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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8768 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 27324/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 27324/2024 promossa da:
( nata il [...] in [...], con il patrocinio Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv.to Fabio Monaco, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ) nato il [...] in [...]; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: affidamento figlio naturale.
1 CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.03.2025.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, con pedissequo decreto di fissazione di udienza, adiva l'intestato Tribunale, premettendo: di avere intrattenuto una Parte_1
relazione con dalla quale era nato il figlio (9.05.2009); che sin dalla Controparte_1 Per_1
nascita il figlio aveva vissuto solo con la madre;
che nei primi anni di vita il padre aveva tenuto un rapporto di frequentazione settimanale con il figlio, mentre successivamente aveva ridotto gli incontri, che attualmente avvenivano ogni 15-45 giorni circa;
che, stante la mancata partecipazione del padre, la madre aveva seguito il minore nella crescita ed aveva adottato in autonomia tutte le scelte di carattere scolastico, sportivo e sociale che lo riguardavano;
che, anche sotto il profilo economico, il padre non aveva mai contribuito al mantenimento del figlio, al quale aveva integralmente provveduto la ricorrente, anche grazie all'ausilio dei di lei genitori ( deceduti entrambi nel 2021); che frequentava il primo Per_1
anno di un corso di formazione per acconciatori;
che nel mese di marzo del 2024 aveva inviato allo una lettera, rappresentandogli la necessità di una maggiore partecipazione CP_1
al sostentamento economico ed educativo del figlio, anche in considerazione del venir meno del sostegno economico dei suoi genitori, ed aveva ricevuto la risposta della mancanza di disponibilità economiche sufficienti a contribuire al mantenimento;
di essere proprietaria dell'immobile in cui abita con il figlio e di percepire uno stipendio pari ad euro 1.416,00 mensili.
Chiedeva quindi l'affidamento esclusivo del figlio alla madre, o, in subordine, Per_1
l'affidamento condiviso con collocazione presso la madre, con previsione della facoltà del padre di vederlo liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e sociali del minore;
domandava inoltre la determinazione di un contributo di mantenimento a carico del padre di importo pari ad euro 300,00 mensili, oltre alla previsione dell'obbligo per il padre di partecipare alle spese di carattere straordinario necessarie per il figlio in misura pari al 50%.
All'udienza del 5.03.2025 compariva la sola ricorrente e il Giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia del resistente.
Alla medesima udienza il Giudice invitava la parte ricorrente a precisare le conclusioni, ritenuta la causa matura per la decisione, e il difensore della ricorrente precisava come da ricorso. La causa veniva quindi riservata in decisione al Collegio.
2 Affidamento del figlio
La domanda di parte ricorrente appare fondata e deve essere accolta. Il Collegio ritiene di dover disporre l'affido esclusivo di alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la Per_1
responsabilità genitoriale per tutte le questioni attinenti al figlio, con collocamento presso la madre.
Il Collegio rileva come rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337- ter introdotto dal d.leg.vo 154/2013 costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art.337-quater come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). A tale proposito la
Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre … .che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore ... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che ... l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”. Pertanto, deve ritenersi che le ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.. In merito la Corte di Cassazione ha affermato: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori ….è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido
3 condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente”
(Corte Cass., 17 dicembre 2009 n.26587).
Nel caso di specie da quanto rappresentato dalla ricorrente nel ricorso, in assenza di costituzione della parte resistente, emergono elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda della ricorrente di affidamento esclusivo del figlio, dal momento che il padre del minore ha manifestato negli anni un costante disinteresse nei confronti del figlio, frequentandolo in maniera sporadica ed omettendo di provvedere al suo mantenimento, ragion per cui non può ritenersi che abbia interesse ed adeguata capacità di operare scelte condivise con la madre relative alla scuola, alla educazione, alla salute e al contesto extrascolastico.
Per quanto concerne la frequentazione del figlio da parte del padre, considerato che una frequentazione padre-figlio sussiste ed è stata mantenuta negli anni, sia pure in forma poco frequente e non costante, in conformità a quanto chiesto dalla madre, deve prevedersi che il padre possa vedere il figlio liberamente, nel rispetto degli impegni scolastici e ludico- ricreativi del figlio stesso.
Mantenimento del figlio
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
La ricorrente, secondo quanto emerge dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta, percepisce un reddito mensile da lavoro pari ad euro 1.450,00 euro mensili, ha percepito nel 2022 un reddito lordo pari ad euro 21.819,00, ed è beneficiaria dell'assegno unico per il figlio di entità pari ad euro 140,00 mensili.
Non appare possibile determinare quale sia la situazione economico-patrimoniale del padre, in assenza di costituzione del resistente.
Tuttavia, atteso il collocamento del figlio presso la madre, considerato che il padre è tenuto a partecipare al mantenimento del figlio, si determina in € 250,00 euro il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento di da corrispondere alla madre entro il giorno 5 Per_1
di ogni mese, oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT.
4 Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini- car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o
5 private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno.
Spese di giudizio
Stante la natura della controversia e la contumacia del resistente, si dichiara l'irripetibilità delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, attribuendole Per_1
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti il minore
– istruzione, educazione, salute, etc.- da assumere tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone che il padre veda il figlio secondo le modalità indicate in motivazione;
-determina il contributo di mantenimento posto a carico dello per il figlio minore in CP_1
euro 250,00 mensili, oltre adeguamento Istat annuale, da corrispondere alla madre entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese successivo al deposito della presente sentenza;
-pone le spese straordinarie per il figlio minore a carico di ciascun genitore in misura pari al
50%;
- dichiara irripetibili le spese di giudizio.
6 Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
27.05.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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