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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/04/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1430/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazioni di pagamento”;
promossa da:
nata ad [...] il [...] e residente in [...] Borgomanero n. 28, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Sapienza C.F._1 del Foro di RA, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Alfano del Foro di RA, giusta procura in Notar di Catania, rep. n. 16731 Persona_1 dell'11.1.2019, in atti;
(C.F. , in persona Parte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Testa e Manlio Galeano, giusta procura in atti;
Controparte_2
, C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia, rappresentato e
[...] P.IVA_3 difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_2
Palermo, rep. N. 711 del 18.12.2018;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2019 ha proposto opposizione avverso le Parte_1 intimazioni di pagamento nn. 29720199000675223/000 e 29720199000675223/000, notificatele il 15.05.2019 dalla - sede di RA (oggi Controparte_3 [...]
, d'ora in avanti anche solo ) per il rispettivo recupero della Controparte_1 CP_4 somma di € 81.158,42, portata da ruoli incorporati nella cartella n. CP_5 29720050005036880/000 presuntivamente notificatale il 21.06.2005, e della somma di € 67.914,53, portata da ruoli incorporati nella cartella n. 29720050020684740/000 presuntivamente CP_6 notificatale il 04.03.2006. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati atti e degli incorporati ruoli debitori, la ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- nullità della notificazione, siccome Pt_1 eseguita da ufficio territorialmente incompetente ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 602/1973, anziché dall'agente della riscossione per la Provincia di Novara, nel cui territorio essa opponente era residente;
2- difetto di motivazione, attesa l'omessa allegazione, in violazione dell'art. 7 L. n.
212/2000, delle richiamate cartelle di pagamento;
e 3- intervenuta sospensione delle sottese e già impugnate cartelle di pagamento, disposta da questo G.L. nell'ambito dei giudizi iscritti ai nn. 2081 e 2082/2014 R.G. Ordinata la sospensione dell'esecutività delle impugnate intimazioni con il decreto di F.U. del 21.05.2019 e instaurato il contraddittorio: 1) la si è costituita in Controparte_3 giudizio per invocare il rigetto dell'opposizione, siccome destituita di fondamento, e la riunione della stessa ai giudizi di opposizione delle sottese cartelle di pagamento;
e 2) l' e CP_5 l' si sono costituiti in giudizio per eccepire il proprio difetto di legittimazione a resistere CP_6 alle formulate doglianze, siccome interamente afferenti all'attività di cartellazione e notificazione rimessa all'agente della riscossione, e per invocare del pari la riunione del giudizio ai giudizi di opposizione delle sottese cartelle di pagamento.
Disattesa la formulata istanza di riunione e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
La proposta opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Va intanto disatteso il malposto primo motivo di impugnazione, rubricato “nullità del pignoramento per violazione dell'art. 46 D.P.R. 602/1973”, a mente del quale “il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere”; la stessa ricorrente ha invero precisato, ad illustrazione della formulata doglianza, che “ferma restando la competenza dell' di RA (tra l'altro mai Controparte_1 contestata), ciò che si vuol dire è che l'Agente della Riscossione non può procedere con l'espropriazione forzata fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, ma deve delegarne in via telematica uno competente in detto territorio. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4 maggio 2018, n. 10701”, pronuncia nella quale la Suprema Corte ha affermato che “il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia;
nel caso di specie, la concessione si riferisce incontestatamente alla provincia di Milano e non alla provincia di Parma, dove, del pari pacificamente, è stato eseguito il pignoramento nella forma speciale dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/1973; l'art. 72 bis non contiene deroghe all'art. 46 in punto di necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza”, con evidente riferimento all'atto di avvio dell'esecuzione esattoriale ex art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 estraneo alla vicenda che occupa, che ha appunto ad oggetto l'impugnazione di mere intimazioni ad adempiere al pagamento di quanto dovuto agli istituti creditori (veicolate dell'agente della riscossione), non aventi natura di atti dell'espropriazione forzata ma di atti propedeutici, alla stregua dell'ordinario precetto civilistico.
