Versione
4 aprile 1972
4 aprile 1972
Art. 141.
I residui risultanti al 1 gennaio 1972 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
I residui risultanti al 1 gennaio 1972 sui capitoli aggiunti ai diversi stati di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, soppressi in seguito alla istituzione di capitoli di competenza, aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. I titoli di pagamento gia' emessi sugli stessi capitoli aggiunti si intendono tratti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-220/02, Sentenza della Corte, Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contro Wirtschaftskammer Österreich, 08/06/2004Provvedimento: Causa C-220/02 Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten contro Wirtschaftskammer Österreich [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria)] «Principio della parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Nozione di retribuzione — Riconoscimento, ai fini del calcolo dell'indennità di licenziamento, dei periodi di servizio militare svolti — Possibilità di paragonare i lavoratori che effettuano un servizio militare e le lavoratrici che, alla fine del loro congedo di maternità, si avvalgono di un congedo parentale la cui durata non viene presa in considerazione ai fini del calcolo …Leggi di più...
- indennità di licenziamento·
- art. 141 CE·
- direttiva 75/117/CEE·
- obbligo civico·
- anzianità di servizio·
- congedo parentale·
- discriminazione indiretta·
- servizio militare·
- parità di trattamento·
- retribuzione