Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno alla salute, la sopravvenienza di nuove tabelle, tra quelle periodicamente elaborate dal tribunale di Milano per la relativa liquidazione, in un momento successivo alla camera di consiglio per la decisione della causa, non comporta l'obbligo di riconvocazione della stessa, non essendo sostenibile che sussista una fattispecie di "retrocessione" della fase decisoria.
Commentario • 1
- 1. Per la determinazione dellimporto risarcitorio il giudice deve utilizzare le tabelle vigenti al momento della liquidazioneRedazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 15 settembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2016, n. 20381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20381 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
o t o n v i e t a m r a g s r e t e n v i l o a t o u t b a i r g ORIGINALE t i l n b o b c o l e e 20381/2 016 t d n e e r r r o i o r c ITALIANA e i REPUBBLICA t l R u RESP.CIV IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 24136/2013 Cron. 20331 TERZA SEZIONE CIVILE Rep. C.
1. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. ROBERTA VIVALDI Ud. 22/06/2016 Consigliere PU Dott. ANGELO SPIRITO 1 - Rel. Consigliere - Dott. CHIARA GRAZIOSI Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24136-2013 proposto da: DI MA FF DMRGFR445081121N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO BATTIATI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAMBATTISTA MARTINELLI giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente 2016 contro 1469 UFFICIO CENTRALE ITALIANO UCI SA SERVICE TRANCE EUROPE UAP ASSICURAZIONI LELOUP ERICK;
F intimati Nonché da: UFFICIO CENTRALE ITALIANO UCI in persona del procuratore speciale dott. SILVIO LOVETTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso 10 studio dell'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANCARLO FALETTI giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale
contro
DI MA FR [...], SA SERVICE TRANCE EUROPE UAP ASSICURAZIONI LELOUP ERICK;
' F intimati - avverso la sentenza n. 577/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito l'Avvocato MARIO MARTINELLI per delega non scritta;
udito l'Avvocato GIANCARLO FALETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha rigetto nel l'accoglimento del 1° motivo di ricorso, 2 resto. १ 3 24136/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con citazione notificato il 12 novembre 1996 FR Di AR conveniva davanti al Tribunale di Padova SA Service Trance Europe, Union des Assurances de Paris, RI UP e UCI per il risarcimento dei danni che adduceva di avere subito in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto il 26 maggio 1995, quando, guidando la sua auto, si era scontrato presso una curva con un autocarro con rimorchio della SA Service Trance Europe guidato da UP, il quale, secondo la versione attorea, venendo in senso opposto, aveva invaso di oltre 75 cm la corsia del Di AR. Per tutti i convenuti si costituiva UCI, resistendo. Acquisiti gli atti del procedimento penale sfociato in archiviazione nei confronti di UP, il Tribunale rigettava la domanda con sentenza n. 2787/2005, ritenendo l'attore responsabile esclusivo del sinistro, in quanto sarebbe emerso che l'urto tra i veicoli coinvolti era avvenuto nella corsia del camion. Contro tale pronuncia Di AR presentava appello e UCI si costituiva, resistendo. Con sentenza del 23 gennaio-18 marzo 2013 la Corte d'appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, ritenendo applicabile l'articolo 2054, secondo comma c.c. e attribuendo quindi a ciascuno dei conducenti il 50% della responsabilità in quanto dalle frenate del camion si sarebbe dovuto ritenere che quest'ultimo aveva effettivamente superato la mezzeria, condannava gli appellati al risarcimento dei danni all'appellante nella misura di € 346.639,37, oltre a interessi legali dalla sentenza al saldo, e oltre agli interessi compensativi a tasso legale da calcolare su tale importo devalutato al 26 maggio 1995 e quindi sui singoli importi annuali via via rivalutati fino alla pronuncia. Veniva così risarcito all'appellante al 50% il danno non patrimoniale secondo le tabelle di Milano che la corte definiva "aggiornate all'anno 2012", nonché il danno patrimoniale relativo all'auto (una Mercedes) dello stesso Di AR.
2.Ha presentato ricorso FR Di AR sulla base di cinque motivi. Si difende con controricorso UCI, che ha presentato ricorso incidentale con fondamento su due motivi. FR Di AR, quale ricorrente principale, ha depositato due memorie ex articolo 378 c.p.c.; il ricorrente incidentale ha depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 3.1 Il ricorso principale viene presentato come articolato su cinque motivi, dei quali il primo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione delle tabelle di Milano emesse il 30 marzo 2013 (così un lapsus calami presente nella rubrica;
nella illustrazione del motivo viene fatto corretto riferimento, però, al 3 marzo 2013). Qualificando tali tabelle norme di diritto, sostiene il ricorrente che quelle pubblicate il 3 marzo 2013 369 avrebbero dovuto essere applicate dal giudice d'appello, e ciò avrebbe aumentato il risarcimento di circa € 100.000 "come da conteggi che si riportano". Nel caso in cui la sentenza d'appello sia da ritenere comunque immodificabile dopo la sua stesura, si chiede al giudice di legittimità di rivalutare il danno non patrimoniale secondo le suddette tabelle milanesi del 2013 seguendo i criteri utilizzati dalla corte territoriale per il danno non patrimoniale del ricorrente. Premesso che il giudice d'appello incorre evidentemente in un lapsus calami quando indica come applicate le tabelle del 2012, laddove lo stesso ricorrente riconosce che ha in effetti applicato quelle del 2011, deve rilevarsi che il motivo è palesemente generico, in quanto il ricorrente, pur enunciando "conteggi che si riportano" quali elementi dimostrativi del vantaggio che ne avrebbe ricavato dall'applicazione delle tabelle del 2013, tali conteggi non espone nel motivo in esame, incorrendo così in carenza di autosufficienza. Ma soprattutto deve osservarsi che la decisione del giudice d'appello risulta essere stata assunta prima della pubblicazione delle tabelle milanesi del 2013, e cioè il 23 gennaio 2013: e non è sostenibile che in un caso del genere sussista una fattispecie di "retrocessione" della fase decisoria, con riconvocazione della camera di consiglio, come se a quella tenuta fosse venuto meno il suo giuridico effetto. Totalmente inconsistente, poi, è ictu oculi la parte finale del motivo, nella quale si chiede al giudice di legittimità di applicare le tabelle del 2013 seguendo comunque i criteri adottati dal giudice d'appello per il danno non patrimoniale dell'attuale ricorrente: come se l'attività di questa Suprema Corte dovesse costituire una sorta di passiva appendice del giudizio di merito.
3.2 Il secondo motivo denuncia omessa e insufficiente motivazione sul danno liquidato e sui criteri di valutazione degli interessi. Sostiene il ricorrente che la formula di cui si è avvalso a proposito degli interessi nel dispositivo il giudice d'appello ("nonché con gli interessi legali da calcolare sull'importo... previamente devalutato alla data 26.05.1995 e quindi sui singoli importi annuali via via rivalutati fino ad oggi") "in assenza di una quantificazione dell'organo giudicante, o di precisi criteri di valutazione, si presta a differenti criteri di valutazione"; e il conteggio del ricorrente condurrebbe a € 631.292,84, come emergerebbe da conteggi allegati. Inoltre si adduce che la quantificazione del danno non patrimoniale avrebbe dovuto essere espletata secondo le tabelle del Tribunale di Milano del 2013 - e non in base a quelle del 2011, che il giudice d'appello ha erroneamente qualificato come risalenti al 2012 - e ciò avrebbe portato, tenuto conto dei 65 punti di percentuale riconosciuti per il danno biologico permanente e della sua possibile maggiorazione massima in misura del 25%, a un importo di € 670.836,25, che sarebbe pertanto superiore di € 35.897,50 rispetto a quello che ha indicato la sentenza. Quanto appena esposto attiene secondo il ricorrente alla deminutio biologica permanente;
ma, anche a proposito della invalidità temporanea occorrerebbe a suo avviso una modifica in quanto il giudice d'appello elegge un importo di € 120 al giorno nella forbice da € 91 a € 136 delle tabelle 2011, laddove le tabelle 2013 offrono una forbice giornaliera da € 96 a € 144. Per adeguamento, poi, al costo della vita, si sarebbe dovuto riconoscere almeno un importo di € 185 al giorno, giungendosi così a un totale di € 49.950, oltre alla somma per quattro mesi di invalidità temporanea parziale del 75%, cioè € 16.650. Si giungerebbe quindi a un totale di € 4 66.600 di danno non patrimoniale temporaneo, superiore di € 23.400 rispetto a quello riconosciuto dal giudice d'appello. In totale dovrebbe essere concesso al ricorrente un aumento di € 59.297,50 in conseguenza dell'applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2013. Non vi sarebbe inoltre nella sentenza una motivazione sul perché la corte territoriale riconosce la maggiorazione massima del 25% solo al danno non patrimoniale permanente e non anche al temporaneo, per cui non concede il massimo giornaliero di € 144, bensì si limita a € 120; e con l'applicazione del 25% si sarebbe potuto giungere a € 170 al giorno, che, rapportato alle tabelle del Tribunale di Milano del 2013, perverrebbe a € 180 al giorno. Oltre ad essere mancante la motivazione, vi sarebbe altresì una contraddizione con quanto ritenuto dalla stessa corte territoriale sul "grado di dolore" del ricorrente. In conclusione il danno non patrimoniale temporaneo avrebbe dovuto essere di € 170 al giorno per nove mesi e di € 127,50 al giorno per quattro mesi, per un totale di € 61.200; o di € 180 al giorno per nove mesi e € 135 al giorno per quattro, per un totale di € 64.800 se si applicano le tabelle 2013. La determinazione del danno complessivo è un'ulteriore questione nel presente motivo. Dopo l'esposizione di una serie di addendi, il ricorrente afferma che, per quel che è stato riconosciuto dal giudice d'appello, ammonta a € 631.292,84 (risultato cui perviene dalla somma del capitale liquidato in sentenza in € 346.639,37 con la rivalutazione di € 111.679,50 del capitale devalutato e con gli interessi sulla somma rivalutata ammontanti a € 172.973,97), e adduce che le controparti intenderebbero invece pagare solo € 563.000, confidando che il giudice di legittimità quantifichi gli interessi o indichi "criteri che eliminino la diversità di interpretazioni". Questo motivo di cui si è tracciata una dettagliata sintesi del contenuto per mostrarne - l'evidente eterogeneità - è stato rubricato in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. (tra l'altro con una denuncia di insufficienza motivazionale che sarebbe da ricondurre al previgente testo) ma, appunto, ammonta disordinatamente una notevole varietà di contenuti, riconducibili talora a questioni di diritto (soprattutto per come deve qualificarsi, in ultima analisi, il valore applicativo delle tabelle del Tribunale di Milano), talora a inammissibili valutazioni dirette di merito (come le argomentazioni sulla forbice della diaria per l'invalidità temporanea), talora a profili motivazionali (come l'assenza di motivazione sul mancato riconoscimento della maggiorazione del 25% al danno non patrimoniale temporaneo). La parte conclusiva, poi, attinente a quello che controparte intenderebbe pagare è del tutto fattuale e generica. È chiaro che un simile affastellamento di una congerie di elementi variamente eterogenei non consente neppure di riqualificare conservativamente il motivo, né tantomeno di intenderlo come un elenco ben articolato e agevolmente scindibile di più motivi (cfr. S.U. 6 maggio 2015 n. 9100; Cass. sez.3, 20 maggio 2013 n. 12248; Cass. sez. 2, 23 aprile 2012 n. 9793; Cass. sez. 1, 23 settembre 2011 n. 19443) bensì lo conduce, per effettiva non corrispondenza alla tassativa specificità dei mezzi ex articolo 360, primo comma, c.p.c., alla inammissibilità. 5 3.3 Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054, secondo comma, c.c. per mancato riconoscimento della responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro. Adduce il ricorrente che detta norma non si applica se risulta provata una responsabilità esclusiva o prevalente di uno dei veicoli coinvolti;
e nel caso in esame sarebbe emersa appunto la responsabilità totale o prevalente del camionista UP per invasione della corsia del ricorrente. La contravvenzione ex articolo 143 CdS contestata dai carabinieri al ricorrente per non avere tenuto la destra, inoltre, "è stata revocata a seguito di ricorso": e a questo punto il ricorrente trascrive integralmente un ricorso ex articolo 203 CdS al Prefetto di Padova. Sostiene poi che i danni riportati dai veicoli avrebbero attestato che egli guidava correttamente sulla destra;
e non sussisterebbero elementi per valutare la velocità ai fini della responsabilità. La censura ha una natura evidentemente fattuale, cui si aggiungono tratti di assertiva genericità (come il riferimento alla revoca della multa trascrivendo soltanto la sua richiesta di revoca e senza neppure indicare la data del preteso provvedimento prefettizio di accoglimento) che lo macchiano anche di autosufficienza. Meramente ad abundantiam, pertanto, si rileva che la corretta applicazione dell'articolo 2054 cc.c. emerge in modo chiaro dalla motivazione della sentenza impugnata, che ben ricostruisce i reciproci "contributi" arrecati all'incidente dalla guida del conducente della Mercedes Di AR e dalla guida del camionista (nelle pagine 5-7).
3.4 Il quarto motivo, poi, denuncia insufficiente o omessa motivazione sulla colpa prevalente o esclusiva del camionista, e qui il ricorrente in modo assai conciso afferma che "pur senza voler ripetere quanto esposto nel numero precedente, appare quale carenza (sic) o insufficiente motivazione il fatto che la Corte d'Appello sia passata dall'individuazione della colpa del UP all'applicazione del concorso di colpa, senza analizzare le caratteristiche della condotta del UP e la incidenza sulla determinazione dell'evento". La doglianza è assorbita da quella precedente, dove già si è rilevato che le condotte di entrambi guidatori sono state esaminate.
3.5 Il quinto motivo denuncia omessa o insufficiente motivazione sui "fatti comprovanti il danno patrimoniale richiesto per la perdita di chances". Imputa al giudice d'appello di non avere esaminato i documenti prodotti con la memoria del 5 novembre 1998 in cui era stato addotto anche un capitolo di prova riguardante tale danno, non ammesso dal Tribunale. In particolare, con i documenti il ricorrente avrebbe dimostrato di essere al momento del sinistro un perito chimico "grande esperto della lavorazione di filatura e tessitura del poliestere", apprezzato anche da clienti cinesi (docc. 1 e 2); con i docc. 3 e 4 avrebbe dimostrato che i suoi figli stavano per "laurearsi in discipline consone all'attività del padre", e dal documento 5 emergerebbe che il ricorrente "aveva in animo di costituire in proprio uno studio di progettazione di impianti tessili industriali per la lavorazione del poliestere". Il capitolo riguardava la circostanza che, "poco prima dell'incidente", egli aveva chiesto a tale TE MA "di studiargli e mettergli a punto una ricerca di tipo engineering che potesse lavorare nel settore del poliestere". Si adduce quindi che per la sua conoscenza e la sua esperienza, per "la potenzialità di accaparrare clientela" e per la collaborazione dei figli, per "il limitato necessario impiego di capitali, di cui comunque il Di AR disponeva", l'assai rilevante differenza del 6 reddito da lavoro subordinato rispetto al reddito da lavoro in proprio ed il possesso di titoli per eseguire quest'ultimo, nonché la richiesta a un terzo di uno studio per una società del genere "possono documentare la probabilità e la quasi certezza che il Di AR con i figli avrebbe aperto uno studio di progettazione di impianti tessili industriali per la lavorazione del poliestere", cosa che le lesioni riportate nell'incidente gli avrebbero impedito. E il giudice d'appello non avrebbe "esaminato a fondo il problema ed i documenti prodotti, fornendo omessa o insufficiente motivazione” su un punto decisivo per il giudizio o su una parte di esso. Anche questo motivo è del tutto fattuale, in quanto in effetti persegue dal giudice di legittimità l'accertamento sulla perdita di chances che, secondo il ricorrente, il giudice di merito non avrebbe espletato. Si tratta, peraltro, di una denuncia di vizio motivazionale che deve conformarsi al testo vigente dell'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c.: e, a parte il riferimento nella rubrica a una "insufficienza" motivazionale che lo conforma al previgente n.5 nella rubrica, per cui non è considerabile, il motivo si appalesa comunque manifestamente infondato, dal momento che la corte territoriale non ha omesso di esaminare specificamente il profilo del preteso danno da perdita di chances (motivazione, pagina 9). Per di più, il ricorrente, quanto alla prova orale che adduce, non dichiara neppure di averla riproposta in appello (nelle precisate conclusioni non risulta vi siano state sue istanze istruttorie), onde questa censura presenta pure un vizio di non autosufficienza. Il ricorso principale, quindi, non può che essere rigettato.
4.1 Il ricorso incidentale si articola su due motivi, di cui il primo quello più ampiamente esposto - denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2054, secondo comma, c.c. Nonostante che la rubrica tenti di schermarlo come censura di diritto, si tratta invece di una evidente proposizione di valutazione alternativa degli esiti del compendio probatorio, indicante come fonte di confronto con "l'apodittica affermazione della Corte" sul superamento della mezzeria da parte dell'autocarro "quanto accertato dai Carabinieri intervenuti", con riguardo poi, oltre che al contenuto della "segnalazione di incidente stradale" resa dai carabinieri in data 27 maggio 1995, alle sommarie informazioni il 1 giugno 1995 raccolte i carabinieri dal camionista UP nonché alle sommarie informazioni, sempre ai carabinieri, di tale CO FO che viaggiava nello stesso tratto stradale e avrebbe visto l'incidente. Viene altresì fatto riferimento all'archiviazione della querela proposta dal Di AR, ragionando in sostanza, in ultima analisi, come se si fosse creato un accertamento da parte dei carabinieri (si adduce che "non è revocabile in dubbio la natura di atto pubblico fidefacente dei verbali dell'Autorità di polizia", fingendo di obliare che proprio sulla base dello schizzo planimetrico dei carabinieri la corte territoriale ha preso le mosse per il suo ragionamento ricostruttivo del fatto) e comunque in sede penale cui fosse vincolato il giudice civile, asserto qui ictu oculi insostenibile. E questo motivo, pertanto, non può che qualificarsi inammissibile. 7 4.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nn.3 e 5 c.p.c., "carente o contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo del giudizio a proposito della liquidazione delle spese di giudizio", perché, avendo la sentenza impugnata posto a carico del ricorrente incidentale le spese dei due gradi di giudizio, avrebbe integrato "una evidente contraddizione nel proprio corpo motivazionale", oltre che "una motivazione solo apparente". È evidente che il riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c. non ha reali riscontri nella sintetica esposizione del motivo, che, nel modo appena esposto, censura soltanto la motivazione. Ma, a tacer d'altro, il vizio motivazionale è proponibile esclusivamente per questioni di accertamento di fatti decisivi (cfr. da ultimo Cass. sez. 2, 23 febbraio 2012 n. 2730, per cui "in tema di spese processuali, solo la compensazione dev'essere sorretta da motivazione, e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta"), per cui anche questo motivo risulta, infine, inammissibile. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente compensazione tra le parti delle spese del grado. Sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale compensando le spese processuali del grado. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 22 giugno 2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente Chiara Graziosi Roberta Vivaldi DEPOSITATO IN CANCELLERIA Funzionario Qiudiziarie 11017 20171 #Funzionado Gludiarie Recenzo BAT