Destituito di fondamento si appalesa altresì il difetto di motivazione deplorato in seno al secondo motivo di opposizione in ragione della omessa allegazione, in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, delle richiamate cartelle di pagamento (ambedue impugnate nei richiamati giudizi iscritti ai nn. 2081/2014 R.G.L. e n. 2082/2014 R.G. di questo G.L.), posto che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr. ex plurimis CASS. n. 28689/2018; CASS. n. 10692/2024), come del resto espressamente consentito dall'evocato art. 7 L. n. 212/2000, nell'interpretazione fornitane dalla Suprema Corte, per la quale “in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza” (cfr. ex plurimis CASS. n. 15327/2014; 29968/2019). Quanto infine al terzo ed ultimo motivo di opposizione, formulato sul rilievo dell'illegittima notificazione delle intimazioni opposte in spregio della disposta sospensione, nell'ambito dei giudizi iscritti ai nn. 2081/2014 e n. 2082/2014 R.G., dei ruoli incorporati nelle sottese e impugnate cartelle di pagamento, la ricorrente ha unicamente versato in atti i decreti di F.U. del 03/04.09.2014
(giudizio n. 2081/2014 R.G.) e del 17.09.2014 (giudizio n. 2082/2014 R.G.) a mezzo dei quali il
G.L. ha rispettivamente sospeso ex art. 24, comma sesto ult. cpv., D.Lvo n. 46/1999 la riscossione e l'esecuzione dell'impugnata cartella;
va tuttavia osservato che, trattandosi di sospensione disposta inaudita altera parte, la stessa avrebbe dovuto essere confermata, a pena di inefficacia, con ordinanza emessa all'esito della sollecita instaurazione del contraddittorio con le controparti, in applicazione del generale e inderogabile principio del contraddittorio (nella specie differito) codificato in materia cautelare in seno all'art. 669 sexies c.p.c., circostanza della quale la ricorrente non ha fornito prova né allegazione alcuna in giudizio, non risultando nemmeno versate in atti le sentenze medio tempore senz'altro emesse a definizione delle opposizioni anzidette. Attesa per quanto sopra l'omessa prova della sospensione giudiziale delle cartelle richiamate nelle due intimazioni opposte all'epoca della notificazione di queste ultime - intervenuta a distanza di cinque anni dagli esibiti decreti di sospensione -, l'opposizione va rigettata siccome infondata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, giusta soccombenza, delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell' , CP_4 che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1430/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_5 dell' e dell' delle spese di lite, che CP_6 Controparte_1 liquida per ciascuno in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
distrae i compensi come sopra liquidati all' in favore dell'Avv. Giuseppe Alfano. CP_4 Così deciso in RA il 13.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RA, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1430/2019 R.G., avente ad oggetto “opposizione a intimazioni di pagamento”;
promossa da:
nata ad [...] il [...] e residente in [...] Borgomanero n. 28, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Sapienza C.F._1 del Foro di RA, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro:
, con sede in Roma via G. Grezer N. 14, C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe P.IVA_1
Alfano del Foro di RA, giusta procura in Notar di Catania, rep. n. 16731 Persona_1 dell'11.1.2019, in atti;
(C.F. , in persona Parte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonella Testa e Manlio Galeano, giusta procura in atti;
Controparte_2
, C.F. , in persona del Dirigente Generale p.t. per la Sicilia, rappresentato e
[...] P.IVA_3 difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in Notar di Persona_2
Palermo, rep. N. 711 del 18.12.2018;
OPPOSTI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.05.2019 ha proposto opposizione avverso le Parte_1 intimazioni di pagamento nn. 29720199000675223/000 e 29720199000675223/000, notificatele il 15.05.2019 dalla - sede di RA (oggi Controparte_3 [...]
, d'ora in avanti anche solo ) per il rispettivo recupero della Controparte_1 CP_4 somma di € 81.158,42, portata da ruoli incorporati nella cartella n. CP_5 29720050005036880/000 presuntivamente notificatale il 21.06.2005, e della somma di € 67.914,53, portata da ruoli incorporati nella cartella n. 29720050020684740/000 presuntivamente CP_6 notificatale il 04.03.2006. A sostegno dell'invocato annullamento degli impugnati atti e degli incorporati ruoli debitori, la ne ha eccepito l'illegittimità per i seguenti motivi:
1- nullità della notificazione, siccome Pt_1 eseguita da ufficio territorialmente incompetente ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 602/1973, anziché dall'agente della riscossione per la Provincia di Novara, nel cui territorio essa opponente era residente;
2- difetto di motivazione, attesa l'omessa allegazione, in violazione dell'art. 7 L. n.
212/2000, delle richiamate cartelle di pagamento;
e 3- intervenuta sospensione delle sottese e già impugnate cartelle di pagamento, disposta da questo G.L. nell'ambito dei giudizi iscritti ai nn. 2081 e 2082/2014 R.G. Ordinata la sospensione dell'esecutività delle impugnate intimazioni con il decreto di F.U. del 21.05.2019 e instaurato il contraddittorio: 1) la si è costituita in Controparte_3 giudizio per invocare il rigetto dell'opposizione, siccome destituita di fondamento, e la riunione della stessa ai giudizi di opposizione delle sottese cartelle di pagamento;
e 2) l' e CP_5 l' si sono costituiti in giudizio per eccepire il proprio difetto di legittimazione a resistere CP_6 alle formulate doglianze, siccome interamente afferenti all'attività di cartellazione e notificazione rimessa all'agente della riscossione, e per invocare del pari la riunione del giudizio ai giudizi di opposizione delle sottese cartelle di pagamento.
