Parere definitivo 15 febbraio 2023
Parere definitivo 27 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/04/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03265/2025REG.PROV.COLL.
N. 01891/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1891 del 2022, proposto dalla signora UC LO, rappresentata e difesa dall’avvocato Pier Rosario Montegrosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Leinì, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Piemonte, Sezione Seconda, n. 689 del 2 luglio 2021, resa tra le parti, concernente un provvedimento di demolizione di opere abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Leinì;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 marzo 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Pier Rosario Morcavallo e Giovanni Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è il provvedimento prot. n. 14218 in data 21 luglio 2015 del Comune di Leinì, con cui si diffida la signora UC LO “ quale proprietaria dell'area censita a catasto al foglio 23 mappale 346, a voler dare corso alla Ordinanza Ingiunzione n. 91/2013, in adempimento alla Sentenza del TAR Piemonte n. 1119/2015, alla demolizione della recinzione sulla Via Garibaldi con la conseguente rimozione di eventuali piantumazioni di proprietà, con ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica ”.
2. I fatti salienti della vicenda e del relativo procedimento possono essere compendiati nei termini seguenti.
2.1. In data 30 aprile 2013, a seguito di sopralluogo effettuato nel Comune di Leinì presso l’area distinta a Catasto al Fg. 23, mappale n. 346 e 1047, in via Garibaldi, di proprietà dei sig.ri LO UC, UL IO e UL CA, è stata redatta la relazione prot. n. 8531, con la quale si è accertato:
i) l’utilizzo dei terreni come deposito e magazzino edile, pur essendo individuati in area residenziale;
ii) l’edificazione, sul lato nord del lotto, di una recinzione abusiva trasversale alla carreggiata di via Garibaldi;
iii) l’installazione nel terreno individuato al mappale 346 di n. 3 container in lamiera a circa 2 metri dal confine di proprietà;
iv) l’ampliamento, lungo il lato sud, del fabbricato, condonato ed accatastato ad uso abitativo, nel terreno individuato al mappale 1047.
2.2. Con ordinanza n. 91 dell’11 giugno 2013, il Comune di Leinì, in persona del Responsabile del Settore Edilizia Privata/Urbanistica, ha ingiunto ai proprietari degli immobili di demolire le opere eseguite in assenza di titoli autorizzativi, come descritte nella relazione prot. 8531/2013.
2.3. Con ricorso al T.a.r. Piemonte, notificato in data 15 ottobre 2013, la sig.ra LO ha formulato istanza di annullamento, previa sospensione, dell’ordinanza n. 91/2013.
2.4. Con nota del 7 marzo 2014, notificata il 12 marzo 2014, il Comune ha espresso il diniego alla sanatoria della recinzione, pratica edilizia 313/13, preceduto dal preavviso di diniego del 12 febbraio 2014, rimasto privo di riscontro.
2.5. Con ordinanza cautelare del T.a.r. Piemonte in data 13 marzo 2014, n. 135/2014, è stata sospesa l’ordinanza n. 91/2013 nella parte riferita agli abusi sul mappale 1047, demandando ogni decisione in merito all’udienza dell’aprile 2015.
2.6. Con successivo ricorso al T.a.r. Piemonte, notificato al Comune il 14 maggio 2014, la sig.ra LO ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del diniego di sanatoria della recinzione.
2.7. Con la sentenza del T.a.r. Piemonte n. 1119/2015, confermata in appello dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 3932/2019, è stato accolto il ricorso contro l’ordinanza n. 91/2013, esclusivamente rispetto all’annullamento della demolizione dell’ampliamento sul lato sud di fabbricato condonato e accatastato ad uso abitativo, mentre è stato respinto rispetto alla impugnativa del provvedimento di diniego di sanatoria della recinzione.
2.8. Con provvedimento prot. n. 14218 del 21 luglio 2015, notificato in data 30 luglio 2015, il Comune di Leinì ha quindi diffidato la sig.ra LO, quale proprietaria dell’area censita a catasto al foglio 23, mappale 346, a dare esecuzione all’ordinanza n. 91/2013, in adempimento della suddetta sentenza del T.a.r. Piemonte n. 1119/2015, provvedendo alla demolizione della recinzione su via Garibaldi con conseguente rimozione di eventuali piantumazioni di proprietà, con ripristino dello stato dei luoghi.
3. In data 29 ottobre 2015 la sig.ra LO, con ricorso n. 01302/2015, ha impugnato davanti al T.a.r. Piemonte il provvedimento prot n. 14218 del 21 luglio 2015, articolando cinque motivi di ricorso (pagina 5-12 del gravame) così rubricati:
I. Eccesso di potere. Sviamento. errore sui presupposti. falsa rappresentazione della realtà. difetto assoluto di istruttoria e di motivazione;
II. Illegittimità sotto altro profilo. violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8, 10 e 11, l. n. 241/1990, mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. eccesso di potere. difetto di istruttoria e di procedimento. difetto di motivazione;
III. Violazione di legge con riferimento all’art. 3, l. n. 241/1990 e all’art. 31, d.P.R. n. 380/2001. eccesso di potere. falsa rappresentazione della realtà. contraddittorietà manifesta. difetto di motivazione;
IV. Violazione e mancata applicazione di legge con riferimento all’art. 37, d.P.R. n. 380/2001. violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 31 e 33, d.P.R. n. 380/2001. eccesso e sviamento di potere. errore sui presupposti. difetto di motivazione;
V. Violazione e mancata applicazione di legge con riferimento agli artt. 22, 31 e 36, d.P.R. n. 380/2001. Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli art. 16.2 delle NTA del PRG vigente del Comune di Leinì e con riferimento alle prescrizioni e previsioni di piano. eccesso di potere. errore sui presupposti. falsa rappresentazione della realtà. contraddittorietà e illogicità manifeste. difetto di istruttoria. difetto assoluto di motivazione.
4. Il Comune di Leinì, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in tale giudizio.
5. Nel corso dello stesso la ricorrente ha depositato memoria in data 7 maggio 2021, con cui ha dato conto del precedente contenzioso intercorso con il Comune di Leinì, conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3932/2019, che ha statuito circa l’abusività della recinzione realizzata sulla proprietà della sig.ra LO, nelle more della quale il Comune ha adottato il provvedimento di diffida nei confronti della ricorrente. Quest’ultima ha quindi insistito con il motivo inerente alla pretesa illegittimità del provvedimento nella parte in cui ordina la rimozione delle piantumazioni, ritenendo tale ordine non rilevabile tanto nella sentenza del T.a.r. quanto nell’ordinanza di demolizione n. 91/13.
6. La causa è passata in decisione all’udienza dell’8 giugno 2021.
7. Con la sentenza n. 689/2021, il T.a.r. Piemonte ha respinto il gravame, nulla pronunciando sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione comunale.
7.1. In particolare, il T.a.r. ha rilevato che l’ordinanza n. 91/2013 contempla una formula (“ripristino dello stato dei luoghi”) che “ impone al destinatario dell’ingiunzione non solo di rimuovere l’opera ma, più in generale, di ricondurre l’area nella sua conformazione originaria, precedente l’intervento abusivo. Legittimamente pertanto, l’amministrazione comunale ha ordinato anche la rimozione di piantumazioni che - come risulta dalla documentazione fotografica depositata in giudizio - sono adiacenti alla recinzione; la loro rimozione è, dunque, funzionale al ripristino dello stato dei luoghi e, in particolare, della viabilità prevista dal PRG ”. Ha poi reputato inammissibili le censure con le quali si è contestata la legittimità del provvedimento nella parte in cui ingiunge la rimozione della recinzione “ mirando a porre in discussione quanto disposto dall’ordinanza n. 91/2013 e dal provvedimento di diniego di sanatoria, atti la cui legittimità è stata accertata, con sentenza del Tar n. 1119/2015 e con sentenza del Consiglio di Stato n. 3932/2019 ”. Ha infine reputato infondato il motivo con cui viene dedotta la violazione degli artt. 7, 8, 10 e 11 della l. n. 241/1990, in quanto “ l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata ” ed osservando che “ non si è al cospetto di un nuovo ordine di demolizione ma di una mera diffida a dare corso all’ingiunzione n. 91/2013 ”.
8. La sig.ra LO, soccombente in primo grado, ha proposto appello, notificato in data 2 febbraio 2022 e depositato il 3 marzo 2022, articolando i seguenti tre motivi di ricorso (pagine 5-10 del gravame):
I) Con riferimento al primo motivo della sentenza impugnata (8): eccesso di potere. travisamento e sviamento. errore sui presupposti. falsa rappresentazione della realtà. illogicità manifesta. difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
II) Con riferimento al secondo e terzo motivo della sentenza impugnata (9-10): illegittimità sotto altro profilo. violazione di legge con riferimento agli artt. 7, 8, 10 e 11 della legge 241/90. mancata comunicazione dell’avvio del procedimento. eccesso di potere. difetto di istruttoria e di procedimento. difetto di motivazione.
III) Con riferimento al quarto motivo della sentenza impugnata (11): violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 241/90, agli artt. 22, 31, 33, 36 e 37 del t.u. edilizia. eccesso di potere. falsa rappresentazione della realtà. travisamento illogicità e contraddittorietà manifesta. difetto assoluto di motivazione.
8.1. Parte appellante ripropone col primo motivo di appello le censure che il T.a.r. avrebbe dichiarato inammissibili, ribadendo che la piantumazione non sarebbe interessata né dalla sentenza del T.a.r. Piemonte n. 1119/2015 né dall’ordine demolitorio trattandosi di verde del tutto indipendente, anche fisicamente, dalla recinzione. Di qui la pretesa violazione del diaframma procedimentale di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90 ed il lamentato difetto motivazionale, come dedotto con gli ulteriori due motivi di gravame.
9. In data 19 ottobre 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Leinì al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
10. In data 24 gennaio 2025 le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio per eventuale soluzione bonaria della controversia.
11. In data 31 gennaio 2025, il Comune, nell’insistere per il rinvio della trattazione della causa, ha argomentato nel senso dell’infondatezza dell’avverso gravame e pertanto ha invocato il suo rigetto.
12. In data 10 febbraio 2025 parte appellante ha depositato memoria di replica al fine di insistere per il rinvio della trattazione della causa e per l’accoglimento dell’appello evidenziando, tra l’altro, che l’ordinanza comunale n. 91/2013 ordinava sì il ripristino dello stato dei luoghi, ma non con riferimento al periodo antecedente addirittura alla nascita degli alberi e delle altre piantumazioni. Deduce che non costituiscono abusi edilizi, né per gli stessi sono richiesti titoli abilitativi, e che l’amministrazione avrebbe dovuto espressamente motivare il nuovo provvedimento invece che limitarsi ad un inconferente richiamo alla sentenza del T.a.r. e al proprio precedente provvedimento n. 91/13, che non menzionano affatto dette piantumazioni.
13. All’udienza pubblica del 4 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
14. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
15. Ritiene il Collegio, preliminarmente, di non accogliere, per come motivata, l’istanza di rinvio della trattazione della causa, non emergendo le “situazioni eccezionali” a tal uopo richieste dal comma 1- bis dell’art. 73 c.p.a.
16. Venendo al merito delle deduzioni sollevate coi primi due motivi, per il loro tenore suscettibili di trattazione congiunta, se ne deve rilevare l’infondatezza.
In tale contesto argomentativo parte appellante censura quanto opinato dal T.a.r. a proposito delle piantumazioni avendo erroneamente reputato “inammissibili” (cfr. pagina 5 del gravame) le relative deduzioni. Evidenzia infatti, che “ né la sentenza del TAR Piemonte n. 1119/2015 né l’ordinanza di demolizione n. 91/13 menzionano minimamente le piantumazioni, accertate evidentemente con istruttoria successiva e sfociate in un provvedimento nuovo, impugnato nel presente giudizio ”.
Occorre preliminarmente rilevare che il giudice di prime cure non ha reputato inammissibile tale deduzione, ma ne ha apprezzato l’infondatezza nel merito.
Conviene riportare il seguente passaggio motivazionale che pertiene a tale capo della sentenza:
“ Con ordinanza n. 91/2013 il Comune di Leinì, per quanto rileva in questo giudizio, ha ordinato la demolizione di una recinzione realizzata, in assenza di titolo abilitativo, trasversalmente alla carreggiata di via Garibaldi e altresì il “ripristino dello stato dei luoghi”. Quest’ultima formula impone al destinatario dell’ingiunzione non solo di rimuovere l’opera ma, più in generale, di ricondurre l’area nella sua conformazione originaria, precedente l’intervento abusivo. Legittimamente pertanto, l’amministrazione comunale ha ordinato anche la rimozione di piantumazioni che - come risulta dalla documentazione fotografica depositata in giudizio - sono adiacenti alla recinzione; la loro rimozione è, dunque, funzionale al ripristino dello stato dei luoghi e, in particolare, della viabilità prevista dal PRG ” (cfr. capo 6 della sentenza).
Orbene, inquadrato l’esatto tenore del passaggio motivazionale della sentenza in contestazione, si deve rilevare l’infondatezza della censura in esame, in quanto la consistenza particolarmente rilevante delle essenze arboree in questione induce a ritenere che esse erano senz’altro ricomprese nell’ordine demolitorio n. 91/13 utilizzando questo la formula generica e omnicomprensiva di “ ripristino stato dei luoghi ”.
Invero, dalla documentazione fotografica allegata alla Scia del 19 dicembre 2013 si evince la presenza in situ di essenze arboree di dimensioni particolarmente significative e quindi senz’altro incidenti oltre che sul piano estetico anche su quello della concreta usufruibilità dell’area cortilizia.
Peraltro non viene esattamente contestato il passaggio lessicale dell’impugnata sentenza ove appunto si afferma che la rimozione della vegetazione si impone anche per esigenze di ripristino della “ viabilità prevista dal PRG ” (cfr. § 6 della sentenza), sebbene tale circostanza sia in grado di autonomamente sorreggere il contesto motivazionale della sentenza impugnata. Ad ogni modo essa trova riscontro nella documentazione di causa (vedi le fotografie in allegato al ricorso di prime cure e depositate in data 27 novembre 2015) e pertanto la pronuncia del T.a.r. non è comunque suscettibile di efficace contestazione nemmeno sotto tale profilo.
Tali considerazioni inducono a reputare infondato anche quanto dedotto a proposito dell’obliterazione del passaggio procedimentale rappresentato dalla interlocuzione innescata dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/90, trattandosi non solo di un provvedimento demolitorio, come tale esente da tale interlocuzione, ma reiterativo di altra analoga determinazione (ordinanza n. 91/2013).
Per il primo aspetto occorre infatti rilevare che, come da orientamento consolidato di questo Consiglio, “ L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 4 novembre 2024, n.8779; id ., sez. VI, 5 luglio 2024, n.5968).
La circostanza, rimarcata da parte appellante, relativa alla concessione di un nuovo termine di trenta giorni da parte dell’Ufficio per provvedere alla rimozione delle piantumazioni è privo di refluenza sulla qualificazione dell’ordine demolitorio in questione. Trattasi, infatti, soltanto della concessione di un ulteriore torno di tempo per provvedere all’esecuzione di un provvedimento, che non è certo in grado di incidere sulla sua natura di atto dovuto.
Per il secondo profilo vale richiamare, come evidenziato da parte resistente, la pronuncia di questo Consiglio di Stato n. 3932 del 12 giugno 2019, con la quale si era già espressamente e definitivamente qualificata la comunicazione comunale impugnata in primo grado dalla sig.ra LO, atto prot. n. 14218 del 21 luglio 2015, come “” una mera diffida a dare corso all’ingiunzione n. 91 del 2013, in adempimento della sentenza di primo grado .””. Infatti, precisa il Collegio, con tale atto il Comune di Leinì aveva diffidato la signora LO “ quale proprietaria dell’area censita a catasto al foglio 23 mappale 346, a voler dare corso alla Ordinanza Ingiunzione n. 91/2013, in adempimento della Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 1119/2015, alla demolizione della recinzione sulla via Garibaldi con la conseguente rimozione di eventuali piantumazioni di proprietà, con ripristino dello stato dei luoghi, entro e non oltre trenta giorni dalla notifica ”.
17. Infondato è anche quanto dedotto con il terzo (ed ultimo) motivo di gravame, col quale si deduce il difetto motivazionale in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione essendosi limitata “ ad un inconferente richiamo alla sentenza del TAR e al proprio precedente provvedimento n. 91/13 ” (cfr. pagina 10 del gravame).
Si deve infatti prendere atto di quanto chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze numeri 8 e 9 del 17 ottobre 2017, nel senso che « il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino ».
Peraltro è d’uopo evidenziare che “ la giurisprudenza successiva si è conformata costantemente e univocamente a siffatto principio (cfr., ex aliis, Cons. St., sez. II, sentenze 13 novembre 2020, n. 7015, 9 ottobre 2020, n. 6023, e 24 luglio 2020, n. 4725; Cons. St., sez. VI, sentenze 3 novembre 2020, n. 6771, e 26 ottobre 2020, n. 6498)” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2220 del 7 marzo 2024).
E’ quindi da ritenere che non occorresse alcuna motivazione rafforzata in ordine alla valutazione di peculiari ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, essendo l’ordine di demolizione di un abuso edilizio un atto vincolato e non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il mero decorso del tempo, anche per un lasso considerevole, non sana (cfr., ex aliis , tra le più recenti pronunce, Cons. Stato, sez. VI, sentenze 24 marzo 2023, n. 3001, 24 gennaio 2023, n. 755, 3 novembre 2022, n. 9656).
18. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
19. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1891/2022), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Comune di Leinì, delle spese del grado di giudizio, nell’importo di € 3.000,00 oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO