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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 11/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LARINO
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:
Dott. RINALDO D'ALONZO Presidente-relatore ed estensore
Dott. SILVIA CUCCHIELLA Giudice
Dott. STEFANIA VACCA Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 18/2024 sui ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossi da:
Parte_1
nei confronti di
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3
c.c.i.i., trattandosi del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede.
Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 c.c.i.i., poiché tra la data di notificazione del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni.
Dalla documentazione allegata ai ricorsi, nonché dalle indicazioni fornite dalla Guardia di
Finanza di Termoli risulta che debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i., poiché si tratta imprenditore commerciale;
egli, inoltre, non ha assolto all'onere – posto a suo carico dal medesimo art. 121 c.c.i.i. di provare di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi della citata disposizione.
L'imprenditore inoltre si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 let. b) c.c.i.i..
A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.
Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 let. b) c.c.i.i., come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di “crisi” come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.
Con il sintagma “soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come anche per la dichiarazione di fallimento) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.).
La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad es. preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente
è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio genus non perit, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dall'imprenditore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.
Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 2, comma 1 let. b) sono quindi riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude all'impresa di conseguire margini di redditività tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall. (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978).
L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa.
L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).
Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della liquidazione giudiziale (come del fallimento) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della par condicio creditorum. Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore - in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni - costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.
Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b)., è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: inadempimenti, decreti ingiuntivi esecutivi, precetti e pignoramenti negativi, debiti fiscali scaduti per importi rilevanti (come risulta dall'informativa richiesta alla G. di F. e depositata il 7.10.2024), mancato deposito dei bilanci (l'ultimo è quello relativo all'esercizio 2022) tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Non ricorre infine la condizione di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i., in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €. 30.000,00.
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 All'apertura della liquidazione giudiziale della inoltre non può Controparte_1
accompagnarsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'unico socio. Invero, poiché ai sensi dell'art. 2462, comma secondo, c.c., costui risponda illimitatamente delle obbligazioni sociali per le obbligazioni sorte durante il periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona,
l'art 256 c.c.i.i. non contempla le società a responsabilità tra quelle la cui liquidazione giudiziale si estende ai soci illimitatamente responsabili.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 c.c.i.i.; dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
Termoli alla Via Corsica 139/F;
Nomina il dott. Rinaldo d'ALONZO giudice delegato per la procedura;
Curatore l'avv. VINCENZO TOSQUES;
Ordina al curatore
− di procedere immediatamente, senza la presenza del cancelliere, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
− di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni ai sensi dell'art. 195 c.c.i.i.;
− di trasmettere immediatamente alla cancelleria l'indirizzo pec del debitore comunicatogli a norma dell'art. 10, comma 2-bis c.c.i.i.;
Ordina al curatore di acquisire, nel termine di giorni 30, la disponibilità dei creditori (nel numero da tre a cinque) a costituire il comitato dei creditori, ed a sottoporre i relativi nominativi al giudice delegato per la sua costituzione ai sensi dell'art. 138 c.c.i.i.; autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione;
Fissa per il giorno 10/06/2025 l'udienza telematica in cui si procederà all'esame dello stato passivo, la quale si svolgerà secondo le indicazioni che saranno comunicate dalla cancelleria.
Così deciso in Larino, lì 11/02/2025
Il Presidente - estensore
Dott. RINALDO d'ALONZO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LARINO
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.ri magistrati:
Dott. RINALDO D'ALONZO Presidente-relatore ed estensore
Dott. SILVIA CUCCHIELLA Giudice
Dott. STEFANIA VACCA Giudice
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 18/2024 sui ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossi da:
Parte_1
nei confronti di
C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
In primis, questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3
c.c.i.i., trattandosi del Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha sede.
Il debitore è stato altresì posto in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato regolarmente convocato, ai sensi dell'art. 40, comma sesto e 41 comma 2 c.c.i.i., poiché tra la data di notificazione del decreto di convocazione emesso dal Tribunale e la data dell'udienza sono intercorsi almeno 15 giorni.
Dalla documentazione allegata ai ricorsi, nonché dalle indicazioni fornite dalla Guardia di
Finanza di Termoli risulta che debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 c.c.i.i., poiché si tratta imprenditore commerciale;
egli, inoltre, non ha assolto all'onere – posto a suo carico dal medesimo art. 121 c.c.i.i. di provare di non essere assoggettabile alle procedure concorsuali ai sensi della citata disposizione.
L'imprenditore inoltre si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, comma 2 let. b) c.c.i.i..
A questo proposito il Tribunale ritiene doveroso svolgere le seguenti considerazioni preliminari.
Il legislatore definisce l'insolvenza all'art. 2, comma 1 let. b) c.c.i.i., come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dopo aver definito, alla precedente let. a) lo stato di “crisi” come “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”, con ciò recependo gli stratificati approdi della dottrina e della giurisprudenza che si erano formati sotto l'egida della legge fallimentare.
Con il sintagma “soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni” il legislatore fa riferimento alle obbligazioni in generale, ricomprendo così anche quelle che sono oggetto dell'attività tipica dell'impresa, cioè la produzione di beni e servizi. Tuttavia, ciò che muove una domanda per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (come anche per la dichiarazione di fallimento) da parte dei creditori è, quasi sempre, il mancato adempimento di una particolare tipologia di obbligazione che è quella avente per oggetto il pagamento di una somma di denaro (art. 1277 c.c.).
La distinzione tra le singole tipologie di obbligazioni non è, poi, insignificante, dal momento che mentre la produzione di un bene può essere ad es. preclusa da eventi sopravvenuti, tali da determinare l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1256 c.c., diversamente
è a dirsi per le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, per le quali non solo vale il principio genus non perit, ma viene altresì in rilievo la considerazione del carattere corrispettivo di tali obbligazioni rispetto alla prestazione di un bene o all'erogazione di un servizio già ricevuto dall'imprenditore o al sorgere di un presupposto per il pagamento di un tributo o per il versamento dei contributi previdenziali.
Le varie tipologie di obbligazioni, evocate in generale dall'art. 2, comma 1 let. b) sono quindi riunificate in una composizione circolare nel concetto di insolvenza: l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni inerenti alla produzione di beni e servizi preclude all'impresa di conseguire margini di redditività tali da consentire il pagamento dei propri debiti, e tanto valeva anche con riferimento all'insolvenza di cui all'art. 5 l.fall. (Cass. 11 marzo 2019, n. 6978).
L'adempimento delle obbligazioni deve avvenire regolarmente al fine di escludere lo stato di insolvenza. La regolarità presuppone non solo il rispetto del termine di adempimento, ma anche il ricorso a mezzi normali in relazione all'esercizio dell'attività d'impresa.
L'inadempimento (che può essere anche riferito ad un solo debito) costituisce uno dei fatti esteriori idonei a manifestare l'esistenza dello stato d'insolvenza. Si pone, tuttavia, su un piano di equipollenza rispetto ad altri elementi di natura indiziaria, la presenza dei quali può portare a ritenere provato lo stato d'insolvenza anche laddove non ci siano, o non siano comunque provate, singole ipotesi di inadempimento (Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209).
Secondo un orientamento consolidato il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza prescinde dalla sua imputabilità al debitore (Cass., SS.UU., 13 marzo 2001, n. 115), consentendo l'apertura della liquidazione giudiziale (come del fallimento) anche in ipotesi di mancanza di colpa da parte di quest'ultimo. Tale approdo interpretativo presenta evidenti collegamenti con due capisaldi del diritto concorsuale: il superamento della concezione sanzionatoria del fallimento (ed ancor più della liquidazione giudiziale) e la tutela della par condicio creditorum. Sotto quest'ultimo profilo l'apertura del concorso dei creditori sul patrimonio dell'imprenditore - in conseguenza dell'accertamento di uno stato non transitorio di impotenza funzionale in ordine al regolare adempimento delle obbligazioni - costituisce strumento idoneo a rendere effettiva la tutela e la parità di trattamento tra i creditori, evitando l'acquisizione di prelazioni a coloro che siano dotati di vantaggi informativi sulle reali condizioni economiche dell'imprenditore o di maggiori risorse economiche.
Lo stato di insolvenza costituisce, quindi, una nozione schiettamente giuridica, la quale presuppone l'irregolarità nell'adempimento delle obbligazioni da parte dell'imprenditore, da valutare in una prospettiva di breve periodo. Lo stato di impotenza funzionale all'adempimento regolare delle obbligazioni deve essere non transitorio, nel senso che l'insolvenza può essere esclusa nell'ipotesi in cui il debitore sia in grado di recuperare la capacità di adempiere alle proprie obbligazioni in un lasso ragionevole di tempo, collocato dalla dottrina in un periodo compreso tra uno e tre mesi. La transitorietà dell'insolvenza, rilevante ai fini dell'esclusione del presupposto oggettivo scolpito nell'art. 2 comma 1 let. b)., è da tenere ben distinta dalla reversibilità dell'insolvenza - cioè la sua possibile rimozione mediante interventi strutturali - che, ex se non esclude la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Delineata la distinzione tra transitorietà e reversibilità dello stato di insolvenza occorre evidenziare che solo nella definizione della finestra temporale di medio termine - entro la quale si deve verificare se l'insolvenza abbia carattere meramente transitorio - possono venire in rilievo i parametri elaborati dalla scienza aziendalistica, non altrimenti rilevanti nella definizione del concetto di insolvenza.
Tanto premesso, e venendo al caso di specie, lo stato di insolvenza come sopra delineato risulta dall'esistenza di: inadempimenti, decreti ingiuntivi esecutivi, precetti e pignoramenti negativi, debiti fiscali scaduti per importi rilevanti (come risulta dall'informativa richiesta alla G. di F. e depositata il 7.10.2024), mancato deposito dei bilanci (l'ultimo è quello relativo all'esercizio 2022) tutte circostanze che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Non ricorre infine la condizione di cui all'art. 49, ultimo comma, c.c.i.i., in quanto l'ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risulta complessivamente superiore ad €. 30.000,00.
Alla luce di tali considerazioni deve, pertanto, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1 All'apertura della liquidazione giudiziale della inoltre non può Controparte_1
accompagnarsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'unico socio. Invero, poiché ai sensi dell'art. 2462, comma secondo, c.c., costui risponda illimitatamente delle obbligazioni sociali per le obbligazioni sorte durante il periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona,
l'art 256 c.c.i.i. non contempla le società a responsabilità tra quelle la cui liquidazione giudiziale si estende ai soci illimitatamente responsabili.
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 49 e 121 c.c.i.i.; dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale di (P.IVA ) con sede Controparte_1 P.IVA_1
Termoli alla Via Corsica 139/F;
Nomina il dott. Rinaldo d'ALONZO giudice delegato per la procedura;
Curatore l'avv. VINCENZO TOSQUES;
Ordina al curatore
− di procedere immediatamente, senza la presenza del cancelliere, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non
è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
− di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni ai sensi dell'art. 195 c.c.i.i.;
− di trasmettere immediatamente alla cancelleria l'indirizzo pec del debitore comunicatogli a norma dell'art. 10, comma 2-bis c.c.i.i.;
Ordina al curatore di acquisire, nel termine di giorni 30, la disponibilità dei creditori (nel numero da tre a cinque) a costituire il comitato dei creditori, ed a sottoporre i relativi nominativi al giudice delegato per la sua costituzione ai sensi dell'art. 138 c.c.i.i.; autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle relative domande di insinuazione;
Fissa per il giorno 10/06/2025 l'udienza telematica in cui si procederà all'esame dello stato passivo, la quale si svolgerà secondo le indicazioni che saranno comunicate dalla cancelleria.
Così deciso in Larino, lì 11/02/2025
Il Presidente - estensore
Dott. RINALDO d'ALONZO