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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 5976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5976 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5097/2024
TRA
difesa dall'avv. PAOLO GALLUCCIO Parte_1
RICORRENTE
E
difesa dagli avv.ti MANDES LUIGIA e SELVAGGI ISABELLA;
Controparte_1
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29/02/24, la ricorrente, dipendente dell'
[...]
lamenta che dall'1/11/2018 all'8/12/2022 non ha percepito Controparte_1 il compenso sostitutivo commisurato al lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, nel caso che la turnazione di lavoro coincidesse con una festività infrasettimanale, secondo quanto previsto dall'art. 9 CCNL del 20/09/01.
Tanto premesso, chiede:
« 1) Attesa l'insindacabilità della disciplina collettiva, accogliere il ricorso e previo accertamento del diritto, condannare, l'
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. alla Controparte_2 corresponsione dell'importo di € 2.257,20 a titolo di maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo pari al 30% per i periodi suindicati ed in riferimento all'attività lavorativa espletata nei giorni festivi infrasettimanali giusta previsione del C.C.N.L. di categoria oltre interessi;
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato anticipatario. Relativamente al quantum si chiede che venga esaminata la condotta dell'ente aslino resistente che pur nella consapevolezza di aver avuto un contegno contrario alle disposizioni di legge e, peraltro, su una questione ormai pacifica continua inutilmente a resistere arrecando danni ai dipendenti e gravando sulla giustizia».
1 L' si costituisce eccependo la prescrizione Controparte_1 quinquennale, la decadenza per non essere stato azionato il diritto entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 29 CCNL 2016/2018, e rilevando, nel merito, che la ricorrente, in quanto appartenente al personale turnista, presta ordinariamente, e non in via straordinaria, la propria attività in giorni festivi.
Ritiene pertanto che per tale categoria di personale operi l'assorbente previsione di cui all'art. 44 comma 12 ccnl 01/09/95 (rideterminata dall'art. 25 comma 2 ccnl 19/04/04) che prevede l'indennità per il servizio prestato in giorno festivo. Sicché il solo spazio residuale di applicazione dell'art. 9 ccnl 20/09/01 sarebbe limitato ai casi in cui il personale turnista svolgesse attività lavorativa nel giorno di riposo settimanale o in giorno festivo infrasettimanale al di là dell'orario ordinario.
L'eccezione di prescrizione è infondata, non essendo trascorsi oltre cinque anni dall'inizio del periodo di riferimento alla notifica della lettera con Con cui la è stata costituita in mora (17/10/23).
Del pari va respinta l'eccezione di decadenza, istituto di natura tipica ed eccezionale, come tale non operante laddove non espressamente previsto dalla fonte legale o contrattuale (nel quale ultimo caso con le limitazioni previste dall'art. 2965 c.c.). Nel caso di specie, l'art. 9 non fa alcun riferimento al termine di 30 giorni come un termine stabilito a pena di decadenza dal diritto. Il dato è peraltro coerente con il chiaro tenore della norma contrattuale che semmai aggancia il termine di trenta giorni alla possibilità per il dipendente di convertire il diritto all'indennità economica (non soggetto ad alcuna decadenza) in giorno di riposo. L'art. 9 infatti chiarisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o [id est, in caso di mancato esercizio dell'opzione nel termine di trenta giorni] alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».
Nel merito, con l'art. 5 della legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, si è stabilito che ai lavoratori che prestino servizio nei giorni festivi infrasettimanali «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo». Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952.
Il CCNL 01/09/95 all'art. 44 ha riconosciuto una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni per ogni giorno di servizio prestato.
2 L'art. 34 del CCNL 07/04/99, stabilisce la misura oraria del lavoro straordinario. Con il CCNL 20/09/01, integrativo del CCNL 07/04/99, la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario viene completata all'art. 9, ove si stabilisce che «l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo». In proposito, la Cassazione ha precisato che l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del c.c.n.l. comparto sanità del 1 settembre 1995 è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno cada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del c.c.n.l. del 20 settembre 2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1505 del 25/01/2021; Sez. L, Ordinanza
n. 20743 del 18/07/2023).
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, in altre parole, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario, l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Pertanto, la disposizione contrattuale per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art. 34 del CCNL 07/04/99 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
3 Né rileva la deduzione della società convenuta di avere articolato i turni di servizio dei ricorrenti prevedendo un giorno di smonto e un giorno di riposo, atteso che ciò è fisiologicamente collegato all'ambito dell'articolazione ordinaria della prestazione dei turnisti.
La ricorrente ha allegato - e il dato, salve le eccezioni cui si farà riferimento infra, non è contestato - di aver svolto attività lavorativa per il periodo non coperto da prescrizione nelle giornate indicate in ricorso a partire dalla festività dell'1/11/2018 all'8/12/2022.
I conteggi elaborati dalla parte ricorrente, possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni. Ne consegue il diritto del ricorrente al pagamento della somma complessiva di € 2.257,20. Sulla somma così determinata spetteranno i soli interessi legali ai sensi dell'art. 22 comma 36 l. 23/12/94 n. 724, non avendo la parte allegato alcunché circa l'esistenza di un maggior danno eventualmente subito per la diminuzione del valore del credito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la convenuta, ai sensi di cui in motivazione, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 2257,20 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
b) condanna la convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1314,00 oltre 15% per spese forfetarie IVA
e CPA, con attribuzione.
Napoli, 22/07/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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