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19 aprile 1942
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18 ottobre 2022
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1 gennaio 2023
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Art. 374.
(Autorizzazione del giudice tutelare).
Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta';
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
(321) ((322)) -------------- AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(Autorizzazione del giudice tutelare).
Il tutore non puo' senza l'autorizzazione del giudice tutelare:
1) acquistare beni, eccettuati i mobili necessari per l'uso del minore, per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
2) alienare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento;
3) riscuotere capitali;
4) costituire pegni o ipoteche, ovvero consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni;
5) assumere obbligazioni, salvo che queste riguardino le spese necessarie per il mantenimento del minore e per l'ordinaria amministrazione del suo patrimonio;
6) accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati soggetti a pesi o a condizioni, procedere a divisioni;
7) fare compromessi e transazioni o accettare concordati;
8) fare contratti di locazione di immobili oltre il novennio o che in ogni caso si prolunghino oltre un anno dopo il raggiungimento della maggiore eta';
9) promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi.
(321) ((322)) -------------- AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 166
- 1. L'AdS ha legittimazione attiva a impugnare la domanda di separazione giudiziale - Cass. Civ., Sez. I, ord. 14 marzo 2022 n. 8247https://www.osservatoriofamiglia.it/ · 202.7329
[…] In aderenza alla "ratio" dell'art. 374 c.c., al tutore così come l'AdS è fatto divieto senza autorizzazione del giudice tutelare, solo di iniziare "ex novo" giudizi a nome della persona tutelata, occorrendo, in tal caso, valutare preventivamente l'interesse ed il rischio economico per il tutelato, ipotesi non ricorrente nel caso di prosecuzione del giudizio in sede di appello e di ricorso per cassazione. […] Legge 1 dicembre 1970 n. 898; art. 78 c.p.c.; art. 374 cod. civ.
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/05/2026, n. 4332Provvedimento: […] In particolare il giudice primo grado ha rilevato che l'odierno appellante non ha prodotto l'autorizzazione del giudice tutelare necessaria ai sensi dell'art 374 c.c. e condizione necessaria secondo la giurisprudenza (Cass. civ. […] II Erronea interpretazione e applicazione dell'art. 374 c.c.; violazione del diritto di difesa e del principio di effettività della tutela giurisdizionale. […] A tal riguardo va preliminarmente rilevato che il ricorso in primo grado, come già evidenziato è stato proposto da -OMISSIS- nella qualità di tutore della sorella -OMISSIS-; detto ricorso non era munito di autorizzazione ex art 374 cc.Leggi di più...
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- art. 6 Regolamento UE 2016/679