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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1545/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BORDIGA FRANCESCO ( e C.F._1 dell'avv. XERRI GIUSEPPE ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO ( ), C.F._3 appellata e appellante incidentale
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, riformare la sentenza del Tribunale di Prato, n. 69/2022 Sent., n.
169/2022 Repert., emessa il 27 gennaio 2022 e pubblicata il 2 febbraio
2022 all'esito del giudizio n. 3487/2014 R.G. e, per l'effetto, accogliere per quanto di ragione le domande proposte da Parte_1 nel primo grado di giudizio, qui di seguito Parte_1 ritrascritte anche ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.:
“Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità dell'accordo quadro del 4 maggio
2009 “per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute o indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati” e/o del contratto IRS n. 81701-2390 del 30 aprile
2009 e/o del contratto IRS Multifase n. 93294-2390 del 21 maggio 2010 per i quali è causa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti dei differenziali negativi generati dall'esecuzione dei contratti predetti ed effettuati dalla sul conto corrente n. 38331 Controparte_1 intrattenuto dalla presso la Filiale Parte_1 di Prato della medesima;
CP_1
- per effetto di quanto sopra: a) condannare la Controparte_1
a pagare alla la
[...] Parte_1 somma di euro 1.817.551,36, o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
b) dichiarare non dovuti gli importi e relativi interessi passivi registrati sul predetto conto corrente n.
38331 a debito della dopo Parte_1
l'addebito operato in data 17.06.2014, con valuta 30.11.2013 (sino al termine del contratto IRS Multifase n. 93294-2390 del 21 maggio 2010).
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1 al disposto di cui all'art. 21 del TUF;
[...]
pag. 2/14 - risolvere il contratto quadro del 4 maggio 2009 “per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute o indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati” ed il contratto IRS Multifase n. 93294-2390 del 21 maggio
2010;
- per effetto di quanto sopra e/o in ogni caso: a) condannare la
[...]
a pagare alla Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 1.817.551,36, o quella diversa somma che
[...] dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sul coacervo dal dovuto al saldo;
b) dichiarare non dovuti gli importi e relativi interessi passivi registrati sul conto corrente n. 38331 a debito della
[...]
dopo l'addebito operato in data Parte_1
17.06.2014, con valuta 30.11.2013 (sino al termine del contratto IRS
Multifase n. 93294-2390 del 21 maggio 2010)”.
In ogni caso:
- respingere l'appello incidentale della Controparte_1
siccome infondato in fatto e in diritto;
[...]
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1 di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in tesi respingere l'appello notificato dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 69/2022 emessa dal Tribunale di Prato nel giudizio R.G.
3487/2014, perché totalmente infondato in fatto e in diritto.
In accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza n. 69/2022 emessa dal Tribunale di Prato nel giudizio R.G. 3487/2014 accertando e dichiarando l'efficacia e la validità del contratto IRS
MULTIFASE del 21 maggio 2010, in conseguenza della cessazione del contratto di leasing del 2008 e dichiarando altresì legittimi e dovuti gli pag. 3/14 importi registrati in conto corrente a debito della società appellante
[...]
e delle connesse voci accessorie, dalla Parte_1 data del 9 ottobre 2013; con vittoria di spese di lite di secondo grado ed integrale riforma delle spese di lite di primo grado che erano state poste a carico di . Controparte_1
Rilevato
(in prosieguo Parte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 69 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Prato, che ha così statuito: «a) dichiara l'inefficacia degli effetti del contratto IRS MULTIFASE del 21 maggio 2010, in conseguenza della cessazione del contratto di leasing del 2008, dichiarando non dovuti gli importi registrati in conto corrente a debito dell'esponente, e delle connesse voci accessorie, dalla data del 9 ottobre 2013 in quanto privi di giustificazione;
b) rigetta ogni altra domanda proposta;
c) condanna la convenuta al pagamento, a favore della società attrice, delle spese processuali, liquidate complessiv[ament]e in € 21.424,00, per compenso di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge e spese vive sostenute, nonché spese di CTU nella misura liquidata con separato decreto e ripartite nella medesima percentuale, compensandole [per] due terzi e ponendo[le] per un terzo a carico della convenuta». aveva agito per far valere la nullità del contratto Parte_1 quadro e dei due contratti derivati interest rate swap (in prosieguo irs) – il secondo dei quali aveva sostituito il primo – stipulati nel corso del tempo Contr con (in prosieguo e ottenerne Controparte_1 la condanna alla restituzione di quanto ottenuto in esecuzione degli stessi;
in via subordinata, per risolvere il contratto quadro e il secondo dei Contr contratti irs per l'inadempimento di agli obblighi su di essa gravanti, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), con condanna al risarcimento del danno pari agli esborsi sofferti.
pag. 4/14 Il Tribunale, con sentenza non definitiva, considerato il mancato rispetto del requisito della forma scritta da parte del contratto quadro, invalido, ha escluso che potesse trovare applicazione la clausola compromissoria ivi prevista, disattendendo l'eccezione, qualificata come Contr d'incompetenza, su di essa fondata e sollevata da
Successivamente, con la sentenza definitiva gravata, il Tribunale: a) ha escluso la nullità del contratto quadro e dei contratti irs;
b) ha ritenuto che la funzione del secondo di essi fosse venuta meno dal 9 ottobre 2013, a seguito dell'operazione di scissione che aveva determinato il transito del contratto di leasing, a copertura del quale il derivato era stato stipulato, ad altra società, con conseguente sopravvenuta inefficacia dello stesso;
c) pur Contr ravvisando l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti su ne ha escluso la responsabilità, per difetto di prova circa il danno e il nesso di causalità.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo del grado):
1. «Primo motivo: violazione del giudicato interno formatosi per effetto della sentenza parziale non impugnata (artt. 277, co. 2, 279, co. 2,
324 c.p.c. e 2909 c.c.)»;
2. «Secondo motivo: motivazione illogica/meramente apparente (artt.
111, co. 6, Cost. e 132 c.p.c.); violazione dei principi sull'onere della prova (art. 2697 c.c.), erronea valutazione delle risultanze istruttorie
(artt. 115 e/o 116 c.p.c.) e violazione delle regole in materia di forma dei contratti di investimento (art. 23 t.u.f.)»;
3. «Terzo motivo: errata ricostruzione del fatto;
violazione dei principi in tema di determinatezza/determinabilità dell'oggetto e/o della causa concreta del contratto (artt. 1418, co. 2, 1325, nn. 2 e 3,
1346, 1322 c.c.); motivazione contraddittoria (artt. 111, co. 6, Cost.
e 132 c.p.c.)»;
pag. 5/14 4. «Quarto (subordinato) motivo: errata ricostruzione del fatto;
violazione dell'art. 21 t.u.f.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie (artt. 115 e/o 116 c.p.c.); violazione dei principi sull'onere della prova (art. 2697 c.c.)».
Contr Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame e proponendo appello incidentale, con il quale ha censurato la sentenza laddove ha affermato il venir meno della funzione di copertura del secondo irs in ragione della scissione societaria, da un lato dovendosi escludere una novazione soggettiva nonché un utile richiamo al collegamento negoziale e, dall'altro, non potendo Contr dipendere l'efficacia negoziale da una scelta a cui era rimasta estranea, ossia quella del trasferimento a un soggetto diverso del contratto di leasing e non anche del contratto derivato.
All'esito dell'udienza del 9 luglio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6 agosto 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., Contr sollevata da è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
pag. 6/14 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
L'atto di gravame – segnatamente quanto al dirimente primo motivo, come emergerà nella relativa trattazione – risponde a tali requisiti.
2. Con il primo motivo di censura lamenta che il Parte_1
Tribunale, dopo aver ritenuto, in occasione della sentenza non definitiva, che il contratto quadro fosse nullo per vizio di forma, con la sentenza definitiva avesse statuito l'esatto contrario, sebbene sulla questione fosse esaurito il potere di decidere e fosse sceso il giudicato interno, in difetto d'impugnazione. Dalla nullità del contratto quadro deriverebbe quella dei due irs che ne presupponevano la validità, con la conseguenza che nulla Contr sarebbe dovuto a altresì da condannarsi alla restituzione di quanto incassato in esecuzione degli stessi.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Con la sentenza non definitiva n. 1010 del 2017 il Tribunale di Prato ha ritenuto nulla la clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 dell'«Accordo normativo 'Per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute o indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati' (cd. “OTC” o “Over the Counter”)» (doc. 4 fasc. . Parte_1
Ciò in quanto, sebbene suscettibile di considerazione autonoma, doveva anch'essa rivestire la forma scritta richiesta ad substantiam, mentre era contenuta in un contratto che ne era privo in quanto sottoscritto, ab origine, solo dalla società e non anche dall'intermediario.
pag. 7/14 Nell'occasione, peraltro, il Tribunale, nel corpo motivazionale della sentenza, affermava espressamente che «[l]e argomentazioni esposte portano ad escludere la validità anche dell'Accordo Normativo del 4 maggio
2009».
