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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/02/2025, n. 2997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2997 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 18089/2023, trattenuta in decisione, giusta ordinanza pronunciata in data 27.10.2024, all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12
- attori opponenti -
E
FALLIMENTO N. 267 DEL 2017 DI CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del G.D. Marco Genna del 31 marzo 2023, dall'Avv. Bruno
Sed presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato, sito in Roma, Corso d'Italia n. 19, giusta procura in atti
- convenuto opposto-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 668/2023 del 13.01.2023 del Tribunale Ordinario di Roma, notificato via pec in data 27.01.2023 in materia di appalto di forniture di servizi di pulizia mediante impiego di pagina 1 di 13 ex LSU ed ex LPU presso Istituti scolastici della regione Campania;
debenza interessi di mora;
rimborso dei maggiori costi da lavoro dipendente per integrazione del parametro orario imposto da contrattazione collettiva.
Conclusioni: come da difese in atti e note scritte depositate dalle parti, in data 21 e 23 ottobre 2024, ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte
ELEMENTI DI FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 668/2023 notificato tempestivamente l'08.03.2023,
Cont il (in avanti anche solo ) domandava, per l' Parte_1 Parte_1
, previa revoca della clausola di provvisoria esecutività del decreto opposto, la declaratoria di
[...]
incompetenza territoriale del Tribunale adito - a favore del Tribunale di Napoli - e per l'effetto la revoca del provvedimento monitorio, in quanto nullo per essere stato adottato dall'autorità giudiziaria non competente;
in via subordinata, richiedeva la revoca del decreto per l'inesistenza del credito ingiunto e, in ogni caso, per intervenuto pagamento delle somme richieste.
Per contro, la curatela del fallimento opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata, previo accertamento della competenza per territorio del Tribunale di Roma, e rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta, il convenuto - attore in senso sostanziale - rappresentava in fatto che il in bonis (in avanti anche solo aveva svolto Controparte_2 Controparte_2
servizi di pulizia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili ed ex lavoratori di pubblica utilità, in favore dell' , sito in via Dante Alighieri n. 38, Volla (Na), prestati in Parte_1
esecuzione del contratto quadro di appalto stipulato in data 28 dicembre 2006 tra l' Controparte_3
(in avanti anche solo ed il raggruppamento temporaneo di imprese
[...] Controparte_4
(RTI) costituito dalla , in qualità di mandataria Controparte_5
capogruppo, e da altri consorzi, in qualità di mandanti, tra cui il Controparte_2
In esecuzione del contratto quadro, veniva stipulato un contratto attuativo tra l' Parte_1 ed il sempre in veste di mandataria capogruppo del RTI. Il
[...] Controparte_5 raggruppamento affidava alla mandante l'incarico di svolgere i servizi di pulizia presso Controparte_2
il suddetto l'istituto comprensivo.
pagina 2 di 13 Nel corso del rapporto, secondo la prospettazione del convenuto, l'istituto scolastico avrebbe:
1. parzialmente omesso il pagamento di talune fatture relative al servizio di pulizia svolto;
2. pagato in ritardo altre fatture (con seguente maturazione di interessi moratori);
3. omesso il pagamento della fattura emessa per l'adeguamento del compenso dovuto al maggior costo del lavoro dipendente, per una somma complessiva di euro 34.339,81 di cui chiedeva il pagamento in favore del Parte_2
Il giudice delegato del Fallimento aveva nelle more autorizzato la mandante a sciogliersi dal RTI, onde riacquistare la legittimazione attiva per il recupero dei crediti, scioglimento che si formalizzava nella data del
16 novembre 2020 con cui la Curatela fallimentare comunicava al Raggruppamento l'esercizio del recesso dal medesimo.
Cont Il inviava dunque diffida ad adempiere al , quale soggetto tenuto in solido al pagamento Parte_2 dell'importo dovuto dall'Istituto scolastico;
a fronte del mancato adempimento, scaturiva dunque la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 668/2023 verso gli odierni opponenti, per l'importo di euro 34.339,81, oltre interessi e spese legali. Il decreto ingiuntivo era notificato in data 27 gennaio
2023 e successivamente opposto in questa sede. Con ordinanza in data 23.07.2023 il Tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale nel rito, l'opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, quale giudice emittente il titolo monitorio.
Invoca al riguardo l'applicazione dell'art. 25, co. 2, cpc secondo cui quando l'amministrazione è convenuta, il distretto del giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda.
La competenza territoriale, secondo la difesa erariale, si sarebbe dovuta radicare nel distretto di Corte di
Appello di Napoli, presso il Tribunale partenopeo, posto che per l'individuazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione (locus contractus) valgono in alternativa i criteri di cui agli artt. 1326 e 1327 c.c.
Per il luogo di formazione del contratto occorrerebbe dunque fare riferimento a quello in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione della proposta dell'oblato (art. 1326 c.c.) oppure al luogo in cui ha avuto pagina 3 di 13 inizio l'esecuzione del rapporto, quando questi viene eseguito, per la natura dell'affare o per richiesta del proponente, senza preventiva risposta del destinatario della proposta (art. 1327 c.c.).
In applicazione di tali coordinate normative, considerato che il contratto attuativo, fonte dell'obbligazione pecuniaria relativa al pagamento del servizio di pulizia reso dall' , sarebbe stato Parte_3
stipulato nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, anche applicando il diverso schema di conclusione del contratto mediante l'inizio di esecuzione del rapporto negoziale, la competenza territoriale rientrerebbe nel distretto della Corte di Appello di Napoli.
In aggiunta, gli attori richiamano l'art. 23, rubricato “foro competente”, del contratto normativo di fornitura di servizi di pulizia presso gli istituti scolastici della regione Campania, il quale prevede che per tutte le controversie inerenti e/o connesse al contratto normativo e/o al contratto attuativo, ed alla loro validità, interpretazione ed esecuzione, è esclusivamente competente il Foro indicato nel contratto attuativo, vale a dire il Foro di Napoli, come specificato all'art. 5 del contratto attuativo in parola (all. C atto di citazione).
Dal combinato disposto delle norme generali e convenzionali, si ricaverebbe allora che per le controversie in tema di esecuzione del contratto attuativo, tra cui rientra anche il giudizio monitorio, sarebbe competente il
Tribunale di Napoli, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso dal Tribunale di
Roma.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti non è fondata e va quindi rigettata.
Come statuito in analoga fattispecie dall'ordinanza n. 13908/2024, emessa dalla Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza proposto in uno dei giudizi paralleli introdotti in via monitoria dal
[...]
la competenza territoriale sulla presente controversia spetta al Tribunale di Roma. Parte_2
Occorre osservare che il foro erariale della pubblica amministrazione di cui all'art. 25 c.p.c. individua una specifica competenza funzionale non derogabile dalle parti in via convenzionale ex art. 28 c.p.c. Tale norma rientra infatti in uno dei casi in cui l'inderogabilità è disposta espressamente dalla legge, prevedendo che per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Aggiunge l'art. 25 cpc, al secondo comma, che quando l'amministrazione è convenuta - come nel caso di specie - tale distretto si pagina 4 di 13 determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta oppure deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda.
Nella fattispecie di causa, viene allegato dal convenuto opposto l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro - ab origine liquida ed esigibile - da parte della pubblica amministrazione, per la remunerazione di servizi di pulizia svolti dall'allora Controparte_2
presso gli Istituti scolastici della regione Campania, e tale obbligazione deve eseguirsi presso l'Ufficio di
Tesoreria dell'ente pubblico (cfr. Cass, n. 20396/2022; Cass. 7687/2021), in deroga al criterio generale di cui agli artt. 1182, co. 3, c.c. e 20 cpc che consentirebbe di individuare, a discrezione dell'attore, il giudice competente nel luogo del domicilio che il creditore aveva alla scadenza dell'obbligazione pecuniaria, come luogo in cui questa deve essere adempiuta (forum destinatae solutionis), oppure il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta (forum contractus).
Come correttamente rileva la difesa del convenuto, il , legittimato passivo Parte_1
in giudizio, ed obbligato ex lege al pagamento per conto degli istituti scolastici regionali, ha nella Banca d'Italia
l'ufficio di Tesoreria, che ha sede legale in Roma.
Peraltro, giova osservare che qui si addiverrebbe alla medesima soluzione, che conduce a radicare la competenza territoriale presso il Tribunale di Roma, anche applicando la regola generale di cui agli artt. 1182,
Cont co. 3, c.c. e 20 cpc poiché il quale prospettato creditore del , aveva sede legale in CP_2 CP_2
Roma (Via di Rocca di Papa n. 21) alla scadenza dell'obbligazione pecuniaria originata dal contratto attuativo firmato dal RTI con l'istituto scolastico campano.
Ne deriva, per quanto argomentato, ed in ragione della inderogabilità del foro erariale di cui all'art. 25 cpc, la nullità e inefficacia della clausola 5 del contratto attuativo, che individua il Foro di Napoli quale esclusivamente competente anche per le controversie connesse all'esecuzione del medesimo.
Il giudice conferma dunque la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Nel merito, il convenuto opposto, ricorrente in monitorio, deduce che, nel corso del rapporto, l'istituto scolastico ha parzialmente omesso il pagamento delle fatture nn. 1678/2013 e 2480/2013 per l'importo complessivo di euro 6.686.82.
pagina 5 di 13 La difesa erariale contesta in questa sede il valore probatorio delle stesse, richiamando la giurisprudenza di legittimità che limite tale valore alla sola fase monitoria del procedimento, mentre nella fase del giudizio di opposizione, considerato che le fatture sono documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non costituiscono piena prova del credito vantato né - in caso di contestazione sull'an del credito - sono idonee a determinare l'inversione dell'onere della prova del credito che continua ad incombere sull'opposto ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'eccezione sulla mancata prova del credito ingiunto è infondata.
Come noto, con la fase del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si apra un giudizio a cognizione piena diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione nel quale il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto;
ne deriva che l'onere della prova del credito incombe sull'opposto, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali la sua pretesa è fondata.
In particolare, il creditore che agisca in giudizio per l'esatto adempimento della obbligazione dedotta deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento o l'inadempimento della medesima, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione o la sua impossibilità per causa a lui non imputabile (cfr.
Cass. S.U. 13533/01; Cass. 127/2022).
Nel caso di specie, il diritto al pagamento dei servizi di pulizia eseguiti dall'allora non Controparte_2
ha fonte nelle fatture allegate nel procedimento monitorio, le quali possono valere - in questa sede - come meri indizi in ordine esistenza del credito ingiunto, bensì origina nel collegamento negoziale tra il contratto normativo quadro ed il contratto attuativo, la cui esecuzione è stata delegata dalla capogruppo del RTI al mandante. CP_2
Nel fascicolo del procedimento monitorio prodotto dal convenuto opposto sono stati provati i titoli negoziali su cui si fonda la pretesa, unitamente ai capitolati tecnici, da cui deriva l'obbligazione pecuniaria relativa al pagamento dei servizi di pulizia.
Ritiene dunque il Giudice, in applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, che l'attore in senso sostanziale abbia assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., con la pagina 6 di 13 prova della fonte negoziale del suo diritto di credito e l'allegazione dell'inesatto adempimento del debitore, nella misura in cui ha lamentato l'omesso pagamento di talune prestazioni afferenti al servizio di pulizia oggetto dell'appalto.
Per contro gli opponenti non hanno dimostrato l'avvenuto adempimento dell'intera obbligazione pecuniaria.
Nel formulare l'eccezione di adempimento, deducono il pagamento di parte di parte delle somme richieste attraverso la produzione di copia del mandato e copia della comunicazione dell'avvenuto pagamento delle fatture di cui alla documentazione depositata (ALL. E dell'indice degli allegati apposto in calce all'atto di citazione in opposizione). Tuttavia, osserva il Giudice che nel fascicolo telematico non risulta depositata, nell'allegato citato, documentazione comprovante l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria relativa ad alcuna delle fatture su cui è stato emesso il decreto ingiuntivo. L'importo richiesto di euro 6.686.82 è quindi dovuto al
. CP_2
Sempre nel merito, il convenuto opposto si duole che l'Istituto scolastico opponente abbia tardivamente pagato diverse fatture, con conseguente maturazione in suo favore degli interessi moratori al tasso dell'8%, per i quali il ha emesso le seguenti fatture ad oggi impagate: nn. 7185i/2012, 7186i/2012, Controparte_2
7187i/2012, 7188i/2012, 7189i/2012, 7190i/2012, 7191i/2012, 7192i/2012, 7193i/2012, 7194i/2012,
7195i/2012 (all.7 della comparsa di costituzione e risposta). Le prestazioni tardivamente pagate avrebbero generato la debenza di interessi moratori del complessivo importo di euro 13.814,10, come fatturati nei documenti sopra indicati.
Gli opponenti eccepiscono l'insussistenza delle condizioni utili per il maturarsi degli interessi di mora di cui all'art. 1224 c.c. per assenza di un ritardo imputabile al debitore. Si contesta l'esigibilità del credito, atteso il mancato rispetto delle condizioni previste per l'emissione della fattura e la relativa maturazione del credito, secondo modalità e condizioni di pagamento stabilite nel capitolato tecnico (art. 15). Nello specifico, l'impresa appaltatrice - denominata - avrebbe avuto l'obbligo di presentare un rendiconto mensile delle attività CP_6
di pulizia svolte, così da consentire all'Istituto scolastico – denominato Supervisore – di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. Sulla base degli indici di prestazione, l' avrebbe Pt_1
dovuto approvare il rendiconto e autorizzare così l'impresa all'emissione della fattura.
pagina 7 di 13 Ritiene tuttavia il Tribunale che il pagamento dell'importo pacificamente eseguito (anche se in ritardo) per i servizi indicati in fattura, costituisca un comportamento che manifesta in maniera inequivoca l'accettazione del servizio senza alcuna riserva (pure in mancanza del rendiconto) e pertanto sono dovuti gli interessi per tardivo pagamento nella misura richiesta.
In ordine alla ulteriore spettanza della pretesa creditoria, parte convenuta afferma di aver diritto all'aumento del corrispettivo, connesso al maggior costo del lavoro dipendente, per il quale il ha Controparte_2
emesso la fattura n. 225/2016/FPA per euro 13.838,89.
In particolare, l'opposto sostiene che l'aumento del compenso richiesto non sarebbe dovuto ad eventi inflattivi, per i quali sarebbe stato sufficiente l'adeguamento in base alle variazioni dell'indice ISTAT, bensì sulla base di un aumento complessivo delle ore di lavoro imposto dal legislatore e dai CCNL di categoria, atteggiandosi ad evento eccezionale il cui onore economico deve essere posto a carico della Committente.
In tal senso argomenta in ordine alla nullità/inapplicabilità dell'art. 12 del contratto quadro per contrarietà a norma imperativa, nello specifico all'art. 115 d.lgs. n. 163/2006, vigente all'epoca della stipula del contratto normativo, ed alla circolare del Ministero del lavoro n. 93/1997.
L'offerta economica, che ha determinato l'aggiudicazione della gara e la successiva stipula del contratto, sarebbe vincolata infatti al numero di lavoratori da impiegare obbligatoriamente nell'appalto, con parametro orario di 35 ore, come risulterebbe dall'art. 8 del Capitolato tecnico. Tuttavia, dopo la stipula dell'accordo quadro, l' avrebbe disposto che i lavoratori ex LSU fossero assunti Controparte_7
a 36 ore settimanali, e le organizzazioni sindacali avrebbero attuato il disposto con la modifica dei CCNL;
il si sarebbe dunque uniformato per mantenere i livelli occupazionali inalterati come da Controparte_2
impegni contrattuali (art. 4 del contratto normativo).
L'incremento del parametro orario da 35 a 36 ore settimanali avrebbe comportato in concreto un aggravio economico sul costo del personale, quantificabile in euro 44,12 mensili per ciascuno dei lavorati impiegati
(1.544,08/35= 44,12), con la conseguenza che la retribuzione media mensile pro capite sarebbe passata dai previsti euro 1.544,08 ad euro 1.588,20. Tale maggiorazione di costo dovrebbe ricadere sul Committente, attraverso una revisione del prezzo, a fronte del maggior numero di ore settimanali di cui ha “beneficiato”.
pagina 8 di 13 Il convenuto ritiene in definitiva che il peso economico legato all'aumento del costo del personale debba essere sopportato dalla stazione appaltante, mediante adeguamento del corrispettivo, vista l'impossibilità incontrata dal di ridurre il personale impiegato nell'esecuzione appalto, secondo obblighi negoziali. CP_2
La misura del quantum del compenso revisionale dovrebbe essere determinata sulla base di tabelle ministeriali deputate a registrare gli adeguamenti salari introdotti dalla contrattazione collettiva, e non sulla base degli indici ISTAT, in quanto il mutamento del costo del lavoro è fattore imprevedibile di disequilibrio economico del contratto, eccedente l'alea dello stesso.
A tal riguardo viene indicata la citata Circolare del Ministero del Lavoro n. 97 del 1993, secondo cui quando il costo del lavoro “pesa” sull'economia del contratto oltre l'85%, l'andamento di tale costo assurgerebbe a motivo di disequilibrio economico non prevedibile e necessitante un adeguamento ad hoc.
Secondo la tesi del convenuto, l'obbligo di procedere alla revisione del prezzo avrebbe fonte legale nell'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, il quale prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo, da cui discenderebbe - per il suo carattere imperativo - la nullità della clausola di cui all'art. 12 del contratto normativo che ammette la revisione dei corrispettivi pattuiti solo entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio.
La difesa erariale dell'opponente contesta invece la fondatezza della pretesa creditoria in quanto non provata l'esistenza del diritto all'adeguamento dei compensi relativi alle attività contrattuali svolte dall'allora in bonis
Controparte_2
A sostegno della tesi difensiva, l'opponente cita l'art. 12, commi 2 e 3, del Contratto normativo, il quale stabilisce che dopo i primi 12 mesi dalla stipula dei contratti attuativi, la revisione dei prezzi pattuiti potrà effettuarsi subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio, al di fuori dai quali l'appaltatore non avrebbe diritto agli adeguamenti dei corrispettivi pattuiti.
Il committente rappresenta altresì che dall'anno successivo alla stipula del contratto attuativo,
l'amministrazione avrebbe provveduto ad incrementare il corrispettivo dovuto per il servizio di pulizia degli istituti scolastici in misura pari alla variazione dei prezzi accertata dall'Istat, cosicché nessuna ulteriore somma spetterebbe al fallimento del secondo i termini contrattuali sopra indicati. Controparte_2
pagina 9 di 13 L'incremento orario delle prestazioni da svolgere (da 35 a 36 ore settimanali), sul quale il convenuto fonda le sue richieste, sarebbe quindi in contrasto con la regolamentazione contrattuale del rapporto dedotto.
In aggiunta a quanto indicato nell'art. 12 del contratto normativo, gli opponenti rilevano che l'art. 2, commi 7 e
8 del contratto attuativo prevede l'invariabilità dell'importo contrattuale per i servizi di pulizia, anche in presenza di una variazione del numero di lavoratori, salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione dell'art. 4, punto 6 del contratto normativo.
Quest'ultimo regolamenta lo ius variandi prevedendo la possibilità, in caso di cessazione di contratti con taluni dipendenti, di utilizzare le ore residue ai fini dell'adeguamento del parametro orario del personale in servizio dalle 35 ore settimanali sino ad un massimo di 40 ore a settimana.
Secondo la difesa erariale, pertanto, l'unica possibilità di modifica unilaterale delle monte ore di lavoro settimanali del personale dipendente sarebbe quella derivante dalla possibilità di sfruttare “in economia” le ore di personale cessato dal servizio, a corrispettivo contrattuale mensile invariato.
Ne deriverebbe che una variazione unilaterale - e non concordata - del numero di ore si porrebbe in contrasto con la disciplina contrattuale che regolamenta l'esercizio dello ius variandi in relazione all'incremento del parametro orario solo al verificarsi della cessazione dei contratti con i lavoratori dipendenti.
Da qui la contestazione sulla fondatezza del preteso diritto all'adeguamento del corrispettivo fatto valere dal fallimento opposto.
Ciò detto in ordine alle posizioni difensive delle parti, è necessario procedere ad una corretta qualificazione della domanda del convenuto- opposto da intendersi, come diritto al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per effetto di una variazione del quantum della prestazione richiesta e non revisione del corrispettivo pattuito, per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa creditoria del fallimento opposto ha ad oggetto il rimborso del maggior costo sostenuto per il personale impiegato nell'espletamento del servizio di pulizia. Tale rimborso si ritiene debba essere riconosciuto in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali, in rapporto ai valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, alle norme in materia previdenziale e assistenziale, ai diversi settori merceologici ed alle differenti aree territoriali.
pagina 10 di 13 Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ormai consolidatasi (cfr. ex multis, sentenza
TAR Campania n. 1556/2016), che tuttavia, da un lato, ha ritenuto la nullità della clausola contenuta nell'art. 12, comma 2, del contratto normativo, recepita nel susseguente contratto attuativo (“la revisione dei prezzi … potrà essere effettuata subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio”) - in quanto ritenuta arbitrariamente limitativa nel quantum dell'adeguamento periodico del corrispettivo e contraria, come tale, alla norma imperativamente prescrittiva del compenso revisionale - e, dall'altro (ritendendo l'operatività dell'art. 115 del d.lgs. n.163/2006 per effetto sostitutivo automatico), ha condannato l'amministrazione al pagamento in favore del del compenso revisionale ex art. 115 cit., CP_2
indicando i criteri per la sua determinazione e specificando la natura degli interessi (ex art. 4 del d.lgs.
n.231/2002).
La medesima giurisprudenza amministrativa, con riguardo alla diversa domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato in appalto (proposta in questa sede), ha rilevato che -a differenza di quella inerente al compenso revisionale spettante in virtù dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 (concernente l'adeguamento del prezzo degli appalti di servizi e di forniture rispetto all'andamento di mercato dei costi dei fattori produttivi) scrutinata ed accolta- la stessa era sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto “il totalmente distinto profilo del rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato”.
La domanda proposta in questa sede ha, quindi, per oggetto il distinto profilo del rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera in corso di appalto.
Tale profilo attiene alla variazione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla remuneratività del corrispettivo ab origine pattuito, sulla quale è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario nella fase di esecuzione di un rapporto negoziale iure privatorum, chiamato a vagliare la conformità delle regole convenzionali e delle relative condotte attuative alla normativa civilistica.
Nel dettaglio si chiede a questo Giudice di accertare, previa interpretazione della disciplina convenzionale, se nella fattispecie di causa sussista il diritto patrimoniale dell'opposto al rimborso dei maggiori oneri sostenuti pagina 11 di 13 per la variazione quantitativa della prestazione erogata dovuta all'incremento del monte ore della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto.
Osserva il Giudice che la copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dell'orario di lavoro in corso di appalto trova la propria disciplina negoziale nell'art. 4, commi 5 e 6, del contratto normativo del 28 dicembre
2006: "L'importo contrattuale... - recita, segnatamente, la clausola in parola - rimane fisso ed invariabile per
l'intera durata del contratto anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione … L'assuntore curerà di assicurare, in ogni caso, il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex ISU ed ex LPU esistenti alla data di stipula del presente contratto;
le economie rivenienti dalle cessazioni del personale a qualunque titolo verificatesi nell'arco temporale di durata del contratto, nonché quelle maturate, per effetto delle precedenti cessazioni, a decorrere dalla stipula del presente contratto, saranno utilizzate per il progressivo adeguamento contrattuale del personale dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore pro capite, per migliorare la qualità dei servizi prestati ovvero per far fronte, con le ore aggiuntive, alle predette cessazioni, alle quali, comunque, non potrà fai seguito alcuna nuova assunzione di unità lavorative".
La regolamentazione negoziale riportata, nella misura in cui prevede l'invariabilità del corrispettivo contrattuale durante l'intera esecuzione dell'appalto, salva la facoltà dell'appaltatore di utilizzare le economie di spesa derivanti dalle cessazioni dei contratti con il personale dipendente, al fine di consentire l'adeguamento stipendiale del personale in servizio fino ad un massimo di 40 ore pro capite, non contempla il diritto alla revisione del compenso per variazione quantitativa della prestazione resa dall'appaltatore (nell'impiego del personale per un maggior numero di ore settimanali). Tale fattispecie non risulta altresì riconducibile alla clausola ed al provvedimento attuativo di revisione periodica disciplinati dal menzionato art. 115 del d.lgs. n.
163/2006 che concernono, come ha chiarito espressamente la giurisprudenza amministrativa, l'adeguamento del prezzo degli appalti di servizi e forniture rispetto all'andamento di mercato dei costi dei fattori produttivi.
Ne consegue che, ad avviso del Tribunale, non è fondata la domanda proposta dal , avendo il CP_2
contratto espressamente previsto le condizioni in ordine alla natura e quantità delle prestazioni dovute ed espressamente disciplinato la copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dell'orario di lavoro in corso di esecuzione dell'appalto (art. 4, comma 5 e 6 del contratto normativo sopra indicato), finanche pagina 12 di 13 prevedendo che l'importo contrattuale dovesse rimanere fisso e invariabile per l'intera durata del contratto anche in presenza di variazione del numero di lavoratori.
Del resto, l'appaltatore, a fronte di una variazione (inerente al quantum della prestazione richiesta e imposta dalle parti sindacali) che comporti uno squilibrio del sinallagma contrattuale (oltre ai limiti previsti al momento della stipula) ha la possibilità di azionare il rimedio di cui all'art. 1467 c.c., atteso che le ipotesi legali di risoluzione del contratto ben possono trovare applicazione anche per i contratti della pubblica amministrazione
(non sottraendosi questi ultimi alla generale disciplina di tutela delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto e, dunque, del sinallagma contrattuale, cfr. Consiglio di Stato n.3653/2016).
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 20.500,92 (euro 6.686,82 più euro
13.814,10), oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto.
Il parziale accoglimento della opposizione e la complessità delle questioni trattate (in particolare riguardo alla natura e alla genesi del credito preteso a seguito della modifica dei contratti e degli orari di lavoro) giustificano la compensazione delle spese del giudizio di opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 20.500,92 oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto;
- compensa tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Roma, 26.02.2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT del
Tribunale di Roma, nominato con D.M. del 22 ottobre 2024.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Assunta Canonaco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 18089/2023, trattenuta in decisione, giusta ordinanza pronunciata in data 27.10.2024, all'esito della scadenza del termine fissato ex art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma via dei Portoghesi n. 12
- attori opponenti -
E
FALLIMENTO N. 267 DEL 2017 DI CONSORZIO STABILE MILES SERVIZI INTEGRATI, rappresentato e difeso, in virtù di autorizzazione del G.D. Marco Genna del 31 marzo 2023, dall'Avv. Bruno
Sed presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato, sito in Roma, Corso d'Italia n. 19, giusta procura in atti
- convenuto opposto-
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 668/2023 del 13.01.2023 del Tribunale Ordinario di Roma, notificato via pec in data 27.01.2023 in materia di appalto di forniture di servizi di pulizia mediante impiego di pagina 1 di 13 ex LSU ed ex LPU presso Istituti scolastici della regione Campania;
debenza interessi di mora;
rimborso dei maggiori costi da lavoro dipendente per integrazione del parametro orario imposto da contrattazione collettiva.
Conclusioni: come da difese in atti e note scritte depositate dalle parti, in data 21 e 23 ottobre 2024, ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi richiamate e trascritte
ELEMENTI DI FATTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 668/2023 notificato tempestivamente l'08.03.2023,
Cont il (in avanti anche solo ) domandava, per l' Parte_1 Parte_1
, previa revoca della clausola di provvisoria esecutività del decreto opposto, la declaratoria di
[...]
incompetenza territoriale del Tribunale adito - a favore del Tribunale di Napoli - e per l'effetto la revoca del provvedimento monitorio, in quanto nullo per essere stato adottato dall'autorità giudiziaria non competente;
in via subordinata, richiedeva la revoca del decreto per l'inesistenza del credito ingiunto e, in ogni caso, per intervenuto pagamento delle somme richieste.
Per contro, la curatela del fallimento opposto chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata, previo accertamento della competenza per territorio del Tribunale di Roma, e rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta, il convenuto - attore in senso sostanziale - rappresentava in fatto che il in bonis (in avanti anche solo aveva svolto Controparte_2 Controparte_2
servizi di pulizia, mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili ed ex lavoratori di pubblica utilità, in favore dell' , sito in via Dante Alighieri n. 38, Volla (Na), prestati in Parte_1
esecuzione del contratto quadro di appalto stipulato in data 28 dicembre 2006 tra l' Controparte_3
(in avanti anche solo ed il raggruppamento temporaneo di imprese
[...] Controparte_4
(RTI) costituito dalla , in qualità di mandataria Controparte_5
capogruppo, e da altri consorzi, in qualità di mandanti, tra cui il Controparte_2
In esecuzione del contratto quadro, veniva stipulato un contratto attuativo tra l' Parte_1 ed il sempre in veste di mandataria capogruppo del RTI. Il
[...] Controparte_5 raggruppamento affidava alla mandante l'incarico di svolgere i servizi di pulizia presso Controparte_2
il suddetto l'istituto comprensivo.
pagina 2 di 13 Nel corso del rapporto, secondo la prospettazione del convenuto, l'istituto scolastico avrebbe:
1. parzialmente omesso il pagamento di talune fatture relative al servizio di pulizia svolto;
2. pagato in ritardo altre fatture (con seguente maturazione di interessi moratori);
3. omesso il pagamento della fattura emessa per l'adeguamento del compenso dovuto al maggior costo del lavoro dipendente, per una somma complessiva di euro 34.339,81 di cui chiedeva il pagamento in favore del Parte_2
Il giudice delegato del Fallimento aveva nelle more autorizzato la mandante a sciogliersi dal RTI, onde riacquistare la legittimazione attiva per il recupero dei crediti, scioglimento che si formalizzava nella data del
16 novembre 2020 con cui la Curatela fallimentare comunicava al Raggruppamento l'esercizio del recesso dal medesimo.
Cont Il inviava dunque diffida ad adempiere al , quale soggetto tenuto in solido al pagamento Parte_2 dell'importo dovuto dall'Istituto scolastico;
a fronte del mancato adempimento, scaturiva dunque la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 668/2023 verso gli odierni opponenti, per l'importo di euro 34.339,81, oltre interessi e spese legali. Il decreto ingiuntivo era notificato in data 27 gennaio
2023 e successivamente opposto in questa sede. Con ordinanza in data 23.07.2023 il Tribunale sospendeva la provvisoria esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale nel rito, l'opponente eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, quale giudice emittente il titolo monitorio.
Invoca al riguardo l'applicazione dell'art. 25, co. 2, cpc secondo cui quando l'amministrazione è convenuta, il distretto del giudice del luogo in cui ha sede l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda.
La competenza territoriale, secondo la difesa erariale, si sarebbe dovuta radicare nel distretto di Corte di
Appello di Napoli, presso il Tribunale partenopeo, posto che per l'individuazione del luogo in cui è sorta l'obbligazione (locus contractus) valgono in alternativa i criteri di cui agli artt. 1326 e 1327 c.c.
Per il luogo di formazione del contratto occorrerebbe dunque fare riferimento a quello in cui il proponente ha avuto conoscenza dell'accettazione della proposta dell'oblato (art. 1326 c.c.) oppure al luogo in cui ha avuto pagina 3 di 13 inizio l'esecuzione del rapporto, quando questi viene eseguito, per la natura dell'affare o per richiesta del proponente, senza preventiva risposta del destinatario della proposta (art. 1327 c.c.).
In applicazione di tali coordinate normative, considerato che il contratto attuativo, fonte dell'obbligazione pecuniaria relativa al pagamento del servizio di pulizia reso dall' , sarebbe stato Parte_3
stipulato nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, anche applicando il diverso schema di conclusione del contratto mediante l'inizio di esecuzione del rapporto negoziale, la competenza territoriale rientrerebbe nel distretto della Corte di Appello di Napoli.
In aggiunta, gli attori richiamano l'art. 23, rubricato “foro competente”, del contratto normativo di fornitura di servizi di pulizia presso gli istituti scolastici della regione Campania, il quale prevede che per tutte le controversie inerenti e/o connesse al contratto normativo e/o al contratto attuativo, ed alla loro validità, interpretazione ed esecuzione, è esclusivamente competente il Foro indicato nel contratto attuativo, vale a dire il Foro di Napoli, come specificato all'art. 5 del contratto attuativo in parola (all. C atto di citazione).
Dal combinato disposto delle norme generali e convenzionali, si ricaverebbe allora che per le controversie in tema di esecuzione del contratto attuativo, tra cui rientra anche il giudizio monitorio, sarebbe competente il
Tribunale di Napoli, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso dal Tribunale di
Roma.
L'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti non è fondata e va quindi rigettata.
Come statuito in analoga fattispecie dall'ordinanza n. 13908/2024, emessa dalla Suprema Corte a seguito di regolamento di competenza proposto in uno dei giudizi paralleli introdotti in via monitoria dal
[...]
la competenza territoriale sulla presente controversia spetta al Tribunale di Roma. Parte_2
Occorre osservare che il foro erariale della pubblica amministrazione di cui all'art. 25 c.p.c. individua una specifica competenza funzionale non derogabile dalle parti in via convenzionale ex art. 28 c.p.c. Tale norma rientra infatti in uno dei casi in cui l'inderogabilità è disposta espressamente dalla legge, prevedendo che per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio, il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello
Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Aggiunge l'art. 25 cpc, al secondo comma, che quando l'amministrazione è convenuta - come nel caso di specie - tale distretto si pagina 4 di 13 determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta oppure deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile od immobile oggetto della domanda.
Nella fattispecie di causa, viene allegato dal convenuto opposto l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria avente ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro - ab origine liquida ed esigibile - da parte della pubblica amministrazione, per la remunerazione di servizi di pulizia svolti dall'allora Controparte_2
presso gli Istituti scolastici della regione Campania, e tale obbligazione deve eseguirsi presso l'Ufficio di
Tesoreria dell'ente pubblico (cfr. Cass, n. 20396/2022; Cass. 7687/2021), in deroga al criterio generale di cui agli artt. 1182, co. 3, c.c. e 20 cpc che consentirebbe di individuare, a discrezione dell'attore, il giudice competente nel luogo del domicilio che il creditore aveva alla scadenza dell'obbligazione pecuniaria, come luogo in cui questa deve essere adempiuta (forum destinatae solutionis), oppure il giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è sorta (forum contractus).
Come correttamente rileva la difesa del convenuto, il , legittimato passivo Parte_1
in giudizio, ed obbligato ex lege al pagamento per conto degli istituti scolastici regionali, ha nella Banca d'Italia
l'ufficio di Tesoreria, che ha sede legale in Roma.
Peraltro, giova osservare che qui si addiverrebbe alla medesima soluzione, che conduce a radicare la competenza territoriale presso il Tribunale di Roma, anche applicando la regola generale di cui agli artt. 1182,
Cont co. 3, c.c. e 20 cpc poiché il quale prospettato creditore del , aveva sede legale in CP_2 CP_2
Roma (Via di Rocca di Papa n. 21) alla scadenza dell'obbligazione pecuniaria originata dal contratto attuativo firmato dal RTI con l'istituto scolastico campano.
Ne deriva, per quanto argomentato, ed in ragione della inderogabilità del foro erariale di cui all'art. 25 cpc, la nullità e inefficacia della clausola 5 del contratto attuativo, che individua il Foro di Napoli quale esclusivamente competente anche per le controversie connesse all'esecuzione del medesimo.
Il giudice conferma dunque la competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Nel merito, il convenuto opposto, ricorrente in monitorio, deduce che, nel corso del rapporto, l'istituto scolastico ha parzialmente omesso il pagamento delle fatture nn. 1678/2013 e 2480/2013 per l'importo complessivo di euro 6.686.82.
pagina 5 di 13 La difesa erariale contesta in questa sede il valore probatorio delle stesse, richiamando la giurisprudenza di legittimità che limite tale valore alla sola fase monitoria del procedimento, mentre nella fase del giudizio di opposizione, considerato che le fatture sono documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non costituiscono piena prova del credito vantato né - in caso di contestazione sull'an del credito - sono idonee a determinare l'inversione dell'onere della prova del credito che continua ad incombere sull'opposto ai sensi dell'art. 2697 c.c.
L'eccezione sulla mancata prova del credito ingiunto è infondata.
Come noto, con la fase del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si apra un giudizio a cognizione piena diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione nel quale il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto;
ne deriva che l'onere della prova del credito incombe sull'opposto, il quale deve dimostrare gli elementi di fatto e di diritto sui quali la sua pretesa è fondata.
In particolare, il creditore che agisca in giudizio per l'esatto adempimento della obbligazione dedotta deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inesattezza dell'adempimento o l'inadempimento della medesima, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione o la sua impossibilità per causa a lui non imputabile (cfr.
Cass. S.U. 13533/01; Cass. 127/2022).
Nel caso di specie, il diritto al pagamento dei servizi di pulizia eseguiti dall'allora non Controparte_2
ha fonte nelle fatture allegate nel procedimento monitorio, le quali possono valere - in questa sede - come meri indizi in ordine esistenza del credito ingiunto, bensì origina nel collegamento negoziale tra il contratto normativo quadro ed il contratto attuativo, la cui esecuzione è stata delegata dalla capogruppo del RTI al mandante. CP_2
Nel fascicolo del procedimento monitorio prodotto dal convenuto opposto sono stati provati i titoli negoziali su cui si fonda la pretesa, unitamente ai capitolati tecnici, da cui deriva l'obbligazione pecuniaria relativa al pagamento dei servizi di pulizia.
Ritiene dunque il Giudice, in applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza di legittimità, che l'attore in senso sostanziale abbia assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., con la pagina 6 di 13 prova della fonte negoziale del suo diritto di credito e l'allegazione dell'inesatto adempimento del debitore, nella misura in cui ha lamentato l'omesso pagamento di talune prestazioni afferenti al servizio di pulizia oggetto dell'appalto.
Per contro gli opponenti non hanno dimostrato l'avvenuto adempimento dell'intera obbligazione pecuniaria.
Nel formulare l'eccezione di adempimento, deducono il pagamento di parte di parte delle somme richieste attraverso la produzione di copia del mandato e copia della comunicazione dell'avvenuto pagamento delle fatture di cui alla documentazione depositata (ALL. E dell'indice degli allegati apposto in calce all'atto di citazione in opposizione). Tuttavia, osserva il Giudice che nel fascicolo telematico non risulta depositata, nell'allegato citato, documentazione comprovante l'estinzione dell'obbligazione pecuniaria relativa ad alcuna delle fatture su cui è stato emesso il decreto ingiuntivo. L'importo richiesto di euro 6.686.82 è quindi dovuto al
. CP_2
Sempre nel merito, il convenuto opposto si duole che l'Istituto scolastico opponente abbia tardivamente pagato diverse fatture, con conseguente maturazione in suo favore degli interessi moratori al tasso dell'8%, per i quali il ha emesso le seguenti fatture ad oggi impagate: nn. 7185i/2012, 7186i/2012, Controparte_2
7187i/2012, 7188i/2012, 7189i/2012, 7190i/2012, 7191i/2012, 7192i/2012, 7193i/2012, 7194i/2012,
7195i/2012 (all.7 della comparsa di costituzione e risposta). Le prestazioni tardivamente pagate avrebbero generato la debenza di interessi moratori del complessivo importo di euro 13.814,10, come fatturati nei documenti sopra indicati.
Gli opponenti eccepiscono l'insussistenza delle condizioni utili per il maturarsi degli interessi di mora di cui all'art. 1224 c.c. per assenza di un ritardo imputabile al debitore. Si contesta l'esigibilità del credito, atteso il mancato rispetto delle condizioni previste per l'emissione della fattura e la relativa maturazione del credito, secondo modalità e condizioni di pagamento stabilite nel capitolato tecnico (art. 15). Nello specifico, l'impresa appaltatrice - denominata - avrebbe avuto l'obbligo di presentare un rendiconto mensile delle attività CP_6
di pulizia svolte, così da consentire all'Istituto scolastico – denominato Supervisore – di controllare la corrispondenza tra attività rendicontate e attività svolte. Sulla base degli indici di prestazione, l' avrebbe Pt_1
dovuto approvare il rendiconto e autorizzare così l'impresa all'emissione della fattura.
pagina 7 di 13 Ritiene tuttavia il Tribunale che il pagamento dell'importo pacificamente eseguito (anche se in ritardo) per i servizi indicati in fattura, costituisca un comportamento che manifesta in maniera inequivoca l'accettazione del servizio senza alcuna riserva (pure in mancanza del rendiconto) e pertanto sono dovuti gli interessi per tardivo pagamento nella misura richiesta.
In ordine alla ulteriore spettanza della pretesa creditoria, parte convenuta afferma di aver diritto all'aumento del corrispettivo, connesso al maggior costo del lavoro dipendente, per il quale il ha Controparte_2
emesso la fattura n. 225/2016/FPA per euro 13.838,89.
In particolare, l'opposto sostiene che l'aumento del compenso richiesto non sarebbe dovuto ad eventi inflattivi, per i quali sarebbe stato sufficiente l'adeguamento in base alle variazioni dell'indice ISTAT, bensì sulla base di un aumento complessivo delle ore di lavoro imposto dal legislatore e dai CCNL di categoria, atteggiandosi ad evento eccezionale il cui onore economico deve essere posto a carico della Committente.
In tal senso argomenta in ordine alla nullità/inapplicabilità dell'art. 12 del contratto quadro per contrarietà a norma imperativa, nello specifico all'art. 115 d.lgs. n. 163/2006, vigente all'epoca della stipula del contratto normativo, ed alla circolare del Ministero del lavoro n. 93/1997.
L'offerta economica, che ha determinato l'aggiudicazione della gara e la successiva stipula del contratto, sarebbe vincolata infatti al numero di lavoratori da impiegare obbligatoriamente nell'appalto, con parametro orario di 35 ore, come risulterebbe dall'art. 8 del Capitolato tecnico. Tuttavia, dopo la stipula dell'accordo quadro, l' avrebbe disposto che i lavoratori ex LSU fossero assunti Controparte_7
a 36 ore settimanali, e le organizzazioni sindacali avrebbero attuato il disposto con la modifica dei CCNL;
il si sarebbe dunque uniformato per mantenere i livelli occupazionali inalterati come da Controparte_2
impegni contrattuali (art. 4 del contratto normativo).
L'incremento del parametro orario da 35 a 36 ore settimanali avrebbe comportato in concreto un aggravio economico sul costo del personale, quantificabile in euro 44,12 mensili per ciascuno dei lavorati impiegati
(1.544,08/35= 44,12), con la conseguenza che la retribuzione media mensile pro capite sarebbe passata dai previsti euro 1.544,08 ad euro 1.588,20. Tale maggiorazione di costo dovrebbe ricadere sul Committente, attraverso una revisione del prezzo, a fronte del maggior numero di ore settimanali di cui ha “beneficiato”.
pagina 8 di 13 Il convenuto ritiene in definitiva che il peso economico legato all'aumento del costo del personale debba essere sopportato dalla stazione appaltante, mediante adeguamento del corrispettivo, vista l'impossibilità incontrata dal di ridurre il personale impiegato nell'esecuzione appalto, secondo obblighi negoziali. CP_2
La misura del quantum del compenso revisionale dovrebbe essere determinata sulla base di tabelle ministeriali deputate a registrare gli adeguamenti salari introdotti dalla contrattazione collettiva, e non sulla base degli indici ISTAT, in quanto il mutamento del costo del lavoro è fattore imprevedibile di disequilibrio economico del contratto, eccedente l'alea dello stesso.
A tal riguardo viene indicata la citata Circolare del Ministero del Lavoro n. 97 del 1993, secondo cui quando il costo del lavoro “pesa” sull'economia del contratto oltre l'85%, l'andamento di tale costo assurgerebbe a motivo di disequilibrio economico non prevedibile e necessitante un adeguamento ad hoc.
Secondo la tesi del convenuto, l'obbligo di procedere alla revisione del prezzo avrebbe fonte legale nell'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006, il quale prevede che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo, da cui discenderebbe - per il suo carattere imperativo - la nullità della clausola di cui all'art. 12 del contratto normativo che ammette la revisione dei corrispettivi pattuiti solo entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio.
La difesa erariale dell'opponente contesta invece la fondatezza della pretesa creditoria in quanto non provata l'esistenza del diritto all'adeguamento dei compensi relativi alle attività contrattuali svolte dall'allora in bonis
Controparte_2
A sostegno della tesi difensiva, l'opponente cita l'art. 12, commi 2 e 3, del Contratto normativo, il quale stabilisce che dopo i primi 12 mesi dalla stipula dei contratti attuativi, la revisione dei prezzi pattuiti potrà effettuarsi subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio, al di fuori dai quali l'appaltatore non avrebbe diritto agli adeguamenti dei corrispettivi pattuiti.
Il committente rappresenta altresì che dall'anno successivo alla stipula del contratto attuativo,
l'amministrazione avrebbe provveduto ad incrementare il corrispettivo dovuto per il servizio di pulizia degli istituti scolastici in misura pari alla variazione dei prezzi accertata dall'Istat, cosicché nessuna ulteriore somma spetterebbe al fallimento del secondo i termini contrattuali sopra indicati. Controparte_2
pagina 9 di 13 L'incremento orario delle prestazioni da svolgere (da 35 a 36 ore settimanali), sul quale il convenuto fonda le sue richieste, sarebbe quindi in contrasto con la regolamentazione contrattuale del rapporto dedotto.
In aggiunta a quanto indicato nell'art. 12 del contratto normativo, gli opponenti rilevano che l'art. 2, commi 7 e
8 del contratto attuativo prevede l'invariabilità dell'importo contrattuale per i servizi di pulizia, anche in presenza di una variazione del numero di lavoratori, salve le eventuali modifiche derivanti dall'attuazione dell'art. 4, punto 6 del contratto normativo.
Quest'ultimo regolamenta lo ius variandi prevedendo la possibilità, in caso di cessazione di contratti con taluni dipendenti, di utilizzare le ore residue ai fini dell'adeguamento del parametro orario del personale in servizio dalle 35 ore settimanali sino ad un massimo di 40 ore a settimana.
Secondo la difesa erariale, pertanto, l'unica possibilità di modifica unilaterale delle monte ore di lavoro settimanali del personale dipendente sarebbe quella derivante dalla possibilità di sfruttare “in economia” le ore di personale cessato dal servizio, a corrispettivo contrattuale mensile invariato.
Ne deriverebbe che una variazione unilaterale - e non concordata - del numero di ore si porrebbe in contrasto con la disciplina contrattuale che regolamenta l'esercizio dello ius variandi in relazione all'incremento del parametro orario solo al verificarsi della cessazione dei contratti con i lavoratori dipendenti.
Da qui la contestazione sulla fondatezza del preteso diritto all'adeguamento del corrispettivo fatto valere dal fallimento opposto.
Ciò detto in ordine alle posizioni difensive delle parti, è necessario procedere ad una corretta qualificazione della domanda del convenuto- opposto da intendersi, come diritto al rimborso dei maggiori oneri sostenuti per effetto di una variazione del quantum della prestazione richiesta e non revisione del corrispettivo pattuito, per le ragioni di seguito esposte.
La pretesa creditoria del fallimento opposto ha ad oggetto il rimborso del maggior costo sostenuto per il personale impiegato nell'espletamento del servizio di pulizia. Tale rimborso si ritiene debba essere riconosciuto in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali, in rapporto ai valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, alle norme in materia previdenziale e assistenziale, ai diversi settori merceologici ed alle differenti aree territoriali.
pagina 10 di 13 Il principio è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ormai consolidatasi (cfr. ex multis, sentenza
TAR Campania n. 1556/2016), che tuttavia, da un lato, ha ritenuto la nullità della clausola contenuta nell'art. 12, comma 2, del contratto normativo, recepita nel susseguente contratto attuativo (“la revisione dei prezzi … potrà essere effettuata subordinatamente ed entro i limiti di eventuali incrementi degli stanziamenti annuali di bilancio”) - in quanto ritenuta arbitrariamente limitativa nel quantum dell'adeguamento periodico del corrispettivo e contraria, come tale, alla norma imperativamente prescrittiva del compenso revisionale - e, dall'altro (ritendendo l'operatività dell'art. 115 del d.lgs. n.163/2006 per effetto sostitutivo automatico), ha condannato l'amministrazione al pagamento in favore del del compenso revisionale ex art. 115 cit., CP_2
indicando i criteri per la sua determinazione e specificando la natura degli interessi (ex art. 4 del d.lgs.
n.231/2002).
La medesima giurisprudenza amministrativa, con riguardo alla diversa domanda di rimborso dei maggiori costi sostenuti in conseguenza dell'incremento dell'orario di lavoro e della corrispondente maggior retribuzione del personale impiegato in appalto (proposta in questa sede), ha rilevato che -a differenza di quella inerente al compenso revisionale spettante in virtù dell'art. 115 d.lgs. 163/2006 (concernente l'adeguamento del prezzo degli appalti di servizi e di forniture rispetto all'andamento di mercato dei costi dei fattori produttivi) scrutinata ed accolta- la stessa era sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo ad oggetto “il totalmente distinto profilo del rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato”.
La domanda proposta in questa sede ha, quindi, per oggetto il distinto profilo del rimborso dei maggiori oneri economici derivanti da una circostanza estranea all'andamento di mercato dei costi del servizio affidato e, segnatamente, consistente nell'incremento dell'orario di lavoro della manodopera in corso di appalto.
Tale profilo attiene alla variazione del quantum delle prestazioni richieste al gestore, nonché all'incidenza della stessa sulla remuneratività del corrispettivo ab origine pattuito, sulla quale è pacifica la giurisdizione del giudice ordinario nella fase di esecuzione di un rapporto negoziale iure privatorum, chiamato a vagliare la conformità delle regole convenzionali e delle relative condotte attuative alla normativa civilistica.
Nel dettaglio si chiede a questo Giudice di accertare, previa interpretazione della disciplina convenzionale, se nella fattispecie di causa sussista il diritto patrimoniale dell'opposto al rimborso dei maggiori oneri sostenuti pagina 11 di 13 per la variazione quantitativa della prestazione erogata dovuta all'incremento del monte ore della manodopera impiegata nell'esecuzione dell'appalto.
Osserva il Giudice che la copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dell'orario di lavoro in corso di appalto trova la propria disciplina negoziale nell'art. 4, commi 5 e 6, del contratto normativo del 28 dicembre
2006: "L'importo contrattuale... - recita, segnatamente, la clausola in parola - rimane fisso ed invariabile per
l'intera durata del contratto anche in presenza di variazione del numero di lavoratori. Le ore erogate infatti non subiranno variazioni in diminuzione … L'assuntore curerà di assicurare, in ogni caso, il mantenimento dei livelli occupazionali e retributivi del personale ex ISU ed ex LPU esistenti alla data di stipula del presente contratto;
le economie rivenienti dalle cessazioni del personale a qualunque titolo verificatesi nell'arco temporale di durata del contratto, nonché quelle maturate, per effetto delle precedenti cessazioni, a decorrere dalla stipula del presente contratto, saranno utilizzate per il progressivo adeguamento contrattuale del personale dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore pro capite, per migliorare la qualità dei servizi prestati ovvero per far fronte, con le ore aggiuntive, alle predette cessazioni, alle quali, comunque, non potrà fai seguito alcuna nuova assunzione di unità lavorative".
La regolamentazione negoziale riportata, nella misura in cui prevede l'invariabilità del corrispettivo contrattuale durante l'intera esecuzione dell'appalto, salva la facoltà dell'appaltatore di utilizzare le economie di spesa derivanti dalle cessazioni dei contratti con il personale dipendente, al fine di consentire l'adeguamento stipendiale del personale in servizio fino ad un massimo di 40 ore pro capite, non contempla il diritto alla revisione del compenso per variazione quantitativa della prestazione resa dall'appaltatore (nell'impiego del personale per un maggior numero di ore settimanali). Tale fattispecie non risulta altresì riconducibile alla clausola ed al provvedimento attuativo di revisione periodica disciplinati dal menzionato art. 115 del d.lgs. n.
163/2006 che concernono, come ha chiarito espressamente la giurisprudenza amministrativa, l'adeguamento del prezzo degli appalti di servizi e forniture rispetto all'andamento di mercato dei costi dei fattori produttivi.
Ne consegue che, ad avviso del Tribunale, non è fondata la domanda proposta dal , avendo il CP_2
contratto espressamente previsto le condizioni in ordine alla natura e quantità delle prestazioni dovute ed espressamente disciplinato la copertura dei maggiori costi derivanti dall'incremento dell'orario di lavoro in corso di esecuzione dell'appalto (art. 4, comma 5 e 6 del contratto normativo sopra indicato), finanche pagina 12 di 13 prevedendo che l'importo contrattuale dovesse rimanere fisso e invariabile per l'intera durata del contratto anche in presenza di variazione del numero di lavoratori.
Del resto, l'appaltatore, a fronte di una variazione (inerente al quantum della prestazione richiesta e imposta dalle parti sindacali) che comporti uno squilibrio del sinallagma contrattuale (oltre ai limiti previsti al momento della stipula) ha la possibilità di azionare il rimedio di cui all'art. 1467 c.c., atteso che le ipotesi legali di risoluzione del contratto ben possono trovare applicazione anche per i contratti della pubblica amministrazione
(non sottraendosi questi ultimi alla generale disciplina di tutela delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto e, dunque, del sinallagma contrattuale, cfr. Consiglio di Stato n.3653/2016).
In conclusione, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e parte opponente deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 20.500,92 (euro 6.686,82 più euro
13.814,10), oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto.
Il parziale accoglimento della opposizione e la complessità delle questioni trattate (in particolare riguardo alla natura e alla genesi del credito preteso a seguito della modifica dei contratti e degli orari di lavoro) giustificano la compensazione delle spese del giudizio di opposizione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, dell'importo di euro 20.500,92 oltre interessi come indicati nel decreto ingiuntivo opposto;
- compensa tra le parti le spese del giudizio di opposizione.
Roma, 26.02.2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Canonaco
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Flavio Pieri Pavoni, MOT del
Tribunale di Roma, nominato con D.M. del 22 ottobre 2024.
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