Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 16/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 326/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA Discussione e contestuale pronuncia della sentenza
Oggi 16/05/2025, alle ore 09:15, davanti al Giudice dott. Matteo Aranci, assistito, anche per la verbalizzazione, dall'Addetto U.P.P. dott. Marco Estorelli, sono comparsi:
Per l'appellante, l'avv.to ESPOSITO ALESSANDRO;
Per l'appellata il Controparte_1
Procuratore dello Stato dott. . Persona_1
*.*.*.*
Il Giudice invita le parti alla discussione orale ex art. 429 c.p.c.
La difesa di parte appellante contesta la costituzione dell'appellata e si riporta ai propri atti.
Ribadisce che la Cassazione avrebbe sancito la differenza tra le due procedure
(omologazione e approvazione) e la non equipollenza delle stesse e che, essendo il dispositivo in questione soltanto approvato, la sanzione sarebbe illegittima. Contesta che la sentenza richiamata da controparte riveli un effettivo cambio di orientamento della
Cassazione, in quanto, dinanzi a molte pronunce contrarie, la sentenza non affronterebbe nel dettaglio la questione paventata da controparte.
La difesa di parte appellata dichiara di aver prodotto i documenti attestanti la taratura dello strumento e la verifica della funzionalità dello stesso. Ritiene che l'orientamento di legittimità, da ultimo Cass. 10505/24, sarebbe ispirato a mero formalismo senza che sia realmente approfondito il tema della distinzione tra omologazione e approvazione. Chiede in ogni caso la compensazione delle spese, in caso di accoglimento dell'appello, per la presenza di diversi orientamenti in proposito;
da ultimo, rileva che l'appellante mai ha contestato l'infrazione in sé.
Il Giudice, udita la discussione e le conclusioni delle parti, si ritira in camera di consiglio alle ore 9,32; alle ore 9,40, presenti le medesime difese, il Giudice decide la causa mediante la pronuncia della seguente sentenza, incorporata al verbale di udienza, dando lettura, secondo le disposizioni del codice di rito, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
I L TR I B U N A L E OR D I N A R I O D I LO D I
SE Z I O N E CI V I L E
Q U A L E G I U D I C E D I A P P E L L O
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Aranci ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di II grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 326 dell'anno 2025, introdotta da:
(c.f. ), con l'avv. Alessandro Esposito e domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso lo studio del difensore
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , costituitasi con l'Avvocatura di Stato Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE APPELLANTE:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: accogliere, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il proposto appello, e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza n.280/2024 (n. cronol. 4012/2024 del 30/07/2024) pubblicata, in data 30/07/2024, dal Giudice di Pace di Dott. Leonardo Pedone, a CP_1 definizione del giudizio R.G. 716/2024, e mai notificata al ricorrente in appello, accogliere
l'opposizione ex art.7 D.lgs. 150/2011 spiegata dal Sig. avverso il Verbale di Parte_1
Accertamento di Violazione alle Norme del C.d.S. n. SCV/0007378770 redatto a suo carico il
09/01/2024 dalla Polizia di Stato – C.N.A.I. (Centro Nazionale Accertamento Infrazioni) e notificatogli in data 02/02/2024, annullando il suddetto verbale ad ogni effetto e conseguenza di legge. Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre C.p.A. e rimborso forfettario, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Alessandro
Esposito, che si dichiara antistatario”.
PARTE APPELLATA:
2 di 5 “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del presente grado”.
*.*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
(ARTT. 132 C.P.C. – 118 DISP. ATT. C.P.C.)
1. Con verbale SCV n. 0007378770, emesso per la violazione ex art. 142, c. 8, C.d.S., commessa il 02.01.2024 alle ore 22:20, in direzione Nord dell'autostrada A1 (Milano-Roma-
Napoli) nel tratto lungo km 13,328, compreso tra la stazione di ingresso (km 52,200 secondo il segnale di progressiva distanziometrica) e la stazione di uscita (al km 38,900, secondo il segnale di progressiva distanziometrica, e sita nel territorio del comune di Ospedaletto
DIgiano), l'odierno appellante è stato sanzionato per aver superato tra i 10 e i Parte_1
40 km/h il limite di velocità. ha agito per ottenere l'annullamento del provvedimento sanzionatorio dinanzi al GdP Pt_1 di DI (proc. n. 716/2024), lamentando, inter alia, l'assenza di omologazione del dispositivo di rilevazione;
nel procedimento, la si è costituita e ha resistito alla domanda di CP_1
Pt_1
Il GdP, con sentenza 24.07.2024, ha rigettato il ricorso e confermato il provvedimento sanzionatorio.
2. Con ricorso in appello del 24.02.2025, ha chiesto l'integrale riforma della sentenza Pt_1 gravata per i motivi che seguono:
1) Violazione dell'art. 142, c. 6, C.d.S., in quanto il GdP avrebbe erroneamente ritenuto che l'apparecchiatura di rilevamento fosse dotata di omologazione ministeriale e che le relative risultanze potessero dunque costituire prova dell'infrazione;
2) Violazione dell'art. 91 c.p.c., in quanto il GdP avrebbe compensato le spese di lite, ma, in caso di accoglimento dell'appello, il Giudice dovrebbe condannare la parte appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio.
Si è ritualmente costituita in giudizio, per la Prefettura, l'Avvocatura dello Stato, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Più in particolare, l'appellata ha depositato la Circolare emessa il 23.01.2025 dal Ministero dell'Interno e nella quale (i) si prende atto delle incertezze che ha suscitato il termine
“omologazione” e della sua potenziale equivalenza col termine “approvazione” e (ii) si riporta il parere dell'Avvocatura Generale, la quale ritiene che le due procedure si differenzino per un dato meramente formale, costituito dal fatto che il regolamento di esecuzione e attuazione del
Codice della Strada distingue le due procedure a seconda che il regolamento stesso abbia codificato o meno le caratteristiche fondamentali della procedura.
La ha quindi richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 2857/2025, CP_1 emessa il 30.01.2025, asserendo che la stessa rivelerebbe un revirement rispetto a precedenti pronunzie della Suprema Corte (tra tutte, Cass. 10505/24) che avevano reiteratamente confermato l'orientamento per cui “è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano
3 di 5 giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse”.
All'udienza del 16.05.2025, discussa la causa, il Giudice ha dato lettura della sentenza a decisione dell'appello.
3. Il primo motivo è fondato.
Per quanto riguarda la tesi che equipara le procedure di omologazione e di approvazione, sulla base della richiamata circolare del Ministero dell'Interno (a sua volta recettiva di un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, non prodotto), occorre osservare che, ancor recentemente, la Corte di cassazione ha ribadito che “la procedura di approvazione è distinta
e diversa dall'altra, di omologazione, perché l'art. 192 terzo comma del Reg. di esec. del
Codice stradale (in attuazione dell'art. 45 co. 6 del medesimo codice, che espressamente distingue l'"approvazione" dall'"omologazione") la prevede - in relazione al singolo prototipo -
"quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il Regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni"; per l'omologazione, invece, è richiesto un accertamento, anche mediante prove, da parte dell Controparte_3
del ministero dei Lavori pubblici, che si avvale, ove necessario, del
[...] parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, con specifico riferimento alla rispondenza e alla efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal
Regolamento (art. 192 comma 2 cit.); analogamente, "omologazione" ed "approvazione" sono distinte anche in base al dato testuale degli artt. 142 comma 6 C.D.S. e 345 comma 2 del
Regolamento” (cfr. Cass. pen., 10365/2025).
Tale decisione si pone in conformità con l'orientamento assolutamente univoco della giurisprudenza di legittimità (Cass. 10505/24 e ulteriori ivi citati).
In aggiunta, si consideri che la sentenza richiamata dalla non pare rivelare un CP_1 meditato revirement della Corte di cassazione, che nulla espressamente indica in ordine al significato (e all'eventuale fungibilità) dei due termini;
pare persino, in un passaggio, continuare a riferirsi ai due provvedimenti come differenti (“poiché il Tribunale, proprio nel rispondere all'eccepita mancanza di omologazione, ha verificato che sussistevano le due necessarie autorizzazioni ministeriali”, pag. 6, par. 3.1, sottolineatura aggiunta).
In ogni caso, a prescindere dalla distinzione tra omologazione e approvazione, nel procedimento in scrutinio manca qualsiasi evidenza documentale dell'avvenuta omologazione dello strumento di rilevazione.
Il GdP ha ritenuto che l'omologazione fosse “corretta e legittima”, ma agli atti di questo procedimento – sia dal fascicolo acquisito di ufficio, sia da quanto hanno riprodotto le parti – non risulta essere stata prodotta alcuna certificazione dell'omologazione.
La Prefettura ha infatti depositato in atti il verbale di verifica di funzionalità e due CP_1 certificati di taratura, l'uno del 2019 e l'altro del 2023; null'altro è disponibile, salvo voler ammettere il mero richiamo per relationem a pag. 2 del verbale impugnato a non meglio precisato decreto n. 3999 del 24.12.2004. Invero, a fronte della specifica contestazione sul
4 di 5 punto, l'Amministrazione sarebbe stata gravata dell'obbligo di dimostrare in giudizio l'omologazione ab initio rilasciata, anche perché dette circostanze non possono ritenersi dimostrate in base alla “mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata” (Cass. 6579/23).
Peraltro, la Circolare emessa il 23.01.2025 dal Ministero dell'Interno suggerisce (v. pag. 3, terzultimo paragrafo) di voler procedere al tempestivo deposito della documentazione rilevante, come invece non è accaduto in questa sede.
Di conseguenza, in difetto di adeguata prova dell'omologazione dell'apparecchio impiegato per rilevare l'infrazione, l'appello dev'essere accolto, con annullamento del verbale ab origine impugnato.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del principio per il quale “in tema di regolamento delle spese processuali in appello, per il principio di soccombenza (ex art. 91
c.p.c.) deve ritenersi financo implicita nella richiesta di condanna alle spese di lite formulata dall'appellante anche quella di regolamento delle spese del primo grado” (Cass. 23639/24), le stesse debbono gravare sull'appellata soccombente;
si liquidano, considerato il valore della lite e l'assenza di qualsiasi forma di istruttoria, in 250,00 euro per il giudizio avanti al GdP e in
350,00 euro per questo giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di DI, in persona del Giudice dott. Matteo Aranci, a definizione della causa di secondo grado iscritta nel registro generale degli affari contenziosi civili presso questo
Tribunale al numero 326 dell'anno 2025, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) ACCOGLIE l'appello di avverso la sentenza n.280/2024 (n. cronol. Parte_1
4012/2024 del 30/07/2024) pubblicata, in data 30/07/2024, dal Giudice di Pace di , in CP_1 integrale riforma della stessa, ANNULLA per l'effetto il verbale n. SCV/0007378770 notificato all'appellante in data 02/02/2024
2) CONDANNA l'appellata a rifondere le spese di giudizio, liquidate in totali 600,00 euro per i due gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, oltre 64,50 per esborsi di questo giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza depositata a DI il giorno 16/05/2025.
Il Giudice
(dott. Matteo Aranci)
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