Nella sentenza definitiva n. 69 del 2022 il Tribunale, assumendo che la questione della validità del contratto quadro sotto il profilo della forma era stata precedentemente affrontata «solo incidentalmente» (pag. 8), ha modificato la precedente valutazione di nullità, aderendo all'orientamento infine condiviso dalla Corte di cassazione in sede nomofilattica, secondo cui,
«[i]n tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. n. 898 del 2018, in massima).
Tanto premesso, occorre evidenziare che la questione della validità del contratto quadro per difetto di forma scritta non poteva dirsi decisa con la sentenza non definitiva solo incidentalmente, in quanto era stata posta alla base della domanda di nullità (petitum), rappresentandone il titolo fondante
(causa petendi), su cui il giudice era chiamato a pronunciare e di cui è stato investito con la precisazione delle conclusioni (quali riportate nell'epigrafe della sentenza parziale, coerenti con la doglianza illustrata al punto 3 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado).
La statuizione era dunque vincolante per il Tribunale in occasione dell'adozione del provvedimento definitivo del giudizio, atteso che «[l]e sentenze non definitive producono effetti di preclusione endoprocessuale pag. 8/14 assimilabili al giudicato interno» (Cass. n. 2533 del 2016, in massima).
Infatti, come ancora di recente ribadito dalla Corte regolatrice, «le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza successivamente resa: da un canto, il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto si è spogliato della potestas iudicandi relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame – sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti;
d'altro canto, la parte può chiedere la revisione della decisione non definitiva soltanto veicolandola nelle forme che la legge impone per la denuncia dei vizi della decisione (Cass. Sez. 2, n. 29321 del
21/10/2021; Sez. 6 - 2, n. 10067 del 28/05/2020; Sez. 3, n. 3069 del
30/11/1963)» (Cass. n. 19859 del 2024, in motivazione).
D'altra parte, la sentenza non definitiva in considerazione non risulta esser stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva d'appello, per cui la relativa statuizione è coperta dal giudicato, che «si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo nonché su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise» (Cass., sez. un., n. 8692 del 2005, in massima),
«anche se, sulla medesima questione oggetto di accertamento con sentenza non definitiva passata in giudicato, si siano successivamente pronunciate le
Sezioni Unite, pervenendo ad una conclusione diversa da quella accolta nella sentenza non definitiva, in quanto alle sentenze delle sezioni unite non può essere riconosciuto il valore di norme di diritto, ai sensi dell'art. 1 disp.
pag. 9/14 prel. cod. civ., e comunque il giudicato resiste anche alle norme sopravvenute» (Cass. n. 2175 del 2004, in massima).
Non può dunque prescindersi dal rilievo che il contratto quadro è nullo per difetto di forma scritta, come accertato irrefutabilmente con la sentenza non definitiva.
Tanto premesso, è pacifico tra le parti – e condiviso dal giudice di prime cure – che, come peraltro emerge dai documenti negoziali afferenti all'accordo normativo e ai due contratti irs in rilievo, concepiti come operazioni attuative del primo (docc. 3 e 7 fasc. , essi Parte_1 siano stati stipulati secondo lo schema tipico dell'intermediazione finanziaria articolantesi, com'è noto, nella previa stipulazione del contratto quadro – con valenza di contratto normativo, in quanto in esso trovano previsione le condizioni a cui andranno soggette le future contrattazioni e per il quale, appunto, l'art. 23, comma 1, t.u.f. stabilisce a pena di nullità
l'adozione della forma scritta – e nei successivi negozi attuativi dello stesso.
Se, in generale, la mancanza di un valido contratto quadro comporta la nullità dei negozi esecutivi – «[i]n mancanza di contratto quadro le operazioni di investimento sono anch'esse nulle (Cass. 24/04/2018, n.
10116; Cass. 27/04/2016, n. 8395)» (Cass. n. 13105 del 2023, in motivazione) – tale conclusione è stata raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento ai contratti di interest rate swap conclusi senza un contratto quadro redatto per iscritto (Cass. n. 24015 del 2021, in motivazione) e con funzione di copertura (Cass. n. 14158 del 2022, in motivazione).
Anche nella fattispecie deve dunque giungersi ad affermare la nullità Contr dei due irs, con la conseguenza che alcunché era ed è dovuto a in forza degli stessi.
Al contempo, «[a]ccertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta pag. 10/14 l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio» (Cass. n. 6664 del 2018, in massima)
Contr deve dunque essere condannata a restituire quanto ricevuto in pagamento in esecuzione dei contratti – prima che il saldo del conto corrente su cui erano regolati i rapporti divenisse negativo, importi registrati a debito, e connesse voci di costo, evidentemente non dovuti in ragione del venir meno del titolo giustificativo – quantificato dal c.t.u. in euro 1.817.551,36 (cfr. le precisazioni rese nella relazione depositata il 30 novembre 2020), così come richiesto oltre interessi ai Parte_1 sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. decorrenti dalla domanda (ossia, dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) al saldo effettivo.
È ben vero, infatti, che «[i]l saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale» (Cass. n. 61 del 2023, in massima) e che, con riguardo alla medesima disposizione, «quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il “dies a quo” va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore» (Cass. n. 13145 del 2021, in massima). Tuttavia, «[i]n tema di interessi, il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n.
132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 – a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle pag. 11/14 transazioni commerciali – si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio – da individuarsi con riferimento al primo grado della causa – a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione» (Cass. n. 8402 del
2024, in massima); e nella fattispecie il procedimento di primo grado è stato instaurato in epoca, sia pur di pochi mesi, precedente a tale momento.
2. In conclusione, per effetto dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione, in integrale riforma della sentenza gravata, devono dichiararsi nulli i contratti irs n. 81701-2390 del 30 aprile 2009 e n. 93294- Contr 2390 del 21 maggio 2010 intercorsi tra e e Parte_1 quest'ultima, a cui alcunché è dovuto in ragione di essi, dev'essere condannata a restituire alla prima la somma di euro 1.817.551,36, oltre interessi come indicati.
3. I residui motivi dell'appello principale sono assorbiti.
L'appello incidentale, che postula la validità e l'efficacia degli irs, va inevitabilmente respinto.
4. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Poiché, all'esito del giudizio complessivamente e unitariamente Contr considerato, risulta soccombente, le spese di lite debbono essere poste a suo carico e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi pag. 12/14 relativi allo scaglione di riferimento (euro 1.000.001,00 – euro
2.000.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Contr versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 69 del 2022 del Tribunale di
[...]
Prato e in riforma della stessa, dichiara la nullità del contratto di interest rate swap n. 81701-2390 del 30 aprile 2009 e del contratto di interest rate swap n. 93294-2390 del 21 maggio 2010, intercorsi con Controparte_1
2. accertato che nulla deve a Parte_1 in virtù dei citati contratti, Controparte_1 condanna quest'ultima a restituire alla prima la somma di euro
1.817.551,36, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di lite, liquidate in Parte_1 euro 37.951,00 per il giudizio di primo grado e in euro 24.064,00 per quello d'appello, oltre euro 2.583,00 per spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
pag. 13/14 da parte dell'appellante incidentale Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 13 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Luigi Nannipieri Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. BORDIGA FRANCESCO ( e C.F._1 dell'avv. XERRI GIUSEPPE ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. BIANCHINI MARCO ( ), C.F._3 appellata e appellante incidentale
Conclusioni per «Voglia l'Ecc.ma Corte Parte_1
d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e difesa, riformare la sentenza del Tribunale di Prato, n. 69/2022 Sent., n.
169/2022 Repert., emessa il 27 gennaio 2022 e pubblicata il 2 febbraio
2022 all'esito del giudizio n. 3487/2014 R.G. e, per l'effetto, accogliere per quanto di ragione le domande proposte da Parte_1 nel primo grado di giudizio, qui di seguito Parte_1 ritrascritte anche ai fini di cui all'art. 346 c.p.c.:
“Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la nullità dell'accordo quadro del 4 maggio
2009 “per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute o indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati” e/o del contratto IRS n. 81701-2390 del 30 aprile
2009 e/o del contratto IRS Multifase n. 93294-2390 del 21 maggio 2010 per i quali è causa;
- accertare e dichiarare l'illegittimità di tutti gli addebiti dei differenziali negativi generati dall'esecuzione dei contratti predetti ed effettuati dalla sul conto corrente n. 38331 Controparte_1 intrattenuto dalla presso la Filiale Parte_1 di Prato della medesima;
CP_1
- per effetto di quanto sopra: a) condannare la Controparte_1
a pagare alla la
[...] Parte_1 somma di euro 1.817.551,36, o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia, oltre interessi dal dovuto al saldo;
b) dichiarare non dovuti gli importi e relativi interessi passivi registrati sul predetto conto corrente n.
