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21 aprile 1942
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12 dicembre 1973
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 439.
(Cambiamento del rito in appello).
La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427. (88) ((90)) --------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
(Cambiamento del rito in appello).
La corte di appello, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427. (88) ((90)) --------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3". --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 , ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
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- 1. Cambiamento del rito in appelloAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 27.012878
LIBRO SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Titolo IV NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO Capo I Delle controversie individuali di lavoro Sezione II Del procedimento Par. 1 Del procedimento di primo grado Art. 439 c.p.c. […]
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- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 08/07/2024, n. 444Provvedimento: […] previa ogni opportuna declaratoria (anche di nullità della sentenza e/o dell'intero procedimento di primo grado e/o dell'ordinanza del 2 dicembre 2021), in accoglimento dell'appello proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, e in riforma della sentenza impugnata: a. in via principale, i. disporre ex art. 439 c.p.c. il mutamento del rito (da ordinario a rito c.d. […] disporre il mutamento del rito, ammettere la società alle prove, in via gradata disporre la separazione delle domande afferenti il licenziamento e disporre ex art. 439 cpc il mutamento del rito, assegnando termine per integrare gli atti e ammettere la società alle prove costituite e costituende.Leggi di più...
- ultrattività del rito·
- rito Fornero·
- onere probatorio·
- aliunde perceptum·
- giustificato motivo oggettivo·
- art. 18 Statuto dei Lavoratori·
- art. 439 c.p.c.·
- art. 420 c.p.c.·
- improcedibilità appello incidentale·
- mutamento del rito