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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 04/12/2025, n. 2604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2604 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 637/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IR NI Presidente rel.
EF LL UD
RO ZA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/01/2025, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
03/12/2025 tra
(c. f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti SQUARISE STEFANO e TOMMASIN DIANA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “Visto, nulla si oppone”
1 PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 03/12/2025 che richiama le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, depositato in data 22/01/2025, che si riportano, con la modifica in ordine alle spese vista la contumacia:
1. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione nonché accertato il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. Nulla sulle spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo, pertanto, contumace.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio in Verona in data 29/09/2011, risultano separati in forza della sentenza n. 2466/2021 pubblicata in data 14/12/2021 dal Tribunale di
Verona.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese considerata la natura necessaria del presente giudizio, la contumacia e l'assenza di richieste in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/09/2011 in Verona tra e iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Verona nell'anno 2011, Numero 312, Parte I, Serie /.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
2 Civile del Comune di VERONA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 04/12/2025
La Presidente rel.
IR NI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IR NI Presidente rel.
EF LL UD
RO ZA UD
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 22/01/2025, regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
03/12/2025 tra
(c. f. rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti SQUARISE STEFANO e TOMMASIN DIANA presso il cui studio in Indirizzo
Telematico elettivamente domiciliato, come da procura allegata al ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “Visto, nulla si oppone”
1 PER PARTE RICORRENTE: come da verbale di udienza del 03/12/2025 che richiama le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, depositato in data 22/01/2025, che si riportano, con la modifica in ordine alle spese vista la contumacia:
1. Accertato il passaggio in giudicato della sentenza di separazione nonché accertato il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
2. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
3. Nulla sulle spese.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto al Tribunale di Verona di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Parte resistente, cui il ricorso introduttivo è stato regolarmente notificato, non si è costituita rimanendo, pertanto, contumace.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno contratto matrimonio in Verona in data 29/09/2011, risultano separati in forza della sentenza n. 2466/2021 pubblicata in data 14/12/2021 dal Tribunale di
Verona.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Nulla sulle spese considerata la natura necessaria del presente giudizio, la contumacia e l'assenza di richieste in merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 29/09/2011 in Verona tra e iscritto nei registri dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Verona nell'anno 2011, Numero 312, Parte I, Serie /.
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato
2 Civile del Comune di VERONA perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
3. Nulla sulle spese.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 04/12/2025
La Presidente rel.
IR NI
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