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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 18/02/2026, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2816/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10347/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola, 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048481608000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048481608000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048481608000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20839/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE S.P.A. e della DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI – UFFICIO TERRITORIALE DI CASTELLAMMARE DI
Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90484816 08 000, notificata in data 10.03.2025, dell'importo complessivo di € 9.134,20.
1) cartella di pagamento n. 071 2011 0110196449 000 dell'importo di € 7.068,98 a titolo di Irap, IVA, Irpef ed Iva, oltre sanzioni ed interessi, somme richieste in seguito al controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
n. 600/1973 e/o art. 54 bis DPR 633/1972 del modello UNICO presentato dal contribuente per l'anno d'imposta
2006; 2) cartella di pagamento n. 0712013 0097387277 000 dell'importo di € 2.267,60 a titolo di IVA, Irpef, recupero contributi concessi alle imprese, oltre sanzioni ed interessi, somme richieste in seguito al controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e/o art. 54 bis DPR 633/1972 del modello UNICO presentato dal contribuente per l'anno d'imposta 2007;
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
- illegittimità delle cartelle di pagamento per la violazione dell'art. 25 del Dpr
n. 602/73 – decadenza e nullità; - prescrizione e decadenza del credito.1
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «a) in via preliminare, sospendere le procedure di riscossione di cui all'Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90484816 08 000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, notificata in data 10.05.2025; b) nel merito, annullare o revocare o altrimenti rimuovere o dichiarare nulla o annullabile e/o inefficace o comunque palesemente illegittima l'Intimazione di Pagamento
n. 071 2024 90484816 08 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 10.05.2025, per tutti i motivi esposti in narrativa;
c) ordinare al Concessionario e/o anche all'Ente impositore di provvedere senza ulteriore ritardo ad annullare i ruoli/titoli opposti, ed a revocare la pretesa di pagamento per cui è causa;
d) condannare i resistenti al pagamento delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che se ne dichiara anticipatario. ».
Si è costituita, la DP Napoli II la quale contesta i motivi del ricorrente, deposita documentazione, e declina le seguenti conclusioni: « CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
L'intimazione concerneva gli importi richiesti con la Cartella n. 071 2011 0110196449 000, presuntivamente notificata in data 30.05.2011, e con la cartella n. 071 2013 0097387277 000, presuntivamente notificata in data 05.07.2013.
Successivamente a tali atti, risulta notificato un preavviso di Fermo Amministrativo PFA n.
07180201400015880000, effettuata in data 02/07/2014.
Ne discende che alla data di notifica dell'atto di cui è causa, avvenuta il 10.5.2025, il termine di prescrizione decennale, pacificamente applicabile ai tributi erariali quali quelli oggetto delle prefate cartelle, nonché quello quinquennale, applicabile alle sanzioni ed agli interessi, era irrimediabilmente decorso.
L'intimazione deve dunque essere annullata.
La soccombenza determina la condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della ricorrente, liquidandole in euro
300,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarata fattane anticipazione. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025. Il giudice
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10347/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Via Renato Rajola, 50 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco, 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048481608000 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048481608000 IVA-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249048481608000 IRAP 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20839/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna, nei confronti dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE S.P.A. e della DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI – UFFICIO TERRITORIALE DI CASTELLAMMARE DI
Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90484816 08 000, notificata in data 10.03.2025, dell'importo complessivo di € 9.134,20.
1) cartella di pagamento n. 071 2011 0110196449 000 dell'importo di € 7.068,98 a titolo di Irap, IVA, Irpef ed Iva, oltre sanzioni ed interessi, somme richieste in seguito al controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR
n. 600/1973 e/o art. 54 bis DPR 633/1972 del modello UNICO presentato dal contribuente per l'anno d'imposta
2006; 2) cartella di pagamento n. 0712013 0097387277 000 dell'importo di € 2.267,60 a titolo di IVA, Irpef, recupero contributi concessi alle imprese, oltre sanzioni ed interessi, somme richieste in seguito al controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600/1973 e/o art. 54 bis DPR 633/1972 del modello UNICO presentato dal contribuente per l'anno d'imposta 2007;
A sostegno del proprio ricorso deduce i seguenti motivi: nullità delle cartelle di pagamento per omessa notifica degli atti presupposti;
- illegittimità delle cartelle di pagamento per la violazione dell'art. 25 del Dpr
n. 602/73 – decadenza e nullità; - prescrizione e decadenza del credito.1
In base a tali motivi, rassegna le seguenti conclusioni: «a) in via preliminare, sospendere le procedure di riscossione di cui all'Intimazione di Pagamento n. 071 2024 90484816 08 000, emessa dall'Agenzia delle
Entrate-Riscossione, notificata in data 10.05.2025; b) nel merito, annullare o revocare o altrimenti rimuovere o dichiarare nulla o annullabile e/o inefficace o comunque palesemente illegittima l'Intimazione di Pagamento
n. 071 2024 90484816 08 000, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, notificata in data 10.05.2025, per tutti i motivi esposti in narrativa;
c) ordinare al Concessionario e/o anche all'Ente impositore di provvedere senza ulteriore ritardo ad annullare i ruoli/titoli opposti, ed a revocare la pretesa di pagamento per cui è causa;
d) condannare i resistenti al pagamento delle spese ed onorari di causa, con clausola di attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario che se ne dichiara anticipatario. ».
Si è costituita, la DP Napoli II la quale contesta i motivi del ricorrente, deposita documentazione, e declina le seguenti conclusioni: « CHIEDE a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: 1) il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.».
All'esito dell'odierna udienza di trattazione, svoltasi come da verbale, la causa viene decisa come da dispositivo adottato a norma di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della "ragione più liquida" desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008;
Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014). Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto.
L'intimazione concerneva gli importi richiesti con la Cartella n. 071 2011 0110196449 000, presuntivamente notificata in data 30.05.2011, e con la cartella n. 071 2013 0097387277 000, presuntivamente notificata in data 05.07.2013.
Successivamente a tali atti, risulta notificato un preavviso di Fermo Amministrativo PFA n.
07180201400015880000, effettuata in data 02/07/2014.
Ne discende che alla data di notifica dell'atto di cui è causa, avvenuta il 10.5.2025, il termine di prescrizione decennale, pacificamente applicabile ai tributi erariali quali quelli oggetto delle prefate cartelle, nonché quello quinquennale, applicabile alle sanzioni ed agli interessi, era irrimediabilmente decorso.
L'intimazione deve dunque essere annullata.
La soccombenza determina la condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e condanna parte resistente alla refusione delle spese del giudizio nei confronti della ricorrente, liquidandole in euro
300,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione al difensore per dichiarata fattane anticipazione. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20.11.2025. Il giudice