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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1353/2025 RG, introdotta da
ROMA (RM), 09/11/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PELLICCIARI CLAUDIO;
(NAPOLI (NA), 21/05/1961), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CICCOPIEDI FLAVIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 18/04/2015, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 964/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto inter partes con rito civile a Roma il 18/04/2015, iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Roma al n. 00151, Parte 1, Serie 03, anno 2015
disponendone l'annotazione nei Registri stessi a cura del competente
Ufficiale dello Stato Civile.
2) Confermare le condizioni già concordate in sede di separazione personale fra i coniugi ed oggetto della relativa pronuncia richiamata al capo A) della narrativa che precede, non essendo intervenuti mutamenti nelle circostanze di fatto che ne giustifichino la modifica, ed in particolare:
A) Le Parti si danno atto che il Dr. ha già provveduto Controparte_1
ad allontanarsi dalla casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie, sita in Roma a Viale Cortina d'Ampezzo n. 198, asportandone i propri effetti personali;
mentre provvederà ad asportare i restanti beni mobili e oggetti di sua pertinenza ivi contenuti - come da separato elenco sottoscritto dalle parti
- entro e non oltre la data del 31/10/2025. A margine di ciò, il Dr. CP_1
si farà carico delle spese di ripristino di una parete della ex casa
[...]
familiare nella misura di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da versarsi a mani dell'Avv. contestualmente al ritiro dei predetti beni Parte_1
mobili. Il Dr. si impegna a trasferire la propria residenza Controparte_1
altrove entro il 31.10.2025. B) Le Parti si danno atto che il Dr. ha già trasferito Controparte_1
senza corrispettivo all'Avv. la quota parte di sua Parte_1
proprietà - pari al 50% dell'intero - dell'immobile in comproprietà fra i coniugi sito in Trevi nel Lazio (FR), località Altipiani di Arcinazzo, Via delle
Magnolie n. 10, già Via Rossini snc (catastalmente Via della Sorgenti)
facente parte del villino denominato "Simonetta" e precisamente
"appartamento ad uso abitativo posto al primo piano, distinto con il numero interno sei, composto di quattro vani catastali, confinante con appartamento interno sette, vano scala e distacco su via Rossini salvo altri", censito in
Catasto del medesimo Comune come segue: foglio 42, particella 90,
subalterno 10, Via delle Sorgenti, piano 1, Cat. A/3, Cl. 2, vani 4, sup. totale mq 64, R.C. Euro 237,57". Il Dr. è stato convenzionalmente Controparte_1
autorizzato ad abitare detto immobile sino alla data del 31/10/2025, decorsa la quale egli se ne allontanerà restituendo le chiavi alla proprietaria.
C) A fronte dello scioglimento del matrimonio e della regolazione definitiva degli effetti patrimoniali, il Dr. si impegna e si Controparte_1
obbliga a versare a titolo di una tantum – quale compensazione economica definitiva per le conseguenze patrimoniali derivanti dalla separazione e dal successivo scioglimento del matrimonio - all'Avv. Parte_1
l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) indicizzati annualmente, da erogarsi in quattro anni per complessive n. 16 (sedici) rate trimestrali di pari importo ad eccezione della prima pari ad Euro 13.000,00 (tredicimila/00).
La somma concordata è intesa come liquidazione definitiva ed è ritenuta congrua dalle parti per definire le questioni patrimoniali legate al matrimonio e al suo scioglimento. L'importo delle rate verrà bonificato sul c/cb intestato all'Avv. alle coordinate Iban Parte_1 [...], salvo diversa indicazione della beneficiaria.
