Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/06/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di BO Valentia Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1248/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
Giuseppe Greco, presso il cui studio in Reggio Calabria alla via Sbarre Superiori n. 61 è elettivamente domiciliato, per procura a margine dell'atto di citazione, attore contro
, in Controparte_1 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale sita in alla via C. Pavese, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Maria Rosa Pisani dell'Avvocatura dell'Ente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e deliberazione del Presidente della Provincia n. 203/2022, convenuta avente per oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – ha adito l'intestato Tribunale - ed esponendo Parte_1 che il 18 marzo 2012 interveniva, insieme alla squadra dei Vigili del
1
Cessaniti -, ove, ai margini della carreggiata stradale, si era sviluppato un incendio, e che, stante la presenza, tra le sterpaglie, di monconi di supporto di guard - rail, non visibili, si feriva gravemente alla gamba sinistra, e veniva, pertanto, trasportato dai compagni di squadra presso la locale struttura ospedaliera -, citava in giudizio l Controparte_1 di , per ivi sentire accertare e dichiarare che il sinistro per CP_1 cui è causa si è verificato per colpa esclusiva dell'Ente convenuto, con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni, quantificati in euro 25.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al soddisfo. 1.1. – Si costituiva in giudizio con comparsa del 17 febbraio 2022 l' Amministrazione Provinciale di BO , la quale chiedeva, in CP_1 via preliminare, accertarsi e dichiararsi la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 c.c. nonché il difetto di legittimazione attiva di nel merito, chiedeva Parte_1 rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto, ed in ogni caso respingerla, accertando la responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è causa, ovvero accertare l'esistenza del caso fortuito, quale esimente la responsabilità dell'Ente convenuto.
1.2. – La causa veniva istruita mediante produzione documentale, ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24 febbraio 2025.
2.- La domanda attorea è infondata per quanto di seguito rappresentato.
3. - In via preliminare è da rilevare che l Controparte_1 di non ha contestato che il tratto di strada su cui è avvenuto CP_1
l'occorso fosse di sua proprietà o comunque sottoposto al suo controllo, né che il sinistro si sia verificato nelle circostanze di tempo e con le modalità rappresentate dall'attore nel proprio atto di costituzione. Tali circostanze pertanto possono dirsi provate in giudizio. 4. - Accertato dunque che i fatti si sono svolti così come allegato dall'odierno istante, resta controverso, nel merito, l'accertamento dell'eventuale responsabilità della società convenuta per l'accaduto, ed in via preliminare, la fondatezza dell'eccepita prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni ex art. 2947 c.c., l'accoglimento della quale renderebbe superfluo anche l'esame del merito, in ragione del principio della “ragione più liquida”, che consente di definire il giudizio, esaminando una questione che si ritiene assorbente o pregiudiziale, rendendo superfluo l'esame delle altre questioni.
2 5. – L'art. 2947 c.c. statuisce che il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto;
ma, si legge al terzo comma del medesimo articolo, che
“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”, poiché, secondo la ratio della legge, essendo ancora pendente un' azione penale, non poteva fissarsi, per la prescrizione dell'azione civile, un termine più breve. Pertanto, pur mantenendo ferma la prescrizione quinquennale - o la prescrizione biennale nell'ipotesi contemplata dal secondo comma dell'art. 2947 c.c. – il decorso della stessa inizia dalla data in cui sia stata pronunciata, nel giudizio penale, sentenza irrevocabile ovvero dalla data in cui il reato sia stato dichiarato estinto per una causa diversa dalla prescrizione (amnistia). 5.1.– Tuttavia il terzo comma dell'art. 2947 c.c. non richiede necessariamente l'avvio di un'azione penale, ai fini dell'operatività della prescrizione più lunga, essendo sufficiente che il fatto generatore della domanda di risarcimento sia “considerato dalla legge come reato” 5.2. – “Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto – reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto
“ (Cass. Civ. SS.UU., 18 novembre 2008 n. 27337) 5.3. – Nel caso di che trattasi, la fattispecie rappresentata dall'attore integra gli estremi di un reato, precisamente il reato di lesione personale colposa di cui agli artt. 590 e ss. del codice penale.
Ricorre, infatti, sia l'elemento soggettivo del reato, che si concretizza non solo nell'ipotesi in cui l'evento dannoso è determinato per colpa dell'agente, ma anche nell'ipotesi in cui l'evento non voluto si è verificato a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ai sensi dell'art. 43 c.p.c.; sia l'elemento oggettivo che si configura quando la condotta dell'agente, sia essa commissiva o omissiva, cagiona una lesione ad un'altra persona. 5.4. - Non può, però, alla luce della produzione documentale in atti, qualificarsi, la lesione subita dall'attore, come lesione lieve, che provoca una malattia o una incapacità a svolgere le normali attività della vittima per un periodo non superiore a venti giorni, dovendosi, invece, la stessa,
3 qualificare quale lesione grave, ai sensi dell'art. 583 c.p. numero 1, derivando, dal fatto evento, una “malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni” (certificato medico del 25 febbraio 2013, allegato in atti) 5.5. – Ricondotto l'illecito civile nell'alveo del reato, ed applicandosi, pertanto, all'azione di risarcimento danni non la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 primo comma c.c., bensì, ai sensi dell'art. 2947 terzo comma c.c. la prescrizione più lunga prevista per il reato di lesioni (sette anni), occorre verificare se il diritto di , Parte_1 di agire nei confronti dell' Controparte_1 Controparte_1
, si sia, o meno, prescritto.
[...]
5.6. – Orbene, il fatto dannoso, come rappresentato dall'attore, si sarebbe verificato in data 18 marzo 2012 – dovendo, il termine di decorrenza della prescrizione, essere individuato nel momento di commissione del reato, che coincide con il momento in cui viene cagionata la lesione alla vittima del reato - , e poiché non ha agito, al fine di Parte_1 ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso lamentati, ne' nel termine quinquennale previsto dal primo comma dell'art. 2947 c.c. Part (l'ultimo atto interruttivo sarebbe costituito dalla raccomandata indirizzata all' di del 29 Controparte_1 CP_1 agosto 2015, ricevuta il successivo 3 settembre 2015, e quindi l'azione si sarebbe prescritta nell'anno 2020), né nel termine di sette anni di cui al terzo comma dell'art. 2947 c.c. (poiché, non essendo stato promosso il giudizio penale, e non essendovi esercizio dell'azione civile nel processo penale, il regime della prescrizione penale non potrà fare riferimento agli artt. 159 e 160 c.p., ma solo alla durata del reato, che, pertanto, essendosi verificato in data 18 marzo 2012, si è prescritto in data 18 marzo 2019), il suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni da parte dell di si è Controparte_1 CP_1 irrimediabilmente prescritto.
6. – Deve, in ragione di quanto rappresentato ai superiori punti, respingersi la domanda attorea.
7. – L'accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione, rende superflua la disamina degli altri motivi di contestazione, come sopra evidenziato.
8. - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi della tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 e ss, in favore della convenuta ed a carico dell'attore (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), nel loro valore minimo come da dispositivo, ridotte di un terzo in considerazione dell'
4 assenza di attività istruttoria e della non particolare complessità delle questioni affrontate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di BO Valentia, Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
di , in persona del Presidente e legale
[...] CP_1 rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta, per quanto motivato, la domanda attorea;
2) condanna a rifondere all Parte_1 Controparte_1
di le spese di lite, nella misura di euro 1.778,00
[...] CP_1
(euro 2.540,00 ridotte di un terzo) oltre rimborso forfettario come per legge, iva e Cassa Avvocati.
BO Valentia, 5 giugno 2025
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