Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/04/2025, n. 3421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3421 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03421/2025REG.PROV.COLL.
N. 02412/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2412 del 2024, proposto da
GA MB, AZ ON, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Dalfino, Antonio Sarcina e Giuseppe Delle Foglie, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Margherita di Savoia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maddalena Petronelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR CH, LO LB, AR AR LB, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda) n. 1072 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Margherita di Savoia;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Dalfine e Coleine in delega di Petronelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori GA MB e AZ ON hanno impugnato l’ordinanza sindacale n. 60, datata 16.6.2020, a firma del Sindaco del Comune di Margherita di Savoia avente ad oggetto: “ Ordinanza a tutela della incolumità pubblica e privata. Demolizione di immobile sito al corso Africa Orientale, 57, angolo via Galante, 6-8 ”, nonché il verbale di accertamento di inadempienza dell’ordine di demolizione del 16.7.2020, trasmesso a mezzo p.e.c. in data 20.7.2020, prot. n. 8894.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha respinto il ricorso con sentenza n. 1072 del 2023, appellata dai signori MB e ON per i seguenti motivi di diritto:
I) errores in iudicando e procedendo : malgoverno della fattispecie oggetto di giudizio – violazione di legge – difetto e illogicità della motivazione - travisamento della documentazione in atti – sviamento;
II) errores in iudicando e procedendo : malgoverno della fattispecie oggetto di giudizio – violazione di legge – difetto e illogicità della motivazione – omessa pronunzia su punto decisivo – sviamento;
III) errores in iudicando e procedendo : malgoverno della fattispecie oggetto di giudizio – violazione di legge – difetto e illogicità della motivazione - sviamento.
Si è costituito per resistere all’appello il Comune di Margherita di Savoia.
Successivamente le parti hanno prodotto memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto dai signori GA MB e AZ ON per la riforma della sentenza del Tar Puglia n. 1072 del 2023, che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 60 del 16 giugno 2020, a firma del Sindaco del Comune di Margherita di Savoia, avente a oggetto: “ Ordinanza a tutela della incolumità pubblica e privata. Demolizione di immobile sito al corso Africa Orientale, 57, angolo via Galante, 6-8 ”, nonché del verbale di accertamento di inadempienza dell’ordine di demolizione prot. n. 8894 del 16 luglio 2020.
Deve premettersi che gli appellanti erano proprietari di un appartamento al piano primo del fabbricato sito al corso Africa Orientale, 57, angolo via Galante, 6-8 del Comune di Margherita di Savoia. L’ordinanza impugnata in primo grado è stata emessa in seguito al crollo di un solaio al piano secondo dell’immobile.
La sentenza ha respinto il ricorso degli odierni appellanti, affermando che: “ I provvedimenti gravati per mezzo del ricorso in epigrafe risultano essere perfettamente legittimi in quanto funzionalizzati alla risoluzione - in via d’urgenza - della situazione di oggettivo rischio per la collettività scaturente dal crollo di parte dell’immobile in questione.
I ricorrenti, per mezzo dell’ordinanza gravata, sono stati chiamati al mero pagamento solidale delle spese di intervento urgente di demolizione.
Tale chiamata in corresponsabilità solidale attiene al piano esclusivamente amministrativo della fattispecie in esame.
L’obbligo dei ricorrenti al pagamento di dette spese, pertanto, non trova il proprio fondamento nell’individuazione di una responsabilità di qualsivoglia natura, ma presuppone un mero accadimento fattuale dal quale discende la messa a carico delle spese nei confronti dei proprietari dell’immobile pericolante ”.
Il Comune di Margherita di Savoia eccepisce l’inammissibilità del ricorso di primo grado dei signori MB e ON per mancata impugnazione dell’ordinanza n. 1/2020 del 4 dicembre 2020, con cui il Comune ha ingiunto loro - e ai proprietari delle altre unità immobiliari facenti parte dello stabile - di versare, in solido tra loro, la somma sostenuta dal Comune per la demolizione d’ufficio. L’eccezione è da disattendere, avendo gli appellanti impugnato l’ordinanza n. 1/2020 del 4 dicembre 2020 con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, come risulta dalla documentazione versata in atti.
Nel merito dell’appello, con il primo motivo gli appellanti hanno dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto la censura con cui si deduceva l’illegittimità degli atti impugnati poiché rivolti a soggetti privi di legittimazione passiva. Si è dedotto, in particolare, che l’arbitrarietà della condotta dell’Ente sarebbe dimostrata dal contenuto del verbale prot. n. 8894 del 16 luglio 2020 (accertamento di inadempienza all’ordine di demolizione), ove gli odierni appellanti, destinatari degli atti impugnati, vengono qualificati come “responsabili dell’abuso”, manifestandosi così un evidente riferimento al procedimento contemplato dal d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina fattispecie relative a manufatti edilizi “accertatamente abusivi”, ciò che nel caso di specie non troverebbe alcun appiglio in sede motivazionale sia dell’ordine di demolizione sia del verbale di accertamento dell’inadempienza, che costituisce atto necessario al fine della esecuzione dell’ordine anzidetto. Invero, la definizione di “responsabili dell’abuso” contenuta nell’atto di accertamento qualificherebbe e definirebbe la sequenza procedimentale che, quindi, non potrebbe dirsi disciplinata dall’art. 54 TUEL, come assume l’Ente, ma sarebbe da ritenersi, per espressa menzione dell’UTC competente, quantomeno integrata, se non sostitutivamente assorbita, nell’alveo normativo dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, piuttosto che dall’art. 54 TUEL, come sostenuto dagli appellanti fin dal primo grado.
Dunque l’arbitrarietà e la manifesta ingiustizia dell’ordinanza e dell’atto di accertamento impugnati deriverebbe, in primo luogo, dal difetto dei detti presupposti oggettivi di imputazione, atteso che le evidenze documentali in atti comproverebbero che gli appellanti non erano né proprietari né tanto meno custodi dell’immobile al secondo piano del fabbricato in questione oggetto di crollo, e sono del tutto estranei alla determinazione del crollo stesso, e prova ne costituirebbe la qualifica di parte lesa nel procedimento penale che è conseguito all’evento.
La censura non coglie nel segno.
Ed invero, dal contenuto dell’ordinanza impugnata si evince chiaramente che la stessa è stata emessa i sensi dell’art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che la stessa costituisce, dunque, estrinsecazione del potere di ordinanza contingibile e urgente ed è stata, dunque, adottata nei confronti dei soggetti titolari del diritto di proprietà dell’immobile e non dei responsabili del crollo.
Non rileva, invece, in alcun modo l’erroneo riferimento contenuto nel verbale di accertamento di inadempienza dell’ordine di demolizione del 16 luglio 2020, che costituisce un atto successivo all’ordinanza di demolizione.
Più specificamente, l’ordinanza di demolizione è stata emanata ai sensi dell’art. 54 del T.U.E.L. e ciò si ricava dalla mera lettura dello stesso provvedimento impugnato. Inoltre, l’ordinanza sindacale n. 60/2020 è stata adottata sulla base di oggettive e inconfutabili ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità, risultando così evidente che l’ordine di demolizione dell’intero fabbricato è stato disposto nei confronti di tutti i proprietari dello stabile, a prescindere dall’imputazione della responsabilità del crollo del solaio dell’ultimo piano, che, come correttamente statuito dalla sentenza appellata, al più avrebbe potuto formare oggetto di valutazione in diverse e separate sedi (civili o penali).
La sentenza è, dunque, perfettamente condivisibile, avendo correttamente inquadrato la fattispecie concreta sul piano giuridico, non essendo in alcun modo plausibile la censura formulata dagli appellanti (fattispecie da assumersi nell’alveo normativo del d.P.R. n. 380/2001). Ed invero, l’erronea qualificazione dei destinatari della notifica dell’ordinanza ablatoria come “responsabili dell’abuso” contenuto nel verbale di accertamento di inadempienza dell’ordine di demolizione del 16 luglio 2020 costituisce un mero inciso contenuto un atto successivo all’ordine di demolizione, privo di valore provvedimentale e del tutto irrilevante ai fini del corretto inquadramento normativo della fattispecie.
Con il secondo motivo di appello si sono dedotti i vizi di difetto di istruttoria e di violazione e falsa applicazione delle norme che regolano i poteri attribuiti al Sindaco nell’adottare provvedimenti caratterizzati dai connotati della contingibilità e dell’urgenza sulla base di determinati presupposti da esplicitare in sede motivazionale.
Per gli appellanti il Comune, nel determinarsi alla immediata demolizione, non avrebbe condotto alcuna attività di verifica tecnica in via autonoma rispetto a quella asseritamente esperita dai consulenti tecnici dell’organo inquirente in sede penale (che sarebbe del tutto estraneo rispetto al procedimento amministrativo sfociato nell’ordinanza n. 60/2020), avendo richiamato solo ed esclusivamente il contenuto della suddetta dichiarazione di organo “terzo” a fondamento della contingibilità e urgenza che radica l’esercizio del potere. Al contrario di quanto assume l’Ente non vi sarebbe traccia in atti di alcuna autonoma verifica di uffici e organi comunali, tanto meno dei Vigili del Fuoco. Sarebbe provato, quindi, che il Comune ha disatteso l’onere di legge di condurre uno scrutinio rigoroso dei presupposti necessari per il ricorso a un provvedimento straordinario come quello in esame, e che il Sindaco avrebbe abdicato all’esercizio di poteri di cui unicamente risulta investito quale Ufficiale di Governo in sede locale, soggiacendo al contenuto di una comunicazione da parte di un’Autorità penale non dotata del potere in via amministrativa, e ciò in quanto tale comunicazione abbisognava dei dovuti autonomi approfondimenti da parte dell’UTC competente. Dalla disamina di tutta la documentazione versata in atti (sia quella resa dall’UTC in primo grado a conforto della propria condotta con la relazione prodotta in giudizio ad esito dell’ordinanza interlocutoria del Tar adito, sia quella comunque portata a conoscenza degli appellanti o richiamata dagli atti impugnati) si evincerebbe, dunque, che il Comune non ha effettuato alcun accertamento tecnico volto ad attestare la reale, definitiva e irrevocabile compromissione della tenuta statica dell’intera palazzina e quindi l’effettiva assenza di rimedi alternativi di protezione/messa in sicurezza e l’ineludibile necessità di demolire l’intero edificio in oggetto, e con esso l’abitazione dei ricorrenti.
Anche ipotizzando che l’ordinanza sindacale impugnata sia stata resa ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL, i profili di illegittimità evidenziati in ricorso risulterebbero insuperati. Difatti, l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente richiede uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla sussistenza dei presupposti previsti de jure condito , e ciò sia sotto il crinale della sussistenza di situazioni di oggettivo pericolo per la privata e/o la pubblica incolumità, sia sotto il versante dell’inevitabilità del ricorso al rimedio extra ordinem , di carattere sussidiario nel caso di insufficienza dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione dall’ordinamento. Nel caso di specie lo scrutinio rigoroso sulla sussistenza dei detti presupposti sarebbe stato del tutto assente, integrando così un evidente difetto di istruttoria, oltre che di motivazione.
Il Sindaco, con l’ordinanza n. 60/2020, sull’unico presupposto di meri profili di probabilità del rischio e senza dare puntualmente conto dei dichiarati “seri” pericoli, ha determinato la gravissima misura della demolizione dell’intero edificio in oggetto omettendo di svolgere la dovuta “autonoma” previa indagine da parte dei competenti uffici tecnici comunali sulle effettive cause d’urgenza e di rischio per la pubblica e privata incolumità e soprattutto sulla effettiva compromissione della staticità dell’intera palazzina, mancando altresì di effettuare l’altrettanto dovuta verifica, mediante idonea adeguata istruttoria, sulla sussistenza di misure di protezione/prevenzione alternative alla demolizione, a tutela del diritto di abitazione e alla casa dei ricorrenti. L’impianto motivo dell’ordinanza gravata, e di riflesso dell’atto di accertamento dell’inadempienza, su tali specifici elementi sarebbe del tutto laconico e ipotetico, e pertanto irragionevole.
La censura è infondata.
Le premesse su cui si fonda la gravata ordinanza sindacale sono le seguenti: “ Rilevato che in conseguenza dell’evento … crollo del solaio di copertura del piano attico, si è determinata una situazione di grave pericolo, causata dalla lesione e dal danneggiamento del fabbricato, comportando un consistente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche o private con pericolo di compromissione della pubblica e privata incolumità ”.
Nella stessa si legge, inoltre, che: “ i consulenti tecnici [della Procura della Repubblica] hanno comunicato di aver ultimato gli accertamenti di natura irripetibile sullo stabile altresì rappresentando che l’intero corpo di fabbrica si presenta in condizioni statiche precarie non recuperabili e che al fine di eliminare ulteriori pericoli di crollo sia necessario procedere alla demolizione dell’intera struttura al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità ”.
“ Ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità̀ dei passanti, mediante l’abbattimento dell’immobile, per i quali, alla luce delle verifiche effettuate, resta esclusa qualsivoglia possibilità di ripristino.
Valutato che la situazione rilevata nel fabbricato di cui sopra può compromettere l’incolumità delle persone ed è dunque indispensabile adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità”.
Sotto il profilo istruttorio l’ordine di demolizione è stato adottato sulla base degli “ accertamenti di natura irripetibile ” compiuti dai consulenti incaricati dalla Procura della Repubblica, oltre che dei rilievi effettuati dai Vigili del Fuoco, come tali più che sufficienti per l’adozione dell’ordinanza di demolizione (cfr. nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia Proc. Pen. 3562/2020 RGNR del 12 giugno 2020 a firma del Sostituto Procuratore, notificata al responsabile UTC in pari data, a mezzo dei C.C. Legione di Margherita di Savoia).
Anche sotto il profilo motivazionale l’ordinanza di demolizione si ritiene perfettamente legittima, atteso che la stessa contiene un espresso riferimento al T.U.E.L., in particolare all’art. 54, nonché ai presupposti di pericolo sui quali il potere di ordinanza contingibile e urgente si è basato.
Dall’infondatezza delle suddette censure consegue, altresì, quella del terzo motivo, con cui l’appellante ripropone la domanda risarcitoria deducendo l’assunta illegittimità della mancata pronuncia del Tar in ordine alla stessa.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO