Articolo 141 della Legge 11 marzo 1972, n. 54
Articolo 140
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4 aprile 1972
Art. 141.
I residui risultanti al 1 gennaio 1972 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Entrata in vigore il 4 aprile 1972
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