(Merci non requisite, ne' sequestrate, ne' catturate, ne' confiscate).
Le merci non requisite, ne' sequestrate, ne' catturate, ne' confiscate a norma di questo capo sono, per quanto e' possibile, lasciate a disposizione degli aventi diritto.
Se e' ordinata la vendita di dette merci, il prezzo ricavato, dedotte le spese, e' messe a disposizione degli aventi diritto. Nei casi preveduti da questo articolo, restano ferme le disposizioni del titolo V di questa legge.