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Sentenza 27 dicembre 2024
Sentenza 27 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/12/2024, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4697/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. NAPOLI Parte_1
GIOVANNA);
E nata a [...] il [...] (Avv. CANFAROTTA CP_1
ANNA MARIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 16.01.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 482.2024 dei 24-26.01.2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“I Sigg.ri e dichiarano di CP_1 Parte_1 essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano rispettivamente
l'uno nei confronti dell' altro, a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile e/o assegno alimentare”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO in data 10/08/2012, da , Parte_1 nato a [...] il [...] e da nata a [...] CP_1 il 13/08/1991, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
61, parte II, serie A, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva;
- 2 - 2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4697/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. NAPOLI Parte_1
GIOVANNA);
E nata a [...] il [...] (Avv. CANFAROTTA CP_1
ANNA MARIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 17.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 16.01.2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 482.2024 dei 24-26.01.2024;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“I Sigg.ri e dichiarano di CP_1 Parte_1 essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano rispettivamente
l'uno nei confronti dell' altro, a richiedere e a ricevere ogni e qualsiasi contributo a titolo di assegno divorzile e/o assegno alimentare”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in PALERMO in data 10/08/2012, da , Parte_1 nato a [...] il [...] e da nata a [...] CP_1 il 13/08/1991, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
61, parte II, serie A, dell'anno 2012, alle condizioni riportate in parte motiva;
- 2 - 2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 20/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante.
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