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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 28/11/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 361del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 14.03.2025, vertente
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Berardino Iacobucci
- APPELLANTI –
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore (oggi , nonché Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore (oggi
[...] CP_6
, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Moretti;
[...]
-APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI-
1 a seguito di atto d'appello avverso la sentenza n. 1934/2022, pubblicata il 4.07.2022, resa all'esito del giudizio civile di primo grado iscritto al n. R.G.1880/2014.
Conclusioni della parte appellante: “In via preliminare e di merito, voglia la Corte d'Appello, - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ed eventualmente dell'esecuzione che dovesse frattanto essere intrapresa: - accogliere l'appello e dichiarare nulla la sentenza per violazione dell'art 50 bis cpc;
- accogliere l'appello e dichiarare nulla la notifica della riassunzione nei confronti di
dichiarando l'estinzione del giudizio oppure emettendo sentenza solo rescissoria Parte_1 ovvero rimettendo anche al Giudice di primo grado;
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento in sede penale della domanda e dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia degli attori a coltivare la pretesa in sede civile;
- in subordine, accogliere l'appello nel merito per tutti i motivi esposti e dichiarare infondata la domanda ed estinto per prescrizione ogni diritto per tutte le ragioni esposte;
- condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lit”e.
Conclusioni delle parti appellate e appellanti incidentali: “1) Previa reiezione dell'istanza di sospensiva della esecutorietà della sentenza appellata, dichiarare la inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso rigettare integralmente l'appello principale poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, eventualmente revocando, in accoglimento del motivo incidentale condizionato sub c) proposto dal la Controparte_1 dichiarazione di contumacia in primo grado di ai sensi dell'art. 293 c.p.c.; 2) Parte_1
ACere il motivo sub. A) di appello incidentale come formulato dal con modifica Controparte_1 della statuizione sul riconoscimento del danno da riduzione di valore degli immobili comunali dei quartieri UR e AO VI, nei termini proposti dal c.t.u. ing. nominato Controparte_7 in giudizio, per la somma di € 9.025.098,24, da considerarsi il valore medio di deprezzamento per l'intero periodo oggetto di causa, ovvero per la somma diversa che la Corte riterrà di giustizia in applicazione dei criteri di quantificazione suggeriti dal ovvero comunque desumibili Controparte_1 dalla c.t.u. svolta in giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo come indicati in sentenza;
3) ACere il motivo sub B) di appello incidentale come formulato dal Controparte_1 con modifica della statuizione sulla quantificazione in via equitativa del danno da risarcirsi in favore del da parte di e in solido tra loro, della Controparte_1 Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado, da € 8.000.000,00 (ottomilioni) ad € 100.000.000,00 (centomilioni), ovvero alla somma diversa, e comunque superiore ad € 8.000.000,00 che venga ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in sentenza;
4) condanna degli appellanti principali alla rifusione in favore di tutte le parti appellate delle spese del presente procedimento, in esse comprese quelle relative al subprocedimento ex art. 351 c.p.c., nonché al pagamento della pena pecuniaria ex art. 283 II comma c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1934/2022, pubblicata il
[...]
4.07.2022, resa all'esito del giudizio civile di primo grado iscritto al n. R.G.1880/2014, con la quale il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in accoglimento delle domande proposte dal , in persona del Sindaco p.t.., da Controparte_1
, in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t. (oggi , nonché da Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. (oggi Parte_4
, nei confronti di e Controparte_6 CP_8 Parte_2 ha:
A) dichiarato la responsabilità di questi ultimi per il verificarsi delle emissioni illecite ed inquinanti di polveri prodotte, nell'arco temporale compreso tra il 1995 ed il 2014, dallo stabilimento siderurgico di ai danni degli CP_9 CP_1 attori;
B) per l'effetto ha condannato in via solidale e Parte_2 [...]
, nella qualità di erede di , a corrispondere agli Parte_1 CP_8 attori le seguenti somme risarcitorie, devalutate, rivalutate e maggiorate di interessi legali, come in motivazione specificato per ogni singola posta risarcitoria (§ 36): in favore del , euro 3.239.615,93 + iva, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni materiali subiti dal patrimonio immobiliare ubicato nei quartieri Città Vecchia e AO VI;
euro 30.789,96, a titolo di ristoro delle spese sopportate per i lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture dei padiglioni della scuola euro 662.886,18 + iva, a titolo di danni materiali Pt_5 riportati dalle strutture scolastiche dei quartieri Città Vecchia e AO VI;
euro 189.000,00, a titolo di danni da pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni ed installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche nel cimitero di San Brunone;
euro 8.000.000,00, a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e all'identità storica e culturale della città di;
CP_1 in favore di euro 216.315,95, a titolo di danni derivanti da Controparte_3 maggiori oneri per ricambi e sostituzioni dei materiali d'uso dei mezzi di trasporto;
in favore di euro 112.655,11, a titolo di maggiori costi sopportati Controparte_5 per lo svolgimento delle attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri UR e Città Vecchia;
euro 34.381,58, a titolo di danni derivanti dall'implementazione dell'attività di lavaggio stradale;
euro 9.306,72, a titolo di danni derivanti dalla dotazione di tute integrali ai dipendenti CP_5
3 C) ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva del per la Controparte_1 domanda di ristoro del danno ambientale;
D) ha rigettato ogni altra domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
E) ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite;
F) ha posto definitivamente a carico dei convenuti in via solidale gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u.
Gli odierni appellanti hanno dedotto, quali motivi di appello: I) la nullità della sentenza, pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, per violazione dell'art. 50 bis c.p.c., il quale riserva al collegio la decisione delle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo e contro i direttori generali delle società. II) la nullità della notifica della riassunzione nei confronti di Parte_1
, avvenuta nei confronti di interdetto legale ex art. 32 c.p.,
[...] quindi di soggetto incapace e non nei confronti del suo rappresentante legale, propagandosi tale nullità agli atti successivi, sino alla sentenza di primo grado;
e, comunque l'estinzione del giudizio, per la mancata riassunzione nei confronti di nelle forme necessarie, atteso lo CP_10 stato di interdizione legale. III) l'erroneità del capo della sentenza che, ritenendo in via incidentale la sussistenza del reato, previsto dall'art. 434, comma 2, c.p., di disastro doloso innominato aggravato, omettendo, tuttavia, di verificarne il concreto accadimento, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione proposta, senza peraltro alcuna considerazione delle sentenze amministrative esibite dalla difesa del , le quali hanno Parte_2 condiviso la prospettazione dell' di costante rispetto della CP_11 normativa ambientale;
IV) l'erroneità del capo della sentenza che ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendo, senza un reale accertamento dei fatti costitutivi della responsabilità civile, la ricorrenza del fatto illecito, ai sensi degli artt. 2043 e 844 c.c.; V) l'erroneità del capo della sentenza che ha riconosciuto un danno all'immagine, in assenza di una sua concreta dimensione ed in carenza di prova;
VI) l'erroneità del capo della sentenza che ha riconosciuto, senza il raggiungimento di adeguata prova;
i danni patrimoniali: con riferimento agli immobili del quartiere di AO VI, nonostante dai rilievi e dalle
4 analisi eseguiti non fosse emersa la presenza di polveri sugli stessi;
con riferimento agli immobili della Città Vecchia, sulla base della mera distanza dai parchi minerali (e senza un esame dei venti dominanti e dell'effetto barriera frapposto dal quartiere UR); con riferimento ai danni riconosciuti ad nonostante il fatto notorio secondo cui CP_3 alcun automobilista nella città di avesse mai lamentato problemi CP_1 di intasamento del radiatore a causa delle polveri di minerale;
con riferimento ai danni riconosciuti ad per costi di noleggio di due CP_5 spazzatrici e di un'autobotte e per asseriti costi per d.p.i., senza che sia stata provata la riconducibilità di tali danni alla emissione di polveri, piuttosto che ai costi correlati alla normale attività istituzionale svolta dalla azienda municipalizzata;
parimenti, in relazione a tutti i richiamati danni, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento, non essendo corretta l'applicazione della ritenuta prescrizione del fatto- reato (pari a 12 anni), essendo semmai riconducibili tali danni a fatti sussumibili nella contravvenzione di cui all'art. 674 c.p; VII) l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha preso atto del trasferimento della domanda in sede penale, rinvenendosi nel dispositivo della sentenza della Corte di Assise prodotto dalla controparte una statuizione di condanna del al risarcimento del danno in Parte_2 favore del , con conseguente estinzione del giudizio Controparte_1 per intervenuta rinuncia all'azione civile;
VIII) l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha considerato ammissibile la irrituale produzione, in sede di memoria di replica, del dispositivo della sentenza penale, emesso dalla Corte di Assise di Taranto nel processo penale n. 938-2010 R.G.N.R., senza che fosse garantito alcun contraddittorio, in nome della sopravvenienza temporale, e ritenendo il dispositivo un tassello determinante della prova della dichiarata responsabilità civile e penale di e nella Parte_2 CP_8 produzione delle polveri.
L'appellante ha chiesto altresì di essere autorizzato a produrre, Parte_1 ai sensi dell'art. 294 c.p.c., a sostegno del motivo di appello sub II), la sentenza emessa dal Tribunale penale di Milano, n. 8259/2014 (all. 4A), la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 181/2015 (all. 5A), la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 52316/2016 (all. 6A), la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4418/2017 (all. 7A) e l'ordine di esecuzione della pena del 21.12.2016 (all. 8A), al fine di dimostrare il suo stato di interdizione legale, quale pena accessoria, al momento della riassunzione,
5 nonché, a sostegno del motivo di appello sub III, la sentenza del GUP di Milano n. 2075/2019 e la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5335/2020 (all.ti 9A e 10A), con le quali è stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta, Parte_1 contestatogli per aver distratto risorse della società, omettendo di adottare adeguate misure di salvaguardia ambientale.
Gli appellanti hanno richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sussistendo un evidente fumus di fondatezza del gravame, ed hanno concluso per l'accoglimento dell'appello, chiedendo: - la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 50bis c.p.c.; - la dichiarazione di nullità della notifica della riassunzione nei confronti di , con conseguente dichiarazione di estinzione del Parte_1 giudizio, oppure emettendo sentenza solo rescissoria ovvero rimettendo gli atti al Giudice di primo grado;
- in subordine l'accertamento dell'intervenuto trasferimento in sede penale della domanda, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia degli attori a coltivare la pretesa in sede civile;
- in subordine, accogliere l'appello nel merito per tutti i motivi esposti e dichiarare infondata la domanda od estinto per prescrizione ogni diritto;
- condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
Si sono ritualmente costituiti il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t.., l' in persona del legale rappresentante p.t. (oggi CP_3 CP_4
, nonché l' in persona del legale rappresentante p.t. (oggi
[...] CP_5 [...]
, per insistere, in via preliminare, nella dichiarazione di inammissibilità Controparte_6 dell'appello ai sensi dell'art. 342, 348 e 348 bis c.pc., e quindi nel rigetto nel merito dell'appello, deducendo:
-in relazione al motivo sub I) l'infondatezza, oltre che inammissibilità per la sua tardività, dell'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 50 c.p.c., essendo escluse dalla cognizione del giudice collegiale le cause aventi ad oggetto la responsabilità extracontrattuale per fatti illeciti, costituenti fatti di reato, non rientrando questi ultimi nei fatti connessi alla qualità di amministratore di società o di direttore generale;
-in relazione al motivo sub II), l'inammissibilità della eccezione di nullità della notifica della riassunzione, sia perché basata su documenti che non sono stati prodotti nel giudizio di primo grado (sulla cui acquisizione vi è stata pertanto opposizione), sia perché la sentenza è stata resa nel pieno contraddittorio delle parti, essendosi ritualmente costituita la curatela dell'eredità giacente di , che ha depositato plurimi CP_8 atti difensivi, sino allo spirare dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.; l'eccezione di nullità è stata contestata anche per la sua l'infondatezza, poiché l'interdizione legale, quale pena accessoria prevista dall'art. 32 c.p., si differenzia - pur applicandosi, per ciò
6 che concerne la disponibilità ed amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essa relativi, le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale – da quest'ultima, perché non presuppone l'incapacità assoluta del soggetto di provvedere ai propri interessi per la sua abituale infermità di mente, la cui protezione intende pertanto assicurare, ma configura una misura sanzionatoria, accessoria alla pena principale della reclusione;
-in relazione al motivo sub III) e sub IV), oltre la loro inammissibilità per estrema genericità, la loro infondatezza, alla luce dell'ampia ed articolata motivazione, resa dal primo giudice, per accertare incidentalmente il reato di disastro innominato aggravato, con ogni conseguenza sulla durata del termine di prescrizione (che è di 12 anni), e senza che possano trovare ingresso nel presente giudizio le sentenze penali richiamate dall'appellante (all. 9A e 10A), sia perché inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sia perché inconferenti in quanto relative a reati fiscali e fallimentari ascritti a Parte_1
, il quale, in tale giudizio risponde non per proprie responsabilità, ma in quanto
[...] erede di , e senza infine che possano avere la ritenuta incidenza le sentenze CP_8 del giudice amministrativo, prodotte dalla difesa del nel giudizio di Parte_2 primo grado, per nulla risolutive nell'escludere la responsabilità, sia penale che civile, di e , sia alla luce dei provvedimenti di succedutisi CP_8 Parte_2 CP_12 nel tempo, dal carattere molto più restrittivo, sia alla luce della antigiuridicità dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico, accertata con sentenze definitive del giudice civile, che hanno statuito il superamento della normale tollerabilità delle emissioni di polveri dal medesimo provenienti (le sentenze del Tribunale Taranto nn. 72/2014 e 708/2014);
--in relazione al motivo sub V), anche in questo caso, oltre la sua inammissibilità per genericità, la sua infondatezza, alla luce delle coerenti e documentate argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, sulla scorta di emergenze istruttorie chiare ed inequivocabili, che consentono di ritenere provato il discredito all'immagine dell'ente, alla sua identità storica, culturale, politica ed economica, ed alla sua reputazione turistica, da liquidarsi necessariamente in via equitativa;
--in relazione al motivo sub VI), anche in questo caso, oltre la sua inammissibilità per l'assenza di critiche motivate e dettagliate all'operato del primo giudice, la sua infondatezza, alla luce delle risultanze delle operazioni peritali svolte nel presente giudizio, nonché dei dati desumibili dalle banche-dati degli enti di controllo come
[...]
, ed ., secondo i quali neanche gli immobili presenti nel quartiere AO Pt_6 CP_13
VI possono considerarsi immuni dal fenomeno di imbrattamento ricollegabile alle polveri dell' , anche se attinti in misura meno intensa (con conseguente minore CP_9 onerosità delle lavorazioni di ripristino, come indicati dal c.t.u.); parimenti infondate le
7 alquanto generiche censure alla sentenza, nella parte in cui riconosce il risarcimento del danno patito dai mezzi di proprietà dell' e nella parte in cui riconosce il Controparte_3 risarcimento del danno per maggiori costi sostenuti dall' essendo tali statuizioni CP_5 fondate sugli accertamenti peritali svolti e sulla documentazione acquisita al giudizio;
--in relazione al motivo sub VII), la sua inammissibilità per genericità e contraddittorietà, atteso che gli stessi appellanti hanno dato atto che, nel procedimento penale “Ambiente svenduto”, il si è costituito parte civile, ma non Controparte_1 nei confronti di e in ragione dell'azione già CP_8 Parte_2 proposta dinanzi al giudice civile, non potendo certo la pronuncia della Corte di Assise di Taranto di condanna di quest'ultimo al pagamento di provvisionale, nonostante la mancanza di domanda, comportare il trasferimento della domanda risarcitoria svolta dal nel presente giudizio nel giudizio penale, trattandosi di un errore Controparte_1 nella decisione e non di una scelta della parte danneggiata;
--in relazione al motivo sub VIII), la sua infondatezza, atteso che copia del dispositivo della sentenza del processo penale “Ambiente svenduto” è avvenuta non appena essa sia stata possibile e che tale decisione, per la sua risonanza mediatica sia locale che nazionale, costituisce un fatto notorio, entrato nella cognizione del giudice, prima della decisione oggi impugnata.
Le parti appellate si sono opposte alla richiesta produzione documentale di parte appellante, in quanto inammissibile ex art. 345 c.p.c., nonché all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, in quanto infondata, ed hanno altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza del primo giudice nella parte in cui non ha riconosciuto il danno patrimoniale da perdita del valore commerciale degli immobili (discostandosi dalle conclusioni del c.t.u. sul punto), e nella parte in cui ha quantificato il danno all'immagine nella somma di euro 8.000.000,00, di gran lunga minore di quella richiesta in sede di appello, di euro 100.000.000,00.
Quanto al primo motivo di appello, gli appellanti incidentali hanno evidenziato che tale voce di danno è stata accertata ed anche quantificata dal C.T.U., mentre il primo giudice non ha ravvisato la certa correlazione tra inquinamento industriale e riduzione dei prezzi di vendita degli immobili, poiché non ha rinvenuto, a differenza del C.T.U., nei dati desunti dall'O.M.I. la conferma della decrescita del valore commerciale degli immobili esistenti nei quartieri UR e AO VI in misura maggiore rispetto alla decrescita del valore commerciale degli immobili esistenti in altri quartieri della città. Gli appellanti incidentali hanno, pertanto, insistito nel riconoscimento delle somme quantificate dal C.T.U., a tale titolo, ed, in subordine, di quelle ritenute di giustizia, anche previa richiesta di chiarimenti al c.t.u., e previa considerazione di alcuni precedenti della
8 corte territoriale (in particolare la sent. n. 171/17 della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto).
Quanto al secondo motivo, gli appellanti incidentali hanno invocato il riconoscimento di una somma molto più alta, a titolo di risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione ambientale, storica, culturale e turistica dell'ente, tenuto conto della gravità dei reati, della durata di commissione degli stessi, della gravità del danno ambientale (come desumibile dagli importi finanziati per le bonifiche e dalla complessità delle bonifiche stesse, aventi ad oggetto sia le falde acquifere, che i fondali marini, che i terreni siti in un raggio anche molto ampio dallo stabilimento), quantomeno pari alla somma di euro 100.000.000,00, che rappresenta altresì la somma che nell'accordo transattivo proposto dal ed accettato da Controparte_1 [...] in amministrazione straordinaria, quest'ultima si è obbligate a versare, e che CP_11 rappresenta il credito del ammesso in definitiva al passivo della procedura CP_1 concorsuale, in via chirografaria. Gli appellanti, anche ricorrendo al criterio equitativo utilizzato dal primo giudice, hanno proposto di parametrare la liquidazione ad un importo pari a 2.000 (pari ad 1/100 della popolazione della provincia di ) volte CP_1
l'importo minimo riconosciuto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa di eccezionale gravità, prodottasi nella sfera privata di un individuo, e non a 160 volte (come fatto dal primo giudice).
Con ordinanza emessa in data 29.3.23, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, mentre con ordinanza emessa in data 16.12.24 è stata ammessa l'acquisizione dei documenti sub 4a, 5a, 6a, 7a e 8a, allegati all'atto di appello, come richiesta dall'appellante , nonché ordinata a quest'ultimo l'esibizione, CP_10 come richiesta dalle parti appellate, dell'atto di accettazione dell'eredità reso dal medesimo, ed è stata, altresì, ammessa la produzione dei documenti sub 9 a1, 9 a2, 10 a, 11 e 12, richiesta dagli appellanti principali, rigettandosi, invece, la richiesta di chiarimenti al c.t.u., reiterata dagli appellanti incidentali, perché ritenuta non necessaria.
Acquisita la dichiarazione di accettazione dell'eredità di da parte del CP_8 figlio , la causa, all'udienza del 14.3.2025 è stata riservata per la decisione, Parte_1 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dalle parti appellate, per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c. La norma, come modificata dal D.L n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione
9 in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo è sufficientemente corrispondente a tali requisiti, contenendo, all'interno di ognuno dei motivi di appello proposto, l'indicazione specifica delle parti della sentenza oggetto di censura, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tale decisione e la specificazione delle modifiche della decisione richieste, nelle rispettive conclusioni, come precisate.
Parimenti infondate sono sia l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., peraltro sostenuta in modo generico, e che risulta superata dalla prosecuzione del giudizio e dal suo esito, nonché l'eccezione di improcedibilità dell'appello, anch'essa sostenuta in modo del tutto generico.
L'appello principale non è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
I)NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 50BIS C.P.C.
Con il primo motivo di appello, è stata dedotta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 50bis e 161 c.p.c., perché pronunciata da un giudice monocratico, in contrasto con la previsione di legge che riserva alla competenza del tribunale in composizione collegiale la cognizione dei giudizi comportanti l'esame di una questione di responsabilità degli organi amministrativi di società o dei direttori generali. Tale eccezione è infondata, poiché il e le due società partecipate hanno posto a CP_1 fondamento dell'azione risarcitoria, ab initio, una condotta di reato, che ha causato danno a terzi (e di cui avrebbe dovuto rispondere anche la società per il rapporto di immedesimazione), ed in particolare una condotta di reato, attuata da e CP_14 che, in quanto tale, ed in quanto realizzata al di là ed oltre i limiti CP_15 dell'attività gestoria, è irriconducibile ad ogni paradigma di attività od operazione strumentale all'attuazione dell'oggetto sociale o alla diretta attuazione dello stesso, dovendosi, pertanto, escludere che la stessa rientri nella cognizione del giudice collegiale.
In questo senso, si è pronunciata Cass. civ. sez. III, n. 6351/2025, che ha confermato, su questo specifico punto, la sentenza n. 243/2023 di questa corte di appello, che, in una controversia relativa all'azione di risarcimento del danno patrimoniale, proposta da diversi proprietari di immobili esposti alle propagazioni inquinanti dello stabilimento siderurgico nei confronti del direttore e gestore
, aveva ritenuto, per l'estraneità della condotta contestata all'oggetto Parte_2
10 sociale, che non ricorresse la cognizione del giudice collegiale;
con la richiamata sentenza n. 6351/2025 la Suprema Corte ha condiviso il ragionamento della corte, in ragione dell'intuitiva impossibilità di configurare qualsivoglia forma di connessione tra il perseguimento dell'oggetto sociale di una struttura produttiva industriale ed il compimento di illeciti di rilievo penale.
Ma anche a voler condividere la opposta prospettazione di parte appellante - secondo la quale, richiamando la recente sentenza della Cassazione, n. 15354/2023, sez. civ. III, non è consentito distinguere tra condotte, foriere di danni a terzi, che hanno connessione con il perseguimento dell'oggetto sociale e condotte che sono estranee a tale perseguimento, ma è sufficiente che l'atto dannoso inerisca all'attività gestoria dell'ente e trovi fondamento nel rapporto organico, per ricondurre le cause di responsabilità promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, ed i direttori generali a quelle che debbano essere decise dal giudice in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. - deve evidenziarsi che tale prospettazione comporterebbe comunque il rigetto dell'eccezione, perché inammissibile per la sua tardività.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate del Tribunale in materia di impresa e le sezioni ordinarie del Tribunale implica l'insorgere di una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari, nelle ipotesi in cui manca nel distretto di riferimento (come nel caso in esame), la sezione specializzata in materia di impresa (in questo senso, tra le molte, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 24/07/2015, n. 15619, rv. 636585).
Trattandosi di una questione di competenza (per materia, ma anche per territorio), può essere sottoposta al giudice dell'appello, solo qualora sia stata eccepita tempestivamente nella comparsa di risposta. Nel giudizio di primo grado, né la difesa del
, né quella della curatela dell'eredità giacente, hanno eccepito Parte_2
l'incompetenza del giudice adito, né può farlo in questa sede l'appellante Parte_8 rimasto contumace, il quale non può chiedere di essere ammesso a compiere attività che gli sono precluse, non ricorrendo i presupposti dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 294 c.p.c., dal momento che la dedotta nullità dell'atto di riassunzione non gli ha impedito di avere conoscenza del processo (lo stato di interdizione legale è infatti una pena accessoria e non si fonda sullo stato di incapacità naturale della persona) e dal momento che la sua costituzione è stata impedita da causa a lui imputabile (ben potendo il costituirsi con l'assistenza e la rappresentanza di un tutore, adoperandosi per la Pt_1 nomina dello stesso o anche chiedendo di regolarizzare la sua posizione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., successivamente alla propria costituzione).
11 Peraltro, ricorrendo nella fattispecie in esame una questione di competenza, e non semplicemente una questione di mera ripartizione degli affari, costituisce un principio costante nella giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, quello secondo il quale la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili;
nel caso in esame le parti attrici, odierne parti appellate, hanno sin dall'inizio dedotto una responsabilità delle parti convenute, da fatto illecito, ai sensi degli artt. 2050, 2051, 2043 e ss, 2049, 2055, 2058, 844 c.c., art. 9, comma 2 Cost e art. 2059 c.c., e nessuna delle parti convenute ha sollevato contestazioni sulla competenza, né il giudicante ha ritenuto di riqualificare la domanda per avere colto elementi di ambiguità. Alcuna contestazione può pertanto essere mossa né dall'appellante , né Parte_2 dall'appellante , tardivamente costituitosi e non meritevole di rimessione in Pt_1 termini.
II)NULLITA' DELLA NOTIFICA DELLA RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI RIVA . Parte_1
Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la nullità della notifica della riassunzione nei confronti di , avvenuta nei confronti di Parte_1 interdetto legale ex art. 32 c.p., quindi di soggetto incapace e non nei confronti del suo rappresentante legale;
e si è chiesto che venisse dichiarata la nullità di tutti gli atti successivi, sino alla sentenza di primo grado. Si è, comunque, chiesta la dichiarazione di estinzione del giudizio, per la mancata regolare riassunzione nei confronti di CP_10
Tali eccezioni di nullità sono infondate, così come infondata è l'eccezione di estinzione del processo, per le seguenti ragioni.
Deve innanzitutto premettersi che, con ordinanza emessa in data 16.12.24, è stata acquisita la documentazione prodotta dall'appellante , ossia la sentenza emessa dal Pt_1
Tribunale penale di Milano, n. 8259/2014 (all. 4A), la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 181/2015 (all. 5A), la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 52316/2016 (all. 6A), la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4418/2017 (all. 7A) e l'ordine di esecuzione della pena del 21.12.2016 (all. 8A), ed è stata altresì ordinata l'esibizione, richiesta dalle parti appellanti incidentali, dell'atto di accettazione dell'eredità di
[...]
. Tale acquisizione documentale è stata ritenuta necessaria per verificare la CP_8 legittimazione ad agire di in questo processo, e quindi ad Parte_1
12 impugnare la sentenza di primo grado, ed in particolare la sua titolarità del diritto processuale di impugnare.
Orbene, da tale documentazione emerge che è allo stato Parte_1 erede di , avendo tacitamente accettato la sua eredità attraverso la CP_8 proposizione dell'atto di appello, e che, invece, non era erede (e quindi non aveva titolarità passiva nel rapporto controverso) nel corso del giudizio di primo grado.
Infatti, come dedotto dallo stesso appellante, con la richiamata sentenza della Corte di Cassazione penale n. 52316/2016 (all. 6A), il cui dispositivo interveniva in data 27.9.2016, era stato condannato in via definitiva alla pena della Parte_1 reclusione di durata superiore ad anni 5, e, di conseguenza, anche alla pena accessoria, per la medesima durata della pena principale, dell'interdizione legale. Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, intervenuto con la lettura del dispositivo della richiamata sentenza, aveva automaticamente comportato, tenuto conto della diretta conoscenza da parte del condannato, l'operatività della pena accessoria.
In materia di esecuzione delle pene accessorie, infatti, l'art. 662 c.p.p. prevede che
“Per l'esecuzione delle pene accessorie il p.m. trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire”. Tale disposizione, con orientamento inaugurato da Cass. pen. Sez. V, n. 582/2001 (sentenza BOVIA, con riferimento alla pena accessoria del divieto di emettere assegni), è stata interpretata nel senso che la trasmissione dell'estratto della sentenza sia preordinata all'esecuzione di tali pene, quando sia richiesto l'intervento degli altri organi designati, con la conseguenza che ne è escluso il loro adempimento quando la loro operatività discenda di per sé dalla diretta conoscenza, da parte del condannato, del provvedimento impositivo irrevocabile e non richieda l'espletamento di interventi attuativi di organi esterni (in questo senso, anche Cass. pen, sez. I, n. 33541/2010, proprio con riferimento alla pena accessoria dell'interdizione legale).
Nel caso in esame, la pronuncia del dispositivo e la diretta conoscenza dello stesso da parte del condannato hanno reso, pertanto, pienamente operativa la sottoposizione di alla pena dell'interdizione legale, con la conseguente necessità di Parte_1 rispettare, per ciò che concerne la disponibilità ed amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essa relativi, le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.
Tra queste, in particolare, l'art. 471 del codice civile (rubricato “Eredità devolute a minori ed interdetti) dispone che non si possono accettare le eredità devolute ai minori o agli interdetti, se non col beneficio di inventario, ed osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374, ossia previa autorizzazione del giudice tutelare, richiesta dal tutore, ossia dal
13 rappresentante legale del minore o dell'interdetto. Nella fattispecie in esame, mancavano nell'ordine la richiesta del tutore rappresentante legale, l'autorizzazione del giudice tutelare e l'accettazione dell'eredità, come richiesta ed autorizzata, con beneficio di inventario, non essendo possibile l'accettazione pura e semplice, né qualsivoglia forma di accettazione tacita. Poiché, come emerge dall'atto di accettazione dell'eredità reso da
, la stessa è stata resa senza l'assistenza e la rappresentanza del tutore, Parte_1 senza l'autorizzazione del giudice tutelare e nelle forme dell'accettazione pura e semplice, la stessa è nulla ed inefficace, prevedendo l'ordinamento un'unica forma e modalità di accettazione dell'eredità in capo all'incapace, ossia quella richiamata dagli artt. 471 e 374 c.c. In questo senso, Cass. n. 1144/1969; Cass. civ., Sez. II, 27/02/1995, n. 2276; Cass. civ., Sez. II, 15/09/2017, n. 21456, secondo le quali ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è improduttiva di effetti giuridici e non vale a conferire all'interdetto la qualità di erede, né a fargli acquistare i beni ereditari;
pertanto, mancando la dichiarazione di accettazione dell'eredità del rappresentante legale, con il beneficio di inventario, (che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi "intra vires hereditatis") l'accettazione fatta da , non ha prodotto alcun effetto Parte_1 giuridico nei confronti del medesimo, che è rimasto nella posizione di chiamato all'eredità, che vi ha rinunciato, e che può ancora esercitare il diritto di accettare l'eredità entro il termine della prescrizione. Non può pertanto condividersi la prospettazione della difesa di parte appellante, che nella memoria conclusionale, evidenzia che, in caso di interdizione legale, i poteri del tutore coprono ogni area di autonomia dell'interdetto, esclusi, tuttavia gli atti c.d. “personalissimi”, tra cui deve farsi rientrare l'accettazione dell'eredità, poiché tale atto di manifestazione di volontà, invece, investe pienamente l'attività di disponibilità ed amministrazione dei beni, che deve rispettare le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale, comprese quelle relative alla necessaria rappresentanza nei relativi atti da parte del tutore.
Non emergendo dal processo altri atti di accettazione dell'eredità, deve accertarsi incidenter tantum che ha acquisito la qualità di erede puro e semplice di Parte_1
, attraverso la proposizione del presente giudizio di appello, quindi CP_8 attraverso una forma di accettazione tacita, essendo ormai stata espiata, all'epoca di instaurazione del presente giudizio, la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena principale e, quindi, essendo giuridicamente efficace anche l'accettazione tacita. Né risulta, o è stato dedotto dall'appellante o contestato dagli appellati, l'esistenza di altri eredi, avendo, a ridosso della morte di , i CP_8 chiamati all'eredità tutti rinunciato alla stessa, provocando l'apertura della curatela dell'eredità giacente, ed avendo solo revocato tale rinuncia ed accettato Parte_1
l'eredità in tempo utile (ossia nei dieci anni dall'apertura della successione).
14 Dalle considerazioni svolte, deriva che la curatela dell'eredità giacente ha conservato la propria legitimatio ad causam nel giudizio di primo grado, non avendo mai perso la propria capacità di stare in giudizio, così continuando ad essere titolare del potere di stare in giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, dal momento che permaneva l'assenza di eredi che avessero accettato. Puntualizzato che il secondo motivo di appello non riguarda la mancata riattivazione del processo nei confronti della curatela, né i suoi effetti - questione non esaminabile nel presente grado, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., in difetto di proposizione di specifica censura sul punto da alcuna delle parti - da quanto precede consegue che l'attività processuale svolta, anche quella successiva alla dichiarazione di interruzione, è utilizzabile, poiché, si ribadisce, non è possibile in questa sede rilevarne e dichiararne la nullità, per la mancata partecipazione della curatela, in quanto mai dedotta nei motivi di appello.
Pertanto, non ricorre l'ipotesi di rimessione degli atti al giudice di primo grado per la lamentata non corretta riassunzione di una parte che invece doveva parteciparvi (e cioè, ), bensì l'errata evocazione in giudizio di un soggetto che non era Parte_1
(ancora) erede di . CP_8
Quindi la sentenza impugnata ha spiegato pienamente effetti nei confronti della curatela dell'eredità giacente, e, a seguito dell'accettazione tacita di Parte_1
(manifestatasi con l'interposizione del gravame), è opponibile all'erede stesso e può essere dallo stesso impugnata, in quanto successore nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
All'esito di tutte le considerazioni svolte, la corte, ritenuto che non ricorre alcuna ipotesi di rimessione degli atti al giudice di primo grado, deve decidere il gravame nel merito, senza alcuna dichiarazione di nullità degli atti processuali svolti nel giudizio di primo grado, essendo valida tutta l'attività processuale svolta sino alla sentenza di primo grado.
Ne consegue che , che non aveva legittimazione Parte_1 processuale nel giudizio di primo grado, è invece pienamente legittimato ad agire nel presente giudizio, nella sua qualità di successore nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., subentrando nel complesso di poteri, facoltà e doveri che caratterizzavano la posizione della curatela dell'eredità giacente, egli ha, pertanto, gli stessi oneri e gli stessi poteri di quest'ultima, ed è soggetto alle preclusioni già maturate in danno di questa, per quanto attiene alle domande ed istanze istruttorie.
Non può, pertanto essere autorizzato a depositare anche i documenti allegati sub 9A e 10A (dovendosi, pertanto, revocare sul punto, e quindi parzialmente, l'ordinanza emessa in data 14.12.24), ossia la sentenza del GUP di Milano n. 2075/2019 e la
15 sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5335/2020, con le quali Parte_1
è stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta. Non può essere ammessa
[...] tale produzione perché, anche a voler ammettere che tale documentazione comprovi che non è affatto vero che la società abbia sistematicamente omesso di adottare le dovute misure a tutela dell'inquinamento, è documentazione che, in quanto formatasi durante il giudizio di primo grado, doveva essere prodotta (previa rimessione in termini) dalla curatela dell'eredità giacente o da (che è parimenti decaduto da Parte_2 tale possibilità), o infine dallo stesso , che invece di rimanere contumace, Parte_1 poteva costituirsi in giudizio con la rappresentanza del proprio tutore e l'autorizzazione del giudice tutelare, oppure, se sprovvisto dello stesso, costituirsi e chiedere un termine ex art. 182 c.p.c. per munirsi del proprio rappresentante legale e processuale.
Si rammenta, in proposito, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, consacrato da Cass. civ. S.S.U.U., sent. n. 2258/2022, secondo il quale, a componimento del contrasto intervenuto sulla possibilità, prevista dall'art. 294 c.p.c., del contumace di essere autorizzato a compiere attività che gli sarebbero precluse (se automatica, in ossequio al diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., oppure ammessa solo nei limiti di cui all'art. 294 c.p.c.), deve privilegiarsi tale seconda opzione, del resto aderente alla lettera della norma, ritenendosi ammissibile tale possibilità, solo qualora la parte provi di non aver avuto conoscenza del giudizio, propria a causa della nullità della citazione (come anche della riassunzione) oppure a causa della nullità della sua notificazione, oppure qualora la parte provi che la costituzione in giudizio è stata impedita da causa a lui non imputabile, in linea, del resto, con i principi di responsabilità, di buona fede e lealtà processuale, che governano il processo.
Nella giurisprudenza, si è ritenuto che la nullità dell'atto di citazione per vizio della vocatio in ius possa veramente impedire la conoscenza del processo soltanto in due casi, ovvero: a) omessa indicazione del giudice di fronte a cui la domanda è proposta e b) assolutamente incerta indicazione del giudice di fronte a cui è stata proposta la domanda;
ma in via residuale, rimarrebbe comunque l'astratta possibilità di dimostrare la mancata conoscenza del processo derivante da altri vizi della vocatio in ius, purché ciò risulti plausibile secondo le circostanze del caso concreto. Nella fattispecie in esame, non può ragionevolmente ritenersi che la mancata vocatio in ius del rappresentante legale del , Pt_1 ossia del suo tutore, abbia potuto impedire la conoscenza da parte di quest'ultimo della pendenza del processo, poiché lo stato di interdizione legale è una pena accessoria e non deriva da uno stato di incapacità naturale, accertato giudizialmente
Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che la sua mancata costituzione sia dovuta a causa allo stesso non imputabile, poiché, anche a voler ritenere che gli attori avessero
16 dovuto riassumere nei confronti del tutore, ciò non precludeva allo stesso di Pt_1 costituirsi correttamente con il proprio tutore.
Gli appellanti hanno, infine, richiesto di essere ammessi a produrre i richiamati documenti (all. 9A e 10 A), anche al fine di contrastare la produzione tardiva del dispositivo della sentenza, reso nel proc. pen. n. 938-10 R.G.N.R., avvenuta in sede di comparsa conclusionale da parte degli attori (e di cui lamentano l'inammissibilità sia perché non autorizzata, sia perché non garantito il contraddittorio). Sul punto, deve evidenziarsi che con sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, n. 6/2024, pronunciata nelle more del presente giudizio, la sentenza emessa nel richiamato procedimento penale è stata annullata. Pertanto, ferma l'acquisizione della motivazione della sentenza resa nel processo “Ambiente svenduto”, disposta da questa corte con ordinanza del 30.3.2023, quando la sentenza di annullamento della Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, n. 6/2024 non era ancora intervenuta, di essa, così come di tutta l'attività processuale svolta in sede di dibattimento penale, non può tenersi alcun conto.
Ne deriva che le richiamate sentenze (all.ti 9A e 10A) non possono più configurarsi come prova contraria ad una nuova prova documentale ammessa, e la loro acquisizione va respinta per le ragioni già indicate, ossia perché non consentite ai sensi dell'art. 294 c.p.c. per e perché tardive per Parte_1 Parte_2
Ammissibile, risulta invece, la produzione, richiesta dagli odierni appellanti, dei doc. 11 e 12, allegati alle note di trattazione scritta depositate il 10.12.24 (ossia la motivazione della sentenza della corte di Assiste di Appello e l'ordinanza di sospensione ex ar.t 600 c.p.p.) in quanto documenti intervenuti durante il presente giudizio di appello.
III e IV) INSUSSISTENZA DEL REATO DI DISASTRO DOLOSO INNOMINATO. RICORRENZA DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE. COMUNQUE, INSUSSISTENZA DEL FATTO ILLECITO
Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, che si trattano congiuntamente in quanto strettamente connessi e collegati, gli odierni appellati hanno censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui, con riferimento alla massiva attività di sversamento nell'ambiente di sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente, provenienti dallo stabilimento industriale negli anni 1995 – 2014, contestata dalle parti attrici, ha ritenuto raggiunta la prova della corresponsabilità civile (ai sensi degli artt. 2050, 2051, 2043 ss, 2049, 2055, 2058, 844, artt. 9, comma 2 Cost e 2059 c.c.) di e di CP_8
17 nonché nella parte in cui ha incidentalmente accertato, in capo Parte_2 ai medesimi, la sussistenza del reato di concorso in disastro doloso innominato, aggravato dalla verificazione del disastro (art. 434, comma 2, c.p.).
In primis, gli appellanti hanno evidenziato come sia mancato del tutto un accertamento in dibattimento della responsabilità penale degli odierni appellanti, tenuto altresì conto della sopravvenuta sentenza della Corte di Assise di Appello di Taranto n. 6/2024 del 13.9.24, che ha annullato la sentenza di primo grado di condanna, deducendo, pertanto, che la responsabilità di e non può Pt_1 Parte_2 fondarsi sulle prove richiamate dal primo giudice, che non hanno il conforto dell'accertamento del giudice penale, formatosi nel dibattimento.
La censura non coglie nel segno poiché il primo giudice ha ritenuto provata, peraltro con motivazione esaustiva e specifica, la ricorrenza del reato di disastro innominato aggravato, consumato nell'arco temporale sopra richiamato, così come del fatto illecito ex art. 2043 c.pc., come dedotto dalle parti attrici nell'atto introduttivo, e la conseguente responsabilità civile di e CP_8 Parte_2 accertando incidentalmente anche la loro responsabilità penale, come prima individuata, sulla base di risultanze indiziare del tutto convergenti, gravi e precise, che, anche a seguito dell'annullamento della sentenza di condanna in primo grado, sono, a parere della corte, più che sufficienti a fondare l'accertamento incidentale del reato. Segnatamente tali risultanze indiziarie sono state evinte:
- dagli elementi di prova documentale atipica tratti: 1) dalle condanne definitive riportate da , nella sua qualità di amministratore delegato CP_8 dell' o alternativamente di Presidente del Consiglio di CP_11
Amministrazione della società e da nella sua qualità Parte_9 di direttore dello stabilimento, per il reato di cui all'art. 674 c.p., per aver provocato e non impedito, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti e di installare le necessarie opere provvisionali, continui e permanenti sversamenti di polveri di minerali accatastati nella zona dei parchi minerali , polveri contenenti sostanze atte a molestare, offendere ed imbrattare le persone residenti nell'abitato del vicino comune di e, in particolare quelle CP_1 residenti nel quartiere UR, nonché per il reato di cui all'art. 13, comma 5 D.p.r. 203/1988, perché omettevano di adottare misure tecniche e provvisionali necessarie per evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni polverose provenienti dalla zona dei parchi minerali (commessi dal 1999 al 2001 ed accertati con sentenza del Tribunale di Taranto, n. 2110/2002; divenuta irrevocabile); nonché per il reato di cui agli artt. 110,437, c.p., perché, nell'ambito delle rispettive competenze, omettevano di dotare le batterie del
18 reparto cokerie, aventi nr. 3-4-5-6, di tutte le apparecchiature necessarie per evitare la dispersione, nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti, di fumi, gas, vapori e polveri di lavorazione, onde prevenire la possibilità di disastri, infortuni e malattie consequenziali in danno dei lavoratori addetti e, comunque, operanti nella zona, il tutto anche in relazione alla specifica normativa a tutela dei lavoratori (D.P.R. 547/55, 303/56) e dell'ambiente (art.674, c.p., e D.P.R. 203/88) e pure essendo consapevoli che la mancata adozione delle misure di cui sopra aggravava il rischio di infortuni, così come previsto dal "documento sulla valutazione dei rischi" approvato dalla stessa , nonché del CP_11 reato di cui all'art.650 c.p., per avere, nelle qualità sopra indicate, omesso di ottemperare all'ordinanza del sindaco del Comune di emessa in data CP_1
22/05/2001, con la quale - per ragioni di tutela della salute pubblica - veniva ordinata l'immediata sospensione dell'esercizio delle batterie 3-4-5-6 della cokeria, in dal 22/05/2001 fino al settembre 2002(epoca di CP_1 disattivazione dell'impianto); nonché del reato di cui all'art.674, c.p., perché, nelle rispettive qualità, consentivano o comunque non impedivano permanenti emissioni -all'interno dello stabilimento siderurgico e nelle zone CP_9 circostanti dell'abitato cittadino, in particolare nel quartiere "UR" - di grossi quantitativi di polveri minerali e gas (IPA, benzene), atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone (in accertato il 10/7/2000, con CP_1 condotta permanente), tutti reati accertati con sentenza n. 408/2007 del Tribunale di Taranto, confermati in appello e dichiarati prescritti in cassazione;
2) dagli esiti degli accertamenti tecnici svolti in sede di incidente probatorio nel richiamato proc. pen. n. 938/2010 R.G.N.R., ossia la perizia chimica e quella epidemiologica, atti processuali non travolti dalla pronuncia di nullità della sentenza, in quanto formatisi nella fase delle indagini preliminari, ed aventi il valore, nel futuro procedimento penale, di vere e proprie prove, acquisite nel contraddittorio, anche tecnico, di tutte le parti, ed anche di quelle del presente procedimento, ossia il e;
3)dalla motivazione dei Parte_2 CP_8 provvedimenti cautelari reali e personali, emessi dal Giudice per le indagini preliminari nell'ambito di quel procedimento (che, per quanto fondati sulla prospettiva della coesistenza di gravi indizi di colpevolezza e di tipizzate esigenze cautelari, hanno ricevuto la conferma in sede di riesame e di ricorso per cassazione); 4) dalle sentenze civili emesse dal Tribunale di Taranto, e passate in giudicato, nella parte in cui hanno accertato l'intollerabilità delle emissioni lamentate dalle parti attrici, oltre che la loro certa provenienza dallo stabilimento siderurgico di (la sent. n. 72 del 2014, emessa tra CP_1 [...]
e , e la sent. n. 708 del Parte_10 CP_9 CP_8 Parte_2
19 2014 emessa tra il e la Controparte_16 CP_11 sent. n. 955 del 2019, emessa tra AC IN + altri e ); CP_17
5) dalla c.t.u., espletata nel proc. n. 7502/2008 R.G. del Tribunale di Taranto, conclusoli con la richiamata sent. n. 708/2014, che ha accertato la provenienza delle polveri imbrattanti gli immobili periziati dallo stabilimento industriale;
- dagli elementi di prova documentale precostituita, tratti da tutta la documentazione versata alle parti attrici nel giudizio di primo grado, ed in particolare: Relazioni redatte da del 10.6.2008, del 15.7.2008 e del Parte_6
16.9.2008, quest'ultima specifica sul rione UR, sul PM10 e PM2,5, i cui limiti risultavano essere superati;
Relazioni redatte da nel luglio 2011, Parte_6 maggio 2013, dicembre 2013, aventi ad oggetto dati e valutazioni sulla situazione ambientale di e comuni viciniori;
Rapporto di valutazione CP_1 del danno sanitario del 30.5.2013; Provvedimento di revisione modificativo dell'AIA del 27ottobre 2012, che ha integrato l'AIA rilasciata il 4.8.2011; Atti di intesa del 2003, 2004, 2006 e 2008 tra , e gli enti locali;
Accordo di CP_9 programma dell'11.4.2008; Relazioni (Istituto Superiore per Protezione CP_13
e Ricerca ambientale) del 2010 e del 12.3.2013; tabelle riassuntive dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni dell' ; studio di fattibilità relativa alla sicurezza e bonifica della falda superficiale SIN Taranto della;
CP_18
- dagli elementi di prova formatasi nel presente giudizio, segnatamente dalla c.t.u. redatta dall'ing. che ha accertato la riconducibilità dei danni subiti CP_7 dagli immobili periziati alle emissioni provenienti dallo stabilimento;
- nonché, infine, da quanto desumibile dal contenuto della legislazione statale e ministeriale intervenuta sull' che ben può essere (per il principio CP_11 iura novit curia) posta a fondamento della decisione, e richiamata dal primo giudice al punto 13 della sentenza.
Gli appellanti hanno dedotto che manca un accertamento pieno, ed in sede dibattimentale, della loro responsabilità penale (non è, infatti, intervenuta una condanna in primo grado), ma non hanno spiegato perché errata è stata la decisione del primo giudice, il quale , dando per presupposto il principio (non certo contestato dagli appellanti) della completa autonomia e separazione fra giudizio penale e giudizio civile, tranne particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, c.p.p. (che qui non ricorrono), correttamente, e richiamando ampia e consolidata giurisprudenza di legittimità, ha legittimamente utilizzato la prova delle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., traendola anche, ma non solo, da prove atipiche
20 (quali le prove raccolte in altri giudizi tra le stesse o tra altre parti, e delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione), le quali non hanno affatto minor valore probatorio, come sostenuto dagli appellanti, di quelle tipiche (essendo gli “argomenti di prova” richiamati dall'art. 116 c.p.c., vere e proprie prove), purché siano state acquisite nel contraddittorio delle parti nel presente giudizio, in ossequio all'art. 101 c.p.c.. (cfr. Cass. n. 18810 del 2021). Non hanno spiegato, ancora, gli odierni appellanti perché errata è la valutazione delle prove operata dal primo giudice, quando lo stesso non ha violato i limiti di ammissibilità delle prove (per es. prova illecita, divieto di scienza privata del giudice, ecc..) ed ha, infine, legittimamente utilizzato le regole proprie del giudizio civile, nel quale l'accertamento giudiziale ha uno standard probatorio, diverso da quello del giudizio penale;
pertanto, se il giudice penale può pronunciare sentenza di condanna nella sola ipotesi in cui l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.), nel giudicio civile il riscontro di un fatto rilevante per la decisione si può, invece, accontentare di un grado di certezza inferiore, espresso dalla regola del c.d. “più probabile che non”. Non hanno, infine, specificatamente, dedotto e spiegato gli appellanti perché fallaci sono i convincimenti del giudice, che sono tratti anche dal contenuto di leggi dello Stato, di decreti -legge, di decreti ministeriali o del presidente del consiglio dei ministri (cfr. punto 13 della sentenza).
Ritiene la Corte che tutte le prove che hanno sostenuto la decisione del primo giudice, siano sufficienti, anche senza la sentenza della Corte di Assise di Taranto (annullata dalla Corte di Assise di Appello della sez. distaccata di Taranto, n. 6/2024 del 13.9.2024, in atti), ad accertare e ritenere la responsabilità civile, ed, incidentalmente, quella penale di e per il reato di concorso nel CP_8 Parte_2 disastro innominato aggravato, sia pure sulla base dei principi che regolano l'accertamento giudiziale in sede civile, non rinvenendosi, peraltro, neanche nelle specifiche doglianze degli appellanti, di seguito numerate e svolte, alcun elemento che possa condurre a rivedere il giudizio del primo giudice.
1) La conformità delle emissioni industriali alla normativa ambientale ed alle prescrizioni dell' rilasciata in data 4.8.2011. CP_12
Gli appellanti, al fine di contrastare il ritenuto giudizio di sussistenza del fatto illecito, come anche del reato di disastro ambientale (sia nel suo elemento oggettivo che del suo elemento soggettivo) hanno evidenziato: a) la comprovata conformità delle emissioni industriali dello stabilimento siderurgico alle prescrizioni dell'AIA ed alla normativa ambientale, attestata dalla stessa perizia chimica disposta dal GIP del Tribunale di Taranto nel richiamato proc. n. 938 R.G.N.R., in risposta al quarto quesito, 21 (punti 106 e 114 dell'atto di appello); nonché b) l'assenza di violazioni del D.l.vo n. 152/2006, avendo numerose sentenze definitive del giudice amministrativo (cfr. sent. del Consiglio di Stato n. 4648/2005, doc. 11; sent. Tar Puglia Lecce n. 1551/2009, n. 553/2011, n. 2840/2013, doc. 12, 13; 19; sent. Cons. Stato n. 1016/2015, doc. 20) affermato che i sottoprodotti ed il rottame ferroso non sono qualificati dalla normativa europei quali rifiuti, con la conseguenza che il loro trattamento non richiedeva il rispetto da parte del gestore della normativa in materia di rifiuti non pericolosi, contenuta nel D.l.vo n. 152 del 2006, (punti 116, 123, 125, 126 dell'atto di appello); nonché c) l'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo (sentenza TAR Puglia Lecce n. 1081/2011, doc. 14) dell'ordinanza sindacale n. 39/2010, emessa sulla base del rapporto sul benzo(a)pirene e sulle immissioni dell'atmosfera, essendo Parte_6 stato accertato che le autorità amministrative avevano erroneamente assunto come limite di legge, il valore obiettivo di qualità di 1 ng/m3 d'aria, che l'Unione Europea indicava, all'epoca, come valore cogente da conseguire entro una successiva predeterminata data e valevole per tutta Europa (punto 117 dell'atto di appello), e non ancora maturata;
nonché d) l'intervenuto annullamento, sempre con sentenza amministrativa passata in giudicato (sent. Tar Puglia Lecce, n. 1550/2012, doc. 18) dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 14/2012 del Sindaco di , emessa sulla base della conoscenza delle due CP_1 perizie acquisite con incidente probatorio, non desumendosi dagli esiti delle stesse la violazione delle prescrizioni imposte dall' del 4.8.2011, e difettandosi anche l'altro CP_12 elemento tipico dell'ordinanza contingibile ed urgente, non palesandosi l'urgenza improvvisa di una situazione di danno alla salute della collettività e, anzi essendo la questione, nella sua complessità, già sottoposta alla attenzione delle autorità amministrative coinvolte (punto 121 e 122 dell'atto di appello). Di tali questioni, gli appellanti lamentano l'omessa disamina e decisione.
In relazione a tutte le suindicate questioni, si ribadisce, preliminarmente, quanto già affermato in via generale ed omnicomprensiva dal primo giudice (punto 18.2 della sentenza), e cioè che non è essenziale, al fine di ritenere l'intollerabilità delle emissioni lamentate, e pertanto la sussumibilità della fattispecie in esame in quella prevista dall'art. 2043 c.c., che sia stato accertato il superamento dei parametri fissati dall'AIA o dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), i quali, pur potendo essere considerati criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile. Quest'ultimo, nello stabilire la tollerabilità
o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (in questo senso, Cass. civ. n. 26715 del 2020, n.
22 23754 del 2018, n. 20555 del 2017, n. 17281 del 2005). Questa corte condivide e ribadisce il giudizio di intollerabilità del primo giudice, perché la considerevole entità del fenomeno, la sua permanenza (le emissioni, come di seguito spiegato, non sono mai cessate nell'arco di tempo, oggetto del presente giudizio), la difficoltà del suo accertamento (la conformità ai valori di legge riguarda solo le emissioni convogliate, ma non quelle fuggitive e diffuse, non misurate e non misurabili), la lesività dello stesso (con incidenza non sono su beni materiali, quali immobili privati e pubblici, ma sulla salute della popolazione, sulla salubrità dell'ambiente e sulla immagine dell'ente civico), la sua provenienza dal più grande stabilimento siderurgico di Europa (con enorme capacità imprenditoriale, manageriale ed economica, e quindi, di adeguato intervento e di efficace risoluzione e riduzione dei fenomeni nocivi) e la perdurante inottemperanza dei vertici aziendali ad adeguarsi non solo alle migliori tecniche disponibili, ma agli stessi atti di intesa stipulati con gli enti locali, alle prescrizioni della prima sentenza passata in giudicato (quella sui parchi minerali) ed alle prescrizioni dell , mai completamente attuate e diluite in tempi lunghissimi, sono tutti elementi che fondano il giudizio di intollerabilità delle emissioni inquinanti, e la corresponsabilità civile accertata dal primo giudice.
A tanto, si aggiungono le significative conclusioni della richiamata perizia chimica.
Il collegio peritale, all'esito degli accertamenti svolti nel procedimento penale n. 928/2010 r.g.n.r., dal novembre 2010 al novembre 2011, ha risposto affermativamente al primo quesito (“se dallo stabilimento si diffondano gas, vapori, sostanze aeriformi e CP_11 sostanze solide (polveri ecc.), contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di e, eventualmente, di altri CP_1 viciniori, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a Benzo(a)pirene, IPA di varia natura e composizione nonché Diossine, PCB, Polveri di minerali ed altro”), dando così atto della sostanziale continuità dei fenomeni di sversamento massivo già accertati nei precedenti processi penali e della significativa presenza di sostanze pericolose e metalli (Fe, Pb, V, Cd, Zn, Ni, Tl, As, Be, Co, Cr, Al, As, Be, Cd, Hg, Se, Te, Tl) nelle emissioni diffuse incontrollate dell'attività produttiva . Tale prova atipica ha grande valore, perché come si evince dalla lettura dell'elaborato, i relativi esiti sono scaturiti sia dai risultati dei monitoraggi e dei prelievi condotti direttamente dal collegio peritale all'interno dello stabilimento, aventi ad oggetto sia materiale massivo (depositi di materiale disperso e residui depositato su impianti e pavimentazioni) sia aria-ambiente, sia dalla congiunta valutazione di dati ed analisi forniti dalla stessa e da quelli desumibili dagli CP_9 accertamenti svolti negli anni precedenti da autorità pubbliche quali l' , l' Pt_6 Pt_7
l' (in parte acquisiti anche nel presente giudizio). CP_13
Inoltre, i periti, nel rispondere al terzo quesito (“se all'interno dello stabilimento CP_9 di siano osservate tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri CP_1
23 nocive alla salute dei lavoratori e di terzi”), hanno concluso negativamente, proprio perché il giudizio di conformità, richiamato dagli appellanti, riguarda, come del resto evidenziato dal primo giudice, le emissioni convogliate, ma non le emissioni cosiddette “non convogliate “(diffuse o fuggitive), risultate numerose, di diversa natura oltre che di rilevante quantità, e che si originano dall'esercizio dei diversi impianti dello stabilimento e dalle attività connesse (e che si aggiungono alle emissioni convogliate, pur non CP_9 essendo misurabili né dichiarate); tali polveri rilasciate con le emissioni non convogliate , contengono sostanze inquinanti, quali IPA, Benzene, H2S, SO2, CO, e provengono, come evidenziato dai periti, dalla erosione eolica dei cumuli di stoccaggio dei materiali, dalla manipolazione dei materiali solidi, nonché dalla movimentazione stradale di mezzi all'interno dei vari reparti e impianti, causando, per esempio, il cosiddetto fenomeno di slopping, acclarato e documentato dagli accertamenti, effettuati nell'ambito del predetto procedimento penale, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce per 190 volte (121 episodi di slopping all' 1 e 69 episodi all' 2) di giorno, e la cui Per_1 Per_1 informativa, venne acquisita dal collegio peritale, durante le operazioni peritali, nel contraddittorio, anche tecnico, delle parti), oppure determinate da difetti di tenuta nelle apparecchiature che operano con fluidi gassosi, come le emissioni provenienti dalle c.d.
“torce” presenti in stabilimento. Il decreto del 4.8.2011, proprio rispetto a tali tipi di emissioni (e cioè con riguardo allo “slopping” ed alle “torce”) aveva prescritto al gestore modalità di monitoraggio in continuo di tali tipi di emissioni;
ma, nel corso dell'accertamento peritale, si è accertato che entrambi i fenomeni (quello dello Slopping, come quello del gas sprigionato dalle “torce”) non erano monitorati, né in modo continuo, né in modo efficace, non consentendo alcuna acquisizione di dati certi sul numero delle accensioni delle torce, sulle portate effettivamente inviate alla combustione, sulla durata di ogni singolo evento e sulla rispondenza delle condizioni operative a quelle di progetto delle torce stesse, nonché sulla effettiva quantità e qualità di fumi sprigionate nell'ambiente circostante durante i fenomeni di Slopping ed addensati in nubi che persistono nell'aria; aggiungevano i periti che solo attraverso la continua registrazione di tutti gli eventi occorsi, si sarebbe potuto verificare l'efficacia delle procedure adottate per pervenire, se non all'eliminazione, almeno alla riduzione del fenomeno. Ancora, i periti hanno evidenziato che non convogliate, in quanto fuggitive e/o diffuse, sono le emissioni provenienti dai refrattari dei forni coke, che presentino fessurazioni o criccature, per i quali era necessaria una adeguata ristrutturazione o la messa fuori servizio di quelle più critiche, e per i quali, soprattutto, non esistevano protocolli vincolanti nella normativa di riferimento, protocolli eventualmente validati anche dalle autorità competenti. Si sottolinea al riguardo che la successiva come CP_12 modificata in data 27.10.2012, a riprova della insufficienza e lacunosità della precedente, rilasciata appena un anno prima, già conteneva nuove e più stringenti prescrizioni in relazione a tutte le tipologie di emissioni non convogliate, prima richiamate. 24 Per quanto riguarda il quarto quesito (“se i valori attuali di emissione di Diossine, Benzo(a)pirene ed IPA di varia natura e composizione, PCB, polveri minerali ed altre sostanze ritenute nocive per la salute di persone ed animali nonché dannose per cose e terreni - sì da alterarne struttura e possibilità di utilizzazione - siano conformi o meno alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore”) il collegio peritale ha concluso, proprio come rilevato dagli appellanti, che, relativamente alla conformità alle norme nazionali e regionali, i valori misurati alle emissioni dello stabilimento con gli auto-controlli effettuati dal Gestore nell'anno CP_9
2010, risultavano conformi sia a quelli stabiliti dalle precedenti autorizzazioni settoriali delle emissioni in atmosfera (ex-DPR. 203/88) e sia ai valori limite previsti dal recente decreto di AIA del 5/08/2011. Ma poco rileva, ai fine del presente giudizio, tale valutazione di conformità, sia per quanto appena detto sul fenomeno delle emissioni non convogliate, non oggetto di stima, né di vincoli, sia perché nella stessa revisione dell' dell'ottobre 2012 (il giudizio peritale riguarda quella del 4.8.2011) si CP_12 aggiungono più stringenti prescrizioni sulle emissioni non convogliate appena segnalate, a riprova della insufficienza delle precedenti (e comunque neanche adempiute dal gestore, come accertato dai periti), nonché ulteriori prescrizioni (tra le quali, come si legge nel provvedimento del 27.10.2012, in atti, quella di procedere con la completa copertura dei parchi primari, prevedendo in via prioritaria l'avvio della realizzazione delle coperture per quelle aree che presentano i maggiori contributi in termini di emissioni diffuse, nonché la fermata delle batterie 3-4 e 5-6, nonché il rifacimento dei refrattari della batteria 9-10), tutti interventi da avviare entro e non oltre il 1° gennaio 2014.
Infine, un'ultima considerazione, che nasce dal complessivo esame della perizia chimica e dalla reiterata richiesta di attenzione, da parte dei periti, a tale dato: in tutti i capitoli della perizia, in tutti i diagrammi e schemi redatti e relativi ad ogni reparto e/o processo di lavorazione dello stabilimento, emerge che i valori emissivi stimati e dichiarati dalla stessa erano per la maggior parte tutti prossimi alla fascia alta dei CP_9 parametri del Bref (che sono i dati medi europei, rispetto ai quali si determina il posizionamento dell'impianto nel panorama europeo) e raramente prossimi alla fascia bassa dei parametri del Bref (sicuramente più adeguati alla tutela della salute e della salubrità dell'ambiente). Il mancato superamenti dei valori massimi del BREF consentiva ad di risultare nella media europea degli impianti industriali, ma tanto conduce a CP_9 formulare senz'altro un giudizio di un ridotto grado di attuazione delle BAT Conclusions (che costituiscono il riferimento per la adozione delle migliori tecniche possibili), essendo invece auspicabile, ai fini del minor impatto emissivo, allineare i processi di produzione al migliore standard di sostenibilità ambientale (ossia alle BAT, definite anche MTD, migliori tecniche possibili), soprattutto tenendo conto della vicinanza dello stabilimento ai preesistenti centri abitati e della grandezza dello stabilimento stesso e della correlativa capacità produttiva ed economica.
25 Pertanto, neanche per questa corte il giudizio di conformità dei valori emissivi di alla del 4.8.2011 ed alla normativa di settore, contenuto nella perizia, CP_9 CP_12 conduce a ritenere tollerabili le emissioni provenienti dallo stabilimento, ed, in realtà, neanche quelle successive, se è vero che, come già segnalato dal primo giudice, dagli atti di intesa tra e gli enti pubblici susseguitisi negli anni (quello dell'8.1.2003 , in cui si CP_9 ribadisce il carattere prioritario dell'intervento sui cosiddetti "parchi minerali e fossili", evidentemente non ancora concluso, quello del 27.2.2004, quello del 15.12.2004 e infine quello del 23.10.2006) e dai provvedimenti legislativi relativi all' emerge, all'esito CP_9 delle verifiche di carattere amministrativo effettuate, la permanente e grave sussistenza di pericoli ambientali per la salute, derivanti dalla mancata completa attuazione dell' CP_12
(per esempio nel citato d.p.c.m. del 14.3.2014 si dà atto, tra le altre notazioni, ancora della mancata realizzazione della prescrizione relativa alla chiusura completa dei nastri trasportatori).
Inoltre, con specifico riferimento alla censura contenuta nei punti 121 e 122 dell'appello, la stessa non appare di alcuna rilevanza, sia per quanto appena detto, sia per il fatto che la ritenuta assenza, da parte del giudice ammnistrativo, del connotato di contingibilità ed urgenza nell'ordinanza sindacale impugnata, denota, piuttosto, la gravità della sofferenza ambientale del territorio, e la sua preesistenza e persistenza.
Quanto specificatamente ai punti 116, 123, 125, 126 dell'atto di appello, oltre alle indicazioni generali già espresse, si aggiunge che la conformità dell'attività dell' alla CP_9 normativa in materia di rifiuti, come affermata dal giudice amministrativo, nelle numerose sentenze richiamate ed esibite, non consente di negare il fenomeno in sé delle emissioni non convogliate, nelle quali appunto i consulenti della perizia chimica facevano rientrare anche quelle (potenzialmente nocive) derivanti dal trattamento termico del materiale ferroso e dei sottoprodotti, e delle quali non si monitorava affatto la loro conformità ai limiti previsti dal dall'articolo 216, comma l , 2 e 3 del D.Lgs.l52/06. Anche a voler ammettere che tale normativa non dovesse essere osservata, non qualificandosi come rifiuti non pericolosi i sottoprodotti ed il rottame ferroso, ciò non eliderebbe la esistenza di emissioni non convogliate, assolutamente non misurate né misurabili (e ritenute pericolose per la salute anche dalla perizia epidemiologica, come in seguito si dirà), e che comunque aggravavano il carico qualitativo e quantitativo delle emissioni non convogliate.
Quanto al punto 117 dell'atto di appello), in base al quale gli odierni appellanti hanno richiamato l'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo (sentenza del TAR, doc. 14) dell'ordinanza sindacale n. 39/2010, emessa sulla base del rapporto sul benzo(a)pirene e sulle immissioni dell'atmosfera, Parte_6 accertandosi che le autorità amministrative avevano erroneamente assunto come limite
26 di legge, il valore obiettivo di qualità di 1 ng/m3 d'aria, che l'Unione Europea indicava quale valore da raggiungere entro in determinato limite temporale, valga quanto segue. Occorre distinguere tra valore limite, da una parte e valore obiettivo, dall'altra: il primo, come viene definito dall'art. 2 del D.Lgs. 155/2010 (che ha attuato la Direttiva 2008/50 CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), indica il valore fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato, mentre per valore obiettivo il livello, fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita. E' vero, pertanto, che all'epoca della emanazione dell'ordinanza sindacale ancora non era spirato il termine del 31.12.12, fissato per potersi adeguare al nuovo limite di emissione del benzo(a)pirene (1ng/m3), esigibile in base alle conoscenze scientifiche esistenti ed in base alle conoscenze delle migliori tecnologie disponibili, ma è vero anche che tale valore (ancora non coincidente con il valore obiettivo) era spesso superato ed era quindi idoneo a provocare effetti nocivi per la salute. Pertanto, ed anche in assenza della ricorrenza dell'illecito ambientale, tale superamento può senz'altro condurre il giudice a ritenere le emissioni intollerabili, e sussumibili sia nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., che, anche, nelle fattispecie di reati contro l'incolumità pubblica (e non specificamente contro l'ambiente) di cui il ed il erano accusati. CP_8 Parte_2
2)Il reato di disastro innominato aggravato. Elemento oggettivo
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, correttamente il primo giudice ha accertato incidentalmente la ricorrenza del reato di disastro innominato aggravato, e pertanto che e nelle rispettive qualità, hanno CP_8 Parte_2 concorso a cagionare un disastro, provocando e non impedendo una massiva attività di sversamento nell'aria - ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso (in particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive), determinando un gravissimo pericolo per la salute. Sempre incidentalmente, anche questa corte ravvede la fattispecie aggravata di cui all'art. 434, comma 2, c.p., essendosi verificato l'evento, ossia un disastro comportante un gravissimo pericolo per la incolumità/salute pubblica. Non solo si richiamano le conclusioni affermative della perizia chimica in risposta al quesito 1 (“se dallo stabilimento si diffondano gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide (polveri ecc.), contenenti CP_11 sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di e, eventualmente, di altri viciniori”), ma si richiama altresì la CP_1 conclusione affermativa in risposta al quesito 2 (“se i livelli di Diossina e PCB rinvenuti negli 27 animali abbattuti, e i livelli di Diossina e PCB accertati nei terreni circostanti l'area industriale di
siano riconducibili alle emissioni di fumi e polveri dello stabilimento di ). In CP_1 CP_9 CP_1 particolare, i periti hanno riscontrato la stessa caratterizzazione chimica nelle diossine e sostanze assimilabili (PCDD/PCDF e PCBdl), esistenti nell'aria e nei depositi materiali (particolato), riscontrati all'interno dello stabilimento, nelle immediate vicinanze esterne dello stesso, nelle adiacenti zone abitate, nonché nel suolo circostante e nei vegetali in superficie, nonché nei tessuti degli animali sequestrati e poi abbattuti e nei mitili sequestrati e poi distrutti. Tale circostanza, ossia la ricorrenza della stessa caratterizzazione chimica (i c.d. profili dei congeneri "fingerprints") delle diossine e delle sostanze assimilabili consentiva di ricondurre tali sostanze (nocive per l'uomo, ma anche per il mondo animale e per l'ambiente) alla medesima fonte, ossia alle emissioni provenienti prevalentemente dalla attività dell' , dovendosi ritenere del tutto CP_9 residuale la rilevanza di altre attività industriali o umane. I periti stessi, infatti, evidenziavano già che”sulla base oggettiva di quanto dichiarato dalla stessa nell'ambito CP_3 delle denunce emissioni annuale E-PRTR (ex registro INES) e sulla base dei dati e delle valutazioni condotte dagli Enti di controllo circa l'emissione delle altre sorgenti nel dominio considerato, il valore annuo di IPA emesso da è pari a circa il 90% del totale emesso nel territorio (cfr. pag. CP_11
141 della relazione di perizia); infatti, nella tabella di pagina 133 della perizia, quanto alle emissione di IPA, si evince che aveva dichiarato emettere 0,10 Kg/anno, CP_19
Enipower 0,03, Cementir 10,2, ENI 2,01, Appia Energy 1,20, 1,60, 200,0, CP_5 CP_9
Porto 1,25, Traffico 2,44, riscaldamento 2,60. Del resto dalle stesse conclusioni riportate nella “Relazione sui dati della qualità dell'aria Taranto 2013” redatta da , si evince Pt_6 che l'apporto dato da ENI, Appia Energy, inceneritore e da altre realtà industriali CP_5 non aveva assolutamente la rilevanza di quello apportato dall' in termini di qualità CP_9 dell'aria, e di danno alla salute della popolazione.
Ma, soprattutto, si richiamano i chiarissimi esiti della perizia epidemiologica, non senza aver prima sottolineato che per il reato di disastro deve accertarsi, secondo la giurisprudenza penale (cfr. Cass. 25.9.2018, n. 44528, caso Cass. 20.1.2017, Per_2
n.45836; Cass. 13.3.2015, n. 14859; Cass. n. 7941/2014, in materia di esposizioni all'amianto; Cass.20.2.2007, n. 19342), l'esistenza di un macro-evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, ed anche non percepibile in modo prorompente (potendo realizzarsi in un arco temporale anche molto prolungato), e che produca una compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività, nella quale si identifica la lesione della pubblica incolumità.
Tale evento distruttivo deve provocare un concreto pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un determinato numero di persone, senza che peraltro sia richiesta l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Perché si realizzi 28 l'ipotesi del disastro aggravato, è pertanto sufficiente che ricorra un giudizio di probabilità, relativo alla attitudine di un fatto certo a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti.
Questa corte ritiene che, nella concreta fattispecie in esame, il pericolo concreto per la salute e l'incolumità pubblica derivante dai massivi sversamenti di polveri, sia stato accertato dalla perizia epidemiologica svolta in sede di incidente probatorio, perché l'analisi epidemiologica svolta è pregevole.
Per rispondere ai quesiti posti (“Dicano i periti prof.ssa Prof. Persona_3 Per_4
e dottor esaminati eventualmente i dati ambientali ed epidemiologici a
[...] Persona_5 disposizione presso le aziende sanitarie e la Regione e ogni altro dato e informazione Parte_6 disponibile presso agenzie pubbliche o private, ed avendo riguardo all'ambiente considerato in relazione ai lavoratori che operano presso lo stabilimento di e alla popolazione del/dei vicino/i CP_9 CP_1 centro/abitati: 1 quali sono le patologie interessate dagli inquinanti, considerati singolarmente e nel loro complesso e nella loro interazione, presenti nell'ambiente a seguito delle emissioni dagli impianti industriali in oggetto;
2 quanti sono i decessi e i ricoveri per tali patologie per anno, per quanto riguarda il fenomeno acuto. attribuibili alle emissioni in oggetto;
3. qual è l'impatto in termini di decessi e di ricoveri ospedalieri per quanto riguarda le patologie croniche, che sono attribuibili alle emissioni in oggetto”), il collegio peritale, ha effettuato uno studio epidemiologico ad hoc, cioè proprio sulla popolazione di , e svolto sulla base alle informazioni CP_1 Per_6 Per_7
"individualizzanti" per questa popolazione, quali dati anagrafici, dati sanitari della Pt_11
relativamente alla mortalità ed ai ricoveri ospedalieri, archivio degli assistiti,
[...] registro tumori, oltre che il registro tumori IO EN (tenuto da , i Parte_6 dati di incidenza mesotelioma 1999-2010 (registro regionale, , i dati di CP_20 incidenza tumori in età pediatrica (0-14 anni) (AIEOP); ancora il collegio ha valutato sia precedenti studi scientifici di riferimento, quali il Rapporto Sentieri dell'istituto Superiore di Sanità, sia i dati già acquisiti, quali tutti i dati ambientali della rete qualità dell'aria elaborati da (molti dei quali prodotti dagli attori nel giudizio di primo Parte_6 grado), i modelli di dispersione degli inquinanti nell'area ambiente e segnatamente quello per il PM10, elaborati da ISPESL e quello per le diossine, elaborato dall'Istituto Inquinamento Atmosferico.
I periti, quindi, dopo aver esaminato le emissioni e la concentrazione degli inquinanti a nonché gli effetti degli inquinanti (IPA, benzene, diossine, ecc..) in CP_1 ambiente di vita e di lavoro, si sono dedicati alla costruzione della coorte di popolazione di e allo studio sia degli effetti cronici sulla salute della popolazione residente e CP_1 dei lavoratori, sia degli effetti acuti dei predetti inquinanti, e sono giunti a misurare sia un aumento del rischio di ammalarsi per tutti gli esposti (rischio relativo), sia un aumento
29 del rischio in termini di eccesso di mortalità o morbilità all'interno della popolazione (rischio attribuibile o numero attribuibile), ed arrivando così a mettere a disposizione del giudice una valida legge epidemiologica che ponga in relazione eziologica il contatto con la sostanza (IPA, benzene, diossina e metalli) e l'aumento dell'incidenza di una certa patologia tra gli esposti, consentendo di imputare (in assenza di prospettazioni e spiegazioni alternative plausibili di tale aumento dell'incidenza, e pur tenendo conto di eventuali fattori di confondimento, quali lo stato di fragilità dei soggetti in condizioni socio-economiche deteriori, l'impiego in siderurgia e in società di costruzioni meccaniche e navali) ai soggetti corresponsabili dell'esposizione (quali appunto e CP_8
la quota di decessi a questa (la sostanza inquinante) Parte_9 epidemiologicamente riconducibile, anche in mancanza di prova circa i singoli eventi patologici addebitabili all'esposizione alla sostanza, che non fa parte della fattispecie del reato.
Nelle loro conclusioni, i periti hanno affermato che “l'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e di morte. I modelli di analisi messi a punto hanno consentito di stimare quantitativamente il carico annuale di decessi e malattie che conseguono all'esposizione all'inquinamento”.
Tra i plurimi modelli di analisi elaborati, si segnala, a titolo esemplificativo, quello elaborato a pag. 216-217 (cfr. anche la tabella riportata), dal quale emerge che la situazione sanitaria in termini di mortalità e ricoveri ospedalieri non è uniforme nella città, osservandosi tassi più elevati nei quartieri di AO VI e UR (che raggruppa i rioni UR, Isola, Porta Napoli, Lido Azzurro) rispetto agli altri quartieri di , CP_1
e, precisamente, tassi di mortalità e ricoveri più alti del 27-64% per AO VI e del 10- 46% per UR, specificandosi che gli eccessi sono sostenuti dai tumori (tutti i tipi), dalle malattie cardiovascolari e dalle malattie respiratorie.
Ancora si segnala, la conferma dell'estrema pericolosità del PM10 (e dei suoi componenti), in relazione alle malattie cardiovascolari, respiratorie, ai tumori della pleura, della vescica, dello stomaco, del polmone, ma anche in relazione alle malattie neurologiche, e a quelle renali, pericolosità che aumenta in modo esponenziale rispetto a esposizioni sempre maggiori (cfr. tabella a pag. 220), ribadendosi, come sottolineano i periti, i risultati di tutti i precedenti studi che hanno appurato che non si conosce, allo stato, un effetto soglia del PM 10 (ovvero una concentrazione di inquinante al di sotto della quale non si rilevano effetti sanitari.).
Ancora si segnala, sempre con riferimento allo studio di coorte della popolazione di
, la compromissione dello stato di salute nei bambini ed adolescenti da 0-14 anni CP_1
30 (cfr. tabella a pag. 219), in termini di eccessi di tumori, malattie dell'apparato respiratorio ed infezioni dell'apparato respiratorio.
I periti, inoltre, hanno richiamato (cfr, §§ 28 della perizia) i risultati delle analisi del rapporto redatto dall'Istituto Superiore della Sanità sulla mortalità per causa Per_8
a nel periodo 1995-2002, che ha valutato il profilo di mortalità della città CP_1 rispetto ai dati di riferimento regionali, accertando: un eccesso tra il l0 % e il 15 % nella mortalità generale e per tutti i tumori in entrambi i generi;
un eccesso di circa il 30 % nella mortalità per tumore del polmone, per entrambi i generi;
un eccesso, in entrambi i generi, dei decessi per tumore della pleura;
un eccesso compreso tra il 50% (uomini) ed il 40 % (donne) di decessi per malattie respiratorie acute;
un eccesso di circa il l5% tra gli uomini e 40% nelle donne della mortalità per malattie dell'apparato digerente;
un incremento di circa il 5 % dei decessi per malattie del sistema circolatorio soprattutto tra gli uomini. Hanno, altresì, valutato l'aggiornamento dello studio (2003, Per_8
2006-2008), secondo il quale sussiste, rispetto al periodo precedentemente monitorato, e con riferimento alla popolazione del sito di nel suo complesso, un ulteriore CP_1 incremento significativo della mortalità rispetto alla corrispondente media regionale;
e secondo il quale detto incremento ha riguardato la mortalità per tutte le cause, tutti i tumori (fra questi i mesoteliomi pleurici, le neoplasie epatiche, polmonari, linfoemopoietiche - in particolare i linfomi non Hodgkin), le demenze, le malattie del sistema circolatorio (in particolare la malattia ipertensiva e le malattie ischemiche del cuore), le malattie respiratorie acute e croniche, le malattie dell'apparato digerente (in particolare la cirrosi e altre malattie croniche del fegato), nonché la mortalità per tutte le cause nel primo anno di vita e alcune condizioni morbose perinatali.
Significative, sono ancora per la corte, le conclusioni dei periti sul presumibile periodo di latenza tra esposizione a sostanze tossiche ed esiti di malattia (variabile a seconda del processo patologico), secondo cui, per quanto riguarda i tumori tra gli adulti, l'esposizione eziologicamente rilevante è quella avvenuta 15-30 anni prima della comparsa della malattia, mentre per quanto riguarda le malattie cardio-vascolari e quelle respiratorie la latenza è più contenuta, ed è ancora più breve nei bambini. Inoltre i periti hanno affermato che alcuni degli effetti riscontrati si continueranno a manifestare nel futuro a causa della latenza tra esposizione ed esiti, ma la gran parte di questi potranno essere ridotti con efficaci interventi di prevenzione ambientale.
Ancora, e sebbene gli appellanti non abbiano fatto riferimento specifico ai due reati di avvelenamento, previsti dall'art. 439 c.p.c, ed ascritti (anche) a ed al CP_8
, nell'ambito del richiamato procedimento penale, nondimeno il tenore Parte_2 dei motivi di appello (e segnatamente di quello relativo al danno non patrimoniale dell'ente civico, appena di seguito affrontato) induce la corte alla loro disamina. Al
31 riguardo deve evidenziarsi che, entrambe le perizie, ma soprattutto quella epidemiologica, contengono incisivi elementi per accertare incidentalmente, secondo la regola di giudizio del “più probabile che non”, ed incidentalmente, la ricorrenza anche dei due delitti di avvelenamento contestati (anche) a e , Parte_2 CP_8 strettamente collegati al reato di disastro, perché derivanti direttamente dallo sversamento delle richiamate emissioni di sostanze nocive. Secondo l'ipotesi accusatoria della procura, trasfusa nel decreto che dispone il giudizio, a e Parte_2 [...]
viene contestato anche il delitto di avvelenamento di cui agli artt. 110, 112 n. 1 CP_8
e 439 c.p.c, “per avere, in concorso con altri, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocato o comunque non impedito sia a) la contaminazione dei terreni ove insistevano aziende agricole locali, di allevamento ovo-caprino, cagionando l'avvelenamento da diossina di 2.271 capi di bestiame destinati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende, alla alimentazione diretta ed indiretta, con i loro derivati, sia b) la contaminazione dello specchio acqueo del 1° Seno del Mar Piccolo di ove insistevano numerosi impianti di mitili, in CP_1 tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina, PCB e metalli pesanti di diverse tonnellate di mitili che venivano distrutti per ragioni sanitarie, in quanto pericolosi per la salute umana.
Infatti, come si evince dall'esame della perizia chimica, è stato direttamente accertato dai periti, nel pieno contraddittorio (anche tecnico) delle stesse parti di questo giudizio, che la diossina e le sostanze ad essa assimilate, rinvenute negli organi degli animali sequestrati ed abbattuti e nei mitili sequestrati e distrutti provengono dalle emissioni, soprattutto quelle non convogliate, dell' , segnatamente dall'area CP_9 agglomerazione, ove si svolge l'attività di sinterizzazione, perché hanno infatti tutte la medesima caratterizzazione chimica, il medesimo fingerprint, con una percentuale di furani superiore a quella delle diossine;
i periti hanno altresì spiegato che le predette emissioni dell' , sia attraverso l'aria, ma anche attraverso lo scolo di acque rinveniente dalle CP_9 superfici degli impianti , non adeguatamente pavimentate (l'ennesima prescrizione CP_9 imposta ed all'epoca non attuata), si depositano sul suolo circostante, sulle foglie e sulla vegetazione superficiale e sulle acque superficiali del mar Piccolo, ed una volta ingerite dagli animali o assorbite dai mitili, possono entrare nella catena alimentare, e persino nel latte materno. Dall'altro canto, la perizia epidemiologica ha ribadito la nocività, anche questa accertata da numerosi studi scientifici, della diossina per l'uomo, qualora assunta tramite l'ingestione di alimenti, ed il collegamento con determinati tipi di tumore.
Appare evidente allora che, dai consistenti contenuti della perizia chimica e di quella epidemiologica, dall'esame della motivazione delle due sentenze penali definitive, prima richiamate, nonché, nonché dall'esame della documentazione proveniente da autorità pubbliche di controllo negli anni dal 2007 al 2013 , ), Pt_6 Pt_7 CP_13 acquisita in questo processo, ma anche valutata nelle medesime perizie indicate, ed infine dai contenuti degli atti di intesa conclusi da e gli enti territoriali, dalle ordinanze CP_9
32 sindacali emesse negli anni, ed infine, ancora, dal tenore letterale dell' e della legislazione sull' , può senz'altro affermarsi, con un ragionamento sorretto dalla CP_9 regola del “più probabile che non”, che i fenomeni di emissione di sostanze inquinanti, nell'arco temporale oggetto anche di questo giudizio (dal 1995 inizio della gestione Pt_1 al 2014) non siano mai cessati, e che tale attività di sversamento abbia causato (oltre a due fenomeni di avvelenamento compiuti) un disastro, nelle forme del macro-evento, di impercettibile, persistente e profonda compromissione di tutte le componenti ambientali (aria, terra, acqua), che ha concretamente messo in pericolo l'incolumità e la salute umana, nel territorio ricompreso tra il di ed i comuni viciniori, non CP_1 CP_1 essendoci pertanto spazio per ritenere che i diritti di risarcimento, azionati in questo giudizio, siano soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 comma 1, piuttosto che alla prescrizione più lunga di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., prevista per i reati di cui agli artt. 434 e 439 c.p.
3)L'elemento soggettivo del reato di disastro innominato aggravato
La giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare (cfr. Cass. pen., 5.5.2011, n.36626 e Cass. pen., 14.12.2010, n. 1332) che il dolo di disastro innominato deve intendersi intenzionale, rispetto all'evento del disastro ed eventuale, rispetto al pericolo per la pubblica incolumità. L'art. 434 c.p. utilizza la locuzione “fatto diretto a cagionare il crollo...o un altro disastro" per indicare il risultato cui deve dirigersi la condotta e la locuzione "se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità" per indicarne la previsione, ossia l'accettazione del rischio di verificazione di un pericolo per la pubblica incolumità, connessa alla realizzazione di un fatto diretto al disastro. Nell'ipotesi aggravata di cui al capoverso dell'art.434 c.p., il disastro deve essersi verificato, ed anche in questo caso, ovviamente, deve ricorrere il dolo intenzionale rispetto al disastro, e quello eventuale rispetto al pericolo per la salute/pubblica incolumità.
Come ritenuto dal primo giudice, numerosi elementi inducono ad accertare la ricorrenza del dolo intenzionale, sia come coscienza e consapevolezza del disastro, sia come vera e propria volontà del disastro.
La piena consapevolezza dell'inquinamento prodotto si desume dalla esistenza di precedenti giudiziari specifici in capo ad entrambi ( e ), CP_8 Parte_2 dalla piena conoscenza dei dati acquisiti dall' e da altri organi di controllo, Parte_6 nonché dalla diretta conoscenza delle analisi sulla qualità dell'aria e degli altri elementi contenuti nelle emissioni, e dalla diretta conoscenza degli atti di intesa e del decreto di revisione dell' , mentre la consistente volontà di provocare il disastro emerge non solo dai richiamati elementi, ma anche dalla effettiva gestione dello stabilimento, non conforme alla migliore tecnica produttiva, dalla mancata o rallentata realizzazione degli
33 interventi prescritti a tutela dell'ambiente, disposta in provvedimenti giurisdizionali (quali la sentenza sui parchi minerali), amministrativi (gli atti di intesa, le ordinanze sindacali), legislativi (l' , la legge regionale in materia di diossine, il d.p.c.m. del CP_12
2014).
Il dolo eventuale, con riferimento al pericolo per la pubblica incolumità/salute, deriva dalla conoscenza, in capo a e , della qualità delle sostanze Pt_1 Parte_2 oggetto di emissione, del loro carattere nocivo, della loro pericolosità per la salute umana.
Dal punto di vista temporale, si enumerano tali dati, tutti rappresentativi del dolo in esame, ossia sia quello intenzionale di disastro che quello eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità:
1) Nella motivazione della sentenza del Tribunale penale di Taranto, n. 498/2007 (sentenza sulle “cokerie”) si fa riferimento all'atto di intesa del giugno 1997, in cui lo stesso conveniva "circa l'urgente necessità e l'indispensabilità di CP_8 procedere in tempi congrui alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal centro siderurgico di , ed in particolare “alla riduzione delle emissioni diffuse della CP_1 cokeria", mediante "l'utilizzo delle migliori tecnologie e di sistemi per la limitazione delle emissioni derivanti dal processo di distillazione del carbon fossile in cokeria". Tuttavia, nel secondo "protocollo di intesa" del maggio 2002 tra l'azienda e gli enti territoriali (in atti), veniva riaffermata la necessità di “riconoscere assoluta priorità alle problematiche connesse al reparto cokeria”, al punto da garantire una via preferenziale ai relativi interventi strutturali;
ancora, si legge nella motivazione della citata sentenza (del resto ben nota a e ), che al processo veniva Pt_1 Parte_2 acquisita “la nota del direttore del 16 febbraio 2001, con la quale questi non Parte_2 soltanto ribadiva la disponibilità dell'azienda a perseguire la ricostruzione delle batterie in questione "secondo i più avanzati criteri tecnologici" (che evidentemente, quindi, come si desume per argomento logico a contrario, non venivano ancora osservati), ma praticamente ammetteva la mancanza di numerosi dispositivi destinati al contenimento delle emissioni. Da tale nota, infatti, si evince che le batterie nn. 3 - 6 mancavano, tra l'altro: 1) di un sistema di caricamento fossile;
2) di un impianto di depolverazione allo sfornamento;
3) di porte ad elevata tenuta. E di tanto si rinviene conferma ulteriore nel progetto preliminare di rifacimento di quelle batterie, col quale l'azienda aveva previsto che le stesse fossero munite: di un "sistema di captazione e depolverazione delle emissioni allo sfornamento coke" su ciascun gruppo termico;
di "nuovi pulisciporte meccanici e nuovo sistema levaporte, per assicurare la pulizia e l'idonea collocazione delle porte sul forno dopo ogni ciclo di sfornamento"; di macchine caricatrici dotate di un nuovo sistema dì estrazione per una distribuzione controllata del fossile nelle celle, in modo da evitare la formazione di emissioni durante e a fine caricamento". Tutti
34 dispositivi di impiego comune e già installati dalla stessa "Ilva" sulle batterie nn. 7 – 8”. Sempre nella motivazione della predetta sentenza si dà atto del contenuto del documento di valutazione dei rischi, adottato dalla stessa a norma dell'art. CP_9
4 del D.L.vo n° 626/94 citato, ed in cui si attestava, a riprova della piena conoscenza della nocività delle sostanze utilizzate, che “…nell'ambito del processo di distillazione del carbon fossile, per la produzione del carbon coke, si effettuano lavorazioni di cui all'allegato VIII del D.L.vo 626/94, che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone"; che, tra le "attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni", vi è la "distillazione di carbon fossile"; che, infine, tra i "preparati cancerogeni" presenti nel ciclo di lavorazione della cokeria, in particolare perché contenenti i.p.a., vi sono il carbon fossile, il gas cok, il catrame, l'olio di lavaggio e la pece”. 2) Sia che sono stati condannati con la CP_8 Parte_2 sentenza del Tribunale di Taranto in composizione monocratica del 15.7.2002, la c.d. sentenza dei parchi minerali, perché, nelle rispettive qualità, provocavano e non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti e le necessarie opere provvisionali, continui e permanenti sversamento di polveri di minerali accatastati nella zona parchi minerali dello stabilimento, polveri contenenti sostanze atte a molestare, offendere o imbrattare le persone residenti nel comune di ed in particolare nel rione UR. Nella sentenza il CP_1 beneficio della sospensione condizionale della pena viene subordinato “alla realizzazione della produzione attraverso la migliore tecnologia disponibile per il contenimento dell'emissione molesta ovvero mediante l'adozione di qualunque altro sistema utile al conseguimento di tale scopo, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza”, ma ciò, non è avvenuto, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza nel 2005. 3) Si succedono l'atto di intesa dell'8 gennaio 2003 (in atti), in cui si richiama la priorità dell'intervento sui cosiddetti parchi minerali e fossili dello stabilimento, ancora non attuato, e , ancora una volta, si auspica (cfr. la premessa alle linee guida di intervento, allegate a quell'atto) che tale intervento sia realizzato secondo le migliori tecniche disponibili, a tutela del rione UR, attraverso il barrieramento esterno all'area industriale;
ancora gli atti di intesa del 27 febbraio 2004 e del 15 dicembre 2004, in cui si prevede la creazione di colline artificiali e la piantumazione di circa 1.200 alberi ad alto fusto su di un'area estesa circa cinque ettari. 4) Nell'atto di intesa del 15.12.2004 (in atti) si prendeva atto della necessità di completare il sistema di monitoraggio in continuo dei camini delle batterie dei forni a coke e dell'agglomerato e di realizzare il collegamento "on line" con
35 I' - Dipartimento provinciale di per i! trasferimento dei Parte_6 CP_1 dati. Tale impegno (quindi non attuato) veniva ribadito nell'atto di intesa del 23.10.2006, ma non verrà attuato (come accertato dal collegio peritale nella perizia chimica) almeno sino al 2012, contenendo l'AIA del 26.10.12 ancora la relativa prescrizione di garantire l'effettivo monitoraggio “in continuo” (ancora inattuato), nonché di garantire l'accesso da parte di e degli enti locali, in CP_13 tempo reale mediante password, ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, secondo i tempi e le modalità da concordarsi con
. CP_13
5) in ognuna dalle tre campagne di monitoraggio di , emerge che la Parte_6 quantità di diossina emessa dal camino E312 era il doppio di quella dichiarata da nelle sue dichiarazioni INES dal 2002 al 2008: 180 grammi a dispetto dei CP_9
93 grammi dichiarati. (cfr. note in atti, ma il dato è attestato anche dalla Pt_6 perizia chimica) 6) Nell'atto di intesa del 23.10.2006 (in atti) ancora si ribadisce la necessità, da parte della società di "procedere ad ulteriori interventi di riduzione delle emissioni delle polveri pesanti", e di adottare specifici "sistemi protettivi dall'azione del vento sui cumuli dei parchi materie prime", ma quando l'intervento sui parchi verrà realizzato, tanto non sarà sufficiente a risolvere efficacemente il problema delle polveri derivanti dai parchi minerali, poiché la revisione dell' , disposta con decreto del 26.10.2012, prevederà la prescrizione relativa alla completa copertura dei parchi, prescrizione che nel DPCM del 14.3.2014, ancora veniva ripresa, in quanto non del tutto adempiuta. 7) Nel 2007 e vengono condannati, con la più volte Pt_1 Parte_2 richiamata sentenza n 408 (sentenza sulle cookerie) per i reati di cui agli artt. 110, 437 c.p., 674 c.p., 650 c.p.c. e 635 c.p. La sentenza sarà confermata in appello ed in Cassazione i reati saranno dichiarati prescritti, in assenza di prove evidenti di innocenza. 8) Nel decreto del 26.10.2012, quello di revisione dell'AIA 2011, con riferimento all'impianto di agglomerazione, si prevedevano una serie di interventi, previsti dalle BAT, ma non realizzati dall' nonostante il preesistente CP_11 impegno di riduzione delle emissioni diffuse della cokeria mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie, ribadito in ogni atto di intesa. Si prescrive, infatti, relativamente alla fase di omogeneizzazione, di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi;
ancora, con riferimento alla sinterizzazione, si prescrive all' la completa captazione e convogliamento delle attuali CP_3
36 emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare, nonché la presentazione di un progetto per l'installazione di filtri a maniche per il trattamento dei fumi in uscita dai camini dell'impianto di raffreddamento dell'agglomerato (tutte misure già rientranti nelle BAT e realizzate in altri impianti europei, ma non certo progettate e realizzate dall' di propria iniziativa a , nonostante la CP_9 CP_1 propria capacità economica e l'importanza strategica dello stabilimento italiano, il più grande in Europa).
Ebbene tutti questi elementi ben conducono, in via incidentale, a ravvisare, in e il dolo del reato di disastro aggravato, CP_8 Parte_2 emergendo la reiterata consapevolezza e volontà di non realizzare o di non realizzare nei tempi previsti determinati interventi, necessari alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonostante la piena conoscenza del pericolo cui si esponevano tali categorie di soggetti, e nonostante i numerosi avvertimenti contenuti in sentenze, provvedimenti amministrativi e legislativi.
Incidentalmente, ravvisa questa corte anche l'elemento soggettivo del delitto di avvelenamento, che non è un reato a consumazione anticipata, ma un reato di evento (l'avvelenamento, inteso come compromissione di componenti dell'ambiente, attraverso l'immissione in esso di sostanze, non necessariamente letali, ma che possono avere effetti tossici sulla salute), di carattere istantaneo. Il dolo è eventuale, e l'evento dell'avvelenamento non deve essere intenzionalmente voluto, essendo sufficiente che si accetti volontariamente il rischio del suo verificarsi, come concreta e probabile conseguenza della propria azione. Non può mettersi ragionevolmente in dubbio che e non fossero consapevoli che dall'attività del CP_8 Parte_2 siderurgico si sprigionassero sostanze tossiche nocive alla salute umana ed animale, quali le diossine e sostanze assimilabili alle diossine.
Tale consapevolezza si desume dal fatto che la diossina è considerata sostanza nociva dalla legge sin dal 1990 e che numerosi sono gli studi scientifici che ne hanno confermato la nocività, citati anche nelle perizie e rientranti nel sapere esigibile di chi svolge un'attività imprenditoriale e gestionale, che involge profili di tutela dell'ambiente (evidenziandosi, infatti, che il c.d. principio di “precauzione” in materia di tutela dell'ambiente, previsto dall'art. 3 del d.l.vo n. 152/2006 riguarda l'operato anche delle persone fisiche e giuridiche, private e non solo di quelle pubbliche); ma tale consapevolezza di evince anche dagli impegni presi con le istituzioni, per esempio in sede di accordo di programma dell'11.4.2008, in cui si richiamano le emissioni di PCCD/F dell'impianto di agglomerazione. Nonostante i ripetuti impegni presi, le misure per eliminare e ridurre le emissioni nocive non venivano realizzate e tale omissione, in quanto consapevole, ben integra il dolo eventuale.
37 V) Carenza di prova del ritenuto danno all'immagine del Controparte_1
Con riguardo a tale motivo di appello, deve evidenziarsi che gli odierni appellanti hanno dedotto che il riconoscimento della sussistenza di un danno all'immagine del non può prescindere all'accertamento da parte del giudice penale del reato di CP_1 disastro ambientale, peraltro in via definitiva, e non può basarsi sul mero accertamento incidentale dello stesso da parte del giudice civile.
La censura si scontra con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (peraltro già richiamato dal primo giudice, senza che sia stato dedotta e spiegata dagli appellanti l'erroneità di tale richiamo) sull'art. 2947, comma 3, c.c., secondo il quale, nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, l'applicazione dell'eventuale più lungo termine prescrizionale ex art. 2947, terzo comma, cod. civ., se da un lato prescinde dall'esistenza di un processo penale sul medesimo fatto, e dalle sue vicende, dall'altro, presuppone che il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27337 del 13/11/2008; e le successive conformi Cass. n. 32021/2024 e Cass. civ., Sez. III, n. 24408/2025).
Gli appellanti hanno censurato la sentenza, nella parte in cui ha basato la prova dell'esistenza del danno all'immagine sul “fatto notorio”, reso possibile proprio dalla risonanza mediatica data, soprattutto a cominciare dal 2008, dai mezzi di informazione alle manifestazioni e proteste dei cittadini, alle iniziative di plurime associazioni e comitati, ai provvedimenti legislativi tesi ad autorizzare la ripresa della produzione, alle numerose ordinanze sindacali (di chiusura degli impianti, o di abbattimento di oltre 2.000 animali o di distruzione di tonnellate di mitili), agli studi scientifici di settore (come lo studio dell'Istituto Superiore della Sanità ed i suoi aggiornamenti) e Per_8 segnatamente ai provvedimenti della magistratura (quali il sequestro degli impianti nel 2008 e nel 2012, le ordinanze di applicazione delle misure cautelari, le sentenze definitive), arrivando a ritenere la ricorrenza di un danno in re ipsa, senza che sia stata provata la effettiva ricorrenza di conseguenze dannose per l'ente.
La doglianza è infondata, perché il primo giudice ha, invece, fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, mai potendosi considerare in re ispa (Cass. civ. S.S.U.U. N. 26972/2008; Cass. n. 20897/2007; Cass. n. 10527/2011; Cass. n. 13614/2011; Cass. n. 7471/2012; Cass. n. 19551/2023).
38 Tuttavia, non può prescindersi dalla natura immateriale dei diritti della personalità delle persone giuridiche, e comprendere che il pregiudizio arrecato a tali diritti, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (così Cass. civ. , sez III, ord. n. 34026/2022; Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 11446/2017). Nella concreta fattispecie in esame, il clamore mediatico (clamor fori o strepitus fori) sul disastro ambientale e sulla sua riconducibilità all' , nonché sul dramma di fondo della CP_9 popolazione del comune di e dei suoi comuni più vicini, per i quali il diritto alla CP_1 salute ed il diritto al lavoro non possono essere esaustivamente ed ugualmente garantiti, è una (tra quelle possibili) conseguenze della lesione all'identità ed all'immagine dell'ente territoriale. Tale clamore mediatico, da un lato, offre la concreta dimensione della lesione stessa;
ossia del vulnus all'identità ed immagine della città di , dall'altro, può CP_1 orientare nella quantificazione del danno.
A voler semplificare il concetto, può essere sufficiente evidenziare che il danno all'immagine ed all'identità del non si identifica nel richiamato clamor Controparte_1 fori, come hanno presupposto gli odierni appellanti, ma preesiste allo stesso, ha una sua essenza ed immanenza propria, e discende inevitabilmente, secondo un ragionamento logico e basato sull'id quod plerumque accidit, dal disastro ambientale e dagli avvelenamenti provocati dallo stabilimento siderurgico (rispetto al quale non si hanno elementi di nessun tipo per affermare che non sia ancora in corso).Infatti, secondo un ragionamento logico, basato sull'id quod plerumque accidit, può ragionevolmente affermarsi che qualunque cittadino, o qualunque persona che ricopra una funzione o un compito attribuito agli organi dell'ente, a fronte di quello che si è verificato, avverta inevitabilmente di appartenere ad un ente territoriale esponenziale, che non è in grado di assolvere alle sue funzioni ed ai suo compiti, come delineati dalla Costituzione (art. 2, essendo l'ente civico una delle formazioni sociali in cui si realizza la persona;
art. 9, comma 2; art. 114 Cost.)
o dalla legge ordinaria (art. 13 del TUEL, d.l.vo 267/2000) e dal suo stesso Statuto (cfr. art. 5, rubricato “Le funzioni”, in atti e cui si rimanda), e nei cui confronti, pertanto, si alimentano percezioni di insicurezza, disagio e timore per il futuro, non potendosi più riporre nell'ente la fiducia nella sua reale capacità di salvaguardare i più basilari diritti dei cittadini (la salubrità dell'ambiente, la salute, la sicurezza della catena alimentare, la possibilità di lavorare senza rinunciare a questi beni).
Questo è il danno all'identità ed all'immagine del comune di , ed il clamore CP_1 mediatico è una delle sue conseguenze, che nello stesso tempo ne illumina le dimensioni. Il clamor fori o strepitus fori emerge in modo pieno ed esaustivo dalle prove documentali offerte dal nel giudizio di primo grado, molte delle quali specificatamente CP_1 richiamate nella sentenza al punto 35.5, ma non è l'unico danno -conseguenza che l'ente civico nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto, indicando, per esempio, quale 39 ulteriore danno-conseguenza della lesione alla propria identità ed alla propria immagine, la compromissione della propria vocazione turistica, legata sia alle bellezze naturali, storiche ed artistiche, sia ai prodotti alimentari tipici del territorio;
tale danno- conseguenza, tuttavia non è stato riconosciuto nella presente sede, come si vedrà, perché, pur potendolo presumere dal punto di vista logico, allo stato non è stato provato in alcun modo, neanche mediante la allegazione di dati numerici o dati statistici che (anche in questo caso) ne proverebbero la concreta dimensione, essendone provata, invece, l'esistenza.
All'esito di tali considerazioni, anche questo motivo di appello deve essere rigettato, ribadendosi il principio (affermato dalla giurisprudenza contabile in materia di danno all'immagine della p.a, scaturente da reato - si vedano Corte dei Conti, Sez. II App., sent. n. 131/2025, Corte dei Conti, Sez. II App., Sent. n. 137/201 – ma che si ritiene possa offrire degli spunti anche al danno all'immagine di un ente territoriale, scaturente da reato commesso da terzi), secondo cui, il clamore mediatico e la risonanza del fatto non integrano la lesione, ma ne indicano la dimensione. Il danno all'immagine, dunque, scaturisce direttamente dal comportamento illecito di terzi e non dalla diffusione dell'illecito stesso che ne dà la stampa, perché alla fine tale tipologia di danno (quello all'immagine ed all'identità dell'ente) si atteggia quale lesione del buon andamento della p.a., che perde, in ragione della condotta illecita di terzi, credibilità ed affidabilità (sia all'esterno che all'interno di essa), radicando la percezione che l'inefficacia della sua azione in campi essenziali per il cittadino, possa diventare un connotato usuale dell'azione dell'ente territoriale.
VI) Carenza di prova del danno patrimoniale
Con il settimo motivo di appello, è stato contestato il riconoscimento del danno patrimoniale preteso dalle parti attrici, in relazione a specifici aspetti.
Con riferimento agli immobili della Città' Vecchia, la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del danno patrimoniale e della sua riconducibilità alle emissioni di polveri provenienti dallo stabilimento siderurgico, sulla base della mera distanza dai parchi minerali, e senza un esame dei venti dominanti e dell'effetto barriera frapposto, rispetto alla Città Vecchia, dal quartiere UR. La censura è infondata, perché il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto raggiunta tale prova, basandosi sull'attenta osservazione dei segni di imbrattamento rinvenuti sugli immobili, descritti dal C.T.U. e raffigurati ampiamente nelle fotografie allegate alla C.T.U. Tali imbrattamenti, di colore rosso e rosso-bruno, sono del tutto corrispondenti a quelli già riscontrati dal medesimo C.T.U. in modo diffuso e continuo su ogni tipo di
40 superficie nel quartiere UR, in occasione della causa n. 7502/2008 r.g., all'esito di indagini chimiche svolte su campioni di polveri raccolte in corrispondenza delle superfici del condominio tali indagini non lasciavano alcun dubbio sulla CP_16 provenienza di tali polveri dai parchi minerari, escludendo il c.t.u. che potessero essere il prodotto del traffico veicolare o che potessero provenire da altri stabilimenti dell'area industriale di (in particolare, dallo stabilimento CEMENTIR o dalla raffineria CP_1
ENI).
La specificità cromatica delle polveri, insieme alla considerevole vicinanza della Città Vecchia allo stabilimento siderurgico, ad una distanza compresa tra i 2,00 e i 2,80 km, insieme all'azione diretta dei venti dominanti, sono tutti elementi che fondano pienamente la prova qui contestata, anche alla luce della lunga durata di tali esposizioni, senza soluzione di continuità. Né può attenuare tale giudizio la “barriera”, così denominata dagli appellanti, costituita dal quartiere UR, soprattutto alla luce del fatto che l'emissione di polveri non ha risparmiato neanche il più lontano (distante tra i 5,35 e i 6,60 km dallo stabilimento) quartiere AO VI, in cui, come ha evidenziato il c.t.u., la presenza di vegetazione o di fabbricati non ha costituito un ostacolo insormontabile per la propagazione delle polveri, che una volta, depositate, possono essere rimesse in circolazione dalla successiva azione del vento, o anche dal traffico veicolare, restando bloccata solo quella parte incastonata nei prospetti dei fabbricati, nelle tubazioni e così via.
Con riferimento agli immobili del quartiere AO VI, è stata censurata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto i relativi danni patrimoniali, nonostante dai rilievi e dalle analisi chimiche, eseguite in corso di causa, non fosse emersa la presenza di polveri sugli stessi. In effetti, il C.T.U. ha riferito che l'analisi chimica, demandata all'Università di Bari, sui sei campioni di polveri prelevati dai lastrici solari degli immobili del predetto quartiere, non ha riscontrato la presenza certa di materiali riferibili a quelli provenienti dai parchi minerari (segnatamente manganite, ossido di ferro), ma la presenza di materiali argillosi, “i cosiddetti “clay minerals”, ubiquitari, in quanto componenti della crosta terrestre e di materiali per l'edilizia, rimossi per erosione o attività antropiche e trasportati”.
Ebbene, non è vero che la decisione di accoglimento del primo giudice si è fondata su tali analisi, anzi non se ne è tenuto conto, fondandosi la prova della riconducibilità dei danni patrimoniali subiti dagli immobili di proprietà comunale esistenti nel quartiere AO VI alle emissioni di polveri industriali, su altre ragioni, peraltro in alcun modo oggetto di specifica censura da parte degli appellanti. In particolare, è stato lo stesso c.t.u. a rilevare che le analisi svolte nel 2019 hanno avuto ad oggetto polveri accumulate nei due anni precedenti e dunque non nel periodo in cui la responsabilità per la propagazione di emissioni industriali poteva essere imputata a ed a Parte_2
41 ; ed a rilevare altresì che gli immobili in esame erano stati oggetto di CP_8 recenti interventi di impermeabilizzazione dei relativi lastrici solari;
quindi i campioni prelevati non potevano in alcun modo riferirsi ai depositi avvenuti nel periodo 1995 – 2014. Ciò nondimeno, dall'esame delle superfici di prospetto degli immobili attenzionati si era rilevato un generale fenomeno di imbrattamento di colore rosso, rosso-bruno, sicuramente ricollegabile, per le sue caratteristiche cromatiche, alle polveri dell' , CP_9 sebbene di intensità minore rispetto a quanto rilevato nei quartieri Città Vecchia e UR, in ragione della maggiore distanza del quartiere AO VI dai parchi minerari e la minore presenza di venti sud-ovest.
E' stata, pertanto, sufficiente la semplice osservazione del materiale fotografico allegato alla c.t.u., a corredo delle schede degli immobili (in particolare, la fotografia 3, all. 5 ritraente il prospetto della scuola con gocciolature di colore scuro;
le Persona_9 foto 3,4,5,6,7 e 8, all. 5, che ritraggono la scuola nei suoi prospetti nord, ovest ed Per_10 est, con gocciolature e percolazioni di colore scuro o scuro-rossastro, e che si interrompono per gli li interventi di pittura al piano terra, che li coprono interamente;
ancora, le foto 3, 11 e 12 , all. 6, che ritraggono la scuola , nel suo prospetto Per_11 sud con macchie di colore rossastro sul corpo di fabbrica insistente all'angolo est, nel suo prospetto ovest, con terrazzo caratterizzato da depositi di colore rosso e nel suo prospetto ovest, con la palestra caratterizzata da percolamenti di colore scuro) per accertare che i segni di imbrattamento avessero quella specificità e forte caratterizzazione estetica, propria dei depositi di polveri minerali provenienti dall' , tenuto conto della CP_9 allocazione topografica degli immobili interessati, comunque siti non in una qualsiasi città di Italia, ma a pochi chilometri di distanza dallo stabilimento siderurgico più grande d'Europa, e tenuto conto ancora dell'enorme quantità di polveri disperse e del lunghissimo periodo temporale considerato, pari quasi ad un ventennio. Tutti tali elementi escludono che gli ostacoli architettonici (come i fabbricati), i minori venti e la relativa minore vicinanza possa aver non solo ridotto, ma addirittura eliminato del tutto la propagazione delle polveri e i conseguenti depositi imbrattanti.
Lo stesso ctp del convenuto , nell'evidenziare che qualsiasi altro Parte_2 fabbricato ubicato in qualsiasi altro posto d'Italia (come per esempio Biella o Milano), con le stesse finiture e caratteristiche costruttive tipiche dell'epoca e con le stesse carenze manutentive dei fabbricati visionati (e nelle schede tecniche allegate alla c.t.u. il consulente ha perfettamente individuato e distinto le macchie delle superfici riconducibili a ruggine, quelle attribuibili ad ossidazione delle armature metalliche, quelle nere riconducibili al traffico veicolare ed allo smog cittadino, nonché le macchie scure dovute alla presenza di gocciolatura derivante dalla copertura dei lastrici in materiale bituminoso) si presenterebbe, più o meno, con le stesse condizioni di degrado, con facciate sporche, depositi nerastri, anziché dovuti al normale inquinamento Per_12
42 atmosferico tipico di ogni città, non ha potuto fare a meno di evidenziare che proprio tali depositi di colore rosso-bruno non esistono in altre zone di Italia, proprio perché gli stessi hanno una specificità cromatica, che, come accertato direttamente dal C.T.U. in altro giudizio svoltosi tra e dei privati cittadini, proprietari di immobili siti CP_11 nel quartiere UR (il proc. n. 7592/2008 citato), deriva dall'inquinamento proveniente dall' . CP_9
E comunque la presenza delle polveri anche nel quartiere AO VI veniva registrata più volte da ed acquisita nelle note richiamate al paragrafo relativo al III e Parte_6
IV motivo di appello.
Con riferimento ai danni riconosciuti ad gli appellanti hanno censurato la CP_3 sentenza nella parte in cui è stata ritenuta raggiunta la prova della loro riconducibilità alle emissioni delle polveri provenienti dall' , nonostante il fatto notorio secondo cui CP_9 nessun automobilista nella città di avesse mai lamentato problemi di CP_1 intasamento del radiatore a causa delle polveri di minerale. Anche tale motivo di appello è infondato, condividendosi pienamente il percorso motivazionale del primo giudice, sorretto dalle indagini peritali, il quale, se da un lato ha escluso i danni lamentati da alla carrozzeria ed al motore dei relativi mezzi, ritenendo, anche in assenza di CP_3 una compiuta allegazione dell'intero parche macchine, che l'ordinaria manutenzione dovesse garantire la loro protezione, diversamente ha ritenuto in relazione a radiatori, olii e filtri aria, riconoscendo senza alcun dubbio la ricorrenza di maggiori costi di manutenzione relativi a tali elementi, dovuti proprio all'azione delle polveri che hanno prodotto un incremento significativo dei relativi costi di manutenzione, in relazione alle ordinarie operazioni di filtraggio dell'aria. E ne è riprova il confronto, operato dal c.t.u., tra i costi di gestione sostenuti da e quelli sostenuti dall' CP_3 Controparte_21 di in relazione al medesimo servizio offerto per la
[...] CP_22 CP_23 città di Bari;
infatti dalla tabella di comparazione allegata alla c.t.u. (all. 57), si evince che nel quinquennio 2005 – 2010 la spesa sostenuta a per materiali e ricambi di CP_1 radiatori, olii e filtri è notevolmente superiore, rinvenendosi una spesa annua per chilometro di euro 0,09 per chilometro da parte di e quella di 0,20 euro per CP_23 chilometro da parte di Non può, infine, paragonarsi l'incidenza delle polveri CP_3 sulla frequenza nella sostituzione dei materiali d'uso degli autobus a quella che potrebbe ipotizzarsi con riferimento alla manutenzione delle automobili dei privati cittadini, alla luce dei livelli di percorrenza annua degli autobus, stimati dal c.t.u. in 50.000 km all'anno, e peraltro solo all'interno del perimetro cittadino, rispetto ai livelli di percorrenza di una automobile di un comune cittadino, che non ha un pari utilizzo massivo e quotidiano, né un utilizzo esclusivamente limitato all'interno della città.
43 Con riferimento ai danni riconosciuti ad per costi di noleggio di due CP_5 spazzatrici e di un'autobotte e per asseriti costi per d.p.i., gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta provata la riconducibilità di tali danni alla emissione di polveri, piuttosto che ai costi correlati alla normale attività istituzionale svolta dalla azienda municipalizzata. Anche tale motivo di appello non merita accoglimento, evidenziandosi la correttezza ed esaustività della motivazione resa dal primo giudice, anche in tale occasione non specificatamente contestata;
infatti, si è dato atto che con determina del Comune n. 56 del 7.3.2012 veniva assunto un impegno di spesa triennale per circa 315.000,00 euro, di natura straordinaria, per la necessità di noleggiare due spazzatrici per il quartiere UR, di tipo aspirante, in aggiunta alla normale pulizia assicurata dalla attività di lavaggio.
Essendo state prodotte dalla parte attrice fatture per soli euro 112.655,11, relative al noleggio di tali spazzatrici un periodo ricompreso tra il 2012 ed il 2013, il primo giudice ha riconosciuto solo tali somme, in modo del tutto condivisibile, ritenendo anche questa corte sufficiente a tal fine la documentazione richiamata, insieme al corollario di natura logica, secondo il quale la persistenza delle polveri provenienti dall' evidentemente CP_9 richiedeva l'assunzione di misure aggiuntive rispetto a quelle normalmente previste per l'ordinaria pulizia delle strade, in città non interessate da tale tipo di inquinamento. Analogo ragionamento deve essere fatto per i costi sostenuti per l'impiego di una autobotte attrezzata, destinata ad implementare l'attività di lavaggio stradale, riconosciuti dal primo giudice nella misura di euro 34.361,50, portata dalla sola fattura esibita da parte attrice, e relativa ai costi sostenuti a tale titolo nel periodo dal 16.4.2012 a dicembre 2012.
Quanto, infine, ai dispositivi di protezione individuale, immune da vizi è la decisione del primo giudice che, in accoglimento delle osservazioni del CTP del
, non ha riconosciuto i costi relativi a tute di lavoro, guanti e Parte_2 mascherine, essendo gli stessi ricompresi nella dotazione standard, ma ha invece riconosciuto i costi extra, resisi necessari per l'importante attività di rimozione dalle strade della città del materiale ferroso di origine minerale, e relativi alle tute integrali, obbligatorie rispetto a rischi chimici o biologici, riconoscendo, anche in questo caso, solo gli oneri supportati da specifica documentazione (pari ad euro 9.306,72 per gli anni 2012 e 2013, cfr. all. 61 della C.T.U.).
Infine, sempre con riferimento ai danni patrimoniali, gli odierni appellanti censurano il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale, non condividendo la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto la prescrizione di durata collegata al reato di disastro innominato aggravato, quando, semmai era ravvisabile il meno grave reato di cui all'art. 674 c.p. Anche questa censura è infondata, riprendendosi
44 a tal fine tutto quanto già evidenziato in relazione al rigetto dei motivi di appello sub III) e IV).
VII) Con il settimo motivo di appello, è stata dedotta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha preso atto del trasferimento della domanda in sede penale, rinvenendosi nel dispositivo della sentenza della Corte di Assise di Taranto, pronunciata nel procedimento n.938/2010 e prodotto dalla controparte, una statuizione di condanna del al pagamento di una provvisionale, a titolo di risarcimento del Parte_2 danno, in favore del , con conseguente estinzione del giudizio per Controparte_1 intervenuta rinuncia all'azione civile.
Il motivo è infondato poiché non è intervenuta nel richiamato procedimento penale alcuna costituzione di parte civile del nei confronti di , non CP_1 Parte_2 potendo pertanto tale statuizione giudiziale contenuta nel dispositivo, evidentemente errata - e, peraltro, travolta dall'intervenuto annullamento della sentenza, comportare il trasferimento della domanda in sede penale, e la conseguente rinuncia all'azione civile proposta, attività e volontà mai manifestate dal . Controparte_1
VIII) Con l'ottavo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la produzione di copia del dispositivo della sentenza del processo penale “Ambiente svenduto”, esibita dalle parti attrici in sede di memoria conclusionale, senza che si fosse garantito il contraddittorio delle controparti su tale produzione. Tale motivo è irrilevante poiché, all'esito della sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, n. 6/2024, acquisita in questo grado di giudizio, la sentenza di primo grado è stata annullata e va, pertanto, rigettato.
L'appello incidentale
I) Il mancato riconoscimento del danno da deprezzamento degli immobili siti nel Quartiere UR e AO VI
Le parti appellanti incidentali hanno censurato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto tale voce di danno, nonostante le conclusioni in senso contrario del c.t.u. e nonostante l'esistenza di precedenti in senso favorevole dello stesso Tribunale di Taranto.
L'appello non merita accoglimento, condividendosi la motivazione del primo giudice, che non ha ritenuto provato l'assunto difensivo (condiviso dal c.t.u.), secondo il quale gli immobili siti nei predetti quartieri avrebbero subito, rispetto agli immobili di quartieri periferici analoghi, un maggiore deprezzamento, in ragione della maturata consapevolezza in capo alle persone interessate al loro acquisto, a partire dal 2005-2006,
45 della nocività delle emissioni, e tanto, sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria dei dati, dalla quale emerge la non univocità del teorema difensivo.
In particolare il c.t.u. ha concluso in senso favorevole agli appellanti incidentali, evidenziando che, come evincibile dal grafico di cui alla figura 8, (all. 51 c), che confronta le rivalutazioni percentuali dei valori immobiliari del quartiere UR (in arancione), con quelle riferite alla media dei valori delle altre zone periferiche considerate omogenee (Salinella, Magna Grecia, Maricentro, svincoli Ponte Punta Penna, in azzurro), il Quartiere UR, seppure sino al 1° semestre 2006 ha avuto addirittura un incremento di rivalutazione percentuale rispetto alla media degli altri quartieri periferici, successivamente, a partire dal 2° semestre 2006 al 1° semestre 2014, a seguito della presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica dello stato di “pericolosità” del quartiere, ha subito un progressivo decremento di rivalutazione percentuale rispetto alla media degli altri quartieri periferici considerati;
sempre il c.t.u., ha, inoltre evidenziato che, come evincibile dal grafico di cui alla fig. 9 (all. 52c), che confronta le rivalutazioni percentuali dei valori immobiliari del quartiere AO VI (in colore verde) con quelle riferite alla media dei valori delle zone periferiche omogenee (in colore azzurro), il Quartiere AO VI ha subito un progressivo decremento di rivalutazione commerciale, rispetto alla media degli altri quartieri periferici considerati, nell'intero periodo di tempo compreso tra il 1° semestre 1995 ed il 1° semestre 2014.
Senonché, come segnalato dal primo giudice, tali dati devono essere valutati insieme a quelli desumibili dal grafico di cui all'allegato 51b della c.t.u., e secondo i quali: a) già nel primo semestre 1995, i valori commerciali OMI (euro/mq) degli immobili del UR risultavano inferiori in valore assoluto rispetto a quelli medi degli altri quartieri periferici presi in considerazione, i quali si assestavano su prezzo di mercato superiore di circa il 21% rispetto a quelli degli immobili dei UR;
b) nel corso degli anni tale divario si acuiva sino a raggiungere un valore percentuale differenziale del 29% nel 2004; c) a far data dal 2006 – quindi nel periodo ritenuto rilevante – l'incremento delle quotazioni OMI per gli immobili del quartiere UR cominciava a raggiungere valori percentuali superiori rispetto all'incremento registrato per gli immobili delle altre zone periferiche, al punto da ridurre progressivamente il divario iniziale dei prezzi a metro quadro: tale scarto scendeva al 12% nel 2006, al 3% nel 2007, ed addirittura negli anni successivi si annullava, vedendo le quotazioni OMI degli immobili del quartiere UR raggiungere valori assoluti persino superiori rispetto a quelli degli immobili delle altre zone omogenee;
soltanto nel primo semestre del 2014, ovvero nell'ultima rilevazione considerata utili ai fini della domanda risarcitoria in esame, le quotazioni degli immobili siti nel quartiere UR tornavano a scendere, sia in valore assoluto, sia in rapporto alle quotazioni registrate negli altri quartieri periferici, assestandosi, tuttavia, su un divario
46 percentuale corrispondente alla media dello scarto registrato nel ventennio attenzionato (meno del 14%).
Condivisibile è l'ulteriore considerazione fatta dal primo giudice, secondo la quale, secondo una differente prospettiva di osservazione, sempre dall'esame del richiamato grafico di cui all'allegato 51 b), si evince che, mentre le quotazioni degli immobili delle zone periferiche omogenee dal 1995 al 2014 avevano ottenuto un aumento dei prezzi medi di vendita pari al 54%, l'incremento registrato nel quartiere UR nel medesimo arco temporale era stato superiore di quasi 10 punti percentuali (63,35%).
Osserva, ancora questa corte, a sostegno della ritenuta equivocità delle conclusioni del c.t.u. e dell'assunto difensivo, che lo stesso grafico di cui all. 52c), richiamato dal c.t.u. e che confronta le rivalutazioni percentuali dei valori immobiliari del quartiere AO VI (in colore verde) con quelle riferite alla media dei valori delle zone periferiche omogenee (in colore azzurro) - evidenzia che il Quartiere AO VI ha subito un costante e progressivo decremento di rivalutazione commerciale, rispetto alla media degli altri quartieri periferici considerati, nell'intero periodo di tempo compreso tra il 1° semestre 1995 ed il 1° semestre 2014; tale dato comporta l'impossibilità di attribuire con certezza, anche per gli immobili di tale quartiere, la causa del costante decremento alla acquisita consapevolezza, a partire dagli anni 2005-2006, del carattere nocivo delle emissioni, proprio perché in questo quartiere il decremento è stato costante dal 1995 al 2014.
All'esito di tali considerazioni, deve ritenersi che, in assenza della prova certa ed univoca della riconducibilità del decremento di rivalutazione commerciale degli immobili alla consapevolezza della nocività delle emissioni, non sia possibile riconoscere tale voce di danno, non potendosi escludere che tale decremento sia dovuto a cause più generali, come l'andamento del mercato e l'oggettiva vicinanza ad una zona industriale, o più specifiche, e correlate allo stato di conservazione dei singoli immobili, e comunque ad un divario iniziale in senso assoluto tra i quartieri TAMBURI e PAOLO VI e gli altri periferici omogenei, divario che nell'arco di tempo, seppure si è ridotto per gli immobili del quartiere UR (scendendo il divario iniziale del 21% a circa il 14%), permane nell'arco di tempo considerato (1995-2014), evidentemente perché altre e più complesse sono le ragioni di tale divario stesso.
Quanto alla richiamata esistenza di precedenti pronunce su analoghe fattispecie, favorevoli alla tesi degli appellanti incidentali, deve rilevarsi la inesattezza del dato, in quanto:
a) la richiamata sentenza del Tribunale di Taranto n. 708/2014 (proc. n. 7502/2008 r.g.), confermata dalla sentenza di questa corte n. 45/2018 e da Cass. civ. n. 18810/2021, ha riconosciuto ai proprietari di determinati immobili siti nel quartiere UR, il
47 (diverso) danno patrimoniale da compromissione della facoltà di godimento, liquidandolo equitativamente nella misura del 20% del valore dell'immobile al momento della domanda, ma ha rigettato, proprio per la mancanza di dati univoci, anche all'esito della c.t.u. espletata in quel giudizio dall'ing. (ritenuta, invece, attendibile Persona_13 sul dato della provenienza delle emissioni dall'impianto siderurgico, prova atipica utilizzata anche in questo giudizio), il danno da deprezzamento del valore commerciale;
b) analogamente, la richiamata sentenza n. 72/2014 del Tribunale di Taranto, confermata dalla sentenza di questa corte n. 171/2017 e da Cass. civ. n. 14895/2019, ha riconosciuto ai proprietari di immobili siti nel quartiere UR, solo il (diverso) danno da compromissione della facoltà di godimento, liquidandolo nella stessa misura appena richiamata, ma rigettando il danno da deprezzamento, anche in questo caso per la mancanza di dati univoci in tal senso, ed anche all'esito di apposita c.t.u. (c.t.u. ; Per_14
c)la sent. n. 955/2019 del Tribunale di Taranto, ha riconosciuto ai proprietari di diversi immobili siti sempre nel quartiere UR, sia il danno da deprezzamento (liquidandolo nella misura del 5% del valore dell'immobile al momento della domanda), sia il danno da compromissione della facoltà di godimento (liquidandolo, anche questo, nella misura del 5%), ma tale sentenza, sul primo punto è stata riformata dalla sentenza di questa corte n. 248/2023, proprio per l'assenza di dati univoci nel senso del deprezzamento commerciale, legato alla consapevolezza dello stato di pericolosità, e tale sentenza, non impugnata in cassazione dagli originari attori è divenuta, sul punto, definitiva.
II) Il ridotto riconoscimento del danno non patrimoniale.
La difesa del ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in Controparte_1 cui ha quantificato il danno all'immagine ed all'identità dell'ente civico nella somma di euro 8.000.000,00, di gran lunga minore di quella, sulla quale ha insistito in sede di appello, di euro 100.000.000,00, ed invocata, tenuto conto della gravità dei reati, della durata di commissione degli stessi, della gravità del danno ambientale, come desumibile dagli importi finanziati per le bonifiche, nonché dalla complessità delle bonifiche stesse, aventi ad oggetto sia le falde acquifere, che i fondali marini, che i terreni siti in un raggio anche molto ampio dallo stabilimento, evidenziando, altresì, che la richiesta somma di euro 100.000.000,00, rappresenta la somma che nell'accordo transattivo proposto dal ed accettato da in amministrazione straordinaria, Controparte_1 CP_11 quest' ultima si è obbligata a versare, e che rappresenta il credito del CP_1 ammesso in definitiva al passivo della procedura concorsuale, in via chirografaria. Gli appellanti, anche a voler mantenere lo stesso criterio equitativo utilizzato dal primo giudice, hanno proposto di parametrare la liquidazione ad un moltiplicatore superiore di
48 quello adottato (pari a 160), ed almeno pari a 2.000 (cifra che corrisponde all'incirca ad 1/100 della popolazione della provincia di ), insistendo pertanto nella richiesta CP_1 somma di euro 100.000.000,00, pari a 2000 volte l'importo minimo (euro 50.000,00) riconosciuto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa di eccezionale gravità, prodottasi nella sfera privata di un individuo.
Il gravame è fondato, perché il danno non patrimoniale subito dall'ente civico, alla luce di tutte le considerazioni svolte, è meritevole di una maggiore quantificazione, dovendo il danno all'identità ed all'immagine dell'ente esponenziale, come prima qualificato, essere quantificato tenendo in maggiore considerazione: la gravità delle condotte, fonti di tale danno (reiterate e perduranti da almeno un ventennio, di dimensioni considerevoli, non ancora in via di comprovata risoluzione e riduzione); l'elemento soggettivo delle stesse (dolo, anche intenzionale); la attribuita prevalenza alla logica del profitto (non riuscendo a delinearne altre, in via presuntiva) rispetto a quella della sana gestione dell'impresa, che invece va contemperata con la tutela della persona, della salute e dell'ambiente; la prevedibile difficoltà di risoluzione dei danni alla salute ed alla incolumità pubblica, poste alla base del danno all'immagine, abbisognando le future bonifiche di considerevole tempo, oltre che la difficile risoluzione della problematica ambientale ed insieme di quella occupazionale (relativa sia ai dipendenti che a CP_9 quelli dell'indotto); il lungo periodo di latenza delle malattie riconducibili alla esposizione alle sostanze nocive (come delineato nella perizia epidemiologica); il pericolo di compromissione, maggiore rispetto alle altre, di categorie vulnerabili come i bambini e gli adolescenti, e quindi delle generazioni future;
la risonanza mediatica del disastro ambientale, anche sul piano della divulgazione scientifica.
Non si ritiene, tuttavia, di utilizzare (ed applicare in aumento, come pur proposto dagli appellanti incidentali) il criterio equitativo adoperato dal primo giudice, per il fatto che non si comprendono le ragioni per le quali l'elemento di partenza (l'importo minimo, di euro 50.000,00, riconosciuto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa di eccezionale gravità prodottasi nella sfera privata di un individuo), pur valido e pertinente alla fattispecie in esame, sia stato moltiplicato per 160, e pur esistendo nella sentenza un riferimento al dato numerico della popolazione coinvolta;
pertanto, si ritiene equo e più confacente al caso in esame, adottare un differente criterio equitativo, che parta da un dato accertato nel presente giudizio (il danno patrimoniale subito), da moltiplicare (non certo da dividere, per tutte le ragioni sostanziali prima enucleate, per le quali si ritiene insufficiente il risultato finale, cui è giunto il primo giudice), per un fattore numerico, che appare soddisfacente individuare nel numero dei quartieri (o meglio zone) di cui si compone il territorio dell'ente esponenziale, e che sono sei (anche alla luce delle zone individuate dall'OMI nel periodo oggetto di causa;
si vedano, sul punto, i dati riportati alle pagg 82-86 della c.t.u.), e che si 49 individuano: nel centro cittadino (il Borgo e la città vecchia); nella zona periferica più pregiata (ed infatti esclusa dalla comparazione con i quartieri UR e AO VI, estesa tra Viale Virgilio e riva Mar grande); nella zona periferica che si estende da Viale Magna Grecia verso est e sud-est; nel Quartiere AO VI;
nel quartiere UR Per_15
e Porta Napoli); nel quartiere Salinella.
[...]
Sulla base di tale criterio, che valorizza la concreta dimensione del danno non patrimoniale, sotto l'aspetto della diminuita considerazione e fiducia nell'ente civico da parte dell'intera popolazione (e non solo di quella dei quartieri presi in considerazione, ai fini del danno patrimoniale), si quantifica il danno non patrimoniale dell'ente nel sestuplo di quello patrimoniale accertato, assunto quale specifico parametro di riferimento.
Le transazioni concluse dalle condebitrici e CP_11
Controparte_24
All'esito di tutte le considerazioni e valutazioni svolte, l'appello principale deve essere integralmente rigettato e quello incidentale, parzialmente accolto, non senza, tuttavia, prima aver integrato la motivazione della sentenza impugnata, dopo aver affrontato la questione della rilevanza delle transazioni concluse, nell'ambito dei richiamati giudizi di opposizione allo stato passivo (in tutto sei), promossi dinanzi al Tribunale di Milano, da ciascuna delle parti attrici, odierne appellate, nei confronti di o di Controparte_25 [...]
(così nuovamente denominata la Controparte_26 CP_27
. Tali transazioni sono state acquisite in copia integrale nel corso del giudizio di
[...] primo grado, all'udienza del 14.12.2021, e sottoposte all'esame ed al contraddittorio delle parti, all'esito dell'ordinanza del primo giudice del 30.11.21.
Invero, il giudice della cognizione, al quale sia richiesta la condanna di un obbligato solidale, deve tener conto delle transazioni concluse da altro coobbligato (cfr. Cass. civ. S.S.U.U. N. 30174/2011; Cass. civ., I, n. 23418/2016).
Come si evince dal tenore letterale delle stesse, con riferimento allo stato passivo di in relazione alla pretesa risarcitoria del avente ad oggetto il danno CP_11 CP_1 non patrimoniale (quantificato in euro 1 miliardo) e quella avente ad oggetto il danno patrimoniale (quantificato in euro 500 milioni), è stata ammessa in via chirografaria - a titolo transattivo e senza ulteriore specificazione –la somma di euro 100 milioni, senza il riconoscimento di interessi e rivalutazione. Invece, con riferimento allo stato passivo di in relazione alla pretesa risarcitoria di Controparte_24
50 AM (per maggiori oneri per i servizi di igiene urbana) ed a quella di (per CP_3 maggiori oneri per i servizi di trasporto urbano) è stata ammessa in via chirografaria - a titolo transattivo e senza ulteriore specificazione - senza il riconoscimento di interessi o di rivalutazione, l'importo di euro 13 milioni per il credito di e quello di euro 9 CP_5 milioni per quello di CP_3
Dal tenore letterale delle transazioni, e segnatamente dalle premesse, che fanno parte integrante dell'accordo, nonché dalla natura del giudizio all'interno del quale sono state concluse (giudizio di opposizione allo stato passivo della società in a.s.), si evince che le transazioni concluse hanno avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, ossia (come, CP_28 Controparte_24 peraltro, dedotto dal nelle precisazione delle conclusioni, nel giudizio di Parte_2 primo grado) e non l'intero debito. Tale qualificazione emerge dal ribadito intento delle parti creditrici (che hanno infatti proposto la transazione) di definire i rapporti con le due procedure di A.S., nonché dalla ritenuta utilità, da parte delle due procedure, di accettare la proposta, anche a beneficio della massa dei creditori delle due procedure, non potendosi certo ipotizzare che tale massa potesse farsi carico degli effetti di debiti gravanti su soggetti distinti dalle due procedure (quali appunto e Parte_2 CP_10
.
[...]
Premessa la natura di transazione sulla sola quota del condebitore, deve allora comprendersi quale sia l'effetto di tali transazioni sugli obblighi risarcitori del e di Nell'ipotesi di transazione sulla sola quota del Parte_2 CP_10 condebitore, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente alla quota di chi ha transatto;
in sostanza, il debito nei confronti dei soggetti estranei all'accordo si riduce in proporzione della quota transatta (in questo senso la costante giurisprudenza, sempre conforme alla citata sentenza a sezioni unite, come la richiamata Cass. n. 23418/2016, nonché Cass. civ., sez, I, ord. n. 7094/2022).
Premesso che il debito risarcitorio grava sui quattro condebitori in solido (
[...]
, in ugual misura, ai sensi dell'art. 1298 CP_29 CP_11 Controparte_27 secondo comma, c.c., non risultando diversamente all'esito del presente giudizio, il debito gravante sul e su deve ridursi di un quarto, per Parte_2 Parte_8 effetto delle transazioni richiamate, concluse separatamente da e da Controparte_30
Controparte_31
Tanto comporta la rideterminazione del debito gravante sugli appellanti principali, sia di quello relativo al danno patrimoniale di ciascuna delle parti attrici, odierne appellate, sia di quello relativo al danno non patrimoniale del , Controparte_1 odierno appellante incidentale.
51 Il danno patrimoniale del . Controparte_1
La somma di euro 3.239.615,93 + IVA, riconosciuta a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal patrimonio immobiliare comunale, ubicato nei quartieri Città Vecchia e AO VI deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da
, e quindi rideterminata nella misura di euro 2.429.712,00 + IVA, oltre interessi CP_9 legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado (capo B , primo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
La somma di euro 30.789,96, riconosciuta a titolo di ristoro delle spese sopportate per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle coperture dei padiglioni della scuola deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da , Pt_5 CP_9
e quindi rideterminata nella misura di euro 23.092,47, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT dal giorno dell'esborso sino alla data della sentenza di primo grado (capo B , secondo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
La somma di euro 662.886,18 + IVA, riconosciuta a titolo di risarcimento del danno materiale subito dalle strutture scolastiche dei quartieri Città Vecchia e AO VI, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da , e quindi CP_9 rideterminata nella misura di euro 497.164,63 + IVA, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado (capo B, terzo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
La somma di euro 189.000.000 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni ed installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche del cimitero di San Brunone, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da , e quindi rideterminata nella CP_9 misura di euro 141.750,00, oltre interessi legali su tale somma, dapprima devalutata dal 2018 al 2014, e quindi maggiorata degli interessi sul capitale anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT dal giorno dell'esborso sino alla data della sentenza di primo grado (capo B , quarto capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata,
52 convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
Il danno patrimoniale di CP_3
La somma di euro 216.513,95, riconosciuta ad a titolo di risarcimento CP_3 del danno derivante dai maggiori oneri e sostituzioni dei materiali d'uso, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da
[...]
e quindi rideterminata nella misura di euro 162.385,46, oltre Controparte_24 interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado (capo B, sesto capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
Il danno patrimoniale di CP_5
La somma di euro 112.655,11, riconosciuta ad a titolo di ristoro dei CP_5 maggiori costi sopportati per le attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri UR e Città Vecchia, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da on la predetta società, e quindi Controparte_24 rideterminata nella misura di euro 84.491,33, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati per il nolo di 2 nuove spazzatrici sino alla data della sentenza di primo grado (capo B, settimo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
La somma di euro 34.361,58, riconosciuta ad a titolo di ristoro dei CP_5 maggiori costi sopportati per l'implementazione dell'attività di lavaggio stradale attraverso l'impiego di una autobotte attrezzata, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da on la predetta Controparte_24 società, e quindi rideterminata nella misura di euro 25.771,18, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati sino alla data della sentenza di primo grado (capo B, ottavo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
53 La somma di euro 9.306,72, riconosciuta ad a titolo di ristoro dei CP_5 costi sopportati per l'acquisto di tute integrali per i dipendenti , deve essere ridotta CP_5 di ¼, per effetto della transazione stipulata da Controparte_24 con la predetta società, e quindi rideterminata nella misura di euro 6.980.04, oltre
[...] interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati sino alla data della sentenza di primo grado (nono capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
Il danno non patrimoniale del . Controparte_1
Tale danno, per tutto quanto prima esposto, viene quantificato nel sestuplo della somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale al . Controparte_1
Tenuto conto che, all'attualità, tali somme, a seguito della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, come riconosciuti dalla sentenza di primo grado, nonché a seguito degli interessi legali dovuti dalla data della sentenza di primo grado sino ad oggi, a seguito della trasformazione del debito di valore in debito di valuta, superano la somma di 4 milioni di euro (aggirandosi a circa 4.250.718,00 euro), si ritiene di moltiplicare la somma di 4 milioni di euro (preferendosi una stima per difetto) per 6, e quindi di riconoscere, con stima equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 24 milioni, all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo.
Tale somma deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da con il e quindi rideterminata nella misura di euro 18.000.000,00, ad oggi, CP_9 CP_1 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Gli odierni appellanti sono pertanto condannati a pagare, in solido tra loro, tutte le somme come sopra determinate, a titolo di danno patrimoniale e a titolo di danno patrimoniale.
Le spese
Quanto alle spese del giudizio di grado, va confermata la statuizione di compensazione delle stesse tra le parti, per le medesime ragioni evidenziate dal primo giudice. Infatti, nonostante il riconoscimento, in tale sede, di un maggior danno non patrimoniale, rispetto a quello statuito dalla sentenza impugnata, permane il considerevole ridimensionamento quantitativo delle richieste risarcitorie avanzate nel giudizio di primo grado dalle parti attrici.
54 Quanto alle spese del presente grado, il complessivo esito della lite consente di statuire la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle parti appellate, delle stesse, evidenziandosi che deve essere liquidata in loro favore, come richiesto dalla difesa, anche l'attività svolta per la trattazione dell'istanza di sospensione, condividendosi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le spese della fase inibitoria ex art. 283 c.p.c., e quindi le spese del relativo sub-procedimento, vanno liquidate soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase di merito, e non autonomamente (in questo senso, Cass. civ., sez. II, n. 13432/2025), e liquidate comunque in favore della parte vittoriosa nell'esito finale, a prescindere dal fatto che quest'ultima abbia o meno ottenuto ragione nella fase inibitoria (in questo senso, Cass. civ. sez. VI, n. 2671/2013; Cass. civ. sez. II, ord. n. 9785/2022).
Pertanto, le spese processuali vengono liquidate, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, dell'attività processuale svolta e dei parametri medi di cui al d.m. 147/22, in euro 116.268,00 (di cui 97.110,00 per il giudizio di appello e 19.158,00 per la trattazione dell'istanza di sospensione), per compensi professionali, oltre accessori di legge e di tariffa.
Al rigetto dell'impugnazione principale, consegue l'obbligo delle parti appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1394 del Tribunale di Taranto, del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, proposto da , nella Parte_1 sua qualità di erede di , e da nel contraddittorio CP_8 Parte_2 del , in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., di Controparte_1
(oggi , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 Controparte_4
e di (oggi , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6 rappresentante p.t., nonché sull'appello incidentale proposto dalle parti appellate, cosi provvede:
RIGETTA l'appello principale ed ACCOGLIE parzialmente l'appello incidentale.
Per l'effetto, CONFERMA i capi A), C), E) ed F) della sentenza impugnata.
In parziale riforma del capo B) della sentenza impugnata, tenuto conto delle transazioni concluse dalle parti appellanti incidentali con e Controparte_30
n a.s.: Controparte_24
55 CONDANNA in via solidale e , Parte_2 Parte_1 nella qualità di erede di , a corrispondere alle parti appellate le seguenti CP_8 somme: in favore del Controparte_1
- a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal patrimonio immobiliare comunale, ubicato nei quartieri Città Vecchia e AO VI, la somma di euro 2.429.712,00 + IVA, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di ristoro delle spese sopportate per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle coperture dei padiglioni della scuola la Pt_5 somma di euro 23.092,47, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT dal giorno dell'esborso sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di risarcimento del danno materiale subito dalle strutture scolastiche dei quartieri Città Vecchia e AO VI, la somma di euro 497.164,63 + IVA, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di risarcimento del danno da pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni ed installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche del cimitero di San Brunone, la somma di euro 141.750,00, oltre interessi legali su tale somma, dapprima devalutata dal 2018 al 2014, e quindi maggiorata degli interessi sul capitale anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dell'esborso sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e all'identità storica e culturale della città di , la somma di CP_1 euro 18.000.000,00, stimata equitativamente all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
56 in favore di Controparte_3
- a titolo di risarcimento del danno derivante dai maggiori oneri e sostituzioni dei materiali d'uso, la somma di euro 162.385,46, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
in favore di Controparte_5
- a titolo di ristoro dei maggiori costi sopportati per le attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri UR e Città Vecchia, la somma di euro 84.491,33, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati per il nolo di 2 nuove spazzatrici sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di ristoro dei maggiori costi sopportati per l'implementazione dell'attività di lavaggio stradale, la somma di euro 25.771,18, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di ristoro dei costi sopportati per la dotazione di tute integrali per i dipendenti , la somma di euro 6.980.04, oltre interessi legali sul capitale, CP_5 anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati sino alla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo.
RIGETTA ogni altra domanda risarcitoria avanzata dalle parti appellanti incidentali.
CONDANNA in via solidale e , Parte_2 Parte_1 nella qualità di erede di , al pagamento delle spese processuali sostenute CP_8 dalle parti appellate ed appellanti incidentali, che si liquidano in euro 116.268,00 (di cui 97.110,00 per il giudizio di appello e 19.158,00 per la trattazione dell'istanza di sospensione), per compensi professionali, oltre accessori di legge e di tariffa.
57 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra
58
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Marra Anna Maria Presidente
2) Dr. Michele Campanale Consigliere
3) Dr.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 361del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, riservata per la decisione all'udienza del 14.03.2025, vertente
TRA
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Berardino Iacobucci
- APPELLANTI –
E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore (oggi , nonché Controparte_4 Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore (oggi
[...] CP_6
, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Moretti;
[...]
-APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI-
1 a seguito di atto d'appello avverso la sentenza n. 1934/2022, pubblicata il 4.07.2022, resa all'esito del giudizio civile di primo grado iscritto al n. R.G.1880/2014.
Conclusioni della parte appellante: “In via preliminare e di merito, voglia la Corte d'Appello, - previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ed eventualmente dell'esecuzione che dovesse frattanto essere intrapresa: - accogliere l'appello e dichiarare nulla la sentenza per violazione dell'art 50 bis cpc;
- accogliere l'appello e dichiarare nulla la notifica della riassunzione nei confronti di
dichiarando l'estinzione del giudizio oppure emettendo sentenza solo rescissoria Parte_1 ovvero rimettendo anche al Giudice di primo grado;
- in subordine, accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento in sede penale della domanda e dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia degli attori a coltivare la pretesa in sede civile;
- in subordine, accogliere l'appello nel merito per tutti i motivi esposti e dichiarare infondata la domanda ed estinto per prescrizione ogni diritto per tutte le ragioni esposte;
- condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lit”e.
Conclusioni delle parti appellate e appellanti incidentali: “1) Previa reiezione dell'istanza di sospensiva della esecutorietà della sentenza appellata, dichiarare la inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. ed in ogni caso rigettare integralmente l'appello principale poiché inammissibile e comunque infondato in fatto e diritto, eventualmente revocando, in accoglimento del motivo incidentale condizionato sub c) proposto dal la Controparte_1 dichiarazione di contumacia in primo grado di ai sensi dell'art. 293 c.p.c.; 2) Parte_1
ACere il motivo sub. A) di appello incidentale come formulato dal con modifica Controparte_1 della statuizione sul riconoscimento del danno da riduzione di valore degli immobili comunali dei quartieri UR e AO VI, nei termini proposti dal c.t.u. ing. nominato Controparte_7 in giudizio, per la somma di € 9.025.098,24, da considerarsi il valore medio di deprezzamento per l'intero periodo oggetto di causa, ovvero per la somma diversa che la Corte riterrà di giustizia in applicazione dei criteri di quantificazione suggeriti dal ovvero comunque desumibili Controparte_1 dalla c.t.u. svolta in giudizio, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo come indicati in sentenza;
3) ACere il motivo sub B) di appello incidentale come formulato dal Controparte_1 con modifica della statuizione sulla quantificazione in via equitativa del danno da risarcirsi in favore del da parte di e in solido tra loro, della Controparte_1 Parte_1 Parte_2 sentenza di primo grado, da € 8.000.000,00 (ottomilioni) ad € 100.000.000,00 (centomilioni), ovvero alla somma diversa, e comunque superiore ad € 8.000.000,00 che venga ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in sentenza;
4) condanna degli appellanti principali alla rifusione in favore di tutte le parti appellate delle spese del presente procedimento, in esse comprese quelle relative al subprocedimento ex art. 351 c.p.c., nonché al pagamento della pena pecuniaria ex art. 283 II comma c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1934/2022, pubblicata il
[...]
4.07.2022, resa all'esito del giudizio civile di primo grado iscritto al n. R.G.1880/2014, con la quale il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in accoglimento delle domande proposte dal , in persona del Sindaco p.t.., da Controparte_1
, in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t. (oggi , nonché da Controparte_4 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. (oggi Parte_4
, nei confronti di e Controparte_6 CP_8 Parte_2 ha:
A) dichiarato la responsabilità di questi ultimi per il verificarsi delle emissioni illecite ed inquinanti di polveri prodotte, nell'arco temporale compreso tra il 1995 ed il 2014, dallo stabilimento siderurgico di ai danni degli CP_9 CP_1 attori;
B) per l'effetto ha condannato in via solidale e Parte_2 [...]
, nella qualità di erede di , a corrispondere agli Parte_1 CP_8 attori le seguenti somme risarcitorie, devalutate, rivalutate e maggiorate di interessi legali, come in motivazione specificato per ogni singola posta risarcitoria (§ 36): in favore del , euro 3.239.615,93 + iva, a titolo di Controparte_1 risarcimento dei danni materiali subiti dal patrimonio immobiliare ubicato nei quartieri Città Vecchia e AO VI;
euro 30.789,96, a titolo di ristoro delle spese sopportate per i lavori di manutenzione straordinaria sulle coperture dei padiglioni della scuola euro 662.886,18 + iva, a titolo di danni materiali Pt_5 riportati dalle strutture scolastiche dei quartieri Città Vecchia e AO VI;
euro 189.000,00, a titolo di danni da pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni ed installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche nel cimitero di San Brunone;
euro 8.000.000,00, a titolo di danno non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e all'identità storica e culturale della città di;
CP_1 in favore di euro 216.315,95, a titolo di danni derivanti da Controparte_3 maggiori oneri per ricambi e sostituzioni dei materiali d'uso dei mezzi di trasporto;
in favore di euro 112.655,11, a titolo di maggiori costi sopportati Controparte_5 per lo svolgimento delle attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri UR e Città Vecchia;
euro 34.381,58, a titolo di danni derivanti dall'implementazione dell'attività di lavaggio stradale;
euro 9.306,72, a titolo di danni derivanti dalla dotazione di tute integrali ai dipendenti CP_5
3 C) ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva del per la Controparte_1 domanda di ristoro del danno ambientale;
D) ha rigettato ogni altra domanda risarcitoria avanzata dagli attori;
E) ha compensato integralmente tra le parti le spese di lite;
F) ha posto definitivamente a carico dei convenuti in via solidale gli oneri derivanti dall'espletamento della c.t.u.
Gli odierni appellanti hanno dedotto, quali motivi di appello: I) la nullità della sentenza, pronunciata dal Tribunale in composizione monocratica, per violazione dell'art. 50 bis c.p.c., il quale riserva al collegio la decisione delle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo e contro i direttori generali delle società. II) la nullità della notifica della riassunzione nei confronti di Parte_1
, avvenuta nei confronti di interdetto legale ex art. 32 c.p.,
[...] quindi di soggetto incapace e non nei confronti del suo rappresentante legale, propagandosi tale nullità agli atti successivi, sino alla sentenza di primo grado;
e, comunque l'estinzione del giudizio, per la mancata riassunzione nei confronti di nelle forme necessarie, atteso lo CP_10 stato di interdizione legale. III) l'erroneità del capo della sentenza che, ritenendo in via incidentale la sussistenza del reato, previsto dall'art. 434, comma 2, c.p., di disastro doloso innominato aggravato, omettendo, tuttavia, di verificarne il concreto accadimento, ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione proposta, senza peraltro alcuna considerazione delle sentenze amministrative esibite dalla difesa del , le quali hanno Parte_2 condiviso la prospettazione dell' di costante rispetto della CP_11 normativa ambientale;
IV) l'erroneità del capo della sentenza che ha accolto la domanda risarcitoria, ritenendo, senza un reale accertamento dei fatti costitutivi della responsabilità civile, la ricorrenza del fatto illecito, ai sensi degli artt. 2043 e 844 c.c.; V) l'erroneità del capo della sentenza che ha riconosciuto un danno all'immagine, in assenza di una sua concreta dimensione ed in carenza di prova;
VI) l'erroneità del capo della sentenza che ha riconosciuto, senza il raggiungimento di adeguata prova;
i danni patrimoniali: con riferimento agli immobili del quartiere di AO VI, nonostante dai rilievi e dalle
4 analisi eseguiti non fosse emersa la presenza di polveri sugli stessi;
con riferimento agli immobili della Città Vecchia, sulla base della mera distanza dai parchi minerali (e senza un esame dei venti dominanti e dell'effetto barriera frapposto dal quartiere UR); con riferimento ai danni riconosciuti ad nonostante il fatto notorio secondo cui CP_3 alcun automobilista nella città di avesse mai lamentato problemi CP_1 di intasamento del radiatore a causa delle polveri di minerale;
con riferimento ai danni riconosciuti ad per costi di noleggio di due CP_5 spazzatrici e di un'autobotte e per asseriti costi per d.p.i., senza che sia stata provata la riconducibilità di tali danni alla emissione di polveri, piuttosto che ai costi correlati alla normale attività istituzionale svolta dalla azienda municipalizzata;
parimenti, in relazione a tutti i richiamati danni, l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale della domanda di risarcimento, non essendo corretta l'applicazione della ritenuta prescrizione del fatto- reato (pari a 12 anni), essendo semmai riconducibili tali danni a fatti sussumibili nella contravvenzione di cui all'art. 674 c.p; VII) l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha preso atto del trasferimento della domanda in sede penale, rinvenendosi nel dispositivo della sentenza della Corte di Assise prodotto dalla controparte una statuizione di condanna del al risarcimento del danno in Parte_2 favore del , con conseguente estinzione del giudizio Controparte_1 per intervenuta rinuncia all'azione civile;
VIII) l'erroneità della sentenza, nella parte in cui ha considerato ammissibile la irrituale produzione, in sede di memoria di replica, del dispositivo della sentenza penale, emesso dalla Corte di Assise di Taranto nel processo penale n. 938-2010 R.G.N.R., senza che fosse garantito alcun contraddittorio, in nome della sopravvenienza temporale, e ritenendo il dispositivo un tassello determinante della prova della dichiarata responsabilità civile e penale di e nella Parte_2 CP_8 produzione delle polveri.
L'appellante ha chiesto altresì di essere autorizzato a produrre, Parte_1 ai sensi dell'art. 294 c.p.c., a sostegno del motivo di appello sub II), la sentenza emessa dal Tribunale penale di Milano, n. 8259/2014 (all. 4A), la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 181/2015 (all. 5A), la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 52316/2016 (all. 6A), la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4418/2017 (all. 7A) e l'ordine di esecuzione della pena del 21.12.2016 (all. 8A), al fine di dimostrare il suo stato di interdizione legale, quale pena accessoria, al momento della riassunzione,
5 nonché, a sostegno del motivo di appello sub III, la sentenza del GUP di Milano n. 2075/2019 e la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5335/2020 (all.ti 9A e 10A), con le quali è stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta, Parte_1 contestatogli per aver distratto risorse della società, omettendo di adottare adeguate misure di salvaguardia ambientale.
Gli appellanti hanno richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, sussistendo un evidente fumus di fondatezza del gravame, ed hanno concluso per l'accoglimento dell'appello, chiedendo: - la dichiarazione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 50bis c.p.c.; - la dichiarazione di nullità della notifica della riassunzione nei confronti di , con conseguente dichiarazione di estinzione del Parte_1 giudizio, oppure emettendo sentenza solo rescissoria ovvero rimettendo gli atti al Giudice di primo grado;
- in subordine l'accertamento dell'intervenuto trasferimento in sede penale della domanda, con conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia degli attori a coltivare la pretesa in sede civile;
- in subordine, accogliere l'appello nel merito per tutti i motivi esposti e dichiarare infondata la domanda od estinto per prescrizione ogni diritto;
- condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite.
Si sono ritualmente costituiti il , in persona del Sindaco Controparte_1
p.t.., l' in persona del legale rappresentante p.t. (oggi CP_3 CP_4
, nonché l' in persona del legale rappresentante p.t. (oggi
[...] CP_5 [...]
, per insistere, in via preliminare, nella dichiarazione di inammissibilità Controparte_6 dell'appello ai sensi dell'art. 342, 348 e 348 bis c.pc., e quindi nel rigetto nel merito dell'appello, deducendo:
-in relazione al motivo sub I) l'infondatezza, oltre che inammissibilità per la sua tardività, dell'eccezione di nullità della sentenza per violazione dell'art. 50 c.p.c., essendo escluse dalla cognizione del giudice collegiale le cause aventi ad oggetto la responsabilità extracontrattuale per fatti illeciti, costituenti fatti di reato, non rientrando questi ultimi nei fatti connessi alla qualità di amministratore di società o di direttore generale;
-in relazione al motivo sub II), l'inammissibilità della eccezione di nullità della notifica della riassunzione, sia perché basata su documenti che non sono stati prodotti nel giudizio di primo grado (sulla cui acquisizione vi è stata pertanto opposizione), sia perché la sentenza è stata resa nel pieno contraddittorio delle parti, essendosi ritualmente costituita la curatela dell'eredità giacente di , che ha depositato plurimi CP_8 atti difensivi, sino allo spirare dei termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.; l'eccezione di nullità è stata contestata anche per la sua l'infondatezza, poiché l'interdizione legale, quale pena accessoria prevista dall'art. 32 c.p., si differenzia - pur applicandosi, per ciò
6 che concerne la disponibilità ed amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essa relativi, le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale – da quest'ultima, perché non presuppone l'incapacità assoluta del soggetto di provvedere ai propri interessi per la sua abituale infermità di mente, la cui protezione intende pertanto assicurare, ma configura una misura sanzionatoria, accessoria alla pena principale della reclusione;
-in relazione al motivo sub III) e sub IV), oltre la loro inammissibilità per estrema genericità, la loro infondatezza, alla luce dell'ampia ed articolata motivazione, resa dal primo giudice, per accertare incidentalmente il reato di disastro innominato aggravato, con ogni conseguenza sulla durata del termine di prescrizione (che è di 12 anni), e senza che possano trovare ingresso nel presente giudizio le sentenze penali richiamate dall'appellante (all. 9A e 10A), sia perché inammissibili ai sensi dell'art. 345 c.p.c., sia perché inconferenti in quanto relative a reati fiscali e fallimentari ascritti a Parte_1
, il quale, in tale giudizio risponde non per proprie responsabilità, ma in quanto
[...] erede di , e senza infine che possano avere la ritenuta incidenza le sentenze CP_8 del giudice amministrativo, prodotte dalla difesa del nel giudizio di Parte_2 primo grado, per nulla risolutive nell'escludere la responsabilità, sia penale che civile, di e , sia alla luce dei provvedimenti di succedutisi CP_8 Parte_2 CP_12 nel tempo, dal carattere molto più restrittivo, sia alla luce della antigiuridicità dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico, accertata con sentenze definitive del giudice civile, che hanno statuito il superamento della normale tollerabilità delle emissioni di polveri dal medesimo provenienti (le sentenze del Tribunale Taranto nn. 72/2014 e 708/2014);
--in relazione al motivo sub V), anche in questo caso, oltre la sua inammissibilità per genericità, la sua infondatezza, alla luce delle coerenti e documentate argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, sulla scorta di emergenze istruttorie chiare ed inequivocabili, che consentono di ritenere provato il discredito all'immagine dell'ente, alla sua identità storica, culturale, politica ed economica, ed alla sua reputazione turistica, da liquidarsi necessariamente in via equitativa;
--in relazione al motivo sub VI), anche in questo caso, oltre la sua inammissibilità per l'assenza di critiche motivate e dettagliate all'operato del primo giudice, la sua infondatezza, alla luce delle risultanze delle operazioni peritali svolte nel presente giudizio, nonché dei dati desumibili dalle banche-dati degli enti di controllo come
[...]
, ed ., secondo i quali neanche gli immobili presenti nel quartiere AO Pt_6 CP_13
VI possono considerarsi immuni dal fenomeno di imbrattamento ricollegabile alle polveri dell' , anche se attinti in misura meno intensa (con conseguente minore CP_9 onerosità delle lavorazioni di ripristino, come indicati dal c.t.u.); parimenti infondate le
7 alquanto generiche censure alla sentenza, nella parte in cui riconosce il risarcimento del danno patito dai mezzi di proprietà dell' e nella parte in cui riconosce il Controparte_3 risarcimento del danno per maggiori costi sostenuti dall' essendo tali statuizioni CP_5 fondate sugli accertamenti peritali svolti e sulla documentazione acquisita al giudizio;
--in relazione al motivo sub VII), la sua inammissibilità per genericità e contraddittorietà, atteso che gli stessi appellanti hanno dato atto che, nel procedimento penale “Ambiente svenduto”, il si è costituito parte civile, ma non Controparte_1 nei confronti di e in ragione dell'azione già CP_8 Parte_2 proposta dinanzi al giudice civile, non potendo certo la pronuncia della Corte di Assise di Taranto di condanna di quest'ultimo al pagamento di provvisionale, nonostante la mancanza di domanda, comportare il trasferimento della domanda risarcitoria svolta dal nel presente giudizio nel giudizio penale, trattandosi di un errore Controparte_1 nella decisione e non di una scelta della parte danneggiata;
--in relazione al motivo sub VIII), la sua infondatezza, atteso che copia del dispositivo della sentenza del processo penale “Ambiente svenduto” è avvenuta non appena essa sia stata possibile e che tale decisione, per la sua risonanza mediatica sia locale che nazionale, costituisce un fatto notorio, entrato nella cognizione del giudice, prima della decisione oggi impugnata.
Le parti appellate si sono opposte alla richiesta produzione documentale di parte appellante, in quanto inammissibile ex art. 345 c.p.c., nonché all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, in quanto infondata, ed hanno altresì proposto appello incidentale, censurando la sentenza del primo giudice nella parte in cui non ha riconosciuto il danno patrimoniale da perdita del valore commerciale degli immobili (discostandosi dalle conclusioni del c.t.u. sul punto), e nella parte in cui ha quantificato il danno all'immagine nella somma di euro 8.000.000,00, di gran lunga minore di quella richiesta in sede di appello, di euro 100.000.000,00.
Quanto al primo motivo di appello, gli appellanti incidentali hanno evidenziato che tale voce di danno è stata accertata ed anche quantificata dal C.T.U., mentre il primo giudice non ha ravvisato la certa correlazione tra inquinamento industriale e riduzione dei prezzi di vendita degli immobili, poiché non ha rinvenuto, a differenza del C.T.U., nei dati desunti dall'O.M.I. la conferma della decrescita del valore commerciale degli immobili esistenti nei quartieri UR e AO VI in misura maggiore rispetto alla decrescita del valore commerciale degli immobili esistenti in altri quartieri della città. Gli appellanti incidentali hanno, pertanto, insistito nel riconoscimento delle somme quantificate dal C.T.U., a tale titolo, ed, in subordine, di quelle ritenute di giustizia, anche previa richiesta di chiarimenti al c.t.u., e previa considerazione di alcuni precedenti della
8 corte territoriale (in particolare la sent. n. 171/17 della Corte di Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto).
Quanto al secondo motivo, gli appellanti incidentali hanno invocato il riconoscimento di una somma molto più alta, a titolo di risarcimento del danno all'immagine ed alla reputazione ambientale, storica, culturale e turistica dell'ente, tenuto conto della gravità dei reati, della durata di commissione degli stessi, della gravità del danno ambientale (come desumibile dagli importi finanziati per le bonifiche e dalla complessità delle bonifiche stesse, aventi ad oggetto sia le falde acquifere, che i fondali marini, che i terreni siti in un raggio anche molto ampio dallo stabilimento), quantomeno pari alla somma di euro 100.000.000,00, che rappresenta altresì la somma che nell'accordo transattivo proposto dal ed accettato da Controparte_1 [...] in amministrazione straordinaria, quest'ultima si è obbligate a versare, e che CP_11 rappresenta il credito del ammesso in definitiva al passivo della procedura CP_1 concorsuale, in via chirografaria. Gli appellanti, anche ricorrendo al criterio equitativo utilizzato dal primo giudice, hanno proposto di parametrare la liquidazione ad un importo pari a 2.000 (pari ad 1/100 della popolazione della provincia di ) volte CP_1
l'importo minimo riconosciuto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa di eccezionale gravità, prodottasi nella sfera privata di un individuo, e non a 160 volte (come fatto dal primo giudice).
Con ordinanza emessa in data 29.3.23, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza, mentre con ordinanza emessa in data 16.12.24 è stata ammessa l'acquisizione dei documenti sub 4a, 5a, 6a, 7a e 8a, allegati all'atto di appello, come richiesta dall'appellante , nonché ordinata a quest'ultimo l'esibizione, CP_10 come richiesta dalle parti appellate, dell'atto di accettazione dell'eredità reso dal medesimo, ed è stata, altresì, ammessa la produzione dei documenti sub 9 a1, 9 a2, 10 a, 11 e 12, richiesta dagli appellanti principali, rigettandosi, invece, la richiesta di chiarimenti al c.t.u., reiterata dagli appellanti incidentali, perché ritenuta non necessaria.
Acquisita la dichiarazione di accettazione dell'eredità di da parte del CP_8 figlio , la causa, all'udienza del 14.3.2025 è stata riservata per la decisione, Parte_1 con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dalle parti appellate, per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c. La norma, come modificata dal D.L n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso di specie, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione
9 in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo è sufficientemente corrispondente a tali requisiti, contenendo, all'interno di ognuno dei motivi di appello proposto, l'indicazione specifica delle parti della sentenza oggetto di censura, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si assume l'erroneità di tale decisione e la specificazione delle modifiche della decisione richieste, nelle rispettive conclusioni, come precisate.
Parimenti infondate sono sia l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., peraltro sostenuta in modo generico, e che risulta superata dalla prosecuzione del giudizio e dal suo esito, nonché l'eccezione di improcedibilità dell'appello, anch'essa sostenuta in modo del tutto generico.
L'appello principale non è meritevole di accoglimento, per le ragioni che seguono.
I)NULLITA' DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 50BIS C.P.C.
Con il primo motivo di appello, è stata dedotta l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 50bis e 161 c.p.c., perché pronunciata da un giudice monocratico, in contrasto con la previsione di legge che riserva alla competenza del tribunale in composizione collegiale la cognizione dei giudizi comportanti l'esame di una questione di responsabilità degli organi amministrativi di società o dei direttori generali. Tale eccezione è infondata, poiché il e le due società partecipate hanno posto a CP_1 fondamento dell'azione risarcitoria, ab initio, una condotta di reato, che ha causato danno a terzi (e di cui avrebbe dovuto rispondere anche la società per il rapporto di immedesimazione), ed in particolare una condotta di reato, attuata da e CP_14 che, in quanto tale, ed in quanto realizzata al di là ed oltre i limiti CP_15 dell'attività gestoria, è irriconducibile ad ogni paradigma di attività od operazione strumentale all'attuazione dell'oggetto sociale o alla diretta attuazione dello stesso, dovendosi, pertanto, escludere che la stessa rientri nella cognizione del giudice collegiale.
In questo senso, si è pronunciata Cass. civ. sez. III, n. 6351/2025, che ha confermato, su questo specifico punto, la sentenza n. 243/2023 di questa corte di appello, che, in una controversia relativa all'azione di risarcimento del danno patrimoniale, proposta da diversi proprietari di immobili esposti alle propagazioni inquinanti dello stabilimento siderurgico nei confronti del direttore e gestore
, aveva ritenuto, per l'estraneità della condotta contestata all'oggetto Parte_2
10 sociale, che non ricorresse la cognizione del giudice collegiale;
con la richiamata sentenza n. 6351/2025 la Suprema Corte ha condiviso il ragionamento della corte, in ragione dell'intuitiva impossibilità di configurare qualsivoglia forma di connessione tra il perseguimento dell'oggetto sociale di una struttura produttiva industriale ed il compimento di illeciti di rilievo penale.
Ma anche a voler condividere la opposta prospettazione di parte appellante - secondo la quale, richiamando la recente sentenza della Cassazione, n. 15354/2023, sez. civ. III, non è consentito distinguere tra condotte, foriere di danni a terzi, che hanno connessione con il perseguimento dell'oggetto sociale e condotte che sono estranee a tale perseguimento, ma è sufficiente che l'atto dannoso inerisca all'attività gestoria dell'ente e trovi fondamento nel rapporto organico, per ricondurre le cause di responsabilità promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, ed i direttori generali a quelle che debbano essere decise dal giudice in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50 bis c.p.c. - deve evidenziarsi che tale prospettazione comporterebbe comunque il rigetto dell'eccezione, perché inammissibile per la sua tardività.
La ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate del Tribunale in materia di impresa e le sezioni ordinarie del Tribunale implica l'insorgere di una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari, nelle ipotesi in cui manca nel distretto di riferimento (come nel caso in esame), la sezione specializzata in materia di impresa (in questo senso, tra le molte, Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 24/07/2015, n. 15619, rv. 636585).
Trattandosi di una questione di competenza (per materia, ma anche per territorio), può essere sottoposta al giudice dell'appello, solo qualora sia stata eccepita tempestivamente nella comparsa di risposta. Nel giudizio di primo grado, né la difesa del
, né quella della curatela dell'eredità giacente, hanno eccepito Parte_2
l'incompetenza del giudice adito, né può farlo in questa sede l'appellante Parte_8 rimasto contumace, il quale non può chiedere di essere ammesso a compiere attività che gli sono precluse, non ricorrendo i presupposti dell'istituto della rimessione in termini di cui all'art. 294 c.p.c., dal momento che la dedotta nullità dell'atto di riassunzione non gli ha impedito di avere conoscenza del processo (lo stato di interdizione legale è infatti una pena accessoria e non si fonda sullo stato di incapacità naturale della persona) e dal momento che la sua costituzione è stata impedita da causa a lui imputabile (ben potendo il costituirsi con l'assistenza e la rappresentanza di un tutore, adoperandosi per la Pt_1 nomina dello stesso o anche chiedendo di regolarizzare la sua posizione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., successivamente alla propria costituzione).
11 Peraltro, ricorrendo nella fattispecie in esame una questione di competenza, e non semplicemente una questione di mera ripartizione degli affari, costituisce un principio costante nella giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, quello secondo il quale la verifica della competenza va attuata alla stregua delle allegazioni contenute nella domanda e non anche delle contestazioni mosse alla pretesa dalla parte convenuta, tenendo altresì conto che, qualora uno stesso fatto possa essere qualificato in relazione a diversi titoli giuridici, spetta alla scelta discrezionale della parte attrice la individuazione dell'azione da esperire in giudizio, essendo consentito al giudice di riqualificare la domanda stessa soltanto nel caso in cui questa presenti elementi di ambiguità non altrimenti risolvibili;
nel caso in esame le parti attrici, odierne parti appellate, hanno sin dall'inizio dedotto una responsabilità delle parti convenute, da fatto illecito, ai sensi degli artt. 2050, 2051, 2043 e ss, 2049, 2055, 2058, 844 c.c., art. 9, comma 2 Cost e art. 2059 c.c., e nessuna delle parti convenute ha sollevato contestazioni sulla competenza, né il giudicante ha ritenuto di riqualificare la domanda per avere colto elementi di ambiguità. Alcuna contestazione può pertanto essere mossa né dall'appellante , né Parte_2 dall'appellante , tardivamente costituitosi e non meritevole di rimessione in Pt_1 termini.
II)NULLITA' DELLA NOTIFICA DELLA RIASSUNZIONE NEI CONFRONTI DI RIVA . Parte_1
Con il secondo motivo di appello è stata dedotta la nullità della notifica della riassunzione nei confronti di , avvenuta nei confronti di Parte_1 interdetto legale ex art. 32 c.p., quindi di soggetto incapace e non nei confronti del suo rappresentante legale;
e si è chiesto che venisse dichiarata la nullità di tutti gli atti successivi, sino alla sentenza di primo grado. Si è, comunque, chiesta la dichiarazione di estinzione del giudizio, per la mancata regolare riassunzione nei confronti di CP_10
Tali eccezioni di nullità sono infondate, così come infondata è l'eccezione di estinzione del processo, per le seguenti ragioni.
Deve innanzitutto premettersi che, con ordinanza emessa in data 16.12.24, è stata acquisita la documentazione prodotta dall'appellante , ossia la sentenza emessa dal Pt_1
Tribunale penale di Milano, n. 8259/2014 (all. 4A), la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 181/2015 (all. 5A), la sentenza della Corte di Cassazione penale n. 52316/2016 (all. 6A), la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4418/2017 (all. 7A) e l'ordine di esecuzione della pena del 21.12.2016 (all. 8A), ed è stata altresì ordinata l'esibizione, richiesta dalle parti appellanti incidentali, dell'atto di accettazione dell'eredità di
[...]
. Tale acquisizione documentale è stata ritenuta necessaria per verificare la CP_8 legittimazione ad agire di in questo processo, e quindi ad Parte_1
12 impugnare la sentenza di primo grado, ed in particolare la sua titolarità del diritto processuale di impugnare.
Orbene, da tale documentazione emerge che è allo stato Parte_1 erede di , avendo tacitamente accettato la sua eredità attraverso la CP_8 proposizione dell'atto di appello, e che, invece, non era erede (e quindi non aveva titolarità passiva nel rapporto controverso) nel corso del giudizio di primo grado.
Infatti, come dedotto dallo stesso appellante, con la richiamata sentenza della Corte di Cassazione penale n. 52316/2016 (all. 6A), il cui dispositivo interveniva in data 27.9.2016, era stato condannato in via definitiva alla pena della Parte_1 reclusione di durata superiore ad anni 5, e, di conseguenza, anche alla pena accessoria, per la medesima durata della pena principale, dell'interdizione legale. Il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, intervenuto con la lettura del dispositivo della richiamata sentenza, aveva automaticamente comportato, tenuto conto della diretta conoscenza da parte del condannato, l'operatività della pena accessoria.
In materia di esecuzione delle pene accessorie, infatti, l'art. 662 c.p.p. prevede che
“Per l'esecuzione delle pene accessorie il p.m. trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire”. Tale disposizione, con orientamento inaugurato da Cass. pen. Sez. V, n. 582/2001 (sentenza BOVIA, con riferimento alla pena accessoria del divieto di emettere assegni), è stata interpretata nel senso che la trasmissione dell'estratto della sentenza sia preordinata all'esecuzione di tali pene, quando sia richiesto l'intervento degli altri organi designati, con la conseguenza che ne è escluso il loro adempimento quando la loro operatività discenda di per sé dalla diretta conoscenza, da parte del condannato, del provvedimento impositivo irrevocabile e non richieda l'espletamento di interventi attuativi di organi esterni (in questo senso, anche Cass. pen, sez. I, n. 33541/2010, proprio con riferimento alla pena accessoria dell'interdizione legale).
Nel caso in esame, la pronuncia del dispositivo e la diretta conoscenza dello stesso da parte del condannato hanno reso, pertanto, pienamente operativa la sottoposizione di alla pena dell'interdizione legale, con la conseguente necessità di Parte_1 rispettare, per ciò che concerne la disponibilità ed amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essa relativi, le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale.
Tra queste, in particolare, l'art. 471 del codice civile (rubricato “Eredità devolute a minori ed interdetti) dispone che non si possono accettare le eredità devolute ai minori o agli interdetti, se non col beneficio di inventario, ed osservate le disposizioni degli articoli 321 e 374, ossia previa autorizzazione del giudice tutelare, richiesta dal tutore, ossia dal
13 rappresentante legale del minore o dell'interdetto. Nella fattispecie in esame, mancavano nell'ordine la richiesta del tutore rappresentante legale, l'autorizzazione del giudice tutelare e l'accettazione dell'eredità, come richiesta ed autorizzata, con beneficio di inventario, non essendo possibile l'accettazione pura e semplice, né qualsivoglia forma di accettazione tacita. Poiché, come emerge dall'atto di accettazione dell'eredità reso da
, la stessa è stata resa senza l'assistenza e la rappresentanza del tutore, Parte_1 senza l'autorizzazione del giudice tutelare e nelle forme dell'accettazione pura e semplice, la stessa è nulla ed inefficace, prevedendo l'ordinamento un'unica forma e modalità di accettazione dell'eredità in capo all'incapace, ossia quella richiamata dagli artt. 471 e 374 c.c. In questo senso, Cass. n. 1144/1969; Cass. civ., Sez. II, 27/02/1995, n. 2276; Cass. civ., Sez. II, 15/09/2017, n. 21456, secondo le quali ogni altra forma di accettazione, espressa o tacita, è improduttiva di effetti giuridici e non vale a conferire all'interdetto la qualità di erede, né a fargli acquistare i beni ereditari;
pertanto, mancando la dichiarazione di accettazione dell'eredità del rappresentante legale, con il beneficio di inventario, (che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti e ai pesi "intra vires hereditatis") l'accettazione fatta da , non ha prodotto alcun effetto Parte_1 giuridico nei confronti del medesimo, che è rimasto nella posizione di chiamato all'eredità, che vi ha rinunciato, e che può ancora esercitare il diritto di accettare l'eredità entro il termine della prescrizione. Non può pertanto condividersi la prospettazione della difesa di parte appellante, che nella memoria conclusionale, evidenzia che, in caso di interdizione legale, i poteri del tutore coprono ogni area di autonomia dell'interdetto, esclusi, tuttavia gli atti c.d. “personalissimi”, tra cui deve farsi rientrare l'accettazione dell'eredità, poiché tale atto di manifestazione di volontà, invece, investe pienamente l'attività di disponibilità ed amministrazione dei beni, che deve rispettare le norme della legge civile sull'interdizione giudiziale, comprese quelle relative alla necessaria rappresentanza nei relativi atti da parte del tutore.
Non emergendo dal processo altri atti di accettazione dell'eredità, deve accertarsi incidenter tantum che ha acquisito la qualità di erede puro e semplice di Parte_1
, attraverso la proposizione del presente giudizio di appello, quindi CP_8 attraverso una forma di accettazione tacita, essendo ormai stata espiata, all'epoca di instaurazione del presente giudizio, la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena principale e, quindi, essendo giuridicamente efficace anche l'accettazione tacita. Né risulta, o è stato dedotto dall'appellante o contestato dagli appellati, l'esistenza di altri eredi, avendo, a ridosso della morte di , i CP_8 chiamati all'eredità tutti rinunciato alla stessa, provocando l'apertura della curatela dell'eredità giacente, ed avendo solo revocato tale rinuncia ed accettato Parte_1
l'eredità in tempo utile (ossia nei dieci anni dall'apertura della successione).
14 Dalle considerazioni svolte, deriva che la curatela dell'eredità giacente ha conservato la propria legitimatio ad causam nel giudizio di primo grado, non avendo mai perso la propria capacità di stare in giudizio, così continuando ad essere titolare del potere di stare in giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, dal momento che permaneva l'assenza di eredi che avessero accettato. Puntualizzato che il secondo motivo di appello non riguarda la mancata riattivazione del processo nei confronti della curatela, né i suoi effetti - questione non esaminabile nel presente grado, ai sensi dell'art. 161, comma 1, c.p.c., in difetto di proposizione di specifica censura sul punto da alcuna delle parti - da quanto precede consegue che l'attività processuale svolta, anche quella successiva alla dichiarazione di interruzione, è utilizzabile, poiché, si ribadisce, non è possibile in questa sede rilevarne e dichiararne la nullità, per la mancata partecipazione della curatela, in quanto mai dedotta nei motivi di appello.
Pertanto, non ricorre l'ipotesi di rimessione degli atti al giudice di primo grado per la lamentata non corretta riassunzione di una parte che invece doveva parteciparvi (e cioè, ), bensì l'errata evocazione in giudizio di un soggetto che non era Parte_1
(ancora) erede di . CP_8
Quindi la sentenza impugnata ha spiegato pienamente effetti nei confronti della curatela dell'eredità giacente, e, a seguito dell'accettazione tacita di Parte_1
(manifestatasi con l'interposizione del gravame), è opponibile all'erede stesso e può essere dallo stesso impugnata, in quanto successore nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
All'esito di tutte le considerazioni svolte, la corte, ritenuto che non ricorre alcuna ipotesi di rimessione degli atti al giudice di primo grado, deve decidere il gravame nel merito, senza alcuna dichiarazione di nullità degli atti processuali svolti nel giudizio di primo grado, essendo valida tutta l'attività processuale svolta sino alla sentenza di primo grado.
Ne consegue che , che non aveva legittimazione Parte_1 processuale nel giudizio di primo grado, è invece pienamente legittimato ad agire nel presente giudizio, nella sua qualità di successore nel processo ai sensi dell'art. 110 c.p.c., subentrando nel complesso di poteri, facoltà e doveri che caratterizzavano la posizione della curatela dell'eredità giacente, egli ha, pertanto, gli stessi oneri e gli stessi poteri di quest'ultima, ed è soggetto alle preclusioni già maturate in danno di questa, per quanto attiene alle domande ed istanze istruttorie.
Non può, pertanto essere autorizzato a depositare anche i documenti allegati sub 9A e 10A (dovendosi, pertanto, revocare sul punto, e quindi parzialmente, l'ordinanza emessa in data 14.12.24), ossia la sentenza del GUP di Milano n. 2075/2019 e la
15 sentenza della Corte di Appello di Milano n. 5335/2020, con le quali Parte_1
è stato assolto dal reato di bancarotta fraudolenta. Non può essere ammessa
[...] tale produzione perché, anche a voler ammettere che tale documentazione comprovi che non è affatto vero che la società abbia sistematicamente omesso di adottare le dovute misure a tutela dell'inquinamento, è documentazione che, in quanto formatasi durante il giudizio di primo grado, doveva essere prodotta (previa rimessione in termini) dalla curatela dell'eredità giacente o da (che è parimenti decaduto da Parte_2 tale possibilità), o infine dallo stesso , che invece di rimanere contumace, Parte_1 poteva costituirsi in giudizio con la rappresentanza del proprio tutore e l'autorizzazione del giudice tutelare, oppure, se sprovvisto dello stesso, costituirsi e chiedere un termine ex art. 182 c.p.c. per munirsi del proprio rappresentante legale e processuale.
Si rammenta, in proposito, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, consacrato da Cass. civ. S.S.U.U., sent. n. 2258/2022, secondo il quale, a componimento del contrasto intervenuto sulla possibilità, prevista dall'art. 294 c.p.c., del contumace di essere autorizzato a compiere attività che gli sarebbero precluse (se automatica, in ossequio al diritto di difesa di cui all'art 24 Cost., oppure ammessa solo nei limiti di cui all'art. 294 c.p.c.), deve privilegiarsi tale seconda opzione, del resto aderente alla lettera della norma, ritenendosi ammissibile tale possibilità, solo qualora la parte provi di non aver avuto conoscenza del giudizio, propria a causa della nullità della citazione (come anche della riassunzione) oppure a causa della nullità della sua notificazione, oppure qualora la parte provi che la costituzione in giudizio è stata impedita da causa a lui non imputabile, in linea, del resto, con i principi di responsabilità, di buona fede e lealtà processuale, che governano il processo.
Nella giurisprudenza, si è ritenuto che la nullità dell'atto di citazione per vizio della vocatio in ius possa veramente impedire la conoscenza del processo soltanto in due casi, ovvero: a) omessa indicazione del giudice di fronte a cui la domanda è proposta e b) assolutamente incerta indicazione del giudice di fronte a cui è stata proposta la domanda;
ma in via residuale, rimarrebbe comunque l'astratta possibilità di dimostrare la mancata conoscenza del processo derivante da altri vizi della vocatio in ius, purché ciò risulti plausibile secondo le circostanze del caso concreto. Nella fattispecie in esame, non può ragionevolmente ritenersi che la mancata vocatio in ius del rappresentante legale del , Pt_1 ossia del suo tutore, abbia potuto impedire la conoscenza da parte di quest'ultimo della pendenza del processo, poiché lo stato di interdizione legale è una pena accessoria e non deriva da uno stato di incapacità naturale, accertato giudizialmente
Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che la sua mancata costituzione sia dovuta a causa allo stesso non imputabile, poiché, anche a voler ritenere che gli attori avessero
16 dovuto riassumere nei confronti del tutore, ciò non precludeva allo stesso di Pt_1 costituirsi correttamente con il proprio tutore.
Gli appellanti hanno, infine, richiesto di essere ammessi a produrre i richiamati documenti (all. 9A e 10 A), anche al fine di contrastare la produzione tardiva del dispositivo della sentenza, reso nel proc. pen. n. 938-10 R.G.N.R., avvenuta in sede di comparsa conclusionale da parte degli attori (e di cui lamentano l'inammissibilità sia perché non autorizzata, sia perché non garantito il contraddittorio). Sul punto, deve evidenziarsi che con sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, n. 6/2024, pronunciata nelle more del presente giudizio, la sentenza emessa nel richiamato procedimento penale è stata annullata. Pertanto, ferma l'acquisizione della motivazione della sentenza resa nel processo “Ambiente svenduto”, disposta da questa corte con ordinanza del 30.3.2023, quando la sentenza di annullamento della Corte di Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, n. 6/2024 non era ancora intervenuta, di essa, così come di tutta l'attività processuale svolta in sede di dibattimento penale, non può tenersi alcun conto.
Ne deriva che le richiamate sentenze (all.ti 9A e 10A) non possono più configurarsi come prova contraria ad una nuova prova documentale ammessa, e la loro acquisizione va respinta per le ragioni già indicate, ossia perché non consentite ai sensi dell'art. 294 c.p.c. per e perché tardive per Parte_1 Parte_2
Ammissibile, risulta invece, la produzione, richiesta dagli odierni appellanti, dei doc. 11 e 12, allegati alle note di trattazione scritta depositate il 10.12.24 (ossia la motivazione della sentenza della corte di Assiste di Appello e l'ordinanza di sospensione ex ar.t 600 c.p.p.) in quanto documenti intervenuti durante il presente giudizio di appello.
III e IV) INSUSSISTENZA DEL REATO DI DISASTRO DOLOSO INNOMINATO. RICORRENZA DELLA PRESCRIZIONE QUINQUENNALE. COMUNQUE, INSUSSISTENZA DEL FATTO ILLECITO
Con il terzo ed il quarto motivo di gravame, che si trattano congiuntamente in quanto strettamente connessi e collegati, gli odierni appellati hanno censurato la sentenza di primo grado, nella parte in cui, con riferimento alla massiva attività di sversamento nell'ambiente di sostanze nocive per la salute umana e per l'ambiente, provenienti dallo stabilimento industriale negli anni 1995 – 2014, contestata dalle parti attrici, ha ritenuto raggiunta la prova della corresponsabilità civile (ai sensi degli artt. 2050, 2051, 2043 ss, 2049, 2055, 2058, 844, artt. 9, comma 2 Cost e 2059 c.c.) di e di CP_8
17 nonché nella parte in cui ha incidentalmente accertato, in capo Parte_2 ai medesimi, la sussistenza del reato di concorso in disastro doloso innominato, aggravato dalla verificazione del disastro (art. 434, comma 2, c.p.).
In primis, gli appellanti hanno evidenziato come sia mancato del tutto un accertamento in dibattimento della responsabilità penale degli odierni appellanti, tenuto altresì conto della sopravvenuta sentenza della Corte di Assise di Appello di Taranto n. 6/2024 del 13.9.24, che ha annullato la sentenza di primo grado di condanna, deducendo, pertanto, che la responsabilità di e non può Pt_1 Parte_2 fondarsi sulle prove richiamate dal primo giudice, che non hanno il conforto dell'accertamento del giudice penale, formatosi nel dibattimento.
La censura non coglie nel segno poiché il primo giudice ha ritenuto provata, peraltro con motivazione esaustiva e specifica, la ricorrenza del reato di disastro innominato aggravato, consumato nell'arco temporale sopra richiamato, così come del fatto illecito ex art. 2043 c.pc., come dedotto dalle parti attrici nell'atto introduttivo, e la conseguente responsabilità civile di e CP_8 Parte_2 accertando incidentalmente anche la loro responsabilità penale, come prima individuata, sulla base di risultanze indiziare del tutto convergenti, gravi e precise, che, anche a seguito dell'annullamento della sentenza di condanna in primo grado, sono, a parere della corte, più che sufficienti a fondare l'accertamento incidentale del reato. Segnatamente tali risultanze indiziarie sono state evinte:
- dagli elementi di prova documentale atipica tratti: 1) dalle condanne definitive riportate da , nella sua qualità di amministratore delegato CP_8 dell' o alternativamente di Presidente del Consiglio di CP_11
Amministrazione della società e da nella sua qualità Parte_9 di direttore dello stabilimento, per il reato di cui all'art. 674 c.p., per aver provocato e non impedito, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti e di installare le necessarie opere provvisionali, continui e permanenti sversamenti di polveri di minerali accatastati nella zona dei parchi minerali , polveri contenenti sostanze atte a molestare, offendere ed imbrattare le persone residenti nell'abitato del vicino comune di e, in particolare quelle CP_1 residenti nel quartiere UR, nonché per il reato di cui all'art. 13, comma 5 D.p.r. 203/1988, perché omettevano di adottare misure tecniche e provvisionali necessarie per evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni polverose provenienti dalla zona dei parchi minerali (commessi dal 1999 al 2001 ed accertati con sentenza del Tribunale di Taranto, n. 2110/2002; divenuta irrevocabile); nonché per il reato di cui agli artt. 110,437, c.p., perché, nell'ambito delle rispettive competenze, omettevano di dotare le batterie del
18 reparto cokerie, aventi nr. 3-4-5-6, di tutte le apparecchiature necessarie per evitare la dispersione, nei luoghi di lavoro e nelle aree circostanti, di fumi, gas, vapori e polveri di lavorazione, onde prevenire la possibilità di disastri, infortuni e malattie consequenziali in danno dei lavoratori addetti e, comunque, operanti nella zona, il tutto anche in relazione alla specifica normativa a tutela dei lavoratori (D.P.R. 547/55, 303/56) e dell'ambiente (art.674, c.p., e D.P.R. 203/88) e pure essendo consapevoli che la mancata adozione delle misure di cui sopra aggravava il rischio di infortuni, così come previsto dal "documento sulla valutazione dei rischi" approvato dalla stessa , nonché del CP_11 reato di cui all'art.650 c.p., per avere, nelle qualità sopra indicate, omesso di ottemperare all'ordinanza del sindaco del Comune di emessa in data CP_1
22/05/2001, con la quale - per ragioni di tutela della salute pubblica - veniva ordinata l'immediata sospensione dell'esercizio delle batterie 3-4-5-6 della cokeria, in dal 22/05/2001 fino al settembre 2002(epoca di CP_1 disattivazione dell'impianto); nonché del reato di cui all'art.674, c.p., perché, nelle rispettive qualità, consentivano o comunque non impedivano permanenti emissioni -all'interno dello stabilimento siderurgico e nelle zone CP_9 circostanti dell'abitato cittadino, in particolare nel quartiere "UR" - di grossi quantitativi di polveri minerali e gas (IPA, benzene), atti ad offendere, imbrattare e molestare le persone (in accertato il 10/7/2000, con CP_1 condotta permanente), tutti reati accertati con sentenza n. 408/2007 del Tribunale di Taranto, confermati in appello e dichiarati prescritti in cassazione;
2) dagli esiti degli accertamenti tecnici svolti in sede di incidente probatorio nel richiamato proc. pen. n. 938/2010 R.G.N.R., ossia la perizia chimica e quella epidemiologica, atti processuali non travolti dalla pronuncia di nullità della sentenza, in quanto formatisi nella fase delle indagini preliminari, ed aventi il valore, nel futuro procedimento penale, di vere e proprie prove, acquisite nel contraddittorio, anche tecnico, di tutte le parti, ed anche di quelle del presente procedimento, ossia il e;
3)dalla motivazione dei Parte_2 CP_8 provvedimenti cautelari reali e personali, emessi dal Giudice per le indagini preliminari nell'ambito di quel procedimento (che, per quanto fondati sulla prospettiva della coesistenza di gravi indizi di colpevolezza e di tipizzate esigenze cautelari, hanno ricevuto la conferma in sede di riesame e di ricorso per cassazione); 4) dalle sentenze civili emesse dal Tribunale di Taranto, e passate in giudicato, nella parte in cui hanno accertato l'intollerabilità delle emissioni lamentate dalle parti attrici, oltre che la loro certa provenienza dallo stabilimento siderurgico di (la sent. n. 72 del 2014, emessa tra CP_1 [...]
e , e la sent. n. 708 del Parte_10 CP_9 CP_8 Parte_2
19 2014 emessa tra il e la Controparte_16 CP_11 sent. n. 955 del 2019, emessa tra AC IN + altri e ); CP_17
5) dalla c.t.u., espletata nel proc. n. 7502/2008 R.G. del Tribunale di Taranto, conclusoli con la richiamata sent. n. 708/2014, che ha accertato la provenienza delle polveri imbrattanti gli immobili periziati dallo stabilimento industriale;
- dagli elementi di prova documentale precostituita, tratti da tutta la documentazione versata alle parti attrici nel giudizio di primo grado, ed in particolare: Relazioni redatte da del 10.6.2008, del 15.7.2008 e del Parte_6
16.9.2008, quest'ultima specifica sul rione UR, sul PM10 e PM2,5, i cui limiti risultavano essere superati;
Relazioni redatte da nel luglio 2011, Parte_6 maggio 2013, dicembre 2013, aventi ad oggetto dati e valutazioni sulla situazione ambientale di e comuni viciniori;
Rapporto di valutazione CP_1 del danno sanitario del 30.5.2013; Provvedimento di revisione modificativo dell'AIA del 27ottobre 2012, che ha integrato l'AIA rilasciata il 4.8.2011; Atti di intesa del 2003, 2004, 2006 e 2008 tra , e gli enti locali;
Accordo di CP_9 programma dell'11.4.2008; Relazioni (Istituto Superiore per Protezione CP_13
e Ricerca ambientale) del 2010 e del 12.3.2013; tabelle riassuntive dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni dell' ; studio di fattibilità relativa alla sicurezza e bonifica della falda superficiale SIN Taranto della;
CP_18
- dagli elementi di prova formatasi nel presente giudizio, segnatamente dalla c.t.u. redatta dall'ing. che ha accertato la riconducibilità dei danni subiti CP_7 dagli immobili periziati alle emissioni provenienti dallo stabilimento;
- nonché, infine, da quanto desumibile dal contenuto della legislazione statale e ministeriale intervenuta sull' che ben può essere (per il principio CP_11 iura novit curia) posta a fondamento della decisione, e richiamata dal primo giudice al punto 13 della sentenza.
Gli appellanti hanno dedotto che manca un accertamento pieno, ed in sede dibattimentale, della loro responsabilità penale (non è, infatti, intervenuta una condanna in primo grado), ma non hanno spiegato perché errata è stata la decisione del primo giudice, il quale , dando per presupposto il principio (non certo contestato dagli appellanti) della completa autonomia e separazione fra giudizio penale e giudizio civile, tranne particolari e limitate ipotesi di sospensione del processo civile previste dall'art. 75, comma 3, c.p.p. (che qui non ricorrono), correttamente, e richiamando ampia e consolidata giurisprudenza di legittimità, ha legittimamente utilizzato la prova delle presunzioni di cui all'art. 2729 c.c., traendola anche, ma non solo, da prove atipiche
20 (quali le prove raccolte in altri giudizi tra le stesse o tra altre parti, e delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione), le quali non hanno affatto minor valore probatorio, come sostenuto dagli appellanti, di quelle tipiche (essendo gli “argomenti di prova” richiamati dall'art. 116 c.p.c., vere e proprie prove), purché siano state acquisite nel contraddittorio delle parti nel presente giudizio, in ossequio all'art. 101 c.p.c.. (cfr. Cass. n. 18810 del 2021). Non hanno spiegato, ancora, gli odierni appellanti perché errata è la valutazione delle prove operata dal primo giudice, quando lo stesso non ha violato i limiti di ammissibilità delle prove (per es. prova illecita, divieto di scienza privata del giudice, ecc..) ed ha, infine, legittimamente utilizzato le regole proprie del giudizio civile, nel quale l'accertamento giudiziale ha uno standard probatorio, diverso da quello del giudizio penale;
pertanto, se il giudice penale può pronunciare sentenza di condanna nella sola ipotesi in cui l'imputato risulti colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 c.p.p.), nel giudicio civile il riscontro di un fatto rilevante per la decisione si può, invece, accontentare di un grado di certezza inferiore, espresso dalla regola del c.d. “più probabile che non”. Non hanno, infine, specificatamente, dedotto e spiegato gli appellanti perché fallaci sono i convincimenti del giudice, che sono tratti anche dal contenuto di leggi dello Stato, di decreti -legge, di decreti ministeriali o del presidente del consiglio dei ministri (cfr. punto 13 della sentenza).
Ritiene la Corte che tutte le prove che hanno sostenuto la decisione del primo giudice, siano sufficienti, anche senza la sentenza della Corte di Assise di Taranto (annullata dalla Corte di Assise di Appello della sez. distaccata di Taranto, n. 6/2024 del 13.9.2024, in atti), ad accertare e ritenere la responsabilità civile, ed, incidentalmente, quella penale di e per il reato di concorso nel CP_8 Parte_2 disastro innominato aggravato, sia pure sulla base dei principi che regolano l'accertamento giudiziale in sede civile, non rinvenendosi, peraltro, neanche nelle specifiche doglianze degli appellanti, di seguito numerate e svolte, alcun elemento che possa condurre a rivedere il giudizio del primo giudice.
1) La conformità delle emissioni industriali alla normativa ambientale ed alle prescrizioni dell' rilasciata in data 4.8.2011. CP_12
Gli appellanti, al fine di contrastare il ritenuto giudizio di sussistenza del fatto illecito, come anche del reato di disastro ambientale (sia nel suo elemento oggettivo che del suo elemento soggettivo) hanno evidenziato: a) la comprovata conformità delle emissioni industriali dello stabilimento siderurgico alle prescrizioni dell'AIA ed alla normativa ambientale, attestata dalla stessa perizia chimica disposta dal GIP del Tribunale di Taranto nel richiamato proc. n. 938 R.G.N.R., in risposta al quarto quesito, 21 (punti 106 e 114 dell'atto di appello); nonché b) l'assenza di violazioni del D.l.vo n. 152/2006, avendo numerose sentenze definitive del giudice amministrativo (cfr. sent. del Consiglio di Stato n. 4648/2005, doc. 11; sent. Tar Puglia Lecce n. 1551/2009, n. 553/2011, n. 2840/2013, doc. 12, 13; 19; sent. Cons. Stato n. 1016/2015, doc. 20) affermato che i sottoprodotti ed il rottame ferroso non sono qualificati dalla normativa europei quali rifiuti, con la conseguenza che il loro trattamento non richiedeva il rispetto da parte del gestore della normativa in materia di rifiuti non pericolosi, contenuta nel D.l.vo n. 152 del 2006, (punti 116, 123, 125, 126 dell'atto di appello); nonché c) l'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo (sentenza TAR Puglia Lecce n. 1081/2011, doc. 14) dell'ordinanza sindacale n. 39/2010, emessa sulla base del rapporto sul benzo(a)pirene e sulle immissioni dell'atmosfera, essendo Parte_6 stato accertato che le autorità amministrative avevano erroneamente assunto come limite di legge, il valore obiettivo di qualità di 1 ng/m3 d'aria, che l'Unione Europea indicava, all'epoca, come valore cogente da conseguire entro una successiva predeterminata data e valevole per tutta Europa (punto 117 dell'atto di appello), e non ancora maturata;
nonché d) l'intervenuto annullamento, sempre con sentenza amministrativa passata in giudicato (sent. Tar Puglia Lecce, n. 1550/2012, doc. 18) dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 14/2012 del Sindaco di , emessa sulla base della conoscenza delle due CP_1 perizie acquisite con incidente probatorio, non desumendosi dagli esiti delle stesse la violazione delle prescrizioni imposte dall' del 4.8.2011, e difettandosi anche l'altro CP_12 elemento tipico dell'ordinanza contingibile ed urgente, non palesandosi l'urgenza improvvisa di una situazione di danno alla salute della collettività e, anzi essendo la questione, nella sua complessità, già sottoposta alla attenzione delle autorità amministrative coinvolte (punto 121 e 122 dell'atto di appello). Di tali questioni, gli appellanti lamentano l'omessa disamina e decisione.
In relazione a tutte le suindicate questioni, si ribadisce, preliminarmente, quanto già affermato in via generale ed omnicomprensiva dal primo giudice (punto 18.2 della sentenza), e cioè che non è essenziale, al fine di ritenere l'intollerabilità delle emissioni lamentate, e pertanto la sussumibilità della fattispecie in esame in quella prevista dall'art. 2043 c.c., che sia stato accertato il superamento dei parametri fissati dall'AIA o dalle norme speciali a tutela dell'ambiente (dirette alla protezione di esigenze della collettività, di rilevanza pubblicistica), i quali, pur potendo essere considerati criteri minimali di partenza al fine di stabilire l'intollerabilità delle emissioni che li eccedano, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile. Quest'ultimo, nello stabilire la tollerabilità
o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo al giudizio di intollerabilità delle emissioni, ancorché contenute in quei limiti, sulla scorta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica (in questo senso, Cass. civ. n. 26715 del 2020, n.
22 23754 del 2018, n. 20555 del 2017, n. 17281 del 2005). Questa corte condivide e ribadisce il giudizio di intollerabilità del primo giudice, perché la considerevole entità del fenomeno, la sua permanenza (le emissioni, come di seguito spiegato, non sono mai cessate nell'arco di tempo, oggetto del presente giudizio), la difficoltà del suo accertamento (la conformità ai valori di legge riguarda solo le emissioni convogliate, ma non quelle fuggitive e diffuse, non misurate e non misurabili), la lesività dello stesso (con incidenza non sono su beni materiali, quali immobili privati e pubblici, ma sulla salute della popolazione, sulla salubrità dell'ambiente e sulla immagine dell'ente civico), la sua provenienza dal più grande stabilimento siderurgico di Europa (con enorme capacità imprenditoriale, manageriale ed economica, e quindi, di adeguato intervento e di efficace risoluzione e riduzione dei fenomeni nocivi) e la perdurante inottemperanza dei vertici aziendali ad adeguarsi non solo alle migliori tecniche disponibili, ma agli stessi atti di intesa stipulati con gli enti locali, alle prescrizioni della prima sentenza passata in giudicato (quella sui parchi minerali) ed alle prescrizioni dell , mai completamente attuate e diluite in tempi lunghissimi, sono tutti elementi che fondano il giudizio di intollerabilità delle emissioni inquinanti, e la corresponsabilità civile accertata dal primo giudice.
A tanto, si aggiungono le significative conclusioni della richiamata perizia chimica.
Il collegio peritale, all'esito degli accertamenti svolti nel procedimento penale n. 928/2010 r.g.n.r., dal novembre 2010 al novembre 2011, ha risposto affermativamente al primo quesito (“se dallo stabilimento si diffondano gas, vapori, sostanze aeriformi e CP_11 sostanze solide (polveri ecc.), contenenti sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di e, eventualmente, di altri CP_1 viciniori, con particolare, ma non esclusivo, riguardo a Benzo(a)pirene, IPA di varia natura e composizione nonché Diossine, PCB, Polveri di minerali ed altro”), dando così atto della sostanziale continuità dei fenomeni di sversamento massivo già accertati nei precedenti processi penali e della significativa presenza di sostanze pericolose e metalli (Fe, Pb, V, Cd, Zn, Ni, Tl, As, Be, Co, Cr, Al, As, Be, Cd, Hg, Se, Te, Tl) nelle emissioni diffuse incontrollate dell'attività produttiva . Tale prova atipica ha grande valore, perché come si evince dalla lettura dell'elaborato, i relativi esiti sono scaturiti sia dai risultati dei monitoraggi e dei prelievi condotti direttamente dal collegio peritale all'interno dello stabilimento, aventi ad oggetto sia materiale massivo (depositi di materiale disperso e residui depositato su impianti e pavimentazioni) sia aria-ambiente, sia dalla congiunta valutazione di dati ed analisi forniti dalla stessa e da quelli desumibili dagli CP_9 accertamenti svolti negli anni precedenti da autorità pubbliche quali l' , l' Pt_6 Pt_7
l' (in parte acquisiti anche nel presente giudizio). CP_13
Inoltre, i periti, nel rispondere al terzo quesito (“se all'interno dello stabilimento CP_9 di siano osservate tutte le misure idonee ad evitare la dispersione incontrollata di fumi e polveri CP_1
23 nocive alla salute dei lavoratori e di terzi”), hanno concluso negativamente, proprio perché il giudizio di conformità, richiamato dagli appellanti, riguarda, come del resto evidenziato dal primo giudice, le emissioni convogliate, ma non le emissioni cosiddette “non convogliate “(diffuse o fuggitive), risultate numerose, di diversa natura oltre che di rilevante quantità, e che si originano dall'esercizio dei diversi impianti dello stabilimento e dalle attività connesse (e che si aggiungono alle emissioni convogliate, pur non CP_9 essendo misurabili né dichiarate); tali polveri rilasciate con le emissioni non convogliate , contengono sostanze inquinanti, quali IPA, Benzene, H2S, SO2, CO, e provengono, come evidenziato dai periti, dalla erosione eolica dei cumuli di stoccaggio dei materiali, dalla manipolazione dei materiali solidi, nonché dalla movimentazione stradale di mezzi all'interno dei vari reparti e impianti, causando, per esempio, il cosiddetto fenomeno di slopping, acclarato e documentato dagli accertamenti, effettuati nell'ambito del predetto procedimento penale, dai Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce per 190 volte (121 episodi di slopping all' 1 e 69 episodi all' 2) di giorno, e la cui Per_1 Per_1 informativa, venne acquisita dal collegio peritale, durante le operazioni peritali, nel contraddittorio, anche tecnico, delle parti), oppure determinate da difetti di tenuta nelle apparecchiature che operano con fluidi gassosi, come le emissioni provenienti dalle c.d.
“torce” presenti in stabilimento. Il decreto del 4.8.2011, proprio rispetto a tali tipi di emissioni (e cioè con riguardo allo “slopping” ed alle “torce”) aveva prescritto al gestore modalità di monitoraggio in continuo di tali tipi di emissioni;
ma, nel corso dell'accertamento peritale, si è accertato che entrambi i fenomeni (quello dello Slopping, come quello del gas sprigionato dalle “torce”) non erano monitorati, né in modo continuo, né in modo efficace, non consentendo alcuna acquisizione di dati certi sul numero delle accensioni delle torce, sulle portate effettivamente inviate alla combustione, sulla durata di ogni singolo evento e sulla rispondenza delle condizioni operative a quelle di progetto delle torce stesse, nonché sulla effettiva quantità e qualità di fumi sprigionate nell'ambiente circostante durante i fenomeni di Slopping ed addensati in nubi che persistono nell'aria; aggiungevano i periti che solo attraverso la continua registrazione di tutti gli eventi occorsi, si sarebbe potuto verificare l'efficacia delle procedure adottate per pervenire, se non all'eliminazione, almeno alla riduzione del fenomeno. Ancora, i periti hanno evidenziato che non convogliate, in quanto fuggitive e/o diffuse, sono le emissioni provenienti dai refrattari dei forni coke, che presentino fessurazioni o criccature, per i quali era necessaria una adeguata ristrutturazione o la messa fuori servizio di quelle più critiche, e per i quali, soprattutto, non esistevano protocolli vincolanti nella normativa di riferimento, protocolli eventualmente validati anche dalle autorità competenti. Si sottolinea al riguardo che la successiva come CP_12 modificata in data 27.10.2012, a riprova della insufficienza e lacunosità della precedente, rilasciata appena un anno prima, già conteneva nuove e più stringenti prescrizioni in relazione a tutte le tipologie di emissioni non convogliate, prima richiamate. 24 Per quanto riguarda il quarto quesito (“se i valori attuali di emissione di Diossine, Benzo(a)pirene ed IPA di varia natura e composizione, PCB, polveri minerali ed altre sostanze ritenute nocive per la salute di persone ed animali nonché dannose per cose e terreni - sì da alterarne struttura e possibilità di utilizzazione - siano conformi o meno alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore”) il collegio peritale ha concluso, proprio come rilevato dagli appellanti, che, relativamente alla conformità alle norme nazionali e regionali, i valori misurati alle emissioni dello stabilimento con gli auto-controlli effettuati dal Gestore nell'anno CP_9
2010, risultavano conformi sia a quelli stabiliti dalle precedenti autorizzazioni settoriali delle emissioni in atmosfera (ex-DPR. 203/88) e sia ai valori limite previsti dal recente decreto di AIA del 5/08/2011. Ma poco rileva, ai fine del presente giudizio, tale valutazione di conformità, sia per quanto appena detto sul fenomeno delle emissioni non convogliate, non oggetto di stima, né di vincoli, sia perché nella stessa revisione dell' dell'ottobre 2012 (il giudizio peritale riguarda quella del 4.8.2011) si CP_12 aggiungono più stringenti prescrizioni sulle emissioni non convogliate appena segnalate, a riprova della insufficienza delle precedenti (e comunque neanche adempiute dal gestore, come accertato dai periti), nonché ulteriori prescrizioni (tra le quali, come si legge nel provvedimento del 27.10.2012, in atti, quella di procedere con la completa copertura dei parchi primari, prevedendo in via prioritaria l'avvio della realizzazione delle coperture per quelle aree che presentano i maggiori contributi in termini di emissioni diffuse, nonché la fermata delle batterie 3-4 e 5-6, nonché il rifacimento dei refrattari della batteria 9-10), tutti interventi da avviare entro e non oltre il 1° gennaio 2014.
Infine, un'ultima considerazione, che nasce dal complessivo esame della perizia chimica e dalla reiterata richiesta di attenzione, da parte dei periti, a tale dato: in tutti i capitoli della perizia, in tutti i diagrammi e schemi redatti e relativi ad ogni reparto e/o processo di lavorazione dello stabilimento, emerge che i valori emissivi stimati e dichiarati dalla stessa erano per la maggior parte tutti prossimi alla fascia alta dei CP_9 parametri del Bref (che sono i dati medi europei, rispetto ai quali si determina il posizionamento dell'impianto nel panorama europeo) e raramente prossimi alla fascia bassa dei parametri del Bref (sicuramente più adeguati alla tutela della salute e della salubrità dell'ambiente). Il mancato superamenti dei valori massimi del BREF consentiva ad di risultare nella media europea degli impianti industriali, ma tanto conduce a CP_9 formulare senz'altro un giudizio di un ridotto grado di attuazione delle BAT Conclusions (che costituiscono il riferimento per la adozione delle migliori tecniche possibili), essendo invece auspicabile, ai fini del minor impatto emissivo, allineare i processi di produzione al migliore standard di sostenibilità ambientale (ossia alle BAT, definite anche MTD, migliori tecniche possibili), soprattutto tenendo conto della vicinanza dello stabilimento ai preesistenti centri abitati e della grandezza dello stabilimento stesso e della correlativa capacità produttiva ed economica.
25 Pertanto, neanche per questa corte il giudizio di conformità dei valori emissivi di alla del 4.8.2011 ed alla normativa di settore, contenuto nella perizia, CP_9 CP_12 conduce a ritenere tollerabili le emissioni provenienti dallo stabilimento, ed, in realtà, neanche quelle successive, se è vero che, come già segnalato dal primo giudice, dagli atti di intesa tra e gli enti pubblici susseguitisi negli anni (quello dell'8.1.2003 , in cui si CP_9 ribadisce il carattere prioritario dell'intervento sui cosiddetti "parchi minerali e fossili", evidentemente non ancora concluso, quello del 27.2.2004, quello del 15.12.2004 e infine quello del 23.10.2006) e dai provvedimenti legislativi relativi all' emerge, all'esito CP_9 delle verifiche di carattere amministrativo effettuate, la permanente e grave sussistenza di pericoli ambientali per la salute, derivanti dalla mancata completa attuazione dell' CP_12
(per esempio nel citato d.p.c.m. del 14.3.2014 si dà atto, tra le altre notazioni, ancora della mancata realizzazione della prescrizione relativa alla chiusura completa dei nastri trasportatori).
Inoltre, con specifico riferimento alla censura contenuta nei punti 121 e 122 dell'appello, la stessa non appare di alcuna rilevanza, sia per quanto appena detto, sia per il fatto che la ritenuta assenza, da parte del giudice ammnistrativo, del connotato di contingibilità ed urgenza nell'ordinanza sindacale impugnata, denota, piuttosto, la gravità della sofferenza ambientale del territorio, e la sua preesistenza e persistenza.
Quanto specificatamente ai punti 116, 123, 125, 126 dell'atto di appello, oltre alle indicazioni generali già espresse, si aggiunge che la conformità dell'attività dell' alla CP_9 normativa in materia di rifiuti, come affermata dal giudice amministrativo, nelle numerose sentenze richiamate ed esibite, non consente di negare il fenomeno in sé delle emissioni non convogliate, nelle quali appunto i consulenti della perizia chimica facevano rientrare anche quelle (potenzialmente nocive) derivanti dal trattamento termico del materiale ferroso e dei sottoprodotti, e delle quali non si monitorava affatto la loro conformità ai limiti previsti dal dall'articolo 216, comma l , 2 e 3 del D.Lgs.l52/06. Anche a voler ammettere che tale normativa non dovesse essere osservata, non qualificandosi come rifiuti non pericolosi i sottoprodotti ed il rottame ferroso, ciò non eliderebbe la esistenza di emissioni non convogliate, assolutamente non misurate né misurabili (e ritenute pericolose per la salute anche dalla perizia epidemiologica, come in seguito si dirà), e che comunque aggravavano il carico qualitativo e quantitativo delle emissioni non convogliate.
Quanto al punto 117 dell'atto di appello), in base al quale gli odierni appellanti hanno richiamato l'intervenuto annullamento da parte del giudice amministrativo (sentenza del TAR, doc. 14) dell'ordinanza sindacale n. 39/2010, emessa sulla base del rapporto sul benzo(a)pirene e sulle immissioni dell'atmosfera, Parte_6 accertandosi che le autorità amministrative avevano erroneamente assunto come limite
26 di legge, il valore obiettivo di qualità di 1 ng/m3 d'aria, che l'Unione Europea indicava quale valore da raggiungere entro in determinato limite temporale, valga quanto segue. Occorre distinguere tra valore limite, da una parte e valore obiettivo, dall'altra: il primo, come viene definito dall'art. 2 del D.Lgs. 155/2010 (che ha attuato la Direttiva 2008/50 CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), indica il valore fissato in base alle conoscenze scientifiche, incluse quelle relative alle migliori tecnologie disponibili, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e che non deve essere successivamente superato, mentre per valore obiettivo il livello, fissato al fine di evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una data prestabilita. E' vero, pertanto, che all'epoca della emanazione dell'ordinanza sindacale ancora non era spirato il termine del 31.12.12, fissato per potersi adeguare al nuovo limite di emissione del benzo(a)pirene (1ng/m3), esigibile in base alle conoscenze scientifiche esistenti ed in base alle conoscenze delle migliori tecnologie disponibili, ma è vero anche che tale valore (ancora non coincidente con il valore obiettivo) era spesso superato ed era quindi idoneo a provocare effetti nocivi per la salute. Pertanto, ed anche in assenza della ricorrenza dell'illecito ambientale, tale superamento può senz'altro condurre il giudice a ritenere le emissioni intollerabili, e sussumibili sia nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., che, anche, nelle fattispecie di reati contro l'incolumità pubblica (e non specificamente contro l'ambiente) di cui il ed il erano accusati. CP_8 Parte_2
2)Il reato di disastro innominato aggravato. Elemento oggettivo
Contrariamente a quanto dedotto dagli appellanti, correttamente il primo giudice ha accertato incidentalmente la ricorrenza del reato di disastro innominato aggravato, e pertanto che e nelle rispettive qualità, hanno CP_8 Parte_2 concorso a cagionare un disastro, provocando e non impedendo una massiva attività di sversamento nell'aria - ambiente di sostanze nocive per la salute umana, animale e vegetale, diffondendo tali sostanze nelle aree interne allo stabilimento, nonché rurali ed urbane circostanti lo stesso (in particolare, IPA, benzo(a)pirene, diossine, metalli ed altre polveri nocive), determinando un gravissimo pericolo per la salute. Sempre incidentalmente, anche questa corte ravvede la fattispecie aggravata di cui all'art. 434, comma 2, c.p., essendosi verificato l'evento, ossia un disastro comportante un gravissimo pericolo per la incolumità/salute pubblica. Non solo si richiamano le conclusioni affermative della perizia chimica in risposta al quesito 1 (“se dallo stabilimento si diffondano gas, vapori, sostanze aeriformi e sostanze solide (polveri ecc.), contenenti CP_11 sostanze pericolose per la salute dei lavoratori operanti all'interno degli impianti e per la popolazione del vicino centro abitato di e, eventualmente, di altri viciniori”), ma si richiama altresì la CP_1 conclusione affermativa in risposta al quesito 2 (“se i livelli di Diossina e PCB rinvenuti negli 27 animali abbattuti, e i livelli di Diossina e PCB accertati nei terreni circostanti l'area industriale di
siano riconducibili alle emissioni di fumi e polveri dello stabilimento di ). In CP_1 CP_9 CP_1 particolare, i periti hanno riscontrato la stessa caratterizzazione chimica nelle diossine e sostanze assimilabili (PCDD/PCDF e PCBdl), esistenti nell'aria e nei depositi materiali (particolato), riscontrati all'interno dello stabilimento, nelle immediate vicinanze esterne dello stesso, nelle adiacenti zone abitate, nonché nel suolo circostante e nei vegetali in superficie, nonché nei tessuti degli animali sequestrati e poi abbattuti e nei mitili sequestrati e poi distrutti. Tale circostanza, ossia la ricorrenza della stessa caratterizzazione chimica (i c.d. profili dei congeneri "fingerprints") delle diossine e delle sostanze assimilabili consentiva di ricondurre tali sostanze (nocive per l'uomo, ma anche per il mondo animale e per l'ambiente) alla medesima fonte, ossia alle emissioni provenienti prevalentemente dalla attività dell' , dovendosi ritenere del tutto CP_9 residuale la rilevanza di altre attività industriali o umane. I periti stessi, infatti, evidenziavano già che”sulla base oggettiva di quanto dichiarato dalla stessa nell'ambito CP_3 delle denunce emissioni annuale E-PRTR (ex registro INES) e sulla base dei dati e delle valutazioni condotte dagli Enti di controllo circa l'emissione delle altre sorgenti nel dominio considerato, il valore annuo di IPA emesso da è pari a circa il 90% del totale emesso nel territorio (cfr. pag. CP_11
141 della relazione di perizia); infatti, nella tabella di pagina 133 della perizia, quanto alle emissione di IPA, si evince che aveva dichiarato emettere 0,10 Kg/anno, CP_19
Enipower 0,03, Cementir 10,2, ENI 2,01, Appia Energy 1,20, 1,60, 200,0, CP_5 CP_9
Porto 1,25, Traffico 2,44, riscaldamento 2,60. Del resto dalle stesse conclusioni riportate nella “Relazione sui dati della qualità dell'aria Taranto 2013” redatta da , si evince Pt_6 che l'apporto dato da ENI, Appia Energy, inceneritore e da altre realtà industriali CP_5 non aveva assolutamente la rilevanza di quello apportato dall' in termini di qualità CP_9 dell'aria, e di danno alla salute della popolazione.
Ma, soprattutto, si richiamano i chiarissimi esiti della perizia epidemiologica, non senza aver prima sottolineato che per il reato di disastro deve accertarsi, secondo la giurisprudenza penale (cfr. Cass. 25.9.2018, n. 44528, caso Cass. 20.1.2017, Per_2
n.45836; Cass. 13.3.2015, n. 14859; Cass. n. 7941/2014, in materia di esposizioni all'amianto; Cass.20.2.2007, n. 19342), l'esistenza di un macro-evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, ed anche non percepibile in modo prorompente (potendo realizzarsi in un arco temporale anche molto prolungato), e che produca una compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività, nella quale si identifica la lesione della pubblica incolumità.
Tale evento distruttivo deve provocare un concreto pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un determinato numero di persone, senza che peraltro sia richiesta l'effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti. Perché si realizzi 28 l'ipotesi del disastro aggravato, è pertanto sufficiente che ricorra un giudizio di probabilità, relativo alla attitudine di un fatto certo a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti.
Questa corte ritiene che, nella concreta fattispecie in esame, il pericolo concreto per la salute e l'incolumità pubblica derivante dai massivi sversamenti di polveri, sia stato accertato dalla perizia epidemiologica svolta in sede di incidente probatorio, perché l'analisi epidemiologica svolta è pregevole.
Per rispondere ai quesiti posti (“Dicano i periti prof.ssa Prof. Persona_3 Per_4
e dottor esaminati eventualmente i dati ambientali ed epidemiologici a
[...] Persona_5 disposizione presso le aziende sanitarie e la Regione e ogni altro dato e informazione Parte_6 disponibile presso agenzie pubbliche o private, ed avendo riguardo all'ambiente considerato in relazione ai lavoratori che operano presso lo stabilimento di e alla popolazione del/dei vicino/i CP_9 CP_1 centro/abitati: 1 quali sono le patologie interessate dagli inquinanti, considerati singolarmente e nel loro complesso e nella loro interazione, presenti nell'ambiente a seguito delle emissioni dagli impianti industriali in oggetto;
2 quanti sono i decessi e i ricoveri per tali patologie per anno, per quanto riguarda il fenomeno acuto. attribuibili alle emissioni in oggetto;
3. qual è l'impatto in termini di decessi e di ricoveri ospedalieri per quanto riguarda le patologie croniche, che sono attribuibili alle emissioni in oggetto”), il collegio peritale, ha effettuato uno studio epidemiologico ad hoc, cioè proprio sulla popolazione di , e svolto sulla base alle informazioni CP_1 Per_6 Per_7
"individualizzanti" per questa popolazione, quali dati anagrafici, dati sanitari della Pt_11
relativamente alla mortalità ed ai ricoveri ospedalieri, archivio degli assistiti,
[...] registro tumori, oltre che il registro tumori IO EN (tenuto da , i Parte_6 dati di incidenza mesotelioma 1999-2010 (registro regionale, , i dati di CP_20 incidenza tumori in età pediatrica (0-14 anni) (AIEOP); ancora il collegio ha valutato sia precedenti studi scientifici di riferimento, quali il Rapporto Sentieri dell'istituto Superiore di Sanità, sia i dati già acquisiti, quali tutti i dati ambientali della rete qualità dell'aria elaborati da (molti dei quali prodotti dagli attori nel giudizio di primo Parte_6 grado), i modelli di dispersione degli inquinanti nell'area ambiente e segnatamente quello per il PM10, elaborati da ISPESL e quello per le diossine, elaborato dall'Istituto Inquinamento Atmosferico.
I periti, quindi, dopo aver esaminato le emissioni e la concentrazione degli inquinanti a nonché gli effetti degli inquinanti (IPA, benzene, diossine, ecc..) in CP_1 ambiente di vita e di lavoro, si sono dedicati alla costruzione della coorte di popolazione di e allo studio sia degli effetti cronici sulla salute della popolazione residente e CP_1 dei lavoratori, sia degli effetti acuti dei predetti inquinanti, e sono giunti a misurare sia un aumento del rischio di ammalarsi per tutti gli esposti (rischio relativo), sia un aumento
29 del rischio in termini di eccesso di mortalità o morbilità all'interno della popolazione (rischio attribuibile o numero attribuibile), ed arrivando così a mettere a disposizione del giudice una valida legge epidemiologica che ponga in relazione eziologica il contatto con la sostanza (IPA, benzene, diossina e metalli) e l'aumento dell'incidenza di una certa patologia tra gli esposti, consentendo di imputare (in assenza di prospettazioni e spiegazioni alternative plausibili di tale aumento dell'incidenza, e pur tenendo conto di eventuali fattori di confondimento, quali lo stato di fragilità dei soggetti in condizioni socio-economiche deteriori, l'impiego in siderurgia e in società di costruzioni meccaniche e navali) ai soggetti corresponsabili dell'esposizione (quali appunto e CP_8
la quota di decessi a questa (la sostanza inquinante) Parte_9 epidemiologicamente riconducibile, anche in mancanza di prova circa i singoli eventi patologici addebitabili all'esposizione alla sostanza, che non fa parte della fattispecie del reato.
Nelle loro conclusioni, i periti hanno affermato che “l'esposizione continuata agli inquinanti dell'atmosfera emessi dall'impianto siderurgico ha causato e causa nella popolazione fenomeni degenerativi di apparati diversi dell'organismo umano che si traducono in eventi di malattia e di morte. I modelli di analisi messi a punto hanno consentito di stimare quantitativamente il carico annuale di decessi e malattie che conseguono all'esposizione all'inquinamento”.
Tra i plurimi modelli di analisi elaborati, si segnala, a titolo esemplificativo, quello elaborato a pag. 216-217 (cfr. anche la tabella riportata), dal quale emerge che la situazione sanitaria in termini di mortalità e ricoveri ospedalieri non è uniforme nella città, osservandosi tassi più elevati nei quartieri di AO VI e UR (che raggruppa i rioni UR, Isola, Porta Napoli, Lido Azzurro) rispetto agli altri quartieri di , CP_1
e, precisamente, tassi di mortalità e ricoveri più alti del 27-64% per AO VI e del 10- 46% per UR, specificandosi che gli eccessi sono sostenuti dai tumori (tutti i tipi), dalle malattie cardiovascolari e dalle malattie respiratorie.
Ancora si segnala, la conferma dell'estrema pericolosità del PM10 (e dei suoi componenti), in relazione alle malattie cardiovascolari, respiratorie, ai tumori della pleura, della vescica, dello stomaco, del polmone, ma anche in relazione alle malattie neurologiche, e a quelle renali, pericolosità che aumenta in modo esponenziale rispetto a esposizioni sempre maggiori (cfr. tabella a pag. 220), ribadendosi, come sottolineano i periti, i risultati di tutti i precedenti studi che hanno appurato che non si conosce, allo stato, un effetto soglia del PM 10 (ovvero una concentrazione di inquinante al di sotto della quale non si rilevano effetti sanitari.).
Ancora si segnala, sempre con riferimento allo studio di coorte della popolazione di
, la compromissione dello stato di salute nei bambini ed adolescenti da 0-14 anni CP_1
30 (cfr. tabella a pag. 219), in termini di eccessi di tumori, malattie dell'apparato respiratorio ed infezioni dell'apparato respiratorio.
I periti, inoltre, hanno richiamato (cfr, §§ 28 della perizia) i risultati delle analisi del rapporto redatto dall'Istituto Superiore della Sanità sulla mortalità per causa Per_8
a nel periodo 1995-2002, che ha valutato il profilo di mortalità della città CP_1 rispetto ai dati di riferimento regionali, accertando: un eccesso tra il l0 % e il 15 % nella mortalità generale e per tutti i tumori in entrambi i generi;
un eccesso di circa il 30 % nella mortalità per tumore del polmone, per entrambi i generi;
un eccesso, in entrambi i generi, dei decessi per tumore della pleura;
un eccesso compreso tra il 50% (uomini) ed il 40 % (donne) di decessi per malattie respiratorie acute;
un eccesso di circa il l5% tra gli uomini e 40% nelle donne della mortalità per malattie dell'apparato digerente;
un incremento di circa il 5 % dei decessi per malattie del sistema circolatorio soprattutto tra gli uomini. Hanno, altresì, valutato l'aggiornamento dello studio (2003, Per_8
2006-2008), secondo il quale sussiste, rispetto al periodo precedentemente monitorato, e con riferimento alla popolazione del sito di nel suo complesso, un ulteriore CP_1 incremento significativo della mortalità rispetto alla corrispondente media regionale;
e secondo il quale detto incremento ha riguardato la mortalità per tutte le cause, tutti i tumori (fra questi i mesoteliomi pleurici, le neoplasie epatiche, polmonari, linfoemopoietiche - in particolare i linfomi non Hodgkin), le demenze, le malattie del sistema circolatorio (in particolare la malattia ipertensiva e le malattie ischemiche del cuore), le malattie respiratorie acute e croniche, le malattie dell'apparato digerente (in particolare la cirrosi e altre malattie croniche del fegato), nonché la mortalità per tutte le cause nel primo anno di vita e alcune condizioni morbose perinatali.
Significative, sono ancora per la corte, le conclusioni dei periti sul presumibile periodo di latenza tra esposizione a sostanze tossiche ed esiti di malattia (variabile a seconda del processo patologico), secondo cui, per quanto riguarda i tumori tra gli adulti, l'esposizione eziologicamente rilevante è quella avvenuta 15-30 anni prima della comparsa della malattia, mentre per quanto riguarda le malattie cardio-vascolari e quelle respiratorie la latenza è più contenuta, ed è ancora più breve nei bambini. Inoltre i periti hanno affermato che alcuni degli effetti riscontrati si continueranno a manifestare nel futuro a causa della latenza tra esposizione ed esiti, ma la gran parte di questi potranno essere ridotti con efficaci interventi di prevenzione ambientale.
Ancora, e sebbene gli appellanti non abbiano fatto riferimento specifico ai due reati di avvelenamento, previsti dall'art. 439 c.p.c, ed ascritti (anche) a ed al CP_8
, nell'ambito del richiamato procedimento penale, nondimeno il tenore Parte_2 dei motivi di appello (e segnatamente di quello relativo al danno non patrimoniale dell'ente civico, appena di seguito affrontato) induce la corte alla loro disamina. Al
31 riguardo deve evidenziarsi che, entrambe le perizie, ma soprattutto quella epidemiologica, contengono incisivi elementi per accertare incidentalmente, secondo la regola di giudizio del “più probabile che non”, ed incidentalmente, la ricorrenza anche dei due delitti di avvelenamento contestati (anche) a e , Parte_2 CP_8 strettamente collegati al reato di disastro, perché derivanti direttamente dallo sversamento delle richiamate emissioni di sostanze nocive. Secondo l'ipotesi accusatoria della procura, trasfusa nel decreto che dispone il giudizio, a e Parte_2 [...]
viene contestato anche il delitto di avvelenamento di cui agli artt. 110, 112 n. 1 CP_8
e 439 c.p.c, “per avere, in concorso con altri, attraverso l'attività di sversamento delle sostanze nocive di cui ai precedenti capi di imputazione, provocato o comunque non impedito sia a) la contaminazione dei terreni ove insistevano aziende agricole locali, di allevamento ovo-caprino, cagionando l'avvelenamento da diossina di 2.271 capi di bestiame destinati, a seguito dell'attività di pascolo esercitata nelle suddette aziende, alla alimentazione diretta ed indiretta, con i loro derivati, sia b) la contaminazione dello specchio acqueo del 1° Seno del Mar Piccolo di ove insistevano numerosi impianti di mitili, in CP_1 tal guisa cagionando l'avvelenamento da diossina, PCB e metalli pesanti di diverse tonnellate di mitili che venivano distrutti per ragioni sanitarie, in quanto pericolosi per la salute umana.
Infatti, come si evince dall'esame della perizia chimica, è stato direttamente accertato dai periti, nel pieno contraddittorio (anche tecnico) delle stesse parti di questo giudizio, che la diossina e le sostanze ad essa assimilate, rinvenute negli organi degli animali sequestrati ed abbattuti e nei mitili sequestrati e distrutti provengono dalle emissioni, soprattutto quelle non convogliate, dell' , segnatamente dall'area CP_9 agglomerazione, ove si svolge l'attività di sinterizzazione, perché hanno infatti tutte la medesima caratterizzazione chimica, il medesimo fingerprint, con una percentuale di furani superiore a quella delle diossine;
i periti hanno altresì spiegato che le predette emissioni dell' , sia attraverso l'aria, ma anche attraverso lo scolo di acque rinveniente dalle CP_9 superfici degli impianti , non adeguatamente pavimentate (l'ennesima prescrizione CP_9 imposta ed all'epoca non attuata), si depositano sul suolo circostante, sulle foglie e sulla vegetazione superficiale e sulle acque superficiali del mar Piccolo, ed una volta ingerite dagli animali o assorbite dai mitili, possono entrare nella catena alimentare, e persino nel latte materno. Dall'altro canto, la perizia epidemiologica ha ribadito la nocività, anche questa accertata da numerosi studi scientifici, della diossina per l'uomo, qualora assunta tramite l'ingestione di alimenti, ed il collegamento con determinati tipi di tumore.
Appare evidente allora che, dai consistenti contenuti della perizia chimica e di quella epidemiologica, dall'esame della motivazione delle due sentenze penali definitive, prima richiamate, nonché, nonché dall'esame della documentazione proveniente da autorità pubbliche di controllo negli anni dal 2007 al 2013 , ), Pt_6 Pt_7 CP_13 acquisita in questo processo, ma anche valutata nelle medesime perizie indicate, ed infine dai contenuti degli atti di intesa conclusi da e gli enti territoriali, dalle ordinanze CP_9
32 sindacali emesse negli anni, ed infine, ancora, dal tenore letterale dell' e della legislazione sull' , può senz'altro affermarsi, con un ragionamento sorretto dalla CP_9 regola del “più probabile che non”, che i fenomeni di emissione di sostanze inquinanti, nell'arco temporale oggetto anche di questo giudizio (dal 1995 inizio della gestione Pt_1 al 2014) non siano mai cessati, e che tale attività di sversamento abbia causato (oltre a due fenomeni di avvelenamento compiuti) un disastro, nelle forme del macro-evento, di impercettibile, persistente e profonda compromissione di tutte le componenti ambientali (aria, terra, acqua), che ha concretamente messo in pericolo l'incolumità e la salute umana, nel territorio ricompreso tra il di ed i comuni viciniori, non CP_1 CP_1 essendoci pertanto spazio per ritenere che i diritti di risarcimento, azionati in questo giudizio, siano soggetti alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2947 comma 1, piuttosto che alla prescrizione più lunga di cui all'art. 2947, comma 3, c.c., prevista per i reati di cui agli artt. 434 e 439 c.p.
3)L'elemento soggettivo del reato di disastro innominato aggravato
La giurisprudenza di legittimità è giunta ad affermare (cfr. Cass. pen., 5.5.2011, n.36626 e Cass. pen., 14.12.2010, n. 1332) che il dolo di disastro innominato deve intendersi intenzionale, rispetto all'evento del disastro ed eventuale, rispetto al pericolo per la pubblica incolumità. L'art. 434 c.p. utilizza la locuzione “fatto diretto a cagionare il crollo...o un altro disastro" per indicare il risultato cui deve dirigersi la condotta e la locuzione "se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità" per indicarne la previsione, ossia l'accettazione del rischio di verificazione di un pericolo per la pubblica incolumità, connessa alla realizzazione di un fatto diretto al disastro. Nell'ipotesi aggravata di cui al capoverso dell'art.434 c.p., il disastro deve essersi verificato, ed anche in questo caso, ovviamente, deve ricorrere il dolo intenzionale rispetto al disastro, e quello eventuale rispetto al pericolo per la salute/pubblica incolumità.
Come ritenuto dal primo giudice, numerosi elementi inducono ad accertare la ricorrenza del dolo intenzionale, sia come coscienza e consapevolezza del disastro, sia come vera e propria volontà del disastro.
La piena consapevolezza dell'inquinamento prodotto si desume dalla esistenza di precedenti giudiziari specifici in capo ad entrambi ( e ), CP_8 Parte_2 dalla piena conoscenza dei dati acquisiti dall' e da altri organi di controllo, Parte_6 nonché dalla diretta conoscenza delle analisi sulla qualità dell'aria e degli altri elementi contenuti nelle emissioni, e dalla diretta conoscenza degli atti di intesa e del decreto di revisione dell' , mentre la consistente volontà di provocare il disastro emerge non solo dai richiamati elementi, ma anche dalla effettiva gestione dello stabilimento, non conforme alla migliore tecnica produttiva, dalla mancata o rallentata realizzazione degli
33 interventi prescritti a tutela dell'ambiente, disposta in provvedimenti giurisdizionali (quali la sentenza sui parchi minerali), amministrativi (gli atti di intesa, le ordinanze sindacali), legislativi (l' , la legge regionale in materia di diossine, il d.p.c.m. del CP_12
2014).
Il dolo eventuale, con riferimento al pericolo per la pubblica incolumità/salute, deriva dalla conoscenza, in capo a e , della qualità delle sostanze Pt_1 Parte_2 oggetto di emissione, del loro carattere nocivo, della loro pericolosità per la salute umana.
Dal punto di vista temporale, si enumerano tali dati, tutti rappresentativi del dolo in esame, ossia sia quello intenzionale di disastro che quello eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità:
1) Nella motivazione della sentenza del Tribunale penale di Taranto, n. 498/2007 (sentenza sulle “cokerie”) si fa riferimento all'atto di intesa del giugno 1997, in cui lo stesso conveniva "circa l'urgente necessità e l'indispensabilità di CP_8 procedere in tempi congrui alla riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal centro siderurgico di , ed in particolare “alla riduzione delle emissioni diffuse della CP_1 cokeria", mediante "l'utilizzo delle migliori tecnologie e di sistemi per la limitazione delle emissioni derivanti dal processo di distillazione del carbon fossile in cokeria". Tuttavia, nel secondo "protocollo di intesa" del maggio 2002 tra l'azienda e gli enti territoriali (in atti), veniva riaffermata la necessità di “riconoscere assoluta priorità alle problematiche connesse al reparto cokeria”, al punto da garantire una via preferenziale ai relativi interventi strutturali;
ancora, si legge nella motivazione della citata sentenza (del resto ben nota a e ), che al processo veniva Pt_1 Parte_2 acquisita “la nota del direttore del 16 febbraio 2001, con la quale questi non Parte_2 soltanto ribadiva la disponibilità dell'azienda a perseguire la ricostruzione delle batterie in questione "secondo i più avanzati criteri tecnologici" (che evidentemente, quindi, come si desume per argomento logico a contrario, non venivano ancora osservati), ma praticamente ammetteva la mancanza di numerosi dispositivi destinati al contenimento delle emissioni. Da tale nota, infatti, si evince che le batterie nn. 3 - 6 mancavano, tra l'altro: 1) di un sistema di caricamento fossile;
2) di un impianto di depolverazione allo sfornamento;
3) di porte ad elevata tenuta. E di tanto si rinviene conferma ulteriore nel progetto preliminare di rifacimento di quelle batterie, col quale l'azienda aveva previsto che le stesse fossero munite: di un "sistema di captazione e depolverazione delle emissioni allo sfornamento coke" su ciascun gruppo termico;
di "nuovi pulisciporte meccanici e nuovo sistema levaporte, per assicurare la pulizia e l'idonea collocazione delle porte sul forno dopo ogni ciclo di sfornamento"; di macchine caricatrici dotate di un nuovo sistema dì estrazione per una distribuzione controllata del fossile nelle celle, in modo da evitare la formazione di emissioni durante e a fine caricamento". Tutti
34 dispositivi di impiego comune e già installati dalla stessa "Ilva" sulle batterie nn. 7 – 8”. Sempre nella motivazione della predetta sentenza si dà atto del contenuto del documento di valutazione dei rischi, adottato dalla stessa a norma dell'art. CP_9
4 del D.L.vo n° 626/94 citato, ed in cui si attestava, a riprova della piena conoscenza della nocività delle sostanze utilizzate, che “…nell'ambito del processo di distillazione del carbon fossile, per la produzione del carbon coke, si effettuano lavorazioni di cui all'allegato VIII del D.L.vo 626/94, che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone"; che, tra le "attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni", vi è la "distillazione di carbon fossile"; che, infine, tra i "preparati cancerogeni" presenti nel ciclo di lavorazione della cokeria, in particolare perché contenenti i.p.a., vi sono il carbon fossile, il gas cok, il catrame, l'olio di lavaggio e la pece”. 2) Sia che sono stati condannati con la CP_8 Parte_2 sentenza del Tribunale di Taranto in composizione monocratica del 15.7.2002, la c.d. sentenza dei parchi minerali, perché, nelle rispettive qualità, provocavano e non impedivano, omettendo di adottare gli opportuni accorgimenti e le necessarie opere provvisionali, continui e permanenti sversamento di polveri di minerali accatastati nella zona parchi minerali dello stabilimento, polveri contenenti sostanze atte a molestare, offendere o imbrattare le persone residenti nel comune di ed in particolare nel rione UR. Nella sentenza il CP_1 beneficio della sospensione condizionale della pena viene subordinato “alla realizzazione della produzione attraverso la migliore tecnologia disponibile per il contenimento dell'emissione molesta ovvero mediante l'adozione di qualunque altro sistema utile al conseguimento di tale scopo, entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza”, ma ciò, non è avvenuto, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza nel 2005. 3) Si succedono l'atto di intesa dell'8 gennaio 2003 (in atti), in cui si richiama la priorità dell'intervento sui cosiddetti parchi minerali e fossili dello stabilimento, ancora non attuato, e , ancora una volta, si auspica (cfr. la premessa alle linee guida di intervento, allegate a quell'atto) che tale intervento sia realizzato secondo le migliori tecniche disponibili, a tutela del rione UR, attraverso il barrieramento esterno all'area industriale;
ancora gli atti di intesa del 27 febbraio 2004 e del 15 dicembre 2004, in cui si prevede la creazione di colline artificiali e la piantumazione di circa 1.200 alberi ad alto fusto su di un'area estesa circa cinque ettari. 4) Nell'atto di intesa del 15.12.2004 (in atti) si prendeva atto della necessità di completare il sistema di monitoraggio in continuo dei camini delle batterie dei forni a coke e dell'agglomerato e di realizzare il collegamento "on line" con
35 I' - Dipartimento provinciale di per i! trasferimento dei Parte_6 CP_1 dati. Tale impegno (quindi non attuato) veniva ribadito nell'atto di intesa del 23.10.2006, ma non verrà attuato (come accertato dal collegio peritale nella perizia chimica) almeno sino al 2012, contenendo l'AIA del 26.10.12 ancora la relativa prescrizione di garantire l'effettivo monitoraggio “in continuo” (ancora inattuato), nonché di garantire l'accesso da parte di e degli enti locali, in CP_13 tempo reale mediante password, ai sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera, secondo i tempi e le modalità da concordarsi con
. CP_13
5) in ognuna dalle tre campagne di monitoraggio di , emerge che la Parte_6 quantità di diossina emessa dal camino E312 era il doppio di quella dichiarata da nelle sue dichiarazioni INES dal 2002 al 2008: 180 grammi a dispetto dei CP_9
93 grammi dichiarati. (cfr. note in atti, ma il dato è attestato anche dalla Pt_6 perizia chimica) 6) Nell'atto di intesa del 23.10.2006 (in atti) ancora si ribadisce la necessità, da parte della società di "procedere ad ulteriori interventi di riduzione delle emissioni delle polveri pesanti", e di adottare specifici "sistemi protettivi dall'azione del vento sui cumuli dei parchi materie prime", ma quando l'intervento sui parchi verrà realizzato, tanto non sarà sufficiente a risolvere efficacemente il problema delle polveri derivanti dai parchi minerali, poiché la revisione dell' , disposta con decreto del 26.10.2012, prevederà la prescrizione relativa alla completa copertura dei parchi, prescrizione che nel DPCM del 14.3.2014, ancora veniva ripresa, in quanto non del tutto adempiuta. 7) Nel 2007 e vengono condannati, con la più volte Pt_1 Parte_2 richiamata sentenza n 408 (sentenza sulle cookerie) per i reati di cui agli artt. 110, 437 c.p., 674 c.p., 650 c.p.c. e 635 c.p. La sentenza sarà confermata in appello ed in Cassazione i reati saranno dichiarati prescritti, in assenza di prove evidenti di innocenza. 8) Nel decreto del 26.10.2012, quello di revisione dell'AIA 2011, con riferimento all'impianto di agglomerazione, si prevedevano una serie di interventi, previsti dalle BAT, ma non realizzati dall' nonostante il preesistente CP_11 impegno di riduzione delle emissioni diffuse della cokeria mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie, ribadito in ogni atto di intesa. Si prescrive, infatti, relativamente alla fase di omogeneizzazione, di assicurare un giusto livello di umidificazione dei materiali inviati all'omogeneizzazione, al fine di limitare la dispersione di polveri che possono generarsi durante lo stoccaggio e la manipolazione dei materiali solidi;
ancora, con riferimento alla sinterizzazione, si prescrive all' la completa captazione e convogliamento delle attuali CP_3
36 emissioni diffuse generate dal raffreddatore circolare, nonché la presentazione di un progetto per l'installazione di filtri a maniche per il trattamento dei fumi in uscita dai camini dell'impianto di raffreddamento dell'agglomerato (tutte misure già rientranti nelle BAT e realizzate in altri impianti europei, ma non certo progettate e realizzate dall' di propria iniziativa a , nonostante la CP_9 CP_1 propria capacità economica e l'importanza strategica dello stabilimento italiano, il più grande in Europa).
Ebbene tutti questi elementi ben conducono, in via incidentale, a ravvisare, in e il dolo del reato di disastro aggravato, CP_8 Parte_2 emergendo la reiterata consapevolezza e volontà di non realizzare o di non realizzare nei tempi previsti determinati interventi, necessari alla salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini, nonostante la piena conoscenza del pericolo cui si esponevano tali categorie di soggetti, e nonostante i numerosi avvertimenti contenuti in sentenze, provvedimenti amministrativi e legislativi.
Incidentalmente, ravvisa questa corte anche l'elemento soggettivo del delitto di avvelenamento, che non è un reato a consumazione anticipata, ma un reato di evento (l'avvelenamento, inteso come compromissione di componenti dell'ambiente, attraverso l'immissione in esso di sostanze, non necessariamente letali, ma che possono avere effetti tossici sulla salute), di carattere istantaneo. Il dolo è eventuale, e l'evento dell'avvelenamento non deve essere intenzionalmente voluto, essendo sufficiente che si accetti volontariamente il rischio del suo verificarsi, come concreta e probabile conseguenza della propria azione. Non può mettersi ragionevolmente in dubbio che e non fossero consapevoli che dall'attività del CP_8 Parte_2 siderurgico si sprigionassero sostanze tossiche nocive alla salute umana ed animale, quali le diossine e sostanze assimilabili alle diossine.
Tale consapevolezza si desume dal fatto che la diossina è considerata sostanza nociva dalla legge sin dal 1990 e che numerosi sono gli studi scientifici che ne hanno confermato la nocività, citati anche nelle perizie e rientranti nel sapere esigibile di chi svolge un'attività imprenditoriale e gestionale, che involge profili di tutela dell'ambiente (evidenziandosi, infatti, che il c.d. principio di “precauzione” in materia di tutela dell'ambiente, previsto dall'art. 3 del d.l.vo n. 152/2006 riguarda l'operato anche delle persone fisiche e giuridiche, private e non solo di quelle pubbliche); ma tale consapevolezza di evince anche dagli impegni presi con le istituzioni, per esempio in sede di accordo di programma dell'11.4.2008, in cui si richiamano le emissioni di PCCD/F dell'impianto di agglomerazione. Nonostante i ripetuti impegni presi, le misure per eliminare e ridurre le emissioni nocive non venivano realizzate e tale omissione, in quanto consapevole, ben integra il dolo eventuale.
37 V) Carenza di prova del ritenuto danno all'immagine del Controparte_1
Con riguardo a tale motivo di appello, deve evidenziarsi che gli odierni appellanti hanno dedotto che il riconoscimento della sussistenza di un danno all'immagine del non può prescindere all'accertamento da parte del giudice penale del reato di CP_1 disastro ambientale, peraltro in via definitiva, e non può basarsi sul mero accertamento incidentale dello stesso da parte del giudice civile.
La censura si scontra con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (peraltro già richiamato dal primo giudice, senza che sia stato dedotta e spiegata dagli appellanti l'erroneità di tale richiamo) sull'art. 2947, comma 3, c.c., secondo il quale, nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, l'applicazione dell'eventuale più lungo termine prescrizionale ex art. 2947, terzo comma, cod. civ., se da un lato prescinde dall'esistenza di un processo penale sul medesimo fatto, e dalle sue vicende, dall'altro, presuppone che il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l'esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27337 del 13/11/2008; e le successive conformi Cass. n. 32021/2024 e Cass. civ., Sez. III, n. 24408/2025).
Gli appellanti hanno censurato la sentenza, nella parte in cui ha basato la prova dell'esistenza del danno all'immagine sul “fatto notorio”, reso possibile proprio dalla risonanza mediatica data, soprattutto a cominciare dal 2008, dai mezzi di informazione alle manifestazioni e proteste dei cittadini, alle iniziative di plurime associazioni e comitati, ai provvedimenti legislativi tesi ad autorizzare la ripresa della produzione, alle numerose ordinanze sindacali (di chiusura degli impianti, o di abbattimento di oltre 2.000 animali o di distruzione di tonnellate di mitili), agli studi scientifici di settore (come lo studio dell'Istituto Superiore della Sanità ed i suoi aggiornamenti) e Per_8 segnatamente ai provvedimenti della magistratura (quali il sequestro degli impianti nel 2008 e nel 2012, le ordinanze di applicazione delle misure cautelari, le sentenze definitive), arrivando a ritenere la ricorrenza di un danno in re ipsa, senza che sia stata provata la effettiva ricorrenza di conseguenze dannose per l'ente.
La doglianza è infondata, perché il primo giudice ha, invece, fatto corretta applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso un danno-conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato a fini risarcitori, anche mediante presunzioni, mai potendosi considerare in re ispa (Cass. civ. S.S.U.U. N. 26972/2008; Cass. n. 20897/2007; Cass. n. 10527/2011; Cass. n. 13614/2011; Cass. n. 7471/2012; Cass. n. 19551/2023).
38 Tuttavia, non può prescindersi dalla natura immateriale dei diritti della personalità delle persone giuridiche, e comprendere che il pregiudizio arrecato a tali diritti, può essere oggetto di allegazione e di prova anche attraverso l'indicazione degli elementi costitutivi e delle circostanze di fatto da cui desumerne, sebbene in via presuntiva, l'esistenza (così Cass. civ. , sez III, ord. n. 34026/2022; Cass. civ., Sez. I, Sent. n. 11446/2017). Nella concreta fattispecie in esame, il clamore mediatico (clamor fori o strepitus fori) sul disastro ambientale e sulla sua riconducibilità all' , nonché sul dramma di fondo della CP_9 popolazione del comune di e dei suoi comuni più vicini, per i quali il diritto alla CP_1 salute ed il diritto al lavoro non possono essere esaustivamente ed ugualmente garantiti, è una (tra quelle possibili) conseguenze della lesione all'identità ed all'immagine dell'ente territoriale. Tale clamore mediatico, da un lato, offre la concreta dimensione della lesione stessa;
ossia del vulnus all'identità ed immagine della città di , dall'altro, può CP_1 orientare nella quantificazione del danno.
A voler semplificare il concetto, può essere sufficiente evidenziare che il danno all'immagine ed all'identità del non si identifica nel richiamato clamor Controparte_1 fori, come hanno presupposto gli odierni appellanti, ma preesiste allo stesso, ha una sua essenza ed immanenza propria, e discende inevitabilmente, secondo un ragionamento logico e basato sull'id quod plerumque accidit, dal disastro ambientale e dagli avvelenamenti provocati dallo stabilimento siderurgico (rispetto al quale non si hanno elementi di nessun tipo per affermare che non sia ancora in corso).Infatti, secondo un ragionamento logico, basato sull'id quod plerumque accidit, può ragionevolmente affermarsi che qualunque cittadino, o qualunque persona che ricopra una funzione o un compito attribuito agli organi dell'ente, a fronte di quello che si è verificato, avverta inevitabilmente di appartenere ad un ente territoriale esponenziale, che non è in grado di assolvere alle sue funzioni ed ai suo compiti, come delineati dalla Costituzione (art. 2, essendo l'ente civico una delle formazioni sociali in cui si realizza la persona;
art. 9, comma 2; art. 114 Cost.)
o dalla legge ordinaria (art. 13 del TUEL, d.l.vo 267/2000) e dal suo stesso Statuto (cfr. art. 5, rubricato “Le funzioni”, in atti e cui si rimanda), e nei cui confronti, pertanto, si alimentano percezioni di insicurezza, disagio e timore per il futuro, non potendosi più riporre nell'ente la fiducia nella sua reale capacità di salvaguardare i più basilari diritti dei cittadini (la salubrità dell'ambiente, la salute, la sicurezza della catena alimentare, la possibilità di lavorare senza rinunciare a questi beni).
Questo è il danno all'identità ed all'immagine del comune di , ed il clamore CP_1 mediatico è una delle sue conseguenze, che nello stesso tempo ne illumina le dimensioni. Il clamor fori o strepitus fori emerge in modo pieno ed esaustivo dalle prove documentali offerte dal nel giudizio di primo grado, molte delle quali specificatamente CP_1 richiamate nella sentenza al punto 35.5, ma non è l'unico danno -conseguenza che l'ente civico nell'atto introduttivo del giudizio ha dedotto, indicando, per esempio, quale 39 ulteriore danno-conseguenza della lesione alla propria identità ed alla propria immagine, la compromissione della propria vocazione turistica, legata sia alle bellezze naturali, storiche ed artistiche, sia ai prodotti alimentari tipici del territorio;
tale danno- conseguenza, tuttavia non è stato riconosciuto nella presente sede, come si vedrà, perché, pur potendolo presumere dal punto di vista logico, allo stato non è stato provato in alcun modo, neanche mediante la allegazione di dati numerici o dati statistici che (anche in questo caso) ne proverebbero la concreta dimensione, essendone provata, invece, l'esistenza.
All'esito di tali considerazioni, anche questo motivo di appello deve essere rigettato, ribadendosi il principio (affermato dalla giurisprudenza contabile in materia di danno all'immagine della p.a, scaturente da reato - si vedano Corte dei Conti, Sez. II App., sent. n. 131/2025, Corte dei Conti, Sez. II App., Sent. n. 137/201 – ma che si ritiene possa offrire degli spunti anche al danno all'immagine di un ente territoriale, scaturente da reato commesso da terzi), secondo cui, il clamore mediatico e la risonanza del fatto non integrano la lesione, ma ne indicano la dimensione. Il danno all'immagine, dunque, scaturisce direttamente dal comportamento illecito di terzi e non dalla diffusione dell'illecito stesso che ne dà la stampa, perché alla fine tale tipologia di danno (quello all'immagine ed all'identità dell'ente) si atteggia quale lesione del buon andamento della p.a., che perde, in ragione della condotta illecita di terzi, credibilità ed affidabilità (sia all'esterno che all'interno di essa), radicando la percezione che l'inefficacia della sua azione in campi essenziali per il cittadino, possa diventare un connotato usuale dell'azione dell'ente territoriale.
VI) Carenza di prova del danno patrimoniale
Con il settimo motivo di appello, è stato contestato il riconoscimento del danno patrimoniale preteso dalle parti attrici, in relazione a specifici aspetti.
Con riferimento agli immobili della Città' Vecchia, la sentenza è stata censurata nella parte in cui ha ritenuto raggiunta la prova del danno patrimoniale e della sua riconducibilità alle emissioni di polveri provenienti dallo stabilimento siderurgico, sulla base della mera distanza dai parchi minerali, e senza un esame dei venti dominanti e dell'effetto barriera frapposto, rispetto alla Città Vecchia, dal quartiere UR. La censura è infondata, perché il primo giudice ha condivisibilmente ritenuto raggiunta tale prova, basandosi sull'attenta osservazione dei segni di imbrattamento rinvenuti sugli immobili, descritti dal C.T.U. e raffigurati ampiamente nelle fotografie allegate alla C.T.U. Tali imbrattamenti, di colore rosso e rosso-bruno, sono del tutto corrispondenti a quelli già riscontrati dal medesimo C.T.U. in modo diffuso e continuo su ogni tipo di
40 superficie nel quartiere UR, in occasione della causa n. 7502/2008 r.g., all'esito di indagini chimiche svolte su campioni di polveri raccolte in corrispondenza delle superfici del condominio tali indagini non lasciavano alcun dubbio sulla CP_16 provenienza di tali polveri dai parchi minerari, escludendo il c.t.u. che potessero essere il prodotto del traffico veicolare o che potessero provenire da altri stabilimenti dell'area industriale di (in particolare, dallo stabilimento CEMENTIR o dalla raffineria CP_1
ENI).
La specificità cromatica delle polveri, insieme alla considerevole vicinanza della Città Vecchia allo stabilimento siderurgico, ad una distanza compresa tra i 2,00 e i 2,80 km, insieme all'azione diretta dei venti dominanti, sono tutti elementi che fondano pienamente la prova qui contestata, anche alla luce della lunga durata di tali esposizioni, senza soluzione di continuità. Né può attenuare tale giudizio la “barriera”, così denominata dagli appellanti, costituita dal quartiere UR, soprattutto alla luce del fatto che l'emissione di polveri non ha risparmiato neanche il più lontano (distante tra i 5,35 e i 6,60 km dallo stabilimento) quartiere AO VI, in cui, come ha evidenziato il c.t.u., la presenza di vegetazione o di fabbricati non ha costituito un ostacolo insormontabile per la propagazione delle polveri, che una volta, depositate, possono essere rimesse in circolazione dalla successiva azione del vento, o anche dal traffico veicolare, restando bloccata solo quella parte incastonata nei prospetti dei fabbricati, nelle tubazioni e così via.
Con riferimento agli immobili del quartiere AO VI, è stata censurata la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto i relativi danni patrimoniali, nonostante dai rilievi e dalle analisi chimiche, eseguite in corso di causa, non fosse emersa la presenza di polveri sugli stessi. In effetti, il C.T.U. ha riferito che l'analisi chimica, demandata all'Università di Bari, sui sei campioni di polveri prelevati dai lastrici solari degli immobili del predetto quartiere, non ha riscontrato la presenza certa di materiali riferibili a quelli provenienti dai parchi minerari (segnatamente manganite, ossido di ferro), ma la presenza di materiali argillosi, “i cosiddetti “clay minerals”, ubiquitari, in quanto componenti della crosta terrestre e di materiali per l'edilizia, rimossi per erosione o attività antropiche e trasportati”.
Ebbene, non è vero che la decisione di accoglimento del primo giudice si è fondata su tali analisi, anzi non se ne è tenuto conto, fondandosi la prova della riconducibilità dei danni patrimoniali subiti dagli immobili di proprietà comunale esistenti nel quartiere AO VI alle emissioni di polveri industriali, su altre ragioni, peraltro in alcun modo oggetto di specifica censura da parte degli appellanti. In particolare, è stato lo stesso c.t.u. a rilevare che le analisi svolte nel 2019 hanno avuto ad oggetto polveri accumulate nei due anni precedenti e dunque non nel periodo in cui la responsabilità per la propagazione di emissioni industriali poteva essere imputata a ed a Parte_2
41 ; ed a rilevare altresì che gli immobili in esame erano stati oggetto di CP_8 recenti interventi di impermeabilizzazione dei relativi lastrici solari;
quindi i campioni prelevati non potevano in alcun modo riferirsi ai depositi avvenuti nel periodo 1995 – 2014. Ciò nondimeno, dall'esame delle superfici di prospetto degli immobili attenzionati si era rilevato un generale fenomeno di imbrattamento di colore rosso, rosso-bruno, sicuramente ricollegabile, per le sue caratteristiche cromatiche, alle polveri dell' , CP_9 sebbene di intensità minore rispetto a quanto rilevato nei quartieri Città Vecchia e UR, in ragione della maggiore distanza del quartiere AO VI dai parchi minerari e la minore presenza di venti sud-ovest.
E' stata, pertanto, sufficiente la semplice osservazione del materiale fotografico allegato alla c.t.u., a corredo delle schede degli immobili (in particolare, la fotografia 3, all. 5 ritraente il prospetto della scuola con gocciolature di colore scuro;
le Persona_9 foto 3,4,5,6,7 e 8, all. 5, che ritraggono la scuola nei suoi prospetti nord, ovest ed Per_10 est, con gocciolature e percolazioni di colore scuro o scuro-rossastro, e che si interrompono per gli li interventi di pittura al piano terra, che li coprono interamente;
ancora, le foto 3, 11 e 12 , all. 6, che ritraggono la scuola , nel suo prospetto Per_11 sud con macchie di colore rossastro sul corpo di fabbrica insistente all'angolo est, nel suo prospetto ovest, con terrazzo caratterizzato da depositi di colore rosso e nel suo prospetto ovest, con la palestra caratterizzata da percolamenti di colore scuro) per accertare che i segni di imbrattamento avessero quella specificità e forte caratterizzazione estetica, propria dei depositi di polveri minerali provenienti dall' , tenuto conto della CP_9 allocazione topografica degli immobili interessati, comunque siti non in una qualsiasi città di Italia, ma a pochi chilometri di distanza dallo stabilimento siderurgico più grande d'Europa, e tenuto conto ancora dell'enorme quantità di polveri disperse e del lunghissimo periodo temporale considerato, pari quasi ad un ventennio. Tutti tali elementi escludono che gli ostacoli architettonici (come i fabbricati), i minori venti e la relativa minore vicinanza possa aver non solo ridotto, ma addirittura eliminato del tutto la propagazione delle polveri e i conseguenti depositi imbrattanti.
Lo stesso ctp del convenuto , nell'evidenziare che qualsiasi altro Parte_2 fabbricato ubicato in qualsiasi altro posto d'Italia (come per esempio Biella o Milano), con le stesse finiture e caratteristiche costruttive tipiche dell'epoca e con le stesse carenze manutentive dei fabbricati visionati (e nelle schede tecniche allegate alla c.t.u. il consulente ha perfettamente individuato e distinto le macchie delle superfici riconducibili a ruggine, quelle attribuibili ad ossidazione delle armature metalliche, quelle nere riconducibili al traffico veicolare ed allo smog cittadino, nonché le macchie scure dovute alla presenza di gocciolatura derivante dalla copertura dei lastrici in materiale bituminoso) si presenterebbe, più o meno, con le stesse condizioni di degrado, con facciate sporche, depositi nerastri, anziché dovuti al normale inquinamento Per_12
42 atmosferico tipico di ogni città, non ha potuto fare a meno di evidenziare che proprio tali depositi di colore rosso-bruno non esistono in altre zone di Italia, proprio perché gli stessi hanno una specificità cromatica, che, come accertato direttamente dal C.T.U. in altro giudizio svoltosi tra e dei privati cittadini, proprietari di immobili siti CP_11 nel quartiere UR (il proc. n. 7592/2008 citato), deriva dall'inquinamento proveniente dall' . CP_9
E comunque la presenza delle polveri anche nel quartiere AO VI veniva registrata più volte da ed acquisita nelle note richiamate al paragrafo relativo al III e Parte_6
IV motivo di appello.
Con riferimento ai danni riconosciuti ad gli appellanti hanno censurato la CP_3 sentenza nella parte in cui è stata ritenuta raggiunta la prova della loro riconducibilità alle emissioni delle polveri provenienti dall' , nonostante il fatto notorio secondo cui CP_9 nessun automobilista nella città di avesse mai lamentato problemi di CP_1 intasamento del radiatore a causa delle polveri di minerale. Anche tale motivo di appello è infondato, condividendosi pienamente il percorso motivazionale del primo giudice, sorretto dalle indagini peritali, il quale, se da un lato ha escluso i danni lamentati da alla carrozzeria ed al motore dei relativi mezzi, ritenendo, anche in assenza di CP_3 una compiuta allegazione dell'intero parche macchine, che l'ordinaria manutenzione dovesse garantire la loro protezione, diversamente ha ritenuto in relazione a radiatori, olii e filtri aria, riconoscendo senza alcun dubbio la ricorrenza di maggiori costi di manutenzione relativi a tali elementi, dovuti proprio all'azione delle polveri che hanno prodotto un incremento significativo dei relativi costi di manutenzione, in relazione alle ordinarie operazioni di filtraggio dell'aria. E ne è riprova il confronto, operato dal c.t.u., tra i costi di gestione sostenuti da e quelli sostenuti dall' CP_3 Controparte_21 di in relazione al medesimo servizio offerto per la
[...] CP_22 CP_23 città di Bari;
infatti dalla tabella di comparazione allegata alla c.t.u. (all. 57), si evince che nel quinquennio 2005 – 2010 la spesa sostenuta a per materiali e ricambi di CP_1 radiatori, olii e filtri è notevolmente superiore, rinvenendosi una spesa annua per chilometro di euro 0,09 per chilometro da parte di e quella di 0,20 euro per CP_23 chilometro da parte di Non può, infine, paragonarsi l'incidenza delle polveri CP_3 sulla frequenza nella sostituzione dei materiali d'uso degli autobus a quella che potrebbe ipotizzarsi con riferimento alla manutenzione delle automobili dei privati cittadini, alla luce dei livelli di percorrenza annua degli autobus, stimati dal c.t.u. in 50.000 km all'anno, e peraltro solo all'interno del perimetro cittadino, rispetto ai livelli di percorrenza di una automobile di un comune cittadino, che non ha un pari utilizzo massivo e quotidiano, né un utilizzo esclusivamente limitato all'interno della città.
43 Con riferimento ai danni riconosciuti ad per costi di noleggio di due CP_5 spazzatrici e di un'autobotte e per asseriti costi per d.p.i., gli odierni appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui è stata ritenuta provata la riconducibilità di tali danni alla emissione di polveri, piuttosto che ai costi correlati alla normale attività istituzionale svolta dalla azienda municipalizzata. Anche tale motivo di appello non merita accoglimento, evidenziandosi la correttezza ed esaustività della motivazione resa dal primo giudice, anche in tale occasione non specificatamente contestata;
infatti, si è dato atto che con determina del Comune n. 56 del 7.3.2012 veniva assunto un impegno di spesa triennale per circa 315.000,00 euro, di natura straordinaria, per la necessità di noleggiare due spazzatrici per il quartiere UR, di tipo aspirante, in aggiunta alla normale pulizia assicurata dalla attività di lavaggio.
Essendo state prodotte dalla parte attrice fatture per soli euro 112.655,11, relative al noleggio di tali spazzatrici un periodo ricompreso tra il 2012 ed il 2013, il primo giudice ha riconosciuto solo tali somme, in modo del tutto condivisibile, ritenendo anche questa corte sufficiente a tal fine la documentazione richiamata, insieme al corollario di natura logica, secondo il quale la persistenza delle polveri provenienti dall' evidentemente CP_9 richiedeva l'assunzione di misure aggiuntive rispetto a quelle normalmente previste per l'ordinaria pulizia delle strade, in città non interessate da tale tipo di inquinamento. Analogo ragionamento deve essere fatto per i costi sostenuti per l'impiego di una autobotte attrezzata, destinata ad implementare l'attività di lavaggio stradale, riconosciuti dal primo giudice nella misura di euro 34.361,50, portata dalla sola fattura esibita da parte attrice, e relativa ai costi sostenuti a tale titolo nel periodo dal 16.4.2012 a dicembre 2012.
Quanto, infine, ai dispositivi di protezione individuale, immune da vizi è la decisione del primo giudice che, in accoglimento delle osservazioni del CTP del
, non ha riconosciuto i costi relativi a tute di lavoro, guanti e Parte_2 mascherine, essendo gli stessi ricompresi nella dotazione standard, ma ha invece riconosciuto i costi extra, resisi necessari per l'importante attività di rimozione dalle strade della città del materiale ferroso di origine minerale, e relativi alle tute integrali, obbligatorie rispetto a rischi chimici o biologici, riconoscendo, anche in questo caso, solo gli oneri supportati da specifica documentazione (pari ad euro 9.306,72 per gli anni 2012 e 2013, cfr. all. 61 della C.T.U.).
Infine, sempre con riferimento ai danni patrimoniali, gli odierni appellanti censurano il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale, non condividendo la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto la prescrizione di durata collegata al reato di disastro innominato aggravato, quando, semmai era ravvisabile il meno grave reato di cui all'art. 674 c.p. Anche questa censura è infondata, riprendendosi
44 a tal fine tutto quanto già evidenziato in relazione al rigetto dei motivi di appello sub III) e IV).
VII) Con il settimo motivo di appello, è stata dedotta l'erroneità della sentenza, nella parte in cui non ha preso atto del trasferimento della domanda in sede penale, rinvenendosi nel dispositivo della sentenza della Corte di Assise di Taranto, pronunciata nel procedimento n.938/2010 e prodotto dalla controparte, una statuizione di condanna del al pagamento di una provvisionale, a titolo di risarcimento del Parte_2 danno, in favore del , con conseguente estinzione del giudizio per Controparte_1 intervenuta rinuncia all'azione civile.
Il motivo è infondato poiché non è intervenuta nel richiamato procedimento penale alcuna costituzione di parte civile del nei confronti di , non CP_1 Parte_2 potendo pertanto tale statuizione giudiziale contenuta nel dispositivo, evidentemente errata - e, peraltro, travolta dall'intervenuto annullamento della sentenza, comportare il trasferimento della domanda in sede penale, e la conseguente rinuncia all'azione civile proposta, attività e volontà mai manifestate dal . Controparte_1
VIII) Con l'ottavo motivo di appello, gli appellanti hanno censurato la sentenza, nella parte in cui ha ritenuto ammissibile la produzione di copia del dispositivo della sentenza del processo penale “Ambiente svenduto”, esibita dalle parti attrici in sede di memoria conclusionale, senza che si fosse garantito il contraddittorio delle controparti su tale produzione. Tale motivo è irrilevante poiché, all'esito della sentenza della Corte di Assise di Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, n. 6/2024, acquisita in questo grado di giudizio, la sentenza di primo grado è stata annullata e va, pertanto, rigettato.
L'appello incidentale
I) Il mancato riconoscimento del danno da deprezzamento degli immobili siti nel Quartiere UR e AO VI
Le parti appellanti incidentali hanno censurato la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto tale voce di danno, nonostante le conclusioni in senso contrario del c.t.u. e nonostante l'esistenza di precedenti in senso favorevole dello stesso Tribunale di Taranto.
L'appello non merita accoglimento, condividendosi la motivazione del primo giudice, che non ha ritenuto provato l'assunto difensivo (condiviso dal c.t.u.), secondo il quale gli immobili siti nei predetti quartieri avrebbero subito, rispetto agli immobili di quartieri periferici analoghi, un maggiore deprezzamento, in ragione della maturata consapevolezza in capo alle persone interessate al loro acquisto, a partire dal 2005-2006,
45 della nocività delle emissioni, e tanto, sulla base di una valutazione complessiva ed unitaria dei dati, dalla quale emerge la non univocità del teorema difensivo.
In particolare il c.t.u. ha concluso in senso favorevole agli appellanti incidentali, evidenziando che, come evincibile dal grafico di cui alla figura 8, (all. 51 c), che confronta le rivalutazioni percentuali dei valori immobiliari del quartiere UR (in arancione), con quelle riferite alla media dei valori delle altre zone periferiche considerate omogenee (Salinella, Magna Grecia, Maricentro, svincoli Ponte Punta Penna, in azzurro), il Quartiere UR, seppure sino al 1° semestre 2006 ha avuto addirittura un incremento di rivalutazione percentuale rispetto alla media degli altri quartieri periferici, successivamente, a partire dal 2° semestre 2006 al 1° semestre 2014, a seguito della presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica dello stato di “pericolosità” del quartiere, ha subito un progressivo decremento di rivalutazione percentuale rispetto alla media degli altri quartieri periferici considerati;
sempre il c.t.u., ha, inoltre evidenziato che, come evincibile dal grafico di cui alla fig. 9 (all. 52c), che confronta le rivalutazioni percentuali dei valori immobiliari del quartiere AO VI (in colore verde) con quelle riferite alla media dei valori delle zone periferiche omogenee (in colore azzurro), il Quartiere AO VI ha subito un progressivo decremento di rivalutazione commerciale, rispetto alla media degli altri quartieri periferici considerati, nell'intero periodo di tempo compreso tra il 1° semestre 1995 ed il 1° semestre 2014.
Senonché, come segnalato dal primo giudice, tali dati devono essere valutati insieme a quelli desumibili dal grafico di cui all'allegato 51b della c.t.u., e secondo i quali: a) già nel primo semestre 1995, i valori commerciali OMI (euro/mq) degli immobili del UR risultavano inferiori in valore assoluto rispetto a quelli medi degli altri quartieri periferici presi in considerazione, i quali si assestavano su prezzo di mercato superiore di circa il 21% rispetto a quelli degli immobili dei UR;
b) nel corso degli anni tale divario si acuiva sino a raggiungere un valore percentuale differenziale del 29% nel 2004; c) a far data dal 2006 – quindi nel periodo ritenuto rilevante – l'incremento delle quotazioni OMI per gli immobili del quartiere UR cominciava a raggiungere valori percentuali superiori rispetto all'incremento registrato per gli immobili delle altre zone periferiche, al punto da ridurre progressivamente il divario iniziale dei prezzi a metro quadro: tale scarto scendeva al 12% nel 2006, al 3% nel 2007, ed addirittura negli anni successivi si annullava, vedendo le quotazioni OMI degli immobili del quartiere UR raggiungere valori assoluti persino superiori rispetto a quelli degli immobili delle altre zone omogenee;
soltanto nel primo semestre del 2014, ovvero nell'ultima rilevazione considerata utili ai fini della domanda risarcitoria in esame, le quotazioni degli immobili siti nel quartiere UR tornavano a scendere, sia in valore assoluto, sia in rapporto alle quotazioni registrate negli altri quartieri periferici, assestandosi, tuttavia, su un divario
46 percentuale corrispondente alla media dello scarto registrato nel ventennio attenzionato (meno del 14%).
Condivisibile è l'ulteriore considerazione fatta dal primo giudice, secondo la quale, secondo una differente prospettiva di osservazione, sempre dall'esame del richiamato grafico di cui all'allegato 51 b), si evince che, mentre le quotazioni degli immobili delle zone periferiche omogenee dal 1995 al 2014 avevano ottenuto un aumento dei prezzi medi di vendita pari al 54%, l'incremento registrato nel quartiere UR nel medesimo arco temporale era stato superiore di quasi 10 punti percentuali (63,35%).
Osserva, ancora questa corte, a sostegno della ritenuta equivocità delle conclusioni del c.t.u. e dell'assunto difensivo, che lo stesso grafico di cui all. 52c), richiamato dal c.t.u. e che confronta le rivalutazioni percentuali dei valori immobiliari del quartiere AO VI (in colore verde) con quelle riferite alla media dei valori delle zone periferiche omogenee (in colore azzurro) - evidenzia che il Quartiere AO VI ha subito un costante e progressivo decremento di rivalutazione commerciale, rispetto alla media degli altri quartieri periferici considerati, nell'intero periodo di tempo compreso tra il 1° semestre 1995 ed il 1° semestre 2014; tale dato comporta l'impossibilità di attribuire con certezza, anche per gli immobili di tale quartiere, la causa del costante decremento alla acquisita consapevolezza, a partire dagli anni 2005-2006, del carattere nocivo delle emissioni, proprio perché in questo quartiere il decremento è stato costante dal 1995 al 2014.
All'esito di tali considerazioni, deve ritenersi che, in assenza della prova certa ed univoca della riconducibilità del decremento di rivalutazione commerciale degli immobili alla consapevolezza della nocività delle emissioni, non sia possibile riconoscere tale voce di danno, non potendosi escludere che tale decremento sia dovuto a cause più generali, come l'andamento del mercato e l'oggettiva vicinanza ad una zona industriale, o più specifiche, e correlate allo stato di conservazione dei singoli immobili, e comunque ad un divario iniziale in senso assoluto tra i quartieri TAMBURI e PAOLO VI e gli altri periferici omogenei, divario che nell'arco di tempo, seppure si è ridotto per gli immobili del quartiere UR (scendendo il divario iniziale del 21% a circa il 14%), permane nell'arco di tempo considerato (1995-2014), evidentemente perché altre e più complesse sono le ragioni di tale divario stesso.
Quanto alla richiamata esistenza di precedenti pronunce su analoghe fattispecie, favorevoli alla tesi degli appellanti incidentali, deve rilevarsi la inesattezza del dato, in quanto:
a) la richiamata sentenza del Tribunale di Taranto n. 708/2014 (proc. n. 7502/2008 r.g.), confermata dalla sentenza di questa corte n. 45/2018 e da Cass. civ. n. 18810/2021, ha riconosciuto ai proprietari di determinati immobili siti nel quartiere UR, il
47 (diverso) danno patrimoniale da compromissione della facoltà di godimento, liquidandolo equitativamente nella misura del 20% del valore dell'immobile al momento della domanda, ma ha rigettato, proprio per la mancanza di dati univoci, anche all'esito della c.t.u. espletata in quel giudizio dall'ing. (ritenuta, invece, attendibile Persona_13 sul dato della provenienza delle emissioni dall'impianto siderurgico, prova atipica utilizzata anche in questo giudizio), il danno da deprezzamento del valore commerciale;
b) analogamente, la richiamata sentenza n. 72/2014 del Tribunale di Taranto, confermata dalla sentenza di questa corte n. 171/2017 e da Cass. civ. n. 14895/2019, ha riconosciuto ai proprietari di immobili siti nel quartiere UR, solo il (diverso) danno da compromissione della facoltà di godimento, liquidandolo nella stessa misura appena richiamata, ma rigettando il danno da deprezzamento, anche in questo caso per la mancanza di dati univoci in tal senso, ed anche all'esito di apposita c.t.u. (c.t.u. ; Per_14
c)la sent. n. 955/2019 del Tribunale di Taranto, ha riconosciuto ai proprietari di diversi immobili siti sempre nel quartiere UR, sia il danno da deprezzamento (liquidandolo nella misura del 5% del valore dell'immobile al momento della domanda), sia il danno da compromissione della facoltà di godimento (liquidandolo, anche questo, nella misura del 5%), ma tale sentenza, sul primo punto è stata riformata dalla sentenza di questa corte n. 248/2023, proprio per l'assenza di dati univoci nel senso del deprezzamento commerciale, legato alla consapevolezza dello stato di pericolosità, e tale sentenza, non impugnata in cassazione dagli originari attori è divenuta, sul punto, definitiva.
II) Il ridotto riconoscimento del danno non patrimoniale.
La difesa del ha censurato la sentenza impugnata, nella parte in Controparte_1 cui ha quantificato il danno all'immagine ed all'identità dell'ente civico nella somma di euro 8.000.000,00, di gran lunga minore di quella, sulla quale ha insistito in sede di appello, di euro 100.000.000,00, ed invocata, tenuto conto della gravità dei reati, della durata di commissione degli stessi, della gravità del danno ambientale, come desumibile dagli importi finanziati per le bonifiche, nonché dalla complessità delle bonifiche stesse, aventi ad oggetto sia le falde acquifere, che i fondali marini, che i terreni siti in un raggio anche molto ampio dallo stabilimento, evidenziando, altresì, che la richiesta somma di euro 100.000.000,00, rappresenta la somma che nell'accordo transattivo proposto dal ed accettato da in amministrazione straordinaria, Controparte_1 CP_11 quest' ultima si è obbligata a versare, e che rappresenta il credito del CP_1 ammesso in definitiva al passivo della procedura concorsuale, in via chirografaria. Gli appellanti, anche a voler mantenere lo stesso criterio equitativo utilizzato dal primo giudice, hanno proposto di parametrare la liquidazione ad un moltiplicatore superiore di
48 quello adottato (pari a 160), ed almeno pari a 2.000 (cifra che corrisponde all'incirca ad 1/100 della popolazione della provincia di ), insistendo pertanto nella richiesta CP_1 somma di euro 100.000.000,00, pari a 2000 volte l'importo minimo (euro 50.000,00) riconosciuto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa di eccezionale gravità, prodottasi nella sfera privata di un individuo.
Il gravame è fondato, perché il danno non patrimoniale subito dall'ente civico, alla luce di tutte le considerazioni svolte, è meritevole di una maggiore quantificazione, dovendo il danno all'identità ed all'immagine dell'ente esponenziale, come prima qualificato, essere quantificato tenendo in maggiore considerazione: la gravità delle condotte, fonti di tale danno (reiterate e perduranti da almeno un ventennio, di dimensioni considerevoli, non ancora in via di comprovata risoluzione e riduzione); l'elemento soggettivo delle stesse (dolo, anche intenzionale); la attribuita prevalenza alla logica del profitto (non riuscendo a delinearne altre, in via presuntiva) rispetto a quella della sana gestione dell'impresa, che invece va contemperata con la tutela della persona, della salute e dell'ambiente; la prevedibile difficoltà di risoluzione dei danni alla salute ed alla incolumità pubblica, poste alla base del danno all'immagine, abbisognando le future bonifiche di considerevole tempo, oltre che la difficile risoluzione della problematica ambientale ed insieme di quella occupazionale (relativa sia ai dipendenti che a CP_9 quelli dell'indotto); il lungo periodo di latenza delle malattie riconducibili alla esposizione alle sostanze nocive (come delineato nella perizia epidemiologica); il pericolo di compromissione, maggiore rispetto alle altre, di categorie vulnerabili come i bambini e gli adolescenti, e quindi delle generazioni future;
la risonanza mediatica del disastro ambientale, anche sul piano della divulgazione scientifica.
Non si ritiene, tuttavia, di utilizzare (ed applicare in aumento, come pur proposto dagli appellanti incidentali) il criterio equitativo adoperato dal primo giudice, per il fatto che non si comprendono le ragioni per le quali l'elemento di partenza (l'importo minimo, di euro 50.000,00, riconosciuto dalle tabelle milanesi per l'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa di eccezionale gravità prodottasi nella sfera privata di un individuo), pur valido e pertinente alla fattispecie in esame, sia stato moltiplicato per 160, e pur esistendo nella sentenza un riferimento al dato numerico della popolazione coinvolta;
pertanto, si ritiene equo e più confacente al caso in esame, adottare un differente criterio equitativo, che parta da un dato accertato nel presente giudizio (il danno patrimoniale subito), da moltiplicare (non certo da dividere, per tutte le ragioni sostanziali prima enucleate, per le quali si ritiene insufficiente il risultato finale, cui è giunto il primo giudice), per un fattore numerico, che appare soddisfacente individuare nel numero dei quartieri (o meglio zone) di cui si compone il territorio dell'ente esponenziale, e che sono sei (anche alla luce delle zone individuate dall'OMI nel periodo oggetto di causa;
si vedano, sul punto, i dati riportati alle pagg 82-86 della c.t.u.), e che si 49 individuano: nel centro cittadino (il Borgo e la città vecchia); nella zona periferica più pregiata (ed infatti esclusa dalla comparazione con i quartieri UR e AO VI, estesa tra Viale Virgilio e riva Mar grande); nella zona periferica che si estende da Viale Magna Grecia verso est e sud-est; nel Quartiere AO VI;
nel quartiere UR Per_15
e Porta Napoli); nel quartiere Salinella.
[...]
Sulla base di tale criterio, che valorizza la concreta dimensione del danno non patrimoniale, sotto l'aspetto della diminuita considerazione e fiducia nell'ente civico da parte dell'intera popolazione (e non solo di quella dei quartieri presi in considerazione, ai fini del danno patrimoniale), si quantifica il danno non patrimoniale dell'ente nel sestuplo di quello patrimoniale accertato, assunto quale specifico parametro di riferimento.
Le transazioni concluse dalle condebitrici e CP_11
Controparte_24
All'esito di tutte le considerazioni e valutazioni svolte, l'appello principale deve essere integralmente rigettato e quello incidentale, parzialmente accolto, non senza, tuttavia, prima aver integrato la motivazione della sentenza impugnata, dopo aver affrontato la questione della rilevanza delle transazioni concluse, nell'ambito dei richiamati giudizi di opposizione allo stato passivo (in tutto sei), promossi dinanzi al Tribunale di Milano, da ciascuna delle parti attrici, odierne appellate, nei confronti di o di Controparte_25 [...]
(così nuovamente denominata la Controparte_26 CP_27
. Tali transazioni sono state acquisite in copia integrale nel corso del giudizio di
[...] primo grado, all'udienza del 14.12.2021, e sottoposte all'esame ed al contraddittorio delle parti, all'esito dell'ordinanza del primo giudice del 30.11.21.
Invero, il giudice della cognizione, al quale sia richiesta la condanna di un obbligato solidale, deve tener conto delle transazioni concluse da altro coobbligato (cfr. Cass. civ. S.S.U.U. N. 30174/2011; Cass. civ., I, n. 23418/2016).
Come si evince dal tenore letterale delle stesse, con riferimento allo stato passivo di in relazione alla pretesa risarcitoria del avente ad oggetto il danno CP_11 CP_1 non patrimoniale (quantificato in euro 1 miliardo) e quella avente ad oggetto il danno patrimoniale (quantificato in euro 500 milioni), è stata ammessa in via chirografaria - a titolo transattivo e senza ulteriore specificazione –la somma di euro 100 milioni, senza il riconoscimento di interessi e rivalutazione. Invece, con riferimento allo stato passivo di in relazione alla pretesa risarcitoria di Controparte_24
50 AM (per maggiori oneri per i servizi di igiene urbana) ed a quella di (per CP_3 maggiori oneri per i servizi di trasporto urbano) è stata ammessa in via chirografaria - a titolo transattivo e senza ulteriore specificazione - senza il riconoscimento di interessi o di rivalutazione, l'importo di euro 13 milioni per il credito di e quello di euro 9 CP_5 milioni per quello di CP_3
Dal tenore letterale delle transazioni, e segnatamente dalle premesse, che fanno parte integrante dell'accordo, nonché dalla natura del giudizio all'interno del quale sono state concluse (giudizio di opposizione allo stato passivo della società in a.s.), si evince che le transazioni concluse hanno avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, ossia (come, CP_28 Controparte_24 peraltro, dedotto dal nelle precisazione delle conclusioni, nel giudizio di Parte_2 primo grado) e non l'intero debito. Tale qualificazione emerge dal ribadito intento delle parti creditrici (che hanno infatti proposto la transazione) di definire i rapporti con le due procedure di A.S., nonché dalla ritenuta utilità, da parte delle due procedure, di accettare la proposta, anche a beneficio della massa dei creditori delle due procedure, non potendosi certo ipotizzare che tale massa potesse farsi carico degli effetti di debiti gravanti su soggetti distinti dalle due procedure (quali appunto e Parte_2 CP_10
.
[...]
Premessa la natura di transazione sulla sola quota del condebitore, deve allora comprendersi quale sia l'effetto di tali transazioni sugli obblighi risarcitori del e di Nell'ipotesi di transazione sulla sola quota del Parte_2 CP_10 condebitore, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente alla quota di chi ha transatto;
in sostanza, il debito nei confronti dei soggetti estranei all'accordo si riduce in proporzione della quota transatta (in questo senso la costante giurisprudenza, sempre conforme alla citata sentenza a sezioni unite, come la richiamata Cass. n. 23418/2016, nonché Cass. civ., sez, I, ord. n. 7094/2022).
Premesso che il debito risarcitorio grava sui quattro condebitori in solido (
[...]
, in ugual misura, ai sensi dell'art. 1298 CP_29 CP_11 Controparte_27 secondo comma, c.c., non risultando diversamente all'esito del presente giudizio, il debito gravante sul e su deve ridursi di un quarto, per Parte_2 Parte_8 effetto delle transazioni richiamate, concluse separatamente da e da Controparte_30
Controparte_31
Tanto comporta la rideterminazione del debito gravante sugli appellanti principali, sia di quello relativo al danno patrimoniale di ciascuna delle parti attrici, odierne appellate, sia di quello relativo al danno non patrimoniale del , Controparte_1 odierno appellante incidentale.
51 Il danno patrimoniale del . Controparte_1
La somma di euro 3.239.615,93 + IVA, riconosciuta a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal patrimonio immobiliare comunale, ubicato nei quartieri Città Vecchia e AO VI deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da
, e quindi rideterminata nella misura di euro 2.429.712,00 + IVA, oltre interessi CP_9 legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado (capo B , primo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
La somma di euro 30.789,96, riconosciuta a titolo di ristoro delle spese sopportate per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle coperture dei padiglioni della scuola deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da , Pt_5 CP_9
e quindi rideterminata nella misura di euro 23.092,47, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT dal giorno dell'esborso sino alla data della sentenza di primo grado (capo B , secondo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
La somma di euro 662.886,18 + IVA, riconosciuta a titolo di risarcimento del danno materiale subito dalle strutture scolastiche dei quartieri Città Vecchia e AO VI, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da , e quindi CP_9 rideterminata nella misura di euro 497.164,63 + IVA, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado (capo B, terzo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
La somma di euro 189.000.000 riconosciuta a titolo di risarcimento del danno da pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni ed installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche del cimitero di San Brunone, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da , e quindi rideterminata nella CP_9 misura di euro 141.750,00, oltre interessi legali su tale somma, dapprima devalutata dal 2018 al 2014, e quindi maggiorata degli interessi sul capitale anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT dal giorno dell'esborso sino alla data della sentenza di primo grado (capo B , quarto capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata,
52 convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
Il danno patrimoniale di CP_3
La somma di euro 216.513,95, riconosciuta ad a titolo di risarcimento CP_3 del danno derivante dai maggiori oneri e sostituzioni dei materiali d'uso, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da
[...]
e quindi rideterminata nella misura di euro 162.385,46, oltre Controparte_24 interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado (capo B, sesto capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
Il danno patrimoniale di CP_5
La somma di euro 112.655,11, riconosciuta ad a titolo di ristoro dei CP_5 maggiori costi sopportati per le attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri UR e Città Vecchia, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da on la predetta società, e quindi Controparte_24 rideterminata nella misura di euro 84.491,33, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati per il nolo di 2 nuove spazzatrici sino alla data della sentenza di primo grado (capo B, settimo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
La somma di euro 34.361,58, riconosciuta ad a titolo di ristoro dei CP_5 maggiori costi sopportati per l'implementazione dell'attività di lavaggio stradale attraverso l'impiego di una autobotte attrezzata, deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da on la predetta Controparte_24 società, e quindi rideterminata nella misura di euro 25.771,18, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati sino alla data della sentenza di primo grado (capo B, ottavo capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
53 La somma di euro 9.306,72, riconosciuta ad a titolo di ristoro dei CP_5 costi sopportati per l'acquisto di tute integrali per i dipendenti , deve essere ridotta CP_5 di ¼, per effetto della transazione stipulata da Controparte_24 con la predetta società, e quindi rideterminata nella misura di euro 6.980.04, oltre
[...] interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati sino alla data della sentenza di primo grado (nono capoverso, del dispositivo). Sulla somma così determinata, convertendosi il debito di valore in debito di valuta, sono dovuti dalla data della sentenza di primo grado, gli interessi legali sino al soddisfo, come stabilito dal primo giudice, con statuizione non censurata.
Il danno non patrimoniale del . Controparte_1
Tale danno, per tutto quanto prima esposto, viene quantificato nel sestuplo della somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale al . Controparte_1
Tenuto conto che, all'attualità, tali somme, a seguito della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, come riconosciuti dalla sentenza di primo grado, nonché a seguito degli interessi legali dovuti dalla data della sentenza di primo grado sino ad oggi, a seguito della trasformazione del debito di valore in debito di valuta, superano la somma di 4 milioni di euro (aggirandosi a circa 4.250.718,00 euro), si ritiene di moltiplicare la somma di 4 milioni di euro (preferendosi una stima per difetto) per 6, e quindi di riconoscere, con stima equitativa, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 24 milioni, all'attualità, oltre interessi legali dalla presente sentenza sino al soddisfo.
Tale somma deve essere ridotta di ¼, per effetto della transazione stipulata da con il e quindi rideterminata nella misura di euro 18.000.000,00, ad oggi, CP_9 CP_1 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo.
Gli odierni appellanti sono pertanto condannati a pagare, in solido tra loro, tutte le somme come sopra determinate, a titolo di danno patrimoniale e a titolo di danno patrimoniale.
Le spese
Quanto alle spese del giudizio di grado, va confermata la statuizione di compensazione delle stesse tra le parti, per le medesime ragioni evidenziate dal primo giudice. Infatti, nonostante il riconoscimento, in tale sede, di un maggior danno non patrimoniale, rispetto a quello statuito dalla sentenza impugnata, permane il considerevole ridimensionamento quantitativo delle richieste risarcitorie avanzate nel giudizio di primo grado dalle parti attrici.
54 Quanto alle spese del presente grado, il complessivo esito della lite consente di statuire la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore delle parti appellate, delle stesse, evidenziandosi che deve essere liquidata in loro favore, come richiesto dalla difesa, anche l'attività svolta per la trattazione dell'istanza di sospensione, condividendosi l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale le spese della fase inibitoria ex art. 283 c.p.c., e quindi le spese del relativo sub-procedimento, vanno liquidate soltanto unitamente alla sentenza che chiude la fase di merito, e non autonomamente (in questo senso, Cass. civ., sez. II, n. 13432/2025), e liquidate comunque in favore della parte vittoriosa nell'esito finale, a prescindere dal fatto che quest'ultima abbia o meno ottenuto ragione nella fase inibitoria (in questo senso, Cass. civ. sez. VI, n. 2671/2013; Cass. civ. sez. II, ord. n. 9785/2022).
Pertanto, le spese processuali vengono liquidate, tenuto conto dell'effettivo valore della controversia, dell'attività processuale svolta e dei parametri medi di cui al d.m. 147/22, in euro 116.268,00 (di cui 97.110,00 per il giudizio di appello e 19.158,00 per la trattazione dell'istanza di sospensione), per compensi professionali, oltre accessori di legge e di tariffa.
Al rigetto dell'impugnazione principale, consegue l'obbligo delle parti appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30.5.2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1394 del Tribunale di Taranto, del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, proposto da , nella Parte_1 sua qualità di erede di , e da nel contraddittorio CP_8 Parte_2 del , in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., di Controparte_1
(oggi , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 Controparte_4
e di (oggi , in persona del legale Controparte_5 Controparte_6 rappresentante p.t., nonché sull'appello incidentale proposto dalle parti appellate, cosi provvede:
RIGETTA l'appello principale ed ACCOGLIE parzialmente l'appello incidentale.
Per l'effetto, CONFERMA i capi A), C), E) ed F) della sentenza impugnata.
In parziale riforma del capo B) della sentenza impugnata, tenuto conto delle transazioni concluse dalle parti appellanti incidentali con e Controparte_30
n a.s.: Controparte_24
55 CONDANNA in via solidale e , Parte_2 Parte_1 nella qualità di erede di , a corrispondere alle parti appellate le seguenti CP_8 somme: in favore del Controparte_1
- a titolo di risarcimento del danno materiale subito dal patrimonio immobiliare comunale, ubicato nei quartieri Città Vecchia e AO VI, la somma di euro 2.429.712,00 + IVA, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di ristoro delle spese sopportate per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti sulle coperture dei padiglioni della scuola la Pt_5 somma di euro 23.092,47, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT dal giorno dell'esborso sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di risarcimento del danno materiale subito dalle strutture scolastiche dei quartieri Città Vecchia e AO VI, la somma di euro 497.164,63 + IVA, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di risarcimento del danno da pulizia straordinaria di pozzetti e tubazioni ed installazione di un nuovo impianto di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche del cimitero di San Brunone, la somma di euro 141.750,00, oltre interessi legali su tale somma, dapprima devalutata dal 2018 al 2014, e quindi maggiorata degli interessi sul capitale anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dell'esborso sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e all'identità storica e culturale della città di , la somma di CP_1 euro 18.000.000,00, stimata equitativamente all'attualità, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
56 in favore di Controparte_3
- a titolo di risarcimento del danno derivante dai maggiori oneri e sostituzioni dei materiali d'uso, la somma di euro 162.385,46, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal 2014 sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
in favore di Controparte_5
- a titolo di ristoro dei maggiori costi sopportati per le attività di spazzamento e di lavaggio delle strade nei quartieri UR e Città Vecchia, la somma di euro 84.491,33, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati per il nolo di 2 nuove spazzatrici sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di ristoro dei maggiori costi sopportati per l'implementazione dell'attività di lavaggio stradale, la somma di euro 25.771,18, oltre interessi legali sul capitale, anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati sino alla data della sentenza di primo grado, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo;
- a titolo di ristoro dei costi sopportati per la dotazione di tute integrali per i dipendenti , la somma di euro 6.980.04, oltre interessi legali sul capitale, CP_5 anno per anno rivalutato secondi gli indici ISTAT, dal giorno dei singoli esborsi documentati sino alla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo, ed oltre interessi legali sulla complessiva somma così determinata, dalla data della sentenza di primo grado sino al soddisfo.
RIGETTA ogni altra domanda risarcitoria avanzata dalle parti appellanti incidentali.
CONDANNA in via solidale e , Parte_2 Parte_1 nella qualità di erede di , al pagamento delle spese processuali sostenute CP_8 dalle parti appellate ed appellanti incidentali, che si liquidano in euro 116.268,00 (di cui 97.110,00 per il giudizio di appello e 19.158,00 per la trattazione dell'istanza di sospensione), per compensi professionali, oltre accessori di legge e di tariffa.
57 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle parti appellanti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Taranto, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr.ssa Anna Maria Marra
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