Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2016, n. 20381
CASS
Sentenza 11 ottobre 2016

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Massime1

In tema di risarcimento del danno alla salute, la sopravvenienza di nuove tabelle, tra quelle periodicamente elaborate dal tribunale di Milano per la relativa liquidazione, in un momento successivo alla camera di consiglio per la decisione della causa, non comporta l'obbligo di riconvocazione della stessa, non essendo sostenibile che sussista una fattispecie di "retrocessione" della fase decisoria.

Commentario1

  • 1Per la determinazione dell’importo risarcitorio il giudice deve utilizzare le tabelle vigenti al momento della liquidazione
    Redazione Giuridica · https://www.brocardi.it/ · 15 settembre 2020
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 11/10/2016, n. 20381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20381
Data del deposito : 11 ottobre 2016

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