Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 652/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dr.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 652/2022 avente ad
OGGETTO:
Risarcimento danni da lesioni vertente
Tra:
rapp.to e difeso, in forza di mandato a margine Parte_1 dell'atto di citazione, dall'avv. Stefano Vercellone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pompei (NA), alla Via Aldo Moro I Traversa n. 18/B; attore-
Contro
:
, nella persona del Sindaco Controparte_1
p.t.; convenuto contumace -
CONCLUSIONI: come da atti di causa e scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio il per sentir Controparte_1
dichiarare la sua piena responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cc. o, in subordine, dell'art. 2043 cc., in relazione ad un sinistro occorsogli. Deduceva infatti che il giorno 08 marzo 2019 (data rettificata in “08 marzo 2018” con le memorie ex
(NA), alla Via Traversa Tavernola, altezza civico n. 17/B, mentre era alla guida del motoveicolo tipo Piaggio tg. BX 64085, di proprietà alla sig.ra Parte_2
riportava lesioni personali a causa di una buca presente sulla sede
[...]
stradale, non segnalata, né prevedibile. Deduceva, altresì, che a seguito della caduta il sig. riportava lesioni personali refertate presso il Parte_1
P.O. Castellammare-Gragnano (Na) confermate dalle successive certificazioni da parte di medici specialisti, dalle quali erano derivati postumi di natura invalidante, quantificati in I.P. (danno biologico) nella misura del 7% per un importo di € 16.994,00; I.T.T. giorni 3 per un importo di € 294,00, I.T.P. giorni
30 al valore medio del 75% per un importo di € 2.205,00 e di ulteriori giorni 30 al valore medio del 50% per un importo di € 1.470,00; danno morale, per un importo di € 10.481,50, per un valore complessivo della domanda di €
31.444,50, comprensivo del rimborso delle spese mediche sostenute.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia dell'ente comunale non costituitosi e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
All'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale e quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente con ordinanza del 06.12.2024 di cui all'udienza cartolare del'15.11.2024, era riservata per la decisione con i termini ex art. 190
c.p.c.
DIRITTO
Nel merito, la domanda attorea non appare fondata e va, pertanto, rigettata.
La fattispecie in esame può essere inquadrata nell'ambito della responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c. (invocata da parte attrice nell'atto di citazione), recependosi il più recente orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte. In proposito, occorre evidenziare che al tradizionale insegnamento della giurisprudenza – secondo il quale le pubbliche amministrazioni non sono, di norma, soggette alla responsabilità per i danni cagionati dalla custodia dei loro beni - si è andato recentemente contrapponendo un diverso orientamento interpretativo, che appare preferibile, secondo il quale l'appartenenza del bene al demanio o al patrimonio della pubblica amministrazione e il suo uso diretto da parte di un numero rilevantissimo di utenti – aspetti che la precedente giurisprudenza aveva assunto ad elementi idonei ad escludere l'operatività dell'art. 2051 c.c. – sono solo indici sintomatici dell'impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo in un bene, ma non la attestano in modo automatico, sicchè l'art. 2051
c.c. trova applicazione ogni qualvolta nel caso concreto non sia ravvisabile soggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sul bene in custodia, determinata appunto dal suo uso generale da parte dei terzi e della sua notevole estensione (cfr. Cass. 2006, n. 16770; Cass. 2006, n. 15779).
In quest'ottica, relativamente ai sinistri avvenuti sulle strade dei centri urbani,
l'elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso (cfr. Cass. CP_1
2006, n. 15283; Cass. 2006, n. 3851; Cass. 2005, n. 14749).
Deve ritenersi, pertanto, che il regime giuridico applicabile nel caso di specie sia proprio quello di cui all'art. 2051 c.c., perché è pacifico che la strada su cui si è verificato il sinistro rientra nel perimetro urbano del Comune di con la conseguenza che il predetto ente era nella Controparte_1
significativa e concreta possibilità di operare un controllo costante e completo sulla stessa.
Ne discende che, qualora si configuri la possibilità del rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c., il custode ha la possibilità di liberarsi della responsabilità presunta a suo carico mediante la prova liberatoria del fortuito, e cioè dando la dimostrazione adeguata alle concrete circostanze del caso (cfr. Cass. 2006, n.
3651). Laddove poi l'eventuale comportamento colposo dello stesso danneggiato nell'uso del bene demaniale (sussistente quando ne abbia fatto uso senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può valere ad escludere la responsabilità della P.A. se sia tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento produttivo del danno (Cass. 2006, n. 15779; Cass.
2006, n. 15383).
Ed invero rilevante nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. è anche il comportamento del danneggiato, e cioè l'eventuale apporto causale recato dal medesimo al danno evento.
Infatti, come evidenziato dalla S.C., l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito
(cfr. Cass., 8.7.1998, n. 6640; Cass., 7 aprile 1988, n. 2737).
Ciò posto, quanto al caso di specie, va rilevato che dalla istruttoria svolta ed in particolare dalle dichiarazioni rese dall'unico teste citato da parte attrice non si evince la responsabilità dell'Ente Comunale in ordine alla dinamica del sinistro oggetto di causa.
Invero, il teste escusso all'udienza del 16.11.2023 ha Testimone_1 dichiarato espressamente che: “ho visto questo Piaggio Beverly, di colore bianco, che si spostava verso il centro della corsia giacché sul lato destro erano parcheggiate delle vetture. L'ho visto cadere sul suo lato sinistro… lui era dietro un veicolo che lo precedeva nello stesso senso di marcia e probabilmente per questo non ha visto la buca”; dalle dichiarazioni del teste emerge che la buca era sufficientemente visibile e che l'attore è incorso nell'incidente per sua responsabilità.
L'esame delle fotografie prodotte in atti consente di affermare che la sconnessione presente sul manto stradale era certamente visibile da parte dell'utente della strada avveduto e prudente. In modo particolare, la frattura del manto stradale deve ritenersi senz'altro visibile in considerazione della significativa assenza dell'asfalto e della marcata discontinuità rispetto all'intero tratto in questione, che, invece, si presenta integro. Tale visibilità deve essere vieppiù affermata in considerazione del fatto non vi era alcun ostacolo idoneo a celarla agli utenti della strada. Il riferimento del teste ad un veicolo che precedeva l'attore, limitandogli la visuale ed impedendogli di vedere la buca, non vale ad escluderne la responsabilità, in quanto questi avrebbe dovuto osservare una distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva tale da consentirgli di evitare il pericolo. Conseguentemente, deve affermarsi che il sinistro è avvenuto per disattenzione e/o imprudenza dell'attore, il quale avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni del manto stradale in questione, ben potendo percepire l'area dissestata esistente sulla strada percorsa, che era certamente visibile ed evitabile, per la sua estensione, per il non essere coperta da rifiuti o altre sostanze.
Il fatto che l'infortunio si è certamente verificato a causa della disattenzione e scarsa diligenza dello stesso danneggiato rompe il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso ed esclude, pertanto, l'applicabilità della presunzione di cui al menzionato art. 2051 c.c. Ad analoghe conclusioni si giunge anche nell'ipotesi in cui dovesse prospettarsi una responsabilità ex art. 2043 c.c., non sussistendo i requisiti del pericolo occulto connotato dalla cosiddetta “insidia e trabocchetto” (cui fa riferimento l'orientamento tradizionale della giurisprudenza che inquadra nella fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. l'ipotesi di responsabilità della pubblica amministrazione per omessa manutenzione di strade adibita a pubblico transito), difettando nella specie – per quanto sopra evidenziato - sia il requisito obiettivo della non visibilità del pericolo, sia quello soggettivo della non prevedibilità dell'evento dannoso.
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda avanzata da parte attrice deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del Sindaco p.t., così provvede:
[...]
Rigetta la domanda.
Così deciso, in Torre Annunziata 18.03.2025
IL GOP
Dott.ssa Immacolata Cesarano