D) Disporre la compensazione integrale fra le Parti delle spese del presente procedimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 18/04/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1353/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
18/04/2015 tra (ROMA (RM), 09/11/1961) e Parte_1
(NAPOLI (NA), 21/05/1961) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 151, Parte I, Serie 03,
Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa ST NI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1353/2025 RG, introdotta da
ROMA (RM), 09/11/1961), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. PELLICCIARI CLAUDIO;
(NAPOLI (NA), 21/05/1961), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. CICCOPIEDI FLAVIA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di Parte_1 Controparte_1
aver contratto matrimonio 18/04/2015, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale e contestualmente lo scioglimento del matrimonio. Con sentenza non definitiva n. 964/2025 l'intestato Tribunale ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi e con separata ordinanza ha disposto rimettersi la causa sul ruolo del giudice relatore per il prosieguo sulla contestuale domanda di divorzio relativamente alla quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1) Dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto inter partes con rito civile a Roma il 18/04/2015, iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di Roma al n. 00151, Parte 1, Serie 03, anno 2015
disponendone l'annotazione nei Registri stessi a cura del competente
Ufficiale dello Stato Civile.
2) Confermare le condizioni già concordate in sede di separazione personale fra i coniugi ed oggetto della relativa pronuncia richiamata al capo A) della narrativa che precede, non essendo intervenuti mutamenti nelle circostanze di fatto che ne giustifichino la modifica, ed in particolare:
A) Le Parti si danno atto che il Dr. ha già provveduto Controparte_1
ad allontanarsi dalla casa coniugale di proprietà esclusiva della moglie, sita in Roma a Viale Cortina d'Ampezzo n. 198, asportandone i propri effetti personali;
mentre provvederà ad asportare i restanti beni mobili e oggetti di sua pertinenza ivi contenuti - come da separato elenco sottoscritto dalle parti
- entro e non oltre la data del 31/10/2025. A margine di ciò, il Dr. CP_1
si farà carico delle spese di ripristino di una parete della ex casa
[...]
familiare nella misura di Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) da versarsi a mani dell'Avv. contestualmente al ritiro dei predetti beni Parte_1
mobili. Il Dr. si impegna a trasferire la propria residenza Controparte_1
altrove entro il 31.10.2025. B) Le Parti si danno atto che il Dr. ha già trasferito Controparte_1
senza corrispettivo all'Avv. la quota parte di sua Parte_1
proprietà - pari al 50% dell'intero - dell'immobile in comproprietà fra i coniugi sito in Trevi nel Lazio (FR), località Altipiani di Arcinazzo, Via delle
Magnolie n. 10, già Via Rossini snc (catastalmente Via della Sorgenti)
facente parte del villino denominato "Simonetta" e precisamente
"appartamento ad uso abitativo posto al primo piano, distinto con il numero interno sei, composto di quattro vani catastali, confinante con appartamento interno sette, vano scala e distacco su via Rossini salvo altri", censito in
Catasto del medesimo Comune come segue: foglio 42, particella 90,
subalterno 10, Via delle Sorgenti, piano 1, Cat. A/3, Cl. 2, vani 4, sup. totale mq 64, R.C. Euro 237,57". Il Dr. è stato convenzionalmente Controparte_1
autorizzato ad abitare detto immobile sino alla data del 31/10/2025, decorsa la quale egli se ne allontanerà restituendo le chiavi alla proprietaria.
C) A fronte dello scioglimento del matrimonio e della regolazione definitiva degli effetti patrimoniali, il Dr. si impegna e si Controparte_1
obbliga a versare a titolo di una tantum – quale compensazione economica definitiva per le conseguenze patrimoniali derivanti dalla separazione e dal successivo scioglimento del matrimonio - all'Avv. Parte_1
l'importo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00) indicizzati annualmente, da erogarsi in quattro anni per complessive n. 16 (sedici) rate trimestrali di pari importo ad eccezione della prima pari ad Euro 13.000,00 (tredicimila/00).
La somma concordata è intesa come liquidazione definitiva ed è ritenuta congrua dalle parti per definire le questioni patrimoniali legate al matrimonio e al suo scioglimento. L'importo delle rate verrà bonificato sul c/cb intestato all'Avv. alle coordinate Iban Parte_1 [...], salvo diversa indicazione della beneficiaria.
D) Disporre la compensazione integrale fra le Parti delle spese del presente procedimento.
Ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 18/04/2015, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1353/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma in data
18/04/2015 tra (ROMA (RM), 09/11/1961) e Parte_1
(NAPOLI (NA), 21/05/1961) trascritto nel Registro Controparte_1
degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 151, Parte I, Serie 03,
Anno 2015, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione,
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 11/11/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa ST NI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi