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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 2280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2280 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14652/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14652 / 2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.01.1972;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
(RC) il 18.02.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Zuccarello, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare CP_1 la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 05.10.2013, che dall'unione era nato il figlio (n. Roma, Per_1
13.06.2016), e che per comune volontà avevano deciso di porre fine alla coabitazione. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e della reciproca libertà. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori che provvederanno alla loro Per_1 educazione ed istruzione attuando congiuntamente ogni decisione di maggiore interesse ad essa relativa;
Il figlio verrà collocato presso la residenza del padre, già casa familiare, sita in via Melanesia 23 e la madre se ne allontanerà e potrà tenerlo con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento,
e comunque secondo i periodi indicati nel piano genitoriale che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: La mamma si occuperà di accompagnare il figlio a scuola prelevandolo dalla casa familiare e lo andrà a prendere riportandolo a casa alle 20.00 quando il padre ritorna dal lavoro. La mamma accompagnerà il figlio a basket mentre il papà si occuperà di accompagnare il figlio a scout e al catechismo nel fine settimana. Il figlio minore starà con i genitori: -a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
dal lunedì al venerdì con la mamma nelle ore diurne e con il papà nelle ore notturne, durante l'anno scolastico.. - Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): nel mese di luglio è previsto il centro estivo per cui la ripartizione è uguale a quella dell'anno scolastico;
in agosto i genitori si accorderanno per l'effettuazione di viaggi separati con il proprio figlio. Il minore trascorrerà con ognuno dei genitori le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni;
Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con i genitori un periodo di giorni 15 (quindici) da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno;
il padre Sig. Parte_1
provvederà al mantenimento integrale del figlio e al pagamento delle
[...] spese straordinarie;
la Sig.ra rinuncia alla Controparte_1 corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore perché lavora ed
è autonoma;
Si chiede voler disporre l'obbligo del reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore”.
All'esito dell'udienza cartolare del 19.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14652/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 05.10.2013; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00626, parte 2, serie A03);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva.
Così deciso in Roma, in data 07.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14652 / 2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22.01.1972;
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...]_1 C.F._2
(RC) il 18.02.1976, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Zuccarello, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
); Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.11.2024, e Parte_1 [...]
adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire pronunciare CP_1 la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 05.10.2013, che dall'unione era nato il figlio (n. Roma, Per_1
13.06.2016), e che per comune volontà avevano deciso di porre fine alla coabitazione. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e della reciproca libertà. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori che provvederanno alla loro Per_1 educazione ed istruzione attuando congiuntamente ogni decisione di maggiore interesse ad essa relativa;
Il figlio verrà collocato presso la residenza del padre, già casa familiare, sita in via Melanesia 23 e la madre se ne allontanerà e potrà tenerlo con sé ogni volta che vorrà, salvo il necessario preavviso e coordinamento,
e comunque secondo i periodi indicati nel piano genitoriale che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: La mamma si occuperà di accompagnare il figlio a scuola prelevandolo dalla casa familiare e lo andrà a prendere riportandolo a casa alle 20.00 quando il padre ritorna dal lavoro. La mamma accompagnerà il figlio a basket mentre il papà si occuperà di accompagnare il figlio a scout e al catechismo nel fine settimana. Il figlio minore starà con i genitori: -a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo la cena;
dal lunedì al venerdì con la mamma nelle ore diurne e con il papà nelle ore notturne, durante l'anno scolastico.. - Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): nel mese di luglio è previsto il centro estivo per cui la ripartizione è uguale a quella dell'anno scolastico;
in agosto i genitori si accorderanno per l'effettuazione di viaggi separati con il proprio figlio. Il minore trascorrerà con ognuno dei genitori le festività di Natale e Pasqua ad anni alterni;
Durante le vacanze estive, il figlio trascorrerà con i genitori un periodo di giorni 15 (quindici) da concordarsi preventivamente entro il mese di maggio di ogni anno;
il padre Sig. Parte_1
provvederà al mantenimento integrale del figlio e al pagamento delle
[...] spese straordinarie;
la Sig.ra rinuncia alla Controparte_1 corresponsione di somme a titolo di mantenimento in suo favore perché lavora ed
è autonoma;
Si chiede voler disporre l'obbligo del reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto per il figlio minore”.
All'esito dell'udienza cartolare del 19.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
14652/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma il 05.10.2013; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 00626, parte 2, serie A03);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva.
Così deciso in Roma, in data 07.10.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi