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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4664/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4664/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per gli attori l'avv. MARCHI STEFANO
Per l'avv. Simone Bringiotti in sostituzione dell'Avv. BARBARO ALESSANDRO CP_1
L'Avv. Marchi si riporta all'atto di opposizione
L'Avv. Bringiotti si riporta alle note conclusive.
Entrambi dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza
La Giudice si ritira in camera di consiglio ed alle ore 1500 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4664/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI STEFANO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARCHI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 34/3 16043 CHIAVARI presso il difensore avv. MARCHI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Via Orso Corbino 7, 98124 Messina presso il difensore avv. BARBARO
ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 Il presente giudizio ha ad oggetto:
1) conto corrente n. 146600, stipulato il 4.10.2011;
2) fideiussione fino alla somma di € 65.000,00 da parte di e , Parte_1 Parte_2 fideiussione stipulata anch'essa il 4.10.2011;
Il decreto ingiuntivo veniva emesso su richiesta di , procuratrice di CP_1 Controparte_2
, a sua volta mandataria cessionaria del credito de quo, nei confronti
[...] Controparte_3
della debitrice principale e nei confronti dei due fideiussori.
Con atto di citazione in opposizione e presentavano formale Parte_3 Parte_1
opposizione per i seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione attiva in capo a , non essendovi CP_1 prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito;
2) nullità del contratto di fideiussione, almeno per quanto riguarda le clausole 2, 6 e 8; 3) omessa attivazione della procedura di mediazione;
4) mancata richiesta al soggetto ingiunto delle diffide ad adempiere, impedendogli così di sanare la morosità; 5) mancata determinabilità degli interessi.
Concludevano quindi per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio , procuratrice di , a sua volta CP_1 Controparte_2
mandataria cessionaria del credito de quo, che contestava in fatto ed in diritto le Controparte_3 avverse pretese. Alla prima udienza la difesa dell'opponente eccepiva altresì non essere la ricorrente iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, Veniva inoltre esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
La causa, essendo matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione con la concessione di termini per il deposito di note difensive.
***
Nel corso del giudizio è stato svolto il tentativo di mediazione (con esito negativo, doc. 17 parte convenuta) e quindi la relativa eccezione di improcedibilità è venuta meno. Le altre eccezioni e difese sono risultate infondate.
1. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva
Per quanto riguarda la titolarità del credito da parte dell'opposta, ricorrente in monitorio, CP_3
sono stati prodotti i diversi documenti a corredo della prospettazione della cessione, così come previsto pagina 3 di 9 dall' art. 58 dlvo 385/1993: contratto di cessione stipulato il 28.12.2018 tra e Banco di Desio e CP_3
della Brianza S.p.A., del quale è stato pubblicato avviso in G.U. Parte Seconda n. 3 del 08.01.2019 da cui si evince che ha acquistato pro soluto da ciascuna banca cedente tutti i crediti CP_3
derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in particolare i crediti derivanti da finanziamenti, incluse le aperture di credito, e da crediti di firma sorti nel periodo tra il 01.01.1994 e 31.12.2017, compresi i diritti accessori, incluse tutte le garanzie e i privilegi (v. doc. 2 parte opposta). Lo stesso avviso in G.U., dopo aver indicato compiutamente i rapporti inclusi nella cessione, rinvia per il dettaglio al sito web della cedente (“Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili nelle pagine web: www.bancodesio.it […] e www.bpspoleto.it […] fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti.
Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo mail: (cfr. doc. 2 parte opposta). Email_1
Ed infine, l'opposta ha riportato quanto emerge dalla consultazione del link sopra indicato
(https://www.bancodesio.it/it/content/cattleya-cessione-crediti-npl-2018), ove, tra i crediti elencati, distinti per “NDG posizione riferimento” e “Rapporto Originario”, è presente la posizione NDG
138924, rapporto n. 146600 (cfr. ns. doc. 12, pag. 5), esattamente quella per cui è causa, come emerge dai medesimi riferimenti riportati nel contratto prodotto (cfr. ns. doc. 5, pag. 5).
pagina 4 di 9 Deve quindi applicarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all' art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. (Cassazione civile, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Si consideri, in proposito, che l'art. 58 TUB attribuisce alla pubblicazione su GU la funzione propria dell'art. 1264 c.c. rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica da parte dei debitori ceduti dal momento che, dalla data di pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Alla luce della documentazione sopra riportata e richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità in materia sopra riportati, deve quindi ritenersi fornita la prova della cessione.
Parte opponente ha altresì eccepito la mancata iscrizione di “in quanto quest'ultima CP_3 non è iscritta nello speciale Albo di cui all'art. 106 TUB” (udienza del 4.10.2023). Tale eccezione è però infondata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità che a breve si andranno ad esporre. Bisogna ricordare quali siano i diversi soggetti che hanno azionato (o in nome dei quali è stata azionato) il presente credito.
, colei che ha presentato il ricorso monitorio, è procuratrice di CP_1 Controparte_2
a sua volta mandataria di .
[...] CP_3
ha ricevuto mandato di (doc. 2 di parte opposta) soggetto a cui è CP_1 Parte_4 consentito delegare lo svolgimento, per conto della cessionaria, dell'attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei crediti, e che non necessariamente deve essere una banca o un intermediario ex art. 106 TUB, essendo sufficiente che costui sia in possesso di licenza ex art. 115
TULPS. Nel caso di specie, le funzioni di garanzia sono svolte dal Controparte_4
Gruppo Finint S.p.A., CA Finanziaria Internazionale, l'unico che a parere di questo
[...] giudice si ritiene avere l'obbligo di iscrizione all'apposito albo dedicato (docc. 25-26 di parte opposta).
pagina 5 di 9 In proposito la Cassazione, alla quale è stata posta la questione se sia possibile conferire l'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. (e se i conseguenti atti di riscossione compiuti siano o meno validi) ha affermato: “l'eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
− la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il
T.U.B. o il T.U.F.);− in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla CA
d'AL) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”;− in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione
(peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex CP_5
art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.); − in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la – rappresentante sostanziale di , a sua volta Controparte_6 Controparte_7
mandataria della società veicolo , cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure CP_8 no) nell'albo degli intermediari finanziari”.
È quindi possibile che il soggetto che si occupa della riscossione dei crediti non sia iscritto allo pagina 6 di 9 speciale Albo di cui all'art. 106 TUB. Come sintetizzato in alcune sentenze di merito (Trib. Termini
Imerese, dec. 10.11.2023) “ paiono delinearsi due distinte ipotesi: la prima in cui l'attività di servicing
è interamente effettuata da una società iscritta all'Albo di cui all'art. 106 TUB; la seconda in cui la medesima attività viene suddivisa fra il iscritto all'Albo di cui all'art. 106 TUB e Controparte_4 responsabile della funzione di garanzia (ossia di conformità dell'operazione alle previsioni di legge ed al prospetto informativo di cui all'art. 3, legge n 130/1999), e lo (o Sub Servicer), Parte_4
titolare di licenza ex art. 115 TULPS e cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”; e così anche (Trib. Perugia sent.
1616 del 26.10.2023; Trib. Bergamo sent. 1081 del 24.05.2023).
Vi è quindi piena legittimazione di . CP_1
2. nullità del contratto di fideiussione, almeno per quanto riguarda le clausole 2, 6 e 8
Gli opponenti hanno eccepito come il contratto di conto corrente e la fideiussione siano stati stipulati nell'interesse del debitore , mentre l'azione monitoria è stata Controparte_9
richiesta nei confronti di . Deve rilevarsi come la fideiussione sia Controparte_10
stata rilasciata nei confronti di con codice fiscale e dei suoi successori o Parte_3 P.IVA_1
aventi causa (cfr. ns. doc. 6). Il fatto che la società nei cui confronti è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo sia la stessa che ha stipulato il contratto di conto corrente è provato dall'identità di codice fiscale (02054030990) delle due società. Il mutamento della denominazione è derivato dal parziale cambiamento della compagine sociale, in applicazione dell'art. 2314 c.c. senza che però tale modifica della ragione sociale (con la sostituzione nel nomen dell'unico socio, accomandatario o accomandante) abbia comportato la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso, così come accade in caso di mutamento della sede sociale, “rimanendo immutato il modello sociale e il regime della responsabilità patrimoniale dei soci e della società, la quale costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci, di talché i debiti della società non possono essere considerati debiti personali dei soci” (Cass. civ. n. 20558/2008). Peraltro, , oggi qui evocato quale fideiussore, è Parte_1
anche socio accomandante della società debitrice principale, quindi pienamente a conoscenza delle sue trasformazioni e privo di un'eventuale qualifica di consumatore (v. Visura in atti).
Parte opponente ha chiesto dichiararsi la parziale nullità della fideiussione in riferimento alle clausole riproducenti lo schema del modello ABI, richiamando in proposito la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021. Deve però considerarsi come il noto provvedimento n.
55/2005 emesso dalla CA d'AL il 2/5/2005 (per la verità neppure prodotto in giudizio) abbia ad pagina 7 di 9 oggetto condotte lesive della concorrenza poste in essere dal 01.11.2002 e che come più volte affermato dalla giurisprudenza (ex pluribus C.A Genova sent. n. 1420/24) “l'accertamento della violazione delle norme anti trust è relativo al predetto periodo e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un “cartello” solo per le fideiussioni prestate in tale periodo;
- che quindi le azioni o eccezioni di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla Autorità Garante devono essere qualificate come “azioni stand alone” mancando un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita;
- che pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand- alone in materia di antitrust (peraltro di competenza della Sezione Specializzata in materia anti-trust) , fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990”. Nel caso di specie la fideiussione è del 2011, quindi ben al di là dell'accertamento sopra riportato. L'opponente non ha prodotto nè il provvedimento della CA d'AL (risalente comunque a periodo inconferente) nè alcun elemento che possa portare a presumere la presenza di intesa anticoncorrenziale. La relativa domanda di nullità deve essere quindi rigettata. Così come perde di fondatezza l'eccezione di decadenza (in realtà neppure ben esplicitata nelle sue tempistiche) prevedendo il valido contratto di fideiussione la deroga al termine decadenziale semestrale.
3) omessa attivazione della procedura di mediazione: è eccezione venuta meno alla luce dell'avvenuta mediazione
4) mancata richiesta al soggetto ingiunto delle diffide ad adempiere, impedendogli così di sanare la morosità. È eccezione anch'essa infondata tenuto conto delle numerose diffide (v. Doc. 8) agli atti.
5) mancata determinabilità degli interessi.
Il contratto prodotto prevede tutte le condizioni applicate al rapporto, concordando la misura degli interessi con capitalizzazione trimestrale, sia a dare che ad avere, le commissioni e le spese, il tutto in misura determinata e chiara.
L'opposizione deve essere quindi rigettata con conferma del decreto ingiuntivo e sua esecutività ex art. 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione pagina 8 di 9 dei parametri sotto indicati.
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione presentata da in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, e avverso il decreto ingiuntivo n. 855/2023 emesso dal Tribunale di Parte_1
Genova e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.
Condanna gli opponenti, in solido tra di loro a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 4.237,00 oltre 15% spese generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 14 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4664/2023 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 gennaio 2025 innanzi alla dott. Patrizia Cazzato, sono comparsi:
Per gli attori l'avv. MARCHI STEFANO
Per l'avv. Simone Bringiotti in sostituzione dell'Avv. BARBARO ALESSANDRO CP_1
L'Avv. Marchi si riporta all'atto di opposizione
L'Avv. Bringiotti si riporta alle note conclusive.
Entrambi dichiarano di rinunciare alla lettura della sentenza
La Giudice si ritira in camera di consiglio ed alle ore 1500 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura ad aula vuota.
La Giudice
dott.ssa Patrizia Cazzato
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4664/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI STEFANO, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. MARCHI STEFANO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCHI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA NINO BIXIO 34/3 16043 CHIAVARI presso il difensore avv. MARCHI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARBARO ALESSANDRO, CP_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Via Orso Corbino 7, 98124 Messina presso il difensore avv. BARBARO
ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 9 Il presente giudizio ha ad oggetto:
1) conto corrente n. 146600, stipulato il 4.10.2011;
2) fideiussione fino alla somma di € 65.000,00 da parte di e , Parte_1 Parte_2 fideiussione stipulata anch'essa il 4.10.2011;
Il decreto ingiuntivo veniva emesso su richiesta di , procuratrice di CP_1 Controparte_2
, a sua volta mandataria cessionaria del credito de quo, nei confronti
[...] Controparte_3
della debitrice principale e nei confronti dei due fideiussori.
Con atto di citazione in opposizione e presentavano formale Parte_3 Parte_1
opposizione per i seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione attiva in capo a , non essendovi CP_1 prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito;
2) nullità del contratto di fideiussione, almeno per quanto riguarda le clausole 2, 6 e 8; 3) omessa attivazione della procedura di mediazione;
4) mancata richiesta al soggetto ingiunto delle diffide ad adempiere, impedendogli così di sanare la morosità; 5) mancata determinabilità degli interessi.
Concludevano quindi per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio , procuratrice di , a sua volta CP_1 Controparte_2
mandataria cessionaria del credito de quo, che contestava in fatto ed in diritto le Controparte_3 avverse pretese. Alla prima udienza la difesa dell'opponente eccepiva altresì non essere la ricorrente iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB, Veniva inoltre esperito il tentativo di mediazione con esito negativo.
La causa, essendo matura per la decisione, veniva rinviata per la discussione con la concessione di termini per il deposito di note difensive.
***
Nel corso del giudizio è stato svolto il tentativo di mediazione (con esito negativo, doc. 17 parte convenuta) e quindi la relativa eccezione di improcedibilità è venuta meno. Le altre eccezioni e difese sono risultate infondate.
1. Sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva
Per quanto riguarda la titolarità del credito da parte dell'opposta, ricorrente in monitorio, CP_3
sono stati prodotti i diversi documenti a corredo della prospettazione della cessione, così come previsto pagina 3 di 9 dall' art. 58 dlvo 385/1993: contratto di cessione stipulato il 28.12.2018 tra e Banco di Desio e CP_3
della Brianza S.p.A., del quale è stato pubblicato avviso in G.U. Parte Seconda n. 3 del 08.01.2019 da cui si evince che ha acquistato pro soluto da ciascuna banca cedente tutti i crediti CP_3
derivanti da finanziamenti ipotecari e chirografari, in particolare i crediti derivanti da finanziamenti, incluse le aperture di credito, e da crediti di firma sorti nel periodo tra il 01.01.1994 e 31.12.2017, compresi i diritti accessori, incluse tutte le garanzie e i privilegi (v. doc. 2 parte opposta). Lo stesso avviso in G.U., dopo aver indicato compiutamente i rapporti inclusi nella cessione, rinvia per il dettaglio al sito web della cedente (“Ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla
Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili nelle pagine web: www.bancodesio.it […] e www.bpspoleto.it […] fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti.
Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo mail: (cfr. doc. 2 parte opposta). Email_1
Ed infine, l'opposta ha riportato quanto emerge dalla consultazione del link sopra indicato
(https://www.bancodesio.it/it/content/cattleya-cessione-crediti-npl-2018), ove, tra i crediti elencati, distinti per “NDG posizione riferimento” e “Rapporto Originario”, è presente la posizione NDG
138924, rapporto n. 146600 (cfr. ns. doc. 12, pag. 5), esattamente quella per cui è causa, come emerge dai medesimi riferimenti riportati nel contratto prodotto (cfr. ns. doc. 5, pag. 5).
pagina 4 di 9 Deve quindi applicarsi il principio giurisprudenziale secondo il quale: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all' art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. (Cassazione civile, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798). Si consideri, in proposito, che l'art. 58 TUB attribuisce alla pubblicazione su GU la funzione propria dell'art. 1264 c.c. rendendo irrilevante l'accettazione o la notifica da parte dei debitori ceduti dal momento che, dalla data di pubblicazione, la cessione si intende notificata ai debitori con tutte le conseguenze giuridiche proprie. Alla luce della documentazione sopra riportata e richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità in materia sopra riportati, deve quindi ritenersi fornita la prova della cessione.
Parte opponente ha altresì eccepito la mancata iscrizione di “in quanto quest'ultima CP_3 non è iscritta nello speciale Albo di cui all'art. 106 TUB” (udienza del 4.10.2023). Tale eccezione è però infondata alla luce dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità che a breve si andranno ad esporre. Bisogna ricordare quali siano i diversi soggetti che hanno azionato (o in nome dei quali è stata azionato) il presente credito.
, colei che ha presentato il ricorso monitorio, è procuratrice di CP_1 Controparte_2
a sua volta mandataria di .
[...] CP_3
ha ricevuto mandato di (doc. 2 di parte opposta) soggetto a cui è CP_1 Parte_4 consentito delegare lo svolgimento, per conto della cessionaria, dell'attività connesse all'amministrazione, gestione e recupero dei crediti, e che non necessariamente deve essere una banca o un intermediario ex art. 106 TUB, essendo sufficiente che costui sia in possesso di licenza ex art. 115
TULPS. Nel caso di specie, le funzioni di garanzia sono svolte dal Controparte_4
Gruppo Finint S.p.A., CA Finanziaria Internazionale, l'unico che a parere di questo
[...] giudice si ritiene avere l'obbligo di iscrizione all'apposito albo dedicato (docc. 25-26 di parte opposta).
pagina 5 di 9 In proposito la Cassazione, alla quale è stata posta la questione se sia possibile conferire l'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106
T.U.B. (e se i conseguenti atti di riscossione compiuti siano o meno validi) ha affermato: “l'eccezione – pur avendo trovato riscontro in alcune pronunce di merito – è artificiosa e destituita di fondamento;
− la tesi, infatti, ravvisa nelle citate disposizioni norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione;
in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il
T.U.B. o il T.U.F.);− in particolare, ad avviso del Collegio, le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla CA
d'AL) e presidiati anche da norme penali;
− conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”;− in altri termini – anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16/11/2022, in relazione ad altra speciosa questione
(peraltro, agitata in questo giudizio proprio dalla – dall'omessa iscrizione nell'albo ex CP_5
art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.); − in conclusione, con specifico riferimento all'eccezione qui avanzata, ai fini della validità del controricorso non rileva che la – rappresentante sostanziale di , a sua volta Controparte_6 Controparte_7
mandataria della società veicolo , cessionaria di credito bancario – sia iscritta (oppure CP_8 no) nell'albo degli intermediari finanziari”.
È quindi possibile che il soggetto che si occupa della riscossione dei crediti non sia iscritto allo pagina 6 di 9 speciale Albo di cui all'art. 106 TUB. Come sintetizzato in alcune sentenze di merito (Trib. Termini
Imerese, dec. 10.11.2023) “ paiono delinearsi due distinte ipotesi: la prima in cui l'attività di servicing
è interamente effettuata da una società iscritta all'Albo di cui all'art. 106 TUB; la seconda in cui la medesima attività viene suddivisa fra il iscritto all'Albo di cui all'art. 106 TUB e Controparte_4 responsabile della funzione di garanzia (ossia di conformità dell'operazione alle previsioni di legge ed al prospetto informativo di cui all'art. 3, legge n 130/1999), e lo (o Sub Servicer), Parte_4
titolare di licenza ex art. 115 TULPS e cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento”; e così anche (Trib. Perugia sent.
1616 del 26.10.2023; Trib. Bergamo sent. 1081 del 24.05.2023).
Vi è quindi piena legittimazione di . CP_1
2. nullità del contratto di fideiussione, almeno per quanto riguarda le clausole 2, 6 e 8
Gli opponenti hanno eccepito come il contratto di conto corrente e la fideiussione siano stati stipulati nell'interesse del debitore , mentre l'azione monitoria è stata Controparte_9
richiesta nei confronti di . Deve rilevarsi come la fideiussione sia Controparte_10
stata rilasciata nei confronti di con codice fiscale e dei suoi successori o Parte_3 P.IVA_1
aventi causa (cfr. ns. doc. 6). Il fatto che la società nei cui confronti è stato richiesto ed emesso il decreto ingiuntivo sia la stessa che ha stipulato il contratto di conto corrente è provato dall'identità di codice fiscale (02054030990) delle due società. Il mutamento della denominazione è derivato dal parziale cambiamento della compagine sociale, in applicazione dell'art. 2314 c.c. senza che però tale modifica della ragione sociale (con la sostituzione nel nomen dell'unico socio, accomandatario o accomandante) abbia comportato la trasformazione della società in un soggetto giuridico diverso, così come accade in caso di mutamento della sede sociale, “rimanendo immutato il modello sociale e il regime della responsabilità patrimoniale dei soci e della società, la quale costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci, di talché i debiti della società non possono essere considerati debiti personali dei soci” (Cass. civ. n. 20558/2008). Peraltro, , oggi qui evocato quale fideiussore, è Parte_1
anche socio accomandante della società debitrice principale, quindi pienamente a conoscenza delle sue trasformazioni e privo di un'eventuale qualifica di consumatore (v. Visura in atti).
Parte opponente ha chiesto dichiararsi la parziale nullità della fideiussione in riferimento alle clausole riproducenti lo schema del modello ABI, richiamando in proposito la sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021. Deve però considerarsi come il noto provvedimento n.
55/2005 emesso dalla CA d'AL il 2/5/2005 (per la verità neppure prodotto in giudizio) abbia ad pagina 7 di 9 oggetto condotte lesive della concorrenza poste in essere dal 01.11.2002 e che come più volte affermato dalla giurisprudenza (ex pluribus C.A Genova sent. n. 1420/24) “l'accertamento della violazione delle norme anti trust è relativo al predetto periodo e può essere utilizzato quale fonte di prova privilegiata circa la sussistenza di un “cartello” solo per le fideiussioni prestate in tale periodo;
- che quindi le azioni o eccezioni di accertamento della nullità delle fideiussioni omnibus prestate al di fuori del periodo preso in esame dalla Autorità Garante devono essere qualificate come “azioni stand alone” mancando un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita;
- che pertanto grava sulla parte che deduce la sussistenza dell'accordo anticoncorrenziale, come in tutte le cause stand- alone in materia di antitrust (peraltro di competenza della Sezione Specializzata in materia anti-trust) , fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990”. Nel caso di specie la fideiussione è del 2011, quindi ben al di là dell'accertamento sopra riportato. L'opponente non ha prodotto nè il provvedimento della CA d'AL (risalente comunque a periodo inconferente) nè alcun elemento che possa portare a presumere la presenza di intesa anticoncorrenziale. La relativa domanda di nullità deve essere quindi rigettata. Così come perde di fondatezza l'eccezione di decadenza (in realtà neppure ben esplicitata nelle sue tempistiche) prevedendo il valido contratto di fideiussione la deroga al termine decadenziale semestrale.
3) omessa attivazione della procedura di mediazione: è eccezione venuta meno alla luce dell'avvenuta mediazione
4) mancata richiesta al soggetto ingiunto delle diffide ad adempiere, impedendogli così di sanare la morosità. È eccezione anch'essa infondata tenuto conto delle numerose diffide (v. Doc. 8) agli atti.
5) mancata determinabilità degli interessi.
Il contratto prodotto prevede tutte le condizioni applicate al rapporto, concordando la misura degli interessi con capitalizzazione trimestrale, sia a dare che ad avere, le commissioni e le spese, il tutto in misura determinata e chiara.
L'opposizione deve essere quindi rigettata con conferma del decreto ingiuntivo e sua esecutività ex art. 654 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nel caso di specie in difetto di prova di pattuizioni intercorse tra la parte vittoriosa ed il suo difensore;
tenuto conto del valore determinabile del decisum e degli effetti della decisione;
della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati dei giudizi, le spese del giudizio vengono liquidate in applicazione pagina 8 di 9 dei parametri sotto indicati.
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 840,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare € 4.237,00
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione presentata da in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, e avverso il decreto ingiuntivo n. 855/2023 emesso dal Tribunale di Parte_1
Genova e per l'effetto lo dichiara esecutivo ex art. 654 c.p.c.
Condanna gli opponenti, in solido tra di loro a rifondere all'opposta le spese di lite che liquida in € 4.237,00 oltre 15% spese generali, Iva e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ad aula vuota ed allegazione al verbale.
Genova, 14 gennaio 2025
La Giudice dott.ssa Patrizia Cazzato
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