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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig.ri :
1) dr. Giuseppe Minutoli Presidente
2) dr. Antonino Zappalà Consigliere
3) dr. Maria Grazia Lau Consigliere relatore ausiliario ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio n. 129/2022 R.G., a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 766/2018 di questa Corte (n. 314/2014 R.G.) disposto dalla Suprema Corte con sentenza n. 26996 del 6 maggio 2021, pendente
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, il signor , nato a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
, la signora , nata a [...] il [...], C.F._2 Parte_3
codice fiscale nella qualità di coerede ex lege del signor C.F._3 [...]
, deceduto in Brolo in data 13.10.2017, ed il signor , nato Persona_1 Parte_4
a Brolo il 12.10.1961 codice fiscale , tutti elettivamente domiciliati in C.F._4
Capo d'Orlando, via Roma n.61, presso lo studio degli avv.ti Francesco Cacciola e Manuela
Minciullo, che li rappresenta e difende per procura in atti;
-attori in riassunzione-
Contro nata a [...] il [...] C.F. , titolare Controparte_1 CodiceFiscale_5
dell'omonima impresa corrente in Brolo C/da Piana n. 97, elettivamente domiciliato in
Messina Viale Italia n. 34/b presso e nello studio dell'avv. Luca Frontino, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
- convenuto-
Conclusioni dei procuratori delle parti rese all'udienza, a trattazione scritta, del
6.6.2024: “Il procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti e scritti
difensivi, con il rigetto di ogni contraria istanza, difesa ed eccezione”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni attori in riassunzione hanno proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza n. 766/2018 emessa da questa Corte che, pronunciando sull'appello formulato da
[...]
, ha cassato la sentenza n. 766/2018 resa dalla Corte d'Appello di Messina in Parte_5
data 9.7.2018, rinviando anche per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte d'Appello
di Messina, in diversa composizione collegiale.
I fatti che hanno preceduto il giudizio sono i seguenti:
con atto di citazione notificato il 2.10.2003 , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , convenivano in giudizio Persona_1 Parte_4 Controparte_1
costruttore edile, esponendo che costui aveva promesso in vendita a ciascuno di essi un appartamento, pretendendo poi successivamente un importo maggiore di quello convenuto.
Per tali fatti era stato rinviato a giudizio e con sentenza n.11 del Controparte_1
10.1.2000, del Tribunale di Patti - pronunziata all'esito della istruttoria dibattimentale nell'ambito del procedimento penale, in cui essi attori si erano costituiti parti civili -
ritenuto responsabile dei reati di tentata estorsione e di estorsione consumata continuata commessi ai danni di essi attori, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione e di
£.
2.000.000 di multa, al pagamento delle spese processuali, alla pena dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, alla rifusione delle spese processuali in favore
2 delle parti civili costituite, nonchè al risarcimento dei danni subiti dalle stesse parti
civili costituite, da liquidarsi in separata sede. La Corte d'Appello di Messina, statuendo sul gravame spiegato da avverso la sentenza sopra citata, aveva emesso sentenza CP_1
n.240/02 del 18.2.2002, con la quale, nel confermare le statuizioni civili contenute nella decisione resa dal Tribunale di Patti, aveva, di contro, riformato le statuizioni penali contenute nella decisione medesima, inquadrando i fatti commessi dal nei reati di CP_1
tentata violenza privata e violenza privata consumata continuata, nonché dichiarando non doversi procedere per entrambi i reati così come accertati, in quanto estinti per intervenuta prescrizione. La sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Messina era stata fatta oggetto,
da parte del convenuto, di ricorso per Cassazione, che la Corte Suprema aveva rigettato,
cosicchè la sentenza stessa era divenuta irrevocabile e le statuizioni civili contenute
nella sentenza penale di primo grado erano divenute definitive. Conclusero chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del reato commesso in loro danno dal convenuto.
Con comparsa del 24.11.2003 si costituiva innanzi al Tribunale di Patti, il CP_1
sollevando eccezioni preliminari di incompetenza per territorio e di prescrizione. Contestava,
nel merito, le domande spiegate nei suoi confronti dagli attori chiedendone il rigetto,
nonché avanzava domande riconvenzionali, al fine di avere risarciti i danni subiti in conseguenza del fatto illecito degli attori, i quali lo avevano accusato del rato di estorsione,
pur sapendolo innocente.
Veniva assunta prova testimoniale ed espletata consulenza tecnica medico – legale.
Durante la fase istruttoria del processo e precisamente dopo l'espletata prova per
testi, nonché lo svolgimento delle operazioni peritali, ma nelle more del deposito della
CTU - con comparsa datata 16.7.2009 - gli avv.ti Francesco Cacciola e Manuela
Minciullo si costituivano in giudizio quali nuovi procuratori degli attori, in
3 sostituzione del precedente procuratore di questi ultimi avv. Giuseppe Liuzzo, nel
frattempo deceduto.
Quindi, il Tribunale di Patti pronunziava sentenza n.207/14, con la quale, “in accoglimento
delle attoree, condanna : a) a corrispondere a la somma di € 41.909,60 a CP_1 Pt_1
titolo di ristoro dei danni patrimoniali, nonché la somma di € 41.572,00 a titolo di ristoro dei
danni non patrimoniali, il tutto oltre interessi legali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
b)
a corrispondere a la somma di € 41.084,02 a titolo di ristoro dei danni patrimoniali, Parte_2
nonché la somma di € 38.941,00 a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali, il tutto oltre
interessi legali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
c) a corrispondere a Persona_1
la somma di € 40.362,63 a titolo di ristoro dei danni patrimoniali, nonché la somma di €
37.888,00 a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali, il tutto oltre interessi legali dal dovuto
e sino all'effettivo soddisfo;
d) a corrispondere a la somma di € 40.159,05 a titolo di Pt_4
ristoro dei danni patrimoniali, nonché la somma di € 12.047,00 a titolo di ristoro dei danni
non patrimoniali, il tutto oltre interessi legali dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
e) a
rifondere agli attori le spese processuali, liquidate nell'importo di € 7.571,48; f) a l
pagamento delle spese di CTU”.
Con atto datato 12.5.2014 ha proposto impugnazione avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Patti, con le seguenti argomentazioni:
1) ha sollevato eccezione di nullità della sentenza impugnata, per il fatto che il primo decidente aveva erroneamente omesso di dichiarare interrotto il processo per morte dell'avv. Liuzzo Giuseppe e “ritenuto validamente costituiti i nuovi procuratori degli attori, in assenza di qualsivoglia procura”; secondo l'appellante sarebbe dovuta seguire l'interruzione del processo e, in assenza di tempestiva riassunzione, la conseguente estinzione.
2) ha riproposto l'eccezione di prescrizione sollevata già in prime cure;
3) ha contestato non essersi fatto luogo all'accertamento della sussistenza della condotta illecita, “che doveva costituire il presupposto logico - giuridico per l'accoglimento delle
4 domande attoree” e ha lamentato erroneamentà e illegittimità dell'operato del primo giudicante che ha ritenuto conseguenze degli illeciti penali attribuiti a Parte_5
le sentenze civili passate in giudicato, rese in procedimenti di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. promossi dagli stessi attori, conclusasi con il rigetto delle loro domande e l'accoglimento delle domande riconvenzionali di risoluzione dei preliminari proposte da
[...]
; CP_1
4) ha prospettato profili di erroneità, nel merito, delle pronunzie risarcitorie rese in suo danno, comprensive del danno patrimoniale non dovuto e non provato e del danno biologico,
atteso che la domanda attore era limitata al risarcimento del danno morale, per altro da liquidarsi in via equitativa;
5) ha eccepito la nullità della pronunzia appellata, per il fatto che il primo decidente non aveva riportato in sentenza le conclusioni così come da esso precisate all'udienza del
28.9.2011;
6) ha eccepito, ancora, la nullità della sentenza impugnata per via dell'avvenuta concessione, in favore degli attori in primo grado, dei termini di cui all'art.184 c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”);
7) ha eccepito la nullità della sentenza impugnata anche per il fatto che Controparte_1
era stato allontanato dall'aula di udienza nel corso dell'assunzione della prova testimoniale,
nonché per il fatto che il giudice autore della sentenza stessa non aveva pronunziato, a mezzo di essa, sulla utilizzabilità o meno della deposizione resa dal teste Testimone_1
;
[...]
8) ha riproposto le domande riconvenzionali avute respinte in prime cure;
Gli appellati, odierni attori in riassunzione, con comparsa responsiva del 7.10.2014 si sono costituiti nel giudizio d'appello, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione appellata.
5 Con ordinanza del 16.7.2015 la Corte d'Appello ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza resa dal Tribunale di Patti e ritenendo che la morte dell'avv. Liuzzo
avesse determinato l'interruzione del processo, non regolarmente e tempestivamente riassunto per la mancanza di prova di procura in favore degli avv. Cacciola e Minciullo ,
con sentenza n.766/2018 ha dichiarato estinto il giudizio di primo grado, con
compensazione delle spese di lite e di ctu.
Avverso la superiore statuizione gli originari attori, con atto datato 8.1.2019, proponevano ricorso per cassazione lamentando, per quanto ancora in questa sede rileva, vizio di nullità
della sentenza per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art.112 c.p.c., avendo la Corte territoriale emesso declaratoria di estinzione del giudizio di primo grado in mancanza della corrispondente e necessaria eccezione di parte, vizio di violazione e falsa applicazione dell'art.307 c.p.c. nel testo vigente
“ratione temporis”, per avere la stessa Corte territoriale fatto luogo alla declaratoria di
estinzione del giudizio di primo grado a fronte della eccezione formulata in prime cure
dal tardivamente e non nel rispetto del termine di cui alla “prima difesa utile” CP_1
prescritto dal citato art.307 c.p.c. nel testo vigente “ratione temporis”. Resisteva CP_1
con controricorso e con ricorso incidentale contestava la pronunzia di
[...]
compensazione delle spese processuali.
Con sentenza n.26996/21 pronunziata in data 6.5.2021 il Supremo Collegio ha accolto il secondo motivo del ricorso principale proposto da , , e Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
dichiarando assorbiti gli altri motivi, nonché ha dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal , rigettando il secondo ed il terzo motivo del Controparte_1
ricorso incidentale condizionato. Quindi, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di
Messina in relazione alla censura accolta ed ha rinviato davanti alla stessa Corte d'Appello
di Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. La Cassazione ha pronunciando i seguenti principi di diritto “La mancata
6 interruzione del processo, pur a fronte dell'avverarsi di una causa interruttiva non comporta
l'estinzione del giudizio, ma una nullità processuale da far valere come motivo di gravame.”
“Nel regime processuale anteriore alle modifiche introdotte dalla Legge 69 del 2009 è
inammissibile l'eccezione di estinzione del processo sollevata per la prima volta nella
memoria di replica “.
Al fine di pervenire ulteriore contenzione la Corte ha ritenuto di ricordare il principio secondo cui la mancata interruzione del procedimento a seguito di morte del difensore di una delle parti costituite non consente in sede di gravame l'applicazione dell'art. 354 c.p.c., ma impone al giudice di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere a un nuovo esame.
Riassunto tempestivamente il giudizio, gli odierni attori in riassunzione hanno chiesto dichiararsi inammissibili, improponibili e, comunque, rigettare, perché infondate, tutte le domande formulate da nelle conclusioni dell'atto d'appello datato Controparte_1
28.1.2010, con condanna di al pagamento delle spese e dei compensi Controparte_1
del giudizio di secondo grado, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione.
Si è costituto in giudizio contestando e contrastando le domande attoree, Controparte_1
chiedendone il rigetto. Ha chiesto in via principale e pregiudiziale la declaratoria di nullità
della sentenza di primo grado relativamente alle domande svolte dagli attori ed improcedibile ed inammissibile il riesame del merito per assenza di una specifica domanda in tal senso formulata dai riassumenti di portare a completamento l'istruzione della causa relativamente a tutta quella parte di istruttoria compiuta successivamente al decesso dell'avv. Liuzzo, nonché l'accoglimento delle domande riconvenzionali, illegittimamente rigettate in primo grado, previo accoglimento delle relative richieste istruttorie. In via subordinata e condizionata all'esame nel merito delle domande attoree, ha chiesto l'accoglimento di tutte le censure sollevate con tutti i motivi di appello.
7 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.6.2024, resa a trattazione scritta, la Corte
ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Preliminarmente la Corte esamina l'eccezione di nullità della sentenza di prime cure avanzata da - per altro limitata ai soli capi di sentenza che si sono Controparte_1
pronunciati sulle domande svolte dagli attori, con esclusione del capo di sentenza che si è
pronunciato sulla riconvenzionale - ed improcedibile ed inammissibile il riesame nel merito per assenza di una specifica domanda in tal senso formulata dai riassumenti di portare a completamento l'istruzione della causa, relativamente a tutta quella parte di istruttoria compiuta successivamente al decesso dell'avv. Liuzzo.
Il convenuto, operando una indebita e monca commistione di principi di diritto sanciti dalla
Suprema Corte, secondo la quale “ la mancata interruzione del processo che consegue
a un evento interruttivo automatico, nella specie la morte dell'avv. Liuzzo, unico procuratore degli attori, determina una nullità processuale deducibile come motivo di
gravame” e altresì il principio secondo il quale “la mancata interruzione del processo
di prime cure a seguito della morte del difensore di una delle parti costituite non
consente l'applicazione in sede di gravame dell'art. 345 c.p.c. ma impone al giudice
di appello di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e procedere ad un nuovo
esame”, sostiene la declaratoria di nullità sic e simpliciter della sentenza di primo grado limitatamente alle domande degli attori. Ciò in quanto la morte dell'avv. Liuzzo, unico difensore a mezzo del quale e altri erano costituiti nel giudizio di primo grado Pt_1
determinerebbe, automaticamente, l'interruzione del processo con preclusione di ogni ulteriore attività processuale e poiché
8 l'avv. Liuzzo è deceduto nel corso dell'istruzione, la Corte non potrebbe rinnovarla in mancanza di domanda istruttorie da parte dei riassumenti volte a conseguire il riesame nel merito della causa.
L'eccezione di nullità è infondata e va rigettata per carenza di interesse. Tale nullità può
essere fatta valere solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal Giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza.
Ed invero la suprema Corte ha avuto modo di affermare che:
“la morte, la radiazione e la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la
parte è costituita nel giudizio di merito determinano l'automatica interruzione del processo,
con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità
degli atti successivi e della sentenza, la quale può essere impugnata per tale motivo, solo
dalla parte colpita dagli eventi sopra descritti, poiché le norme che disciplinano
l'interruzione sono finalizzate alla sua esclusiva tutela” (Cass.23486/ 2021; Cass.
1574/2020, in senso sostanzialmente conforme Corte Appello Catania sentenza 652 del
18.4.2024)
A seguito della sentenza della Corte Suprema, con cui è stato accolto il secondo motivo del ricorso per cassazione proposto da , , e avverso la sentenza Pt_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
n.766/18 del 9.7.2018, questa Corte è chiamata a decidere sul merito del gravame, che
[...]
ha spiegato avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Patti, con cui sono CP_1
state accolte le domande risarcitorie rispettivamente avanzate dagli attori in primo grado,
nonché è stato riconosciuto in capo a questi ultimi il favore delle spese processuali
I. Con il primo motivo di gravame, l'appellante - sollevando eccezione di nullità della sentenza impugnata - contesta l'operata violazione, da parte del giudice del Tribunale di
Patti, del disposto dell'art.125 del codice di rito, “per aver ritenuto validamente costituiti i
9 nuovi procuratori degli attori, in assenza di qualsivoglia procura” e produce certificazione del cancelliere del Tribunale di Patti datata 12.5.2014, attestante il mancato rinvenimento agli atti del fascicolo di parte degli avv.ti Cacciola e Minciullo, dell'originale della comparsa di costituzione di nuovi procuratori, completa di procura a margine.
Il motivo di gravame è infondato all'atto della costituzione dei nuovi procuratori ha accettato il Controparte_1
contraddittorio, si è difeso con dovizia di argomenti nel merito, contestando le risultanze della CTU e tutto ciò per oltre due anni. Il convenuto non ha eccepito la mancanza di procura in capo agli avvocati Cacciola e Minciullo né all'udienza del 16.7.2009, allorchè i detti nuovi procuratori si sono costituiti in giudizio in sostituzione del defunto avv. Giuseppe Liuzzo, né
nell'ulteriore sviluppo del procedimento. Solo nelle note di replica datate 5.12.2011,
depositate in prime cure, ha dedotto che la procura non risultava essere presente. CP_1
Anche a voler ritenere essere nulla la costituzione degli avvocati Cacciola e Minciullo per difetto di procura, resta il fatto che e altri erano costituiti a mezzo il ministero dell'avv. Pt_1
Liuzzo il cui decesso non seguito né da interruzione, nè da valida riassunzione (per mancanza di procura in capo ai riassumenti) non può comportare l'estinzione del giudizio,
stante che la parte interessata - la quale si ribadisce ha posto in essere per oltre due anni una condotta concludente difficilmente compatibile con la volontà di sollevare e coltivare l'eccezione di estinzione - non ha sollevato detta eccezione prima di ogni altra sua difesa,
ex art. 307 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis.
II. Con secondo motivo dell'appello , viene riproposta l'eccezione di prescrizione.
Il motivo di gravame è infondato.
La Suprema Corte, seguendo un orientamento ormai del tutto pacifico e consolidato – ha affermato che: “nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che
contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile
civile ed in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla
10 quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c.,
con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al
termine di prescrizione di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., atteso che la pronuncia di
condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una
statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale
rispetto alla successiva determinazione del quantum.” (in tal senso, Cass. Civ., sez. III, 18
giugno 2019 n.16289; Cass. Civ., sez. III, 14 febbraio 2019 n.4318; Cass. Civ., sez. III, 7
aprile 2015 n.6901; Cass. Civ., sez. III, 7 novembre 2013 n.25042; Cass. Civ., sez. III, 23
maggio 2003 n.8154, nonché Cass. Civ., sez. III, 19 febbraio 2009 n.4054, ove è stato pure precisato che il termine di prescrizione di cui all'art.2947 cod. civ. trova applicazione nella diversa “ipotesi in cui non vi sia stata una statuizione civile di condanna nella sentenza
penale, divenuta irrevocabile, e vengano esaminate solo le questioni del termine e del dies
a quo della prescrizione di un illecito civile costituente anche reato, concludendosi
correttamente che in questo caso l'applicazione dell'art. 2947 c.c., comma 3, prescinde dal
fatto che il danneggiato si sia costituito parte civile nel processo penale.”
La sentenza penale n.240/02 pronunziata dalla Corte d'Appello di Messina e contenente le statuizioni civili già rese dal Tribunale di Patti in favore dei signori , , Pt_1 Parte_2 Per_1
e è divenuta irrevocabile in data 14.11.2002, da detta ultima data è
[...] Pt_4
cominciato a decorrere il termine di prescrizione decennale contemplato all'art.2953 cod.
civ.
Considerato che
i signori , , e hanno fatto valere Pt_1 Parte_2 Persona_1 Pt_4
il diritto al risarcimento danni rispettivamente vantato nei confronti del con l'atto di CP_1
citazione notificato in data 1.10.2003, nessuna prescrizione è maturata
III - Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha contestato non essersi fatto luogo all'accertamento della sussistenza della condotta illecita, “che doveva costituire il
presupposto logico - giuridico per l'accoglimento delle domande attoree”, ha ritenuto e ha lamentato erroneità e illegittimità dell'operato del primo giudicante che ha ritenuto
11 conseguenze degli illeciti penali attribuiti a le sentenze civili passate Parte_5
in giudicato, rese in procedimenti di esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. promossi dagli stessi attori, conclusasi con il rigetto delle loro domande e l'accoglimento delle domande riconvenzionali di risoluzione dei preliminari proposte da;
Controparte_1
Il motivo di gravame è fondato
L'impresa nel 1989 stipulava con il Comune di Brolo un convenzione per la CP_1
costruzione di un complesso edilizio usufruendo di norme di edilizia agevolata, al fine di alienare gli immobili realizzati a soggetti in possesso dei requisiti di cui alla L. 457/78 art. 18 e seguenti. Reperita l'area di costruzione il avviava la stipula dei preliminari di CP_1
vendita con promissari acquirenti a far data dell'anno 1991. Il prezzo veniva fissato in lire
113.000.000 per ogni unità immobiliare e nel preliminare, ove venivano determinate le modalità dei pagamenti, veniva richiamato l'art. 16 della convenzione stipulata tra il
[...]
e il Comune di Brolo che prevedeva la possibilità di aggiornare il prezzo di CP_1
cessione in base alle variazioni accertate dall'ISTAT riferite al momento della vendita.
La convenzione veniva allegata ail preliminare. La tra il dicembre 1993 e i primi mesi CP_1
del 1994 contattava tutti i promissari acquirenti invitandoli alla stipula di un secondo preliminare nel quale non veniva più inserito, con riguardo al prezzo dell'appartamento, il riferito art. 16 della convenzione.
Tratto a giudizio con l'accusa di estorsione, , secondo la motivazione Controparte_1
resa dal Tribunale, con la scrittura integrativa rinunciava alla corresponsione dell'aumento
AT quantificato nella somma di circa 26 milioni di lire, ritenendosi soddisfatto del prezzo pattuito con il preliminare di vendita, tuttavia nonostante tale nuova pattuizione con cui rinunciava all'adeguamento AT , richiedeva egualmente l'adeguamento istat. Il Tribunale
ritenuto che il profitto relativo alla somma di lire 26.000.000 era ingiusto, in quanto contra contractus lo riteneva responsabile per il reato di estorsione per aver preteso e ottenuto,
con minacce apparentemente legali, somme non dovute, desumendo ciò anche dal fatto
12 che il non ha rilasciato ricevute o fatture per le somme che riceveva a titolo di CP_1
ISTAT; individuava il danno nelle somme indebite versare dalla parti lese al a CP_1
titolo di AT. La Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 240/2002, pronunciandosi sull'appello dell'imputato ha diversamente qualificato i fatti contestati in assenza di danno
patrimoniale cagionato alle parti offese che è un elemento fondamentale del reato di estorsione. Il giudice d'appello, valutando quale fosse l'effettiva intenzione delle parti, ha ritenuto che il “non intendeva rinunciare all'adeguamento AT, che gli era dovuto CP_1
in virtù del primo preliminare, ma pretendeva che fittiziamente risultasse la rinuncia nel
secondo preliminare al fine di frodare il fisco…. I promissari acquirenti pertanto dovevano
pagare l'adeguamento istat in base al primo preliminare, in quanto nessuna reale rinunzia
intendeva effettuare il . Questo spiega le ragioni perché molti acquirenti non hanno CP_1
protestato” .La Corte d'Appello ha sussunto la condotta illecita dell'imputato nell'ambito della norma che punisce la violenza privata “in quanto è presente sia l'ingiustizia del profitto
che appare evidente ictu oculi ed è presente il requisito della minaccia e della coazione
che talune parti offese hanno subito, costrette a sottoscrivere una convenzione con
un falso ideologico “
Ora è da dire che le parti civili, odierni attori in riassunzione, prima della costituzione di
parte civile, avevano in modo singolare adito il giudice civile per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere quel contratto. Posto che l'azione civile intentata contro il nella causa civile aveva lo stesso petitum, la Corte D'Appello si pronunciò CP_1
sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 75 c.p.p. della richiesta di risarcimento danni formulata in sede penale, così motivando “Non vi è dubbio che l'oggetto delle cause civili promosse è
molto più ampio e attiene principalmente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di
concludere il contratto e non pregiudica, quindi, la costituzione di parte civile nell'ambito del
presente processo che riguarda un segmento della vicenda relativa ad una attività
penalmente illecita dell'imputato concernente una voce dei costi”
13 Stante l'irrevocabilità della pronuncia resa dalla Corte d'Appello in sede penale, l'accertata
illiceità del comportamento tenuto dal - consistente nella minaccia e nella CP_1
coazione che talune parti offese hanno subito, costrette a sottoscrivere una
convenzione con un falso ideologico, in assenza di danno patrimoniale cagionato alle
parti offese - suffragata e consacrata dalla pronunzia di condanna generica al risarcimento dei danni cagionati dagli accertati reati di tentata violenza privata e di violenza privata consumata continuata, dà luogo a giudicato civile nel presente giudizio in cui è chiesto il risarcimento dei danni.
Ed invero la suprema Corte ha avuto modi di affermare che: “Qualora, in sede penale, sia
stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni
e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, ed il giudice di
appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per
prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della
sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna
resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto,
l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato,
dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in
cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti
dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in
discussione” (così, Cass. Civ., sez. II, 21 giugno 2010 n.14921, nonché Cass. Civ., sez. II,
15 giugno 2020 n.11467);
Orbene il giudice di prime cure ha liquidato in favore degli attori somme a titolo di danno patrimoniale “per l'esecuzione delle sentenze civile rese dalla Corte d'Appello di Messina,
che accogliendo la domanda riconvenzionale di aveva dichiarato risolti i preliminari CP_1
di vendita, con la conseguenza che gli attori sono stato costretti a rilasciare gli appartamenti
che avevano acquistato e in gran parte pagato e a sborsare in favore del , ingenti CP_1
14 somme a titolo di penale e delle spese di lite, ritenendo che “ l'intero giudizio civile è stato
condizionato dalla mancata valutazione di fatti estremamente rilevanti ai fini della decisione”.
( vedi sentenza appellata).
Così disponendo il Tribunale commette diversi errori;
il primo è che l'accertamento contenuto nel giudicato penale, che fa stato nel processo civile è l'assenza di danno
patrimoniale cagionato alle parti offese, il secondo è che il rilascio degli appartamenti in favore del , il pagamento di somme a titolo di penale, il ristoro delle spese di lite, CP_1
sono conseguenza immediata e diretta delle statuizioni passate in giudicato in forza
delle sentenze civili rese dalla Corte d'Appello di Messina e dunque statuizioni
legittime e incontrovertibili, non generative di danno ingiusto. Ma anche ad ammettere,
per amor di dogmatica, una pronuncia favorevole agli attori in merito ai danni non patrimoniali, la stessa non poteva che essere circoscritta e limitata alla somma di 26 milioni di lire, stante l'ineccepibile pronuncia sul punto disposta dalla Corte d'Appello in sede penale, la quale ha precisato che: “la costituzione di parte civile nell'ambito del presente
processo riguarda un segmento della vicenda relativa ad una attività penalmente illecita
dell'imputato concernente una voce dei costi”. Di poi detta “voce dei costi” - individuata nell'aggiornamento ISTAT - venne considerata dovuta in virtù del primo preliminare, per decisione conforme e irrevocabile sul punto resa tanto di giudici civili che penali della Corte
d'Appello.
IV Con il quarto motivo di gravame l'appellante lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale deciso ultra petita liquidando somme a titolo risarcitorio, quali il danno biologico, non facenti parte delle domande conclusive e per avere omesso di pronunciarsi su eccezioni sollevate avverso l'ammissione della CTU e avverso le conclusioni della CTU.
Il motivo di gravame è fondato nei limiti che seguono.
Il contenuto ed il tenore della domanda così come formulata dagli attori in primo grado ai n.ri 1) e 2) delle conclusioni dell'atto di citazione datato 1.10.2003 è il seguente : “. dire e
15 dichiarare che il signor è obbligato al risarcimento di tutti i danni, Controparte_1
patrimoniali e non patrimoniali, provocati ai signori ……………. in conseguenza del Pt_1
fatto illecito commesso. Conseguentemente, condannare il signor al Parte_6
risarcimento, in favore dei signori di tutti i suddetti danni . e Parte_7
precisamente al risarcimento dei danni patrimoniali e al risarcimento dei danni morali subiti da ballato… da quantificarsi nella soma di euro 100.000,00 per ciascuno di essi ovvero in
quell'altra maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di determinare per
ciascuno” . Ci sono due ragioni che propongono l'esclusione, ai fini risarcitori, del danno biologico. La prima è che con la locuzione precisamente contenuta nell'atto di citazione pare che l'attore abbia voluto limitare la domanda relativa ai danni non patrimoniali al solo risarcimento dei danni morali. La seconda è che, anche a ritenere sufficiente la volontà
attorea di ottenere il risarcimento "di tutti i danni non patrimoniali”, nelle argomentazioni difensive ed in specie con la memoria depositata il 3.1.2006 gli attori hanno allegato depressione e situazione di stress psico somatico, articolando prove testimoniali volte a comprovare tale voce di danno essere conseguenza della perdita della casa, dello
sradicamento del nucleo familiare dal proprio habitat e della perdita di ingenti somme di
denaro. Proprio al fine di comprovare in giudizio l'impossibilità economica degli attori, a seguito degli impegni presi con , di reperire altre abitazioni, andando a vivere CP_1
temporaneamente e precariamente presso parenti, è stata espletata la prova testimoniale e il CTU ha accertato che tutti e quattro gli attori, per il forte stress emotivo, quale conseguenza della perdita della casa e delle ingenti somme di denaro, hanno sviluppato patologie ansioso depressive, quantificando il danno biologico.
Senonchè il danno biologico accertato dal CTU, non è conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito del , quindi detta voce di danno non può essere liquidata. CP_1
16 Compete agli attori in riassunzione la liquidazione del danno morale conseguente alla
minaccia e alla coazione che le parti offese hanno subito, costrette a sottoscrivere
una convenzione con un falso ideologico.
La Corte, in assenza di appello incidentale dei danneggiati e di una richiesta di conferma della sentenza di primo grado, non può riconoscere a titolo di danni morali somme maggiori alla quota che il Tribunale ha riconosciuto per tale voce, conseguentemente, prudentemente e equitativamente il danno viene liquidato nella somma di euro 12.000,00 per ciascuno in favore di , e , mentre per Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, il danno morale viene liquidato nella somma di euro 5.000.00, all'attualità. Pt_4
La liquidazione operata è conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha avuto modi di affermare che: “In tema di risarcimento del danno, la liquidazione dei danni
morali, attesa la loro natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere
assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti materiali tenuti in
considerazione e del percorso logico posto a base della decisione, senza che sia necessario
indicare analiticamente in base a quali calcoli è stato determinato l'ammontare del
risarcimento” ( Cass. Sez 2 n. 44477/2024 Cass. Sez. Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018).
V Con il quinto motivo di gravame lamenta nullità della sentenza di primo grado, CP_1
per il fatto che il primo decidente non ha riportato in sentenza le conclusioni così come da esso precisate all'udienza del 28.9.2011.
Il motivo di gravame è infondato
Nella sentenza di primo grado è dato leggere “all'udienza del 28.09.2011 i procuratori delle
parti precisavano le conclusioni come da atti e verbali di causa”.
La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce,
di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità,
17 VI Con il sesto motivo di gravame l'appellante lamenta che sono stati illegittimamente concessi agli attori in primo grado - i quali non avevano diritto di farne richiesta e di ottenerli
- i termini ex art.184 c.p.c. per le deduzione istruttorie.
Detto motivo resta assorbito dall'accoglimento del quarto motivo di gravame, che denega il risarcimento dei danno biologico, articolato nelle deduzioni istruttorie.
VII Con il settimo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione dei diritti di difesa del convenuto per essere stato allontanato dall'aula durante la prova orale e per CP_1
omessa pronuncia sulla utilizzabilità della deposizione resa dal teste . Tes_1
Il motivo di gravame è infondato
L' allontanamento del dall'aula di udienza nel corso dell'assunzione della prova CP_1
testimoniale trova la sua ragione giustificativa nel legittimo esercizio, da parte del giudice,
del potere di direzione del procedimento di cui all'art.175 del codice di rito. Per altro aspetto,
deve farsi presente che la circostanza che il primo decidente non si è pronunziato, nella sentenza resa, sulla utilizzabilità o meno della deposizione resa dal teste Testimone_1
risulta del tutto irrilevante e assorbito dall'accoglimento del IV motivo di gravame.
[...]
VIII Con l'ottavo motivo di gravame l'appellante lamenta l'illegittimo rigetto delle riconvenzionali e chiede il risarcimento dei danni - quali mancata partecipazione al bando per la realizzazione di alloggi per edilizia convenzionata per il carico prendente presso la
Procura della Repubblica e danni alla immagine, alla salute e conseguenziali subiti in conseguenza della estorsione denunciata dagli attori dal quale era risultato estraneo nel giudizio penale di secondo grado.
Il motivo di gravame è inammissibile
Le domande riconvenzionali sono inammissibili siccome indipendenti dal titolo dedotto in giudizio ai sensi dell'art. 36 c.p.c. e altresì infondate in quanto non si ravvisano gli estremi del reato di calunnia . Nessuna condotta illecita hanno tenuto i signori , , Pt_1 Parte_2
e nel momento in cui hanno denunciato i fatti, che hanno avuto perpetrati Parte_3 Pt_4
18 ad opera del e che il giudice penale (a prescindere dalla riqualificazione operata CP_1
nel procedimento d'appello) ha accertato essere illeciti, perchè integranti fattispecie di reato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex D.M. 147/2022
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti,
definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio n. 129/2022 R.G., a seguito di annullamento con rinvio della sentenza n. 766/2018 di questa Corte, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n°207/2006 del Tribunale di Patti, rigetta le domande attoree di risarcimento del danno patrimoniale e ridetermina il danno non patrimoniale subito da , , , , in euro Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
12.000,00 per ciascuna parte, mentre per , il danno non patrimoniale viene Parte_4
rideterminato nella somma di euro 5.000.00, con interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo;
2) conferma nel resto la sentenza n. 207/2006 del Tribunale di Patti;
3) condanna al pagamento in favore di , Parte_5 Parte_1 Parte_2
, , , delle spese, del grado di appello,
[...] Parte_3 Parte_4
liquidate in euro 6.946,00, nonché al pagamento delle spese del presente grado di rinvio,
liquidate in euro 6.946,00 , oltre rimborso forfettario spese 15% c.p.a e I.v.a;
4) condanna al pagamento in favore di , Parte_5 Parte_1 Parte_2
, , , delle spese per il giudizio di legittimità,
[...] Parte_3 Parte_4
liquidate in euro 3.800,00 , oltre rimborso forfettario spese 15%, c..p.a. e i.v.a.
5) Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
( dr. Maria Grazia Lau) ( dr. Giuseppe Minutoli)
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