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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/07/2025, n. 1034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1034 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 244 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CASSARINO GIORGIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. STAMILLA LUIGI;
CP_1 C.F._2
convenuto avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale posta in decisione con ordinanza del 6.2.2025;
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 180/2015, il Giudice di Pace di Modica ha condannato il sig. al pagamento della somma di € 4.759,53, oltre interessi e spese, CP_1
in favore del geom. , per prestazioni professionali relative a Parte_1
pratiche edilizie e catastali. L'ingiunzione è stata opposta dal sig. il quale ha CP_1
eccepito, per quanto ancora rileva, la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, sostenendo di non aver mai conferito alcun incarico professionale al geom.
, ma esclusivamente al dott. , tecnico di sua fiducia. Pt_1 Parte_2
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha ammesso le prove testimoniali, il giuramento decisorio dell'opponente e una consulenza tecnica per la trascrizione di una registrazione audio prodotta in giudizio. Dall'istruttoria, il
Giudice di Pace ha tratto che il dott. , dipendente pubblico non iscritto Parte_2
ad alcun albo professionale, aveva effettivamente svolto attività tecnica per conto del sig. recandosi più volte presso la sua abitazione, facendo firmare CP_1
documenti e ricevendo un acconto di € 500,00; ed ha escluso l'emersione della prova del conferimento dell'incarico al geom. nonché dell'attività svolta e Pt_1
quindi del quantum dovuto.
Con sentenza n. 270/2017, il Giudice di Pace ha dunque accolto l'opposizione, per difetto di legittimazione attiva sostanziale in capo al geom. , ponendo le Pt_1
spese della consulenza tecnica a carico di quest'ultimo e compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale decisione ha proposto appello il geom. , deducendo plurime Pt_1
censure. In primo luogo, ha contestato l'utilizzabilità della registrazione audio, sostenendo che non vi fosse prova certa circa l'identità del soggetto registrante e la sua presenza durante l'intera conversazione, come richiesto dalla giurisprudenza.
Ha inoltre lamentato un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che dalla trascrizione della conversazione e dalle testimonianze raccolte emergerebbe che l'incarico fu effettivamente conferito a lui, e che il dott.
[...]
agì solo per cortesia nei confronti delle parti, essendo a esercitare la libera Pt_2
professione in quanto dipendente pubblico.
L'appellante ha inoltre evidenziato che la parcella professionale prodotta in giudizio documentava attività effettivamente svolte, quali: richiesta di parere igienico-sanitario, nulla osta dell'ispettorato forestale, accatastamento dei fabbricati e attestazione della prestazione energetica. Ha infine rilevato che la sentenza impugnata conteneva un errore materiale nell'indicazione del numero del decreto ingiuntivo (n. 464/2015 anziché n. 180/2015) e ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale.
Ha quindi chiesto, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'opposizione.
L'appellato, sig. , si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello. Ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, ribadendo che non vi fu mai alcun rapporto professionale con il geom. , come dallo stesso Pt_1
affermato in sede di giuramento decisorio, e che l'unico soggetto con cui ebbe contatti fu il dott. Ha sottolineato che la registrazione audio, Parte_2
unitamente alle testimonianze raccolte, confermava la propria versione dei fatti, e che la parcella prodotta dall'appellante non era sufficiente a dimostrare né il conferimento dell'incarico né l'effettivo svolgimento della prestazione. Ha inoltre evidenziato che l'attività tecnica svolta risultava comunque inutile, in quanto l'immobile oggetto di sanatoria era sottoposto a vincolo paesaggistico e non poteva essere accatastato.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello.
***
L'appello è infondato.
In primo grado, l'appellante deferì all'appellato il giuramento decisorio sul seguente capitolo: “giuro e giurando confermo […] di non aver mai provveduto al pagamento della somma di € 4.759,53, a me ingiunta dal geom. , per Pt_1
l'espletamento degli incarichi professionali da me conferiti all'odierno opposto”.
Tale giuramento riguarda due circostanze: il pagamento della somma indicata e il conferimento degli incarichi professionali.
Ora, l'evidente violazione dell'art. 233 co. 2 c.p.c. è ormai irrilevante, essendo stata la prova espletata senza alcuna successiva eccezione di nullità (che comunque non sarebbe potuta provenire dall'appellante, che vi ha dato causa, né dall'appellato, che non vi ha interesse per quanto si dirà), né si tratta di nullità rilevabile d'ufficio, trattandosi di nullità relativa (cfr. C. 27026/2008, relativa proprio al giuramento decisorio).
Va poi evidenziato che “la libertà di scelta del giurante non è garantita solo dalla formula di giuramento "affermo o nego che", ma anche da quella, più semplice,
"affermo che" ovvero "nego che", dovendosi ritenere la possibilità d'invertire in senso contrario una delle suddette formule implicita nella stessa natura del giuramento (decisorio o suppletorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite, senza che ciò costituisca, in realtà, una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta dell'alternativa che si è inteso porre al giurante quale particolare sistema di risoluzione della lite” (C. 26027/2014); la stessa pronuncia, in motivazione, specifica che “la possibilità d'invertire in senso contrario una delle formule innanzi indicate, sostituendo rispettivamente quella
"nego che" ovvero "affermo che", è implicita nella stessa natura del giuramento
(decisorio o suppletorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite;
per cui il giurare in senso negativo, se la formula è espressa soltanto in senso positivo,
o all'inverso il giurare in senso positivo, se la formula è espressa soltanto in senso negativo, non costituisce in realtà una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta della alternativa che si e inteso porre al giurante quale particolare sistema di risoluzione della lite (Cass. 9 agosto 1973, n. 2337; Cass. 7 maggio
1976, n. 1600; Cass. 13 aprile 1987, n. 3681)”: il che significa che ciò che conta è che il giuramento abbia ad oggetto il fatto decisivo, fermo che il giurante potrà, giurando, affermarlo o negarlo e così vincere o perdere la causa a seconda che il giuramento sia a lui favorevole o meno.
Orbene, nel caso di specie l'appellato ha così risposto: “giuro e giurando affermo di non conoscere il geom. di cui mi si chiede. Io non lo conosco e non ho Pt_1
dato alcun incarico al ”; è irrilevante che il sig. non abbia ripetuto Pt_1 CP_1
precisamente la formula deferita, avendola egli semplicemente riformulata, aggiungendo una dichiarazione sulla preventiva conoscenza tra le parti, senza alterarne la sostanza, che è appunto quella di affermare o negare l'avvenuto conferimento dell'incarico (cfr. C. 11945/1999); com'è ovviamente irrilevante il fatto che il sig. abbia affermato un fatto negativo perché anche qui ciò che CP_1
conta è il significato finale, che è la negazione giurata del conferimento dell'incarico.
Pertanto, avendo l'appellato giurato di non aver mai conferito l'incarico professionale di cui si discute, non può che prendersi atto di tale giuramento e pertanto rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello e condanna a rifondere ad Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in € 1700 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
[...]
15%.
Ragusa, 02/07/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 244 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. CASSARINO GIORGIO;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. STAMILLA LUIGI;
CP_1 C.F._2
convenuto avente ad oggetto: Prestazione d'opera intellettuale posta in decisione con ordinanza del 6.2.2025;
FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 180/2015, il Giudice di Pace di Modica ha condannato il sig. al pagamento della somma di € 4.759,53, oltre interessi e spese, CP_1
in favore del geom. , per prestazioni professionali relative a Parte_1
pratiche edilizie e catastali. L'ingiunzione è stata opposta dal sig. il quale ha CP_1
eccepito, per quanto ancora rileva, la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, sostenendo di non aver mai conferito alcun incarico professionale al geom.
, ma esclusivamente al dott. , tecnico di sua fiducia. Pt_1 Parte_2
Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace ha ammesso le prove testimoniali, il giuramento decisorio dell'opponente e una consulenza tecnica per la trascrizione di una registrazione audio prodotta in giudizio. Dall'istruttoria, il
Giudice di Pace ha tratto che il dott. , dipendente pubblico non iscritto Parte_2
ad alcun albo professionale, aveva effettivamente svolto attività tecnica per conto del sig. recandosi più volte presso la sua abitazione, facendo firmare CP_1
documenti e ricevendo un acconto di € 500,00; ed ha escluso l'emersione della prova del conferimento dell'incarico al geom. nonché dell'attività svolta e Pt_1
quindi del quantum dovuto.
Con sentenza n. 270/2017, il Giudice di Pace ha dunque accolto l'opposizione, per difetto di legittimazione attiva sostanziale in capo al geom. , ponendo le Pt_1
spese della consulenza tecnica a carico di quest'ultimo e compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale decisione ha proposto appello il geom. , deducendo plurime Pt_1
censure. In primo luogo, ha contestato l'utilizzabilità della registrazione audio, sostenendo che non vi fosse prova certa circa l'identità del soggetto registrante e la sua presenza durante l'intera conversazione, come richiesto dalla giurisprudenza.
Ha inoltre lamentato un'errata valutazione delle risultanze istruttorie, sostenendo che dalla trascrizione della conversazione e dalle testimonianze raccolte emergerebbe che l'incarico fu effettivamente conferito a lui, e che il dott.
[...]
agì solo per cortesia nei confronti delle parti, essendo a esercitare la libera Pt_2
professione in quanto dipendente pubblico.
L'appellante ha inoltre evidenziato che la parcella professionale prodotta in giudizio documentava attività effettivamente svolte, quali: richiesta di parere igienico-sanitario, nulla osta dell'ispettorato forestale, accatastamento dei fabbricati e attestazione della prestazione energetica. Ha infine rilevato che la sentenza impugnata conteneva un errore materiale nell'indicazione del numero del decreto ingiuntivo (n. 464/2015 anziché n. 180/2015) e ha eccepito l'incompetenza per valore del Giudice di Pace, sostenendo che la causa avrebbe dovuto essere trattata dal Tribunale.
Ha quindi chiesto, in accoglimento dell'appello, il rigetto dell'opposizione.
L'appellato, sig. , si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello. Ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, ribadendo che non vi fu mai alcun rapporto professionale con il geom. , come dallo stesso Pt_1
affermato in sede di giuramento decisorio, e che l'unico soggetto con cui ebbe contatti fu il dott. Ha sottolineato che la registrazione audio, Parte_2
unitamente alle testimonianze raccolte, confermava la propria versione dei fatti, e che la parcella prodotta dall'appellante non era sufficiente a dimostrare né il conferimento dell'incarico né l'effettivo svolgimento della prestazione. Ha inoltre evidenziato che l'attività tecnica svolta risultava comunque inutile, in quanto l'immobile oggetto di sanatoria era sottoposto a vincolo paesaggistico e non poteva essere accatastato.
Ha quindi chiesto il rigetto dell'appello.
***
L'appello è infondato.
In primo grado, l'appellante deferì all'appellato il giuramento decisorio sul seguente capitolo: “giuro e giurando confermo […] di non aver mai provveduto al pagamento della somma di € 4.759,53, a me ingiunta dal geom. , per Pt_1
l'espletamento degli incarichi professionali da me conferiti all'odierno opposto”.
Tale giuramento riguarda due circostanze: il pagamento della somma indicata e il conferimento degli incarichi professionali.
Ora, l'evidente violazione dell'art. 233 co. 2 c.p.c. è ormai irrilevante, essendo stata la prova espletata senza alcuna successiva eccezione di nullità (che comunque non sarebbe potuta provenire dall'appellante, che vi ha dato causa, né dall'appellato, che non vi ha interesse per quanto si dirà), né si tratta di nullità rilevabile d'ufficio, trattandosi di nullità relativa (cfr. C. 27026/2008, relativa proprio al giuramento decisorio).
Va poi evidenziato che “la libertà di scelta del giurante non è garantita solo dalla formula di giuramento "affermo o nego che", ma anche da quella, più semplice,
"affermo che" ovvero "nego che", dovendosi ritenere la possibilità d'invertire in senso contrario una delle suddette formule implicita nella stessa natura del giuramento (decisorio o suppletorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite, senza che ciò costituisca, in realtà, una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta dell'alternativa che si è inteso porre al giurante quale particolare sistema di risoluzione della lite” (C. 26027/2014); la stessa pronuncia, in motivazione, specifica che “la possibilità d'invertire in senso contrario una delle formule innanzi indicate, sostituendo rispettivamente quella
"nego che" ovvero "affermo che", è implicita nella stessa natura del giuramento
(decisorio o suppletorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite;
per cui il giurare in senso negativo, se la formula è espressa soltanto in senso positivo,
o all'inverso il giurare in senso positivo, se la formula è espressa soltanto in senso negativo, non costituisce in realtà una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta della alternativa che si e inteso porre al giurante quale particolare sistema di risoluzione della lite (Cass. 9 agosto 1973, n. 2337; Cass. 7 maggio
1976, n. 1600; Cass. 13 aprile 1987, n. 3681)”: il che significa che ciò che conta è che il giuramento abbia ad oggetto il fatto decisivo, fermo che il giurante potrà, giurando, affermarlo o negarlo e così vincere o perdere la causa a seconda che il giuramento sia a lui favorevole o meno.
Orbene, nel caso di specie l'appellato ha così risposto: “giuro e giurando affermo di non conoscere il geom. di cui mi si chiede. Io non lo conosco e non ho Pt_1
dato alcun incarico al ”; è irrilevante che il sig. non abbia ripetuto Pt_1 CP_1
precisamente la formula deferita, avendola egli semplicemente riformulata, aggiungendo una dichiarazione sulla preventiva conoscenza tra le parti, senza alterarne la sostanza, che è appunto quella di affermare o negare l'avvenuto conferimento dell'incarico (cfr. C. 11945/1999); com'è ovviamente irrilevante il fatto che il sig. abbia affermato un fatto negativo perché anche qui ciò che CP_1
conta è il significato finale, che è la negazione giurata del conferimento dell'incarico.
Pertanto, avendo l'appellato giurato di non aver mai conferito l'incarico professionale di cui si discute, non può che prendersi atto di tale giuramento e pertanto rigettare l'appello confermando la sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta l'appello e condanna a rifondere ad Parte_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in € 1700 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al
[...]
15%.
Ragusa, 02/07/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)