38331 a debito della dopo Parte_1
l'addebito operato in data 17.06.2014, con valuta 30.11.2013 (sino al termine del contratto IRS Multifase n. 93294-2390 del 21 maggio 2010).
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'inadempimento della Controparte_1 al disposto di cui all'art. 21 del TUF;
[...]
pag. 2/14 - risolvere il contratto quadro del 4 maggio 2009 “per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute o indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati” ed il contratto IRS Multifase n. 93294-2390 del 21 maggio
2010;
- per effetto di quanto sopra e/o in ogni caso: a) condannare la
[...]
a pagare alla Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 1.817.551,36, o quella diversa somma che
[...] dovesse risultare di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi sul coacervo dal dovuto al saldo;
b) dichiarare non dovuti gli importi e relativi interessi passivi registrati sul conto corrente n. 38331 a debito della
[...]
dopo l'addebito operato in data Parte_1
17.06.2014, con valuta 30.11.2013 (sino al termine del contratto IRS
Multifase n. 93294-2390 del 21 maggio 2010)”.
In ogni caso:
- respingere l'appello incidentale della Controparte_1
siccome infondato in fatto e in diritto;
[...]
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi del giudizio»; per «Piaccia all'Ecc.ma Corte Controparte_1 di Appello di Firenze, per le causali di cui in narrativa, in tesi respingere l'appello notificato dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 69/2022 emessa dal Tribunale di Prato nel giudizio R.G.
3487/2014, perché totalmente infondato in fatto e in diritto.
In accoglimento del presente appello incidentale, riformare la sentenza n. 69/2022 emessa dal Tribunale di Prato nel giudizio R.G. 3487/2014 accertando e dichiarando l'efficacia e la validità del contratto IRS
MULTIFASE del 21 maggio 2010, in conseguenza della cessazione del contratto di leasing del 2008 e dichiarando altresì legittimi e dovuti gli pag. 3/14 importi registrati in conto corrente a debito della società appellante
[...]
e delle connesse voci accessorie, dalla Parte_1 data del 9 ottobre 2013; con vittoria di spese di lite di secondo grado ed integrale riforma delle spese di lite di primo grado che erano state poste a carico di . Controparte_1
Rilevato
(in prosieguo Parte_1 [...]
ha proposto appello avverso la sentenza n. 69 del 2022 del Parte_1
Tribunale di Prato, che ha così statuito: «a) dichiara l'inefficacia degli effetti del contratto IRS MULTIFASE del 21 maggio 2010, in conseguenza della cessazione del contratto di leasing del 2008, dichiarando non dovuti gli importi registrati in conto corrente a debito dell'esponente, e delle connesse voci accessorie, dalla data del 9 ottobre 2013 in quanto privi di giustificazione;
b) rigetta ogni altra domanda proposta;
c) condanna la convenuta al pagamento, a favore della società attrice, delle spese processuali, liquidate complessiv[ament]e in € 21.424,00, per compenso di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge e spese vive sostenute, nonché spese di CTU nella misura liquidata con separato decreto e ripartite nella medesima percentuale, compensandole [per] due terzi e ponendo[le] per un terzo a carico della convenuta». aveva agito per far valere la nullità del contratto Parte_1 quadro e dei due contratti derivati interest rate swap (in prosieguo irs) – il secondo dei quali aveva sostituito il primo – stipulati nel corso del tempo Contr con (in prosieguo e ottenerne Controparte_1 la condanna alla restituzione di quanto ottenuto in esecuzione degli stessi;
in via subordinata, per risolvere il contratto quadro e il secondo dei Contr contratti irs per l'inadempimento di agli obblighi su di essa gravanti, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 (t.u.f.), con condanna al risarcimento del danno pari agli esborsi sofferti.
pag. 4/14 Il Tribunale, con sentenza non definitiva, considerato il mancato rispetto del requisito della forma scritta da parte del contratto quadro, invalido, ha escluso che potesse trovare applicazione la clausola compromissoria ivi prevista, disattendendo l'eccezione, qualificata come Contr d'incompetenza, su di essa fondata e sollevata da
Successivamente, con la sentenza definitiva gravata, il Tribunale: a) ha escluso la nullità del contratto quadro e dei contratti irs;
b) ha ritenuto che la funzione del secondo di essi fosse venuta meno dal 9 ottobre 2013, a seguito dell'operazione di scissione che aveva determinato il transito del contratto di leasing, a copertura del quale il derivato era stato stipulato, ad altra società, con conseguente sopravvenuta inefficacia dello stesso;
c) pur Contr ravvisando l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti su ne ha escluso la responsabilità, per difetto di prova circa il danno e il nesso di causalità.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo del grado):
1. «Primo motivo: violazione del giudicato interno formatosi per effetto della sentenza parziale non impugnata (artt. 277, co. 2, 279, co. 2,
324 c.p.c. e 2909 c.c.)»;
2. «Secondo motivo: motivazione illogica/meramente apparente (artt.
111, co. 6, Cost. e 132 c.p.c.); violazione dei principi sull'onere della prova (art. 2697 c.c.), erronea valutazione delle risultanze istruttorie
(artt. 115 e/o 116 c.p.c.) e violazione delle regole in materia di forma dei contratti di investimento (art. 23 t.u.f.)»;
3. «Terzo motivo: errata ricostruzione del fatto;
violazione dei principi in tema di determinatezza/determinabilità dell'oggetto e/o della causa concreta del contratto (artt. 1418, co. 2, 1325, nn. 2 e 3,
1346, 1322 c.c.); motivazione contraddittoria (artt. 111, co. 6, Cost.
e 132 c.p.c.)»;
pag. 5/14 4. «Quarto (subordinato) motivo: errata ricostruzione del fatto;
violazione dell'art. 21 t.u.f.; erronea valutazione delle risultanze istruttorie (artt. 115 e/o 116 c.p.c.); violazione dei principi sull'onere della prova (art. 2697 c.c.)».
Contr Si è costituita in giudizio protestando l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame e proponendo appello incidentale, con il quale ha censurato la sentenza laddove ha affermato il venir meno della funzione di copertura del secondo irs in ragione della scissione societaria, da un lato dovendosi escludere una novazione soggettiva nonché un utile richiamo al collegamento negoziale e, dall'altro, non potendo Contr dipendere l'efficacia negoziale da una scelta a cui era rimasta estranea, ossia quella del trasferimento a un soggetto diverso del contratto di leasing e non anche del contratto derivato.
All'esito dell'udienza del 9 luglio 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 6 agosto 2024, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. L'eccezione d'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., Contr sollevata da è infondata, avendo l'atto d'appello consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale.
Al riguardo si rammenta che «[g]li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
pag. 6/14 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., sez. un., n. 36481 del 2022, in massima).
L'atto di gravame – segnatamente quanto al dirimente primo motivo, come emergerà nella relativa trattazione – risponde a tali requisiti.
2. Con il primo motivo di censura lamenta che il Parte_1
Tribunale, dopo aver ritenuto, in occasione della sentenza non definitiva, che il contratto quadro fosse nullo per vizio di forma, con la sentenza definitiva avesse statuito l'esatto contrario, sebbene sulla questione fosse esaurito il potere di decidere e fosse sceso il giudicato interno, in difetto d'impugnazione. Dalla nullità del contratto quadro deriverebbe quella dei due irs che ne presupponevano la validità, con la conseguenza che nulla Contr sarebbe dovuto a altresì da condannarsi alla restituzione di quanto incassato in esecuzione degli stessi.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Con la sentenza non definitiva n. 1010 del 2017 il Tribunale di Prato ha ritenuto nulla la clausola compromissoria contenuta nell'art. 27 dell'«Accordo normativo 'Per la disciplina dei contratti su strumenti finanziari derivati collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute o indici su tali valori non quotati su mercati regolamentati' (cd. “OTC” o “Over the Counter”)» (doc. 4 fasc. . Parte_1
Ciò in quanto, sebbene suscettibile di considerazione autonoma, doveva anch'essa rivestire la forma scritta richiesta ad substantiam, mentre era contenuta in un contratto che ne era privo in quanto sottoscritto, ab origine, solo dalla società e non anche dall'intermediario.
pag. 7/14 Nell'occasione, peraltro, il Tribunale, nel corpo motivazionale della sentenza, affermava espressamente che «[l]e argomentazioni esposte portano ad escludere la validità anche dell'Accordo Normativo del 4 maggio
2009».
Nella sentenza definitiva n. 69 del 2022 il Tribunale, assumendo che la questione della validità del contratto quadro sotto il profilo della forma era stata precedentemente affrontata «solo incidentalmente» (pag. 8), ha modificato la precedente valutazione di nullità, aderendo all'orientamento infine condiviso dalla Corte di cassazione in sede nomofilattica, secondo cui,
«[i]n tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti» (Cass. n. 898 del 2018, in massima).
Tanto premesso, occorre evidenziare che la questione della validità del contratto quadro per difetto di forma scritta non poteva dirsi decisa con la sentenza non definitiva solo incidentalmente, in quanto era stata posta alla base della domanda di nullità (petitum), rappresentandone il titolo fondante
(causa petendi), su cui il giudice era chiamato a pronunciare e di cui è stato investito con la precisazione delle conclusioni (quali riportate nell'epigrafe della sentenza parziale, coerenti con la doglianza illustrata al punto 3 del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado).
La statuizione era dunque vincolante per il Tribunale in occasione dell'adozione del provvedimento definitivo del giudizio, atteso che «[l]e sentenze non definitive producono effetti di preclusione endoprocessuale pag. 8/14 assimilabili al giudicato interno» (Cass. n. 2533 del 2016, in massima).
Infatti, come ancora di recente ribadito dalla Corte regolatrice, «le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in sede d'impugnazione, non con la sentenza successivamente resa: da un canto, il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento, in quanto si è spogliato della potestas iudicandi relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame – sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti;
d'altro canto, la parte può chiedere la revisione della decisione non definitiva soltanto veicolandola nelle forme che la legge impone per la denuncia dei vizi della decisione (Cass. Sez. 2, n. 29321 del
21/10/2021; Sez. 6 - 2, n. 10067 del 28/05/2020; Sez. 3, n. 3069 del
30/11/1963)» (Cass. n. 19859 del 2024, in motivazione).
D'altra parte, la sentenza non definitiva in considerazione non risulta esser stata immediatamente impugnata né fatta oggetto di riserva d'appello, per cui la relativa statuizione è coperta dal giudicato, che «si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto alle prime presentino carattere autonomo nonché su quelle, pur non espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno, presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise» (Cass., sez. un., n. 8692 del 2005, in massima),
«anche se, sulla medesima questione oggetto di accertamento con sentenza non definitiva passata in giudicato, si siano successivamente pronunciate le
Sezioni Unite, pervenendo ad una conclusione diversa da quella accolta nella sentenza non definitiva, in quanto alle sentenze delle sezioni unite non può essere riconosciuto il valore di norme di diritto, ai sensi dell'art. 1 disp.
pag. 9/14 prel. cod. civ., e comunque il giudicato resiste anche alle norme sopravvenute» (Cass. n. 2175 del 2004, in massima).
Non può dunque prescindersi dal rilievo che il contratto quadro è nullo per difetto di forma scritta, come accertato irrefutabilmente con la sentenza non definitiva.
Tanto premesso, è pacifico tra le parti – e condiviso dal giudice di prime cure – che, come peraltro emerge dai documenti negoziali afferenti all'accordo normativo e ai due contratti irs in rilievo, concepiti come operazioni attuative del primo (docc. 3 e 7 fasc. , essi Parte_1 siano stati stipulati secondo lo schema tipico dell'intermediazione finanziaria articolantesi, com'è noto, nella previa stipulazione del contratto quadro – con valenza di contratto normativo, in quanto in esso trovano previsione le condizioni a cui andranno soggette le future contrattazioni e per il quale, appunto, l'art. 23, comma 1, t.u.f. stabilisce a pena di nullità
l'adozione della forma scritta – e nei successivi negozi attuativi dello stesso.
Se, in generale, la mancanza di un valido contratto quadro comporta la nullità dei negozi esecutivi – «[i]n mancanza di contratto quadro le operazioni di investimento sono anch'esse nulle (Cass. 24/04/2018, n.
10116; Cass. 27/04/2016, n. 8395)» (Cass. n. 13105 del 2023, in motivazione) – tale conclusione è stata raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità anche con riferimento ai contratti di interest rate swap conclusi senza un contratto quadro redatto per iscritto (Cass. n. 24015 del 2021, in motivazione) e con funzione di copertura (Cass. n. 14158 del 2022, in motivazione).
Anche nella fattispecie deve dunque giungersi ad affermare la nullità Contr dei due irs, con la conseguenza che alcunché era ed è dovuto a in forza degli stessi.
Al contempo, «[a]ccertata la nullità del contratto d'investimento, il venir meno della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali comporta pag. 10/14 l'applicazione della disciplina dell'indebito oggettivo, di cui agli artt. 2033 ss. c.c., con il conseguente sorgere dell'obbligo restitutorio» (Cass. n. 6664 del 2018, in massima)
Contr deve dunque essere condannata a restituire quanto ricevuto in pagamento in esecuzione dei contratti – prima che il saldo del conto corrente su cui erano regolati i rapporti divenisse negativo, importi registrati a debito, e connesse voci di costo, evidentemente non dovuti in ragione del venir meno del titolo giustificativo – quantificato dal c.t.u. in euro 1.817.551,36 (cfr. le precisazioni rese nella relazione depositata il 30 novembre 2020), così come richiesto oltre interessi ai Parte_1 sensi dell'art. 1284, primo comma, c.c. decorrenti dalla domanda (ossia, dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) al saldo effettivo.
È ben vero, infatti, che «[i]l saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., trova applicazione alle obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale» (Cass. n. 61 del 2023, in massima) e che, con riguardo alla medesima disposizione, «quando per legge gli interessi decorrono dalla proposizione della domanda giudiziale e questa si propone con ricorso soggetto a preventivo deposito nella cancelleria del giudice e a successiva notifica alla parte convenuta, il “dies a quo” va individuato nel deposito del ricorso (nella specie, per procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c.), atteso che il riferimento legislativo alla proposizione della domanda deve ritenersi volto a privilegiare il momento della formulazione della richiesta al giudice e non quello della partecipazione della stessa al debitore» (Cass. n. 13145 del 2021, in massima). Tuttavia, «[i]n tema di interessi, il quarto comma dell'art. 1284 c.c., aggiunto dall'art. 17 del d.l. n.
132 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 162 del 2014 – a norma del quale, se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle pag. 11/14 transazioni commerciali – si applica, ai sensi del comma 2 del citato art. 17, ai procedimenti che hanno avuto il loro inizio – da individuarsi con riferimento al primo grado della causa – a partire dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione» (Cass. n. 8402 del
2024, in massima); e nella fattispecie il procedimento di primo grado è stato instaurato in epoca, sia pur di pochi mesi, precedente a tale momento.
2. In conclusione, per effetto dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione, in integrale riforma della sentenza gravata, devono dichiararsi nulli i contratti irs n. 81701-2390 del 30 aprile 2009 e n. 93294- Contr 2390 del 21 maggio 2010 intercorsi tra e e Parte_1 quest'ultima, a cui alcunché è dovuto in ragione di essi, dev'essere condannata a restituire alla prima la somma di euro 1.817.551,36, oltre interessi come indicati.
3. I residui motivi dell'appello principale sono assorbiti.
L'appello incidentale, che postula la validità e l'efficacia degli irs, va inevitabilmente respinto.
4. Quanto alle spese di lite, è utile rammentare che «[i]l giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione» (ex aliis, Cass. n. 5890 del 2022, in massima).
Poiché, all'esito del giudizio complessivamente e unitariamente Contr considerato, risulta soccombente, le spese di lite debbono essere poste a suo carico e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi pag. 12/14 relativi allo scaglione di riferimento (euro 1.000.001,00 – euro
2.000.000,00), esclusa la fase istruttoria/trattazione in appello, non effettivamente tenutasi.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Contr versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, ogni diversa istanza, eccezione e conclusione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 69 del 2022 del Tribunale di
[...]
Prato e in riforma della stessa, dichiara la nullità del contratto di interest rate swap n. 81701-2390 del 30 aprile 2009 e del contratto di interest rate swap n. 93294-2390 del 21 maggio 2010, intercorsi con Controparte_1
2. accertato che nulla deve a Parte_1 in virtù dei citati contratti, Controparte_1 condanna quest'ultima a restituire alla prima la somma di euro
1.817.551,36, oltre interessi come in motivazione;
3. condanna a rifondere a Controparte_1 [...] le spese di lite, liquidate in Parte_1 euro 37.951,00 per il giudizio di primo grado e in euro 24.064,00 per quello d'appello, oltre euro 2.583,00 per spese vive, rimborso forfettario e trattamento tributario e previdenziale di spettanza;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
pag. 13/14 da parte dell'appellante incidentale Controparte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per l'appello, giusta il comma 1-bis del medesimo art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 13 dicembre 2024.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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