un.
06/06/2017, n. 13981; Cass. Sez. Un. 22/03/2017, n. 7305; Cass. Sez. Un.
27/12/2011, n. 28808; Cass. Sez. Un. 27/07/2011, n. 16393; Cass. Sez. Un.
28/04/2011, n. 9446; Cass. 04/04/2007, n. 8363; Cass. Sez. Un. 28/06/2006, n.
14858; v. pure Cass. 04/12/2018, n. 31333), dovendosi escludere in ogni caso che eventi successivi al 30 giugno 1998, quali la formazione di indirizzi giurisprudenziali, l'intervento di chiarimenti interpretativi di disposizioni di legge e i conseguenti mutamenti delle prassi applicative successive al 30 giugno 1998, possano valere a determinare la competenza del giudice ordinario per fattispecie perfezionatesi in epoca anteriore (vedi Cass. Sez. Un. 29/05/2007, n. 12493).
Tuttavia, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, interpretando il riferimento alle “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
2 1998”, ovvero “anteriore a tale data”, operato dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, al fine di segnare il momento a partire dal quale la controversia di lavoro pubblico contrattuale non appartiene più alla giurisdizione esclusiva amministrativa, hanno anche rilevato che la norma utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, cosicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente l'indicato discrimine temporale a elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o anche il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata –, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. In altri termini, l'indagine deve avere ad oggetto la collocazione temporale dell'episodio che produce la lesione definitiva dell'interesse per la cui tutela si ricorre al giudice (principio enunciato in modo uniforme da tutte le decisioni a partire da Cass. S.U. 26 agosto 1998, n. 8451; Sez. Un., 07/11/2008,
n. 26786; Cass. Sez. Un. 4/04/2007, n. 8363; Cass. Sez. Un., 24/03/2006, n.
6573; Cass. Sez. Un. 28/06/2006, n. 14858).
Nella fattispecie, la lesione del diritto del ricorrente è divenuta definitiva nel
2011 con l'adozione del decreto con cui gli è stato riconosciuto il periodo di servizio presso l'ente di provenienza ai soli fini giuridici.
In ogni caso, la giurisdizione ordinaria va affermata anche sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la
3 protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3183 del 01/03/2012; conformi Cass. Sez. U, Sentenza n. 142 del 07/01/2013, Sez. U, Sentenza n.
11851 del 09/06/2016).
Va altresì evidenziato quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica (limitatamente al capo
1 della stessa) con cui il diritto su cui si fonda il dovuto è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88;
3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento.
L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an.
L'odierna controversia attiene essenzialmente al riconoscimento ed alla quantificazione delle somme spettanti al ricorrente a titolo di ria per il periodo successivo a quello già accertato con la sentenza n. 892.19 in virtù del riconoscimento giudiziale del suo diritto ad € 28,41 mensili a titolo di RIA fino al
31.12.2017.
4 Parte ricorrente rivendica, infatti, il pagamento di ulteriori differenze retributive maturate per il periodo 01.01.2018 al 31.1.25, basandosi sulla predetta sentenza che a suo dire avrebbe cristallizzato il suo diritto, essendo passata in giudicato, evidenziando nelle note di trattazione scritta che la fattispecie in esame di cui sentenza n. 982/2019, riguarda la ricostruzione delle RIA per ricalcolo della stessa alla luce del periodo pre-ruolo ex L.730.
L'assunto non può essere condiviso per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si dà atto che la sentenza, condividendo la prospettazione attorea, ha riconosciuto il diritto rivendicato fino al 31.12.17.
Ciò posto, questo giudice, re melius perpensa, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, non può che riportarsi alle ultime decisioni della
Cassazione relative alla corretta interpretazione della normativa di riferimento allegate alla memoria difensiva.
La suprema Corte con le ordinanze nn. 5511/2025 (cfr. All. 1), 5512/2025 (cfr.
All. 2) e 5513/2025 (cfr. All. 3) del 02/03/2025 ha statuito che: “È preliminare la ricostruzione della disciplina normativa statale e di quella della Pt_3
che vengono in rilievo, in cui si inserisce la questione devoluta.
[...]
La legge reg. n. 40 del 1977 (art. 6, comma 1, lett. b) ha previsto che la Pt_3 per le iniziative di formazione potesse avvalersi di strutture formative,
[...]
tra cui i "Centri regionali di formazione professionale", finanziati per le spese del personale docente e non docente dalla Regione (artt. 1 e 2 legge reg. n. 19 del
1981).
La legge reg. n. 32 del 1984 ha stabilito l'inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetto alla formazione professionale ex art. 6, lettere b) e c), legge regionale 30 luglio 1977 n. 40, in uno speciale ruolo ad esaurimento della Giunta regionale.
Il comma 3 della medesima legge reg. 32 del 1984, nel testo storico, ha sancito che: "Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in
5 vigore per i dipendenti regionali. Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi".
La legge regionale n. 32 del 1984 non ha avuto attuazione in sede amministrativa
(v., ex aliis, C.d.S., sentenza n. 2542 del 2004), di talché è intervenuta la legge regionale n. 14 del 1991 ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio
1984, n. 32"), che (art. 4) ha abrogato l'art. 1 della legge 32 del 1984 che istituiva il Ruolo speciale, e all'art. 1 ha previsto: "Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio
1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale", e ha stabilito all'art. 2, al comma 1, che "Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente articolo 1, dal 1 settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge reg. 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali", e, al comma 2, che "L'anzianità di servizio prestato a far data dal 1 settembre 1986 è considerata utili a tutti gli effetti".
Il comma 1 dell'art. 5 precisava che "Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 1, decorrono dal 1 gennaio
1992".
Dunque i citati primi due commi dell'art. 2 di detta legge regionale 14 del 1991 estendevano retroattivamente lo stesso trattamento economico e giuridico goduto, dal 1 settembre 1986 al 31 dicembre 1991, dai dipendenti di ruolo della Pt_3 al personale della suddetta categoria che, invece, prestava servizio in
[...]
quello stesso periodo di tempo, cioè anteriormente all'immissione in ruolo, in base ad altri tipi di rapporto di lavoro, e disponevano che al medesimo personale
6 fosse riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata a far data dal 1 settembre 1986.
In sostanza, la legge regionale n. 14 del 1991, pur prevedendo l'immissione nei ruoli regionali del personale ex lege regionale n. 32 del 1984 solo dal 1 gennaio
1992, aveva in tutto e per tutto equiparato, sia sotto il profilo giuridico che economico, il trattamento agli stessi spettante a quello del personale regionale di ruolo relativamente al periodo 1 settembre 1986 - 31 dicembre 1991.
Tale normativa è alla base delle pretese azionate.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. n. 14 del
1991.
Si tratta di una pronuncia di accoglimento che va applicata anche d'ufficio e che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge della n. 14 del 1991, proprio rilevandone il collegamento con Parte_3
la precedente legge regionale n. 32 del 1984 e, rispetto alla stessa, profili innovativi critici.
Infatti, una delle norme censurate della legge del 1991 ha esteso, con efficacia retroattiva, lo stesso trattamento economico e giuridico goduto, dal 1 settembre
1986 al 31 dicembre 1991, dai dipendenti di ruolo della al Parte_3
personale della suddetta categoria che invece prestava servizio in quello stesso periodo di tempo, cioè anteriormente all'immissione in ruolo, in base ad altri tipi di rapporti di lavoro.
La seconda delle norme impugnate del 1991 ha disposto che al medesimo personale fosse riconosciuta "a tutti gli effetti" l'anzianità di servizio prestato a
"far data dal 1 settembre 1986".
La Corte costituzionale ha affermato che risultava evidente la illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per contrasto con gli artt. 3 e 97, della
Costituzione, sotto il profilo della irragionevole e arbitraria assimilazione, con
7 efficacia retroattiva, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli retributivi sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.
10. A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, è stata promulgata la legge reg. n. 2 del 2001, che ha così innovato l'art. 1, comma 1, della legge reg.
n. 14 del 1991: "Il personale docente e non docente di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986 e ad esso si applica, a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre
1989 n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali". Il comma 2 dello stesso articolo 4 della legge reg. n. 2 del 2001 ha stabilito, poi, che la disposizione, prevista al comma 3 dell'art. 3 della legge reg.
n. 32 del 1984, confermato dal comma 3 dell'art. 2 della legge reg. n. 14 del 1991 fosse così integrata: "dopo la parola retribuiti aggiungere (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30/8/1986 presso l'Ente di provenienza".
Restava ferma, ma con diversa valenza, la previsione dell'art. 5 della legge reg. n.
14 del 1991: "Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 1, decorrono dal 1 gennaio 1992".
Dunque, la decisione della Corte d'Appello, laddove riconosce il diritto dei ricorrenti all'inclusione nella retribuzione anche della RIA in ragione del servizio in precedenza prestato, prescinde dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della n. 14 del 1991. Pt_3 Pt_3
8 Né argomenti possono trarsi, a favore dei controricorrenti, dal generico richiamo effettuato dalla Corte d'Appello all'art. 12 della legge n. 730 del 1986, che è relativo a varie figure di precari già utilizzate per le esigenze connesse alle calamità naturali (cfr., Cass., S.U., n. 5922 del 2011; C.d.S., IV Sezione, n. 756 del 2005, C.d.S., IV Sezione, n. 1455 del 2006; C.d.S., V Sezione, n. 5439 del
2014; C.d.S., n. 5621 del 2014; TAR Campania, Napoli, III Sezione, n. 4205 del
2002).
Quanto alla statuizione sullo scatto RIA, si osserva quanto segue.
Il D.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 990, con decorrenza degli effetti economici dal 1 luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei DPR n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del 1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
L'art. 44 del suddetto D.P.R. n. 333/90, che qui viene in rilievo, disponeva che:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (...).
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494". In ragione di tale disposizione, la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del D.P.R. n. 347 del 1983 e del D.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1 gennaio
9 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre
1988. Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1990, come erroneamente afferma la Corte d'Appello. Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del
Comparto Ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute la menzionata ordinanza n. 263 del
2002 e la successiva sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, peraltro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 38, che era intervenuta in ordine all'art. 7, comma 1, del
D.L. n. 384 del 1992. Infatti, non trova applicazione, rispetto al personale
Regione Enti locali, il D.P.R. n. 44 del 1990 (personale del Comparto Ministeri), che ha previsto la c.d. maggiorazione RIA, stabilendo, all'art. 9, comma 4, che:
"Al personale che, alla data del 1 gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde". Né rilevano, pertanto, le previsioni di cui all'art. 7, comma
1, del D.L. n. 384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre 1990 che, va ribadito, era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA per il
Comparto Ministeri e per le altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo
1986, n. 68, D.P.R. n. 44 del 1990), e non per il Comparto ed Enti Pt_3 locali” (v. Cassazione civile sez. lav. - 02/03/2025, n. 5512, Cassazione civile sez. lav., 02/03/2025, (ud. 10/01/2025, dep. 02/03/2025), n.5511, Cassazione civile sez. lav., 02/03/2025, (ud. 10/01/2025, dep. 02/03/2025), n.5513).
10 Alla stregua delle suesposte considerazioni, tenuto altresì conto che nulla è stato dedotto o argomentato da parte ricorrente che si è limitata a richiamare la precedente sentenza di questo Tribunale, il ricorso deve essere rigettato.
Stente le oscillazioni giurisprudenziali ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_5 Pt_3
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza
[...]
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
11
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 916/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, nato a [...] il [...] (cf. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Torino C.F._1
n.118, presso lo studio degli avv.ti Antonio Panico (cf. ) e C.F._2
(cf. ) che lo rappresentano e difendono, Parte_2 C.F._3
in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato presso VIA S. LUCIA, 81 Parte_3
rappresentato e difeso dall'avv. DI Parte_4
SC BA giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.3.25 parte ricorrente premesso che il Tribunale di
Benevento con sentenza di condanna n. 892/2019 riconosceva la spettanza di un importo a titolo di RIA di €. 468,72 annui e che la dal 1.1.2018 ha Pt_3
1 continuato ad erogare la Ria in misura inferiore a quella accertata dal giudicato ha chiesto di: “A) in via principale;
previo accertamento del mancato adeguamento da parte dell'Amministrazione resistente a quanto statuito dalla
Sentenza del Tribunale di Benevento n.892/2019 condannare la amministrazioni resistente , al pagamento in favore del ricorrente Parte_3
dell'ulteriori differenze retributive nell'importo di € 2.613,72 per il periodo
01.01.2018- 31.01.2025, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
B) Condannare parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore costituito anticipatario.”.
Si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Parte_3
infondato.
Preliminarmente va affermata la giurisdizione del giudice ordinario, sebbene il decreto di immissione in ruolo sia del 1992 e le differenze retributive richieste attengano ad un periodo successivo.
Qualora la lesione d'un diritto sia stata prodotta da un atto (avente natura negoziale o di provvedimento amministrativo), la giurisdizione va individuata con riferimento alla data dell'atto medesimo (vedi, fra le tante: Cass. Sez. Un.
06/06/2017, n. 13981; Cass. Sez. Un. 22/03/2017, n. 7305; Cass. Sez. Un.
27/12/2011, n. 28808; Cass. Sez. Un. 27/07/2011, n. 16393; Cass. Sez. Un.
28/04/2011, n. 9446; Cass. 04/04/2007, n. 8363; Cass. Sez. Un. 28/06/2006, n.
14858; v. pure Cass. 04/12/2018, n. 31333), dovendosi escludere in ogni caso che eventi successivi al 30 giugno 1998, quali la formazione di indirizzi giurisprudenziali, l'intervento di chiarimenti interpretativi di disposizioni di legge e i conseguenti mutamenti delle prassi applicative successive al 30 giugno 1998, possano valere a determinare la competenza del giudice ordinario per fattispecie perfezionatesi in epoca anteriore (vedi Cass. Sez. Un. 29/05/2007, n. 12493).
Tuttavia, le Sezioni unite della Corte di Cassazione, interpretando il riferimento alle “questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
2 1998”, ovvero “anteriore a tale data”, operato dal d.lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, al fine di segnare il momento a partire dal quale la controversia di lavoro pubblico contrattuale non appartiene più alla giurisdizione esclusiva amministrativa, hanno anche rilevato che la norma utilizza una locuzione volutamente generica e atecnica, cosicché risulta inadeguata un'opzione ermeneutica che colleghi rigidamente l'indicato discrimine temporale a elementi come la data del compimento, da parte dell'amministrazione, dell'atto di gestione del rapporto che abbia determinato l'insorgere della questione litigiosa, oppure l'arco temporale di riferimento degli effetti di tale atto o anche il momento di insorgenza della contestazione. Viceversa, l'accento va posto sul dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze – così come posti a base della pretesa avanzata –, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta la controversia. In altri termini, l'indagine deve avere ad oggetto la collocazione temporale dell'episodio che produce la lesione definitiva dell'interesse per la cui tutela si ricorre al giudice (principio enunciato in modo uniforme da tutte le decisioni a partire da Cass. S.U. 26 agosto 1998, n. 8451; Sez. Un., 07/11/2008,
n. 26786; Cass. Sez. Un. 4/04/2007, n. 8363; Cass. Sez. Un., 24/03/2006, n.
6573; Cass. Sez. Un. 28/06/2006, n. 14858).
Nella fattispecie, la lesione del diritto del ricorrente è divenuta definitiva nel
2011 con l'adozione del decreto con cui gli è stato riconosciuto il periodo di servizio presso l'ente di provenienza ai soli fini giuridici.
In ogni caso, la giurisdizione ordinaria va affermata anche sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell'amministrazione, la
3 protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3183 del 01/03/2012; conformi Cass. Sez. U, Sentenza n. 142 del 07/01/2013, Sez. U, Sentenza n.
11851 del 09/06/2016).
Va altresì evidenziato quale sia l'attività che il Giudice è chiamato ad effettuare nel caso in cui il giudizio riguardi la sola liquidazione del quantum, data l'avvenuta pronuncia della sentenza di condanna generica (limitatamente al capo
1 della stessa) con cui il diritto su cui si fonda il dovuto è stato oggetto di accertamento positivo. Premesso, infatti, che nel rito del lavoro nulla impedisce che la domanda sia limitata fin dall'inizio all'accertamento dell'an, con connesso onere della parte interessata di instaurare autonomo giudizio di liquidazione una volta che la sentenza di condanna generica sia stata pronunciata (Cass.5416/88;
3503/92; 8129/92), in quest'ultimo giudizio il Giudice è chiamato a svolgere un compito di mera quantificazione, senza che sia possibile mettere nuovamente in discussione l'esistenza o meno del diritto che ne costituisce fondamento.
L'accertamento contenuto nella sentenza di riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive funge, dunque, da limite alla attività cognitiva del Giudice adito per la liquidazione e, nel contempo, al potere di allegazione delle parti, le quali non potranno chiaramente addurre più alcuna argomentazione che sia tale da determinare contestazioni relativamente all'an.
L'odierna controversia attiene essenzialmente al riconoscimento ed alla quantificazione delle somme spettanti al ricorrente a titolo di ria per il periodo successivo a quello già accertato con la sentenza n. 892.19 in virtù del riconoscimento giudiziale del suo diritto ad € 28,41 mensili a titolo di RIA fino al
31.12.2017.
4 Parte ricorrente rivendica, infatti, il pagamento di ulteriori differenze retributive maturate per il periodo 01.01.2018 al 31.1.25, basandosi sulla predetta sentenza che a suo dire avrebbe cristallizzato il suo diritto, essendo passata in giudicato, evidenziando nelle note di trattazione scritta che la fattispecie in esame di cui sentenza n. 982/2019, riguarda la ricostruzione delle RIA per ricalcolo della stessa alla luce del periodo pre-ruolo ex L.730.
L'assunto non può essere condiviso per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si dà atto che la sentenza, condividendo la prospettazione attorea, ha riconosciuto il diritto rivendicato fino al 31.12.17.
Ciò posto, questo giudice, re melius perpensa, alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, non può che riportarsi alle ultime decisioni della
Cassazione relative alla corretta interpretazione della normativa di riferimento allegate alla memoria difensiva.
La suprema Corte con le ordinanze nn. 5511/2025 (cfr. All. 1), 5512/2025 (cfr.
All. 2) e 5513/2025 (cfr. All. 3) del 02/03/2025 ha statuito che: “È preliminare la ricostruzione della disciplina normativa statale e di quella della Pt_3
che vengono in rilievo, in cui si inserisce la questione devoluta.
[...]
La legge reg. n. 40 del 1977 (art. 6, comma 1, lett. b) ha previsto che la Pt_3 per le iniziative di formazione potesse avvalersi di strutture formative,
[...]
tra cui i "Centri regionali di formazione professionale", finanziati per le spese del personale docente e non docente dalla Regione (artt. 1 e 2 legge reg. n. 19 del
1981).
La legge reg. n. 32 del 1984 ha stabilito l'inquadramento del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, addetto alla formazione professionale ex art. 6, lettere b) e c), legge regionale 30 luglio 1977 n. 40, in uno speciale ruolo ad esaurimento della Giunta regionale.
Il comma 3 della medesima legge reg. 32 del 1984, nel testo storico, ha sancito che: "Al personale inquadrato si applica il trattamento giuridico ed economico in
5 vigore per i dipendenti regionali. Ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi".
La legge regionale n. 32 del 1984 non ha avuto attuazione in sede amministrativa
(v., ex aliis, C.d.S., sentenza n. 2542 del 2004), di talché è intervenuta la legge regionale n. 14 del 1991 ("Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 luglio
1984, n. 32"), che (art. 4) ha abrogato l'art. 1 della legge 32 del 1984 che istituiva il Ruolo speciale, e all'art. 1 ha previsto: "Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio
1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale", e ha stabilito all'art. 2, al comma 1, che "Il trattamento giuridico ed economico spettante al personale di cui al precedente articolo 1, dal 1 settembre 1986, data di effettiva assunzione in servizio sino al 31 dicembre 1991, è quello previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge reg. 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali", e, al comma 2, che "L'anzianità di servizio prestato a far data dal 1 settembre 1986 è considerata utili a tutti gli effetti".
Il comma 1 dell'art. 5 precisava che "Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 1, decorrono dal 1 gennaio
1992".
Dunque i citati primi due commi dell'art. 2 di detta legge regionale 14 del 1991 estendevano retroattivamente lo stesso trattamento economico e giuridico goduto, dal 1 settembre 1986 al 31 dicembre 1991, dai dipendenti di ruolo della Pt_3 al personale della suddetta categoria che, invece, prestava servizio in
[...]
quello stesso periodo di tempo, cioè anteriormente all'immissione in ruolo, in base ad altri tipi di rapporto di lavoro, e disponevano che al medesimo personale
6 fosse riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità di servizio maturata a far data dal 1 settembre 1986.
In sostanza, la legge regionale n. 14 del 1991, pur prevedendo l'immissione nei ruoli regionali del personale ex lege regionale n. 32 del 1984 solo dal 1 gennaio
1992, aveva in tutto e per tutto equiparato, sia sotto il profilo giuridico che economico, il trattamento agli stessi spettante a quello del personale regionale di ruolo relativamente al periodo 1 settembre 1986 - 31 dicembre 1991.
Tale normativa è alla base delle pretese azionate.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 109 del 2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. n. 14 del
1991.
Si tratta di una pronuncia di accoglimento che va applicata anche d'ufficio e che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge della n. 14 del 1991, proprio rilevandone il collegamento con Parte_3
la precedente legge regionale n. 32 del 1984 e, rispetto alla stessa, profili innovativi critici.
Infatti, una delle norme censurate della legge del 1991 ha esteso, con efficacia retroattiva, lo stesso trattamento economico e giuridico goduto, dal 1 settembre
1986 al 31 dicembre 1991, dai dipendenti di ruolo della al Parte_3
personale della suddetta categoria che invece prestava servizio in quello stesso periodo di tempo, cioè anteriormente all'immissione in ruolo, in base ad altri tipi di rapporti di lavoro.
La seconda delle norme impugnate del 1991 ha disposto che al medesimo personale fosse riconosciuta "a tutti gli effetti" l'anzianità di servizio prestato a
"far data dal 1 settembre 1986".
La Corte costituzionale ha affermato che risultava evidente la illegittimità costituzionale delle norme in oggetto per contrasto con gli artt. 3 e 97, della
Costituzione, sotto il profilo della irragionevole e arbitraria assimilazione, con
7 efficacia retroattiva, "a tutti gli effetti", cioè sia quelli retributivi sia quelli relativi all'anzianità pregressa, tra il complessivo trattamento giuridico ed economico spettante al personale che era già di ruolo e quello spettante a coloro che, nello stesso periodo di tempo, erano invece titolari di rapporti di lavoro di diversa natura.
10. A seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, è stata promulgata la legge reg. n. 2 del 2001, che ha così innovato l'art. 1, comma 1, della legge reg.
n. 14 del 1991: "Il personale docente e non docente di cui all'art. 1 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986 e ad esso si applica, a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre
1989 n. 23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali". Il comma 2 dello stesso articolo 4 della legge reg. n. 2 del 2001 ha stabilito, poi, che la disposizione, prevista al comma 3 dell'art. 3 della legge reg.
n. 32 del 1984, confermato dal comma 3 dell'art. 2 della legge reg. n. 14 del 1991 fosse così integrata: "dopo la parola retribuiti aggiungere (virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30/8/1986 presso l'Ente di provenienza".
Restava ferma, ma con diversa valenza, la previsione dell'art. 5 della legge reg. n.
14 del 1991: "Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di cui al precedente articolo 1, decorrono dal 1 gennaio 1992".
Dunque, la decisione della Corte d'Appello, laddove riconosce il diritto dei ricorrenti all'inclusione nella retribuzione anche della RIA in ragione del servizio in precedenza prestato, prescinde dalla sentenza della Corte costituzionale n. 109 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della n. 14 del 1991. Pt_3 Pt_3
8 Né argomenti possono trarsi, a favore dei controricorrenti, dal generico richiamo effettuato dalla Corte d'Appello all'art. 12 della legge n. 730 del 1986, che è relativo a varie figure di precari già utilizzate per le esigenze connesse alle calamità naturali (cfr., Cass., S.U., n. 5922 del 2011; C.d.S., IV Sezione, n. 756 del 2005, C.d.S., IV Sezione, n. 1455 del 2006; C.d.S., V Sezione, n. 5439 del
2014; C.d.S., n. 5621 del 2014; TAR Campania, Napoli, III Sezione, n. 4205 del
2002).
Quanto alla statuizione sullo scatto RIA, si osserva quanto segue.
Il D.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 990, con decorrenza degli effetti economici dal 1 luglio 1988, così come la legge regionale di recepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenza dei DPR n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggi regionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del 1989, alcuna clausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percepire ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in caso di mancata approvazione del successivo accordo.
L'art. 44 del suddetto D.P.R. n. 333/90, che qui viene in rilievo, disponeva che:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi (...).
2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1 gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.
3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1 gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n.
494". In ragione di tale disposizione, la retribuzione di anzianità già maturata per effetto del D.P.R. n. 347 del 1983 e del D.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimo incremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1 gennaio
9 1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede di prima istituzione del salario di anzianità, con riferimento al servizio maturato fino al 31 dicembre
1988. Dunque, nessuno scatto era dovuto per il periodo 1 gennaio 1989 - 31 dicembre 1990, come erroneamente afferma la Corte d'Appello. Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi la maggiorazione RIA prevista per il personale del
Comparto Ministeri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale si riferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenute la menzionata ordinanza n. 263 del
2002 e la successiva sentenza n. 4 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, peraltro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 38, che era intervenuta in ordine all'art. 7, comma 1, del
D.L. n. 384 del 1992. Infatti, non trova applicazione, rispetto al personale
Regione Enti locali, il D.P.R. n. 44 del 1990 (personale del Comparto Ministeri), che ha previsto la c.d. maggiorazione RIA, stabilendo, all'art. 9, comma 4, che:
"Al personale che, alla data del 1 gennaio 1990, abbia acquisito esperienza professionale con almeno cinque anni di effettivo servizio, o che maturi detto quinquennio nell'arco della vigenza contrattuale, compete dalle date suddette una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità nelle sotto indicate misure annue lorde". Né rilevano, pertanto, le previsioni di cui all'art. 7, comma
1, del D.L. n. 384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali è intervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimo richiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre 1990 che, va ribadito, era stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della RIA per il
Comparto Ministeri e per le altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo
1986, n. 68, D.P.R. n. 44 del 1990), e non per il Comparto ed Enti Pt_3 locali” (v. Cassazione civile sez. lav. - 02/03/2025, n. 5512, Cassazione civile sez. lav., 02/03/2025, (ud. 10/01/2025, dep. 02/03/2025), n.5511, Cassazione civile sez. lav., 02/03/2025, (ud. 10/01/2025, dep. 02/03/2025), n.5513).
10 Alla stregua delle suesposte considerazioni, tenuto altresì conto che nulla è stato dedotto o argomentato da parte ricorrente che si è limitata a richiamare la precedente sentenza di questo Tribunale, il ricorso deve essere rigettato.
Stente le oscillazioni giurisprudenziali ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_5 Pt_3
in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza
[...]
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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