Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/1963, n. 3069
CASS
Sentenza 30 novembre 1963

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime8

Sulla somma liquidata a titolo di risarcimento di danni da fatto illecito, decorrono di pieno diritto gli interessi compensativi dal giorno dell'illecito. In particolare, la decorrenza degli interessi sulla somma liquidata per risarcimento del lucro cessante, deve essere stabilita con riferimento alle singole frazioni del reddito che si sarebbe annualmente maturato dal giorno della perdita del bene sino a quello della liquidazione.*

Il giudice di primo grado, che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda, continuando l'esame della causa per la decisione su altri capi di domanda, non puo riesaminare le questioni gia decise con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del procedimento. La nuova regolamentazione giuridica del rapporto va, tuttavia,applicata dal giudice di appello, che sia stato investito della impugnazione avverso la sentenza non definitiva. ( Conf 803'63).*

I provvedimenti di requisizione in concreto disposti da organi della pa preesistenti alla Repubblica sociale italiana, i quali abbiano continuato a funzionare secondo le leggi dello stato, si sottraggono, ai sensi dell'art 1 del DL 4 gennaio 1946, n 3, alla sanzione di inefficacia, comminata (art 1 e 2 DL 5 ottobre 1944 n 249) per i provvedimenti di requisizione adottati sotto l'impero del governo della Repubblica sociale italiana. ( Conf 2897'60).*

La norma dell'art 340 cod proc civ, relativo alla riserva facoltativa di appello contro le sentenze non definitive, precisando che,quando sia fatta riserva, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio, attua il principio della concentrazione dei gravami, per cui, qualora appellante sia la medesima parte che ha fatto la riserva, l'appello contro la sentenza definitiva e quello contro la non definitiva vanno proposti congiuntamente, con il medesimo atto. Qualora, invece, l'appello sia proposto da parte diversa da quella che ha fatto la riserva, occorre distinguere il caso che detta parte abbia impugnato soltanto la sentenza definitiva, da quello che essa abbia impugnato anche la non definitiva (sulla quale e caduta la riserva). Nel primo caso il riservante dovra proporre appello, nei confronti della sentenza non definitiva, con atto autonomò nel secondo caso dovra proporlo in via incidentale. ( Conf 1762'61).*

Il giudice di merito, il quale riconosce esatte e convincenti le conclusioni del consulente tecnico, non e tenuto ad esprimere particolari ragioni di questo suo convincimento. ( Conf 939'63' 394'63' 2856'62' 2390'62).*

Non puo escludersi la responsabilita della pa per i danni arrecati dai suoi dipendenti con abuso di poteri, poiche tale attivita, (fuori dell'ipotesi in cui il dipendente agisca come semplice privato, per finalita meramente egoistiche, nel qual caso l'attivita si configura come assolutamente estranea all'ambito delle pubbliche funzioni) e pur sempre ricollegabile al pubblico servizio che il dipendente e chiamato a prestare, e deve ritenersi che la pa risponda, sempre in via diretta, in caso di colpa o di dolo del funzionario, qualora sussista un rapporto di occasionalita necessaria tra l'atto illecito e le incombenze attribuite al funzionario, sicche queste abbiano reso possibile l'attivita dannosa. ( Conf 792'62).*

Lo stabilire se un atto sia, o meno, idoneo ad interrompere la prescrizione importa un'indagine di fatto, da compiersi, caso per caso, dal giudice di merito, relativamente alla volonta della parte di far valere tempestivamente il proprio diritto. Ad interrompere la prescrizione estintiva, mediante la Costituzione in mora del debitore, e sufficiente qualsiasi atto che manifesti comunque, contro la presunzione implicita nel decorso del tempo, la chiara volonta del creditore diretta a sollecitare il soddisfacimento del suo diritto. ( Conf 559'63).*

La erronea indicazione, nei motivi di ricorso, delle norme che si ritengono violate non costituisce causa d'inammissibilita del ricorso per Cassazione, quando si possa identificare, attraverso il contenuto delle ragioni addotte dal ricorrente, il motivo della censura. ( Conf 1567'62).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 30/11/1963, n. 3069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3069
    Data del deposito : 30 novembre 1963

    Testo completo