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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/03/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 5916 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2020, avente ad oggetto: SOMMINISTRAZIONE, vertente tra in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e Parte_1
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marisa Olga
Meroni e dall'avv. Paolo Marra;
attrice
Contro
in persona del Sindaco p.t., rapp. Controparte_1
e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Carmine
Guarriello
Convenuto
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_2
evocava in giudizio il per
[...] Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento dell'importo di €
15.279,63, di cui € 2.625,13 per fatture insolute, €
1.166,91 per interessi moratori, € 480,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.Lgs n.
231/2002, per ciascuna fattura azionata, € 5.607,59 per interessi di mora maturati a fronte di ritardato pagamento di crediti portati dalle c.d. note di debito, interessi ulteriori pari ad € 5.400,00, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002, con riferimento alle note di debito azionate.
Deduceva di essere cessionaria dei crediti vantati da fornitori dell'ente e che i relativi atti di cessione,
stipulati con scrittura privata autenticata, erano stati regolarmente notificati al debitore, senza che questi sollevasse alcuna contestazione in ordine all'esecuzione delle prestazioni o all'esistenza del credito. Formulava,
in subordine, domanda di condanna dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., avendo quest'ultimo usufruito delle prestazioni erogate dalle società fornitrici.
Concludeva per la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 15.279,63 per le causali di cui innanzi, in via subordinata per sentir dichiarare Parte_2
creditrice nei confronti dell'ente per le stesse causali e pag. 2/10 condannarlo al relativo pagamento;
in ulteriore subordine,
per sentir condannare il al Controparte_1
pagamento delle somme dovute anche ai sensi dell'art. 2041
c.c., per ingiustificato arricchimento. Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il che Controparte_1
preliminarmente disconosceva l'avviso di ricevimento allegato all'atto di cessione del credito, trattandosi di copia fotostatica ed essendo illeggibile la firma del destinatario, oltre a non presentare alcun timbro del
. Eccepiva la carenza di legittimazione di CP_1 Parte_2
avendo quest'ultima fondato la propria richiesta
[...]
esclusivamente su atti di cessione del credito e su fatture per pretesi interessi sugli interessi maturati sulla sorta di € 2.625,13. Faceva rilevare che la società attrice non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato, né
l'esistenza di un valido contratto di fornitura stipulato dall'ente locale con le società cedenti e che il convenuto non aveva avuto rapporti contrattuali aventi ad oggetto i contratti di fornitura né con la Parte_2
Essendo, inoltre necessario che l'ente esprimesse il proprio consenso alla cessione, non vi era, a detta dell'ente convenuto, alcuna prova dell'accettazione della cessione da parte dell'ente, che quindi risultava pag. 3/10 inopponibile al . Deduceva, ancora, che l'azione di CP_1
arricchimento senza causa, avendo natura residuale, era inammissibile nei confronti del e che, CP_1
eventualmente, tale azione poteva essere proposta solo dalle società che avevano eseguito la fornitura, sulla scorta, ovviamente, di regolari contratti.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
All'udienza del 5.12.2024 la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
In virtù del principio della ragione più liquida,
questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza della prova dell'esistenza di un valido contratto, redatto in forma scritta, tra l'ente convenuto e le società fornitrici del gas e dell'energia elettrica, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Nonostante l'espressa eccezione formulata da parte convenuta, infatti, non risulta pag. 4/10 provata l'esistenza di un contratto, la cui forma scritta, nei rapporti con la pubblica amministrazione, è richiesta ad substantiam.
Costituisce, infatti, principio generale,
fondamentale della materia delle obbligazioni, che la
Pubblica Amministrazione non possa assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta.
La regola della forma scritta ad substantiam è
strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, sia nell'interesse della stessa
Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e,
specularmente, di rendere possibile l'espletamento dell' indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dalla Carta costituzionale (art. 97).
I contratti conclusi dallo Stato e dagli Enti locali richiedono, in altre parole, la forma scritta ad
substantiam, la cui mancanza “non è passibile di
sanatoria neppure a fronte di un riconoscimento di
pag. 5/10 debito da parte del – il quale potrebbe, al CP_1
massimo, sanare l'assenza di una delibera di
impegno della spesa – ma non anche la mancanza
originaria del contratto in forma scritta” (cfr.
Cass.civ., 9491/2021).
Nel corso del giudizio, la società attrice ha depositato, unitamente alla memoria istruttoria ex art.183, comma 6^ n.2 c.p.c., copia del contratto stipulato in data 18.6.2012 tra EN RG S.p.A.
ed il . Controparte_1
Al di là di ogni ulteriore considerazione in merito alla tempestività del deposito della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6^ n.2 c.p.c.,
effettuato dalla società attrice in data 19.2.2021,
antecedente rispetto ai termini iniziali di decorrenza fissati dal giudice nel provvedimento del
21.12.2020, va sottolineato il fatto che l'ente convenuto ha disconosciuto formalmente e tempestivamente, nella memoria depositata in data
15.6.2021, ai sensi degli artt.214 e 215 c.p.c.,
l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto, depositato in atti dalla Parte_2
[...]
pag. 6/10 La mancata, successiva proposizione, da parte della società istante, dell'istanza di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta,
di cui all'art. 216 c.p.c., equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (cfr.Cass. civ.
SS.UU., sent. N. 3086 del 1.2.2022).
Sulla scorta di tali considerazioni, nel caso di specie deve, quindi, ritenersi che non sia possibile riconoscere l'esistenza di un debito a carico del , mancando un valido contratto CP_1
stipulato in forma scritta.
Va in ogni caso dichiarata inammissibile la domanda, formulata dalla società istante in via gradata, di condanna dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Sul punto, va richiamato l'orientamento pacifico espresso dalla Suprema Corte, dal quale questo Tribunale non ritiene di discostarsi, secondo cui, in tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui al Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, articolo 23, commi 3
e 4, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile pag. 7/10 1989, n. 144, e riprodotto, senza sostanziali modifiche,
prima dal Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo 35,
e poi dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo
191, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilita' di esperire nei confronti del CP_1
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarieta' (cfr. Cass.
Civ., sent. N.23503 del 24.9.2015; Cass. Civ.,n. 17550 del
29/07/2009).
Va ulteriormente evidenziato che, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000, gli possono Parte_3
effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, requisiti del tutto assenti nel caso di specie.
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali,
appare pacifico che le forniture siano state in ogni caso effettuate a favore dell'ente locale, come documentato dalla produzione dell'autorizzazione alla transazione con
EN RG S.p.A., di cui alla delibera di Giunta
Comunale n.85 del 13.9.2016, in atti, né d'altra parte il pag. 8/10 ha in alcun modo riscontrato il Controparte_1
sollecito di pagamento, effettuato dalla società istante a mezzo PEC del 6.4.2017.
Di conseguenza sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp. pt., nei Parte_1
confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco rapp. p.t., così provvede:
1) Rigetta la domanda principale;
2) Dichiara inammissibile la domanda, proposta ex art. 2041 c.c.;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere,22.3.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 9/10
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
IL G.O.P. PRESSO IL TRIBUNALE DI S. MARIA C.V., PRIMA
SEZIONE CIVILE, dr. Vincenzo Ingegno, ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa n° 5916 del Ruolo Generale Civile dell'anno
2020, avente ad oggetto: SOMMINISTRAZIONE, vertente tra in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e Parte_1
difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Marisa Olga
Meroni e dall'avv. Paolo Marra;
attrice
Contro
in persona del Sindaco p.t., rapp. Controparte_1
e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Carmine
Guarriello
Convenuto
Conclusioni: come in atti.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_2
evocava in giudizio il per
[...] Controparte_1 sentirlo condannare al pagamento dell'importo di €
15.279,63, di cui € 2.625,13 per fatture insolute, €
1.166,91 per interessi moratori, € 480,00 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.Lgs n.
231/2002, per ciascuna fattura azionata, € 5.607,59 per interessi di mora maturati a fronte di ritardato pagamento di crediti portati dalle c.d. note di debito, interessi ulteriori pari ad € 5.400,00, a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, comma 2, del D.Lgs n. 231/2002, con riferimento alle note di debito azionate.
Deduceva di essere cessionaria dei crediti vantati da fornitori dell'ente e che i relativi atti di cessione,
stipulati con scrittura privata autenticata, erano stati regolarmente notificati al debitore, senza che questi sollevasse alcuna contestazione in ordine all'esecuzione delle prestazioni o all'esistenza del credito. Formulava,
in subordine, domanda di condanna dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2041 c.c., avendo quest'ultimo usufruito delle prestazioni erogate dalle società fornitrici.
Concludeva per la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 15.279,63 per le causali di cui innanzi, in via subordinata per sentir dichiarare Parte_2
creditrice nei confronti dell'ente per le stesse causali e pag. 2/10 condannarlo al relativo pagamento;
in ulteriore subordine,
per sentir condannare il al Controparte_1
pagamento delle somme dovute anche ai sensi dell'art. 2041
c.c., per ingiustificato arricchimento. Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il che Controparte_1
preliminarmente disconosceva l'avviso di ricevimento allegato all'atto di cessione del credito, trattandosi di copia fotostatica ed essendo illeggibile la firma del destinatario, oltre a non presentare alcun timbro del
. Eccepiva la carenza di legittimazione di CP_1 Parte_2
avendo quest'ultima fondato la propria richiesta
[...]
esclusivamente su atti di cessione del credito e su fatture per pretesi interessi sugli interessi maturati sulla sorta di € 2.625,13. Faceva rilevare che la società attrice non aveva dimostrato la titolarità del credito azionato, né
l'esistenza di un valido contratto di fornitura stipulato dall'ente locale con le società cedenti e che il convenuto non aveva avuto rapporti contrattuali aventi ad oggetto i contratti di fornitura né con la Parte_2
Essendo, inoltre necessario che l'ente esprimesse il proprio consenso alla cessione, non vi era, a detta dell'ente convenuto, alcuna prova dell'accettazione della cessione da parte dell'ente, che quindi risultava pag. 3/10 inopponibile al . Deduceva, ancora, che l'azione di CP_1
arricchimento senza causa, avendo natura residuale, era inammissibile nei confronti del e che, CP_1
eventualmente, tale azione poteva essere proposta solo dalle società che avevano eseguito la fornitura, sulla scorta, ovviamente, di regolari contratti.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese.
All'udienza del 5.12.2024 la causa era riservata in decisione, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Motivi della decisione
La domanda è infondata e va conseguentemente rigettata.
In virtù del principio della ragione più liquida,
questo Giudice ritiene di potersi decidere la controversia come segue, concentrando la motivazione sulla mancanza della prova dell'esistenza di un valido contratto, redatto in forma scritta, tra l'ente convenuto e le società fornitrici del gas e dell'energia elettrica, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
Nonostante l'espressa eccezione formulata da parte convenuta, infatti, non risulta pag. 4/10 provata l'esistenza di un contratto, la cui forma scritta, nei rapporti con la pubblica amministrazione, è richiesta ad substantiam.
Costituisce, infatti, principio generale,
fondamentale della materia delle obbligazioni, che la
Pubblica Amministrazione non possa assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta.
La regola della forma scritta ad substantiam è
strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, sia nell'interesse della stessa
Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto e,
specularmente, di rendere possibile l'espletamento dell' indispensabile funzione di controllo da parte dell'autorità tutoria, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento sanciti dalla Carta costituzionale (art. 97).
I contratti conclusi dallo Stato e dagli Enti locali richiedono, in altre parole, la forma scritta ad
substantiam, la cui mancanza “non è passibile di
sanatoria neppure a fronte di un riconoscimento di
pag. 5/10 debito da parte del – il quale potrebbe, al CP_1
massimo, sanare l'assenza di una delibera di
impegno della spesa – ma non anche la mancanza
originaria del contratto in forma scritta” (cfr.
Cass.civ., 9491/2021).
Nel corso del giudizio, la società attrice ha depositato, unitamente alla memoria istruttoria ex art.183, comma 6^ n.2 c.p.c., copia del contratto stipulato in data 18.6.2012 tra EN RG S.p.A.
ed il . Controparte_1
Al di là di ogni ulteriore considerazione in merito alla tempestività del deposito della memoria istruttoria ex art. 183, comma 6^ n.2 c.p.c.,
effettuato dalla società attrice in data 19.2.2021,
antecedente rispetto ai termini iniziali di decorrenza fissati dal giudice nel provvedimento del
21.12.2020, va sottolineato il fatto che l'ente convenuto ha disconosciuto formalmente e tempestivamente, nella memoria depositata in data
15.6.2021, ai sensi degli artt.214 e 215 c.p.c.,
l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce al contratto, depositato in atti dalla Parte_2
[...]
pag. 6/10 La mancata, successiva proposizione, da parte della società istante, dell'istanza di verificazione dell'autenticità della sottoscrizione disconosciuta,
di cui all'art. 216 c.p.c., equivale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (cfr.Cass. civ.
SS.UU., sent. N. 3086 del 1.2.2022).
Sulla scorta di tali considerazioni, nel caso di specie deve, quindi, ritenersi che non sia possibile riconoscere l'esistenza di un debito a carico del , mancando un valido contratto CP_1
stipulato in forma scritta.
Va in ogni caso dichiarata inammissibile la domanda, formulata dalla società istante in via gradata, di condanna dell'ente convenuto, ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Sul punto, va richiamato l'orientamento pacifico espresso dalla Suprema Corte, dal quale questo Tribunale non ritiene di discostarsi, secondo cui, in tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui al Decreto Legge 2 marzo 1989, n. 66, articolo 23, commi 3
e 4, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile pag. 7/10 1989, n. 144, e riprodotto, senza sostanziali modifiche,
prima dal Decreto Legislativo n. 77 del 1995, articolo 35,
e poi dal Decreto Legislativo n. 267 del 2000, articolo
191, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilita' di esperire nei confronti del CP_1
l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarieta' (cfr. Cass.
Civ., sent. N.23503 del 24.9.2015; Cass. Civ.,n. 17550 del
29/07/2009).
Va ulteriormente evidenziato che, ai sensi dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000, gli possono Parte_3
effettuare spese solo se sussistono l'impegno contabile e l'attestazione della copertura finanziaria, requisiti del tutto assenti nel caso di specie.
Per quanto riguarda il regime delle spese processuali,
appare pacifico che le forniture siano state in ogni caso effettuate a favore dell'ente locale, come documentato dalla produzione dell'autorizzazione alla transazione con
EN RG S.p.A., di cui alla delibera di Giunta
Comunale n.85 del 13.9.2016, in atti, né d'altra parte il pag. 8/10 ha in alcun modo riscontrato il Controparte_1
sollecito di pagamento, effettuato dalla società istante a mezzo PEC del 6.4.2017.
Di conseguenza sussistono, nel caso di specie, le gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rapp. pt., nei Parte_1
confronti del in persona del Controparte_1
Sindaco rapp. p.t., così provvede:
1) Rigetta la domanda principale;
2) Dichiara inammissibile la domanda, proposta ex art. 2041 c.c.;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Santa Maria Capua Vetere,22.3.2025
Il G.O.P.
Dr. Vincenzo Ingegno
pag. 9/10
pag. 10/10