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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 855/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante RT P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Ambrosini, presso il cui studio in Morbegno (SO), Via Parte_2
Fabani n. 45, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria RO C.F._1
Morales Sosa, presso il cui studio in Morbegno (SO), Piazza S. Giovanni n. 6, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: ), in persona dell'amministratore di Controparte_2 C.F._2 sostegno pro tempore Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Blasio, presso il cui CP_3
studio in Morbegno (SO), Via Garibaldi, n. 81/B, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
pagina 1 di 12 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 25.09.2023.
CONCLUSIONI PER
RT
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma in parte qua della sentenza di primo grado n. 275/2023 depositata il 25/09/2023, non notificata, emessa dal Tribunale di Sondrio, Giudice dott.ssa Francesca
Riccardi, nella causa R.G. 1154/2020 resa tra le stesse parti, così giudicare:
I
Dichiarare inefficace nei confronti di (P.I. , ai sensi dell'art. 2901, RT P.IVA_1 primo comma, cod. civ., sussistendo le condizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., la rinuncia effettuata da (C.F.: ), a fronte della Controparte_2 C.F._2 corresponsione della somma di € 155.000,00, alle domande fatte valere in giudizio nella causa
d'impugnazione testamentaria, distinta con il n. 75/2016 RG Tribunale di Sondrio (nullità e/o annullabilità e/o riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo di
[...]
datato 16.07.2006 -pubblicato dal notaio di Morbegno n. 75875 Rep. N. 23975 Per_1 Persona_2
di Raccolta, registrato il 23.12.2013 al n. 4266 Serie 1 T-), con espressa acquiescenza al testamento olografo datato 16.07.2006 (pubblicato dal notaio di Morbegno n. 75875 Rep. N. 23975 Persona_2
di Raccolta, registrato il 23.12.2013 al n. 4266 Serie 1 T) della madre che indicava Persona_1
quale unica erede la stessa con conseguenziale rinuncia alla causa divisionale n. RO
11000186/2011 R.G. Tribunale di Sondrio -sospesa e non riassunta-, e di cui al verbale di conciliazione 11 maggio 2016, della causa d'impugnazione testamentaria distinta con il n. 75/2016 RG
Tribunale di Sondrio, tra le parti costituite nato a [...] in data [...] Controparte_2
(C.F.: ), e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._2 RO
). C.F._3
II
Dichiarare, in via subordinata, che è inadempiente, per fatto e colpa al medesimo Controparte_2
attribuibile, alle obbligazioni assunte con contratto di vendita 07.12.2013, atto pubblico a rogito notaio di Morbegno, rep n. 204, racc. 159, trascritto presso la Conservatoria dei Persona_3
Registri Immobiliari di Sondrio il 09.12.2013, ai nn.12854 Reg. Gen. e 10612 Reg. Part. (vendita di
1/3 di sua spettanza di una parte dei beni immobili provenienti dalla successione della madre
[...]
, verso il corrispettivo contrattuale di € 200.000,00) e per l'effetto – previa dichiarazione di Per_1
risoluzione del predetto contratto – condannare lo stesso alla restituzione a del RT
pagina 2 di 12 corrispettivo contrattuale di € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre spese dell'atto di acquisto e di cui all'atto pubblico 07.12.2013 a rogito notaio di Morbegno, oltre interessi moratori dal Persona_3
7.12.2013 sino al saldo.
In punto spese: con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi”.
CONCLUSIONI PER
RO
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello
In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile
Nel merito
Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e, per RT
l'effetto, confermare l'appellata sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Sondrio pronunciata il
22.09.2023, pubblicata il 25.09.2023.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER
Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria richiesta,
- In via preliminare: dichiarare l'Appello inammissibile.
- Nel merito: rigettare l'Appello di e le relative domande in quanto infondate in fatto e in RT diritto e per l'effetto confermare l'appellata Sentenza n. 275/2023 Tribunale di Sondrio pubblicata il
25.09.2023 in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigettava tutte le domande svolte dall'attrice;
pagina 3 di 12 - condannava alla refusione delle spese di lite in favore di e di RT RO
, liquidate in favore di ciascuna parte in € 7.500,00 per compenso professionale, Controparte_2
oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti, ) RT RT conveniva in giudizio e (quest'ultimo in persona RO Controparte_2 dell'amministratore di sostegno), affinché, ai sensi dell'art. 2901 c.c., venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti la rinuncia di cui al verbale di conciliazione dell'11.05.2016 effettuata da CP_2
a fronte della corresponsione della somma di €155.000,00, alle domande fatte valere in
[...]
giudizio nella causa di impugnazione testamentaria R.G. n. 75/2016 Tribunale Sondrio, con conseguente acquiescenza al testamento olografo datato 16.07.2006 che indicava quale unica erede della madre la sorella Persona_1 RO
Parte attrice chiedeva altresì lo scioglimento della comunione relativa ai beni immobili siti in Cosio
Valtellino acquistati dalla stessa con atto pubblico del 07.12.2013, ovvero, in via RT
subordinata, in caso di mancato accoglimento, mediante azione surrogatoria ex art 2900 c.c., che venisse dichiarato lo scioglimento della comunione relativamente ai summenzionati beni immobili, ovvero, in caso di rigetto delle domande proposte, che venisse accertato l'inadempimento di CP_2
alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del 07.12.2013, con condanna dello
[...] stesso alla restituzione del corrispettivo contrattuale percepito pari a € 200.000,00.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che:
- e convenivano in giudizio il fratello per Persona_4 RO Controparte_2
chiedere la divisione dei beni ereditati dai medesimi in forza di successione testamentaria del padre nonché dei beni agli stessi pervenuti in parte in forza di devoluzione per Persona_5
testamento olografo, in parte in forza di successione legittima dalla defunta madre Persona_1
- la richiesta di divisione ereditaria riguardava tutti i beni, ad eccezione dell'immobile sito in Cosio
Valtellino e distinto a F. 25 n. 788 sub. 4 per cui e chiedevano fosse Per_4 RO
mantenuta la comunione;
- si costituiva in giudizio (R.G. n. 186/2011 Tribunale di Sondrio) tramite Controparte_2
amministratore di sostegno, chiedendo in via riconvenzionale la divisione anche del bene che i fratelli avevano chiesto di escludere dalla massa divisionale;
- il Giudice disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti di avendo RT
medio tempore venduto alla medesima la quota di 1/3 di sua spettanza di una Controparte_2
parte dei beni immobili provenienti dalla successione della madre , ovvero quelli Persona_6
pagina 4 di 12 pervenuti a titolo di successione legittima, verso il corrispettivo di € 200.000,00, previa accettazione tacita di eredità;
- nel corso di quel giudizio, produceva copia di ulteriore testamento olografo RO
della madre datato 16.07.2006, in cui era indicata quale unica erede la stessa la RO
quale, in data 06.06.2014, provvedeva alla presentazione di nuova denuncia di successione;
- in data 11.01.2016 in persona dell'amministratore di sostegno, impugnava il Controparte_2
testamento per falsità e/o incapacità della testatrice e/o lesione della quota spettante al figlio legittimario e si costituiva in giudizio (R.G. n. 75/2016 Tribunale di Sondrio); RO
- il Giudice della causa divisionale disponeva la sospensione del giudizio in attesa del giudizio di impugnazione testamentaria;
- la causa di divisione non veniva più riassunta;
- il giudizio di impugnazione testamentaria si era concluso con verbale di conciliazione datato
11.05.2016 tra le parti costituite e in cui a fronte CP_1 Controparte_2 Controparte_2 della corresponsione di € 155.000,00, rinunciava alle domande giudiziali proposte, prestando acquiescenza al testamento olografo pubblicato dalla sorella in data 16.07.2006, che indicava quale unica erede RO
- in tal modo, non aveva tenuto fede agli impegni presi con il contratto di Controparte_2
vendita, sicché la conciliazione giudiziale era risultata pregiudizievole per la società attrice;
- la trascrizione dell'atto di acquisto da era anteriore rispetto alla pubblicazione Controparte_2
del testamento olografo datato 16.07.2006.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed RO eccependo essenzialmente che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria, atteso che al fratello era stata corrisposta la somma di € 150.000,00, Controparte_2 equivalente al valore della sua quota di legittima, sicché la consistenza patrimoniale di quest'ultimo sarebbe rimasta inalterata.
Con distinta comparsa di costituzione e risposta, si costituiva altresì in giudizio Controparte_2
constando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nello specifico, il convenuto eccepiva che: Controparte_2
- l'atto di citazione era carente dei requisiti prescritti dagli artt. 163 e 164 c.p.c.;
- non sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria;
pagina 5 di 12 - in data 31.03.2011 gli era stato consegnato da un assegno di € 55.000,00 e RT
che insieme a , legale rappresentante di si era recato in Persona_7 RT banca a cambiare l'assegno in contanti;
- avrebbe consegnato a mani di l'importo di € 40.000,00, trattenendo per sé Persona_7
l'importo residuo, tranne la somma di € 3.550,00 versata sul conto per coprire lo scoperto.
Il Tribunale di Sondrio, ritenutane l'infondatezza, rigettava integralmente le domande attoree.
Segnatamente, con riferimento alla domanda ex art. 2901 c.c., l'atto di rinunzia di Controparte_2 non consentirebbe l'esercizio dell'azione revocatoria, atteso che il futuro incremento patrimoniale di parte convenuta non si sarebbe prodotto quale conseguenza immediata della mancanza di rinunzia, risultando invero subordinato al positivo esperimento dell'azione di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie.
Quanto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, proposta da in via RT
surrogatoria, essa non sarebbe parimenti meritevole di accoglimento, atteso che, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile in capo a qualsivoglia forma di inerzia, cui, come noto, l'art. Controparte_2
2900 c.c. subordina l'esperibilità dell'azione surrogatoria.
Inoltre, non potrebbe chiedere in via surrogatoria lo scioglimento della comunione RT
ereditaria, anche considerando la circostanza che quale legittimario pretermesso, Controparte_2
non avrebbe acquistato la qualità di erede.
Da ultimo, stante il mancato svolgimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, anche la domanda restitutoria avanzata da nei confronti di RT CP_2
non potrebbe essere accolta, in quanto presupposto necessario della pronuncia di condanna
[...]
alla restituzione del prezzo versato sarebbe la pronuncia di scioglimento del vincolo contrattuale, nel caso di specie per l'appunto non richiesta.
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame affidandosi a due distinti RT
motivi.
I. Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di rinuncia, da parte del venditore, alla quota ereditaria immobiliare derivante da precedente testamento pubblicato e già ceduta in qualità di comproprietario dei medesimi beni immobili.
Segnatamente, il primo Giudice avrebbe contraddetto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità assunto quale premessa del proprio argomentare, dal quale si evincerebbe chiaramente che la rinuncia all'eredità rientrerebbe tra gli atti sicuramente revocabili, in quanto pagina 6 di 12 ricollegati a una posizione giuridica già potenzialmente acquisita nei suoi elementi costitutivi e non già – come contrariamente ritenuto nella sentenza impugnata – tra quegli atti che si concretano nella mera rinunzia a una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale che il debitore aveva in precedenza.
Nel caso di specie, l'atto abdicativo impugnato, ovverosia il verbale della conciliazione giudiziale datata 11.05.2016, inciderebbe su una posizione giuridica già acquisita al patrimonio del rinunziante, atteso che: i) era già erede per devoluzione contenuta nel Controparte_2
testamento olografo del 18.12.2002 di che lo qualificava come tale, sicché lo Persona_1
stesso era perciò comproprietario dei beni immobili così devoluti e che ii) proprio in ragione della contitolarità di tali beni – che appartenevano al suo patrimonio quale quota indivisa di comunione ereditaria – egli aveva potuto disporne ex art. 1103 c.c. con atto notarile vendendo la quota di un terzo dei propri immobili sicché, in definitiva, la rinunzia alla quota RT
ereditaria da parte di avrebbe avuto, quale conseguenza diretta ed Controparte_2
immediata, il decremento del suo patrimonio rispetto alla comproprietà dei beni ereditari.
Invero, uscendo dal compendio patrimoniale tale diritto dominicale, il patrimonio di CP_2 ne sarebbe risultato modificato passivamente, in pregiudizio dell'obbligazione
[...]
infungibile di trasferimento dallo stesso assunta in precedenza nei confronti della società appellante, il tutto nella consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato a RT
precedente acquirente della quota immobiliare, con trascrizione anteriore.
[...]
II. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della erroneità della sentenza gravata per aver ritenuto che la domanda restitutoria da inadempimento contrattuale esiga l'espressa domanda di risoluzione contrattuale, non ritenendola implicita in quella di inadempimento.
Ad avviso di parte appellante, la corretta interpretazione degli artt. 112 c.p.c., 1218 c.c., 1223
c.c. e 1453 c.c. avrebbe obbligato il Giudice – una volta accertato l'inadempimento contrattuale del venditore – a condannare il medesimo alla restituzione del prezzo ricevuto quale risarcimento del danno contrattuale, giacché dette disposizioni andrebbero interpretate nel senso per il quale laddove sia stato richiesto l'accertamento dell'inadempimento, debba ritenersi implicitamente contenuta la richiesta di risoluzione del contratto, trattandosi di presupposto logico-giuridico.
pagina 7 di 12 Con due distinte comparse di costituzione, si costituivano nel giudizio d'appello e CP_2 [...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello formulato da di cui eccepivano preliminarmente l'inammissibilità, per RT avere l'appellante proposto per la prima volta in sede di gravame la domanda di risoluzione del contratto intervenuto da e RT Controparte_2
All'udienza del 3.10.2024, il Presidente istruttore fissava l'udienza del 23.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da ambedue gli appellati, la quale, per le ragioni meglio esposte in seguito, contestualmente alla disamina del secondo motivo d'appello, non può che dirsi infondata.
I. Venendo al merito delle doglianze formulate dall'appellante, è infondato il primo motivo d'appello, con il quale censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale RT
ha escluso la revocabilità ex art. 2901 c.c. dell'atto abdicativo a mezzo del quale CP_2
a fronte della corresponsione di € 155.000,00, ha rinunciato alle domande proposte
[...]
nel giudizio di impugnazione testamentaria, prestando acquiescenza al testamento olografo del
16.07.2006 con cui la madre designava quale unica erede universale la figlia Persona_1
RO
Le doglianze dell'appellante non colgono invero la ratio decidendi del Giudice di prime cure, il quale, dando correttamente seguito ai principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto insussistenti, nel caso di specie, i requisiti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria.
Invero, pur essendo pacifico che anche gli atti abdicativi possono essere efficacemente attinti dall'actio pauliana, con riferimento a essi la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario operare una distinzione, la quale si rivela dirimente ai fini del vaglio di fondatezza della domanda proposta ex art. 2901 c.c. da RT
pagina 8 di 12 In base al principio di diritto formulato dalla Suprema Corte, occorre infatti accertare se l'atto abdicativo in questione si ricolleghi “ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante” o se, invece, si sostanzi “nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore”, atteso che solo nel primo caso l'azione revocatoria raggiungerebbe il proprio scopo, dovendosi perciò escludere, all'opposto, l'esperibilità della medesima ogniqualvolta si verta nella seconda ipotesi, ontologicamente insuscettibile di incidere sulla consistenza patrimoniale della parte debitrice
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 19 febbraio 2013, n. 4005).
Delineato così il perimetro all'interno del quale è consentito azionare il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. anche con riferimento a un atto abdicativo, si tratta di accertare sotto quale delle due distinte fattispecie individuate dalla giurisprudenza di legittimità possa essere sussunta la rinuncia posta in essere da Controparte_2
Ebbene, sul punto questa Corte ritiene di poter aderire alla soluzione interpretativa cui è pervenuto il primo Giudice, dovendosi invero evidenziare come quella posta in essere da non sia una rinuncia all'eredità, bensì una rinuncia alle azioni successorie e, Controparte_2 segnatamente, all'azione di riduzione, con la conseguenza che essa non può equivalere alla rinuncia a un diritto patrimoniale già acquisito, atteso che, come noto, quand'anche potenzialmente lesive della quota di legittima, le disposizioni testamentarie conservano la propria efficacia sino all'accoglimento dell'azione di cui agli artt. 553 ss. c.c.
In altri termini, la revoca della rinuncia non avrebbe quale conseguenza immediata l'incremento del patrimonio di (subordinato, per l'appunto, al fruttuoso esperimento Controparte_2 dell'azione di riduzione), con conseguente possibilità per la creditrice di RT
assoggettare la quota rinunciata (a sua volta, nella titolarità dell'erede testamentaria universale sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione) ad azione esecutiva, RO sicché, nel caso di specie, viene meno quello “stretto nesso tra tipologia di atto dispositivo sottoponibile a revocatoria e idoneità dell'azione revocatoria a realizzare la funzione ad essa assegnata dall'ordinamento, di consentire al creditore, attraverso la mera inefficacia dell'atto dispositivo nei propri confronti, la soddisfazione del proprio credito con l'aggressione esecutiva”; nesso in forza del quale l'inidoneità dell'atto a essere sottoposto a revocatoria
“trova conferma nell'impossibilità che l'azione accolta raggiunga il suo scopo” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 19 febbraio 2013, n. 4005).
pagina 9 di 12 Sulla base di tali capisaldi argomentativi, correttamente, e del resto in piena assonanza con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “l'accoglimento di una domanda che non consente di ottenere il bene della vita cui l'azione mira, secondo la conformazione normativa, non può ritenersi compatibile con l'istituto previsto dal legislatore”
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 19 febbraio 2013, n. 4005), il primo Giudice ha rigettato la domanda di revocatoria proposta da con la conseguenza che il primo motivo RT
d'appello deve dirsi infondato e perciò non meritevole di accoglimento.
II. Deve, all'opposto, dirsi fondato il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante si duole del mancato accoglimento della domanda restitutoria avente a oggetto il corrispettivo della vendita, motivato dal primo Giudice in ragione del difetto di una esplicita domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Le argomentazioni rese nella sentenza gravata si scontrano invero con l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale “La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. 18 settembre
2020, n. 19513, nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 15 novembre 2024, n. 2857).
Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo dell'economia complessiva dell'azione giudiziale e, segnatamente, del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio da RT
la domanda volta allo scioglimento del vincolo contrattuale risulta evidentemente implicita in quella volta a ottenere in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento posto in essere da la restituzione del prezzo corrisposto Controparte_2
dalla società odierna appellante per l'acquisto della quota ereditaria, presupponendo invero quest'ultima la risoluzione del contratto.
Del resto, è appena il caso di evidenziare come la circostanza che l'atto abdicativo di CP_2
non sia suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. non toglie che lo stesso si sia reso
[...]
inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita stipulato con
RT
Come già evidenziato in premessa, la possibilità di disporre la risoluzione del contratto anche a fronte di una domanda implicita destituisce peraltro di ogni fondamento l'eccezione di inammissibilità, formulata dagli appellati, dell'appello proposto da per aver RT
pagina 10 di 12 quest'ultima chiesto esplicitamente la risoluzione del contratto per la prima volta in sede di gravame, dovendosi considerare quest'ultima circostanza quale mera specificazione della pretesa già azionata in primo grado, come tale insuscettibile di estenderne il petitum.
Per le ragioni suesposte, la Corte accoglie dunque il secondo motivo d'appello e per l'effetto, considerato che l'intervenuto pagamento del prezzo è da ritenersi pacifico in quanto non contestato, condanna alla restituzione in favore di del Controparte_2 RT corrispettivo contrattuale pari a € 200.000,00, oltre spese dell'atto di acquisto e di cui all'atto pubblico 07.12.2013 e interessi moratori dal 7.12.2013 sino al saldo. Circa le spese dell'atto genericamente allegate, le uniche spese documentate risultato essere: a) € 16,00 per marca da bollo su certificazione urbanistica;
b) € 22,00 per diritti di segreteria;
c) € 90,00 per le formalità di trascrizione. Resta così dovuta la complessiva somma di € 128,00.
III. Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere parzialmente riformata, nei termini suesposti. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
IV. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra CP_2
e nella misura di 1/3, restando i residui 2/3 a carico di
[...] RT CP_2
e a favore di
[...] RT
resta tenuta al rimborso delle ulteriori spese di lite del grado a favore di RT [...]
CP_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accertato il grave inadempimento di dichiara la risoluzione del Controparte_2
contratto di compravendita sottoscritto tra e in data RT Controparte_2
07.12.2013 e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di Controparte_2
del corrispettivo contrattuale pari a € 200.000,00, oltre ad € 128,00 e oltre RT agl'interessi moratori dal 7.12.2013 sino al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a i 2/3 delle spese di lite di Controparte_2 RT
entrambi i gradi, così liquidate:
pagina 11 di 12 a) quanto al primo grado, in complessivi € 7.500,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, disponendo che il residuo terzo delle spese ut supra liquidate resti compensato tra le parti;
b) quanto al secondo grado, in complessivi € 8.400,00, oltre accessori tariffari, previdenziali
e fiscali di legge, disponendo che il residuo terzo delle spese ut supra liquidate resti compensato tra le parti;
- condanna a rimborsare le ulteriori spese di lite del grado d'appello a RT
liquidate in complessivi € 8.400,00, oltre accessori tariffari, previdenziali RO
e fiscali di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 29.01.2025
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione IV civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dott.ssa Maria Teresa Brena Consigliere dott.ssa Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 855/2024 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante RT P.IVA_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Ambrosini, presso il cui studio in Morbegno (SO), Via Parte_2
Fabani n. 45, è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria RO C.F._1
Morales Sosa, presso il cui studio in Morbegno (SO), Piazza S. Giovanni n. 6, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
NONCHÉ CONTRO
(C.F.: ), in persona dell'amministratore di Controparte_2 C.F._2 sostegno pro tempore Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Blasio, presso il cui CP_3
studio in Morbegno (SO), Via Garibaldi, n. 81/B, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
pagina 1 di 12 Causa avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Sondrio, pubblicata in data 25.09.2023.
CONCLUSIONI PER
RT
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma in parte qua della sentenza di primo grado n. 275/2023 depositata il 25/09/2023, non notificata, emessa dal Tribunale di Sondrio, Giudice dott.ssa Francesca
Riccardi, nella causa R.G. 1154/2020 resa tra le stesse parti, così giudicare:
I
Dichiarare inefficace nei confronti di (P.I. , ai sensi dell'art. 2901, RT P.IVA_1 primo comma, cod. civ., sussistendo le condizioni di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 2901, primo comma, cod. civ., la rinuncia effettuata da (C.F.: ), a fronte della Controparte_2 C.F._2 corresponsione della somma di € 155.000,00, alle domande fatte valere in giudizio nella causa
d'impugnazione testamentaria, distinta con il n. 75/2016 RG Tribunale di Sondrio (nullità e/o annullabilità e/o riduzione delle disposizioni testamentarie di cui al testamento olografo di
[...]
datato 16.07.2006 -pubblicato dal notaio di Morbegno n. 75875 Rep. N. 23975 Per_1 Persona_2
di Raccolta, registrato il 23.12.2013 al n. 4266 Serie 1 T-), con espressa acquiescenza al testamento olografo datato 16.07.2006 (pubblicato dal notaio di Morbegno n. 75875 Rep. N. 23975 Persona_2
di Raccolta, registrato il 23.12.2013 al n. 4266 Serie 1 T) della madre che indicava Persona_1
quale unica erede la stessa con conseguenziale rinuncia alla causa divisionale n. RO
11000186/2011 R.G. Tribunale di Sondrio -sospesa e non riassunta-, e di cui al verbale di conciliazione 11 maggio 2016, della causa d'impugnazione testamentaria distinta con il n. 75/2016 RG
Tribunale di Sondrio, tra le parti costituite nato a [...] in data [...] Controparte_2
(C.F.: ), e nata a [...] il [...] (C.F.: C.F._2 RO
). C.F._3
II
Dichiarare, in via subordinata, che è inadempiente, per fatto e colpa al medesimo Controparte_2
attribuibile, alle obbligazioni assunte con contratto di vendita 07.12.2013, atto pubblico a rogito notaio di Morbegno, rep n. 204, racc. 159, trascritto presso la Conservatoria dei Persona_3
Registri Immobiliari di Sondrio il 09.12.2013, ai nn.12854 Reg. Gen. e 10612 Reg. Part. (vendita di
1/3 di sua spettanza di una parte dei beni immobili provenienti dalla successione della madre
[...]
, verso il corrispettivo contrattuale di € 200.000,00) e per l'effetto – previa dichiarazione di Per_1
risoluzione del predetto contratto – condannare lo stesso alla restituzione a del RT
pagina 2 di 12 corrispettivo contrattuale di € 200.000,00 (duecentomila/00), oltre spese dell'atto di acquisto e di cui all'atto pubblico 07.12.2013 a rogito notaio di Morbegno, oltre interessi moratori dal Persona_3
7.12.2013 sino al saldo.
In punto spese: con vittoria di spese di causa di entrambi i gradi”.
CONCLUSIONI PER
RO
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello
In via preliminare dichiarare l'appello inammissibile
Nel merito
Rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e, per RT
l'effetto, confermare l'appellata sentenza n. 275/2023 del Tribunale di Sondrio pronunciata il
22.09.2023, pubblicata il 25.09.2023.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI PER
Controparte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano adita, respinta ogni contraria richiesta,
- In via preliminare: dichiarare l'Appello inammissibile.
- Nel merito: rigettare l'Appello di e le relative domande in quanto infondate in fatto e in RT diritto e per l'effetto confermare l'appellata Sentenza n. 275/2023 Tribunale di Sondrio pubblicata il
25.09.2023 in ogni sua parte.
Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- rigettava tutte le domande svolte dall'attrice;
pagina 3 di 12 - condannava alla refusione delle spese di lite in favore di e di RT RO
, liquidate in favore di ciascuna parte in € 7.500,00 per compenso professionale, Controparte_2
oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
I fatti di causa possono essere sunteggiati come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato (d'ora in avanti, ) RT RT conveniva in giudizio e (quest'ultimo in persona RO Controparte_2 dell'amministratore di sostegno), affinché, ai sensi dell'art. 2901 c.c., venisse dichiarata inefficace nei suoi confronti la rinuncia di cui al verbale di conciliazione dell'11.05.2016 effettuata da CP_2
a fronte della corresponsione della somma di €155.000,00, alle domande fatte valere in
[...]
giudizio nella causa di impugnazione testamentaria R.G. n. 75/2016 Tribunale Sondrio, con conseguente acquiescenza al testamento olografo datato 16.07.2006 che indicava quale unica erede della madre la sorella Persona_1 RO
Parte attrice chiedeva altresì lo scioglimento della comunione relativa ai beni immobili siti in Cosio
Valtellino acquistati dalla stessa con atto pubblico del 07.12.2013, ovvero, in via RT
subordinata, in caso di mancato accoglimento, mediante azione surrogatoria ex art 2900 c.c., che venisse dichiarato lo scioglimento della comunione relativamente ai summenzionati beni immobili, ovvero, in caso di rigetto delle domande proposte, che venisse accertato l'inadempimento di CP_2
alle obbligazioni assunte con il contratto di vendita del 07.12.2013, con condanna dello
[...] stesso alla restituzione del corrispettivo contrattuale percepito pari a € 200.000,00.
A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che:
- e convenivano in giudizio il fratello per Persona_4 RO Controparte_2
chiedere la divisione dei beni ereditati dai medesimi in forza di successione testamentaria del padre nonché dei beni agli stessi pervenuti in parte in forza di devoluzione per Persona_5
testamento olografo, in parte in forza di successione legittima dalla defunta madre Persona_1
- la richiesta di divisione ereditaria riguardava tutti i beni, ad eccezione dell'immobile sito in Cosio
Valtellino e distinto a F. 25 n. 788 sub. 4 per cui e chiedevano fosse Per_4 RO
mantenuta la comunione;
- si costituiva in giudizio (R.G. n. 186/2011 Tribunale di Sondrio) tramite Controparte_2
amministratore di sostegno, chiedendo in via riconvenzionale la divisione anche del bene che i fratelli avevano chiesto di escludere dalla massa divisionale;
- il Giudice disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti di avendo RT
medio tempore venduto alla medesima la quota di 1/3 di sua spettanza di una Controparte_2
parte dei beni immobili provenienti dalla successione della madre , ovvero quelli Persona_6
pagina 4 di 12 pervenuti a titolo di successione legittima, verso il corrispettivo di € 200.000,00, previa accettazione tacita di eredità;
- nel corso di quel giudizio, produceva copia di ulteriore testamento olografo RO
della madre datato 16.07.2006, in cui era indicata quale unica erede la stessa la RO
quale, in data 06.06.2014, provvedeva alla presentazione di nuova denuncia di successione;
- in data 11.01.2016 in persona dell'amministratore di sostegno, impugnava il Controparte_2
testamento per falsità e/o incapacità della testatrice e/o lesione della quota spettante al figlio legittimario e si costituiva in giudizio (R.G. n. 75/2016 Tribunale di Sondrio); RO
- il Giudice della causa divisionale disponeva la sospensione del giudizio in attesa del giudizio di impugnazione testamentaria;
- la causa di divisione non veniva più riassunta;
- il giudizio di impugnazione testamentaria si era concluso con verbale di conciliazione datato
11.05.2016 tra le parti costituite e in cui a fronte CP_1 Controparte_2 Controparte_2 della corresponsione di € 155.000,00, rinunciava alle domande giudiziali proposte, prestando acquiescenza al testamento olografo pubblicato dalla sorella in data 16.07.2006, che indicava quale unica erede RO
- in tal modo, non aveva tenuto fede agli impegni presi con il contratto di Controparte_2
vendita, sicché la conciliazione giudiziale era risultata pregiudizievole per la società attrice;
- la trascrizione dell'atto di acquisto da era anteriore rispetto alla pubblicazione Controparte_2
del testamento olografo datato 16.07.2006.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie ed RO eccependo essenzialmente che, nel caso di specie, non sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria, atteso che al fratello era stata corrisposta la somma di € 150.000,00, Controparte_2 equivalente al valore della sua quota di legittima, sicché la consistenza patrimoniale di quest'ultimo sarebbe rimasta inalterata.
Con distinta comparsa di costituzione e risposta, si costituiva altresì in giudizio Controparte_2
constando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nello specifico, il convenuto eccepiva che: Controparte_2
- l'atto di citazione era carente dei requisiti prescritti dagli artt. 163 e 164 c.p.c.;
- non sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi dell'azione revocatoria;
pagina 5 di 12 - in data 31.03.2011 gli era stato consegnato da un assegno di € 55.000,00 e RT
che insieme a , legale rappresentante di si era recato in Persona_7 RT banca a cambiare l'assegno in contanti;
- avrebbe consegnato a mani di l'importo di € 40.000,00, trattenendo per sé Persona_7
l'importo residuo, tranne la somma di € 3.550,00 versata sul conto per coprire lo scoperto.
Il Tribunale di Sondrio, ritenutane l'infondatezza, rigettava integralmente le domande attoree.
Segnatamente, con riferimento alla domanda ex art. 2901 c.c., l'atto di rinunzia di Controparte_2 non consentirebbe l'esercizio dell'azione revocatoria, atteso che il futuro incremento patrimoniale di parte convenuta non si sarebbe prodotto quale conseguenza immediata della mancanza di rinunzia, risultando invero subordinato al positivo esperimento dell'azione di riduzione rispetto alle disposizioni testamentarie.
Quanto alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, proposta da in via RT
surrogatoria, essa non sarebbe parimenti meritevole di accoglimento, atteso che, nel caso di specie, non sarebbe ravvisabile in capo a qualsivoglia forma di inerzia, cui, come noto, l'art. Controparte_2
2900 c.c. subordina l'esperibilità dell'azione surrogatoria.
Inoltre, non potrebbe chiedere in via surrogatoria lo scioglimento della comunione RT
ereditaria, anche considerando la circostanza che quale legittimario pretermesso, Controparte_2
non avrebbe acquistato la qualità di erede.
Da ultimo, stante il mancato svolgimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, anche la domanda restitutoria avanzata da nei confronti di RT CP_2
non potrebbe essere accolta, in quanto presupposto necessario della pronuncia di condanna
[...]
alla restituzione del prezzo versato sarebbe la pronuncia di scioglimento del vincolo contrattuale, nel caso di specie per l'appunto non richiesta.
Avverso la summenzionata sentenza interponeva gravame affidandosi a due distinti RT
motivi.
I. Con il primo motivo, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'azione revocatoria nei confronti dell'atto di rinuncia, da parte del venditore, alla quota ereditaria immobiliare derivante da precedente testamento pubblicato e già ceduta in qualità di comproprietario dei medesimi beni immobili.
Segnatamente, il primo Giudice avrebbe contraddetto l'orientamento giurisprudenziale di legittimità assunto quale premessa del proprio argomentare, dal quale si evincerebbe chiaramente che la rinuncia all'eredità rientrerebbe tra gli atti sicuramente revocabili, in quanto pagina 6 di 12 ricollegati a una posizione giuridica già potenzialmente acquisita nei suoi elementi costitutivi e non già – come contrariamente ritenuto nella sentenza impugnata – tra quegli atti che si concretano nella mera rinunzia a una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale che il debitore aveva in precedenza.
Nel caso di specie, l'atto abdicativo impugnato, ovverosia il verbale della conciliazione giudiziale datata 11.05.2016, inciderebbe su una posizione giuridica già acquisita al patrimonio del rinunziante, atteso che: i) era già erede per devoluzione contenuta nel Controparte_2
testamento olografo del 18.12.2002 di che lo qualificava come tale, sicché lo Persona_1
stesso era perciò comproprietario dei beni immobili così devoluti e che ii) proprio in ragione della contitolarità di tali beni – che appartenevano al suo patrimonio quale quota indivisa di comunione ereditaria – egli aveva potuto disporne ex art. 1103 c.c. con atto notarile vendendo la quota di un terzo dei propri immobili sicché, in definitiva, la rinunzia alla quota RT
ereditaria da parte di avrebbe avuto, quale conseguenza diretta ed Controparte_2
immediata, il decremento del suo patrimonio rispetto alla comproprietà dei beni ereditari.
Invero, uscendo dal compendio patrimoniale tale diritto dominicale, il patrimonio di CP_2 ne sarebbe risultato modificato passivamente, in pregiudizio dell'obbligazione
[...]
infungibile di trasferimento dallo stesso assunta in precedenza nei confronti della società appellante, il tutto nella consapevolezza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato a RT
precedente acquirente della quota immobiliare, con trascrizione anteriore.
[...]
II. Con il secondo motivo, l'appellante si duole della erroneità della sentenza gravata per aver ritenuto che la domanda restitutoria da inadempimento contrattuale esiga l'espressa domanda di risoluzione contrattuale, non ritenendola implicita in quella di inadempimento.
Ad avviso di parte appellante, la corretta interpretazione degli artt. 112 c.p.c., 1218 c.c., 1223
c.c. e 1453 c.c. avrebbe obbligato il Giudice – una volta accertato l'inadempimento contrattuale del venditore – a condannare il medesimo alla restituzione del prezzo ricevuto quale risarcimento del danno contrattuale, giacché dette disposizioni andrebbero interpretate nel senso per il quale laddove sia stato richiesto l'accertamento dell'inadempimento, debba ritenersi implicitamente contenuta la richiesta di risoluzione del contratto, trattandosi di presupposto logico-giuridico.
pagina 7 di 12 Con due distinte comparse di costituzione, si costituivano nel giudizio d'appello e CP_2 [...]
contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello formulato da di cui eccepivano preliminarmente l'inammissibilità, per RT avere l'appellante proposto per la prima volta in sede di gravame la domanda di risoluzione del contratto intervenuto da e RT Controparte_2
All'udienza del 3.10.2024, il Presidente istruttore fissava l'udienza del 23.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Detta udienza si svolgeva con le modalità della trattazione scritta e la causa veniva poi discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita pertanto accoglimento nei termini di seguito precisati.
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da ambedue gli appellati, la quale, per le ragioni meglio esposte in seguito, contestualmente alla disamina del secondo motivo d'appello, non può che dirsi infondata.
I. Venendo al merito delle doglianze formulate dall'appellante, è infondato il primo motivo d'appello, con il quale censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale RT
ha escluso la revocabilità ex art. 2901 c.c. dell'atto abdicativo a mezzo del quale CP_2
a fronte della corresponsione di € 155.000,00, ha rinunciato alle domande proposte
[...]
nel giudizio di impugnazione testamentaria, prestando acquiescenza al testamento olografo del
16.07.2006 con cui la madre designava quale unica erede universale la figlia Persona_1
RO
Le doglianze dell'appellante non colgono invero la ratio decidendi del Giudice di prime cure, il quale, dando correttamente seguito ai principi di diritto enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto insussistenti, nel caso di specie, i requisiti per il fruttuoso esperimento dell'azione revocatoria.
Invero, pur essendo pacifico che anche gli atti abdicativi possono essere efficacemente attinti dall'actio pauliana, con riferimento a essi la Corte di Cassazione ha ritenuto necessario operare una distinzione, la quale si rivela dirimente ai fini del vaglio di fondatezza della domanda proposta ex art. 2901 c.c. da RT
pagina 8 di 12 In base al principio di diritto formulato dalla Suprema Corte, occorre infatti accertare se l'atto abdicativo in questione si ricolleghi “ad una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi, al patrimonio del rinunziante” o se, invece, si sostanzi “nella rinuncia ad una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale quo ante del debitore”, atteso che solo nel primo caso l'azione revocatoria raggiungerebbe il proprio scopo, dovendosi perciò escludere, all'opposto, l'esperibilità della medesima ogniqualvolta si verta nella seconda ipotesi, ontologicamente insuscettibile di incidere sulla consistenza patrimoniale della parte debitrice
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 19 febbraio 2013, n. 4005).
Delineato così il perimetro all'interno del quale è consentito azionare il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. anche con riferimento a un atto abdicativo, si tratta di accertare sotto quale delle due distinte fattispecie individuate dalla giurisprudenza di legittimità possa essere sussunta la rinuncia posta in essere da Controparte_2
Ebbene, sul punto questa Corte ritiene di poter aderire alla soluzione interpretativa cui è pervenuto il primo Giudice, dovendosi invero evidenziare come quella posta in essere da non sia una rinuncia all'eredità, bensì una rinuncia alle azioni successorie e, Controparte_2 segnatamente, all'azione di riduzione, con la conseguenza che essa non può equivalere alla rinuncia a un diritto patrimoniale già acquisito, atteso che, come noto, quand'anche potenzialmente lesive della quota di legittima, le disposizioni testamentarie conservano la propria efficacia sino all'accoglimento dell'azione di cui agli artt. 553 ss. c.c.
In altri termini, la revoca della rinuncia non avrebbe quale conseguenza immediata l'incremento del patrimonio di (subordinato, per l'appunto, al fruttuoso esperimento Controparte_2 dell'azione di riduzione), con conseguente possibilità per la creditrice di RT
assoggettare la quota rinunciata (a sua volta, nella titolarità dell'erede testamentaria universale sino al positivo esperimento dell'azione di riduzione) ad azione esecutiva, RO sicché, nel caso di specie, viene meno quello “stretto nesso tra tipologia di atto dispositivo sottoponibile a revocatoria e idoneità dell'azione revocatoria a realizzare la funzione ad essa assegnata dall'ordinamento, di consentire al creditore, attraverso la mera inefficacia dell'atto dispositivo nei propri confronti, la soddisfazione del proprio credito con l'aggressione esecutiva”; nesso in forza del quale l'inidoneità dell'atto a essere sottoposto a revocatoria
“trova conferma nell'impossibilità che l'azione accolta raggiunga il suo scopo” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 19 febbraio 2013, n. 4005).
pagina 9 di 12 Sulla base di tali capisaldi argomentativi, correttamente, e del resto in piena assonanza con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale “l'accoglimento di una domanda che non consente di ottenere il bene della vita cui l'azione mira, secondo la conformazione normativa, non può ritenersi compatibile con l'istituto previsto dal legislatore”
(cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 19 febbraio 2013, n. 4005), il primo Giudice ha rigettato la domanda di revocatoria proposta da con la conseguenza che il primo motivo RT
d'appello deve dirsi infondato e perciò non meritevole di accoglimento.
II. Deve, all'opposto, dirsi fondato il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante si duole del mancato accoglimento della domanda restitutoria avente a oggetto il corrispettivo della vendita, motivato dal primo Giudice in ragione del difetto di una esplicita domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c.
Le argomentazioni rese nella sentenza gravata si scontrano invero con l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale “La volontà di risolvere un contratto di compravendita per inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda espressamente proposta dalle parti in giudizio, ben potendo essere implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure di diverso contenuto, che presupponga la domanda di risoluzione” (cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. II, sent. 18 settembre
2020, n. 19513, nonché, da ultimo, Cass. civ., sez. III, ord. 15 novembre 2024, n. 2857).
Ebbene, nel caso di specie, avuto riguardo dell'economia complessiva dell'azione giudiziale e, segnatamente, del contenuto sostanziale della pretesa fatta valere in giudizio da RT
la domanda volta allo scioglimento del vincolo contrattuale risulta evidentemente implicita in quella volta a ottenere in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del grave inadempimento posto in essere da la restituzione del prezzo corrisposto Controparte_2
dalla società odierna appellante per l'acquisto della quota ereditaria, presupponendo invero quest'ultima la risoluzione del contratto.
Del resto, è appena il caso di evidenziare come la circostanza che l'atto abdicativo di CP_2
non sia suscettibile di revocatoria ex art. 2901 c.c. non toglie che lo stesso si sia reso
[...]
inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto di compravendita stipulato con
RT
Come già evidenziato in premessa, la possibilità di disporre la risoluzione del contratto anche a fronte di una domanda implicita destituisce peraltro di ogni fondamento l'eccezione di inammissibilità, formulata dagli appellati, dell'appello proposto da per aver RT
pagina 10 di 12 quest'ultima chiesto esplicitamente la risoluzione del contratto per la prima volta in sede di gravame, dovendosi considerare quest'ultima circostanza quale mera specificazione della pretesa già azionata in primo grado, come tale insuscettibile di estenderne il petitum.
Per le ragioni suesposte, la Corte accoglie dunque il secondo motivo d'appello e per l'effetto, considerato che l'intervenuto pagamento del prezzo è da ritenersi pacifico in quanto non contestato, condanna alla restituzione in favore di del Controparte_2 RT corrispettivo contrattuale pari a € 200.000,00, oltre spese dell'atto di acquisto e di cui all'atto pubblico 07.12.2013 e interessi moratori dal 7.12.2013 sino al saldo. Circa le spese dell'atto genericamente allegate, le uniche spese documentate risultato essere: a) € 16,00 per marca da bollo su certificazione urbanistica;
b) € 22,00 per diritti di segreteria;
c) € 90,00 per le formalità di trascrizione. Resta così dovuta la complessiva somma di € 128,00.
III. Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ritiene dunque che la sentenza impugnata debba essere parzialmente riformata, nei termini suesposti. Ogni altra questione deve intendersi assorbita.
IV. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite tra CP_2
e nella misura di 1/3, restando i residui 2/3 a carico di
[...] RT CP_2
e a favore di
[...] RT
resta tenuta al rimborso delle ulteriori spese di lite del grado a favore di RT [...]
CP_1
Le spese sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciandosi, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- accertato il grave inadempimento di dichiara la risoluzione del Controparte_2
contratto di compravendita sottoscritto tra e in data RT Controparte_2
07.12.2013 e per l'effetto condanna alla restituzione in favore di Controparte_2
del corrispettivo contrattuale pari a € 200.000,00, oltre ad € 128,00 e oltre RT agl'interessi moratori dal 7.12.2013 sino al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna a rimborsare a i 2/3 delle spese di lite di Controparte_2 RT
entrambi i gradi, così liquidate:
pagina 11 di 12 a) quanto al primo grado, in complessivi € 7.500,00, oltre accessori tariffari, previdenziali e fiscali di legge, disponendo che il residuo terzo delle spese ut supra liquidate resti compensato tra le parti;
b) quanto al secondo grado, in complessivi € 8.400,00, oltre accessori tariffari, previdenziali
e fiscali di legge, disponendo che il residuo terzo delle spese ut supra liquidate resti compensato tra le parti;
- condanna a rimborsare le ulteriori spese di lite del grado d'appello a RT
liquidate in complessivi € 8.400,00, oltre accessori tariffari, previdenziali RO
e fiscali di legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 29.01.2025
Il Presidente rel. est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12