Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 14/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di TT, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 159/2024 R.G. avente per oggetto: reclamo ex art.1, comma 58, Legge 92/2012 avverso sentenza del Tribunale di
TT, promossa
DA
con sede in Siracusa, Viale Scala Parte_1
Greca, n. 284, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.ra
, domiciliata in TT presso lo studio dell'avv. Parte_2
Daniela Antonietta Marino sito nel Viale Trieste n. 245, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Marco Ministeri, per procura in calce all'atto di reclamo
Reclamante
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato a Delia nel Viale della Repubblica n. 61, presso lo studio dell'Avv. Ilenia Maria Insalaco, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Controparte_2
, con sede a San Cataldo nel viale Kennedy n. 157, in
[...] persona del Commissario Liquidatore Avv. Alberto Mazzeo, elettivamente
1
Salvatore Burcheri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria responsiva di reclamo
E NEI CONFRONTI DI
, con sede in Controparte_3
Ravenna via Romagnoli 13, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Lorenzo Marco Agnoli, Arrigo
Giorgini e Giuseppe Naro, giusta procura in atti
Reclamati
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.1 comma 48 legge 28 giugno 2012 n. 92,
[...]
impugnava il licenziamento intimatogli dalla CP_1 CP_2 in data 30.06.2019 esponendo:
- di essere stato assunto in data 15.09.2008 dalla detta società come operaio polivalente e di essere stato assegnato alla sede operativa della sita in via A. RT 5/7 zona industriale;
- di avere disimpegnato attività di carico-scarico rifiuti e del loro smaltimento e lavorazione fino al dicembre 2010 e di essere stato successivamente adibito, in aggiunta alle attività sopra descritte, al trasporto e smistamento di rifiuti presso l'opificio di San Cataldo fino alla data del licenziamento intimatogli con missiva del 30.06.2019, con effetto dal 03.08.2019, ai sensi dell'art.3 L.604/66 per giustificato motivo oggettivo connesso alla messa in liquidazione della società datrice di lavoro e alla rescissione dei contratti relativi alle attività alle quali era stato assegnato, non potendo egli essere adibito ad altre mansioni;
- di avere appreso successivamente che in data 06.06.2019 CP_2 aveva stipulato con un contratto di affitto di ramo di azienda Parte_1 ad oggetto la gestione “di un impianto di stoccaggio, trattamento rifiuti pericolosi e non provenienti dalla raccolta differenziata esercitato in due opifici con annessa corte ed uffici in via RT n.5/7 TT zona industriale San Cataldo”.
Ciò premesso, il chiedeva, in via principale, accertare e CP_1 dichiarare che lo stesso prestava la propria attività lavorativa nel ramo aziendale affittato da a con contratto del CP_2 Parte_1
6.06.2019 e, per l'effetto, dichiarare che il ricorrente è alle dipendenze di
2 a.r.l. sin dalla data di efficacia del contratto di affitto o altra Parte_1 data individuata all'esito del giudizio e, ai sensi dell'art. 18 commi 1,2,3,
L. 300/1970, come modif. dalla L. 92/2012, dichiarare nullo e/o inefficace o comunque illegittimo il provvedimento di licenziamento impugnato, ordinando a di reintegrare il signor Parte_1 [...] nel posto di lavoro con condanna di Controparte_1 [...]
in solido o singolarmente, a Parte_3 corrispondergli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge.
In subordine chiedeva di accertare e dichiarare che ha CP_2 omesso la procedura per la dichiarazione di mobilità ex art. 4 L. 223/1991, previo accertamento del relativo obbligo e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 commi 1,2,3, L. 300/1970, come modif. dalla L. 92/2012, dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo il provvedimento di licenziamento impugnato e ordinare a e/o a di reintegrare l'odierno CP_2 Parte_1 ricorrente nel posto di lavoro, nonché condannare Parte_4
(in solido o singolarmente) a corrispondere allo stesso
[...] un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In via gradatamente subordinata chiedeva, infine:
- accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento impugnato e/o la manifesta violazione dell'obbligo di repechage dell'odierno ricorrente e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 comma
4 (richiamato al comma 7) L. 300/1970, come modif. dalla L. 92/2012, annullare il provvedimento di licenziamento impugnato e condannare alla reintegrazione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro CP_2 ed al pagamento di indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, quantificata fino alla misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa, oltre accessori di legge, 3 nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino al giorno della effettiva reintegrazione;
- accertare e dichiarare che ha omesso la procedura prevista CP_2 all'art. 7 L. 604/66 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18 comma 6 L.
300/1970, come modif. dalla L. 92/2012, dichiarare inefficace/nullo/invalido/illegittimo il provvedimento di licenziamento impugnato e condannare al pagamento di un'indennità CP_2 risarcitoria nella misura massima prevista al comma 6 (12 mensilità) o nella diversa somma che risulterà dovuta a questo titolo in corso di causa,
o alla reintegra e tutela risarcitoria previste ai commi 4,5,7 art 18 L.
300/1970 come richiamate dallo stesso comma 6 art 18 L. 300/1970 o altra tutela ritenuta congrua da codesto decidente;
- ove non riconosciuta la tutela reintegratoria, condannare Parte_3
a corrispondere, in favore del ricorrente, oltre all'indennità
[...] risarcitoria ex lege prevista, anche l'indennità sostitutiva del preavviso prevista dal CCNL Trasporto, atteso che il licenziamento è stato intimato durante il periodo di congedo straordinario scadente il 31.07.2019.
Si costituiva la società che chiedeva il rigetto del ricorso, Parte_1 eccependo, preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, posto che nel contratto di affitto di azienda era previsto il passaggio ex art. 2112 c.c. dei dipendenti nominativamente indicati nell'allegato al contratto e che la aveva dichiarato che presso il ramo di azienda ceduto erano CP_2 in atto solo i rapporti di lavoro con tali dipendenti, per cui nessuna pretesa poteva vantare il ricorrente nei confronti della cessionaria, attesa l'estraneità dello stesso alla vicenda traslativa e la conseguente inammissibilità della domanda di reintegra, vieppiù la mancata impugnativa anche nei confronti della e conseguente Parte_1 decadenza ex art. 32 collegato lavoro.
Si costituiva anche la evidenziando, anzitutto, di essere stata CP_2 posta in Liquidazione Coatta Amministrativa, con conseguente inammissibilità di tutte le domande di condannatorio avanzate. Nel merito rilevava che il ricorrente era anche socio della datrice di lavoro e che lo stesso svolgeva mansioni di autista, non ricomprese, dunque, nel contratto di affitto di azienda. Rilevava poi la inapplicabità alla specie della disciplina ex L. 223/1991 e art. 7 L. 604/66 per assenza del requisito dimensionale e l'impossibilità di repechage, posto che ogni attività della società era cessata. 4 Con ordinanza n. 4692 del 5 ottobre 2020, l'adito tribunale di TT in funzione di giudice del lavoro, ritenuta infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32 D. Lgs. 183/2010 sollevata da rigettava Parte_1 il ricorso e compensava le spese di lite, motivando, in buona sostanza, che, avendo il dispiegato mansioni prevalenti di trasportatore di CP_1 rifiuti, non sussistesse il suo diritto di transito ex art. 2112 cc presso la cessionaria avendo avuto ad oggetto la cessione dedotta in Parte_1 giudizio solo il ramo di azienda afferente la gestione dell'impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti esercitato nei due opifici ivi indicati - cui erano addetti solo i dipendenti nominativamente indicati nell'allegato “I” del contratto di cessione, ossia gli impiegati amministrativi CP_4
e e l'operaio - e non anche quello Controparte_5 Controparte_6 relativo al connesso trasporto degli stessi rifiuti.
Quanto alle altre domande, riteneva il decidente della fase sommaria che non fosse stata raggiunta una prova sufficiente al fine di ritenere la sussistenza dei requisiti dimensionali e temporali per l'applicazione del procedimento di licenziamento collettivo e della disciplina di cui all'art. 7 della legge n. 604/66 e che, incontroversa essendo la cessazione dell'attività da parte della fosse esclusa anche la lamentata CP_2 violazione dell'obbligo di repechage.
Avverso detta ordinanza proponeva opposizione ex art. 1, comma 51, l. n.
92/12 , chiedendone l'integrale riforma, con Controparte_1 accoglimento delle domande di cui al ricorso introduttivo di causa, e convenendo altresì in giudizio per la prima volta - oltre alla
[...]
coatta e alla - anche la Controparte_2 Parte_1 Controparte_3 con la quale avrebbe stipulato un contratto di affitto in data 30 CP_2 aprile 2019 con il passaggio di autisti insieme al ramo ceduto in affitto, chiedendo, quindi, tra le subordinate che, laddove fosse stata acclarata l'estraneità del ricorrente al ramo ambiente ceduto a si Parte_1 accertasse l'automatico suo passaggio ex art.2112 c.c. a Controparte_3
Si costituivano in giudizio le società opposte, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, chiedendo inoltre che fosse Parte_1 CP_2 condannata a tenerla indenne da ogni conseguenza pregiudizievole scaturente dall'eventuale accoglimento delle domande formulate con l'opposizione ed eccependo la l'inammissibilità delle Controparte_3 domande proposte nei suoi confronti, essendo la detta società soggetto estraneo rispetto all'originaria impugnazione del licenziamento e 5 introducendo le dette domande temi diversi rispetto alla causa petendi della fase sommaria.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di TT in sede di opposizione, con sentenza n. 307/2024, pubblicata in data 1.7.2024, esperita attività istruttoria, dichiarava inammissibile la richiesta di manleva azionata da e - compensate le spese e dichiarate assorbite le altre Parte_3 domande proposte in via subordinata dall'originario ricorrente anche nei confronti di che erano comunque da ritenere inammissibili Controparte_3 ai sensi dell'art. 1 c. 51 L. 92/2012 - accoglieva il ricorso in opposizione e, in riforma dell'ordinanza opposta, accertava e dichiarava l'inefficacia del licenziamento irrogato dalla Controparte_2
a e, per l'effetto,
[...] Controparte_1 dichiarava il diritto dell'opponente a proseguire il rapporto di lavoro alle dipendenze di ex art. 2112 c.c. a far data dal Parte_3
06/06/2019 e ordinava conseguentemente alla di Parte_3 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, condannando la predetta società al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate dal dalla data del deposito del ricorso ex art. CP_1
1 c. 47 L. 92/2012 fino a quella di effettiva reintegra, oltre accessori di legge.
Avverso detta sentenza propone reclamo ex art.1, comma 58, l.92/2010 la per i motivi che saranno appresso esaminati, Parte_1 chiedendo anche la “sospensione della efficacia esecutiva della sentenza ex art 282, 283, 431 c.p.c.”.
Si sono ritualmente costituiti , la Controparte_1 [...]
e la Controparte_2 [...]
, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, Controparte_3 insistendo altresì la nella inammissibilità della sua Controparte_3 chiamata in causa nel giudizio di opposizione e proponendo la
[...]
reclamo incidentale condizionato all'accoglimento del Controparte_2 reclamo proposto in via principale da ovvero Parte_1 all'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da
[...]
in caso di proposizione da parte dello stesso di eventuale CP_1 reclamo incidentale avente a oggetto le stesse domande.
All'udienza dell' 8 gennaio 2025 la causa veniva discussa dalle parti nelle forme cartolari previste dagli artt. 127 e 127 ter cpc.
6 Indi, alla stessa udienza la causa è stata assunta in riserva ai sensi dell'art.1, comma 60, legge 92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proposto reclamo, ripropone le difese Parte_1 già fatte valere nelle recedenti fasi del giudizio, chiedendo la conferma dell'ordinanza definitoria della fase sommaria e del relativo impianto motivazionale con integrale riforma della sentenza gravata, insistendo principalmente sul fatto che avrebbe affittato alla CP_2 Parte_1 non l'intero ramo ambientale di cui pacificamente il Sig. aceva CP_1 parte ma un'articolazione dello stesso consistente nelle attività di
“trattamento” e “stoccaggio” dei rifiuti, al quale il lavoratore licenziato era estraneo, svolgendo esso la mansione di “autista”.
Insiste, comunque, sulla domanda di manleva, evidenziando che il giudice dell'opposizione non si sarebbe di fatto pronunciato sulla stessa e sulla cogenza per le parti della clausola negoziale che la contemplava.
Critica la sentenza reclamata anche nella parte in cui ha ritenuto utilizzabili ai fini della dimostrazione di collegamenti tra società cedente e cessionaria del detto ramo di azienda le risultanze dell'indagine penale che ha visto coinvolti i vertici delle due compagini societarie senza tuttavia ricavarne la conclusione della illiceità della causa del sottostante rapporto di cessione/affitto e della sua radicale nullità, con esclusione del diritto alla reintegra del dipendente.
Chiede, infine, di accertare che il ramo oggetto di affitto è cessato nel maggio del 2022.
Le doglianze proposte non sono suscettibili di accoglimento.
Il tribunale di TT, nel ritenere sussistente ai sensi della disciplina di cui all'art. 2112 cc il diritto del di passare alle CP_1 dipendenze della cessionaria del ramo di azienda della di cui CP_2 si è sopra fatto cenno ha posto l'accento su due aspetti ben distinti, ciascuno dei quali in se idoneo a determinare nella specie l'applicazione della disciplina appena richiamata, ossia, da un lato, il fatto che la cessione avrebbe riguardato l'intera gestione dell'attività esercitata dalla nel settore ambientale, comprensiva del trasporto e CP_2 smaltimento dei rifiuti e, dall'altro lato, la circostanza che fosse stato pienamente provato che l'opponente non era stato comunque adibito, prima della cessione del ramo aziendale, alle sole mansioni di autista bensì operasse alla stregua di un operaio polivalente, impiegato a pieno regime 7 nei processi aziendali relativi anche allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti.
Ora, secondo la Corte, se non può effettivamente ritenersi fondato il primo assunto di cui alla sentenza reclamata, appare invece pienamente condivisibile il secondo, essendo stato pienamente provato, anche all'esito della compiuta istruttoria, che il avesse sempre espletato, fin CP_1 dalla sua assunzione, mansioni promiscue – del tutto compatibili con la qualifica di assunzione come operario polivalente di 5 livello (cfr. mod.
Unilav, all. 5 alle produzioni del ricorrente nel giudizio sommario) – sia inerenti al trasporto dei rifiuti, a partire dal 2010 quando egli acquisì la relativa patente di categoria C, che alle attività di movimentazione interna degli stessi con muletti e di tutte le operazioni inerenti il loro smaltimento/lavorazione presso gli opifici di San Cataldo Scalo.
Sotto il primo dei profili analizzati, concernente il contenuto oggettivo della cessione del ramo di azienda, appaiono senz'altro condivisibili i rilievi mossi da parte reclamante alla decisione gravata, non potendo revocarsi in dubbio che tale cessione abbia riguardato unicamente - per volontà delle parti certamente non sindacabile in sede giudiziaria in quanto espressione della loro libertà di iniziativa economica privata, costituzionalmente tutelata - “la gestione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti, pericolosi e non, provenienti dalla raccolta differenziata, esercitato in due opifici con annessa corte ed uffici siti in via Antonio RT n. 5/7 in
TT, Zona Industriale San Cataldo Scalo”, attività alla quale era estranea - pure se a essa strettamente connessa nell'organizzazione produttiva della - quella del trasporto degli stessi rifiuti. CP_2
Dispone infatti l'art. 2112 cc, nello statuire in caso di trasferimento d'azienda la continuazione con il cessionario dei rapporti di lavoro in essere presso il cedente, che per trasferimento d'azienda si intende: “qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi
l'usufrutto o l'affitto di azienda”, applicandosi le disposizioni dell'art. 2112 cc anche “al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.”. 8 E, come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità citata dallo stesso decidente della fase di opposizione ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c. costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere
- autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Ora, nella specie, non appare dubitabile che le parti abbiano inteso trasferire il ramo aziendale della concernente, come da CP_2 contratto, la gestione del solo impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti esercitato nei due opifici siti nella Zona Industriale San Cataldo Scalo, attività, come detto, del tutto scissa da quella di trasporto dei rifiuti medesimi, che era connessa ma di certo non necessaria, e che era dotata di piena autonomia funzionale sotto il profilo organizzativo e produttivo, costituendo essa una unità produttiva in se compiuta, suscettibile di cessione anche senza il ramo trasporto. Al riguardo difficilmente superabile appare anche il rilievo, mai fatto oggetto di contestazione, secondo cui al momento della cessione non possedeva Parte_1 neanche le autorizzazioni amministrative necessarie per il trasporto dei rifiuti, non vedendosi come avrebbe essa potuto rendersi cessionaria anche di tale attività, che era invece condotta dalla che quelle CP_2 autorizzazioni possedeva.
Non può dunque essere condiviso l'assunto del primo decidente secondo cui nella specie la fase di raccolta e trasporto non erano scindibili dal resto della procedura di gestione del rifiuto, la quale andava apprezzata in un'ottica necessariamente unitaria ed organica, alla stregua di un ciclo integrato di attività le une connesse alle altre, una cosa essendo il prelievo e il trasporto dei rifiuti e altra e distinta cosa essendo invece l'attività successiva, avente a oggetto il loro stoccaggio e smaltimento, trattandosi di operatività che nulla esclude possano essere gestite anche da realtà aziendali del tutto autonome.
A diverse conclusioni non sorreggono gli elementi all'uopo valorizzati dal tribunale, che appaiono in realtà del tutto irrilevanti ai fini indicati, quali il fatto che al contratto di affitto del 06/06/2019 erano allegati il verbale del 27/05/2019 con cui il collegio dei liquidatori della CP_2
9 accettando l'offerta di deliberarono di concedere in affitto Parte_1
l'intero ramo ambiente per le attività legate all'impianto di trattamento dei rifiuti e il verbale del 31/05/2019 con cui il CdA di preso atto Parte_1 della disponibilità di a “concedere in affitto il ramo di azienda CP_2 denominato “ , deliberò di “procedere all'affitto del ramo di CP_3 azienda “ dalla , verbali che nulla chiariscono in CP_3 CP_2 ordine alla presunta volontà delle parti d cedere pure l'attività di trasporto dei rifiuti.
Né significative in tal senso appaiono le convenzioni allegate al medesimo contratto di affitto, quali l'affidamento da parte del Comune di San Cataldo
“del servizio di stoccaggio e recupero vetro CER 15.01.2007” e l'affidamento da parte di del “servizio di conferimento di rifiuti di imballaggio”. CP_7
Non si comprende poi che rilievo avrebbe al fine di dimostrare l'assunto della cessione integrale del ramo di azienda il fatto che nell'elenco dei lavoratori ceduti (allegato I al contratto di cessione) comparisse anche il nominativo del sig. , impiegato amministrativo Controparte_5 responsabile dell'intero ramo ambiente e superiore gerarchico del sig.
ovvero che subito dopo la cessione, vennero assunti dalla CP_1 affittuaria presso lo stabilimento di San Cataldo Scalo altri Parte_1 lavoratori prima impiegati presso e adibiti a funzioni non CP_2 strettamente ancorate allo stoccaggio/trattamento rifiuti, o, ancora, la documentata circostanza che presso l'opificio della di San CP_2
Cataldo Scalo fossero inseriti, sia prima che dopo la cessione, dipendenti della Parte_1
Si tratta infatti di elementi - al pari di quelli desunti dall'indagine penale di cui si è sopra fatto cenno compendiati nell'ordinanza cautelare del gip di TT versata in atti – che possono al più essere significativi l'esistenza di collegamenti, anche soggettivi, tra le due compagini sociali, cedente e cessionaria, ma che si appalesano del tutto inidonei a comprovare che nella cessione di ramo di azienda in discorso si fosse voluto ricomprendere anche la parte di attività inerente al trasporto dei rifiuti che, come già rilevato, rivestiva certamente carattere strumentale nell'organizzazione produttiva della (che si occupava sia del CP_2 trasporto che dello smaltimento dei rifiuti) ma non per forza necessaria in quella della , che, come detto, non possedeva pacificamente Parte_1 neanche i titoli autorizzativi di legge per gestirla.
10 Del resto, come rilevato dalla reclamante, ove si ritenesse la matrice truffaldina dell'operazione di cessione in trattazione - profilo che non inerisce all'odierna trattazione e che competerà alla autorità giudiziaria penale accertare - difficilmente essa sarebbe potuta sfuggire a una declaratoria di nullità, per illiceità della causa, del sottostante negozio, che precluderebbe in radice l'effetto traslativo previsto dall'art. 2112 cc, profilo del resto mai ritenuto dal Tribunale, la cui introduzione dell'odierno giudizio costituirebbe un novum del tutto inammissibile e che la stessa reclamante ha inteso del resto caldeggiare solo ove si volessero valorizzare a favore dell'originario ricorrente le risultanze dell'indagine penale cui si è appena fatto cenno che, per le ragioni spiegate, appaiono in realtà del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
Escluso, contrariamente a quanto arguito dal decidente dell'opposizione, che l'affitto del ramo di azienda del 6.6.2019 abbia riguardato l'intera gestione dell'attività esercitata dalla nel settore ambientale, CP_2 comprensiva del trasporto e smaltimento dei rifiuti, devono invece condividersi le argomentazioni spese nella decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto pienamente provata la circostanza che il fosse CP_1 comunque ordinariamente adibito, sin dalla sua assunzione del 2008 e fino alla cessione del ramo aziendale, al disbrigo di mansioni polivalenti, occupandosi sia dei compiti di autista addetto al trasporto dei rifiuti
(peraltro solo con decorrenza dal 2010) che di compiti vari pertinenti allo stoccaggio e al trattamento degli stessi all'interno degli opifici della CP_2 di San Cataldo Scalo, non rispondendo dunque al vero che le sue
[...] mansioni prevalenti fossero quelle corrispondenti al profilo professionale di autista, escluso dal transito presso la Parte_1
In tal senso depongono infatti univocamente sia alcuni dati documentali acquisiti agli atti che l'istruttoria testimoniale espletata in sede di giudizio di opposizione.
Sotto il primo profilo, sul quale il reclamante non ha inteso muovere rilievi di sorta in senso contrario, significativo appare, innanzitutto,
l'organigramma delle maestranze della prodotto sub doc. 10) CP_2 dal in sede di cautela, dove lo steso viene inquadrato dalla CP_1 stessa società datrice di lavoro come “operaio polivalente”, addetto anche alle funzioni di “operatore carrello elevatore” e di “autista di autocarro con gru”; analogamente è a dirsi per la certificazione medica del 19.02.2019
(sub doc. 24) in cui il viene qualificato come “gruista” e CP_1
11 “carrellista”; seguono i rapportini, prodotti dal ricorrente sub sub doc. 11) nella fase cautelare, dai quali emerge che il ricorrente, nel mese di febbraio
2019, si è occupato di attività inerenti all'impianto (alimentazione selezione, selezione fossa, alimentazione nastri etc.); come ben evidenziato anche dal primo decidente, le superiori risultanze documentali appaiono del resto coerenti con quanto sostenuto da
[...]
in ordine al venir meno dei contratti di trasporto e Parte_3 delle coperture assicurative degli automezzi a partire dalla fine di dicembre
2018.
Se il avesse svolto esclusivamente le attività di autista, CP_1 risulterebbe assai difficile comprendere la ragione per cui CP_2 nonostante la “dismissione” del servizio di trasporto rifiuti, lo abbia mantenuto in organico, continuando ad occupare un'unità sostanzialmente priva di utilità. È la stessa al riguardo ad CP_2 affermare che dal mese di gennaio 2019 il ricorrente ebbe a svolgere mansioni diverse da quelle di “autista” (“la mansione di autista non era più necessaria a far data dal mese di gennaio 2019” tanto che a partire da quella data la Società “lo ha adibito a diverse mansioni” [cfr. pag. n. 8 e 9 memoria fase sommaria). CP_2
In realtà, è emerso che, già a partire dalla fine del 2018, il sig. CP_1 svolgesse, in prevalenza, attività interne allo stabilimento, proprie delle fasi di smaltimento dei rifiuti (selezione, spostamenti degli imballaggi con muletto, pressaggio).
E quanto sopra è stato vieppiù confermato anche dai testi sentiti su istanza del le cui dichiarazioni devono essere lette nella loro CP_1 integralità e non parcellizzata come pretende la reclamante.
Il teste ha all'uopo infatti riferito, succintamente, Testimone_1 di avere lavorato per dal 2000 al mese di agosto 2019, CP_2 svolgendo mansioni varie, da ultimo mansioni di operaio, all'interno dello stabilimento;
che il “era un operaio polivalente, nel senso che CP_1 operava sia con il camion per prelevare i rifiuti presso siti appositi (al pari degli altri autisti Naro, e ), sia all'interno dello Per_1 Per_2 stabilimento per la selezione del materiale, con il muletto etc.”; che lo stesso ricorrente odierno reclamato per l'intero periodo su cui il teste ha riferito,
“alternava periodi in cui svolgeva la mansione di autista e periodi in cui rimaneva presso lo stabilimento”, e che anzi negli ultimi sei mesi il medesimo aveva lavorato in prevalenza presso lo stabilimento al quale 12 erano addetti in maniera fisse i fratelli e Controparte_6 Per_3
per gli ultimi due anni, lo stesso teste, il ed il Naro, Per_1 CP_1 anche se alternando con l'attività di autista.
Analogamente il teste , il quale, premesso di avere lavorato Tes_2 anch'egli presso la per circa 10 anni e di essere stato CP_2 parimenti licenziato nell'agosto del 2019, ha dichiarato di svolgere di fatto mansioni polivalenti, pur risultando nella busta paga come autista, e che si era occupato prevalentemente di condurre il camion ma anche, ove necessario, di operare all'interno stabilimento con il muletto o al banco di selezione dei rifiuti.
Il teste ha chiarito che il faceva il suo stesso lavoro, ossia CP_1 guidava i mezzi o svolgeva operazioni di stoccaggio all'interno dello stabilimento in base alle indicazioni che dava di volta in volta il responsabile, prima RT e poi , e che nell'ultimo periodo, da CP_5 fine 2018 in poi, il trasporto dei rifiuti veniva effettuato solo da
[...]
e da , mentre il rimaneva in prevalenza CP_8 Per_2 CP_1 presso l'impianto occupandosi, a seconda delle necessità, del banco di selezione, oppure del muletto o della pressa unitamente ai fratelli
CP_6
Secondo i testi, dunque, della cui attendibilità non dubita neanche la reclamante, il assunto come detto quale “operaio polivalente”, CP_1 addetto anche alle funzioni di “operatore carrello elevatore” e di “autista di autocarro con gru”, ha svolto effettivamente sempre le mansioni alle quali si riferiva il contratto di assunzione, trasportando anche i rifiuti presso l'opificio - ma ciò solo dopo avere preso la relativa patente, ossia dal 2010, fatto che di per se solo comprova che il medesimo non venne di certo assunto nel 2008 come autista – oppure operando all'interno dello stabilimento come addetto alle descritte operazioni di stoccaggio e smaltimento, quando il responsabile gliene faceva richiesta o ove ve ne fosse necessità, cosa che dalla fine del 2018 in poi accadde in maniera continuativa, non potendo dunque ritenersi - né avendo le società convenute in sede di cautela fornito prova in merito, come loro specifico onere – che le mansioni di addetto all'impianto svolte dal CP_1 avessero carattere meramente occasionale e/o sporadico.
La superiore ricostruzione non è in alcun modo scalfita dai rilievi della società reclamante in merito alla denuncia sporta all'Ispettorato del lavoro di TT (doc. n. 10 della produzione di parte ricorrente nella fase 13 sommaria), con la quale il aveva rivendicato differenze CP_1 retributive quale “autista”.
Come infatti correttamente rilevato dal Tribunale, in quella occasione le spettanze retributive rivendicate dall'opponente avevano riguardato solo il mancato riconoscimento di differenze orarie e, inoltre, a smentire l'assunto secondo cui il volesse in quella sede rivendicare mansioni di CP_1 autista, la pretesa era stata sostenuta invocando l'applicazione del CCNL
Rifiuti speciali, anziché quello del Trasporto Merci, dato che, come altrettanto correttamente osservato dal lavoratore nel giudizio di opposizione, “il CCNL Trasporto Merci veniva (erroneamente) applicato da
a tutti i lavoratori addetti al ramo ceduto e persino ai tre CP_2 lavoratori passati in , come si evince dallo stesso contratto di Parte_1 affitto e come emerge anche dal doc. n. 33 rilasciato dal CPI di
TT”.
Non cambia la sostanza dele cose il fatto, rilevato dalla reclamante, che, per come si evince dalle buste paga relative ai mesi da maggio a agosto
2019 il avesse “lavorato poco”, essendo come detto la stessa CP_1 parte datoriale ad avere pacificamente ammesso che, quanto CP_2 meno dal gennaio 2019 il ricorrente ebbe a essere addetto a mansioni diverse da quelle di autista, importando ai fini della operatività della disciplina ex art. 2112 cc l'adibizione del lavoratore al ramo aziendale ceduto in modo non occasionale e non di certo la quantità di lavoro svolto in un dato arco temporale o, addirittura, l'effettivo espletamento in esso, per cause anche occasionali, di attività lavorativa (si pensi al lavoratore da lungo tempo in malattia o in congedo per le cause previste dalla legge).
Alla luce dei suindicati elementi deve dunque ritenersi provato che abbia fatto parte, a tutti gli effetti, del ramo Controparte_1 ceduto dedito al trattamento e stoccaggio dei rifiuti all'interno degli opifici affittati alla cessionaria.
In ragione di ciò lo stesso sarebbe dovuto effettivamente transitare in per effetto dell'affitto del ramo di azienda del giugno del 2019 Parte_1 di cui si è detto, trattandosi, come noto e come del resto non dubitato dalla stessa reclamante, di un effetto che si produce ope legis proprio per effetto della disciplina di cui all'art. 2112 c.c.., con conseguente inefficacia del licenziamento intimato dalla parte datoriale successivamente alla cessione.
14 Il Tribunale correttamente ha poi fatto decorrere, conformemente alle allegazioni di parte, il diritto del a proseguire il rapporto di CP_1 lavoro alle dipendenze di a far data dal 06/06/2019 e quello Parte_1 al pagamento da parte di delle retribuzioni medio tempore Parte_1 maturate dalla messa a disposizione delle proprie energie lavorative nei confronti della affittuaria, coincidente con la data del deposito del ricorso ex art. 1 c. 47 L. 92/2012 (16/01/2020) fino a quella di effettiva reintegra, costituendo motivo tardivo inammissibile, articolato per la prima volta solo nell'odierno giudizio di reclamo, quello secondo cui l'affitto del ramo ceduto, per effetto delle vicissitudini legate al procedimento penale cui si è sopra fatto cenno, deve ritenersi cessato alla data del 18/05/2022 e/o dell'11.05.2022 di cui al provvedimento di sequestro e/o del 25.07.2022 nella quale si procedeva ad affidare l'immobile al custode nominato dall'autorità.
Quanto alla manleva ai danni di sul cui riconoscimento la CP_2 reclamante principale ha insistito, il motivo proposto si appalesa parimenti inammissibile, essendosi la reclamante al riguardo limitata a osservare che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sul dato recato nel contratto tra e , che testualmente tale manleva prevedeva, CP_2 Parte_1 senza in alcun modo prendere proposizione sulla ragione giuridica sulla quale il primo decidente ha fondato, a torto o a ragione, la sua decisione di rigetto, ossia che trattavasi di una pretesa, avente contenuto condannatorio, assolutamente inammissibile, in quanto diretta nei confronti di una società posta in liquidazione coatta amministrativa nel cui ambito la competenza funzionale era radicata interamente in capo al giudice fallimentare.
Per tutte le esposte ragioni, il reclamo deve essere rigettato, comportando le ragioni della conferma l'assorbimento e superamento di ogni altro profilo proposto, anche in sede di reclamo incidentale condizionato da parte della
. Controparte_2
Le spese di lite relative al presente grado, liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/14, come modificati dal
DM 147/22, per le cause di valore indeterminato a media complessità, esclusa la fase istruttoria, seguono la soccombenza tra la reclamante e i reclamati e Controparte_1 [...]
, e vanno invece compensate tra la Controparte_2 reclamante e la la notifica Controparte_3
15 alla quale dell'atto di reclamo è stata operata evidentemente solo quale denuntiatio litis, in quanto parte del precedente giudizio di opposizione, non essendo stata proposta alcuna nei suoi confronti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- conferma la sentenza del Tribunale di TT in funzione di giudice del lavoro n. 307/2024, pubblicata in data 1.7.2024;
- condanna in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a rifondere a e Controparte_1 alla le Controparte_2 spese afferenti al presente grado, liquidate, per ciascuno di essi, in euro
4.236,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
- compensa le spese nei rapporti tra reclamante e
[...]
; Controparte_3
- si dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
TT, 13.01.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
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