Disattesa la formulata istanza di riunione e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale sulle conclusioni rassegnate all'udienza cartolare del 15.01.2025.
***
La proposta opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni di cui appresso. Va intanto disatteso il malposto primo motivo di impugnazione, rubricato “nullità del pignoramento per violazione dell'art. 46 D.P.R. 602/1973”, a mente del quale “il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere”; la stessa ricorrente ha invero precisato, ad illustrazione della formulata doglianza, che “ferma restando la competenza dell' di RA (tra l'altro mai Controparte_1 contestata), ciò che si vuol dire è che l'Agente della Riscossione non può procedere con l'espropriazione forzata fuori dal proprio ambito territoriale di competenza, ma deve delegarne in via telematica uno competente in detto territorio. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza 4 maggio 2018, n. 10701”, pronuncia nella quale la Suprema Corte ha affermato che “il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia;
nel caso di specie, la concessione si riferisce incontestatamente alla provincia di Milano e non alla provincia di Parma, dove, del pari pacificamente, è stato eseguito il pignoramento nella forma speciale dell'art. 72 bis del d.P.R. 602/1973; l'art. 72 bis non contiene deroghe all'art. 46 in punto di necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza”, con evidente riferimento all'atto di avvio dell'esecuzione esattoriale ex art. 72 bis del d.P.R. 602/1973 estraneo alla vicenda che occupa, che ha appunto ad oggetto l'impugnazione di mere intimazioni ad adempiere al pagamento di quanto dovuto agli istituti creditori (veicolate dell'agente della riscossione), non aventi natura di atti dell'espropriazione forzata ma di atti propedeutici, alla stregua dell'ordinario precetto civilistico.
Destituito di fondamento si appalesa altresì il difetto di motivazione deplorato in seno al secondo motivo di opposizione in ragione della omessa allegazione, in violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, delle richiamate cartelle di pagamento (ambedue impugnate nei richiamati giudizi iscritti ai nn. 2081/2014 R.G.L. e n. 2082/2014 R.G. di questo G.L.), posto che, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (cfr. ex plurimis CASS. n. 28689/2018; CASS. n. 10692/2024), come del resto espressamente consentito dall'evocato art. 7 L. n. 212/2000, nell'interpretazione fornitane dalla Suprema Corte, per la quale “in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza” (cfr. ex plurimis CASS. n. 15327/2014; 29968/2019). Quanto infine al terzo ed ultimo motivo di opposizione, formulato sul rilievo dell'illegittima notificazione delle intimazioni opposte in spregio della disposta sospensione, nell'ambito dei giudizi iscritti ai nn. 2081/2014 e n. 2082/2014 R.G., dei ruoli incorporati nelle sottese e impugnate cartelle di pagamento, la ricorrente ha unicamente versato in atti i decreti di F.U. del 03/04.09.2014
(giudizio n. 2081/2014 R.G.) e del 17.09.2014 (giudizio n. 2082/2014 R.G.) a mezzo dei quali il
G.L. ha rispettivamente sospeso ex art. 24, comma sesto ult. cpv., D.Lvo n. 46/1999 la riscossione e l'esecuzione dell'impugnata cartella;
va tuttavia osservato che, trattandosi di sospensione disposta inaudita altera parte, la stessa avrebbe dovuto essere confermata, a pena di inefficacia, con ordinanza emessa all'esito della sollecita instaurazione del contraddittorio con le controparti, in applicazione del generale e inderogabile principio del contraddittorio (nella specie differito) codificato in materia cautelare in seno all'art. 669 sexies c.p.c., circostanza della quale la ricorrente non ha fornito prova né allegazione alcuna in giudizio, non risultando nemmeno versate in atti le sentenze medio tempore senz'altro emesse a definizione delle opposizioni anzidette. Attesa per quanto sopra l'omessa prova della sospensione giudiziale delle cartelle richiamate nelle due intimazioni opposte all'epoca della notificazione di queste ultime - intervenuta a distanza di cinque anni dagli esibiti decreti di sospensione -, l'opposizione va rigettata siccome infondata, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, giusta soccombenza, delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario dell' , CP_4 che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1430/2019 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta l'opposizione e condanna al pagamento, in favore dell' Parte_1 CP_5 dell' e dell' delle spese di lite, che CP_6 Controparte_1 liquida per ciascuno in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge;
distrae i compensi come sopra liquidati all' in favore dell'Avv. Giuseppe Alfano. CP_4 Così deciso in RA il 13.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella