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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 16/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 421/2023 promossa da:
titolare della ditta individuale IL LA (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA e dell'avv. GIANDOMENICO GAETANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVEDAGNA Controparte_1 P.IVA_2
ELISA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 14.5.2024
Per l'appellato: come da comparsa di risposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 600/22 il Tribunale di Ferrara, ritenuta la responsabilità ex art. 2051 cc e, in ogni caso, ex art. 2043 cc, di titolare dell'impresa Parte_1
individuale IL LA (rimasto contumace), per i danni derivati alla struttura, al tetto e al cortile della scuola elementare “San Carlo”, dalla caduta di una gru situata in un cantiere privato nel quale la IL LA operava in qualità di subappaltatrice, lo condannava a pagina 1 di 4 risarcire al proprietario dell'immobile danneggiato, Controparte_1
complessivi euro 35.234,00.
Il sinistro veniva dal Tribunale ricostruito sulla base degli accertamenti svolti dal
Dipartimento di Sanità Pubblica del Distretto Ovest dell' di Ferrara, di cui alla Pt_2
Relazione informativa n. 13/16, dai quali emergeva che, con ogni probabilità, il ribaltamento della gru si era verificato per “mancanza di appoggio” di uno o più piedini di scarico del mezzo, progressivamente decentratosi rispetto alla base in risposta alle sollecitazioni ricevute durante i vari utilizzi: portato il “pacco zavorre” nella zona dove i piedini, ormai fuoriusciti dalla base di appoggio, non erano più in grado di scaricarne il peso, la gru, priva di carico, veniva trascinata a terra dalle zavorre.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la IL LA deducendo, quali motivi di gravame, l' «erroneo accertamento della responsabilità ex art. 2051 cc.
Insussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno», l' «erronea esclusione del caso fortuito» e l' «erroneo accertamento della responsabilità ex art.
2043 cc. Insussistenza della colpa».
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Rigettata con ordinanza del 10.10.2023 l'istanza ex art. 283 cpc, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 21.2.2025
2) Trattando unitamente del primo e del secondo motivo di gravame nelle parti in cui riguardano entrambi il nesso causale, l'appellante censura la sentenza per avere il
Tribunale escluso la riconducibilità del sinistro al caso fortuito: non essendo stata accertata la causa del crollo della gru, non poteva escludersi che esso fosse in realtà avvenuto per un fattore eccezionale ed imprevedibile, esterno alla sua sfera di controllo.
Il motivo è manifestamente infondato mancando non solo la prova, ma persino l'allegazione del fortuito con esso invocato.
Premesso che non è in contestazione che la IL LA fosse, al momento del sinistro, la custode della gru, e che il tetto, la struttura e il cortile della scuola siano stati danneggiati pagina 2 di 4 dal crollo della gru, sussiste senz'altro il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno.
Perché il custode possa andare esente da responsabilità, l'art. 2051 cc richiede la prova dell'interruzione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno.
È pacifico che la responsabilità da cose in custodia abbia natura oggettiva e che pertanto la prova del caso fortuito non coincida con quella dell'assenza di colpa in capo al custode (Cass. 26142/23). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per caso fortuito deve piuttosto intendersi un evento non prevedibile in termini oggettivi, che, rappresentando un'eccezione alla sequenza causale normale, ha idoneità causale assorbente rispetto al sinistro (v. Cass. 35429/22).
La prova del caso fortuito, pur essendo raggiungibile tramite presunzioni, non può evidentemente prescindere dall'allegazione dell'esatta circostanza di fatto -sia essa evento naturale o condotta umana- che il custode ritiene aver realmente cagionato il sinistro;
tale prova va offerta dal danneggiante.
Pertanto, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, non sarebbe in nessun caso sufficiente ad escludere il nesso causale tra la cosa ed il danno il fatto che, non essendovi certezza sulle ragioni del crollo della gru, il danno “potrebbe” essere stato cagionato da un eventuale eccezionale fattore estraneo alla sfera di controllo del custode.
Non vi è in atti alcuna prova della verificazione di un qualche caso fortuito.
3) Per la natura oggettiva della responsabilità del custode ex art. 2051 cc è a maggior ragione superfluo valutare se sia stata o meno raggiunta la prova della colpa in concreto del danneggiante, richiesta invece per l'affermazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc.
Non vi è dunque motivo di esaminare le rimanenti doglianze che attengono alla insussistenza della colpa, laddove il sostiene di aver utilizzato la gru nella Parte_1
legittima presunzione che la stessa fosse stata ancorata alle zavorre con barre di fissaggio come indicato nel libretto di istruzioni ricevuto dalla ditta installatrice, e di pagina 3 di 4 avere diligentemente controllato la gru, che nel giorno del sinistro sarebbe stata correttamente posizionata e perfettamente funzionante.
Solo per completezza si osserva, dunque, che dalla Relazione informativa n. 13/16 del
SSN emerge con chiarezza che, tra le varie possibili cause del crollo della gru, la più probabile è quella della fuoriuscita di uno o più dei suoi piedini metallici dalla base di appoggio, fuoriuscita che, a parere dei tecnici, si sarebbe verificata lentamente, «nel corso di settimane o mesi di utilizzo», ed avrebbe quindi potuto e dovuto essere rilevata mediante un diligente esercizio dei doverosi controlli sul macchinario e sulla sua stabilità, controlli che neppure vi è prova fossero stati mai effettuati.
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
titolare della ditta individuale IL LA nei confronti del
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 600/2022 del Tribunale di Ferrara.
[...]
Condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del grado che liquida in CP_1
euro 6.946,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 20 maggio
2002, n. 115 (inserito dall' art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per il giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 421/2023 promossa da:
titolare della ditta individuale IL LA (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. RIDOLFI MARIA TERESA e dell'avv. GIANDOMENICO GAETANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAVEDAGNA Controparte_1 P.IVA_2
ELISA
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 14.5.2024
Per l'appellato: come da comparsa di risposta
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 600/22 il Tribunale di Ferrara, ritenuta la responsabilità ex art. 2051 cc e, in ogni caso, ex art. 2043 cc, di titolare dell'impresa Parte_1
individuale IL LA (rimasto contumace), per i danni derivati alla struttura, al tetto e al cortile della scuola elementare “San Carlo”, dalla caduta di una gru situata in un cantiere privato nel quale la IL LA operava in qualità di subappaltatrice, lo condannava a pagina 1 di 4 risarcire al proprietario dell'immobile danneggiato, Controparte_1
complessivi euro 35.234,00.
Il sinistro veniva dal Tribunale ricostruito sulla base degli accertamenti svolti dal
Dipartimento di Sanità Pubblica del Distretto Ovest dell' di Ferrara, di cui alla Pt_2
Relazione informativa n. 13/16, dai quali emergeva che, con ogni probabilità, il ribaltamento della gru si era verificato per “mancanza di appoggio” di uno o più piedini di scarico del mezzo, progressivamente decentratosi rispetto alla base in risposta alle sollecitazioni ricevute durante i vari utilizzi: portato il “pacco zavorre” nella zona dove i piedini, ormai fuoriusciti dalla base di appoggio, non erano più in grado di scaricarne il peso, la gru, priva di carico, veniva trascinata a terra dalle zavorre.
Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello la IL LA deducendo, quali motivi di gravame, l' «erroneo accertamento della responsabilità ex art. 2051 cc.
Insussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno», l' «erronea esclusione del caso fortuito» e l' «erroneo accertamento della responsabilità ex art.
2043 cc. Insussistenza della colpa».
Il si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Rigettata con ordinanza del 10.10.2023 l'istanza ex art. 283 cpc, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza ex art. 281 sexies cpc del 21.2.2025
2) Trattando unitamente del primo e del secondo motivo di gravame nelle parti in cui riguardano entrambi il nesso causale, l'appellante censura la sentenza per avere il
Tribunale escluso la riconducibilità del sinistro al caso fortuito: non essendo stata accertata la causa del crollo della gru, non poteva escludersi che esso fosse in realtà avvenuto per un fattore eccezionale ed imprevedibile, esterno alla sua sfera di controllo.
Il motivo è manifestamente infondato mancando non solo la prova, ma persino l'allegazione del fortuito con esso invocato.
Premesso che non è in contestazione che la IL LA fosse, al momento del sinistro, la custode della gru, e che il tetto, la struttura e il cortile della scuola siano stati danneggiati pagina 2 di 4 dal crollo della gru, sussiste senz'altro il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno.
Perché il custode possa andare esente da responsabilità, l'art. 2051 cc richiede la prova dell'interruzione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno.
È pacifico che la responsabilità da cose in custodia abbia natura oggettiva e che pertanto la prova del caso fortuito non coincida con quella dell'assenza di colpa in capo al custode (Cass. 26142/23). Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per caso fortuito deve piuttosto intendersi un evento non prevedibile in termini oggettivi, che, rappresentando un'eccezione alla sequenza causale normale, ha idoneità causale assorbente rispetto al sinistro (v. Cass. 35429/22).
La prova del caso fortuito, pur essendo raggiungibile tramite presunzioni, non può evidentemente prescindere dall'allegazione dell'esatta circostanza di fatto -sia essa evento naturale o condotta umana- che il custode ritiene aver realmente cagionato il sinistro;
tale prova va offerta dal danneggiante.
Pertanto, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante, non sarebbe in nessun caso sufficiente ad escludere il nesso causale tra la cosa ed il danno il fatto che, non essendovi certezza sulle ragioni del crollo della gru, il danno “potrebbe” essere stato cagionato da un eventuale eccezionale fattore estraneo alla sfera di controllo del custode.
Non vi è in atti alcuna prova della verificazione di un qualche caso fortuito.
3) Per la natura oggettiva della responsabilità del custode ex art. 2051 cc è a maggior ragione superfluo valutare se sia stata o meno raggiunta la prova della colpa in concreto del danneggiante, richiesta invece per l'affermazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cc.
Non vi è dunque motivo di esaminare le rimanenti doglianze che attengono alla insussistenza della colpa, laddove il sostiene di aver utilizzato la gru nella Parte_1
legittima presunzione che la stessa fosse stata ancorata alle zavorre con barre di fissaggio come indicato nel libretto di istruzioni ricevuto dalla ditta installatrice, e di pagina 3 di 4 avere diligentemente controllato la gru, che nel giorno del sinistro sarebbe stata correttamente posizionata e perfettamente funzionante.
Solo per completezza si osserva, dunque, che dalla Relazione informativa n. 13/16 del
SSN emerge con chiarezza che, tra le varie possibili cause del crollo della gru, la più probabile è quella della fuoriuscita di uno o più dei suoi piedini metallici dalla base di appoggio, fuoriuscita che, a parere dei tecnici, si sarebbe verificata lentamente, «nel corso di settimane o mesi di utilizzo», ed avrebbe quindi potuto e dovuto essere rilevata mediante un diligente esercizio dei doverosi controlli sul macchinario e sulla sua stabilità, controlli che neppure vi è prova fossero stati mai effettuati.
5) Le spese di lite del grado, liquidate come da nota, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
titolare della ditta individuale IL LA nei confronti del
[...] Controparte_1
avverso la sentenza n. 600/2022 del Tribunale di Ferrara.
[...]
Condanna l'appellante a rifondere al le spese di lite del grado che liquida in CP_1
euro 6.946,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali,
CPA ed IVA come per legge.
Dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 20 maggio
2002, n. 115 (inserito dall' art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato per il giudizio.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.3.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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