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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 9492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9492 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
R.G. n.: 21495/2018
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del G.o.p. Dott.ssa Concetta
Menale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 21495/2018, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
con sede in Napoli (NA) alla Via Salvator Rosa n. 345 Parte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Benito Aleni (C.F. ) pec. C.F._1
e Francesco Rispoli (C.F. Email_1
) pec. C.F._2 Email_2
domiciliata presso il loro studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 115, come da procura in atti.
OPPONENTE
E
, quale titolare dell'omonima impresa individuale con sede in Controparte_1
Piano di OR (NA) alla via Mortora San Liborio n.7 C.F.:
(P.IVA ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._3 P.IVA_2
LO AN NV (C.F. ), pec. C.F._4
elettivamente domiciliato presso il suo Email_3
studio in Sant'Antonio Abate (NA), alla Via Villani n. 6, come da procura in atti.
1 OPPOSTO
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di seguito Parte_1
opponente) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5037/2018 emesso il 18/06/2018 dal Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, dott.ssa Valletta, in favore di
, titolare della omonima ditta individuale, per il pagamento della Controparte_1
somma di € 224.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per lavori edili asseritamente eseguiti e non pagati (fattura n. 2 del 31/03/2009). In particolare, il
– titolare dell'impresa costruttrice convenuta – aveva ottenuto l'ingiunzione CP_1
di pagamento deducendo di aver eseguito lavori di costruzione di alcune ville a schiera, ad uso civile abitazione, in Bevagna (PG) in virtù di un contratto d'appalto a corpo dell'importo complessivo di € 900.000,00 il cui saldo, per l'importo richiesto, non era stato pagato.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente deduceva l'infondatezza della pretesa creditoria azionata, assumendo che nulla fosse dovuto in ragione dell'inesatto adempimento dell'appaltatore. In particolare, esponeva di aver Pt_1
commissionato alla ditta la costruzione di più unità abitative in Bevagna (PG) CP_1
e di aver corrisposto alla stessa consistenti acconti in corso d'opera, trattenendo il saldo finale pattuito – corrispondente all'importo ingiunto – a causa dei gravi vizi e difformità riscontrati nelle opere eseguite. Ancora, asseriva che i lavori eseguiti dall'appaltatore presentavano difetti costruttivi e non erano stati completati a regola d'arte, con particolare riferimento alla vasca di raccolta dei liquami (mai realizzata o funzionante), alle pendenze delle rampe dei garage (inidonee, con conseguenti allagamenti) e all'utilizzo di materiali scadenti non conformi al capitolato. Deduceva, altresì, vizi ai muretti perimetrali delle cantine che venivano lasciati senza copertine di finitura esponendoli alle infiltrazioni;
la mancanza dei mancorrenti lungo le scale;
la tinteggiatura interna in alcune villette risultava omessa;
gli impianti elettrici installati non erano a norma;
la rampa carrabile di accesso ai garage era eccessivamente ripida, tanto da costringere la società committente a far realizzare successivamente dei gradini
2 pedonali. Sempre secondo l'opponente, a causa di tali gravi difformità e carenze esecutive il Comune di Bevagna aveva rifiutato il rilascio del certificato di agibilità per la maggior parte delle unità abitative costruite, rendendo di fatto gli immobili incommerciabili e determinando un grave danno per la società acquirente. assumeva di aver più volte sollecitato l'appaltatore a porre rimedio alle gravi Pt_1
deficienze riscontrate, mediante numerose missive formali rimaste senza riscontro, pertanto formulava, nel presente giudizio, espressa eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opponendo al mancato corretto adempimento del contratto da parte dell'appaltatore il proporzionale rifiuto di pagamento del saldo.
Per i motivi suesposti, in via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna di al risarcimento dei danni causati dai vizi dell'opera, quantificati nella somma CP_1
di € 224.000,00, a titolo di danni patrimoniali. A sostegno del suo assunto la Pt_1
produceva documentazione fotografica e del tecnico di sua fiducia Ing. per Per_1
attestare le difformità lamentate e rappresentava di aver dovuto richiedere un accertamento tecnico preventivo in corso di causa (ex art. 696-bis c.p.c.) per cristallizzare lo stato dei luoghi e poter intraprendere con urgenza i lavori di ripristino, resi improcrastinabili anche dalle pressanti diffide del Comune competente per la messa a norma delle opere. Il detto Atp fu dichiarato, dalla dott.ssa Valletta, con ordinanza del 31.01.2019 inammissibile in quanto il decorso di circa 10 anni dal completamento delle villette oggetto del contratto di appalto, non avrebbe consentito di accertare e descrivere le opere eseguite dall'opposta.
Si costituiva in giudizio la parte opposta ditta , chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'opposizione e la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
In via preliminare, l'opposto eccepiva la decadenza e prescrizione delle pretese dell'opponente relative ai vizi dell'opera, deducendo che la committente non avrebbe denunciato tempestivamente i difetti entro i termini di legge, con conseguente esclusione di ogni garanzia ex art. 1667 c.c.. Sosteneva inoltre che l'azione risarcitoria riconvenzionale risultava prescritta per il decorso del termine biennale dalla consegna dell'opera previsto dalla medesima norma.
3 Nel merito, l'opposto eccepiva l'infondatezza dell'opposizione sostenendo, da un lato, che la non avrebbe fornito piena prova dei pagamenti asseritamente effettuati Pt_1
(segnalando che parte delle somme allegate risultavano versate a soggetti terzi estranei al contratto e producendo il relativo estratto conto); dall'altro lato, deduceva che i vizi lamentati fossero insussistenti ovvero di modesta entità e comunque conosciuti o facilmente riconoscibili dalla committente sin dalla consegna dei lavori e che l'opponente aveva accettato l'opera senza rilievi nel 2008.
Sosteneva, quindi, la ditta opposta di aver completamente e diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni e insisteva per la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni, stante la mancanza di prova di vizi dell'opera imputabili all'appaltatore.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., prodotta documentazione varia, espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così riassunti i termini della controversia, rileva il Tribunale che la domanda è parzialmente fondata e provata per quanto di ragione.
Preliminarmente, va inquadrato il rapporto intercorso tra le parti nello schema del contratto di appalto disciplinato dagli artt. 1655 ss. c.c., avente ad oggetto l'esecuzione di un'opera edilizia (costruzione di fabbricati civili) da parte dell'appaltatore con organizzazione dei mezzi e gestione a proprio rischio, verso corrispettivo in denaro.
Ebbene dalla documentazione in atti emerge che tra le parti venne stipulato un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione “a corpo” di n. 8 unità abitative a schiera site in Bevagna (PG), per un corrispettivo globale pattuito in € 900.000,00. È altresì emerso che l'appaltatore ha progressivamente riscosso la quasi totalità di CP_1
detto importo durante l'esecuzione dei lavori e, dai documenti prodotti da parte opponente appare esservi un residuo in favore dell'opposta di € 124.500,00.
Dall'esame dei documenti prodotti dalla ed in particolare dal resoconto Pt_1
contabile in atti sottoscritto dal , che ne contesta genericamente la CP_1
4 sottoscrizione, alla data del 24.10.2007 risultava un saldo residuo di euro 206.500,00 successivamente alla detta data risultano pagati a mezzo bonifici ulteriori euro
82.000,00 ( non potendosi considerare utili documenti di pagamento le copie degli assegni senza contabile di addebito allegata) e, pertanto, la somma residuale doveva essere di circa 124.500,00 all'atto della proposizione del decreto ingiuntivo.
Tale somma rappresenta il saldo contrattuale dovuto a completamento dell'opera, ne consegue che il credito in questione condivide le sorti giuridiche del rapporto di appalto principale e può essere riconosciuto come dovuto all'appaltatore solo laddove risulti provato che quest'ultimo abbia esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, realizzando le opere a regola d'arte e conformemente alle pattuizioni contrattuali.
Viceversa, in caso di accertato inadempimento dell'appaltatore, sarebbe legittimo – da parte della committente – rifiutare il pagamento del residuo prezzo ex art. 1460 c.c., o persino agire in risoluzione/risarcimento per le conseguenze pregiudizievoli derivanti dai vizi dell'opera (artt. 1453, 1667 e 1669 c.c.).
Occorre dunque esaminare compiutamente se, e in quale misura, l'esecuzione dell'opera da parte del convenuto sia affetta dalle carenze denunciate.
Giova rammentare che, in sede di opposizione, la fattura prodotta in via monitoria (pur idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo in fase sommaria) non costituisce di per sé piena prova del credito in giudizio: grava infatti sull'ingiungente, quale attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c.. Una volta che il creditore-appaltatore abbia provato la fonte negoziale del suo diritto (il contratto d'appalto e l'avvenuta esecuzione dei lavori) e allegato l'inadempimento della controparte (mancato pagamento del corrispettivo pattuito), spetta quindi al committente-debitore dimostrare l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni ovvero l'inadempimento altrui (ad esempio, deducendo e provando l'incompleta o difettosa esecuzione dell'opera). Tale principio di riparto dell'onere probatorio, affermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di eccezione di inadempimento (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001 n. 13533) pone a carico
5 dell'opponente l'onere di fornire prova dei fatti estintivi o impeditivi del diritto azionato dall'opposto.
Dall'analisi dei documenti prodotti dalle parti e dalle prove testimoniali appare provato che l'opera commissionata da e realizzata dal presentasse Pt_1 CP_1
effettivamente delle difformità e vizi costruttivi, tali da costituire un inadempimento parziale dell'obbligazione contrattuale gravante sull'appaltatore.
La relazione dello stesso direttore dei lavori, arch. , prodotta da parte Per_2
opponente (doc.7) indicava le difformità costruttive e dei materiali usati rispetto al capitolato, documentando fotograficamente difetti come mancata pitturazione in alcune villette, elementi strutturali lasciati a rustico, impianti non certificati, etc. Tali risultanze confermano che la prestazione dell'appaltatore non è stata eseguita a regola d'arte, con impiego di materiali scadenti, in violazione degli accordi contrattuali – violazione che legittima la committente a rifiutare il pagamento del saldo (art. 1460
c.c.) e a chiedere la risoluzione o riduzione del corrispettivo ai sensi degli artt. 1667–
1668 c.c., stante la significativa compromissione del risultato utile dell'opera.
Ancora dall'esame dei documenti prodotti dall'opposta risultano tempestivamente denunciati alcuni vizi dell'opera, con raccomandata a.r., sin dal 16.12.2009 in cui si contestavano i vizi delle opere consegnate, emersi nei mesi successivi, trattandosi di vizi occulti, (doc.4) e con successiva racc.ta a.r. il 26.01.2009 si sollecitava la consegna dei documenti necessari a completare l'accatastamento delle villette e si contestavano nuove difformità e vizi alle opere realizzate in particolare ai viali di accesso alla unità abitative e alla pavimentazione dei portici non risultati antigelo e a quella dei garage
(doc. 5). Le dette denunce appaiono tempestive trattandosi di vizi sollevati e indicati già nella comunicazione di fine lavori del 16.04.2009.
Allo stesso modo anche la prova testimoniale appare in linea con la ricostruzione fornita dal consulente di parte Ing. teste di parte opponente, che Persona_3
interrogato in data 26.05.2022 riferiva circostanze decisamente rilevanti sullo stato dei luoghi e sulle inadempienze dell'appaltatore confermando gli assunti indicati nei capi di prova in particolare veniva confermato che la ditta appaltatrice non aveva
6 provveduto ad eseguire l'opera di drenaggio della falda acquifera, che non aveva eseguito le opere di impermeabilizzazione e coibentazione, pertanto le ville presentavano segni di umidità, che non aveva consegnato la documentazione necessaria a conseguire il certificato di agibilità (almeno fino alla data dell'escussione),
e, ancora, dichiarava “ il non aveva realizzato una vasca di accumulo per lo CP_1
smaltimento graduale delle acque in fognatura e inoltre fu realizzata una pompa di drenaggio per la quale più di una volta si sono verificati malfunzionamenti sino alla rottura”. La dichiarazione del teste di parte opposta non si ritiene Testimone_1
idonea trattandosi di dichiarazioni rese de relato in quanto il teste dichiara:“sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto all'epoca collaboravo con il sig. e CP_1
gli tenevo la contabilità e le documentazioni riguardanti i lavoratori, dipendenti”, non ha mai affermato di essere stato a Bevagna e tra l'altro stante la sua attività meramente di consulente contabile e del lavoro è evidente che la sua conoscenza dei fatti non sia diretta.La testimonianza dell'arch. , Direttore dei Lavori dell'opera Testimone_2
in questione è altrettanto decisiva, dall'istruttoria risulta che il D.L. sin dal corso dei lavori ebbe modo di evidenziare formalmente varie irregolarità esecutive. In particolare, già con relazione tecnica del 1° giugno 2010 (sottoscritta dal medesimo arch. ) la direzione lavori “denunciava al la mancata realizzazione Per_2 CP_1
del sistema fognario in piena difformità dal capitolato d'appalto sottoscritto, oltre ad una serie di ulteriori difformità”. Documento da questo contestato e, di fatti non appare provata la consegna all'opposta dello stesso. Tali circostanze però sono state confermate dalla deposizione testimoniale resa dal innanzi a questo Per_2
Tribunale. Il teste ha sostanzialmente confermato che molte opere appaltate non risultavano eseguite a regola d'arte né completate affatto dall'impresa, richiamando le pregresse contestazioni mosse in cantiere, tanto che il 16.03.2006 fu costretto a denunciare la sospensione dei lavori non eseguiti in conformità al progetto. Ancora il teste ha dichiarato: “Confermo che l'attività relativa alle opere fognarie non Per_2
era conforme al progetto. Preciso che […] altre opere non erano conformi al progetto ma [erano] non rilevanti ai fini della regolarità [complessiva]…”.
7 Di segno opposto è la testimonianza del sig. escusso quale teste Testimone_3
di parte opposta. In particolare, il teste ha riferito che prima dell'esecuzione delle opere, in sede di variante progettuale, l'impresa segnalò sia alla committente sia al Pt_1
Direttore dei Lavori l'impossibilità di garantire l'accesso carrabile al piano interrato, dovuta all'allargamento del viale di ingresso (portato a 5 metri di larghezza) che avrebbe comportato una forte pendenza della rampa garage. Secondo il – Tes_3
e altro teste di parte convenuta, tale , escusso sul medesimo punto – né il Tes_1
D.L. né la società committente ritennero di accogliere tali riserve progettuali, confidando sulla presenza di un parcheggio esterno condominiale e di spazi di sosta antistanti ciascuna villetta. Sulla base di ciò, la difesa dell'opposto sostiene che fosse consapevole sin dall'origine dell'eccessiva pendenza delle rampe di Pt_1
accesso ai garage e che avesse sostanzialmente “accettato” tale situazione, rinunciando implicitamente a pretese in merito. Tale accordo tacito è ipotizzabile dal comportamento extra processuale delle parti che con il certificato di fine lavori non hanno mai contestato l'esecuzione dei lavori della rampa carrabile di accesso ai box ed essendo questo un vizio visibile e non un vizio occulto, trattandosi di realizzazione della pendenza che ben poteva essere da subito contestata, non fu indicata tra i vizi.
Orbene dall'esame dei documenti prodotti dall'opponente appare che questo abbia formalmente denunciato immediatamente i vizi contestati ottenendo la sottoscrizione del costruttore sulle proprie contestazioni come da resoconto contabile del 24.10.2007.
Da quanto emerso in corso di giudizio si ritiene dimostrato che l'opera appaltata fosse affetta da vizi e difetti imputabili all'appaltatore convenuto, e che tali vizi integrassero un inadempimento contrattuale in tal caso il committente può chiedere all'appaltatore o l'adempimento o la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto o il risarcimento del danno.
Giova a questo punto esaminare, preliminarmente, le eccezioni sollevate dal convenuto in punto di decadenza e prescrizione delle garanzie per vizi. Il ha infatti CP_1
sostenuto che la committente avrebbe comunque perso il diritto di contestare i difetti dell'opera, avendo accettato i lavori finiti nel 2009 senza riserve e avendo denunciato
8 eventuali vizi solo a distanza di molti anni, oltre i termini di legge. L'eccezione è infondata e pretestuosa atteso che i vizi venivano indicati anche nell'atto di comunicazione di fine lavori, regolarmente sottoscritto dall'opposta in data 16.04.2009
e da essa prodotta, contestazioni poi riformulate da parte opponente con racc.te del
16.12.2009 e del 23.1.2009 (cfr. doc. 4 e 5 produzione opponente).
Acclarata l'esistenza dei vizi delle opere va esaminata la fondatezza della domanda di parte opposta del pagamento a saldo lavori di euro 220.000,00. Va esaminato che, invero, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, dall'esame del resoconto del
24.10.2007 (prodotto dall'opposta al doc. 12) appare un saldo in favore dell'opposta di euro 206.500,00 a cui vanno però detratti tutti i pagamenti effettuati dopo la firma del detto documento a mezzo bonifico bancario intestato al . Il giudice non terrà CP_1
infatti conto dei presunti pagamenti effettuati tramite assegno bancario non avendo la depositato la contabile di incasso degli stessi e quindi non sono idonei titoli Pt_1
probanti, ma terrà conto solo dei bonifici effettuati successivamente alla data del
24.10.2007 (prodotti da parte opponente). Dalla detta operazione matematica risulta che l'importo insoluto all'atto dell'emissione del Decreto ingiuntivo fosse di euro
124.500,00 e non 112.000,00 somma quest'ultima che l'opponente dichiara di aver trattenuto.
Tutto quanto premesso il decreto ingiuntivo va revocato perché la somma ivi indicata non è corretta e va altresì rigettata la domanda riconvenzionale sollevata da parte opposta per il principio del ne bis in idem atteso che, come dalla stessa documentato la domanda di risarcimento danni, oggetto delle domanda riconvenzionale, è stata proposta innanzi al Tribunale di Perugia, sez. dis. di Foligno con citazione del
22.10.2010. Sulla circostanza parte opposta avrebbe dovuto provare la rinuncia al giudizio suindicato per richiedere in questa sede nuovamente il risarcimento. Quanto alla domanda di inadempimento dell'appaltante essa appare parzialmente provata in quanto i presunti danni per la realizzazione della rampa del garage, mai contestata prima del giudizio, sembra effettivamente essere stato frutto di un accordo tra le parti, mentre si ritengono acclarati e documentati i vizi della vasca dei reflui e
9 dell'impermeabilizzazioni e coibentazioni, contestate subito all'atto del documento di fine lavori.
Va rilevato che appare infondata la doglianza di parte opponente relativa alla mancata consegna dei certificati di conformità degli impianti che, contrariamente a quanto asserito, sono stati depositati da parte opposta e tutti regolarmente sottoscritti da parte opponente in data 20.01.2009 (cfr. doc. 8 e 9 produzione ). CP_1
Per tutto quanto su premesso, in accoglimento parziale dell'opposizione va revocato il decreto ingiuntivo opposto atteso che la somma residuale dovuta dall'opponente risultata essere di euro 124.500,00.
Va dichiarato l'inadempimento parziale dell'appaltatore per i vizi suindicati come provati per tabulas e a mezzo prova testi escluso il vizio della rampa di accesso al garage per quanto motivato e, per l'effetto, non avendo potuto procedere alla CTU per il lasso di tempo decorso si ritiene di liquidarlo, ai sensi dell'art. 1226 C.C. in via equitativa in euro 35.000,00. Il detto importo va detratto dalla somma dovuta a parte opposta di euro 124.500,00, pertanto parte opponente è obbligata al pagamento della residua somma per euro 94.000,00.
Va rigettata la domanda riconvenzionale di parte opponente perché posta in violazione del ne bis in idem per quanto motivato.
Le spese di lite stante la parziale soccombenza reciproca delle parti vengono liquidate in favore di parte opposta con una compensazione del 50% in applicazione del D.M.
55/2014 e ss.mod. (scaglione 5) in euro 11.228,50
PQM
Il Tribunale di Napoli, Sezione XI Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 5037/2018 del Tribunale di Napoli e, per l'effetto, lo revoca;
- Condanna la al pagamento in favore della ditta opposta Parte_1
dell'importo di euro 94.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
10 - Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da perché posta in Parte_1
violazione del ne bis in idem;
- Condanna la al pagamento in favore della ditta Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio di opposizione, che si liquidano complessivamente in € 11.228,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15% sui compensi, CPA ed IVA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, 21.10.2025
Il GOP (dott.ssa Concetta Menale)
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