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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/11/2025, n. 4210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4210 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli udienza in trattazione scritta del 11/11/2025 ha pronunciato laAlla
seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 280/2025 R.G. promossa da:
Parte 1 ' rappr. e dif. dall'avv. ANGELA GIOVANNA PANZARINO;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 30.12.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis
c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio 1 CP 1, invocando il rigetto della domanda.
Espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza in trattazione scritta,
la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il Tribunale premette che la provvidenza richiesta si inquadra nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria capacità psico-fisica. La legge n. 18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicchè è
necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come
impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se
stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
Ciò posto, venendo al caso di specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data
della domanda amministrativa (30.06.2023).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente al momento della visita peritale.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che in linea con il recente pronunciamento della
Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) il giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la
fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase '
quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento... La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di
previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A
questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica….. ove l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento piena, ancorchè
sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari
prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una
sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre
è inammissibile la domanda che presupporrebbe il riscontro anche dei
- di condanna al pagamento della prestazione requisiti socio-economici assistenziale (nello stesso. senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13
maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento,
con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.06.2023). Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio)
seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell CP 1.
Restano definitivamente a carico dell CP 2 anche le spese di c.t.u.
liquidate sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (30.06.2023);
-condanna 1 CP 1 alla rifusione nei confronti della parte ricorrente delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP
ed IVA come per legge, con distrazione;
pone definitivamente e per intero a carico dell CP 1 le spese di c.t.u. liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli udienza in trattazione scritta del 11/11/2025 ha pronunciato laAlla
seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 280/2025 R.G. promossa da:
Parte 1 ' rappr. e dif. dall'avv. ANGELA GIOVANNA PANZARINO;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 30.12.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis
c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento); il tutto con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio 1 CP 1, invocando il rigetto della domanda.
Espletata C.T.U. medico-legale, all'odierna udienza in trattazione scritta,
la causa è stata decisa.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
Il Tribunale premette che la provvidenza richiesta si inquadra nell'ambito delle forme di tutela economica che l'ordinamento appronta a favore dei cittadini menomati nella propria capacità psico-fisica. La legge n. 18 del 1980, che costituisce la normativa base in materia, richiede, oltre al requisito dell'inabilità totale e permanente, che sia accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore ovvero l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, sicchè è
necessaria un'assistenza continua. Tale requisito va inteso come
impossibilità a svolgere le funzioni quotidiane primarie (v. tra le tante
Cass. 3228/99). La finalità dell'indennità di accompagnamento è quella di alleviare i disagi di chi si trovi nell'impossibilità di provvedere a se
stesso, incentivando l'assistenza domiciliare (cfr. Cass. 4641/92; Cass.
Sez. Un. 11843/92; Cass. 10480/94).
Ciò posto, venendo al caso di specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data
della domanda amministrativa (30.06.2023).
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente al momento della visita peritale.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Sul punto va precisato che in linea con il recente pronunciamento della
Corte di Cassazione (sent. N. 6084 del 17.03.2014) il giudizio ex art. 445 bis, co.6, c.p.c., al pari del precedente giudizio per accertamento tecnico preventivo, ha ad oggetto esclusivamente l'indagine circa la ricorrenza o meno del requisito sanitario, con esclusione di ogni verifica in ordine ai requisiti non sanitari, di tipo socio-economico e reddituale.
La Suprema Corte, infatti, ha precisato con la sentenza n. 6085/2014 che la
fase contenziosa "si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante", quando attraverso la fase contenziosa "si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase '
quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento... La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di
previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A
questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica….. ove l'ente previdenziale non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento piena, ancorchè
sanitario) appunto alla verifica di tutti i requisiti non sanitari
prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta”.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una
sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre
è inammissibile la domanda che presupporrebbe il riscontro anche dei
- di condanna al pagamento della prestazione requisiti socio-economici assistenziale (nello stesso. senso, cfr. ex plurimis, Tribunale Ragusa 13
maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.03.2014 n. 939).
In conclusione, va dichiarato che il ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'indennità di accompagnamento,
con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (30.06.2023). Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio)
seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell CP 1.
Restano definitivamente a carico dell CP 2 anche le spese di c.t.u.
liquidate sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
-dichiara che il ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (30.06.2023);
-condanna 1 CP 1 alla rifusione nei confronti della parte ricorrente delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro
3.350,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP
ed IVA come per legge, con distrazione;
pone definitivamente e per intero a carico dell CP 1 le spese di c.t.u. liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 11.11.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Agnese Angiuli