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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/12/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi Sezione civile
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Vittoria Uggenti, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 504/2023 R.G.;
tra
, rappresentato e difeso dagli avv. ti M. A. Spalluti, Parte_1 CodiceFiscale_1 e , presso il cui studio a Ceglie Messapica in via E. de Amicis n. 28/b, è elettivamente CP_1 domiciliato;
ricorrente e
e Controparte_2 C.F._2 Controparte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. F. Sabatelli presso il cui studio a Ostuni in via Santorsola n.1 sono elettivamente domiciliati. resistenti
All'odierna udienza le parti hanno precisato oralmente le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti, da intendersi qui interamente richiamate e trascritte.
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Motivi della decisione
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_2 e per sentir dichiarare : in via principale valida ed efficace tra le parti la
[...] Controparte_3 scrittura privata sottoscritta in data 3.9.1997 di divisione ereditaria, e, per l'effetto, ritenere Parte_1
, quale unico erede di in virtù del testamento pubblico registrato il
[...] Persona_1 14.4.2009 (rep. n. 3104 e racc. n.1984 Notaio , proprietario oltre che della propria Persona_2 quota dei 2/9 e della quota dei 3/9 di pertinenza della madre, anche delle residue quote di 2/9 ciascuna dell'immobile sito in Ceglie Messapica alla via Cesare Battisti n. 81, al catasto foglio 135, particella 3200, sub. 1, cat. A/5, classe 2, consistenza 1,5 vani oggetto di cessione attraverso la predetta scrittura;
in via subordinata, dichiararne l'usucapione ordinaria ex art. 1158 c.c. da parte di Parte_1 per possesso continuato con la dante causa per oltre 25 anni a decorrere dalla data Persona_1 del contratto di divisione con cessione delle quote di pertinenza dei resistenti pari a 2/9 ciascuno in favore della dante causa del ricorrente;
in via ancor più subordinata, ritenere maturata in favore di la prescrizione Parte_1 breve decennale ex art.1159 c.c. avendo egli acquistato il possesso in buona fede delle quote di pertinenza dei resistenti in virtù di testamento e successiva denuncia di successione regolarmente trascritta nei registri immobiliari il 19.8.2009 reg. part. 11041 reg. gen. 15930;
ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione dell'emanando provvedimento, con esonero da ogni responsabilità in merito. I resistenti costituendosi in giudizio hanno contestato la validità della scrittura preliminare di divisione, sostenendo che in realtà implicherebbe una donazione immobiliare mai perfezionata perché priva di atto pubblico notarile e di accettazione formale. Perciò, secondo loro, le quote non potevano essere considerate nel testamento. Negano inoltre l'usucapione: la madre avrebbe soltanto detenuto l'immobile per diritto di abitazione come coniuge superstite, e ciò non costituisce possesso utile;
inoltre il ricorrente non avrebbe mai goduto di possesso esclusivo ventennale. Quanto al terreno, da loro gestito, non sarebbe stata nemmeno proposta una vera domanda di usucapione. Chiedono quindi rito ordinario, rigetto delle domande e l'esibizione dei certificati storici di residenza. Il ricorrente replica che l'indicazione iniziale della “detenzione” è stato un errore materiale: la madre possedeva l'immobile non per diritto di abitazione, ma in forza della scrittura privata, che non costituirebbe una donazione bensì un vero accordo divisionale tra gli eredi. Afferma che l'immobile non era più la residenza coniugale e che ciò sarà provato con le certificazioni storiche. Sottolinea che il giudizio riguarda solo la validità della scrittura privata nella parte che attribuisce le quote dell'immobile, base del possesso utile all'usucapione, mentre le ulteriori divisioni ereditarie potranno essere trattate in altra sede. Ribadisce che la scrittura privata rientra tra gli atti ammessi dall'art. 1350 n. 11 c.c. e che il possesso utile per l'usucapione è confermato anche dal testamento non impugnato, ormai definitivo. La domanda proposta dall'istante con il ricorso deve essere accolta per le ragioni che seguono. In via preliminare si rigetta la richiesta avanzata da parte convenuta volta a ottenere il rinvio dell'odierna udienza fissata per la discussione orale al fine di procedere alla precisazione delle conclusioni, in quanto il procedimento risulta maturo per la decisione e l'odierna udienza già fissata per la discussione orale è idonea a consentire alle parti l'esposizione delle rispettive conclusioni in forma completa;
ritenuto altresì, che la richiesta non è supportata da esigenze processuali tali da giustificare un differimento dell'udienza. Nel merito si osserva, innanzitutto, che la scrittura privata datata 03.09.1997 stipulata tra Parte_1
, e , di divisione ereditaria e con la quale, cedevano alla propria madre
[...] CP_2 CP_3 le quote di loro pertinenza (pari a 2/9, mentre i 3/9 erano di pertinenza della madre) Persona_1 dell'abitazione coniugale caduta in successione, sita in Ceglie Messapica alla via Cesare Battisti n. 81, al catasto foglio 135, particella 3200, sub. 1, cat. A/5, classe 2, consistenza 1,5 vani, rendita catastale €. 56,55, pur essendo valida ed efficace tra le parti in quanto conforme al requisito della forma scritta previsto dall'art. 1350, n. 11, c.c., non è tuttavia idonea, di per sé, a produrre effetti traslativi della proprietà né può essere opposta ai terzi in mancanza della relativa trascrizione. Tale circostanza, peraltro, non incide sulla validità del successivo testamento pubblico, del 08.04.2008 n. rep. 3104, n. di racc. 1984 con il quale la sig.ra , aveva nominato il figlio Per_1
, erede universale dei beni di sua proprietà, compresa la casa sita in Ceglie Parte_1 Messapica alla via Cesare Battisti n. 81; la cui efficacia trova fondamento esclusivamente nel rispetto delle formalità richieste dalla legge. Ne consegue che, pur in assenza di un valido titolo traslativo, il ricorrente può comunque acquisire la proprietà del bene per effetto dell'usucapione, sempre che risultino integrati i presupposti del possesso utile di cui agli artt. 1158 e ss. c.c. In tale contesto, la scrittura privata prodotta assume particolare rilievo, poiché consente di individuare con precisione l'inizio e la natura del potere di fatto esercitato sull'immobile, e può essere valutata quale fatto storico idoneo a comprovare il riconoscimento, da parte degli altri coeredi, della situazione possessoria in capo alla madre. Del resto, è principio consolidato che l'usucapione non richiede un titolo idoneo al trasferimento della proprietà, essendo sufficiente la prova di un possesso pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per l'intero periodo previsto dalla legge.
Proprio in questa prospettiva, la scrittura privata, pur priva di efficacia traslativa e non trascrivibile nei registri immobiliari, riveste un significativo valore probatorio, in quanto attesta che, sin dalla data della sua sottoscrizione, gli altri coeredi riconoscevano alla sig.ra un possesso Per_1 esclusivo del bene, consentendo così di individuare il momento iniziale del possesso rilevante ai fini dell'usucapione. Occorre premettere che le condizioni richieste dal codice civile per il perfezionamento dell'acquisto della proprietà per usucapione consistono nell'esercizio di un possesso ininterrotto per tutto il periodo previsto dalla legge e nell'esistenza di un godimento del bene che si manifesti in maniera pubblica, pacifica e conforme a quello che terrebbe il proprietario, vale a dire uti dominus. L'istante ha dichiarato di avere posseduto l'immobile pacificamente e senza alcuna contestazione per oltre vent'anni e che prima di lui sua madre ne aveva goduto con le medesime caratteristiche. Ai fini dell'accertamento dell'usucapione non rileva una generica relazione materiale con il bene ma è necessario esaminare la natura concreta e le modalità effettive dell'attività esercitata da chi rivendica l'acquisto del diritto.
L'usucapente deve infatti dimostrare di avere goduto del bene in via esclusiva e autonoma e di avere instaurato con esso una relazione tale da far ragionevolmente ritenere che sia stato l'unico soggetto ad averlo detenuto ed amministrato in modo corrispondente all'esercizio della proprietà, integrando così il cosiddetto corpus possessionis;
deve inoltre provare di essersi comportato verso l'esterno come proprietario esclusivo, con il necessario animus possidendi, attraverso attività che esprimano un potere di signoria sul bene e che comportino di fatto l'estromissione del proprietario formale dal possesso del bene medesimo. Giova ricordare che l'usucapione costituisce un modo di acquisto originario della proprietà fondato sul possesso continuativo protratto per un determinato periodo di tempo. Essa risponde all'esigenza di eliminare situazioni di incertezza circa l'appartenenza dei beni e, conseguentemente, di garantire stabilità e certezza nei traffici giuridici, favorendo così la circolazione dei beni stessi. È evidente come la mancanza di certezza sulla titolarità di un immobile possa limitarne l'alienazione, mentre la prova che l'alienante abbia posseduto il bene per tutto il periodo necessario ad usucapirlo può costituire garanzia sufficiente per chi intenda acquistarlo. Muovendo da tali premesse, nel caso concreto è emerso che l'assunto del ricorrente circa l'esercizio del possesso, per oltre vent'anni, in modo incontestato, pubblico e ininterrotto, accompagnato dal necessario animus rem sibi habendi, ha trovato pieno riscontro nell'istruttoria svolta, dalla quale è stata chiaramente ricavata la totale disponibilità del bene da parte sua e della madre che lo ha preceduto nel possesso, entrambe animate dalla volontà di tenerlo come proprio per tutto il periodo richiesto dalla legge. Gli elementi acquisiti al giudizio sono significativi e non hanno formato oggetto di contestazione specifica. La documentazione prodotta – la cui autenticità e riferibilità non sono mai state messe in dubbio – attesta che, alla morte del padre , la moglie e i figli erano Persona_3 gli unici eredi e che, con scrittura privata del 3.09.2027, i figli cedettero alla madre le loro quote relative all'abitazione coniugale caduta in successione. Tale atto segna l'inizio del possesso esclusivo dell'immobile da parte della madre, possesso che la stessa ha esercitato per dodici anni in modo continuativo, pacifico e pubblico, ponendo in essere tutti gli atti tipici di chi si comporta come proprietario e nella consapevolezza di esercitare un diritto esclusivo. Successivamente, con testamento pubblico registrato il 14.4.2009 (rep. n. 3104 e racc. n.1984 Notaio – mai impugnato dagli altri coeredi – la madre istituì erede universale il figlio Persona_2 oggi ricorrente, comprendendo tra i beni oggetto di disposizione anche la casa sita in Ceglie Messapica alla via Cesare Battisti n. 81, al catasto foglio 135, particella 3200, sub. 1, cat. A/5, classe 2, consistenza 1,5 vani. Alla morte della sig.ra in data 2.4.2009, l'istante è dunque subentrato nel possesso Per_1 dell'immobile a titolo di erede universale, continuandone l'esercizio uti dominus in via esclusiva e ininterrotta. Per oltre tredici anni egli ha provveduto alla manutenzione, alla gestione ordinaria e straordinaria, al pagamento delle imposte e delle utenze e a tutte le attività proprie del proprietario. Tali circostanze risultano confermate sia dalle dichiarazioni testimoniali assunte sia dalle ricevute e dalla documentazione amministrativa versata in atti ( cfr documentazione prodotta il 30.5.2024). I testi e hanno confermato che l'immobile oggetto di causa è stato Testimone_1 Per_3 posseduto dal padre e, prima di lui, dalla nonna;
hanno inoltre Parte_1 Persona_1 dichiarato che il padre era in possesso delle chiavi, provvedeva alla manutenzione ordinaria, imbiancava l'immobile e pagava le tasse e i consumi di acqua ed energia elettrica. I resistenti, pur avanzando contestazioni generiche, non hanno mai intrapreso alcuna azione giudiziaria né hanno inviato diffide, atti di costituzione in mora o altri atti formali idonei a interrompere la prescrizione acquisitiva. Non risulta dunque alcuna prova, documentale o testimoniale, di un'interruzione del possesso ai sensi degli articoli 1144, 2943 e 2944 del codice civile. Inoltre, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita: nel caso di specie, l'inerzia dei resistenti e la mancata contestazione puntuale degli elementi costitutivi del possesso utile ad usucapionem confermano l'assenza di qualunque elemento idoneo a infirmare la continuità, la pacificità e la pubblicità del possesso esercitato dalla parte ricorrente (cfr articolo come novellato dalla l.n. 69/2009, Cass n 21176/2015). Occorre inoltre osservare che l'articolo 1140 del codice civile definisce il possesso come il potere sulla cosa che si manifesta in attività corrispondenti all'esercizio della proprietà o di un altro diritto reale.
Nel caso in esame le modalità con cui la madre dell'istante prima e il ricorrente poi hanno amministrato e utilizzato l'immobile, senza contestazioni e per un lunghissimo arco temporale, integrano pienamente i requisiti della continuità, della pacificità, della pubblicità e dell'esclusività. L'articolo 1146 stabilisce che il possesso si trasmette agli eredi, sicché il ricorrente, quale erede universale, ha potuto sommare al proprio possesso quello della sua dante causa, in perfetta coerenza con l'articolo 1158 che richiede, per l'usucapione ordinaria, vent'anni di possesso. Poiché la madre ha posseduto per dodici anni e il figlio ha proseguito il possesso per oltre tredici anni, l'esercizio complessivo del potere di fatto sul bene supera i vent'anni stabiliti dalla legge. Alla luce di tali considerazioni, risulta pienamente integrato il presupposto richiesto dall'articolo 1158 del codice civile, secondo cui la proprietà degli immobili si acquista in virtù del possesso continuato per vent'anni. Nulla a provvedere sulle spese e competenze di giudizio.
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Vittoria Uggenti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 504/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione reietta o assorbita, così provvede:
dichiara l'avvenuta usucapione in favore del sig. della proprietà del Parte_1 dell'immobile sito in Ceglie Messapica alla via Cesare Battisti n. 81, al catasto foglio 135, particella 3200, sub. 1, cat. A/5, classe 2, consistenza 1,5 vani;
nulla sulle spese;
ordina alla Conservatoria dei RR.II di procedere alla relativa trascrizione. Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione al verbale
Così deciso in Brindisi in data 3 dicembre 2025.
Il Got
dott.ssa Vittoria Uggenti