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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 26.06.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 01.07.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3768 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato ad [...], il [...] e residente in [...], v.le del Parte_1
mare n. 8, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Logudoro n. 35, presso lo
Studio dell'Avv. Valeria TZ, dell'Avv. Claudia TZ e dell'Avv.
Giovanni PRUNEDDU, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, via P. Delitala n. 2, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro DOA e dall'Avv. Mariantonietta
PIRAS, in forza di procura generale rogito Notaio 2.03.2024; Per_1
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis:
1) Dichiari cessata la materia del contendere in merito all'indebito di € 8.355,83.
CP_ 2) Dichiari l'irripetibilità da parte dell' della somma di € 599,46, o di
quell'altra somma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa.
3) Con vittoria di spese giudiziali, oltre spese generali ed accessori di legge, da
distrarsi in favore dei difensori anticipatari”.
Nell'interesse del resistente:
“il Giudice adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, Voglia:
- rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e, per l'effetto, dichiarare
controparte tenuta alla restituzione dell'importo pari ad € 599,46;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei confronti Parte_1
dell' , al Controparte_1
fine di domandare l'accertamento della irripetibilità delle somme a lui erogate a titolo di trattamento pensionistico.
In specie, egli ha rappresentato:
− di essere titolare della pensione di inabilità con decorrenza dal
01.04.2020 e di avere ricevuto, con nota del 07.07.2022, l'accoglimento, da parte
pagina 2 dell' della domanda di pensione, cat. IO, con decorrenza dal 01.08.2018 e CP_2
la liquidazione degli arretrati;
− che, con lettera del 27.12.2022, l' gli aveva comunicato che, dal CP_2
ricalcolo della prestazione, era scaturito un debito di euro 8.955,29, pari agli importi a titolo di maggiorazione sociale e aumento al milione erogati da luglio
2020 a gennaio 2023;
− di avere presentato, il 21.04.2023, ricorso amministrativo chiedendo l'annullamento dell'indebito, ma senza esito;
− che la richiesta di ripetizione di indebito da parte dell' deriva dal CP_2
superamento dei limiti reddituali previsti per il godimento della maggiorazione sociale e dell'incremento al milione negli anni in contestazione per effetto della percezione degli arretrati della pensione IO;
− che, tuttavia, le somme richieste dall' non sono ripetibili in base CP_2
alla normativa vigente (art. 3-ter, comma 1°, d.l. n. 850/1976, cv.to in l. 29/1977,
art. 3, comma 10°, d.l. n. 173/1988, cv.to in l. 291/1988) e all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità.
2. L' Controparte_3
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
In particolare, l' ha rappresentato: CP_3
− che è già titolare di assegno ordinario di invalidità a far data Parte_1
dal 01.01.2004 e che, a seguito di decreto di omologa del 21.05.2022, era diventato titolare di pensione di inabilità con decorrenza agosto 2018;
− che con provvedimento del 07.07.2022 esso gli aveva liquidato CP_2
la prestazione n. 002-170015132636 Cat. IO, decorrenza 01.08.2018;
pagina 3 − che, successivamente, il 02.08.2022 era stata elaborata una ricostituzione d'ufficio sulla prestazione di invalidità civile n. 044-170007067954 Cat. INVCIV,
con decorrenza dal 01.04.2010;
− che il sistema informatico aveva calcolato un credito fittizio pari a euro
8.355,83 e che la comunicazione indirizzata ad aveva indicato Parte_1
espressamente che il ricalcolo aveva compreso la concessione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'articolo 38, l. 448/2001 (finanziaria 2002) (c.d. aumento al milione);
− che tale credito era derivato dalla squadratura del sistema: invero, alla data del 02.08.2022, la prestazione AOI risultava essere stata eliminata, mentre la pensione di inabilità ordinaria non era ancora stata liquidata da esso stesso
CP_2
− che, pertanto, la prestazione di invalidità civile era stata incrementata delle maggiorazioni sociali e degli aumenti al milione (in assenza dei requisiti di legge), e, di seguito, con lavorazione del 27.12.2022 la sede territoriale aveva proceduto alla ricostituzione della pensione di ARU calcolando un debito di euro
8.955,29 (comprensivo degli arretrati non pagati);
− che i due importi, a credito e a debito, erano stati compensati
Parte contabilmente e che residua l'indebito pari a euro 599,46, richiesto ad con nota del 17.01.2023, ricevuta il 22.02.2023;
− che, ai fini delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate ai redditi, ai sensi dell'art. 13, comma 6°, lett. a) e b), d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010, rileva il reddito dell'anno solare precedente, eccezion fatta per le prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al casellario centrale dei pensionati, ove assume valore il reddito percepito nello stesso anno;
pagina 4 − che, quanto agli elementi accessori della prestazione di invalidità civile nella titolarità di parte ricorrente, deve innanzitutto richiamarsi l'art. 1, l.
544/1988, ai sensi del quale la maggiorazione sociale spetta in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione “a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
delle
gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
delle
forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria”;
− che, pertanto, possono beneficiare della suddetta prestazione sia i lavoratori dipendenti (anche del settore pubblico), che i lavoratori autonomi con la sola esclusione degli iscritti alla gestione separata, titolari di una prestazione previdenziale a carico delle predette gestioni;
− che tale prestazione costituiva una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati che abbiano compiuto un'età pari almeno a 60 anni, applicandosi sull'importo della pensione spettante, indipendentemente dall'integrazione al trattamento minimo,
nei confronti di tutti i pensionati titolari di prestazione, delle forme esclusive e sostitutive della stessa e i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali che non superino determinati requisiti reddituali di anno in anno fissati dalla legge;
− che le maggiorazioni sociali interessano non solo i trattamenti previdenziali ma anche i trattamenti assistenziali come, in particolare, l'assegno sociale e le provvidenze economiche corrisposte agli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti e che l'anzidetta maggiorazione gode di un particolare aumento rispetto alla sua misura ordinaria (c.d. incremento al milione) in favore degli ultrasettantenni e ciò per effetto dell'art. 38, l. 448/2001;
pagina 5 − che occorre evidenziare che l'accesso a tali benefici ha quale presupposto indefettibile il mancato superamento di determinati limiti di reddito, fissati annualmente dal legislatore e, precisamente, da decreti adottati annualmente dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, quindi recepiti dall' tenuto ad applicarli;
CP_2
− che, pertanto, la verifica dei requisiti per la permanenza del diritto deve essere effettuata annualmente, prendendo in considerazione i redditi da casellario dei pensionati percepiti nell'anno in corso ed i redditi ad altro titolo (capitale,
locazione) conseguiti nell'anno precedente;
perciò detta prestazione viene liquidata sempre con carattere di provvisorietà sulla base del reddito presunto,
ossia dell'ultimo reddito dichiarato, salva modifica o sospensione nell'anno successivo sulla base delle dichiarazioni reddituali rese dagli interessati;
− che la maggiorazione sociale è soggetta a norme diverse e più restrittive di quelle dell'assegno sociale, dovendosi tenere conto dei redditi sia personali sia del coniuge di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva;
− che, a tal fine, sono stati stabiliti limiti diversi a seconda che il pensionato si coniugato o meno, con la precisazione che deve essere rispettato tanto il limite personale, tanto il limite c.d. cumulativo;
− che, al fine della verifica della sussistenza e della permanenza di tali requisiti reddituali, in analogia con quanto accade per l'assegno sociale, il pensionato è tenuto a comunicare annualmente i propri redditi dell'anno precedente attraverso l'apposito mod. RED, da inviare telematicamente,
usualmente attraverso soggetti abilitati (CAF);
pagina 6 − che le citate maggiorazioni, come anticipato, soggiacciono a limiti reddituali più stringenti rispetto a quelli previsti per la prestazione in godimento;
− che ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili a IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge;
− che, l'importo della suddetta prestazione è, dunque, determinato in relazione all'entità del reddito personale e dell'eventuale reddito cumulato del nucleo familiare, onde la provvidenza potrà essere liquidata in misura intera o ridotta fino ad azzerarsi;
− che, a decorrere dal 20.07.2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità era stata riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il
2020, a euro 651,51 per tredici mensilità.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda proposta da fondata e deve essere accolta. Parte_1
Deve essere dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
pagina 7 che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è stato documentalmente provato che l'indebito
CP_ contestato all'odierno ricorrente, originariamente indicato dall' resistente in euro 8.955,29, ammonta, in realtà, a euro 599,46 (cfr. doc. n. 5, prodotto con la memoria di costituzione) e deve essere dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere sulla somma di euro 8.355,83.
Quanto alla restante parte dell'indebito contestato dall' ad CP_2 Parte_1
deve essere chiarito quanto segue.
L'indebito in esame riguarda una prestazione di natura assistenziale.
È, anzitutto, pacifico anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. che è già Parte_1
titolare di assegno ordinario di invalidità a far data dal 01.01.2004 e che, a seguito di decreto di omologa del 21.05.2022, era divenuto titolare di pensione di inabilità
con decorrenza agosto 2018.
È, pure, in atti che, con provvedimento del 07.07.2022, l' aveva liquidato CP_2
ad la prestazione n. 002-170015132636 Cat. IO, con decorrenza dal Parte_1
01.08.2018 e che il 02.08.2022 era stata elaborata una ricostituzione d'ufficio sulla prestazione di invalidità civile n. 044-170007067954 Cat. INVCIV, con decorrenza dal 01.04.2010.
La soluzione della controversia impone l'esame della disciplina in materia di prestazioni indebite, assistenziali e previdenziali.
pagina 8 In materia di indebito previdenziale, l'art. 52, l. 09.03.1989, n. 88, recante
“Ristrutturazione dell e dell'Istituto Controparte_3
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”, prevede un regime di non ripetibilità delle somme erogate dall' salvo il caso di dolo CP_2
dell'accipens; stabilisce, infatti, detta disposizione che, nel caso in cui l' CP_2
proceda alla rettifica della posizione previdenziale dei suoi assistiti ed “in
conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione
risultanti come non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte
salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Con la l. 30.12.1991, n. 412, art. 13 è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del precedente art. 52 con la previsione che la sanatoria ivi prevista operi in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore imputabile all'Ente erogatore, salvo sempre il caso del dolo dell'accipiens;
l'art. 13 ha previsto poi che l'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite qualora si tratti di fatti che non siano già conosciuti dall'ente competente.
In relazione alla disposizione dell'art. 52, l'interpretazione comune era che il regime di ripetibilità introdotto dalla l. n. 412/1991 cit. non operasse se non per le prestazioni indebite erogate dopo l'entrata in vigore della legge stessa e che gravasse sull' l'onere di provare (nel vigore del regime di cui all'art. 52 CP_2
cit.) che la prestazione indebita era stata percepita a causa del dolo dell'accipiens.
La Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 1°, l.
412/1991, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente
pagina 9 alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla data stessa (Corte
cost. n. 39/1993).
Con la l. 23.12.1996, n. 662, è stato introdotto un nuovo regime di ripetibilità
commisurato alla misura del reddito personale IRPEF dell'accipiens; la sanatoria è
totale per i soggetti in possesso di un reddito inferiore ai 16 milioni delle vecchie lire ed è limitata ad 1/3 dell'indebito per coloro che superavano questo limite.
La disciplina del 1996 ha carattere interamente sostitutivo della precedente normativa in materia di indebito previdenziale e trova applicazione anche agli indebiti precedenti al 01.01.1996, con la sola eccezione dei recuperi già effettuati.
La Suprema Corte ha, infatti, chiarito più volte che “Le prestazioni previdenziali
indebitamente erogate dagli enti di previdenza obbligatoria prima dell'1 gennaio
1996 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 1, commi 260 e seguenti, legge
n. 662 del 1996, che sostituiscono per intero la precedente disciplina, con la
conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza dei relativi
presupposti secondo la normativa anteriore;
né la retroattività delle indicate
disposizioni può dar luogo a questioni di legittimità costituzionale, in relazione
agli art. 3 e 38 Costituzione” (Cass. civ., Sez. L., 26.07.2001, n. 10270; ).
La medesima disciplina, per il periodo successivo al 01.01.1996, è stata dettata dall'art. 38, commi 7° ss., l. 28.12.2001, n. 448, che ha fissato per l'anno 2000 in euro 8.263,31, il reddito annuo al di sotto del quale è esclusa la ripetizione dell'indebito previdenziale.
Sul punto la S.C. recentemente ha confermato che “Le prestazioni pensionistiche
o i trattamenti di famiglia indebitamente erogati dall prima del 1 gennaio CP_2
2001 sono ripetibili secondo i criteri posti dall'art. 38, commi settimo e seguenti,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che riproducono la disciplina contenuta
nell'art. 1, commi 260, 261, 263 e 265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con
pagina 10 la conseguenza che la ripetizione non è subordinata alla sussistenza anche dei
relativi presupposti secondo la disciplina precedentemente applicabile” (Cass.
civ., Sez. L., Sez. L, 26.02.2003, n. 2921).
La l. n. 662/1996 e la l. n. 448/2001 cit. hanno dettato, per i pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31.12.2000, una disciplina transitoria sostituiva di quella posta dall'art. 13, l. n. 412/1991 cit., che torna ad applicarsi alle prestazioni previdenziali erogate dal 01.01.2001.
Per quanto riguarda la ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, la materia è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito di recente che, in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale e quindi, in sostanza, l'art. 3-ter, d.l. 23.12.1976, n. 850, conv. in l. 21.02.1977, n. 29 (che prevede che “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore
degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle
condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca
delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del
relativo provvedimento”) e l'art. 3, comma 9°, d.l. 30.05.1988, n. 173, conv. nella l. 26.07.1988, n. 291 (“con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri
e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei
requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle
leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di
pagina 11 tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme
precedentemente corrisposte”) (Cass. civ., Sez. L., 09.11.2018, n. 28771).
La regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens.
Pertanto, l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'Ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens
versasse in dolo rispetto a tale condizione.
Talune specifiche regole ricorrono poi per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari poiché in tal caso l'art. 38, comma 7°, l. 28.12.2001, n. 448
prevede esplicitamente la ripetibilità delle somme già dalla visita di verifica che nega il beneficio, dunque con effetti retroattivi rispetto alla data di comunicazione del provvedimento di revoca da parte dell' (cfr., Cass. civ., Sez. L., CP_2
15.10.2019, n. 26036, secondo cui “L'indebito assistenziale determinato dalla
sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che
dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui
intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e
ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'
"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato
pagina 12 domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale
incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo
comprovato”; Cass. civ., Sez. VI-L., 30.06.2020, ord. n. 13223, in cui si legge che
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata
regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia
una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione
indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per
carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il
percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla
mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già
conosce o ha l'onere di conoscere”).
Così, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere “ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo
da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente
che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le
norme” (Cass. civ., Sez. L., 09.11.2018, n. 28771) o, ancora, che “nessun obbligo
di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i
propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall oppure che CP_2
“in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione
dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da
una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata
dall e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi l'affidamento CP_2 CP_3
riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati
pagina 13 dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l.
269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' della attivazione dei controlli CP_2
reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la
restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di
un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento
della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. civ., Sez. CP_2
VI-L., 30.06.2020, ord. n. 13223).
Dai richiamati principi giurisprudenziali emerge quindi che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente corrisposti, salvo che ricorra dolo dell'interessato o ricorrano altre ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento del beneficiario, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, posto che le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia.
Nel caso che ci occupa nel presente giudizio, le somme richieste dall' non CP_2
sono ripetibili in quanto, si ribadisce, l'indebito assistenziale determinato dall'insussistenza del requisito reddituale determina il diritto dell'ente erogatore di ripetere i ratei erogati solo successivamente al provvedimento amministrativo di accertamento dell'indebito, a meno che non ricorrano ipotesi che escludano affidamento del beneficiario, quali il dolo comprovato (cfr. sul punto Cass. civ.,
Sez. L., 02.12.2019, n. 31372; Cass. civ., Sez. L., 10.08.2022, n. 24617).
pagina 14 Nel caso di il reddito incidente sulla prestazione in godimento era Parte_1
stato determinato dalla stessa pensione di inabilità ordinaria liquidata dall' , CP_2
ossia dallo stesso ente che aveva erogato la prestazione dichiarata indebita.
Giova all'uopo ricordare che la stabile giurisprudenza di legittimità ha più volte chiaramente ribadito che “in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per
la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo
reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o
assistenziale) erogata dall' e che quindi l'Istituto già conosce” (Cass. civ., CP_2
Sez. L., 30.06.2020, n. 13223; Cass. civ., Sez. L., 20.05.2021, n. 13915).
Per tutto quanto esposto, il ricorso proposto da deve essere accolto, in Parte_1
quanto fondato.
In virtù del principio di soccombenza, quindi, il convenuto deve essere CP_3
condannato a rifondere delle spese del presente giudizio, che si Parte_1
liquidano in dispositivo e che, in ragione della speciale semplicità della questione,
possono essere fissate ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento, in ragione dell'attività effettivamente svolta.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata materia del contendere in merito all'indebito di euro
8.355,83;
2. dichiara l'irripetibilità da parte dell' della somma indebita CP_2
residua di euro 599,46;
pagina 15 3. condanna l' Controparte_3
, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere delle
[...] Parte_1
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2.697,00 per compensi di Avvocato, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Valeria TZ, dell'Avv.
Claudia TZ e dell'Avv. Giovanni PRUNEDDU, dichiaratisi antistatari.
Cagliari, 01.07.2025
IL GIUDICE Dott. Giuseppe CARTA
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